X.
Un’altra traccia indiretta ma eloquente di questa funzione più complessa e insieme più indipendente dalla schiavitù appare anche nello sviluppo che la giurisprudenza dà a istituti nuovi o appena accennati, che acquistano rilievo e forma sempre più organica, non già, come s’intende agevolmente, per un’elaborazione meramente teorica e per un processo deduttivo svolto da alcuni principi giuridici, ma per la necessità di corrispondere a un complesso di nuovi rapporti economici. Erano questi che si venivano sostituendo agli antichi e provocavano norme giuridiche ordinatrici, ottenute, per quel felice e pratico senso di orientamento ch’è proprio della giurisprudenza romana, con l’adattare, mediante uno sforzo di elasticità, il vecchio diritto alle nuove condizioni, che lo penetrano del loro spirito e lo rinnovano, lasciandolo in apparenza immutato e riuscendo in tal modo a contemperare e fondere la tradizione e il progresso.
Così nella giurisprudenza stessa del più avanzato periodo della Repubblica, il peculio, il lievito e l’indice della nuova azione della schiavitù, dà luogo a una larga ed importante elaborazione giuridica, che mira a disciplinarne la disponibilità per parte dello schiavo, la sua posizione rispetto al padrone e gli obblighi e i diritti che ne possono derivare a questo rispetto agli estranei, con cui lo schiavo entra in rapporti d’affari[759].
Divenivano sempre più complessa l’indole e sempre maggiori le proporzioni degl’investimenti, degli affari, degli scambi e, necessariamente, per l’impossibilità di una gestione sempre diretta e immediata, erano chiamati ad avervi una maggiore funzione gli schiavi, i liberti, gli uomini di fiducia del padrone e dello speculatore, le sue braccia allungate. Di ciò si scorge il riflesso nelle norme sempre più sviluppate sulla responsabilità de’ padroni per gli atti di varia natura de’ loro servi e de’ loro preposti; lo si scorge nella forma sempre più dottrinale, coerente ed organica che vengono prendendo le regole disciplinatrici de’ rapporti creati dall’attività, di chi gerisce sotto varia forma e in diversa maniera gl’interessi altrui (actio institoria, exercitoria, gestio negotiorum).
Sopratutto poi l’impronta di lavoro salariato, che veniva assumendo per necessità di cose il lavoro libero e spesso anche il servile, si riflette nell’apparire che fanno gli istituti giuridici della locatio operarum e della locatio operis, più sviluppati e più trattati, quanto più il salariato si diffonde e diventa un elemento integrante della nuova economia.
È nel sesto secolo che troviamo formati e sviluppati i due istituti giuridici[760]. Ce ne forniscono numerosi esempi le commedie di Plauto[761]; ce ne fornisce il trattato di Catone sull’agricoltura[762].
La locatio operarum, che importa la prestazione della propria attività a vantaggio di altra persona ed a tempo, rappresenta la forma più antica e più rudimentale; ma, a misura che la società romana progredisce e i suoi rapporti diventano più complessi, fa sempre più luogo a una forma più sviluppata di locazione, alla locatio conductio operis.
“Che la locatio conductio operis sia più recente della locatio conductio operarum possiamo dedurlo — si è osservato[763] — specialmente da argomenti intrinseci. Tanto l’economia privata che la pubblica eccedono l’impiego di singole operae. Come il privato cercava e raggiungeva un risultato economico da ottenersi mediante il lavoro con l’opera de’ suoi figliuoli, schiavi, clienti, liberti e salariati, combinata e diretta da lui o da un suo rappresentante, così anche il re che, per esempio, rappresentava lo Stato, il funzionario che ne teneva il luogo e così via doveano compiere delle costruzioni mediante i munera imposti a’ cittadini e l’opera di operai forestieri presi a mercede. Intanto, così per lo Stato come per i privati più ricchi, si rendono necessarie intraprese, a compiere le quali debbono essere messe in movimento tante e così varie operae e così speciali attitudini tecniche ed artistiche che diviene difficile o impossibile per il privato e il funzionario di combinare e dirigere da solo e senza intermediarî, in numero sufficiente, tutte queste forze di lavoro dotate di tali attitudini e di guidare la loro combinata e predisposta cooperazione al raggiungimento del fine predisposto. Da prima era lo Stato, a cui toccava di compiere opere delle più grandi proporzioni da eseguirsi mediante lavori della più varia natura e che, al tempo stesso, aveva a sua disposizione un insieme di funzionarî assai scarso e non tecnicamente istruito per tradurre in atto e dirigere le sue intraprese. Per esso, con la fondazione della Repubblica, sopravvenne anche un’altra ragione di abbandonare il sistema d’impiego di singoli lavoratori. I munera fin qui imposti a’ plebei per il compimento delle grandi opere intraprese da’ Tarquinii erano stati una delle principali ragioni di malcontento verso il potere monarchico specialmente dell’ultimo re. Sembra che già negl’inizi della Repubblica si cominciasse a decampare da questa normale imposizione di operae. Si formò il sistema degli ultrotributa; lo Stato si disimpegnava dalla diretta assunzione di costruzioni e di altre intraprese economiche, lasciandone l’esecuzione per una somma complessiva a privati od a società di privati. Non già la locatio conductio rerum e nemmeno quella operarum, bensì quella operis sembra essersi introdotta ne’ rapporti privati modellandosi sul sistema adottato dallo Stato ne’ suoi rapporti patrimoniali. Anche nella vita privata, poichè erano scomparsi i sistemi semplici e patriarcali, molte necessità d’ordine economico non potevano più essere soddisfatte in maniera immediata dal padre di famiglia, da’ suoi familiari e da’ lavoratori avventizi presi a mercede; anche qui si cercò di raggiungere questi risultamenti affidandone l’incarico a un imprenditore e corrisponendogli una somma determinata. Mentre ne’ rapporti patrimoniali dello Stato la locatio conductio operis ha quasi del tutto eliminata l’esecuzione diretta de’ singoli lavori, ne’ rapporti privati prende il suo posto accanto alla locatio conductio operarum, ma tuttavia in modo da farla passare in secondo ordine. Secondo Catone, nell’azienda agricola troviamo adottata dagli stessi proprietarî la locatio conductio operis per i maggiori lavori agrari; così per le costruzioni, per l’oleam facere et legere, ecc. Il padrone poteva in tal modo, normalmente, raggiungere meglio e a condizioni migliori il suo scopo che non quando cercava di arrivarvi con l’immediato e diretto impiego de’ singoli lavoratori. In ogni caso poi il conductor operis per eseguire i lavori necessarî ricorre dal suo canto alla locatio conductio operarum, come dev’essere accaduto anche de’ redemptores delle opera publica, quantunque anche quest’imprenditori, come si vedrà, davano pure in subappalto l’esecuzione dell’opera assunta. Così la locatio conductio operarum passa, per quanto ancora duri, in seconda linea„.
È interessante poi vedere, come, attraverso le varie forme del suo impiego, il lavoro acquista una funzione prima più notevole, poi anche più distinta, poi anche preponderante, che mal si accorda con la schiavitù e specialmente con la sua più antica e rudimentale funzione domestica; e, per l’azione e reazione de’ fenomeni sociali, mentre ciò è indizio della decadenza del lavoro servile, ne diventa causa, alla sua volta, ne’ successivi momenti.
Si comincia da forme ibride, quali i diversi contratti secondo cui al lavoratore è assegnata un’aliquota, maggiore o minore, del prodotto del fondo[764]; una specie di contratto che sta come di mezzo tra la locatio rerum e la locatio operis, e tiene dell’una e dell’altra. Un altro termine di passaggio e un tratto d’unione tra queste forme d’impiego di lavoro e il lavoro più propriamente salariato, lo costituisce il compenso del lavoro in natura, di cui sono resto, insieme, e documento le accessiones, conservate ancora col prevalere della retribuzione in moneta. Ma col diffondersi e prevalere delle forme più progredite d’impiego di lavoro subentra regolarmente il salario in moneta e la locatio operis sotto la veste del cottimo e dell’appalto[765].
Gli effetti che questa forma d’impiego ha nel rendere il lavoro più compiuto e più spedito e, al tempo stesso, nel determinare tra i lavoratori una concorrenza che, elevando il salario di qualcuno, ne abbassa il livello generale, sono stati già notati a proposito della funzione del cottimo nell’economia ateniese[766], e qui gioverà soltanto richiamare l’attenzione sulla ricorrenza di fenomeni e di effetti analoghi nell’economia romana. Il rinvilìo della mano d’opera, che ne conseguiva, determinava, non solo una convenienza sempre maggiore di sostituire al lavoro servile il lavoro salariato, ma dava la spinta anche a un differenziarsi continuo del lavoro, contribuendo così a creare una classe più larga di artigiani. La locatio operis poi che, nella sua forma più semplice e rudimentale, si limitava a stabilire un prezzo unitario del lavoro incorporato nella materia fornita dal committente[767], doveva spianare la via a un’altra forma più importante e doveva trasformarsi ancora in una maniera di produzione più progredita, in cui il conductor operis metteva di suo il materiale da lavorare, e quella merces, che prima indicava la retribuzione del lavoro e doveva poi dare origine al nome della materia stessa trasformata dal lavoro[768].
Non si può dire, è vero, che la locatio conductio operis si risolvesse sempre ed assolutamente in una locatio operarum e tanto meno che portasse sempre ed assolutamente all’impiego di lavoratori liberi.
In più casi erano adoperati a questo scopo anche schiavi; ma ne’ lavori minori l’opera poteva essere esaurita da un lavoratore libero col concorso anche di suoi familiari, chiamati tradizionalmente ad esercitare lo stesso mestiere; in altri casi si è pensato[769] ad associazioni di lavoratori liberi, la cui esistenza o la cui possibilità, almeno, non può essere esclusa in forma assoluta, se anche il tratto che s’invoca a dimostrarne l’esistenza è tutt’altro che chiaro ed esplicito[770]. In ogni caso, poi, la proporzione sempre variabile delle forze di lavoro richieste in questi cottimi e appalti importava che, pur ricorrendosi al lavoro servile, si faceva uso assai spesso di schiavi locati, e si aveva quindi sempre, come nel caso di Crasso, un lavoro salariato, i cui soggetti variavano ma la cui natura era identica.
È notevole pure il vedere come si cercasse di rimediare agli inconvenienti, che questi sistemi, per quanto più progrediti, non potevano fare a meno di presentare.
Il vantaggio che il lavoro servile aveva sul lavoro mercenario consisteva sopratutto nella sua continuità, nella sua illimitata disponibilità, nella disciplina a cui lo si poteva assoggettare, nel fatto che il servo, essendo incapace di avere un diritto di proprietà, il padrone poteva meglio essere garantito verso di lui dal pericolo e dalle conseguenze di eventuali sottrazioni.
Ora si cercava di trasportare nell’impiego de’ mercenari questi stessi vantaggi, cercando così di conciliare il lato favorevole del lavoro servile con quello del lavoro mercenario.
Si cercava quindi di afforzare il rapporto di dipendenza del lavoratore mercenario con la coabitazione e con la concessione di un potere disciplinare[771].
Si cercava di difendersi e premunirsi contro l’eventuali sottrazioni, obbligando gli operai a giurare di non aver nulla sottratto dal fondo, ove erano andati a prestare l’opera loro e pattuendo che nulla sarebbe dovuto a chi si rifiutava di prestare tale giuramento[772].
Ad ottenere il concorso de’ lavoratori in luoghi malsani si elevava la retribuzione[773].
Gl’istrumenti e gli utensili forniti dal padrone erano garentiti contro i possibili danni mediante un diritto da parte del locator di ritenere, deducendolo dal prezzo della locazione, l’equivalente del danno[774].
Era oggetto di molta cura e preoccupazione il premunirsi contro la temuta incertezza di avere a tempo e nella necessaria quantità il numero di lavoranti, incertezza che costituiva uno degli inconvenienti del lavoro salariato; e ciò formava oggetto di speciale convenzione[775]. A questo stesso scopo, ad assicurare cioè con opportune guarentigie il regolare concorso della mano d’opera, dovevano mirare le clausole, che cercavano di salvaguardare ed assicurare il regolare pagamento de’ lavoratori, dando all’uopo al padrone il diritto di ritenere, a favor loro, quanto ad essi fosse dovuto dal redemptor e dal compratore, e garantendolo alla sua volta contro quest’ultimo con un diritto di pegno su quanto si trovasse per l’esecuzione del suo contratto di avere introdotto nel fondo[776].
L’attitudine e l’abilità degli operai, cosa che costituiva, per la facoltà di elezione, uno de’ vantaggi del lavoro salariato, era guarentita col diritto riservato al padrone del fondo e all’acquirente de’ frutti di accettare o respingere i lavoranti adoperati dal redemptor de’ lavori del ricolto[777].
La locatio operis, intanto, insieme a tutti i suoi vantaggi, presentava pure l’inconveniente delle coalizioni. Più persone che volevano assumere un’opera o un’intrapresa qualunque di lavori, piuttosto che farsi una reciproca concorrenza, la quale si risolveva in una diminuzione del prezzo di appalto e quindi in un vantaggio del locatore, si accordavano e, mediante reciproci accordi, fondendosi in una sola società, finivano per dettare la legge al locatore, elevando artificialmente il prezzo dell’appalto. Ora anche contro questo inconveniente si provvedeva, se a ciò, come sembra, si riferisce un passo, del resto controverso[778], con l’imposizione di un giuramento, che tendeva a escludere l’esistenza di ogni precedente maliziosa intesa tra i soci[779].
In tal modo il lavoro mercenario, per opera di liberi e di schiavi, si faceva strada, sviluppandosi e diffondendosi, invadendo il campo chiuso delle più antiche forme di lavoro servile, cercando il riconoscimento in nuovi istituti giuridici o in vecchi istituti nuovamente atteggiati, evitando o eliminando gli ostacoli opposti alla sua funzione, trovando uno stimolo nelle nuove condizioni di vita, di cui alla sua volta diveniva un lievito, e progredendo sino al punto di subordinare a sè la materia della sua applicazione e farne un’appendice, come prima esso stesso vi era stato subordinato e n’era sembrato una semplice appendice.
Questo momento dell’evoluzione del lavoro mostra la sua azione e trova la sua espressione nella nota controversia intorno alla specificatio, cioè nella disputa se l’incorporazione del proprio lavoro nella materia di proprietà altrui lasciasse la proprietà dell’oggetto così trasformato al proprietario della materia adoperata, o la trasferisse chi l’aveva trasformata col suo lavoro.
Questa controversia, sorta, non come una mera disquisizione teorica, ma come il riflesso di un’antitesi di rapporti economici sempre crescente, prova praticamente il progresso della nuova fase economica, in cui materia e lavoro non si trovavano più sempre e necessariamente riuniti in una mano, ma tendevano a dissociarsi e si dissociavano per combinarsi di nuovo sotto altra forma. La controversia quindi mette di contro, sotto la veste di due diversi indirizzi giuridici, due contrari indirizzi economici, come espressione e riflesso di due epoche diverse, di due diversi sistemi di vita e di produzione: da un lato i Sabiniani, dall’altro i Proculeiani[780]; ma dietro Sabino è l’economia del passato e l’antica funzione del lavoro; innanzi a’ Proculeiani la nuova economia e l’avvenire del lavoro; e tutta la controversia è un’espressione di quel termine di passaggio, di quella forma intermedia di produzione, in cui il lavoro, distinto dall’oggetto in cui era immedesimato, era locato al cliente solito a fornire egli la materia necessaria su cui il lavoro dovea essere esercitato[781].
Con quel senso pratico, che la distingue, e quell’eccletismo, che n’era in certo modo la conseguenza, la giureprudenza romana prese spesso una via di mezzo[782], risolvendo la questione a favore del proprietario della materia o di chi l’aveva trasformata, secondo criterî intuitivi di equità, che alla loro volta si risolvevano in un apprezzamento del valore della materia adoperata e del lavoro impiegato. Ma il fatto stesso che, se per poco il lavoro era di qualche entità[783], la questione era risoluta a favore del lavoro, è un indice della importanza e del valore che questo aveva acquistato e veniva sempre più acquistando.
In realtà il valore del lavoro, la sua equivalenza e la sua riducibilità in quella che nell’antichità era non solo la misura ma la forma per eccellenza del valore, nella moneta, trovava sempre più il suo legale riconoscimento[784], sino al punto che, sotto l’Impero, nel caso di menomata integrità corporale dell’uomo libero, di contro alla massima, che il corpo dell’uomo libero non è soggetto a valutazione, si faceva strada un modo di vedere più concreto, che liquidava in contanti la inabilità temporanea o permanente in cui l’offeso era stato messo e le conseguenze del danno prodotto a lui ed alla sua famiglia[785] col metterlo nell’impossibilità d’impiegare, utilmente e con la prospettiva di una mercede, l’opera sua.