CAPITOLO TERZO

Privilegi universitarii — L'Autentica di Federigo I fondamento dei privilegi scolastici — Immunità concesse alla nazione tedesca — Giurisdizione civile e criminale concessa ai dottori sugli scolari — Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari — Abitazioni riserbate agli scolari — Altri privilegi secondarii.

Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I nella Dieta di Roncaglia nell'anno 1158, ebbero origine i privilegi scolastici delle persone che facevano parte delle università.

Prima di questa concessione imperiale le università non erano legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.

La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le fondamentali disposizioni.

Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione, intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue ambiziose aspirazioni di dominio universale.

I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel secolo XII fu sollevata la questione dai giureconsulti di Bologna in occasione che Pillio loro compagno, ad onta del giuramento prestato si recò ad insegnare nello Studio di Modena. Di questa divergenza si trova fatta menzione nei Commentari di Odofredo, il quale parlando di quelli che secondo l'autentica doveano essere esclusi dall'uffizio di tutori, apertamente dichiara che a parer suo non vi dovessero esser compresi altro che i professori bolognesi[215]. Il libero esercizio di questi privilegi passò in seguito anche agli artisti i quali emancipatisi dalla dipendenza dell'università delle leggi, poterono compilare i propri statuti e creare magistrati di loro scelta.

Il godimento di questi privilegi non era però comune a tutte le persone che facevano parte dell'università: ve ne erano alcune che a rigore dell'autentica imperiale, testè ricordata, non erano ammessi a risentirne ugualmente i vantaggi. I forestieri (advenae forenses)[216] erano soltanto i privilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo essi abitare in una città, che non era la loro patria, per tutto il tempo necessario a compire gli studii, sarebbero stati esposti alle ingiurie e alle vendette dei cittadini se una legge speciale non li avesse protetti.

Lo statuto dell'università di Bologna specifica quali erano le persone ammesse al godimento dei privilegi universitarii secondo l'ordine del loro grado, cioè:

I matricolati — così chiamavansi tutti coloro che erano iscritti nella matricola universitaria.

I dottori che avevano prestato giuramento.

I notari, i bidelli generali e speciali, i famigli dei dottori giurati e degli scolari, i miniatori, i copisti, i legatori di libri, i venditori di carta e in generale tutti coloro addetti al servizio dell'università e delle persone che ne facevano parte. Oltre ai già citati, godevano di tutti i privilegi gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, e i ripetitori.

Ecco la rubrica dello Statuto bolognese:

Qui gaudere debeant privilegio
universitatis nostrae

(Lib. III, pag. 64).

Statuimus q. privilegiis nostrae universitatis gaudeant seu gaudere debeant matriculati, matriculatos autem inteligi volumus illos qui in matricula fuerint descripti secundum formam traditam in titulo de massariis. Item doctores duntaxat qui iuraverit Rectoribus secundum formam statutorum loquentium de juramento doctorum nec non notar, et bidelli generales ac etiam speciales et famuli scolarium et doctorum iuratorum. § Item miniatores, scriptores, ligatores librorum cartularii et omnes illi qui deputati fuerint quoquomodo ad servitia universitatis et singulorum de universitate. § Quod intelligimus si corporale subierint sacramentum secundum formam nostrorum praesentium statutorum.

§ Volumus etiam omnes scolares viventes sumptibus alienis in studio bononiensi ut sunt socii doctorum bonon. et scolarium bonon. repetitores et similes, gaudere debere omnibus privilegiis nostrae universitatis.

················

Per godere dei privilegi universitarii era necessario essere scolari, cioè iscritti regolarmente nelle matricole, e pagare una tassa annua prestando giuramento di obbedienza al Rettore ed agli statuti. Gli scolari del luogo dove risiedeva l'università non erano compresi nei registri perchè i diritti della cittadinanza accademica erano riserbati esclusivamente agli stranieri come testè abbiamo detto.

È assai malagevole perciò il desumere dai documenti, dal tempo e dagli scrittori, la cifra esatta degli scolari che frequentavano le università italiane nei tempi di mezzo.

Fra le nazioni comprese nelle università, era sopra di tutte privilegiata quella degli scolari tedeschi e ciò forse in omaggio all'autorità imperiale.

A differenza degli altri studenti, i tedeschi potevano prestare giuramento ai loro Procuratori e non al Rettore come prescrivevano gli statuti.

In Bologna la nazione tedesca aveva la facoltà esclusiva di eleggere il Rettore degli oltramontani.

In Padova dove i tedeschi erano in maggior numero, i privilegi erano anche più estesi. Gli scolari di quella nazione potevano iscriversi presso i loro consiglieri, ed uno di questi era chiamato a sostituire il sindaco dell'università quando era vacante quell'ufficio. Inoltre questi consiglieri disponevano di voto doppio nelle assemblee[217]. Nel 1609 nella stessa università i consiglieri tedeschi ottennero il privilegio di allontanarsi senza andar soggetti alla multa come quelli delle altre nazioni.

Allo scopo di proteggere gli scolari tedeschi, nel 1633 furono nominati due protettori, i quali, sebbene nati nella città, furono nondimeno investiti di tutti i privilegi come fossero stati stranieri[218].

Il numero esatto dei privilegi concessi ai membri che facevano parte delle università nel medio evo non può essere con certezza determinato.

In quei tempi di viva emulazione, tutte le città d'Italia allora costituite a repubblica, gareggiavano fra loro per fondare le università le quali non solo davano incremento alla scienza, ma accrescevano ancora la prosperità materiale e la diffusione della ricchezza pubblica.

Il sorgere di una università portava seco molte sorgenti di entrata e quanto più numerosi erano gli accorrenti, tanto maggiori erano i vantaggi e più lauti i guadagni. Tutte le città nei Decreti di fondazione dei loro Studi dichiaravano di conferire i privilegi e le immunità, nelle quali largheggiavano sempre per attirare a sè una gran moltitudine di dottori e di scolari.

Troppo lungo sarebbe lo andare enumerando tutti i singoli privilegi e le speciali franchigie che ognuna delle nostre antiche università nell'atto della sua costituzione e in seguito ancora, andava concedendo a favore di quelli che vi accorrevano per ragione di studio.

Chi volesse maggiori particolari, e più diffuse notizie su questo argomento, può rivolgersi ai numerosi storici e cronisti che ne fanno parola; da cui noi ci siamo dati cura di riassumere i principali privilegi; e quelli sopratutto che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte le università, e per antica consuetudine riconosciuti e sanzionati in tutti i loro statuti.

Il privilegio che può dirsi fondamentale nella costituzione organica delle università, e dal quale dipendeva in gran parte la loro autonomia, era la speciale giurisdizione affidata per l'autentica imperiale ai magistrati del corpo scolastico. Con questa concessione si riconosceva nella legale rappresentanza accademica del Rettore e dei professori la facoltà illimitata di poter decidere tanto nelle controversie civili, come giudicare nei delitti che per avventura fossero stati commessi dai membri che facevano parte dell'università, sì nel recinto delle scuole, come pure al di fuori.

La giurisdizione civile si mantenne per lungo tempo inalterata e non incontrò ostacoli nel suo esercizio: non così la criminale.

Verso la fine del secolo XII si trova ricordato nelle storie che essendosi abbandonati gli scolari ad atti di violenza, i professori che erano stati fino a quel tempo i loro giudici ordinari, si dichiararono incapaci di frenarne gli abusi, e abbandonarono l'esercizio del magistero penale. Nella metà del secolo decimoterzo i dottori ripresero l'uso della giurisdizione criminale; ma la loro autorità in questa materia non fu giammai pienamente riconosciuta; nè essi medesimi, a quel che sembra, si curavano di farla rispettare.

La ragione di questa ripugnanza ad esercitare l'ufficio di giudice criminale non è difficile a rintracciarsi. Dovendo i professori esercitare presso i loro scolari un prestigio e un'autorità tutta morale, non potevano senza offesa al loro decoro assumere un potere che se non è sostenuto dalla forza, difficilmente si rispetta. Inoltre, essendo essi legati per vincoli di affetto agli scolari, facilmente dovevano essere inclinati nell'atto di giudicare più alla pietà che al giusto rigore, e ciò a grave danno della loro autorità e dell'efficacia della pena.

Il giureconsulto Odofredo, in un passo dei suoi Commenti al Digesto fa intravedere quali scarsi frutti recasse l'esercizio della giurisdizione criminale ai suoi tempi, ripristinato nell'università di Bologna e affidato ai professori[219].

Nelle storie si riscontrano esempi frequenti di inobbedienza ai professori; e più spesso ancora atti di spontanea rinunzia di questi a favore di magistrati ordinari della propria giurisdizione, e ciò specialmente nei delitti di maggiore gravità commessi dagli scolari.

Così avvenne in Bologna nel 1321 quando fu condannato uno scolaro catalano per aver rapito una fanciulla[220].

Nei casi più lievi non poteva il colpevole esser sottratto alla sua naturale giurisdizione e si concedeva ai pubblici ufficiali d'ingerirsi soltanto dei delitti di competenza del fôro scolastico, quando fosse decorso un termine stabilito dagli statuti. In Padova, per esempio, era disposto per legge fino dal 1262, che nelle risse avvenute fra scolari, il Podestà non avesse facoltà d'ingerirsene, se non nel caso che passati due giorni, non fossero state composte dal Rettore o dai dottori[221].

La giurisdizione scolastica dai professori passò in seguito al solo Rettore, al quale, come capo supremo dell'università, fu conferita l'autorità di giudicare. Questa giurisdizione della quale venne rivestito il Rettore, si estendeva sopra tutte le persone che formavano parte della corporazione, eccetto che sugli scolari tedeschi, che quasi universalmente godevano del privilegio di essere giudicati dai consiglieri della loro nazione.

I conflitti fra la giurisdizione scolastica e quella dei magistrati ordinari del luogo dove risiedeva l'università, erano assai frequenti. In Bologna, racconta il Ghirardacci, che il papa provvide ai contrasti che nascevano fra il comune e l'università nell'applicazione degli statuti, elevando quelli universitari a legge comune[222].

Anche i Rettori nell'esercizio della giurisdizione criminale incontrarono gravi ostacoli. Finchè eran chiamati a giudicare dei delitti minori e conseguentemente ad applicare pene miti, la loro autorità non si trovava compromessa; ma quando dovevano esporsi a pronunziare gravi pene contro persone addette all'università, non potevano giudicare colla stessa imparzialità dei magistrati ordinarii, ai quali lasciarono infine, come già nei secoli precedenti aveano fatto i dottori, l'esercizio dell'alta giurisdizione criminale.

Le pene ordinariamente applicate dai Rettore erano: l'ammenda e l'espulsione dall'università detta privatio. L'ammenda era in denaro e variava secondo la gravità del fallo commesso.

L'espulsione o privatio toglieva al condannato tutti i privilegi di cui era stato investito come membro del corpo universitario, nonchè la facoltà di frequentare le scuole, d'insegnare e di ottenere gradi accademici. Se l'espulso era un ufficiale inferiore dello Studio, come un prestatore di libri o un copista, nessuno poteva più contrattare con lui sotto minaccia d'incorrere nella stessa pena.

Il modo con cui veniva esercitata la giurisdizione scolastica, variava a seconda delle università. Accenneremo le principali differenze.

In Bologna, nel secolo XIV, troviamo un tribunale misto di autorità scolastiche e cittadine per risolvere le controversie che si agitavano fra un membro dell'università e un estraneo. Quando però la questione verteva fra persone addette al corpo scolastico, doveva esser giudicata e risoluta dal solo Rettore[223].

La giurisdizione criminale del Rettore anche nell'università di Padova era limitata ai casi più lievi; come alla violazione degli statuti e dei regolamenti, e ai casi d'ingiurie fra gli scolari. Le pene minacciate in Bologna erano l'ammenda e l'espulsione dall'università.

I delitti rientravano nella giurisdizione dei magistrati municipali. I tedeschi soltanto godevano del privilegio di essere giudicati dai loro consiglieri anche quando il loro avversario era straniero all'università. Il Rettore degli artisti pare, per il disposto degli statuti, che avesse giurisdizione più estesa di quello dei giuristi, eccetto che sui delitti che erano seguiti da morte o da lesione grave. Il Savigny però è di opinione che questa disposizione sia errata[224].

Quanto alla giurisdizione civile il Rettore poteva giudicare in cause vertenti fra i membri dell'università. Gli scolari nati nella città erano sottoposti ai loro magistrati ordinari. Poteva però il Rettore esercitare la sua giurisdizione quando una delle parti fosse stata straniera.

L'appello era subordinato al merito della causa. Per gli affari eccedenti un ducato, era permessa l'istanza della parte soccombente ai consiglieri dell'università. In seguito, quando il valore della causa avesse ecceduto le dieci lire, fu ammesso anche l'appello al podestà.

Nelle altre università la giurisdizione scolastica era più o meno estesa.

A Vercelli il Rettore esercitava soltanto la giurisdizione civile: la criminale era riservata totalmente ai magistrati della città[225].

A Roma gli scolari stranieri potevano scegliere per loro giudice o i professori o il cardinal vicario o il Rettore dell'università[226].

A Napoli era distinta la giurisdizione criminale dalla civile. La prima era riserbata soltanto ad un magistrato nominato dal re detto Giustiziere (Justitiarius). Le cause civili erano sottoposte invece o al giustiziere, o al professore, o all'arcivescovo a scelta delle parti[227].

Nell'università di Torino la giurisdizione criminale era esercitata dai magistrati municipali; ma i Rettori solevano prender parte al giudizio.

Tolte adunque differenze poco sostanziali e attinenti più che alla natura del privilegio, al modo col quale veniva esercitato nelle varie università, possiamo concludere che la giurisdizione privilegiata delle corporazioni scolastiche nel medio evo fu sempre riconosciuta e rispettata. E anche quando i principi ebbero quasi esclusiva ingerenza e assoluto dominio nelle funzioni scolastiche, vollero che i membri delle università avessero per loro natural giudice il Rettore, al quale doveano esser deferite tutte le cause ad essi relative[228].

Un altro privilegio non meno esteso, era quello della cittadinanza che si conferiva alle persone che facevan parte dell'università, e sopra tutto ai dottori e agli scolari. Questa concessione ammetteva i membri della corporazione scolastica al godimento e alla partecipazione di tutti i diritti propri dei cittadini, escludendoli dagli oneri. In tutti gli statuti delle università s'incontra una rubrica speciale nella quale si fa parola di questo privilegio e delle condizioni alle quali n'era subordinato l'esercizio.

A Bologna gli scolari eran chiamati figli del popolo e posti sotto la comune protezione[229].

Il privilegio generalmente era limitato al tempo pel quale i dottori o gli scolari dimoravano nella città per ragione di studio.

Oltre le persone, erano favorite dal privilegio anche le cose e gli averi degli scolari che si ritenevano come appartenenti alla città[230].

Per essere ammessi alla cittadinanza in Bologna era necessario aver frequentate le università per il corso di dieci anni[231]. Nel 1386 essendo rimaste quasi deserte le scuole, il comune bolognese per attirarvi concorrenti promise di estendere il privilegio della cittadinanza a tutti i discendenti dei professori[232].

Fra le immunità solite a concedersi ai dottori e agli scolari si trova ricordata anche l'esenzione dal servizio militare.

Questo privilegio risale a tempi remoti. Nel 1264 già si trova negli statuti dell'università di Ferrara la rubrica: «De his qui non tenentur ire in exercitum» la quale dichiara esclusi dal servizio militare tutti i dottori di giurisprudenza di medicina e di arti[233].

Nel 1297 veniva in Bologna riconosciuto un tale privilegio non solo ai dottori ordinari legisti ma anche agli straordinari, come pure ai medici i quali anche recandosi alla guerra, erano tenuti soltanto a portare seco gli strumenti propri della loro professione[234].

Per agevolare il concorso degli studiosi nelle università era concessa anche l'esenzione dalle imposte e gabelle.

Tutti gli statuti riconoscono questo privilegio e lo sanzionano in apposita rubrica[235]. Per facilitare il trasporto dei loro averi si permetteva agli scolari e alle altre persone ammesse al godimento delle franchigie e immunità, d'introdurre in città senza molestia alcuna di dazi nè di altre gravezze pubbliche, libri, masserizie, vesti od altro, tanto per uso proprio come delle loro famiglie[236].

In Padova si trova esteso questo privilegio anche ai generi alimentari (1474).

Nel secolo successivo (1551) fu accordata anche l'esenzione del vino: il quale avvenimento, narrano gli storici, fu celebrato dagli scolari con magnifiche feste in onore di Bacco[237].

Ma provvedendosi, come avverte il Facciolati, i dottori e gli scolari dei generi di prima necessità dai negozianti di Padova, siffatto privilegio riusciva illusorio; talchè ne furono fatte molte rimostranze al Comune. Il quale pensò allora di accordare alle persone che facevano parte dell'università la facoltà di alienare il diritto o per danaro, o di cederlo in cambio di prodotti alimentarii.[238].

Il privilegio d'esenzione dai pubblici dazi talvolta, in omaggio alla memoria di qualche insigne dottore, fu esteso anche ai suoi discendenti. Così avvenne nel 1322 in Bologna che, secondo l'Alidosi, in memoria di Accursio e figliuoli dottori famosissimi, concesse alla detta famiglia ogni esenzione dalle gabelle[239].

Anche nei tempi di carestia si aveva uno speciale riguardo alle persone che dimoravano nella città per ragione di studio e alle loro famiglie, e il Comune non di rado si obbligava di fornire i generi alimentari agli scolari e ai dottori pel prezzo stesso di acquisto.

Le persone che facevano parte delle università erano considerate per diritto comune inviolabili insieme colle loro famiglie ed averi, ed avevano diritto di chiedere pronta riparazione ai magistrati per ogni offesa che avessero ricevuto, come pure di domandare l'ammenda del danno sofferto. Questo privilegio di inviolabilità si trova sanzionato in gran parte degli statuti universitarii; ed era favorevolmente accolto anche dall'opinione pubblica. Già vedemmo come in Bologna gli scolari fossero chiamati figli del popolo; il che dimostra quanto essi godessero la simpatia e l'affetto della cittadinanza. E nella dotta Bologna nel secolo decimoterzo, secondo quel che narra lo storico Ghirardacci, fu fatta una legge a favore degli scolari la quale disponeva: «che nessuno havesse ardire di chiamare infame colui, che desse opera alle leggi Civili od altra scienza, insegnando altrui o imparando: sotto pena di esilio da non rimettersi se non ad arbitrio dell'infamato, et vollero che questa legge havesse forza in perpetuo[240]

Carcerati una volta certi scolari per tumulti commessi, furono poi liberati senza alcuna pena volendo il Consiglio compiacere alle istanze dello Studio «da che si vede (dice il Ghirardacci già ricordato) quanto era stimato lo Studio e quale riverenza e amore altri portavano a scholari.»

Negli statuti di Bologna del 1289 si trovano alcune rubriche nelle quali si proclama la immunità degli scolari e si accorda loro la più estesa protezione. In questi statuti si provvede specialmente agli scolari che aveano patito un furto: si aggravano le pene agli offensori delle persone addette all'università, e si promettono premii a quelli che facciano scoprire i feritori degli scolari[241]. Quando gli stranieri residenti in Bologna per ragione di studio fossero stati derubati o fatti segno a violenza per parte di qualche cittadino che non avesse potuto indennizzarli del danno sofferto, il Comune offriva di propria l'ammenda dovuta[242].

Anche la Repubblica fiorentina concedeva questa ammenda agli scolari che fossero stati danneggiati nell'avere o nella persona da qualche cittadino incapace di soddisfarli[243].

Ogni offesa recata a qualche persona appartenente all'università, era tenuta come uno sfregio fatto alla dignità del corpo, ed era incaricato il Rettore e gli altri magistrati di dimandarne pronta riparazione.

Nel 1580 essendo stati feriti in Padova alcuni scolari, l'università decretò che, tutti i consiglieri rappresentanti le diverse nazioni insieme al Rettore, si recassero dal prefetto della città, e tutti gli scolari dovessero chieder giustizia al Senato di Venezia da cui dipendeva lo Studio, per il patito insulto[244]. Altri esempi di questa natura si potrebbero citare a prova del sentimento di solidarietà che animava le persone che appartenevano alla corporazione scolastica.

Perfino per i debiti che contraevano gli scolari, si aveva speciale riguardo alla loro condizione; e in molte università fra i patti favorevoli che si proponevano a quelli che si fossero iscritti nelle matricole, v'era pur quello di accordare loro protezione ed appoggio contro le ricerche dei creditori. Negli statuti di Padova si trova introdotta a quest'uopo una forma singolare di prescrizione per la quale scorsi otto giorni dalle pubbliche grida ogni scolare non poteva esser più molestato per debiti, nè perseguitato giudicialmente dai creditori. Simile protezione fu accordata anche in Ferrara nel 1504 dal duca Ercole agli scolari di quella università. L'editto così dispone: «Da hora inanzi se intenda avere pieno, libero, et sicuro salvaconducto, che per niuno debito non possa essere per alcun modo gravato nè molestato in lo avere o in persona, ma possa ciascuno, che venisse al prefato studio in dicta Città di Ferrara, per studiare in alcuna facultade, stare et inhabitare in la dicta Città de Ferrara e per tutto el Territorio de lo Stato nostro, et de quella partirse, cum tutte sue robbe, libri, panni, et beni liberamente senza alcuno impedimento reale o personale[245]

Un altro benefizio concesso esclusivamente ai dottori e agli scolari dagli statuti, e che può dirsi compreso nel privilegio dell'inviolabilità personale, di cui abbiamo fin'ora parlato, è quello che riguarda l'esenzione dal diritto di rappresaglia; forma di vendetta indiretta molto comune nei costumi del medio evo. Per riparare l'onta di una offesa ricevuta, s'invocava questo barbaro diritto sacrificando in luogo del vero offensore un innocente qualsiasi purchè a lui appartenesse per vincoli di parentela o di affetto. La rappresaglia non era soltanto esercitata nei rapporti fra privato e privato per sfogare vendette e rancori personali, ma era accolta ancora nel diritto pubblico del tempo come un mezzo legittimo di guerreggiare[246].

È perciò che l'autentica di Federigo I considerato a quali pericoli sarebbero andati esposti gli scolari se non fossero stati protetti da una legge speciale, e posti in condizione privilegiata, stabilì che tutti quelli che per ragione di studio si recavano in paese straniero, non potessero essere perseguitati; prescrizione che fu dovunque osservata, e consacrata nelle consuetudini e tradizioni scolastiche[247].

Un uso comune nei luoghi dove risiedevano le università, era quello dei prestiti fatti agli scolari i quali trovavano il modo di provvedersi con un pegno e col benefizio di un tenue frutto, del danaro di cui avevano bisogno. In alcune città si trovano stabilite vere banche di prestiti a cura del Comune, e sotto l'osservanza di leggi speciali.[248]

Nella celebre Carta di Vercelli, il Comune si obbligò a dare in prestito agli scolari diecimila lire di Pavia per due anni col frutto di due danari per lira, e per i sei anni seguenti col censo di tre danari per lira. Questa somma dovea trasportarsi in qualche luogo sicuro come a Venezia, e con essa somministrare il bisognevole agli scolari ricevendo in cambio e in garanzia del prestito, i pegni. Per maggiore liberalità il Comune vercellese si obbligava ancora, quando gli scolari avessero mantenuto la promessa di venire a frequentare il suo Studio e avessero preso stanza nelle abitazioni ad essi destinate, di restituire i pegni, salvo che gli scolari offrissero una mallevadoria, o per giuramento promettessero di non abbandonare la città senza restituire il danaro. In Padova si era fondato pure un banco pubblico di prestiti con pegno, col frutto di sei danari per lira. La stima del pegno si faceva di arbitrio, di uno scolare e di un cittadino, il primo eletto dai Rettori, l'altro dal Podestà.

Era un'abitudine molto comune anche fra i professori di dare in prestito agli scolari con usura, e molti, come vedremo a suo luogo, somministravano danari per vincolare i debitori a frequentare le loro lezioni. I papi censuravano severamente questi illeciti guadagni e non assolvevano i dottori macchiati di questa colpa, se non a patto che restituissero il mal tolto o lo erogassero in opere di pietà[249].

In certe università, sull'esempio di Bologna, venivano scelti ogni anno alcuni mercanti che aveano la facoltà di prestare, dietro pegno, agli scolari. Questi prestatori doveano però giurare fedeltà ed obbedienza ai Rettori come addetti al corpo scolastico. Il pegno più comune consisteva nei libri, i quali essendo rari e costosi trovavano facilmente chi ne faceva acquisto.

Per attestato di benevolenza si concedeva agli scolari il riscatto dei loro pegni purchè prestassero mallevadoria come in Vercelli ed in Napoli[250] e anche senza garanzia nessuna e per atto di sola liberalità come promise il Comune di Siena nel 1321 a tutti coloro che fossero andati ad iscriversi nella sua università, destinando per tale riscatto la somma di seimila fiorini e promettendo inoltre di supplire alle spese del viaggio ed al trasporto dei loro bagagli.

Fra i patti che si stipulavano all'epoca della fondazione di una università fra gli scolari e il Comune, v'era pur quello col quale si obbligava la città di provvedere agli scolari abitazioni comode e a buon mercato. Nella Carta Vercellese, i Procuratori del Comune si obbligarono di destinare ad uso degli scolari cinquecento comode abitazioni delle migliori della città; la cui pigione era fissata a diciannove lire di Pavia e doveva stabilirsi di consenso da due scolari e da due cittadini, e in caso di discordia dal vescovo o suo vicario. In questi patti conclusi cogli scolari vennero però eccettuate le case che dovevano servire di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico mercato.

Quando i dottori o gli scolari volevano licenziare la casa, dovevano rivolgersi al Podestà.

Così pure in Padova gli alloggi degli scolari erano destinati dal Comune a prezzo fisso e determinato.

A Napoli il prezzo delle case degli scolari era stabilito da una Commissione e non poteva superare la moneta di due once d'oro (pro quarum unciarum auri)[251].

In Bologna venivano ogni anno eletti quattro ufficiali destinati a fissare il valore delle pigioni, che erano detti tassatori e si sceglievano due fra i cittadini e due fra gli scolari. I locatori che dopo stabilito il prezzo con questi tassatori avessero violato i patti, erano sottoposti ad una ammenda. Lo statuto bolognese accordava pure agli scolari il diritto di rimanere per tre anni nella medesima casa. Quei proprietari che si fossero rifiutati di sottoporli alla tassa convenuta, non potevano più affittare i loro quartieri agli scolari. Il Notaro dell'università era incaricato di tenere presso di sè per comodo degli scolari un registro di tutti i quartieri da affittarsi.

Si trova anche stabilito dagli statuti che le case abitate da persone addette all'università non potessero essere atterrate dal Comune per tradimento o malefizio, com'era allora in uso, nè invase giammai dagli esecutori di giustizia per qualunque ragione.

Un altro privilegio concesso agli scolari del medio evo era quello di portare le armi a difesa della persona; ma a cagione dei gravi inconvenienti, cui dava luogo questa concessione, subì molte limitazioni e spesso venne anche per motivi di ordine pubblico, revocata. Questo privilegio in molti luoghi non si perdeva neppure coll'acquisto della cittadinanza, per la massima così frequentemente ammessa a favore degli scolari dagli statuti di quel tempo, che cioè dovessero in tutto pareggiarsi ai cittadini senza risentirne le gravezze e gli oneri[252].

Negli statuti dell'università di Torino si trovano accordate agli scolari e alle altre persone che facevano parte dell'università alcuni privilegi molto singolari. Tutte le compagnie dei comici e ballerini che si recavano in quella città, erano obbligati a dare a ciascun sindaco otto biglietti per l'ingresso al teatro. Tutti i saltimbanchi e cerretani dovevano dare ad ogni sindaco ed ai bidelli otto vasi dei loro specifici; tutti i liquoristi un'ampolla di acquavite o una libbra di confetti; i fondachieri una libbra di confetti e i pasticcieri focaccia a ciascun sindaco nella vigilia dell'Epifania. Ognuno che avesse preso in appalto la gabella del tabacco era tenuto a regalarne un rublo e mezzo a ciascun sindaco, di cui due libbre spettavano al segretario ed una a ciascuno dei bidelli.

Gli ebrei erano obbligati a pagare per la prima neve venticinque scudi d'oro, dei quali una parte spendevasi dai legisti per celebrare la festa di santa Caterina, l'altra dagli artisti per la festa di San Francesco.

Inoltre i fondachieri della città di Torino dovevano regalare annualmente agli studenti cinquanta risme di carta ed i librai dodici. Questa carta si distribuiva fra i sindaci, i consiglieri, gli studenti, il segretario ed i bidelli[253].

Da tutto quanto abbiamo esposto intorno ai privilegi che gli statuti concedevano alle persone addette alle università, è rimasto a sufficienza dimostrato che nel medio evo, vogliasi per spirito di emulazione o per amore alla scienza, gli studiosi ottennero così estesi privilegi ed immunità, e furono accolti con tanto favore e rispetto dovunque si recassero, che formarono un ceto separato ed ebbero perciò usi e costumi dissimili affatto dalle classi della società di quel tempo.

Gli statuti che largheggiavano tanto nelle concessioni a favore specialmente degli scolari, non prevedevano a quali disordini si andava incontro eccitando con franchigie ed immunità una gioventù già per indole sua baldanzosa e turbolenta; e infondendo negli animi la persuasione che bastasse essere iscritto fra gli scolari per abbandonarsi ad una vita licenziosa e commettere senza timore delle leggi qualunque sopruso e violenza. Di ciò parleremo più diffusamente quando entreremo a svolgere l'argomento della vita scolastica nelle nostre antiche università: ora intanto basti avvertire che insieme ai molti ed incontrastabili vantaggi della concessione di questi privilegi, vi erano pure inconvenienti assai gravi che le leggi del tempo non seppero o non vollero riparare.

Il che si spiega esaminando il carattere della vita pubblica del medio evo, e le speciali condizioni della scienza. Le università, lo abbiamo già osservato, erano nella loro originaria costituzione corporazioni per nulla dissimili tanto nella forma che nelle leggi colle quali si reggevano, alle molte altre associazioni di cui era composta la società di quel tempo. Come corporazioni, adunque, non potevano le università costituirsi se non in forza di privilegi, come le numerose arti cui era affidato lo sviluppo delle industrie e del commercio. Aggiungasi inoltre che la gara stimolava tutte le nostre città comprese anche le più umili ed oscure a fondare uno Studio, e ciò non poteva ottenersi se non lusingando con promesse di larghe concessioni gli scolari e i dottori delle altre università.

Così il numero e l'importanza dei privilegi scolastici si venne sempre accrescendo, e tutti gli statuti si occuparono specialmente di questa parte della disciplina accademica. Noi abbiamo cercato, come dicemmo in principio entrando in questo argomento, di dare un concetto abbastanza esatto della natura di questi privilegi, accennando i più importanti e quelli specialmente che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte le università. Di altre minori concessioni accennate dagli statuti e dagli scrittori, non vogliamo parlare per amore di brevità, sembrandoci che non sia necessario per avere una giusta cognizione dell'argomento di perderci in indagini minuziose e non di molto rilievo, alle quali si può supplire dal lettore, ricorrendo, quando gli piaccia, alle fonti originali che accennammo nel corso di questo capitolo.