CAPITOLO PRIMO
Costituzione delle università — Atti che precedevano la loro fondazione — Inviti ai professori e agli scolari — Editto ai sudditi — Riconoscimento sovrano — Le università causa di pubblica ricchezza — Frequenza degli scolari — Gradi di nobiltà dei dottori e degli scolari — Divisione delle università in nazioni — Ultramontani e Citramontani — Primato dell'università dei giuristi sopra quella degli artisti — Discordie cui dette luogo — Editto di Emanuele Filiberto — Iscrizione degli scolari stranieri nelle matricole universitarie — Fonti della legislazione scolastica medioevale — Mantenimento delle università e loro entrate ordinarie — Influenza ecclesiastica negli studii.
Il periodo di civiltà che passò dal secolo XII al XVI fu il più favorevole allo sviluppo e all'incremento delle università italiane. In poco più di un secolo, l'Italia vide sorgere e formarsi questi grandi centri di attività scientifica che ben presto acquistarono celebrità in tutta l'Europa. Le nostre Repubbliche divenute ricche e potenti, facevano a gara per accogliere i dotti colmandoli d'onori e benefizi; e il culto del sapere, dapprima ristretto a pochi, divenne ben presto così generale e diffuso in tutte le classi sociali, che non solo le più grandi, ma anche le più umili ed oscure città aspiravano al vanto di fondare un proprio Studio.
Il carattere prevalente delle nostre università nel primo periodo della loro formazione, fu quello di libere colonie composte di maestri e scolari che facevano vita comune, dividevano le stesse sorti e partecipavano ai medesimi diritti e privilegi proprii della corporazione. Senza stabilire un limite alle loro escursioni, nè una dimora permanente, gli scolari emigravano insieme ai dottori in luoghi diversi e fissavano la loro residenza in quelle città che accordavano loro il godimento di più estese immunità e di più larghe franchigie.
La fondazione di una università era preceduta da certi atti e condizioni preliminari, delle quali brevemente parleremo.
Quando una città aveva stabilito di fondare uno Studio, era sua prima cura di richiamare nella nascente università un numeroso concorso di studiosi, e a tal'uopo cercava d'intraprendere accordi e trattative con alcuni dottori e scolari che si trovavano in qualche altra università e spediva attorno messi ed ambasciatori con lettere circolari, stipulando i relativi patti ed esponendo il numero e la qualità dei privilegi che intendeva di concedere. In questo modo si formarono, dopo Bologna, quasi tutte le università italiane.
Venuti i dottori e gli scolari a fondare la nuova università, il Comune promulgava un severissimo editto col quale intimava a tutti gli abitanti della città e territorio di frequentare il nuovo Studio sotto pena di gravi ammende[124].
Ogni Comune che aveva fondato un nuovo Studio, oltre i dottori che già avea acquistati, si dava cura di chiamarne altri per accrescere col loro nome la fama dell'università e il numero degli scolari. Vedremo, parlando dei dottori, come i più illustri fra essi avessero inviti simultanei e ripetute sollecitazioni da molte città le quali facevano a gara nel concedere loro i più estesi privilegi e tutte le immunità e gli onori che avessero domandato.
L'esistenza legale dell'università cominciava quando la sanzione sovrana le aveva impresso il carattere di pubblico istituto, e col mezzo di un decreto, se il riconoscimento veniva dall'imperatore, o di una bolla, se dal papa, aveva assunto il grado e preso il nome di Studio generale (Studium generale). La dimanda per ottenere questo titolo veniva fatta al papa o all'imperatore (ma più spesso al papa) dalla stessa università che si era fondata e a nome della città dove essa risiedeva. Conseguito il grado di Studio generale, la nuova università acquistava il pieno e legittimo uso delle franchigie e delle immunità scolastiche e la personalità giuridica.
Per dare un'idea esatta del modo col quale si formavano le università, recheremo in italiano la Carta di Vercelli, che è il documento più completo che ci rimanga relativo all'organismo e alla costituzione originaria dei corpi scolastici del medio evo:
CONVENZIONE DELL'ANNO 1228
sull'università di Vercelli
(Carta Studii et scolarium commorantium in Studio vercellarum)
Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del mese di aprile.
Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse reciprocamente fra il signor Alberto de Bondonno e il signore Guglielmo de Ferrari ambasciatori e procuratori nominati dal Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune per stabilire e confermare le infrascritte condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro Pietro do Englesho da una parte; e dall'altra dal signore Adamo de Canoco Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de Iporegia che si qualificò procuratore degli scolari italiani e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli scolari e alla loro corporazione (universitati) cinquecento[125] alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la somma di nove o dieci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per tutte le altre case prese a pigione, ad arbitrio di due scolari e due cittadini, e se nascesse discordia fra loro, si adisca il Vescovo o altro ecclesiastico del Capitolo di Vercelli a scelta del Comune o dei Rettori, cominciando a pagarsi il fitto a carnevale. Se poi si trovassero nello stesso tempo più alloggi adatti agli scolari, anche se fossero di un solo padrone, e avessero un solo ingresso, si dovranno considerare per alloggi separati ad arbitrio dei surricordati. Da questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare quelli situati nelle strade in cui sogliono dimorare i forestieri che vengono a Vercelli in occasione delle fiere, o per tutto l'anno.
Gli alloggi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno consegnati al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze o discordie, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse loro domandata prima la restituzione, dal Podestà o da un suo rappresentante saranno di tutto indennizzati prima che abbiano abbandonati gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi dopo che ne fu fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col parere del Podestà, e accomodati ad uso di case di studio (ad opus studii) nel termine di otto giorni e se passa questo tempo, gli scolari possono, se vogliono, fare le spese necessarie per conto del padrone.
Di più hanno promesso i precitati Procuratori a nome del Comune di Vercelli che il Comune stesso darà in prestito agli scolari e alla loro corporazione danaro, fino alla somma di diecimila lire pavesi, coll'interesse di due danari fino a due anni, e di tre fino a sei anni, la qual somma a cura del Comune di Vercelli sarà depositata in quantità sufficiente agli usi degli scolari in luogo adatto e sicuro[126] come a Venezia, e sarà sborsata ad essi dietro pegno stipulato con atto pubblico; il qual pegno verrà restituito subito che gli scolari avranno preso alloggio in Vercelli, obbligandosi con mallevadoria idonea e col vincolo del giuramento, di restituire il danaro ricevuto e di non commettere frodi di sorta. Il danaro restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.
Il Comune di Vercelli non lascierà asportare le vettovaglie fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (ante tertiam) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino, e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo (Petro de Maximo), al conte Ottone di Biandrate (Comiti Ottoni de Blandrate), al conte Gozio di Biandrate (Comiti Gozio de Blandrate) e al conte Guidone di Biandrate (Comiti Guidoni de Blandrate). — Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale (sicalis), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.
Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad arbitrio di due scolari e di due cittadini; e in caso di discordia, ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S. Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici e a due grammatici.
Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare nessun dono ai maestri (magistris vel dominis)[127].
I professori che debbono ricevere il salario dal Comune di Vercelli saranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei Francesi, dal Rettore degl'Italiani, da quello dei Tedeschi e dei provinciali i quali con giuramento dovranno obbligarsi di scegliere i migliori insegnanti tanto della città che di fuori e sostituirne altri migliori fino al punto che crederanno di poterne tenere a stipendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso si aggiungerà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale si obbligherà con giuramento di scegliere in buona fede il migliore di quelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assistendo alle elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni del mese di aprile successivo.
Colui che sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici giorni dopo avvenute le elezioni degl'insegnanti a spese del Comune di Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e ad utilità dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad assumere l'insegnamento.
Il Comune di Vercelli procurerà di conservare la pace nella città e nel distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà del Comune.
Nessuno scolare potrà dare in pegno agli altri scolari se non sarà stato a ciò obbligato dal Comune.
Se qualche scolare o un suo rappresentante sarà derubato nella città o nel distretto di Vercelli o in altro distretto, il Comune farà a suo favore tutto ciò che suol fare a vantaggio dei cittadini procurando in buona fede per mezzo di lettere o di ambasciatore che possa venire reintegrato nel suo avere.
Gli scolari o i loro rappresentanti non dovranno ricevere offesa alcuna nè saranno catturati per occasione di guerre discordie o turbolenze che potessero avvenire fra il Comune di Vercelli ed un'altra città o un principe o un castello; nel qual caso il Comune o licenzierà i detti scolari o li porrà in luogo sicuro.
Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserba piena giurisdizione.
Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che godranno dei loro stessi privilegi.
Manterrà pure due copisti (exemplatores)[128] i quali penseranno a provvedere agli scolari i libri (exemplancia) di ambedue i rami del diritto, e delle materie teologiche, ben corretti tanto nel testo che nei commenti (correcta tam in textu quam in gloxe).
Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la tassazione dei Rettori.
Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la tranquillità e la concordia.
Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di otto anni.
Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio per venire a Vercelli.
I camarlinghi (massarios) del Comune incaricati di somministrare denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè dovranno cambiarsi che una volta l'anno.
Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota la fondazione dello Studio invitando gli scolari.
Questi patti saranno inseriti dal Comune, nello Statuto della città con giuramento preso dal Potestà di conservarli come gli altri Statuti, facendo giurare anche il suo successore e così di seguito fino ad otto anni, nel qual termine per nessuna cagione debbono essere estratti dagli Statuti di Vercelli. Questi patti saranno registrati in due pubblici atti della stessa forma e tenore.
I predetti Rettori e scolari in nome proprio e degli altri promisero ai Procuratori del Comune di Vercelli che in buona fede e senza frode si adopreranno perchè tutti gli scolari vengano a Vercelli, ed ivi prendano dimora occupando i cinquecento alloggi sopra ricordati, obbligandosi anche (senza però contrarre in questo alcuna responsabilità) di fare venire a Vercelli tutta l'intera scolaresca di Padova.
Gl'insegnanti, secondo i patti come pure gli scolari, non dovranno piatire (avocare) in nessuna causa nella città o nel distretto se non in favore degli scolari e per fatti ad essi relativi in presenza di delegati del principe e nel fôro ecclesiastico in presenza di ecclesiastici.
Gl'insegnanti, gli scolari e i Rettori, non prenderanno parte a nessuna adunanza o consiglio a danno della città di Vercelli, e se verranno a conoscenza che taluno o taluni abbiano congiurato contro l'onore e l'esistenza del Comune di Vercelli, dovranno in buona fede impedirlo, e fino a che potranno, darne notizia al Potestà.
Del pari si obbligarono di non prendere per nessuna cagione alcuna parte fra i cittadini di Vercelli o del distretto.
Così pure fu stabilito che ciascun Rettore sia investito di tanta autorità negli affari riguardanti gli scolari, come gli altri; nè questa autorità dovrà estendersi anche in caso di aumento nel numero degli scolari; e ciò venne convenuto in più atti del medesimo tenore.
Fatto in Padova in casa magistri Razinaldi et Petri de Boxevilla presentibus Domino Filippo de Carixio Canonico Taurinensi et Bono Iohanne de Bondonno et Martino Advocato Vercellensi.
Io Bono Giovanni Notaro Vercellese figlio del fu Manfredi (Negrix)[129] fui presente a tutti questi patti che ho registrato in questo Atto da me per incarico di ambe le parti scritto e fatto scrivere.
Io Bartolommeo (de Bazolis) Notaro Vercellese ho veduto, letto ed esaminato il precitato documento confrontandolo coll'originale, che ho riscontrato regolare ed in perfetta forma senza cancellazioni, raschiature nè soppressione di lettere, nè aggiunte nè diminuzioni eccetto qualche sillaba o lettera che non cambia il senso, e tale l'ho confrontato e registrato e sottoscritto per incarico avutone dal signor Gasparrini Grassi Potestà di Vercelli.
L'importanza di questo documento fortunatamente conservato nella sua integrità, è tale che basterebbe di per sè solo a fare chiaramente comprendere il modo di ordinarsi e la forma primordiale della costituzione delle università italiane.
Dalla Carta Vercellese si rileva specialmente il lato più caratteristico delle università medioevali e il loro singolare ordinamento di colonie libere e nomadi che permetteva ad esse di passare, dietro invito e promessa di più estesi privilegi, da una città ad un'altra, senza contrarre mai impegni e obblighi che vincolassero la loro naturale indipendenza.
Le nostre Repubbliche nel fondare uno Studio, oltrechè al vanto di portar incremento alla scienza e di dare ospitalità ai dotti che venivano ad insegnarvi, aveano anche in mira di accrescere la loro prosperità materiale e il numero degli abitanti.
Quando in un Comune era scemata la popolazione o per guerre o per contagi, si pensava di riparare ai mali sofferti dando vita ad una università, nella quale per la fama degl'insegnanti e il godimento di larghe franchigie, venissero ad impararvi gli scolari da molte parti d'Italia e d'Europa. E infatti se si pensa che la maggior parte di quei che attendevano agli studii nel medio evo erano accompagnati dalle loro famiglie, deve conchiudersi che non lieve vantaggio ne dovevano risentire quelle città che potevano per la celebrità del loro Studio dar ricetto a molte migliaia di scolari come Bologna, Padova ed altre ancora.
Racconta il cronista Villani, che per riparare ai danni della mortalità avvenuta in Firenze nella peste del 1348, la Repubblica pensò di fondare l'università, della quale esso narra l'origine in questo modo: «Rallentata la mortalità e assicurati alquanto i cittadini che avevano a governare il comune di Firenze, volendo attrarre gente alla nostra città e dilatarla in fama ed onore; e dare materia a' suoi cittadini scienziati e virtudiosi, con buono consiglio, il comune provvide e mise in opera che in Firenze fosse generale studio di catuna scienza, e in legge canonica e civile, e di teologia....[130]»
Altre università ancora vennero fondate col manifesto intendimento di accrescere il numero degli abitanti come quella di Pavia, e ciò attesta il cronista Azario[131].
Anche lo studio di Trevigi venne creato per accrescere il benessere materiale di quella città, e si trova accennata nel Decreto di fondazione (in augmentu et statu Civitis Travisii et hominum totius ejusdem districtus)[132].
Il numero degli scolari nel medio evo era proporzionato alla fama delle università la quale si fondava soprattutto sulla valentia ed il nome dei dottori che vi insegnavano.
Fra le università italiane quella di Bologna ebbe sempre il maggior concorso di scolari essendo famosa per lo studio del diritto in tutta Europa, come Salerno per la medicina. Non possiamo accertare come positive e fondate le cifre che ne hanno lasciate gli scrittori del tempo; ne può determinarsi con esattezza dai registri antichi che ci rimangono, il vero numero degli scolari che frequentavano le università nel medio evo perchè erano esclusi dal ruolo comune i cittadini. Il computo che può farsi adunque non è che approssimativo.
Nel secolo XIII, al dire di Odofredo, in Bologna vi furono diecimila scolari e se dobbiamo prestar fede ad un cronista antico, nel secolo XIV giunsero fino a tredicimila[133].
Tutte le nazioni d'Europa erano rappresentate in quella celebre università. Oltre i citramontani che erano gli scolari appartenenti alle diverse provincie d'Italia, vi erano compresi sotto il nome di ultramontani: francesi, inglesi, portoghesi, provenzali, spagnuoli, tedeschi, polacchi, boemi e molti altri che si leggono in nota nell'ordine col quale sono registrati negli statuti bolognesi (lib. I, pag. 12 e 13)[134]. Anche fra i dottori ve ne furono molti d'origine straniera. L'università di Bologna dal secolo XII al XVI, ebbe professori francesi, tedeschi, aragonesi, belgi, bavaresi, spagnuoli, inglesi, polacchi, greci, irlandesi, e portoghesi[135].
Quanto al grado e alla dignità di cui erano rivestite le persone che frequentavano gli studii, deve osservarsi che per la speciale costituzione delle antiche università e per le condizioni sociali del tempo, il culto della scienza era tanto diffuso e tenuto in onore il sapere, che l'insegnamento era considerato come il mezzo più sicuro per potere salire ai più elevati uffici sì nell'ordine civile, come nell'ecclesiastico. Dal Ruolo dei dottori dell'università di Bologna, si può rilevare la qualità e il grado delle persone che vi insegnarono nei varii secoli. Fra i dottori s'incontrano ricordati di frequente papi, cardinali, arcivescovi, vescovi, ambasciatori, ministri, arcidiaconi, avvocati di concistoro, canonici, cavalieri gaudenti, decani, giudici, podestà, segretari e consiglieri di principi e molti altri personaggi insigniti di alte dignità.[136]
Fra gli scolari non meno che fra gl'insegnanti, figurava nelle università del medio evo il fiore della nobiltà di tutta Europa e lo provano ad evidenza gli statuti e gli storici del tempo.
In Bologna, per un'antica consuetudine fedelmente osservata per molti secoli e riconosciuta dal Papa, il Rettore godeva del privilegio durante le sue funzioni di esser considerato superiore anche agli scolari cardinali: il che dimostra che fra gli scolari di quell'epoca v'erano persone rivestite di tale dignità.
Lo statuto dell'università di Firenze imponendo agli scolari l'obbligo di indossare una veste comune, dice che non sono eccettuati da questa disposizione neppure gli scolari nobili e non fa distinzione alcuna fra duca, principe, barone, conte o marchese, cardinale o vescovo od altro dignitario (etiam si esset Dux, Princeps, vel Baro, seu Comes aut Marchio,.... etiam si esset Cardinalis, vel Episcopus, vel alia dignitate fulgens[137]).
Mentre il Ficino insegnava in Firenze, scriveva ad alcuni principi tedeschi parole incoraggianti sul conto dei loro figliuoli che erano affidati alle sue cure ed erano posti sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico[138].
I nobili godevano nell'università di certe preferenze per cui andavano distinti dagli altri scolari.
A Bologna chi era nobile aveva diritto di occupare le prime panche nelle scuole. A questo privilegio però corrispondeva l'obbligo di pagare ai bidelli due lire per colletta invece di quattro soldi come gli altri scolari di nascita meno illustre. Anche a Padova i nobili in compenso di tal distinzione dovevano pagare uno scudo, mentre tutti gli altri non davano che otto soldi. Al privilegio dei nobili avevano diritto anche tutti quelli che erano insigniti di dignità ecclesiastica[139].
Sembra che queste preferenze in omaggio alla nascita e ai titoli di nobiltà, durassero per diversi secoli perchè troviamo che in Padova nel 1506 fu ordinato ai bidelli di distribuire le panche nelle scuole in ordine di merito degli uditori, riserbando cioè le prime ai principi e agli altri grandi personaggi, le seconde ai consiglieri dell'università, le rimanenti agli altri scolari ed al pubblico[140].
Nell'originaria costituzione delle università, gli scolari furono distinti in nazioni, ognuna delle quali era chiamata ad eleggere per turno i Rettori. Fino al secolo XIII le principali università italiane ebbero quattro Rettori, uno per i cisalpini e tre per i transalpini. Verso la metà di questo secolo le tre corporazioni dei transalpini e ultramontani si riunirono, formando una sola università con un Rettore; e così de' quattro antichi Rettori non ne rimasero che due e l'università fu divisa in cisalpina e transalpina.
Dell'università cisalpina facevano parte tutti gl'italiani distinti secondo le diverse provincie alle quali appartenevano; della transalpina tutti gli stranieri dei paesi d'Europa. Sebbene gli stranieri dipendessero dall'università transalpina, nondimeno ogni nazione conservava sempre una certa autonomia nel trattare i proprii affari ed aveva i suoi speciali rappresentanti che erano i Consiglieri.
La nazionalità degli scolari si desumeva dal luogo della loro nascita. Gli statuti bolognesi prescrivevano che i Rettori nell'iscrivere uno scolare nei ruoli di una nazione, tenessero conto soltanto del luogo di nascita non del domicilio o della patria dei genitori, nè della volontà quantunque espressa dello scolare di appartenere ad una nazione diversa[141].
Le università che comprendevano un maggior numero di nazioni erano quelle di Bologna e di Padova. Bologna aveva trentacinque nazioni fra l'università cisalpina e transalpina; Padova ventidue.
Però mentre ogni nazione aveva comuni colle altre le consuetudini scolastiche e gli studii, soleva nella vita privata conservare la propria indipendenza, la lingua e le tradizioni patrie. Nelle stesse scuole era divisa una nazione dall'altra e occupava le panche ad essa destinate. Non possiamo affermare che quest'uso fosse comune in tutte le università italiane; gli storici e gli statuti ne fanno menzione[142].
I posti per gli scolari erano destinati dal professore e nessuno senza il suo permesso poteva occupare il luogo lasciato da un altro[143].
La divisione secondo le nazioni non fu la sola che dovettero subire nel loro svolgimento le università antiche. Nei primi secoli della loro formazione tutte le università e principalmente le italiane, dietro l'esempio di quella di Bologna, ripetevano la loro origine dai cultori del diritto che erano i più numerosi e i soli che per l'autentica di Federigo I fossero favoriti di privilegi e investiti di immunità e franchigie scolastiche. I cultori delle altre scienze non erano rappresentati che in piccola parte e aveano poca importanza nell'ordinamento universitario, e tutti i diritti che acquistarono in progresso di tempo non furono che effetto di spontanee concessioni, e di facoltà usurpate ai giuristi. Nei quali fu sempre tanto profondo il sentimento di superiorità, che il giureconsulto Odofredo in un passo delle sue opere spiega la parola antecessores colla quale solevano essere designati gli studiosi delle leggi, dicendo che così doveano chiamarsi perchè precedevano tutti gli altri non solo nella scienza ma anche nei costumi (.... quia excedunt alios in scientia et moribus). E quando dopo Bologna, cominciarono a fondarsi le altre università italiane, i dottori bolognesi sostenevano che ad essi soli spettavano i privilegi concessi dall'imperatore Federigo coll'autentica, di cui parlammo altrove, e non aveano diritto di parteciparne che i soli cultori del diritto.
Col crescere della civiltà e col diffondersi del sapere, anche le altre scienze vennero acquistando nelle università quell'importanza che prima non aveano, e crebbe il numero dei loro cultori in guisa, che cominciò a manifestarsi in essi il bisogno di separarsi dai giuristi e creare leggi adatte all'indole dei propri studii e ordinamenti conformi. Il sentimento d'indipendenza che spingeva gli artisti (così eran chiamati i medici, i filosofi, i grammatici e gli studiosi delle scienze affini) a sottrarsi da quel grado d'inferiorità in cui li aveano posti i giuristi, cominciò a rivelarsi fino dal secolo XIII nell'università di Bologna e di Padova, e poi si estese a tutte le altre, e nei secoli successivi si mutò in aperta ribellione onde fu necessario formare due università separate con statuti e ordinamenti proprii che si dissero: università delle Leggi e università delle Arti.
Questa trasformazione però non avvenne che dopo lunghi contrasti e per effetto di parziali concessioni e corsero molti secoli prima che gli artisti potessero chiamarsi del tutto indipendenti dai cultori del diritto.
Alcuni cenni raccolti dagli storici serviranno a dimostrare come lentamente si operasse questo svolgimento, nelle antiche università e come molto tardi fosse vinto il pregiudizio dalla vantata superiorità della giurisprudenza sopra le altre scienze.
Un primo tentativo di autonomia gli artisti lo posero in opera in Bologna nel 1295, chiedendo ai magistrati la facoltà di nominare un Rettore che non dipendesse dai giuristi. Questa loro dimanda non ebbe però esito favorevole[144]. Tale diritto di eleggersi un Rettore non fu riconosciuto agli artisti che nel 1316[145].
In Padova gli artisti potevano nominare il Rettore ma sotto certe condizioni. Il nuovo Rettore nei tre giorni consecutivi alla sua elezione, doveva prestar giuramento ai Rettori dei legisti di fedelmente osservare gli statuti.
Quando mancava il Rettore degli artisti, questi dipendevano da quello dei giuristi. Gli artisti poi nelle controversie forensi dovevano ricorrere ai Rettori dei giuristi, seppure non preferissero di sottoporre le loro ragioni al Vescovo come autorità suprema dello Studio.
Ognuno che volesse ricevere la laurea nelle arti doveva prestar giuramento sugli statuti e pagare una tassa all'università dei giuristi[146].
L'università delle arti di Padova sembra che fosse obbligata per le consuetudini a pagare anche una pensione annua a quella dei giuristi, perchè il Colle racconta che un Bartolommeo da Mantova dottore in quello Studio fu il primo a stipulare la liberazione degli artisti dal tributo consueto[147]. In Ferrara nel 1507 nell'occasione che si eleggevano i Rettori di ambedue le università, fu sollevata l'antica quistione di precedenza fra i Rettori dei giuristi e quelli delle arti. Accesi gli animi, già mal disposti per vecchi rancori, delle parole si passò alle armi e tanto s'inasprirono le discordie nell'università che la città intera fu posta in scompiglio. Alfonso duca di Ferrara si interpose, e volendo conciliare le parti, sottopose il giudizio ai riformatori dello Studio di Bologna dove erano meglio conosciute ed osservate le antiche consuetudini scolastiche. Esso infatti scriveva ai riformatori perchè lo informassero esattamente dell'uso della loro università intorno alle quistioni di precedenza fra i giuristi e gli artisti.
I riformatori risposero così: «Desidera la vostra Excellentissima Signoria esser certificata de la consuetudine et modo se tiene in questa Città circa la precedentia de li Rettori Juristi, et Artisti de questo Studio: Gli respondemo inveterata et antiqua usanza esser sempre stata et mantenersi infino al presente senza controversia alchuna, che li Rectori Juristi in tutti li atti pubblici precedano ai Rettori de li Medici et Artisti et tale è lo ordine et la observantia usitata in questo Studio nelli tempi passati et presenti[148].»
Ciò dimostra che nel secolo XVI era tuttora in vigore l'antico uso di far precedere i cultori del diritto a quello di tutte le altre scienze e accordar loro i primi onori e privilegi.
Nel 1535 nacquero nuove discordie in Ferrara per questa stessa cagione e il duca Ercole, che allora regnava, volle metter fine alla controversia, decretando l'assoluto e incontrastabile primato dei giuristi sugli artisti[149].
Le prime università italiane, nelle quali venne tolta la perenne occasione di discordie, che era la questione di precedenza fra i legisti e gli artisti, furono quelle del Piemonte. Salito al trono Emanuele Filiberto di Savoia, il quale oltre essere grande capitano era anche savio e prudente legislatore, conobbe quanto grave danno recassero al buon andamento degli studii e alla dignità della scienza quelle controversie che mettevano di frequente in scompiglio le scuole e aveano origine in un riprovevole sentimento di vanità e di orgoglio. Con un suo editto del 15 giugno del 1575, proclamò adunque il principio, nuovo affatto negli usi scolastici del medio evo, che la preferenza fra i dottori si dovesse desumere dall'anzianità del grado senza far distinzione fra i giuristi e gli artisti.
L'editto dice così:
Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoja, Prencipe di Piemonte etc. A tutti nostri Ministri, Offitiali, Vassalli, Sudditi et particolarmente alli Governatori di nostre Provincie et Presidj salute.
Volendo noi evitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori Legisti ed Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri governi et mandamenti.
Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente, precedendo però l'anteriorità della data delle lettere del Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di provisioni in fin che sarà da noi per generale ordinatione provisto, Commettendo alli sudetti Ministri, Offitiali, et Governatori respettivamente si come aspetterà, che habbiate di così far esseguire et alli Dottori di osservare intieramente la presente nostra dichiarazione per quanto stimano cara la gratia nostra che tale è la mente nostra.
Dat. in Torino alli 15 di Giugno MDLXXV.
Emmanuel Filibert[150].
Questo editto pare che non avesse tanto efficacia da togliere ogni cagione di contrasto anche nelle stesse università piemontesi, perchè un secolo dopo che esso venne promulgato, Carlo Emanuele II dovè con un suo Decreto proclamare nuovamente l'assoluta uguaglianza fra i medici e i legisti[151].
Soltanto col progresso della civiltà riuscirono tutte le scienze ad acquistare uguale importanza e dignità nelle scuole e nella coscienza universale, che per tanti secoli avea preferito i giuristi ai cultori delle altre dottrine con manifesta ingiustizia e detrimento del sapere.
Ora veniamo a parlare delle matricole universitarie.
I soli scolari stranieri erano in forza dell'autentica di Federigo I iscritti nelle matricole universitarie e godevano insieme alle loro famiglie dei privilegi scolastici. I cittadini sebbene frequentassero in comune le scuole e attendessero come i forestieri agli studii, nondimeno erano esclusi dai registri accademici. Lo scopo dell'autentica imperiale, era manifestamente quello di favorire gli stranieri, perchè nel vincolo dell'associazione trovassero difesa ed appoggio, che pel diritto pubblico allora molto imperfetto, non avrebbero potuto invocare fuori della loro patria. Ogni scolare forestiero doveva dunque iscriversi nei ruoli universitarii per godere dei privilegi accordati dagli studenti e dalle consuetudini.
Lo scolare che voleva esser iscritto, palesava il proprio nome al Rettore dell'università, il luogo di nascita e la scienza che intendeva di studiare. Pagava inoltre una tassa che variava secondo l'università, ed era tenuto annualmente a prestare giuramento di fedeltà e di obbedienza al Rettore e agli statuti[152].
Ciascuna università fino dall'epoca della sua fondazione compilava le leggi che la dovevano governare. Il primo monumento di legislazione scolastica fu l'autentica imperiale già ricordata, la quale pose le basi di quelle prime associazioni scientifiche che esistevano di fatto, ma erano quasi ignorate perchè prive di protezione e di personalità civile.
Dopo questa autentica, fra le fonti della legislazione scolastica antica, debbonsi annoverare le consuetudini, il diritto comune, i decreti dei concilii e le bolle papali. L'ingerenza ecclesiastica specialmente nei primi secoli della formazione delle università fu molto estesa, come vedremo in seguito, e i pontefici di propria autorità, nonchè i concilii del secolo undecimo e duodecimo a ciò convocati, sancirono molte regole di disciplina scolastica.
Gli ordinamenti legislativi delle università del medio evo come tutte le raccolte di leggi civili e politiche di quell'epoca furono chiamati col nome generico di statuti (Statuta).
Fra tutte le università, quella di Bologna prima d'origine e d'importanza sulle altre d'Italia, ebbe gli statuti più perfetti e meglio ordinati; e anche quando sorsero altri centri di studii che la emularono in potenza e numero di scolari, essa portò sempre il vanto per le sue leggi e servì di modello a tutte le compilazioni statutarie del medio evo. Gli storici raccontano a prova della perfezione di questi statuti, come nel 1554 venissero dal papa, allora signore del territorio bolognese, estesi a legge generale[153].
I più celebri giureconsulti erano chiamati a compilare statuti universitari. La tradizione vuole che Bulgaro fosse il primo compilatore degli statuti dell'università di Bologna. In quei tempi non essendovi per anco luoghi destinati alle pubbliche lezioni, i dottori solevano insegnare nelle case, e Bulgaro pare che desse quivi i suoi responsi e facesse le prime collezioni degli statuti[154].
La nomina delle persone incaricate di prender parte alla compilazione degli statuti, spettava per un'antico privilegio, agli scolari i quali erano affatto indipendenti da ogni vigilanza degli altri membri della università.
I compilatori degli statuti si chiamavano Statutarii e Statutarium il luogo destinato a conservarli.
Tutte le compilazioni di leggi relative alle università del medio evo, prendevano a fondamento l'autentica di Federigo I e gli statuti di Bologna, salvo poi ad accrescere le disposizioni e introdurre i mutamenti reclamati dai tempi e dai luoghi. Gli statuti sogliono essere divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'università, l'elezione del Rettore e dei dottori; determinano il numero e la qualità delle persone che debbono far parte del corpo scolastico; le norme per conferire le promozioni e i gradi accademici; le immunità e i privilegi che si concedono agl'insegnanti e le pene minacciate a quei che avessero cospirato in qualunque maniera a danno dello Studio. Molti di questi statuti ci rimangono ancora ben conservati, e sono i più utili documenti da consultare per chi voglia acquistare vaste cognizioni sull'ordinamento e l'ufficio delle università antiche.
Però le più importanti fra queste università, solevano, secondo i bisogni e le mutate condizioni dei tempi, modificare sostanzialmente gli antichi statuti, e farne diverse edizioni, come Bologna, Padova, Ferrara e diverse altre.
Bologna nel corso del secolo XIII, introdusse importanti innovazioni nei suoi statuti universitarii. La prima compilazione fu fatta nel 1253 e nel 1289 furono aggiunte nuove modificazioni relative specialmente ai privilegi da conferirsi agli scolari e ai dottori fra i quali figura il celebre Taddeo fiorentino che illustrò le scuole mediche di quelle università[155].
Negli statuti bolognesi si trova stabilita la massima che le riforme generali da introdursi nelle leggi scolastiche non si potessero fare prima che fossero trascorsi venti anni dall'epoca della loro compilazione: le riforme parziali invece avevan luogo ogni cinque[156].
Per le modificazioni da introdursi negli statuti, solevano esser consultati i più autorevoli giureconsulti e non di rado era richiesta dalle università anche l'approvazione del Papa. Gli scolari prendevano parte alla compilazione degli statuti o nominando persone di loro fiducia o intervenendo essi medesimi in base ad un privilegio che riconosceva in loro il diritto di partecipare alla formazione delle leggi e di concorrere all'elezione dei magistrati universitarii[157].
Dopo aver dato un cenno degli statuti e del modo col quale erano compilati, passiamo a vedere di quali mezzi disponessero i comuni per fondare e mantenere le università.
Finchè le scuole non furono che libere associazioni di dottori e scolari non era necessaria altra spesa che quella degli alloggi e dello stipendio per gl'insegnanti. Ogni dottore teneva scuola in casa propria o ne prendeva una in affitto, supplendo alla spesa colle oblazioni dei suoi uditori. Non di rado avveniva che un dottore cedeva ad un altro la scuola in compenso di una data somma, o trasmetteva la sua clientela agli eredi per testamento.
In questo primo periodo le scuole erano sparse in diversi luoghi, ed avevano il carattere di private aggregazioni.
Ma col progredire della scienza, crebbero di numero e d'importanza anche le scuole, e cominciò a manifestarsi il bisogno di un edifizio pubblico dove gli scolari potessero in comune ascoltare le lezioni e riunirsi a trattare gl'interessi dell'università. Le private oblazioni degli scolari, o collette (collectæ) come chiamavansi, non erano più sufficienti a mantenere le università e dovettero i comuni intervenire supplendo alle gravi spese colle annue rendite.
Non è senza interesse il conoscere quali fossero le entrate delle università, e di quali espedienti si giovassero i comuni per aumentarle.
L'università di Bologna per qualche secolo potè bastare al proprio mantenimento colle sole offerte degli scolari e colla tassa che pagavano all'atto dell'iscrizione, perchè erano allora numerosissimi gli uditori che frequentavano quello Studio.
Ma sorto lo scisma tra gli imperatori svevi e il papa, al quale Bologna si tenne fedele, furono richiamati gran parte degli scolari tedeschi e di partito imperiale, e questa fu una delle cagioni di spopolamento che subì quell'università. Alla quale emigrazione degli scolari tedeschi se ne aggiunsero altre quando si fondò l'università di Padova, di Ferrara, di Pavia; ed una notabilissima dell'anno 1321 in occasione della condanna a morte di uno scolare catalano che aveva rapito una fanciulla.
Scemato il numero degli scolari, e scarseggiando il denaro, per il mantenimento dell'università si dovette supplire con mezzi straordinarii. I sedici Riformatori dello Studio cominciarono ad assegnare una parte delle pubbliche entrate per stipendio ai dottori, e si aumentarono le gravezze e i balzelli destinando anche a benefizio dell'università l'intero provento della gabella del sale.
L'amministrazione di questi dazii chiamati gabella grossa venne da Giulio II con sua bolla del 7 gennaio 1509 affidata e sei dottori dei collegi Canonico, Civile e Medico. A questi da Gregorio III nel 1579 ne furono aggiunti altri sei e così in tutto dodici da eleggersi quattro dal collegio Canonico, quattro dal Civile, e quattro dal Medico.
Le entrate ordinarie delle università erano le imposte, e parte dei dazii, fra i quali ve n'erano alcuni destinati esclusivamente a benefizio delle scuole. La gabella del sale è quella che più spesso troviamo ricordata dagli storici. In Padova fino dal 1351 fu destinata a profitto dello Studio la gabella dei carri (plaustorum) e dei bovi che si diceva (bovaticum).
Anche il clero concorse più volte al mantenimento delle università e ne abbiamo numerosi esempii.
Nel 1488 Alessandro VI con un suo breve, concesse all'università fiorentina la facoltà d'imporre cinquemila ducati sui beni ecclesiastici della città e territorio. Cessato questo provento e rimaste esauste le finanze della Repubblica per le spese di guerra, il clero generosamente si offrì perchè l'università non ne trovasse grave detrimento, di continuare spontaneamente a pagare la tassa imposta dal breve surricordato.
Il cronista Azario racconta che Galeazzo Visconti ricevuto il rescritto imperiale che accordava il privilegio di Studio generale all'università di Pavia, impose una taglia al clero di Novara perchè provvedesse i dottori dei letti e panni loro necessari[158].
I comuni solevano anche destinare a profitto delle università una somma annua. Per esempio Roma somministrava 14,000 fiorini per lo stipendio dei dottori[159]; e Firenze 2,500 fiorini d'oro[160]. Anche Ferrara nel 1473 si assunse con atto solenne l'incarico di provvedere al mantenimento del proprio Studio[161].
Nel 1494 in Padova essendo scarse le entrate dell'università supplì del proprio il principe Carrarese[162]. Narra il Facciolati che in quella stessa città gli scolari per aver da stipendiare un buon dottore di leggi civili, proposero al Comune d'imporre una tassa sulle meretrici e la loro domanda venne accolta[163].
Era in uso ancora di chiamare a contribuire alle spese per il mantenimento delle università le città vicine che partecipavano ai benefizi dell'istruzione. Nel 1461 le città di Bergamo, Verona e Trevigi furono obbligate dalla Repubblica Veneta a somministrare una parte delle spese necessarie per lo Studio di Padova[164].
In più luoghi avremo occasione di far parola dell'influenza ecclesiastica nelle università medioevali; ma di un tale argomento tanto importante per conoscere il progressivo sviluppo di queste grandi associazioni scientifiche non abbiamo finora dato che pochi cenni. Prima che ci inoltriamo colle nostre ricerche ad esaminare la costituzione organica delle università, sarà utile fermarci alcun poco a vedere come l'ingerenza della Chiesa nelle cose scolastiche tanto estesa nei primi secoli, andasse man mano scemando colla cresciuta indipendenza delle nostre università, e coll'emancipazione delle menti dal dominio del clero.
L'influenza della Chiesa nelle discipline scolastiche bisogna considerarla in due periodi distinti della civiltà. Nel primo periodo, quando il sapere era esclusivo privilegio dei chierici, l'ingerenza loro era assoluta perchè la società civile si asteneva di partecipare ai benefizi della cultura, e le poche scuole che allora esistevano, erano ecclesiastiche e facevano parte dei monasteri. Fino al secolo XII, in cui le nascenti università per i privilegi ottenuti dall'imperatore Federigo I alla Dieta di Roncaglia, affermarono la propria autonomia, le leggi scolastiche ebbero la loro sanzione dai papi e furono promulgate nei concilii di cui son rimasti celebri quelli di Rovan (1074), di Londra (1138) e di Laterano (1179).
Colla progredita diffusione del sapere, nacque nelle università un più profondo sentimento della propria indipendenza che si venne accrescendo colle larghe concessioni e coi privilegi concessi ai dottori e agli scolari. Affrancatesi da qualunque estranea ingerenza, le università poterono, come libere associazioni aventi personalità giuridica, impunemente affrontare le ire degli imperatori e gl'interdetti dei papi senza che la loro esistenza e libertà fosse per nulla compromessa.
Sebbene in questo secondo periodo di loro piena autonomia, le università per ottenere un legale riconoscimento all'atto della loro costituzione si rivolgessero al papa o all'imperatore, nondimeno questo atto esterno di ossequio non menomava la loro indipendenza, perchè anche avanti di essere investite di questa pubblica sanzione, esistevano di fatto e godevano di tutte le franchigie e privilegi.
Quando adunque si trova nelle storie fatto parola di bolle papali che eleggono dottori o conferiscono le insegne dei gradi accademici, e quando si vede invocato di frequente l'intervento delle autorità ecclesiastiche per comporre discordie e decidere quistioni nelle università, non si deve intendere che queste dipendessero dal papa e che da lui soltanto acquistassero personalità e legale esistenza.
La Chiesa conservò sempre l'alta sorveglianza degli studii finchè il suo intervento fu ritenuto necessario a conservare l'integrità della fede e a preservare le scuole dalle perniciose influenze delle dottrine eretiche. Il papa fu considerato come suprema autorità scolastica e in tutte le università, il Vescovo come Cancelliere Apostolico ne faceva le veci, intervenendo nei consigli accademici, conferendo le lauree è partecipando coi Rettori ed i dottori alla giurisdizione scolastica così civile come criminale.
La partecipazione della chiesa al governo delle università e il loro grado di dipendenza dal potere sacerdotale, variava secondo i luoghi e le diverse costituzioni politiche.
Nell'università di Bologna l'influenza ecclesiastica fu sempre molto estesa perchè era sotto il dominio del papa.
In Napoli invece, essendo stato fondato lo Studio da Federigo II e accresciuto dai suoi successori, il clero non vi ebbe mai nessuna diretta ingerenza, e finchè regnarono gli Svevi non fu riconosciuta altra autorità scolastica che quella dell'imperatore, il quale conferiva i gradi, approvava gli ordinamenti e gli statuti, esercitava la giurisdizione accademica e provvedeva alla nomina dei dottori.
Le rimanenti università italiane risentirono, sebbene in grado diverso, l'influenza della Chiesa.
Brevi cenni relativi all'università di Bologna saranno sufficienti a dimostrare entro quali limiti e con quali mezzi la Chiesa esercitasse nei diversi secoli la sua sorveglianza nelle discipline scolastiche.
Fino dall'epoca della sua fondazione l'università bolognese fu protetta dal papa.
Onorio III, mentre si dimostrò caldo propugnatore della libertà d'insegnamento sciogliendo i dottori e gli scolari dal patto che quel comune avea loro imposto perchè non emigrassero altrove[165], cercò pur sempre di consolidare l'autorità della Chiesa e la supremazia del potere sacerdotale sui pubblici studii. E per mantenere una continua ingerenza sulle scuole, concesse larghi poteri all'arcidiacono. Il quale soleva essere un prelato, scelto dal papa come suo rappresentante nella città di Bologna e chiamato Cancellier Maggiore dello Studio, investito della facoltà di laureare in tutte le scienze; di assolvere dottori e scolari incorsi nella scomunica per aver percosso i chierici; di nominare in sua assenza un vicario, e di partecipare ad un emolumento sulle promozioni.
L'arcidiacono in Bologna, e il vescovo nelle altre università, partecipavano insieme al Rettore e ai dottori alla giurisdizione civile e criminale, ed era lasciata libertà alla parte di scegliere fra questi tre poteri, il proprio giudice.
L'autorità dell'arcidiacono in Bologna fu accresciuta dai papi che succedettero ad Onorio III, i quali liberarono tal dignitario dai vincoli delle leggi canoniche e in parte dagli oneri della gerarchia ecclesiastica[166]. Celestino V concesse all'arcidiacono, perchè la sua presenza fosse utile all'università, di riscuotere tutti i frutti delle parrocchie a lui sottoposte senza obbligo di residenza. Lo stesso privilegio venne dipoi conferito anche da Bonifazio VIII nel 1294 e da papa Benedetto nel 1341[167].
Un'autorità così estesa come quella dell'arcidiacono era mal conciliabile colla indipendenza di cui godeva l'università, e perciò frequenti discordie avvenivano fra il potere ecclesiastico che, in onta agli statuti e alle consuetudini, vantava diritti di precedenza, ed i Rettori che rappresentavano legalmente il supremo potere scolastico[168].
Nell'università di Padova il potere ecclesiastico esercitò la sua influenza in limiti assai più ristretti, perchè la repubblica di Venezia, dalla quale dipendeva, non soffriva che altre autorità s'ingerissero della vigilanza di quello Studio. Sebbene qualche volta si trovi ricordato fin al secolo XV il vescovo in luogo del Rettore e incaricato di sostituirlo nel grado scolastico; nel 1426 con lettere ducali fu tolto questo abuso.
Nel 1437 il Senato decretò ancora che le controversie che nascevano tra i collegi e che solevansi sottoporre alla decisione del vescovo, fossero in avvenire portate dinanzi al pretore della città eccetto quelle relative al collegio dei teologi[169].
Nel secolo successivo la storia di quell'università ci offre esempi assai più rilevanti di emancipazione dall'autorità ecclesiastica. Nel 1564 il Rettore dei giuristi a nome dei cisalpini scrisse all'imperatore Massimiliano perchè inducesse il Senato di Venezia di mandare agli scolari cisalpini che volevano prendere i gradi scolastici e la laurea, di non fare professione di fede cattolica come aveva prescritto il pontefice Pio IV. Di più per favorire gli stranieri non cattolici, si fondarono nuovi collegi universitarii, che per contrapporli a quelli già esistenti nei quali aveva influenza il potere ecclesiastico, furono detti veneti (Collegia Veneta).
Da questi esempi e da molti altri che si potrebbero riferire, desumiamo che l'ingerenza della Chiesa nelle università non era mai uniforme, ma variava da una città ad un'altra secondo le diverse costituzioni politiche. Quando lo Stato cominciò a prender parte diretta all'ordinamento degli studii e a regolarne l'esercizio con leggi speciali, l'autorità ecclesiastica nelle scuole andò sempre scemando, finchè non rimase al clero che una parziale e limitata ingerenza negli studii di teologia e di diritto canonico.