VI. Gente e Stato in Roma.
Secondo la leggenda della fondazione di Roma, la prima colonia nacque da un dato numero di genti latine (la leggenda dice cento) riunite in una tribù, alle quali si unì bentosto una tribù sabellica, e infine una terza, composta di elementi diversi, anche queste, vuolsi, di cento genti ciascuna. Da tutto il racconto salta agli occhi che di primitivo non v'era quasi altro che la gente, e anche questa in molti casi non era che la propaggine di una gente madre rimasta nell'antica patria. Le tribù portano in fronte il suggello della composizione artificiale, benchè composte per lo più di elementi congiunti da parentela e modellate sul tipo dell'antica tribù cresciuta spontaneamente, non artificialmente combinata; non è dunque escluso, che il nucleo di ognuna delle tre tribù possa essere effettivamente stato una tribù antica. L'anello di congiunzione, la fratria, consisteva di dieci genti e chiamavasi curia; le curie quindi erano trenta.
È ammesso che la gente romana era la medesima istituzione della greca; se la greca non è che uno sviluppo di quella unità sociale, la cui forma primitiva ci è dato dai Pellirosse americani, lo stesso dovrà dirsi della romana. Possiamo quindi andar per le corte.
La gente romana aveva, almeno nei primi tempi della Città, la costituzione seguente:
1.º Diritto ereditario reciproco fra i compagni gentili; i beni di fortuna restavano nella gente. Poichè nella gente romana, come nella greca, regnava già il diritto paterno, erano esclusi i discendenti della linea femminile. Secondo la «legge delle dodici tavole», il più antico diritto romano scritto che ci sia conosciuto, ereditavano prima i figli come eredi naturali; in loro difetto, gli agnati (congiunti in linea maschile); e, nell'assenza di questi, i compagni gentili. In tutti i casi la fortuna rimaneva nella gente. Noi vediamo qui il graduale insinuarsi, nel costume gentile, di nuove disposizioni di diritto, prodotte dall'accresciuta ricchezza e dalla monogamia; l'originaria eguaglianza di diritto successorio dei compagni gentili è dapprima — e ciò assai di buon'ora, come accennammo più sopra — limitato in pratica agli agnati, finalmente ai figli e ai loro discendenti in linea maschile; si capisce da sè che nelle «dodici tavole» ciò appare in ordine inverso.
2.º Cimitero comune. Alla patrizia gente Claudia, quando migrò da Regilli a Roma, fu assegnato un pezzo di terreno per suo uso, e inoltre un luogo di sepoltura comune nella città. Ancora, sotto Augusto, la testa di Varo, caduto nella foresta di Teutoburgo, fu riportata a Roma e collocata nel gentilitius tumulus; la gente Quintilia aveva dunque anche un sepolcro speciale.
3.º Feste religiose comuni; le ben note sacra gentilitia.
4.º Obbligo di non sposarsi nella gente. Ciò non pare che in Roma sia mai stato sancito da una legge scritta, ma il costume rimaneva. Della enorme quantità di coppie coniugali romane, i cui nomi ci son tramandati, non c'è un solo nome gentile comune al marito e alla moglie. Il diritto successorio conferma questa regola. La donna perde con le nozze i suoi diritti agnatizî, esce dalla sua gente, e nè essa, nè i suoi figli, possono ereditare da suo padre o dai fratelli di questo, perchè diversamente l'eredità sarebbe perduta per la gente paterna. Questo non ha senso se non si presuppone che la donna non possa sposare alcun membro della propria gente.
5.º Una proprietà fondiaria comune. Questa vi era anche nel tempo primitivo, dacchè il terreno della tribù cominciò ad essere ripartito. Nelle tribù latine troviamo il terreno, parte in possesso della tribù, parte della gente, parte delle comunità o gruppi domestici, che in quel tempo difficilmente potevano essere famiglie individuali. Si dice che Romolo abbia fatta la prima distribuzione di terreno agl'individui, circa un ettaro (due jugeri) per ciascheduno. Tuttavia noi troviamo anche di poi possessi fondiari in mano alle genti, pur astraendo dal terreno dello Stato, intorno al quale si aggira tutta la storia interna della Repubblica.
6.º Dovere di mutua difesa ed assistenza fra compagni gentili. Di ciò la storia scritta non ci mostra che pochi avanzi; lo Stato romano assunse subito tale predominio, chè passò ad esso il diritto di protezione contro le offese. Quando Appio Claudio fu imprigionato, tutta la sua gente mise il lutto, anche i suoi nemici personali. Alla seconda guerra punica, le genti si unirono per la liberazione dei compagni gentili prigionieri di guerra; il Senato glielo vietò.
7.º Diritto di portare nomi gentili. Perdurò sino al tempo dell'Impero; agli affrancati si permetteva di assumere il nome gentile dei loro ex-signori, ma senza diritti gentili.
8.º Diritto di adottare stranieri nella gente. Esplicavasi coll'adozione in una famiglia (come presso gli Indiani), che traeva seco l'ammissione nella gente.
9.º Il diritto di eleggere e di deporre capi non è menzionato in nessun luogo. Ma, poichè nei primi tempi di Roma tutti gli uffizii tenevansi per elezione o per acclamazione, dal re elettivo in giù, e anche i preti delle curie venivano eletti da queste, noi possiamo ammettere lo stesso pei capi (principes) delle genti — comunque l'elezione da una medesima famiglia potesse essere già diventata la regola.
Queste erano le attribuzioni di una gente romana. Ad eccezione del passaggio, già compiutosi, al diritto paterno, esse sono lo specchio fedele dei diritti e dei doveri di una gente Irocchese; anche qui «fa manifestamente capolino l'Irocchese».
A mostrare quale confusione regni ancor oggi, anche tra i nostri storici più reputati, sull'ordinamento gentile romano, basterà un esempio. Nel lavoro di Mommsen sui nomi proprî romani dell'epoca repubblicana e di Augusto (Römische Forschungen, Berlino, 1864, 1.º volume) sta scritto: «Oltre a tutti i maschi della stessa stirpe, esclusi naturalmente gli schiavi, ma inclusi i famigliari e i clienti, il nome della stirpe compete anche alle donne.... La tribù (così Mommsen traduce qui la parola gens) è.... una comunità, discendente da uno stipite comune (reale o presunto, o anche immaginario), tenuta assieme dalla comunanza delle feste, della sepoltura e della eredità, e alla quale possono e devono appartenere tutti gl'individui personalmente liberi, quindi anche le donne. Ma il difficile è stabilire il nome di stirpe delle donne maritate. La difficoltà non esisteva, finchè la donna non poteva sposare se non un compagno della sua gente; e probabilmente per molto tempo le donne incontrarono maggiori difficoltà a maritarsi fuori che dentro la gente; talchè poi quel diritto, la gentis enuptio, ancora nel sesto secolo veniva dato in ricompensa come privilegio personale... Ma dove avvenivano siffatti matrimonî fuori della gente, la donna, nei primi tempi, doveva passare nella tribù del marito. Nulla è più certo del fatto, che la donna, coll'antico matrimonio religioso, entrava nella comunità giuridica e religiosa del marito, e lasciava la propria. Chi non sa che la donna maritata perde il diritto ereditario, attivo e passivo, nella propria gente, e lo acquista invece verso suo marito, i suoi figli e tutti in generale i membri della gente di questi? e se essa diventa come figlia del marito ed entra nella costui famiglia, come può rimanere al di fuori dalla sua stirpe?» (pag. 9 a 11).
Mommsen afferma dunque, che le donne romane, che appartenevano ad una gente, non potevano maritarsi in origine se non nella propria gente; la gente romana sarebbe quindi stata endogama, e non esogama. Questa opinione, che contraddice a tutto quanto si è riscontrato presso altri popoli, si fonda principalmente, se non esclusivamente, sopra un solo passo di Livio, oggetto di molte controversie (Libro XXXIX, cap. 19), secondo il quale il Senato, nell'anno di Roma 568, ossia nel 186 avanti la nostra êra, decise, uti Feceniæ Hispallæ datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset — che Fecenia Hispalla avrebbe il diritto di disporre della sua fortuna, di diminuirla, di maritarsi fuori della gente, e di scegliersi un tutore, come se il suo (defunto) marito le avesse conferito questi diritti per testamento; che essa potrebbe sposare un cittadino libero, senza che a colui che la torrà in moglie possa ciò essere ascritto come un'ignominia od una mala azione.
Senz'alcun dubbio è qui conferito a Fecenia, ad un'affrancata, il diritto di maritarsi fuori della gente. E da questo passo risulta con eguale certezza che il marito poteva conferire per testamento a sua moglie il diritto di maritarsi, dopo la sua morte, fuori della gente. Ma fuori di quale gente?
Se la donna doveva maritarsi nella propria gente, come ritiene Mommsen, essa rimaneva in questa gente anche dopo il matrimonio. Ma, in primo luogo, questa pretesa endogamia della gente è appunto ciò che si dovrebbe dimostrare. E in secondo luogo, se la donna doveva sposarsi nella gente, lo doveva naturalmente anche l'uomo, altrimenti sarebbe rimasto senza moglie. Ne verrebbe che l'uomo poteva legare per testamento a sua moglie un diritto, che non possedeva per sè; assurdo giuridico. Mommsen lo sente e congettura quindi che «per sposarsi fuori della gente occorreva, in diritto, non solo il consenso del marito sotto la cui potestà la donna si trovava, ma quello eziandio di tutti i compagni gentili» (pag. 10, Nota). Or questa è anzitutto un'ipotesi molto ardita; e inoltre contraddice al chiaro tenore del passo citato; il Senato le dà questo diritto in luogo e vece del marito, esso le dà espressamente nulla più e nulla meno di ciò che il marito poteva darle, ma ciò che le dà è un diritto assoluto, non dipendente da alcun'altra limitazione; sicchè, se essa ne fa uso, non dovrà soffrirne neanche il suo nuovo marito; il Senato incarica anzi i consoli e i pretori presenti e futuri di provvedere perchè non le derivi alcun danno. L'ipotesi di Mommsen sembra quindi affatto inammissibile.
Ovvero: la donna sposava un uomo di un'altra gente, ma essa rimaneva nella propria gente nativa. Allora, giusta il suddetto passo, il marito avrebbe avuto il diritto di permettere alla moglie di maritarsi fuori della gente di lei. Cioè avrebbe avuto il diritto di disporre negli affari di una gente alla quale egli non apparteneva. La cosa è così assurda, che non è il caso di spendervi altre parole.
Rimane quindi la sola ipotesi, che la donna abbia sposato in prime nozze un uomo di altra gente, passando senz'altro in quella del marito, come effettivamente ammette anche Mommsen per casi simili. Allora tutto il viluppo è subito spiegato. La donna, sciolta colle nozze dalla sua antica gente e entrata in quella del marito, ha in questa una posizione affatto speciale. Essa è compagna gentile sì, ma non consanguinea; la maniera della sua adozione la esclude sin dal principio da qualsiasi divieto di matrimonio nella gente, nella quale appunto si è già maritata; essa è ammessa nell'unione matrimoniale della gente, alla morte di suo marito eredita della sua fortuna, eredita cioè la fortuna di un compagno gentile. Che di più naturale, affinchè questa fortuna rimanga nella gente, che essa sia obbligata a sposare un compagno gentile del suo primo marito e nessun altro? E se un'eccezione deve farsi, chi sarà competente ad autorizzarvela, se non colui che le ha legata questa fortuna, il suo primo marito? Nel momento in cui egli le lascia i suoi beni e le permette insieme di trasferirli col matrimonio, o in conseguenza del matrimonio, in una gente estranea, questi beni gli appartengono ancora, egli dispone quindi letteralmente della roba sua. Quanto alla donna e ai suoi rapporti colla gente del marito, è questi che ve l'ha introdotta con un libero atto della sua volontà: il matrimonio; sembra quindi anche naturale, che egli sia la persona più idonea ad autorizzarla ad uscirne con un secondo matrimonio. Insomma la cosa appare semplice ed evidente, tostochè noi eliminiamo lo strano concetto di una gente romana endogama e la concepiamo con Morgan come esogama fin dalle origini.
Rimane ancora un'ultima ipotesi, che ha pure trovato i suoi sostenitori, e sono anzi i più numerosi. Il passo di Livio significherebbe soltanto, «che le fanciulle affrancate (libertae) non potevano senza particolare autorizzazione maritarsi fuori della gente (e gente enubere) o fare qualsiasi altro atto, che, collegato con la capitis deminutio minima, potesse aver per effetto l'uscita della liberta dalla unione gentile.» (Lange, Römische Alterthümer, Berlino 1856, I, pag. 195, dove, quanto al passo di Livio, si fa riferimento a Duschke). Se questa ipotesi è giusta, il passo non prova più nulla quanto ai rapporti delle Romane pienamente libere; e di un costoro obbligo di maritarsi nella gente non può più esser questione.
L'espressione enuptio gentis non si trova che in questo passo, in tutta la letteratura romana; la parola enubere, «sposarsi fuori», solo tre volte appunto in Livio, ma senza alcun rapporto colla gente. L'ipotesi fantastica che le romane potessero maritarsi solo nella gente, si deve a quest'unico passo. Ma essa non regge affatto, perchè, o il passo si riferisce a restrizioni speciali per le affrancate, e non prova nulla per le donne di condizione libera (ingenuae); o si riferisce anche a queste, e allora esso prova piuttosto, che di regola la donna si maritava fuori della sua gente, ma col matrimonio passava nella gente del marito; prova cioè contro Mommsen e a favore di Morgan.
Ancora quasi tre secoli dopo la fondazione di Roma, i vincoli gentili erano così forti, che una gente patrizia, quella dei Fabii, potè intraprendere di propria iniziativa, col consenso del Senato, una spedizione di guerra contro la vicina città di Veio. Trecentosei Fabii sarebbero usciti e stati uccisi tutti in una imboscata; solo un ragazzo, sopravvissuto, ripropagò la gente.
Dieci genti formavano, come si è detto, una fratria, che chiamavasi curia ed aveva attribuzioni pubbliche più importanti della fratria greca. Ogni curia aveva le sue pratiche religiose, i suoi santuari e i suoi preti speciali; l'insieme di questi ultimi formava uno dei Collegi del sacerdozio romano. Dieci curie formavano una tribù, che probabilmente, come le altre tribù latine, aveva in origine un capo eletto, duce dell'esercito e sommo sacerdote. Le tribù formavano il populus romanus.
Al popolo romano poteva quindi soltanto appartenere chi era membro di una gente, e con essa di una curia e di una tribù. La prima costituzione di questo popolo fu la seguente: Degli affari pubblici la immediata gestione spettava al Senato, il quale, come il Niebuhr ben notò per il primo, era composto dei capi delle trecento genti; appunto perchè gli anziani delle genti, essi si chiamavano «padri», patres, e la loro riunione «Senato» (Consiglio degli anziani, da senex, vecchio). La consuetudine di eleggerli sempre nella stessa famiglia di ogni gente, originò anche qui la prima nobiltà della tribù; queste famiglie si chiamarono patrizie e pretesero un esclusivo diritto al Senato e a tutte le altre cariche. Che col tempo il popolo abbia subita questa pretesa lasciandola così trasformarsi in un vero diritto, lo adombra la leggenda di Romolo attribuente ai primi senatori e ai loro discendenti il patriziato coi suoi privilegi. Il Senato, come la bulè ateniese, decideva su molti affari e aveva facoltà di proposta pei più importanti, sopratutto per le nuove leggi. Queste erano deliberate dall'assemblea popolare, cioè dai comitia curiata (assemblea delle curie). Il popolo si riuniva per curie, ogni curia probabilmente per genti; nella decisione, ciascuna della trenta curie disponeva di un voto. L'assemblea delle curie accettava o rigettava tutte le leggi, eleggeva tutti i più alti funzionarii, compreso il rex (il cosiddetto re), dichiarava la guerra (ma il Senato conchiudeva la pace) e decideva come tribunale supremo, su appello degl'interessati, quante volte si trattava della pena di morte contro un cittadino romano. — Infine, allato al Senato e all'assemblea popolare, stava il rex, che corrispondeva esattamente al basileus greco, e non era affatto quel re quasi assoluto, che Mommsen ci rappresenta[20]. Esso era anche duce dell'esercito, sommo sacerdote e presidente di certi tribunali. Egli non aveva alcuna competenza civile, alcun potere sulla vita, sulla libertà e sulla proprietà dei cittadini, salvo non lo derivasse dal potere disciplinare di capo dell'esercito, o da quello di far eseguire come presidente le sentenze del tribunale. L'uffizio di rex non era ereditario; all'opposto, egli era prima eletto dai Comizi delle curie, probabilmente sopra proposta del suo predecessore in carica, e poi, in una seconda assemblea, solennemente insediato. Che potesse anche venir deposto, lo dimostra la sorte di Tarquinio il superbo.
Come i Greci dei tempi eroici, così i Romani dell'epoca dei cosiddetti re, vivevano dunque in una democrazia militare, basata su genti, fratrie e tribù, e da esse sviluppatasi. Se anche le curie e le tribù erano in parte creazioni artificiali, esse erano però foggiate sui genuini primitivi tipi della società dalla quale scaturivano e che le circondava ancora da tutti i lati. E se anche la primitiva nobiltà patrizia aveva già guadagnato terreno e i reges tentavano di ampliare gradatamente le loro attribuzioni — ciò non cangia il carattere fondamentale originario della costituzione, ed è di questo solo che si tratta.
Intanto la popolazione di Roma, e del territorio romano ampliato colla conquista, aumentava, parte coll'immigrazione, parte cogli abitanti delle regioni assoggettate, per lo più latine. Tutti questi nuovi appartenenti allo Stato (noi lasciamo qui da banda la questione dei clienti) stavano fuori delle antiche genti, curie e tribù, non formavano quindi affatto parte del popolo romano propriamente detto. Erano personalmente liberi, potevano possedere fondi, dovevano pagare tributi e prestar servizio militare. Ma non potevano rivestire alcuna carica, non partecipavano all'assemblea delle curie, nè alla distribuzione dei terreni conquistati dallo Stato. Formavano la plebe, esclusa da tutti i diritti pubblici. Col loro numero sempre crescente, colla loro istruzione militare e col loro armamento, essi divennero una potenza minacciosa di fronte all'antico populus, ormai rigorosamente precluso ad ogni incremento dal di fuori. Si aggiungeva che la proprietà fondiaria era stata ripartita, pare, supergiù egualmente tra popolo e plebe, mentre la ricchezza commerciale e industriale, che certamente non era ancora molto sviluppata, apparteneva per la massima parte alla plebe.
Nella grande oscurità, in cui è avvolta tutta la tradizionale storia delle origini di Roma — oscurità fatta ancora molto più densa dai racconti e dai tentativi di spiegazione prammatico-razionalisti di successivi indagatori delle fonti educati al criterio giuridico — nulla si può precisare nè sul tempo, nè sul processo, nè sull'occasione della rivoluzione che pose fine all'antica costituzione gentile. Certo è solo, che ne furono causa le lotte tra plebe e popolo.
La nuova costituzione, attribuita al re Servio Tullio, tracciata su modelli greci, sopratutto su quella di Solone, creò una nuova assemblea popolare, che includeva o escludeva popolo e plebei indistintamente, secondo che prestassero o no servizio militare. Tutti gli uomini soggetti alle armi furono distribuiti, secondo la loro fortuna, in cinque classi. La proprietà minimum per ciascuna di queste classi era: 1.ª 100,000 assi; II.ª, 75,000; III.ª 50,000; IV.ª 25,000; V.ª 11,000 assi; pari, secondo Dureau de la Malie, a circa L. 17,500, 13,125, 8750, 4500 e 1962. La sesta classe, quella dei proletarii, consisteva dei meno fortunati, esenti da servizio militare e da tasse. Nella nuova assemblea popolare delle centurie (Comitia centuriata) i cittadini si schieravano militarmente nelle loro centurie, per compagnie di 100 uomini, e ogni centuria aveva un voto. Ma la prima classe dava 80 centurie; la seconda 22; la terza 20; la quarta 22; la quinta 30; la sesta non ne dava che una, per decenza. Venivano poi i cavalieri, comprendenti i più ricchi, con 18 centurie. In totale 193; maggioranza dei voti 97. Ora i cavalieri e la prima classe avevano insieme, solo essi, 98 voti, cioè la maggioranza; se costoro erano d'accordo, la decisione definitiva era presa, senza che gli altri venissero neanche interrogati.
A questa nuova assemblea delle centurie passarono tutti i diritti politici dell'antica assemblea delle curie (eccetto alcuni puramente nominali); le curie e le genti che le componevano furono con ciò degradate, come in Atene, a semplici società private e religiose, e come tali vegetarono ancora a lungo, mentre l'assemblea delle curie anneghittì ben tosto completamente. Per cacciare dallo Stato anche le antiche tre tribù di famiglie, vennero introdotte quattro tribù locali, con una serie di diritti politici, ciascuna delle quali abitava un quartiere della Città.
Così anche in Roma, prima ancora dell'abolizione della cosiddetta monarchia, l'antico ordinamento sociale fondato su vincoli personali di sangue fu distrutto e gli subentrò una vera costituzione di Stato, basata sulla divisione del territorio e sulla differenza delle fortune. Il potere pubblico risiedette nella cittadinanza soggetta al servizio militare, di fronte non solo agli schiavi, ma altresì ai cosiddetti proletarii, esclusi dal servizio militare e dal maneggio delle armi.
Entro questa nuova costituzione — cui la cacciata dell'ultimo re, Tarquinio il superbo, che aveva usurpato un vero potere reale, e la sua sostituzione con due duci di eserciti (Consoli) muniti di eguale potere (come fra gli Irocchesi), non diede che un maggiore sviluppo — entro questa costituzione si muove tutta la storia della Repubblica romana, con tutte le sue lotte dei patrizii e dei plebei per l'accesso alle cariche e per la partecipazione all'agro pubblico, e col definitivo sparire della nobiltà patrizia nella nuova classe dei grandi proprietari terrieri e finanziarii, che mano mano assorbirono tutta la proprietà fondiaria dei contadini rovinati dal servizio militare, fecero coltivare dagli schiavi gli enormi latifondi così formati, spopolarono l'Italia, e aprirono con ciò le porte non solo all'Impero, ma ben anche ai suoi successori, i barbari Germani.