IX.
Il carattere predominante dell’economia più antica, come si è più volte accennato, consiste nella produzione fatta nella casa e in vista del consumo diretto. La schiavitù avea contribuito non solo a mantenere, ma anche a sviluppare questa produzione casalinga, sia prendendo il posto degli elementi familiari meno numerosi pel disgregarsi successivo de’ gruppi più complessi di parenti, sia come mezzo, nelle case più ricche, ad estendere l’attività della casa a un campo più esteso e più multiforme.
Intanto, col complicarsi de’ rapporti sociali e con l’avvento di uno stadio di economia più progredito ed elevato, la funzione degli schiavi sorpassava il ristretto ambito della cerchia domestica e si convertiva in qualche cosa di diverso e anche di opposto alla pura cooperazione della vita economica familiare.
Già la nuova fase dell’economia agricola, che al campo alimentatore della famiglia avea surrogato il latifondo con tutte le sue varie forme di produzione, variava, insieme alla primitiva posizione dello schiavo, il suo uso e il suo concetto più antico.
Ma ancora, con ciò, non è turbato quel carattere dell’economia antica che raccoglie nella stessa mano, come mezzi di produzione della medesima categoria il capitale e la mano d’opera. “Il lavoro sta così allo stesso grado della rendita fondiaria e lo schiavo al grado della terra, in modo che il lavoro come forza creatrice non ha rilievo in contrapposizione alla terra con cui esso crea. Quindi non si trova nell’economia romana la distinzione di capitale e lavoro, ma solo quella di sorta principale e frutto„[720].
Gli schiavi divenivano materia di speculazione. Erano comperati per dirozzarli, istruirli e poi rivenderli, come si faceva in casa di Catone il vecchio[721], e, appresso, date certe condizioni, se ne procurava la moltiplicazione e l’allevamento con l’esclusivo e precipuo scopo della vendita.
Si locavano, funzionando come una vera e propria forza di lavoro separata e indipendente dal capitale in cui il loro lavoro veniva incorporato, costituendo così una vera forma di salariato con tutti i suoi rapporti. Questo impiego degli schiavi, che s’incontra poi nel Digesto come un fatto ordinario, appare già, sia sotto forma di commodato che di locazione di opera, in giureconsulti della repubblica[722]. Crasso nelle speculazioni edilizie, a cui attendeva con ardore e con pari fortuna, forniva insieme, nella ricostruzione delle case incendiate, le aree comprate al ribasso e l’opera de’ suoi molti schiavi costruttori[723].
Si venivano così creando, anche nel seno della schiavitù e col suo mezzo, quella separazione e quell’antitesi del capitale e del lavoro, che dovevano costituire il carattere peculiare della nuova economia in contrapposizione dell’antica. La nuova fase dell’economia, con la divisione progrediente del lavoro, con i maggiori progressi tecnici, col bisogno di una educazione tecnica professionale rompeva l’insufficiente e chiusa cerchia della produzione casalinga e trovava nel salariato una forma più conveniente e più consentanea alla sua indole. Ma, per quella continuità che v’è tra il vecchio e il nuovo, per quella pressione lenta e assidua che infonde nelle vecchie instituzioni uno spirito nuovo e le adopera per nuovi bisogni, sformava il tipo genuino della schiavitù antica e le faceva assumere una forma ibrida, dandole l’impronta del salariato.
La schiavitù si sformava e si trasformava da tutti i lati.
Il peculium, sviluppandosi ed esercitando una funzione sempre più importante, non solo creava una nuova condizione morale allo schiavo, ma ne modificava radicalmente la posizione e la funzione economica e concorreva anch’esso a mutare il carattere dell’antica economia.
L’origine del peculium era veramente antica, tanto che si cerca trovarne la traccia nelle XII tavole; ma quello stato di cose più antico lascia indurre che si trattasse di cosa nè straordinariamente diffusa, nè che raggiungeva una rilevante entità. Appresso, con l’ampliarsi delle aziende agricole, col crescere dell’opulenza e delle liberalità, questo gruzzolo, consistente in danaro ed in ogni altra specie di valore, sia come frutto di risparmi che come premio e come partecipazione tollerata all’industria e all’azienda del padrone, doveva crescere di proporzioni e divenire più diffuso. Il peculio poi si raccomandava come una maniera di eccitare nello schiavo uno degli stimoli dell’operosità non facile a trovarsi in esso, l’interesse, ed avvezzarlo a quelle abitudini di economia e di solerzia, che avrebbero poi potuto riflettersi ne’ suoi rapporti verso il padrone; tanto che il possesso di un peculio era come una commendatizia e un indizio di lodevole operosità in uno schiavo. Rispetto al padrone, quantunque si dicesse che il peculio non dovea servire ad alimentare lo schiavo, quest’opinione doveva andar soggetta a molte riserve, specialmente ne’ casi di carestia e in quelli, in cui, come ci vien riferito degli schiavi siciliani, si trascurava il mantenimento de’ servi, abbandonandoli quasi a sè stessi per quanto concerneva il procacciarsi i mezzi di esistenza. Poteva in ogni modo il peculio valere come una riserva pel padrone, sia come un eventuale prezzo di riscatto, sia (giacchè il diritto di proprietà rimaneva sempre presso il padrone) come un premio quasi di assicurazione pel caso di morte del servo o di fuga, già resa più difficile da un interesse che lo teneva legato alla casa del padrone.
L’estendersi poi degl’interessi e dell’attività della classe padronale a paesi lontani e a’ più disparati campi d’azione allentava o rompeva quel rapporto continuo e contiguo tra padroni e servi e faceva sì che costoro, pur essendo le braccia allungate del padrone, avessero bisogno di una maggiore libertà di movimento e quasi di una certa autonomia. La condizione, il sostrato e l’effetto, tutt’insieme, di questa nuova condizione di cose era appunto lo sviluppo del peculio, sia nel senso dell’estensione come in quello della sua importanza: ed è questa l’evoluzione del peculio, di cui la giurisprudenza attesta e riflette il punto di arrivo anche più che non il divenire, e che perciò viene a vicenda affermata e negata per determinati periodi, tanto accentuata n’è la linea generale e tanto impercettibili, nella loro continuità, ne sono i momenti[724].
Nel sesto secolo di Roma il peculio de’ servi ricorre, non solo nella giurisprudenza dell’epoca, ma nella commedia plautina, con tale frequenza che si può concepire quale importanza dovesse avere nella vita degli schiavi e nell’economia romana in generale[725].
Ora questo nucleo di ricchezza, virtualmente e legalmente di proprietà del padrone e realmente oggetto e base di una economia separata del servo, era appunto il germe sempre più fecondato di un nuovo rapporto tra schiavo e padrone, che poteva e doveva convertire la dipendenza personale assoluta in un rapporto prevalentemente economico.
Il crescente movimento commerciale cercava di rendere mobile ed attiva la ricchezza, e di questa tendenza sentiva naturalmente gli effetti il peculio, che tanto più poteva essere fonte di profitti, quanto più gli riesciva di guadagnare di libertà e di autonomia, riflettute l’una e l’altra sullo schiavo, che del peculio era come l’appendice, ma che, attraverso il peculio, riusciva ad avere moralmente, se non giuridicamente, una personalità che gli mancava.
“Se il peculio non era di regola la base economica dell’esistenza autonoma della persona soggetta a potestà, c’è tuttavia sempre da pensare che nel caso della sua evoluzione avesse sempre più, gradualmente, assunto il carattere di un fondo adibito in un’azienda autonoma. Non vi è neppure da dubitare che il numero de’ peculii investiti in questa maniera e adoperati a questo scopo crescesse straordinariamente nel periodo in questione„[726].
Così tra la fine della Repubblica e il principio dell’Impero qualche giurecunsulto ci parla di servi ch’erano nel fondo come coloni[727] e di servi a cui il padrone loca il fondo e dà i bovi[728]. Come si vede, il servo cessa di essere uno strumento materiale nelle mani del padrone per assumere verso di lui, malgrado la deficiente sua personalità, l’aspetto almeno di un contraente. L’uno e l’altro accenno, in ogni modo, alludono chiaramente a un’economia non solo separata ma, si può dire, contrapposta a quella del padrone, la cui funzione veniva praticamente a concretarsi non più nell’impiego diretto dello schiavo, ma in un benefizio indiretto ottenuto con la costituzione di un improprio contratto di locazione.
“Tanto per questi coloni, come per gli schiavi adoprati sempre più come artigiani col principio dell’Impero, noi possiamo intendere così la loro condizione: che i coloni come affittaiuoli di appezzamenti pagavano un tributo annuo; gli operai di città erano provveduti di un’officina o dovevano pagare al padrone una tangente (Tantième) del loro guadagno[729]. Così si creava tutto un complesso di esistenze, che il padrone non deve più sorvegliare e a cui non deve più provvedere„[730].
Dalla schiavitù stessa, così, per un’intima trasformazione sorgeva, in forma ibrida ma corrispondente a un’epoca di transizione, una categoria di artigiani e di salariati, che tenevano dell’antico e del nuovo, del lavoro libero e del lavoro servile, del primo de’ quali — staccati omai dalla stretta dipendenza personale — adempivano la funzione e del secondo risentivano l’origine e la condizione giuridica.
Era una trasformazione che esercitava la sua azione non solo sulla condizione de’ servi, ma anche sull’economia generale del tempo di cui era un portato e su cui reagiva.
“Nell’economia a schiavi — è stato osservato in uno studio su’ concetti economici fondamentali del Corpus iuris civilis[731] — nell’economia a schiavi scompare il concetto di capitale come quantità di ricchezza fecondata dal lavoro in opposizione al lavoro stesso, e l’economia ha a fare con aggregati di ricchezza, che non impropriamente sono stati designati col nome di sostanza domestica (Oikenvermögen). Ma, in realtà, naturalmente doveva accadere che da queste grandi masse se ne staccassero altre minori e dall’ambito dell’economia privata entrassero in quello dell’economia sociale; queste masse minori consistono in cose e costituiscono un peculium, ovvero sono rappresentate da danaro e costituiscono una sors.
“La prima esce dalla sostanza domestica solo esteriormente come patrimonio dello schiavo, non di fatto: l’altra assume una funzione autonoma come capitale mobile circolante.
“Il peculium era importante, politicamente come un passaggio dalla schiavitù al servaggio, economicamente come un mezzo di rendere produttivo e mobile il patrimonio domestico, scientificamente in quanto con esso poteva realizzarsi una figura di capitale che si accosta molto al moderno.
Materia del peculium può essere tutto ciò che può formare parte del patrimonio domestico; esso sorge dall’accumulo di prodotti ed è destinato ad una ulteriore produzione.
“Lo scindersi di peculî dal patrimonio domestico e la loro produttività rendeva, in linea di fatto, l’immagine dell’economia romana simile alla moderna. L’industria domestica divenne una industria con capitali mobili; il lavoro divenne mobile e riuscì ad avere azione sulla formazione del capitale: il danaro divenne sempre più la base della circolazione e degli scambi compiuti prima direttamente per mezzo degli stessi prodotti[732].
“Così, mentre il peculio si atteggiava nella sua forma esteriore a capitale produttivo, eppure tornava sempre e ancora alla massa improduttiva del patrimonio domestico, spunta come autonomo il capitale mobile in forma di prestito (sors)„.
Un altro modo, per cui si facevano strada e si realizzavano la tendenza e il bisogno di sostituire l’impiego diretto degli schiavi con l’utilità indiretta, che si poteva trarre mediante una partecipazione a’ frutti della loro attività indipendente, erano le manumissioni rese sempre più frequenti e che hanno stretta relazione col peculio, sia in quanto questo si convertiva assai spesso in un prezzo di riscatto[733], sia in quanto, lasciato al liberto, seguitava ad esercitare assai meglio e più efficacemente la sua funzione economica, e metteva il liberto in grado di poter meglio esercitare il suo commercio, la sua industria e il suo mestiere con un capitale atto ad essere messo in circolazione od a fornire l’impianto.
Le manumissioni, che già dal 397 357 al 545 209, in soli centoquarantotto anni, erano state tanto numerose, come lascia supporre l’ingente somma ricavata dalla tassa su’ manomessi, erano venute così crescendo, specialmente negli ultimi tempi della Repubblica, che n’erano divenuti insieme uno de’ caratteri salienti ed una preoccupazione.
I motivi di queste numerose manumissioni, più volte accennati, si possono ritrovare nel desiderio di crearsi delle clientele da far valere ne’ comizi e nelle varie vicende della vita politica, nella vanità che godeva della fama stessa delle manumissioni e de’ loro effetti, nel desiderio di sottrarre a’ creditori una parte del patrimonio così notevole ma così facile a distrarsi, e finalmente anche nella crescente abitudine delle liberalità e, qualche volta, in un senso di filantropia, che, anch’esso, dovea crescere col progredire della civiltà e con l’allargarsi de’ più angusti orizzonti romani.
Ma, sotto a questi motivi di carattere più immediato e più appariscenti, operava, più dissimulata o meno consapevole, ma più persistente ed efficace, la pressione continua delle nuove condizioni di vita, che, facendo sentire l’insufficienza de’ vecchi rapporti economici e rendendo più elastici, col senso di scontento che suscitavano, le vecchie e rigide forme e i rudimentali modi di produzione, scalzavano l’istituto della schiavitù innovandone la vecchia forma e trasformandola in ibride forme di soggezione e di salariato.
II cinico consiglio del vecchio Catone di disfarsi dello schiavo vecchio e malato[734], che tanto doveva spiacere alcuni secoli dopo a Plutarco[735], non sempre poteva risolversi nella vendita desiderata e andava a finire talvolta in un abbandono, come ce lo provano le disposizioni proibitive dell’imperatore Claudio[736], e, in ultima analisi, in una manumissione.
Ma, indipendentemente da questo caso, la manumissione si raccomandava spesso per molti rispetti, sì da costituire un’utilità comune del padrone e dello schiavo.
Ben di frequente l’emancipazioni non erano gratuite[737], e quindi il padrone cominciava dall’esigere una somma, che gli permetteva, volendo, di rinnovare la sua servitù, sostituendo al servo più invecchiato e stanco uno nuovo. In ogni caso, fosse remunerativa oppur no la manumissione, nell’atto che si compiva non si poteva mai dire veramente gratuita, perchè non interrompeva i rapporti e il legame tra manomittente e manomesso, ed era concessa, tanto più quando era in apparenza gratuita, con l’obbligo di prestare tutta una serie di servigi e di lavori, che contrattualmente si potevano estendere anche a favore di altri che non fosse il patrono e si risolvevano in una vera partecipazione a’ proventi professionali e a’ lucri del liberto[738].
Già per sè stessa la condizione di manomesso includeva tutta una serie di doveri morali che importavano rispetto, devozione, aderenza al patrono, e si estendeva sino all’obbligo giuridicamente riconosciuto di fornire, in caso di bisogno, gli alimenti al patrono.
Includeva pure atti di liberalità, anche a ricorrenze fisse, durante la vita del liberto e un diritto più o meno limitato, secondo i casi ed i tempi, alla sua eredità[739]. Ma a questi doveri ed obblighi inerenti alla qualità di liberto, e però implicitamente od esplicitamente preveduti dalla legge, se ne potevano aggiungere e se ne aggiungevano contrattualmente tanti altri, che, costituendo la condizione della manumissione, avevano tutta l’elasticità di una privata convenzione[740]. In questa categoria rientravano l’obbligo di educare i figli del patrono, di pagare, a tempo determinato, delle somme e altre stipulazioni dello stesso genere. Il più comune e il più importante di questi obblighi consisteva nell’impegno assunto d’impiegare il proprio lavoro, in termini definiti, a favore del patrono, di prestare a pro’ suo le operae, che si dividevano in officiales — se dirette a soddisfare bisogni e commodità personali del patrono e della sua famiglia senza scopo di speculazione[741] — e fabriles, se suscettibili d’essere impiegati dal patrono a favor proprio o di altri, anche e massimamente a scopo di speculazione[742].
L’obbligo di prestare queste opere veniva costituito con una apposita stipulazione giurata dallo schiavo prima della manumissione, e, poichè lo schiavo non aveva personalità giuridica per obbligarsi rimpetto al padrone, la manumissione aveva efficacia a condizione che il liberto assumesse, sotto giuramento, quell’obbligazione.
La condizione impari del padrone e del servo, il desiderio in costui naturale di recuperare la libertà dovevano dare spesso alla convenzione un’indole leonina, e la manumissione rappresentava quindi pel padrone quello che si direbbe un ottimo affare. Il servo non gli costava più nulla e gli forniva un guadagno. D’altra parte lo stesso liberto, sorretto e aiutato dalla distribuzione pubblica a cui poteva come cittadino aver parte, agevolato da un capitale di scorta anche talvolta, rotto al lavoro ed edotto pure, in parecchi casi, di uno speciale mestiere, aveva un campo aperto alla sua attività in quella società, dove tanti elementi, per pregiudizi di classe e altri motivi, erano inoperosi.
Le norme di questi rapporti tra patroni e liberti, nella forma in cui noi le conosciamo, si vennero sviluppando e coordinando sotto l’Impero; ma, da quelle che è lecito riportare più sicuramente a tempi anteriori e dalla stessa disposizione con cui ripetutamente cercavano rimediare a deplorati inconvenienti, si scorge come i patroni cercassero di ritrarre tutto l’utile da questa condizione fatta a’ loro liberti.
Da un lato si cercò di assicurare il diritto de’ patroni all’eredità del liberto, eliminando, almeno per le eredità più considerevoli, la possibilità di eluderlo mediante testamento[743]; dall’altro s’inclinava a estendere la prestazione delle operae, allargando il concetto e il modo di prestazione e d’impiego delle stesse operae officiales[744].
Il riflesso di questa tendenza de’ patroni a estendere i loro diritti, lo troviamo in parte nelle testimonianze appartenenti ad epoca posteriore, ma che ci mostrano come il loro scopo fu raggiunto, in parte, in disposizioni mitigatrici e limitatrici de’ loro diritti, magari di epoca tarda, ma che sono l’effetto di una reazione naturale contro l’esorbitanza de’ patroni.
Così le opere del liberto non si limitavano semplicemente al mestiere o al genere di lavoro da lui esercitato durante la schiavitù, ma anche a quello che apprendesse di poi[745]. Così ogni miglioramento e ogni vantaggio del liberto tornava anche a profitto del patrono. E, per converso, se anche egli smetteva di esercitare il suo mestiere, doveva nondimeno prestare sempre, quando occorrevano al patrono, altri uffici corrispondenti, in compenso[746].
Limite e misura alla prestazione delle opere a favore del patrono erano il pericolo della vita e la turpitudine delle opere richieste[747]; ma questa stessa restrizione ci mostra che i patroni dovettero anche oltre quel termine spingere le loro pretese, se l’equità del giureconsulto dovette intervenire a contenerle.
Il giureconsulto Javoleno voleva, in linea generale, che il patrono alimentasse il liberto, mentre l’impiegava a vantaggio proprio[748]; ma il giureconsulto Sabino faceva di quest’obbligo del patrono una mera eccezione pel caso che il liberto non avesse di che alimentarsi; e del resto, in ogni altro caso, anche durante la prestazione delle opere dovute, doveva nutrirsi e vestirsi a sue spese[749].
Questa tendenza, di cui la legislazione e la giurisprudenza imperiale ci danno come una proiezione, ci è anche più direttamente attestata da quel che ci rimane della giureprudenza del periodo repubblicano più tardo.
Erano frequenti le liti, le controversie e le occasioni a trattare di questioni riflettenti schiavi e liberti, e questi formavano la clientela preferita di qualche giureconsulto[750]. Di P. Rutilio Rufo, giureconsulto e console nel 649/105, è ricordato espressamente che contenne e moderò le soverchierie di patroni verso i liberti[751].
È facile allora scorgere quale impulso, indipendentemente dalle più prossime occasioni di ordine politico e personale, dovesse venire alle manumissioni da questa condizione di cose, che, sotto un certo aspetto, sembrava conservare gli eventuali vantaggi della schiavitù eliminandone i molti inconvenienti, scaricando il padrone del peso di alimentare il servo meno che, tutt’al più, nelle giornate di lavoro utile, cointeressando l’antico servo all’utilità del padrone e suscitando in esso quel pungolo del bisogno e dell’interesse, che ne doveva duplicare e fecondare l’attività.
Quindi — quanto più il lavoro servile si rivelava meno produttivo, il lavoro salariato più conveniente ed accessibile, la circolazione e la vicenda delle fortune più rapide — le manumissioni crebbero in maniera così straordinaria che lo Stato dovette emettere provvedimenti, intesi tuttavia, per chi ben guardi, più a regolarle che non realmente a limitarle.
Quello che preoccupava i poteri pubblici, tanto più quando si furono accentrati in una persona, non era già il fatto delle semplici manumissioni e del diverso rapporto economico che si costituiva tra l’antico schiavo e l’antico padrone. Le manumissioni erano oggetto di preoccupazione e di misure restrittive, in quanto, come atti inconsiderati ed ispirati a sentimento di vanità de’ minori e de’ testatori, contribuivano a quelle abitudini di dissipazione ed a quei crolli di fortune, contro cui reagiva la nuova politica imperiale, interessata a mantenere, come e fin dove fosse possibile, il dominio in uno stato di assetto, senza elementi dissestati e necessariamente irrequieti. Più ancora si era preoccupati di allontanare e limitare le conseguenze delle manumissioni sulla vita pubblica; si trattava d’impedire che tanti schiavi manomessi, divenendo cittadini di pieno diritto, concorressero a ricostituire o a rendere più salde e più potenti nella vita politica le clientele e le consorterie, che, in mano della nobiltà e della classe ricca non ancora purgate o disilluse delle loro ambizioni oligarchiche, dovevano presentare come una minaccia e una insidia al potere imperiale; si trattava d’impedire che concorressero ad accrescere le schiere degli aspiranti o de’ fruenti delle distribuzioni pubbliche, divenute sempre più un così grave carico dello Stato; si trattava insomma, per quell’antico travestimento dell’interesse ch’era l’orgoglio romano e per gli stessi interessi pratici in cui tornava a risolversi l’orgoglio, d’impedire che fosse troppo inquinata da questi nuovi elementi la cittadinanza romana.
A queste ragioni erano inspirate e a questo scopo erano rivolte la legge Fufia Caninia, l’Aelia Sentia, la Junia Norbana, tutte venute in un giro relativamente breve di tempo. La prima si proponeva in via più immediata di moderare la smania di manomettere in chi, con un atto di ultima volontà, si spogliava di cose che non era più chiamato a godere[752]; l’altra sottoponeva al previo parere di un consiglio composto di dieci cavalieri e dieci senatori le manumissioni degli schiavi d’età inferiore a’ trent’anni e quelle volute per giusta causa da un minore di venti anni, e fatte con il rito della vindicta[753]; l’ultima, la Junia Norbana, dava a’ manomessi soltanto la latinità e non già il diritto di città[754].
Tutte e tre non costituivano un vero impedimento alle manumissioni.
Se le manumissioni fatte dal minore di venti anni erano nulle e inefficaci a dare la libertà, non pare sicuro che fosse altrettanto dell’affrancamento degli schiavi inferiori a’ trent’anni fatto da persone capaci senza l’intervento del Consiglio[755].
Questa procedura irregolare e incompleta avrebbe avuto, secondo qualche interprete, semplicemente l’effetto di non fare del liberto un cittadino romano, ma di lasciarlo nella classe meno favorita de’ Latini[756]. La legge Junia Norbana poi, apprendendosi come a un mezzo termine, nell’atto stesso che precludeva agli schiavi la via dell’acquisto de’ diritti di cittadinanza piena ed intera, apriva l’adito a un maggior numero di manomissioni, elevando a stato di diritto la manomissione compiuta senza forme solenni inter amicos, la quale prima costituiva soltanto uno stato di fatto[757].
Quest’ultima legge quindi, lungi dal costituire un impedimento all’allentarsi e allo sciogliersi del vero rapporto servile, ne agevolava la trasformazione, al punto da essere considerata da qualcuno come il punto, da cui prende le mosse, la tendenza legislativa a favorire le manumissioni sempre più marcata sotto l’Impero.
D’altra parte la legge Fufia Caninia, limitata a’ soli atti di ultima volontà, dava luogo, come è noto, a tutta una serie di espedienti e di astuzie[758], che, se talvolta riescivano a eluderla, mostravano sempre come forte fosse l’impulso a liberare gli schiavi e come i freni fossero poco efficaci anche in un genere di manumissioni, come quelle testamentarie, a cui dava la spinta la vanità anche più che non l’interesse.
Le restrizioni della legge Aelia Sentia finalmente, che alla loro volta, all’occorrenza, cedevano il campo alle preoccupazioni di fare argine al decrescere della popolazione, se anche talvolta inceppavano il raggiungimento della libertà come condizione legale, non impedivano, nè potevano impedire — ciò che a noi più importa, dal nostro punto di vista — il raggiungimento di uno stato di fatto corrispondente a una condizione di libertà e sopratutto di attività autonoma.
Così da ogni parte l’artigianato e il salariato, compatibilmente alla condizione de’ luoghi e de’ tempi, ricevevano incremento; e, mentre la concentrazione della ricchezza, di cui la schiavitù era stata strumento, e l’impoverimento delle masse apparecchiavano nel numeroso proletariato il campo, dove la nuova forma di produzione doveva reclutare le sue forze di lavoro; la stessa schiavitù, trasformandosi e disfacendosi, faceva spesso de’ servi e massimamente de’ liberti altrettanti artigiani e salariati. È una trasformazione, la quale, nel periodo più antico, anche quando non trova sempre prove dirette, è accreditata da fatti concomitanti; e, a misura che si procede nel tempo e si rendono più frequenti i documenti epigrafici, l’esercizio delle arti, de’ mestieri, del piccolo commercio, proseguito in maniera sempre più prevalente da liberti e dalla loro discendenza, si riflette sul tempo anteriore, e vi fa scorgere la naturale anticipazione e il precedente necessario di quello stato di cose.