CAPITOLO SECONDO
Persone che formavano l'università — Il Rettore — Origine di questo ufficio e sua importanza — Elezione del Rettore — Il Sindaco — Natura di questo ufficio e privilegi che vi erano annessi — I Consiglieri rappresentanti delle nazioni degli scolari — Il Notaro — Gli Attuari o Archivisti — Il Massaro o tesoriere — I Peziarii — Gli Stazionari — I Bidelli — I copisti e miniatori di libri.
Dopo aver parlato dell'origine e della costituzione delle università italiane del medio evo, è utile studiare quale fosse il numero e il grado delle persone di cui esse erano composte.
L'università poteva esser considerata sotto due aspetti: o come aggregato di individui che componevano la corporazione, o come istituto di pubblico insegnamento e centro di attività scientifica. Sotto il primo aspetto le università antiche rivestite di riconoscimento legale, godevano di piena ed assoluta indipendenza e di personalità giuridica. Il carattere della corporazione (universitas) predomina nel medio evo ed è la forma peculiare che assunsero questi grandi corpi scolastici nel loro nascere.
Considerate come istituti di scienza, le università del medio evo erano le sedi esclusive del sapere e dell'operosità intellettuale di quel tempo. Bisogna distinguere adunque due classi di persone: quelle destinate a sorvegliare e dirigere gli interessi del corpo accademico, ad esercitare la giurisdizione scolastica e ad attendere al pubblico servizio; e quelle cui era affidato l'insegnamento e il progresso scientifico.
Considerati rapporto al loro grado e alla varietà delle loro funzioni, i membri delle università antiche possono distinguersi così:
- 1º Il Rettore;
- 2º Il Sindaco;
- 3º I Consiglieri;
- 4º Il Notaro;
- 5º Gli Attuari o Archivisti;
- 6º Il Massaro o Tesoriere;
- 7º I Peziarii;
- 8º Gli Stazionari;
- 9º I Bidelli;
- 10º I copisti, i miniatori, i rilegatori di libri, ecc.
L'istituto scientifico era composto dei professori (doctores legentes) e degli scolari: ai quali si univano anche gli scolari insegnanti, i baccellieri, i licenziati, i ripetitori come vedremo a suo luogo.
Ora intanto comincieremo a parlare delle persone che formavano il corpo scolastico, e prima delle altre, del Rettore che era il supremo grado dell'università. L'origine dei Rettori può dirsi contemporanea a quella della università. A questo primo grado accademico fu data sempre grande importanza e si curò in ogni tempo di conservarne il prestigio perchè in esso si concentrava la potenza e il decoro di tutte l'università.
I Rettori, benchè trovassero nemici che tentarono talvolta di abolirne l'ufficio o menomarne la dignità, furono sempre conservati e restituiti nel loro grado.
La necessità del Rettore fu sempre riconosciuta. Richiesti i dottori, dice il Middendorpio[170], se possa esservi università senza Rettori, risposero che no, perchè il Rettore è capo dell'università, e se vien tolto, essa diviene acefala e deforme. E infatti tanta era la necessità di quello ufficio, che anche quando mancava il Rettore in una università erano chiamati a farne le veci o il sindaco o taluno dei consiglieri, o il preside dei collegi e talvolta anche il vescovo[171].
I dottori generalmente favorirono tale istituzione sebbene alcuni di loro, tra i quali Azone e Accursio, negassero agli scolari il diritto di eleggere a questa carica. Odofredo invece, e con lui molti altri, riconoscono legittima l'elezione dei Rettori fatta dagli scolari[172].
Il Rettore nel disimpegno delle sue funzioni, e quando era rivestito delle insegne del suo grado, si stimava superiore a qualunque altra dignità sia civile sia ecclesiastica; come pure agli scolari cardinali: privilegio che gli fu concesso da una bolla papale[173].
In antico l'ufficio di Rettore sembra che fosse occupato da un ecclesiastico. Il Savigny parlando dell'origine di questo grado, esclude affatto che per gli statuti bolognesi e di altre università ancora, fosse ritenuta necessaria la qualità di chierico (clericus) nel Rettore, e vuol dimostrare che tal voce avea in quel tempo e nel linguaggio scolastico, un significato uguale a quello di scolare. Ma non si può, a parer mio, conciliare questa versione in modo alcuno colle stesse parole degli statuti che adoperano sempre il nome di scolare (scholaris) nel suo vero e genuino significato. Esaminando poi il disposto di certi statuti oltre quello di Bologna, si rileva con tutta evidenza che nelle consuetudini accademiche era ritenuta necessaria la qualità di ecclesiastico secolare nella persona che doveva essere eletta al grado di Rettore in una università[174].
Una differenza sostanziale, relativamente all'ufficio e al modo d'elezione dei Rettori, si manifesta tra le antiche università italiane e le francesi. In Francia il Rettore era eletto dai dottori i quali gli conferivano la giurisdizione civile e penale da esercitarsi sugli scolari e le altre persone che facevano parte della corporazione.
In Italia invece il Rettore veniva nominato col libero suffragio dei soli scolari, nei quali risiedeva la facoltà d'investirlo del suo grado e di conferirgli l'esercizio dei supremi poteri.
Nella formazione delle prime università pare indubitato che si eleggessero più Rettori divisi per nazioni. In Bologna, Padova, Vercelli si trovano ricordati quattro diversi Rettori; uno per i citramontani e gli altri tre per gli oltramontani. Verso la metà del secolo XII il numero dei Rettori venne limitato: e ne fu eletto uno per ciascuna delle due università.
Sembra che la prima fra le nostre università che ebbe quattro Rettori fosse Bologna come la più antica e frequentata. Dietro il suo esempio si ordinarono ancho le altre. Nell'università di Vicenza i quattro Rettori nel secolo decimoterzo erano: un inglese, un provenzale, un tedesco, e un cremonese.
In Vercelli ne troviamo uno per i francesi, uno per gli italiani, uno per i tedeschi, e un altro per i provenzali[175].
Nell'elezione del Rettore, come in qualunque altro atto dell'interna amministrazione delle antiche università, erano esclusi i cittadini; sia perchè ogni estranea ingerenza era contraria all'indole della primitiva loro costituzione; sia perchè ammettendo anche i cittadini a partecipare a queste elezioni, essi avrebbero potuto influire col numero sull'esito della nomina, e dar cagione a discordie e turbolenze[176].
In qualche università l'elezione del Rettore era divisa fra i professori e gli scolari come in quella di Roma. In Napoli fino al 1610, in cui furono promulgati nuovi statuti, il Rettore veniva scelto dal sovrano e dipendeva dal primo Cappellano del re che era incaricato di esercitare in suo nome l'alta sorveglianza sopra lo Studio. In seguito anche l'università di Napoli si uniformò alle altre, lasciando l'elezione del Rettore agli scolari.
Per procedere alla nomina del Rettore si teneva conto dell'età, del grado di nobiltà e della fama della persona sulla quale doveva cadere la scelta. Gli statuti e le consuetudini scolastiche imponevano ancora di osservare che il Rettore fosse ben provveduto di patrimonio, perchè non avvenisse che esercitando il suo magistero dovesse cercarvi, anzichè una cagione di gloria, un lucro indecoroso.
Quando fu divisa l'università dei giuristi da quella delle arti, ognuna di esse ebbe il suo Rettore che prendeva nome da quella cui apparteneva. Per molto tempo però il Rettore delle arti fu considerato molto inferiore all'altro dei legisti, e da questo doveva essere sanzionata la sua elezione.
Ai Rettori come privilegio era concessa la facoltà d'insegnare, e in molte università si destinava loro una cattedra nominale, alla quale era assegnato anche un certo stipendio che serviva a compensare in parte le spese che occorrevano per mantenere il decoro del grado.
A Padova lo stipendio del Rettore era di 50 ducati e poi fu esteso a 100. Nell'università di Pisa fu pure assegnato nel 1473 uno stipendio di 40 fiorini che poi fu portato a 60 e in ultimo a 100[177]. Il nome del Rettore che godeva di questo privilegio, era iscritto in segno di onore nel Ruolo dei professori, e in primo luogo.
La funzione colla quale si eleggeva il Rettore era una delle più grandi ed imponenti solennità scolastiche del medio evo. Alcuni giorni innanzi la cerimonia, venivano invitati con gran pompa tutti i professori, il vescovo, il preside e tutti gli altri magistrati c dignitari della città. Il luogo destinato alla funzione era ordinariamente la cattedrale. All'ora fissata si muoveva il corteggio. Precedevano quattro trombettieri e altrettanti tamburi: poi venivano i donzelli e dodici scolari che portavano i fasci dorati che erano un segno di dignità che ricordava i fasci di verghe dei magistrati romani. Venivano poi quelli che custodivano il sigillo e gli statuti dell'università portando il cappuccio del Rettore, e dietro un bidello collo scettro d'argento.
In mezzo al corteggio procedeva il nuovo Rettore vestito di una toga rossa con ornamenti d'oro e in sua compagnia stavano il sindaco, i consiglieri e gli altri ufficiali addetti all'università, vestiti essi pure colla toga e con tutti i distintivi del loro grado. In ultimo tutti gli scolari chiudevano il corteggio.
In chiesa si trovava il vescovo con tutti i magistrati municipali. Scambiatisi i saluti d'uso, ognuno si poneva al luogo che gli era stato destinato. Veniva allora letta da uno dei dottori una orazione in lode dell'università, dei magistrati e del nuovo Rettore. Finita l'orazione, un professore a ciò eletto, poneva il cappuccio al Rettore e gli consegnava il sigillo e gli statuti dell'università. Allora il Rettore rispondeva acconcie parole ringraziando dell'onore statogli conferito e promettendo di esercitare il suo magistero con prudenza e giustizia. Così aveva termine la cerimonia nella cattedrale.
Uscito il corteggio dalla chiesa, si dirigeva collo stesso ordine alla casa del Rettore passando per le vie principali della città tutte addobbate ed ornate in segno di festa. Poi si imbandivano le mense alle quali venivano invitati i primi dignitari così dell'ordine scolastico come del municipale[178].
Il rimanente del giorno era impiegato in giuochi e sollazzi pubblici con giostre, corse, tornei, ai quali prendeva parte l'intera città, e ai vincitori venivano distribuiti i premii dalle mani del Rettore.
Tanto le spese dei banchetti quanto quelle delle pubbliche feste erano tutte a carico del nuovo eletto.
Le onoranze fatte al Rettore non si limitavano soltanto all'occasione di questa solennità della sua nomina ed investitura. Anche durante l'esercizio del suo magistero, godeva di grandi privilegi come supremo rappresentante e capo dell'università.
In pubblico andava sempre accompagnato, e nelle solennità occupava il primo luogo fra tutte le altre autorità sì civili come ecclesiastiche. Quando dovea uscire poi dalla città per rappresentare lo Studio in qualche fausta occasione, andava vestito di tutte le insegne del grado e accompagnato dai dottori, dagli scolari e preceduto dai bidelli o nuncii con ricchi abiti.
Nell'università il potere del Rettore corrispondeva all'altezza del grado e alla nobiltà del suo ufficio. Egli era arbitro supremo in tutte le cause, avea piena e libera giurisdizione tanto civile quanto criminale sopra tutti i membri del corpo scolastico e presiedeva i pubblici esperimenti e le prove solenni nelle quali si conferivano i gradi e le promozioni accademiche. Inoltre aveva diritto di essere il primo a rivolgere le domande e formulare i quesiti nelle pubbliche dispute non solo agli scolari, ma anco ai professori. Esaminati i meriti degli insegnanti, spettava al Rettore di formare annualmente il ruolo o Rotolo. E questo potere era così illimitato, che anche quando lo Stato avocò a sè il diritto di nominare i professori, i Rettori tentarono di escludere le persone proposte per surrogarvene altre di loro scelta.
Avendo il Rettore la giurisdizione disciplinare sopra tutte le persone che facevan parte dell'università, poteva ammonire, imporre multe ed anche espellere dai collegi e dalle scuole; come vedremo parlando dei privilegi.
Il Rettore godeva anche di molti vantaggi pecuniarii sugli emolumenti dei collegi, e per l'assistenza alla promozione aveva diritto ad una doppia parte di ciò che percepivano i dottori.
Sebbene circondato di tanti onori e rivestito di grande autorità, l'ufficio di Rettore veniva spesse volte fuggito, non trovandosi persone sempre disposte ad accettarne gli obblighi e la grave responsabilità. Fu d'uopo quindi alle università aumentarne i privilegi e le concessioni oltre a quelle di cui abbiamo già fatto parola.
Verso la fine del secolo XV cominciò il Rettore a prendere il titolo di Magnifico (Rector Magnificus).
Molte università concessero ai loro Rettori di prendere la laurea senza spesa; privilegio che si estendeva anche ai loro successori. In Padova nel 1544, insieme alla laurea il Rettore veniva insignito del titolo di cavaliere, e l'università provvedeva del proprio a tutte le spese dell'investitura. Fu accordato anche a qualche Rettore dei più benemeriti di poter proporre una persona di sua scelta (socium) per ottenere la laurea senza spesa. Questo privilegio che aveva il suo fondamento sopra antiche concessioni, fu ristabilito nell'università di Padova con un decreto del Senato veneziano del 1568.
La morte del Rettore era cagione di pubblico lutto, e prendevano parte ai funerali tutti i magistrati della città, la curia, i collegi, gli ufficiali dell'università e gli scolari vestiti di nero.
Dopo il Rettore veniva per ordine di grado il Sindaco (Syndacus) che era incaricato di rappresentare in giudizio l'università e far le veci del Rettore vacante. Perciò era chiamato anche Prorector o Vicerector e se ne trovano frequenti esempi nell'università di Padova e di Pisa.
Il Sindaco era eletto ogni anno dagli scolari ed era sottoposto alla giurisdizione comune. Questo grado è assai antico d'origine. In Bologna se ne trova fatta menzione fino dall'anno 1295[179].
Il Sindaco godeva di alcuni privilegi inerenti al suo ufficio.
Aveva in certe università il doppio voto nelle assemblee; e presiedeva nelle funzioni pubbliche i Decurioni della città[180].
In Padova gli fu concesso, oltre questi privilegi, quello di prendere la laurea «more nobilium» cioè senza esame nè spese[181]. Sino a tempi assai recenti il Sindaco di quell'università godeva di molti beneficii. Nel 1723 gli fu accordata facoltà di scegliere uno scolare (socium) da laurearsi senza indugio, e gratuitamente. Il Sindaco che prendeva la laurea, godeva una preferenza sugli altri promossi a questo grado, cioè di essere ammesso a pieni voti (ut nemine dissentiente) anche se avesse meritato di essere approvato soltanto a pluralità (pro majori parte)[182].
Mancando il Sindaco, erano eletti fra i membri dell'università, alcuni sostituti incaricati di rappresentarlo detti «Prosyndici,» ai quali pure, mentre occupavano questo grado, si concedevano diversi privilegi[183].
Ciascuna nazione che faceva parte dell'università, veniva rappresentata dai suoi consiglieri, i quali formavano insieme al Rettore il consiglio accademico. I consiglieri (Consiliarii) prendevano parte al governo dell'università tutelando il decoro e gli interessi della nazione che li aveva eletti.
I consiglieri dei tedeschi godevano di qualche maggiore privilegio sugli altri. La nazione tedesca in Padova era la più favorita, e quei che vi appartenevano erano ammessi a prendere l'iscrizione come scolari presso i loro consiglieri[184]. Non è certo se nelle altre università godessero di ugual preferenza.
In mancanza del Sindaco era chiamato a surrogarlo un Consigliere tedesco.
Generalmente i Consiglieri della nazione tedesca erano rivestiti di una speciale giurisdizione sui loro connazionali, la quale escludeva anche quella del Rettore e dei magistrati ordinarii.
Quando il Consigliere dei tedeschi faceva le veci del Sindaco nell'università, godeva il privilegio di ottenere la laurea senza esame e senza spese cioè «more nobilium[185].» Oltre a questo gli fu concesso ancora di percepire durante l'assenza del Sindaco tutti gli emolumenti e diritti inerenti a quel grado[186].
I Consiglieri erano eletti dagli scolari della propria nazione. In Ferrara con un decreto del 1651 fu ordinato che per essere eletti a tale ufficio i candidati dovessero mostrare le loro matricole, e gli attestati di aver frequentato assiduamente le scuole[187].
Il Notaro era l'ufficiale rivestito di fede pubblica, incaricato di redigere e compilare tutti gli atti relativi all'università e ai membri che ne facevano parte.
V'era un solo Notaro, comune all'università dei giuristi e degli artisti. Quest'ufficiale era retribuito per ogni atto che redigeva, e godeva di più di un piccolo emolumento annuo.
In certe università gli erano affidate anche altre speciali attribuzioni. Così in Bologna era incaricato di tenere un registro di tutte le case da affittare nella città per comodo degli scolari[188]. Vi erano inoltre alcuni ufficiali incaricati di conservare tutti gli atti concernenti l'università e che potevano avere interesse per la sua storia. Questi Attuarii, o, come oggi direbbesi, Archivisti, conservavano nel tabulario (tabularium) i documenti universitarii per ordine di tempo e d'importanza. Ciascuna delle due università aveva il suo Attuario.
A questi ufficiali era affidato anche il sigillo dello Studio.
La nomina ad un tal grado era personale. Si trova soltanto un esempio in Padova di Attuario che prese per aiuto un suo nipote a patto che mentre viveva gli dovesse prestare l'opera gratuita; e dopo la sua morte avesse diritto di succedergli[189].
Gli Attuarii erano stipendiati dall'università alla quale prestavano il loro ufficio.
Il Massarius o tesoriere era un altro grado onorifico concesso in alcune università agli scolari, in altre ai dottori. Così per gli statuti del collegio di medicina dell'università di Torino, questo ufficiale doveva essere scelto fra i dottori più giovani del collegio[190].
In Ferrara, invece, tal grado era riserbato a quelli scolari che avessero dato prove di maggiore assiduità e diligenza nello studio[191].
In Bologna il Massarius era scelto ogni anno dai negozianti della città[192].
Gli statuti dell'università di Bologna fanno parola di certi ufficiali detti Peziarii dalla voce Petia che significava una forma comune dei manoscritti adoprati nelle scuole.
I Peziarii erano incaricati di esercitare una rigorosa sorveglianza sul commercio librario di quel tempo. Erano eletti ogni anno insieme ai Sindaci dai Rettori e Consiglieri dello Studio. I Peziarii debbono essere, dice lo statuto bolognese, «sex boni viri de gremio nostrae universitatis providi et discreti qui sint clericali ordine insigniti[193].» Avanti di entrare in ufficio erano sottoposti al giuramento e distribuiti in parti uguali fra gli oltramontani e i citramontani.
Le condizioni per essere investiti di questo grado, erano le seguenti:
a) Appartenere all'università;
b) Essere insigniti d'ordine ecclesiastico;
c) Giurare di prestare fedelmente i proprii servigi all'università.
I Peziarii aveano l'obbligo di provvedere ai manoscritti errati; di sottoporre i copisti e gli Stazionari al giuramento; di denunziare al Rettore tutti i manoscritti scorretti.
Dovevano inoltre registrare in un pubblico catalogo le opere che credevano più utili ad essere studiate, e le meglio corrette.
Tutte le altre non comprese in questa nota, non potevano servire di testo per l'insegnamento pubblico.
Nei tempi di vacanza erano incaricati di esaminare minutamente tutti i manoscritti posseduti dagli Stazionari e riferirne al Rettore, che una volta al mese doveva sorvegliare la loro condotta.
Nelle altre università non si trovano ricordati i Peziarii, nè risulta chiaramente dagli statuti nè dalle memorie che ci rimangono, se vi fossero nemmeno altri ufficiali di diverso nome incaricati di esercitare analoghe attribuzioni. Forse in Bologna, dove gli scolari erano in maggior numero, fu necessario creare un tale ufficio di speciale sorveglianza sugli Stazionari e copisti, perchè i manoscritti che circolavano fra gli studiosi fossero ben corretti e non servissero a propagare errori nelle scuole.
Nelle università meno frequentate invece, essendo assai più limitato il numero dei manoscritti, e quindi più facile al Rettore di esaminarli senza l'aiuto di altre persone a ciò specialmente incaricate, l'ufficio dei Peziarii si sarebbe reso inutile.
Abbiamo ricordati testè gli Stazionari, senza dichiarare qual fosse il significato di un tal nome nel linguaggio delle antiche nostre università. Vediamo brevemente l'indole di quest'ufficio che avanti l'invenzione della stampa formava il centro di tutto il commercio librario nelle scuole medioevali.
Gli Stazionari (Stationari) erano incaricati dagli statuti universitarii di tenere presso di sè tutti i codici e i manoscritti che dovevano servire di testo per l'insegnamento, e darli in prestito, con un correspettivo fisso, ai dottori e agli scolari che ne facevano domanda[194].
Era imposto agli Stazionari di possedere manoscritti bene ordinati e corretti; di non venderli a nessuna scuola straniera nè eccedere il prezzo stabilito dagli statuti. Dovevano anche prestar giuramento, e dare cauzione che garantisse l'università dell'esatta osservanza dei doveri della loro professione. Gli statuti prescrivevano anche il numero delle opere che doveano tenere presso di sè gli Stazionari. Il catalogo che rimane ancora dell'università di Bologna, contiene centodiciassette di queste opere, ad ognuna delle quali viene assegnato un prezzo in proporzione della importanza e della diffusione che avevano nelle scuole. In generale il prezzo ascendeva a quattro denari per quaderno, o pecia[195].
Il privilegio di dare libri in prestito non era soltanto degli Stazionari.
Talvolta facevano loro concorrenza in questa industria anche i bidelli, come pure i professori, sebbene più raramente[196].
Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.
Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in prestito.
Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano[197].
Gli statuti di Bologna vietavano agli Stazionari di domandare per i manoscritti che imprestavano un prezzo maggiore di quello stabilito nel catalogo, e di acquistare libri all'insaputa del proprietario[198].
Gli Stazionari godevano come tutti gli altri membri delle università i privilegi scolastici, fra cui l'esenzione dal servizio militare, e in qualche Studio anche di un piccolo assegno[199].
Le raccolte dei libri degli Stazionari erano riserbate al solo uso dei dottori e degli scolari e non potevano avervi accesso libero altro che i copisti incaricati di prendere gli esemplari. Lo statuto di Bologna dice che a nessun privato debbano esser dati in prestito i manoscritti, nè aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè possano i copisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto pena di essere espulsi dall'università. Il ruolo degli espulsi era tenuto dal Notaro ed esposto pubblicamente.
In Bologna gli Stazionari erano obbligati a dare cento lire di cauzione.
Era loro imposto di tenere un registro esatto di tutti i pegni che ricevevano per imprestito di libri. In caso che lo scolare, cui era stato prestato il manoscritto, lo avesse perduto, dovea pagare dieci soldi bolognesi. Se lo scolare però asseriva di averlo restituito, si dovea stare al suo giuramento; se poi era stato consegnato ad altri, era chiamato a provvedervi il Rettore. Quando il manoscritto smarrito di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo[200].
Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di recidiva essi pure soggiacevano alla espulsione dall'università. Ogni Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti i copisti, correttori e legatori di libri che erano incorsi in quella pena[201].
Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono chiamati (forse con frase più propria), exemplatores[202].
Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli) che aveano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non aveano stipendio fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università aveva un bidello generale (Bidellus generalis) che era superiore agli altri e dirigeva il servizio.
L'uso introdotto di pagare i bidelli con volontarie oblazioni è spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri venivano pagati dagli scolari, e si erano assunti i bidelli l'incarico di riscuotere le loro offerte. Quando in seguito anche i professori straordinari furono ammessi alla partecipazione degli emolumenti concessi dal pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica consuetudine e seguitarono a riscuotere per sè quel che prima andava a vantaggio dei professori[203].
I bidelli solevano fare tre collette all'anno.
I loro guadagni erano in proporzione del numero degli scolari, e anche di certe straordinarie attribuzioni che erano loro affidate.
Citeremo vari esempi. In Padova nell'anno 1575 fu permesso al bidello, non ostante lo Statuto, di farsi rilegatore di libri (et hoc stante ejus inopia et parvo numero Scholarium)[204].
Nel 1667 facendo spesso il Consigliere dei tedeschi le veci del Sindaco nell'università, il bidello di quella nazione dovendo prestare questo straordinario servigio fu ammesso a godere di una retribuzione di tre lire venete per ogni laurea[205].
Nell'università di Bologna poi fuvvi un bidello di nome Gallopesso Tarentino, il quale essendo di corpo deforme, ma piacevole per i suoi motti e bizzarrie, seppe così astutamente conciliarsi la simpatia degli scolari, che alla sua morte lasciò duemila lire bolognesi: somma molto rilevante per quei tempi[206].
Generalmente i bidelli erano eletti dall'università; ma per eccezione talvolta era permesso ai professori di nominarne uno di loro fiducia[207].
I doveri inerenti a questo ufficio, erano i seguenti:
a) Assistenza ai professori durante le lezioni e le dispute, in ogni tempo e in qualunque luogo;
b) Vigilanza pel buon ordine e la nettezza delle scuole;
c) Cura di distribuire i banchi durante le lezioni, assegnando i primi posti ai nobili e ai dignitari dello Studio;
d) Custodia dei libri che all'uscire dalle lezioni lasciavano gli scolari[208];
e) Vigilanza segreta sulla condotta dei professori[209].
Una delle professioni assai lucrose nel medio evo era quella dei copisti. Sebbene in quei tempi il commercio librario fosse quasi esclusivamente ristretto nelle scuole, nondimeno la necessità di fornire agli studiosi un numero rilevante di testi, e far circolare le lezioni dei professori, impiegava l'opera di molte persone. Le università ammettevano fra i membri della corporazione anche i copisti concedendo loro parte dei privilegi goduti dagli altri. Il loro numero era proporzionato a quello degli scolari che frequentavano lo Studio e alle speranze di guadagno che offriva quell'arte. La quale non era così semplice come oggidì; ma richiedeva uomini valenti e bene esercitati, poichè allora il possedere un bel libro e a caro prezzo era fra i dotti e i potenti un ambito onore.
I copisti dicevansi scribae e molti di essi, erano anche esperti miniatori. Talvolta un copista veniva destinato ad un solo genere di lavori nell'arte sua. In Padova si ha memoria di un tale che era addetto soltanto a copiare i diplomi di laurea, e ornarli di miniature. E per assicurargli una conveniente retribuzione, l'università stabilì un prezzo fisso per ogni lavoro che gli veniva affidato[210].
Si conoscevano nel medio evo diversi generi di scrittura. Vi era la scrittura parigina (litera parisina), la bolognese (bononiensis), la beneventana (beneventana), l'inglese (anglicana), la lombarda (lombarda) e l'aretina (aretina). La scrittura distinguevasi anche in vecchia e nuova (litera nova et antiqua). I libri copiati con caratteri moderni erano di maggior valore.
Gli statuti, per evitare una dannosa concorrenza fra i copisti, proibivano agli scolari di somministrare lavoro ad un copista che avesse contratto un impegno precedente. Si faceva però eccezione per il caso che il lavoro intrapreso non occupasse un termine superiore a dieci giorni.
La dimensione di ogni manoscritto era determinata con due voci distinte, cioè Quaternus e Pecia o Petia.
Il quaderno era ordinariamente composto di sedici pagine, ma poteva variare secondo la grandezza della carta e del carattere.
La pecia era la misura che serviva a valutare il prezzo del manoscritto. Questa pecia era composta di sedici colonne, ognuna delle quali doveva contenere sessantadue linee, e ciascuna linea trentadue lettere.
Nel catalogo degli Stazionari dell'università di Bologna il nolo di ciascuna pecia non supera i diciotto soldi. Troviamo, per esempio, tassato a diciotto soldi l'Apparato delle Decretali, il Digesto antico, i Decreti; diciassette soldi il testo del Codice e l'Inforziato, e l'Apparatus Dig. veteris; quindici l'Apparatus Inforziati. Dopo i libri di testo, diminuiva il prezzo del nolo fino a quattro denari. Fra le opere che godevano maggior credito e diffusione, troviamo ricordate: le Somme di Azone (soldi quindici); il libellus Rofredi in Jure civili (soldi quattordici); le letture di Odofredo (soldi dieci)[211].
L'arte di copiare era esercitata anche dalle donne. Nell'università di Bologna fra i copisti e miniatori si trovano ricordati molti toscani specialmente aretini, i quali avevano acquistato molta rinomanza nel colorire i libri e miniarli con fregi d'oro.
Ben presto divenne così generale e frequente l'uso di ornare i libri, che in certe scuole dovendo i professori trasportare i loro volumi avevano bisogno di un servo.
Odofredo parlando dei copisti del suo tempo dice che potevano esser chiamati veri pittori[212]. E lo stesso scrittore parla anche di un tale dei suoi tempi che mandato da suo padre a studiare a Parigi coll'assegno di cento lire, le spendeva tutte pazzamente per fare ornare e dipingere i suoi libri e nel comprarsi ciascun sabato una nuova calzatura[213].
Essendo i libri rari e costosi erano tenuti nelle disposizioni testamentarie fra gli oggetti di maggior valore, specialmente se erano quelli appartenuti a qualche dottore famoso e sui quali aveva fatte le sue lezioni.
Nel testamento del giureconsulto Francesco Accursio fra le altre disposizioni si trova la seguente: «Lascia a Francesco figliuolo di Dota sua figliuola e moglie di M. Diotalco da Lojano i suoi libri di leggi, la somma di Azone e il libello di Rofredo, intendendo però i libri di legge che erano a suo uso speciale, e eccettuando il Codice e Digesto paterno sopra i quali ordinariamente leggeva esso testatore, non volendo però che gli abbia se non quando comincerà a udire nelle scuole; nel qual caso gli lascia ancora lire quaranta per sette anni continui, per la spesa delle scuole, e in caso che detto Francesco sia licenziato in legge e riceva i libri, gli lascia i vestimenti nuovi di scarlatto con li varrj e lire quaranta per il banchetto[214].»