XIII.
La prima nomina dei docenti di retorica e di filosofia in Atene era stata fatta dall’imperatore, o direttamente o per mezzo di persona di sua fiducia, che, in quel caso speciale, fu il celebre sofista Erode Attico, a cui appunto era stata delegata la scelta dei primi maestri ufficiali di filosofia[390]. Ma subito dopo erano state redatte delle norme definite, il primo regolamento per le prime ammissioni nell’insegnamento superiore, la cui importanza è, fra l’altro, notevole, per essere rimasto, nei secoli di poi, la pietra angolare di tutti i giudizii del genere, e perchè i suoi criterii fondamentali restano saldi ed immutati ancor oggi.
Di tutto questo ci informa un brillante dialogo di Luciano; ma nè questo, nè altro ci specifica quale sia stato l’atto imperiale, che quelle norme aveva fissate ed imposte. Era stato un editto, un rescritto, una circolare (mandatum)? Di ciò non possediamo, pur troppo, nessuna particolare indicazione, e sappiamo solo che, vivente ancora Marco Aurelio, in seguito alla morte di uno dei due filosofi peripatetici, erano già state iniziate le operazioni per la nomina del successore, ed era stato bandito quello che precisamente si dice oggi un concorso.
La commissione giudicatrice — informa Luciano — era composta «dei migliori fra i personaggi più anziani e più sapienti di Atene».[391] Si trattava dunque di tutti «i migliori» (nel senso classico della parola)? O, in caso diverso, quali ne erano le limitazioni, e chi aveva regolato, e regolava, la cernita?
È legittimo presumere che la lista degli ἄριστοι, i cittadini, cioè, in quel tempo, in Atene, eleggibili alle pubbliche cariche, non coincidesse perfettamente con l’elenco dei membri della commissione giudicatrice, alla quale spettava il giudizio in merito al valore dei concorrenti. Una cernita tra gli ἅριστοι ateniesi era probabilissima, e la condizione dell’età e della capacità dei giudicanti (πρεσβύτατοι καὶ σοφώτατοι) è proprio — o io mi inganno — nel passo di Luciano, il criterio limitativo del numero degli ottimati. Ma, se questo imponeva una riduzione, mi sembra ancor più probabile che il loro numero venisse d’altra parte accresciuto con quello di tutti i competenti, che risiedevano da tempo nella città (σοφώτατοι τῶν ὲν τῆ πόλει) e ch’erano ormai considerati come degni e capaci di portare i loro lumi nel giudizio[392].
La Commissione giudicatrice sarebbe stata dunque formata dei cittadini più anziani dell’aristocrazia del censo e dell’intelligenza ateniese e avrebbe compreso anche i pubblici e privati professori della città. Vi era, fra quelli e questi, fra i cittadini non docenti e gli altri, una diversità o un diverso grado di funzioni, diremo così, giudicatrici?
Un acuto storico delle scuole filosofiche ateniesi, lo Zumpt,[393] ha pensato che i secondi non avessero che un voto meramente consultivo perchè, in caso contrario, — egli ragiona — ci troveremmo dinnanzi all’assurdo di filosofi, giudicanti candidati di scuole contrarie alla loro.
Tale obbiezione è, in verità, infondata, prima di tutto perchè a scuole contrarie potevano appartenere anche i σοφώτατοι non docenti; in secondo, perchè tale appartenenza non mutava il valore del giudizio, in quanto — come vedremo a momenti — nel concorso, non si trattava di valutare il merito delle dottrine di una scuola in confronto di quelle d’un’altra, ma solo il merito di ciascuno dei concorrenti di una stessa scuola. Ma ciò che decide in modo assoluto è il testo medesimo di Luciano. Per l’umorista greco, i δικαστα ψηφοφοροῦντες sono tutti insieme οί ἅριστοι καὶ πρεσβύτατοι καὶ σοφώτατοι[394], e i diritti dell’intero corpo giudicante non vengono menomamente graduati in due ordini diversi.
Ma chi fissava, volta per volta, il numero e le persone? A chi spettava il diritto della scelta? Chi presiedeva la commissione giudicatrice? Neanche di tutto questo siamo direttamente informati. Ma, se la scelta delle persone doveva dipendere da uno di questi tre enti, o il governatore della provincia o l’Areopago o il Senato, dal primo, come rappresentante l’imperatore, dagli altri, come delegati dal primo, in grazia di una tradizione, che ne faceva i due corpi cittadini, supremi sorveglianti della educazione e della istruzione pubblica ateniese,[395] la presidenza della commissione giudicatrice di un concorso, per ogni cattedra imperiale, non poteva spettare che al governatore della provincia.
Passando ora dai giudici ai giudicandi, notiamo subito che la schiera di questi soggiaceva ad assai minori limitazioni dei primi. Anzi non ne conosceva che una sola: l’omogeneità delle dottrine con il filosofo estinto da surrogare. Non limiti di età, non limiti di condizioni sociali, neanche forse di sesso,[396] e neanche, per ora, requisiti morali e fisici imprescindibili.[397] Tutto questo poteva essere un elemento negativo o positivo, che entrava a pesare, favorevolmente e sfavorevolmente, nel giudizio dei commissarii, non mai condizione assoluta d’incapacità, d’indegnità, d’inammissibilità. E di tanta liberalità è anche prova il comico caso, che dà materia al dialogo di Luciano, la fonte precipua di queste nostre informazioni.
La prova pubblica del concorso consisteva in una discussione tra i candidati, interrotta probabilmente da interrogazioni ed osservazioni dei commissarii, nella quale ciascuno dimostrava la propria perizia nelle dottrine di quella scuola, per cui si ricercava il titolare.[398] Finita la prova, la Commissione discuteva, e alla discussione seguiva il voto. Non doveva essere necessaria la unanimità, ma, qualora i giudici si fossero trovati dinanzi a casi e a condizioni impreviste, qualora i pareri fossero stati molto varii e divisi, o, insieme con i due fondamentali dell’approvazione e della disapprovazione, altri minori se ne fossero tenacemente manifestati, il giudizio veniva sospeso e rimesso in definitiva all’imperatore.[399]
La esposizione del processo, che abbiamo tentato, è, nonostante le inevitabili lacune, abbastanza completa. Solo ci rimane qualche lieve dubbio. Anche in caso normale di giudizio compiuto e di proposte concrete della Commissione, era riserbato all’imperatore un ulteriore giudizio e piena libertà di scegliere e di deliberare, anche in senso contrario alle designazioni della Commissione giudicatrice? Aveva, oltre l’imperatore, anche la città dei diritti sulla nomina del titolare a qualche determinata cattedra, fondata dal governo centrale? Le norme, che finora abbiamo esposte, erano limitate ai filosofi, o si adattavano, anche in quest’età, ai sofisti? E quali variazioni subivano in tal caso? A queste domande, per quanto la tradizione taccia, noi possiamo fornire risposte abbastanza sicure e definitive.
Il giudizio ultimo dell’imperatore è da ammettersi assolutamente. In realtà, la Commissione non ha poteri, se non in quanto essa ne è, volta per volta, investita. L’imperatore potrebbe anche farne a meno (i successori di Marco Aurelio, anche i più costituzionali, faranno talora così), e nulla impone il convincimento che Marco Aurelio, appena agli inizii della pratica dei concorsi, dovesse rinunziare a cotale sua prerogativa. Viceversa, per queste cattedre di fondazione imperiale, noi ignoriamo assolutamente, e potremmo anzi escluderla, l’esistenza di diritti speciali della città.
D’altra parte, le clausole fissate da Marco Aurelio, fermo restando ogni privilegio dell’imperatore, devono potersi applicare anche ai sofisti. Astrazion facendo dalla analogia con l’età immediatamente successiva[400], ce lo suggerisce la verisimiglianza intrinseca della cosa. Perchè un concorso per i filosofi e non anche per i sofisti? Come avrebbe altrimenti l’imperatore potuto giudicare e scegliere, ove le domande fossero venute anche da concorrenti stranieri, di pari grido e valore, o magari da ateniesi a lui ignoti? Per i sofisti però, stante la diversa natura dell’insegnamento, non doveva trattarsi di una discussione fra i candidati, ma di una o più prove oratorie su temi determinati da svolgere, estemporaneamente o in seguito a preparazione, esperimento questo, per cui gli ἄριστοι πρεσβύτατοι σοφώτατοι ateniesi erano allora, a dir vero, più competenti che non a giudicare di dibattiti filosofici[401].