NOTE:
[1]. I dati non discussi sono tolti dalla geniale storia del diritto romano del nostro Bonfante (Milano, 1910) e dalle opere fondamentali del Mommsen e del Marquardt (Paris, 1888-93).
[2]. Cuq E. Les institutions juridiques des Romains. Paris. 1891, pag. 38.
[3]. Recenti studi ormai accolti nella scienza (vedili citati in Pacchioni G. Corso di diritto romano, vol. I. Innsbruck 1905 pag. 6) hanno dimostrato come sia erronea l'opinione comune, fin qui dominante, che trovava il significato originario di pater in vincoli di parentela. Questo senso è anzi completamente da escludersi: i resultati etimologici danno la sola ed unica idea di dipendenza.
[4]. Cfr. la nota di N. Tamassia nella Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche vol. XXII a. 1896 pag 870 e segg., le cui conclusioni sono accettate anche dallo Schupfer (ibid. vol. XXXV a. 1903, pag. 13).
[5]. Pais E. Storia di Roma, vol. I, parte I. Torino 1898, pag. 218 e segg. e 268 e segg.
[6]. Cfr. De Marchi A. Ricerche intorno alle insulae o case a pigione di Roma antica in Mem. del R. Ist. Lomb. classe lett. sc. stor. e mor. 1891 ser. III vol. XVIII-IX pag. 244.
[7]. È merito del Niebuhr (Vorträge über röm. Alterthümer 1858, pag. 168 e segg.) aver pensato per il primo che l'«ambitus» fosse prescritto per non funestare, quando c'era un morto, la casa del vicino.
[8]. Pais loc. cit. pag. 217.
[9]. Ritengo non accettabile la teoria che ha tentato di mettere il mito dell'uccisione di Remo in relazione con l'obbligo della difesa della città contro il nemico a cui il passaggio non deve esser possibile che vinto e sotto le forche caudine, e ciò perchè le forche consistendo in una lancia posta trasversalmente su altre due infisse in terra viene a riprodurre simbolicamente la rappresentazione di una porta e si lega dunque a questa.
Si può osservare in contrario anzitutto che il culto delle mura, come ho detto, è posteriore a quello della fossa e del vallo; poi che numerose leggende lumeggiano la difesa della città; e, infine, l'esistenza di anteriori gruppi vicinali fuori del vallo stesso.
[10]. Tramandataci da Gellio XIII, 14.
[11]. Ciò è tanto vero che nel caso in cui manchino magistrature patrizie, l'«jus auspiciorum» ritorna ai «patres». Cfr. Willems P. Le droit public romain. Louvain 1883 pag. 240 e pag. 293.
Del resto insieme con i discendenti degli antichi «patres» entravano a far parte dei patrizi anche talune delle principali famiglie nemiche vinte, alle quali si concedevano subito la piena cittadinanza ed il diritto agli onori. Il Pais (ibid. I. 2. pag. 293) dimostra che tale procedimento si seguì con i Nomentani, con gli Aricini, con i Lanuvini, con i Pedani etc.
E questo spiega anche — a mio credere — perchè nella lunga lotta delle origini invece che schiatte, genti o tribù emergano contrapposti i due soli elementi dei patrizi e dei plebei.
[12]. Pais loc. cit. I. 1. pag. 331 e I. 2. pag. 341 nota.
[13]. Id. ibid. I. 2. pag. 207-8.
[14]. Bonfante P. Diritto romano. Firenze, Cammelli 1900. special. pag. 157 in cui sono raccolti i resultati di numerosi suoi lavori, diretti a chiarire questo punto importantissimo del diritto di Roma.
[15]. Il Cutrona (Circolo Giuridico 1904, pag. 218-228), in una sua indagine sulla proprietà agnatizia in Roma, sostiene che i diritti dei «filii familias» siano dei diritti riflessi a nessuno dei quali è data in tutela un'azione diretta: non che il figlio, nessuno, per esempio, avrebbe azione per impedire al padre di spogliare i suoi discendenti; indirettamente, però, l'assemblea, tutelando gli interessi della collettività, provvede agli interessi di questi figli. Ma, a parte l'esattezza di alcune comparazioni con altri popoli primitivi, il Cutrona si limita a mettere in luce il fatto, facilmente comprensibile, che l'organo tutore della collettività protegge indirettamente anche quei componenti che, pur non essendo con essa in immediato contatto, fanno parte integrante e vitale del nucleo sociale.
[16]. Il Mommsen, Disegno del diritto pubblico romano trad. Bonfante Milano, 1895 pag. 33, trova ozioso avanzar delle congetture sul rapporto tra le case di città in possesso privato e la partecipazione dei loro possessori agli agri gentilizi. A prescindere dal riflesso germanistico dell'idea della sors barbarica, che sembra inspirare questa frase, mi pare indubbio che il problema debba esser impostato diversamente. Nè la casa privata nè la partecipazione agli agri gentilizi sono elementi fondamentali di paragone: quella non ha valore se non in quanto custodisce e conserva i sacra; questa non è che una delle conseguenze, e forse non la maggiore, dei benefici che risentono coloro che formano l'assemblea deliberante dello Stato, per partecipare alla quale è necessaria la proprietà di quella determinata casa.
[17]. Festo. 247: Patres.... agrorum partes attribuerant tenuioribus ac si liberis suis.
[18]. Inquilinus — dice il De Marchi loc. cit. pag. 288 nota 28 — sta a «incola» come «libertus» sta a «libertinus» e si usò prima forse come contrapposto ad «exquilinus» ossia abitante delle «exquiliae» cioè della parte unita a Roma solo posteriormente. E ci si avvicina a Festo che definisce l'«inquilinus», come colui «qui eumdem colit focum vel eiusdem loci est cultor». L'unica idea contenuta nell'etimologia della parola è quella del domicilio. Infatti così l'«inquilinus» come l'«exquilinus» sono del pari esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica.
[19]. Dallari G. Le nuove dottrine contrattualiste intorno allo Stato, al diritto ed alla società. Modena 1901. — Id. Il nuovo contrattualismo nella filosofia sociale e giuridica. Torino 1911.
[20]. La derivazione di moenia da munera mostra quanto ne dovevano esser gravosi la costruzione e il mantenimento.
[21]. Praetor indica veramente il capo dell'esercito, ma questo non è costituito che dai cittadini.
[22]. Willems loc. cit. pag. 48.
[23]. Pacchioni loc. cit. pag. 105-107.
[24]. Zdekauer L. Mille passus e continentia aedificia in Bullettino dell'Istituto di Dir. Romano, vol. II fasc. VI.
[25]. Dig. L. 16. 154.
[26]. Ibid. XXVII. l. 13. 2.
[27]. Bonfante P. La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato in Riv. Ital. di Sociol. 1902.
[28]. r. XCI.
[29]. r. XVII.
[30]. Pacchioni loc. cit. pag. 189-90.
[31]. Dalla legge di Costantino del 346 (Cod. Theod. X. 8. 4) confrontata con l'altra di Arcadio e Onorio del 395 (Ibid. X. 9. 2) e con quella di questi due imperatori del 400 (Ibid. XI. 20. 3) si rileva che solo in quest'anno i «praedia urbana» cominciarono a pagare la tertia che consisteva nel pagare ogni tre anni il reddito di un anno intiero.
[32]. Dig. XXVII. 9. leg. 1. § 2.
[33]. È tipica la disposizione del Cod. Theod. XII. 11. 1. riportata anche nel Cod. Just. XI. 32. 2.
[34]. Cod. Iust. V. 37. 22.
[35]. Dig. L. 16. 198.
[36]. Da Plinio (N. H. XIX. 19. 50) sappiamo che «in duodecim tabulis legum nostraram nusquam nominatur villa: semper in significatione ea hortus, in horti vero heredium». Da questo passo, oltre la conferma della forza dell'immobile ereditario nella costituzione di Roma, si vede come fossero privi di ogni importanza i beni lontani dalla città (villae); mentre invece tutto si basava sulle terre entro la città stessa o nella sua immediata vicinanza (horti): vicinanza determinata dai «mille passus». Infatti nei quis, dicono le antiche norme (cfr. Bullettino della Commissione Archeologica Comunale. XII. Roma. 1884. pag. 59) INTRA TERMINOS PROPIUS URBEM ustrinam fecisse velit neive stercus cadaver inserisse velet.
È da notare l'uso dell'avverbio intra.
[37]. Tale significato è dimostrato dalla legge tarentina che chiama «domicilium» l'edificio coperto di tegole.
[38]. Infatti, secondo Festo, loc. cit. i sobborghi sono «continentia aedificia itineribus regionibusque distributa, nominibusque dissimilibus dispartita».
[39]. Mille passus cit. pag. 281-82.
[40]. Hermotino 24.
[41]. Corp. Inscr. Latin. VIII. 1641.
[42]. Guerin V. Étude sur l'île de Samos. Paris, 1856 pag. 213.
[43]. Dig. L. 16. 239. § 8.
[44]. Magistratus qui INTRAMURANUS non est nec URBANUS, etiamsi administrator eius Romae est, ad urbem dicitur. (In IV. Verr. 6. riportata dal Forcellini). Questo passo è da riconnettesi all'altro, pure di Asconio (in C. Verrem. II. 2. 817. ed. Orelli. Cicero. V. pag. 208) «Statim Romae et ad urbem».
[45]. Corp. Iscr. Lat. V. 5446, 5447.
[46]. Ibid. pag. 565.
[47]. Si melioribus viris (dice Simmaco. Ep. X. 37) OFFICIA INTRAMURANA mandetis.
[48]. Corp. Iscr. Lat. II. 2428. Bracaraugusta. — Sodalicium Urbanorum. D. S. F. C. — Ibid. II. 3244. — D. M. S. Hi (sic) jacet Laetus annorum XXV pius in suis collegium urbanum EI POSUIT etc.
[49]. Orelli. 110. — M. Herennio M. F. Picenti Cos (an. di Roma 720) Municipes Municipi Augusti Intramurani Patrono. Id. 3706. — Cn. Caezio Ath[icto] Aalecto inter C[entum]viros (ob) Pietatem Ex M[unificentiam] eius [e]rga Divinam (et) Municipum Augusti Veios [Ce]ntumviri et Seviri et Augustales et Municipes [In]tra. Murani EX AERE QUOD (IN) ORCHESTRA CONLATUM EST [LU]DIS QUOS FECERUNT [V]ergilius Cogitatus [I]ulius Senecio II viri.
Corp. 1. Lat. X. 5060. — P. Tettio Pf. Rufo Fontiano. — Q. Tr. Pl. Pr. Altinates urbani. — Patrono D. D.
Ibid. IX. 1475. (Ligures Baebiani). — L. Irvinio A. ... civis urbanus.
Ibid. IX. 982. (Compsa). — Apriscius Porrenda — curaverunt cuius — dedicatione decuri — onibus singulis V. — populo intramurum morantibus X SINGULOS.
[50]. Ibid. Addit. XI. 6257 (Aquilonia). — M. Lucceius C. F. IiiI vir aed. pot. piscinam purgandam et loricam imponendam de urbanorum opereis coeravit.
Cfr. anche IX. 3188. Anche la legge della colonia giulia genitiva (rub. 98) mostra che gli edili presiedevano alle opere pubbliche, ma mentre secondo essa a tali opere era obbligato chiunque «intra eius coloniae fines domicilium praediumve habet», qui al contrario sono obbligati soltanto gli urbani, cioè quelli che abitano entro le mura.
[51]. Corp. 1. Lat. IX. 2855 (Histrium). — Huic ... (M. Baebis ... Svetonio Marcello) ... decuriones funus publicum statuam equestrem clipeum argenteum locum sepulturae decreverunt et urbani statuam pedestrem.
[52]. Corp. I. Lat. IX. 2835. — Herculi ex voto aram L. Scantius L Lib. Modestus VI vir Mag. Larium August. Mag. Cerialium Urbanorum. L. d. d. d. — Addirittura tipico è il caso dell'iscrizione di Aventicum (cfr. Inscr. Helvet. 155).
[53]. A Rimini, per esempio, al tempo della colonia romana esistevano tutti e quattro i borghi corrispondenti alle quattro porte. Cfr. Tonini L. Rimini avanti il principio dell'era volgare. Rimini, 1848, pag. 75. E gli esempi si potrebbero addurre numerosi a dismisura. Costrettovi dall'economia del lavoro non ho potuto dare che un cenno fugacissimo di questo fatto, completamente ignorato dagli storici di Roma e del suo diritto, quantunque di importanza fondamentale: mi riservo di tornarci con maggiore ampiezza in una trattazione a parte per la quale ho già raccolto molto materiale.
[54]. Altre ragioni, oltre quelle dello Zdekauer, si possono addurre contro l'opinione mommseniana.
Il pomerio è un luogo sacro — effato — non perchè sia dentro le mura, ma perchè è dentro il cerchio dei mille passi i quali costituiscono un limite sacrale determinato così esattamente che entro di esso ci sono i cittadini: fuori gli altri.
Il Manenti — Jus ex scripto e jus ex non scripto — in Studi Senesi 1906 vol. I pag. 247-48 — studiando la genesi dell'«jus civile», ha affacciata l'ipotesi che il diritto della «civitas» sia stato considerato come l'«jus proprium civitatis» in contrapposto non al diritto di altri popoli, ma ai costumi gentilizi dei gruppi antecedenti alla «civitas» romana e cioè in contrapposto al diritto primitivo di quei complessi tribali e gentilizi di stirpe diversa dai quali fu composta l'«urbs». Io accedo in linea generale alla sua opinione; ma ritengo indispensabile limitarla nel tempo alla costruzione delle mura e nello spazio ai «mille passus», che chiudevano i varii elementi nell'ambito preciso di un formidabile crogiuolo.
[55]. Detlefsen. Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens. Hermes. 1886 XXI.
[56]. Uelsen H. Das Pomerium Roms in der Kaiserzeit. Hermes. XXII, 1887.
[57]. Nissen E. Die Stadtgründung der Flavier — Rheinisches Museum. XLIX. 1894.
[58]. Merlin A. A propos de l'extension du pomerium par Vespasien. in Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXI, 1901. 1-2. pag. 97-115.
[59]. Zdekauer loc. cit. pag. 288.
[60]. Dig. L. XVI. 87.
[61]. Willems loc. cit. pag. 360.
[62]. Ann. lib. XII. cap. XXIII-XXIV.
[63]. Era una tradizione cara ai romani e facilmente spiegabile con l'autorità del condottiero che per le sue conquiste avesse meritato l'onore del trionfo. Per questo è accolta da A. Gellio (loc. e ed. cit. XIII. 14.), da Vopisco (Vita Aureliani, 21.) e anche da Dione Cassio nella sua storia (LIII. 2); ma dal fatto che allargare il pomerio cittadino era permesso soltanto a chi avesse allargato i confini dell'impero, non ne consegue che a tutti quelli che avevan fatto delle conquiste spettasse di diritto tale facoltà; e tanto meno poi che i limiti del pomerio si allargassero, quasi direi, automaticamente, coll'allargarsi dei confini.
[64]. Dig. L. 16. 147.
[65]. Dig. L. 16. 238.
[66]. Ibid. L. 2. 7. 52.
[67]. Cod. Theod. Nov. dell'a. 445 al PP. Albino.
[68]. Instit. I. II. 4.
[69]. cfr. Karlowa. Römische Rechtsgeschichte. Leipzig 1885 pag. 708 e segg.
[70]. Dig. L. 4. 4 § 2.
[71]. Il Cod. Theod. XI. 11. 1. dice «forte».
[72]. Il Cod. Theod. ibid. dice «ultimo subiugetur extio».
[73]. Le parole fra parentesi sono quelle della legge di Valentiniano e Valente non accolte nel codice giustinianeo.
[74]. Cod. Iust. X. 10. 1.
[75]. Cod. Iust. I. 47. Cfr. Liebenam. Städteverwaltung im römischen Kaiserreich. Leipzig 1900, pag. 93 e segg.
[76]. VIII. 5, 15, 24, 36, 65, 35, 53, 60, 34, 65, e XII. 16. 1. Per i mancipes balneorum et salinarum cfr. Cod. Theod. XI. 20. 3.
[77]. I mancipes o praepositi non possono essere presi ab ordine (curia) nec a magistratibus (duumviri), ma preferibilmente devono essere scelti fra i veterani che ne siano degni e si mostrino idonei. Cod. Iust. XII. 41. 7. in cui è riportata la disposizione di Onorio e Arcadio dell'a. 400 (Cod. Theod. VIII. 5. 84).
[78]. Fu istituito da Augusto, ma più tardi assunto a spese dello Stato da Nerva e Traiano, cfr. Bonfante P. Storia cit. pag. 449. e Hirschfeld O. Untersuchungen auf dem Gebiete dev röm. Verwaltungs Geschichte. — Berlin, 1876. pag. 98-108.
[79]. Marquardt I. loc. cit. pag. 132 e segg. a cui son da aggiungere le numerose notizie date da Gotofredo.
[80]. Patrimoniorum autem munera duplicia sunt: nam quaedam ex his muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales equi, vel mulae, et angariae atque verhedi. Dice Arcadio Charisio. Dig. IV. 4. 18 § 21.
[81]. Cod. Theod. VIII. 5. 1. Con Giustiniano solo per i coloni rimane in vigore la legge di Onorio e Teodosio per la quale «colonos munquam tìscalium nomine debitorum ullius exactoris pulsit intentio». Cod. Iust. XI. 47. 15.
[82]. Ibidem II. 30. 2.
[83]. Cod. Iust. X. 24. 1.
[84]. Cfr. Gotofredo nel commento alla leg. 4. tit. 5. libro VII. Angaria nel cod. teod. (cfr. VI. 39. 2 e 5; e VIII. 5. 23) indica propriamente il servizio di trasporto fatto con carri tirati da buoi (due paia, secondo le disposizioni di Costantino, andate, però, assai presto in disuso): mentre la rheda era tirata da 8 mule nell'estate e da 10 nell'inverno e il birotum da tre (Cod. Theod. VIII. 8. 5. e Cod. Iust. VIII. 5. 3.). E tale si mantiene anche dopo: cfr. Cod. Iust. I. 2. 11 nov. XVII. 9 e nov. CXXVIII. 22 e il passo di Procopio (Historia arcana XXIII) riportato dal Leicht nei suoi Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo. II. Oneri pubblici e diritti signorili. Verona Padova. Drucker. 1907. pag. 46 nota 2.
Parangaria era l'angaria prestata su una via diversa da quella pubblica ed in cui mancavano le «stationes» a distanze determinate e regolari.
A questo «cursus clabularis» prestavano gli animali i provinciali (Cod. Iust. VIII. 5. 2, 5, 22.) mentre al cursus davano solo le operae.
[85]. Cod. Iust. XI. 48. 4.
[86]. Cod. Theod. 14. 1. XI.
[87]. Ibidem leg. 26.
[88]. Leicht P. S. Studi cit. pag. 10-11.
[89]. Questa conlatio equorum si faceva «pro rerum necessitate, ut instrueretur usus armorum, castrensi usu efflagitante» (cfr. Paratitl. di Gotofredo lib. XI. 16.) ed era ben differente dal cursus publicus.
[90]. Cod. Theod. XI. 17. 1.
[91]. Così Schulten A. Die römischen Grundherrschaften eine agrarhistorische untersuchung. Weimar. 1896. pag. 2-12.
Però la rigidità delle sue asserzioni deve esser limitata dalle giuste riserve che fanno l'His. Die domänen der römischen Kaiserzeit. Leipzig. 1896. pag. 115-117 e Beaudoin E. Les grands domanes dans l'empire romain d'après des travaux recents. Nouv. Rev. Histor. de droit franc. et étrang. 1907. e segg. pag. 549 e segg. e Savagnone F. G. Le terre del Fisco nell'impero romano. Palermo. 1902. cap VI. pag. 188 e segg. e cap. IV. pag. 758 e segg.
[92]. Cfr. Vassalli F. E. Concetto e natura del Fisco. Estr. Studi Senesi vol. XXV sopra tutto § 5, pag. 27-31 in cui studia la formazione del fisco imperiale e la sua individualizzazione.
[93]. Vassalli loc. cit. ritiene che anche il concetto di fisco indichi semplicemente una personalità di diritto privato ed ha ragione in linea generale; ma una più esatta valutazione dell'elemento giurisdizionale non soltanto esterno — l'unico che egli abbia considerato — cfr. pag. 57 e 58, — ma anche interno, avrebbe ridotto questo concetto ai suoi giusti limiti e ne avrebbe mostrato la rapida compenetrazione di elementi pubblici e come non sempre esso si presenti quale persona giuridica di diritto privato. Cfr. infatti Leicht loc. cit. pag. 29-32.
[94]. Dig. L. 6. 5 § 11. Coloni Caesaris a municipalibus muneribus liberantur ut idoneiores praediis fiscalibus habeantur.
[95]. Cod. Theod. I, 32. 7.
[96]. Con questi coloni sono completamente assimilabili i coloni homologi — Cod. Th. XI. 24. 6. more gentilitio adscripti vicis — non quelli adscripti dominis — con le donne dei quali Valentiniano e Valente proibirono nel 370 ogni connubio (ibidem III. 1. 24) e che essendo barbari, gentiles, erano addetti alla difesa dei valli e dei fossati, avevano in compenso una terra da coltivare a certi patti: oppure con certe condizioni — more gentilitio — veniva loro affidata dallo Stato, al quale appunto corrispondevano le imposte, una terra da coltivare.
[97]. XI, 7. 2.
[98]. Loc. cit., pag. 10-11.
[99]. Con questa legge concordano e si coordinano la leg. ult. de executor, et exactor, la leg. 31 de annona et tributis e la leg. 186 de decurionibus.
[100]. Oltre il notissimo passo di Frontino ed. Lachmann pag. 53, 7. «Habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos circa villam»; cfr. Schulten A. loc. cit. pag. 45-46.
[101]. Quei tributarî di cui parla la legge giustinianea sono i discendenti di quelli che nella legge teodosiana son detti possessori e nel rifacimento tribonianeo sono chiamati rusticani. E contemporaneamente comincia un lento moto di progressivo elevamento che si compie dal basso per il quale i coloni si trasformano in enfiteuti. Cfr. Solmi A. Storia del diritto italiano. Milano. 1909. pag. 89. Io condivido l'opinione del Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Paris. 1889. pag. 601 che on appellait tributarii dans la langue du quatrième siècle, les hommes qui coltivaient le sol sans en avoir la propriété et sous condition d'en payer une redevance.
A torto F. Thibault. L'impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths et des Burgundes. Nouv. Rev. Hist. de droit franc. et étr. XXVI. 1902. ritiene che la parola «tributarius» della leg. 12. Cod. Just. XI, 48 (servos, vel tributarios, vel inquilinos apud dominos suos volumus remanere) indichi solamente i coloni: essa indica tutti quei «residentes in terra aliena» che non erano servi o inquilini: i coloni ne formavano la massima parte, non la totalità. E a minor ragione egli ricorda a questo proposito i passi di Cassiodoro nei quali «tributarius» indica colui che paga il «tributum» ossia il possessor. Quello è un rapporto di diritto privato: questo di diritto pubblico. Invece mostra giustamente la discendenza diretta del «tributum» pagato dai coloni nel secolo ottavo, dal «tributum» dei possessores romani. Thibault. F. L'impôt direct et la propriété foncière dans le royaume des Lombards. Nouv. Rev. Hist. XXVIII. 1904 pag. 181, 82.
[102]. Lo mostra chiaramente il tit. del Digesto De officio Procuratoris Caesaris vel Rationalis.
[103]. Marquardt I. loc. cit. pag. 116 e Vassalli loc. cit.
[104]. Böcking. Notitia dignitatum utriusque imperii. Bonnae. 1839.
[105]. Bonfante P. Manuale cit. pag. 511.
[106]. Cfr. Windscheid trad. ital. I. § 146 n. 15 e indicazioni ivi citate.
[107]. Rudorff F. Gromatische Institutionen. Berlino. 1852. pag. 393 e segg.
[108]. Brugi B. Dei pascoli accessori a più fondi alienati, in Archivio Giur. F. Serafini. 1886. XXXVIII. 1-2. Id. Dei pascoli comuni nel diritto romano germanico e italiano, in appendice al Comm. delle Pandette del Glück VIII. pag. 42.
[109]. Roberti M. Dei beni appartenenti alle città dell'Italia Settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni, in Archiv. Giur. 1903. LXX. 1.
[110]. Calisse C. Gli usi civici nella Provincia di Roma. Prato. 1906.
[111]. Finocchiaro Sartorio A. I beni comuni di diritto pubblico nel loro svolgimento storico. Città di Castello. 1908.
[112]. Dig. XLIII. 8. fr. 2. § 21.
[113]. Dig. XLIII. II. fr. 1. § 2.
[114]. Ferrini C. Pandette cit. n. 220 pag. 272-73.
[115]. Cod. Theod. Nov. XXIII.
[116]. Per la pensio dovuta per l'occupazione di suolo pubblico cfr. Cod. Iust. XI. p 9. 1. da mettere in relazione con il tit. 7. Ne quid in loco publico vel itinere fiat. Dig. XLIII. e specialmente leg. 2. § 17. Sul «vectigal» cfr. Liebenam. loc. cit. pag. 312 e segg.
[117]. Su questa triplice distinzione vedi le belle pagine del Mommsen e del Marquardt nel manuale citato vol. 1 e 2.
[118]. Ranelletti O. Concetto natura e limiti del demanio pubblico in Riv. Ital. per le Sc. Giurid. vol. XXV. pag. 195 e segg.
[119]. Vassalli F. E. loc. cit., pag. 46-59 § 11-15.
[120]. Bonfante P. La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato in Riv. ital. di sociologia. 1902.
[121]. Che il diritto romano non ammetta la consistenza giuridica di un patrimonio immediatamente destinato a fini determinati e duraturi, amministrato da persone fisiche, è dimostrato dal fatto che si attribuisce la funzione ad una persona collettiva preesistente.
Tale è la base delle istituzioni alimentarie. Cfr. Ferrini, loc. cit., n. 79, pag. 107 e Schupfer F. Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia, vol. I. Lapi. 1907. pag. 163-65.
[122]. Dig. L. 16. 15. Ulpiano.
[123]. Dig. I. 1. § 2. Ulpiano.
[124]. Schulten A. Die Landgemeinde im römischen Reichs, in Philologus LIII. N. F. VII. Berlin 1895, pag. 629-686. Non mi pare si possa accogliere, almeno nella forma con cui l'A. l'espone, la teoria della distinzione dei castella in autonomi e incorporati; ma mi sembrano però decisive le prove da esso addotte per dimostrare come la divisione in pagi, vici e castella sia anteriore alla dominazione romana e comune a tutte le popolazioni italiche. A questo proposito sono fondamentali le ricerche del Voigt. Drei epigraphische Constitutionen Constantin's des Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet. Ablarius. Leipzig. 1860. pag. 53-81
[125]. Oltre le belle pagine del Bonfante basta a provare la persistenza di questi elementi una semplice scorsa alle Inscriptiones Aemiliae Etruriae Umbriae Latinae del Bormann. Berlin 1888, nel Corp. Inscr. Lat. vol. XI. Di Mantova, «Tuscorum trans Padum sola reliqua» (Plinio. Natur. Hist. III, 130) Virgilio ci dice che «non genus omnibus unum — Gens illi triplex populi sub gente quaterni». Rimini, Budrio, Ravenna ed altre si vantavano umbre anche nell'età imperiale (Strabone. Cosmographia V. 214, 216, 217. — Plinio. Nat. Hist. III, 115). Quanto ai latini Gaio dice (I, 79) che «proprios populos, propriasque civitates habebant». Per gli Etruschi cfr. Ducati P. Osservazioni archeologiche sulla permanenza degli Etruschi in Felsina in Atti e Mem. della R. Deput. di Stor. Patr. per le Prov. di Romagna ser. III, vol. XXVI, 1908, pag. 54-91. Per il loro diritto l'opera, un po' manchevole, di C. Casati Elements du droit étrusque. Paris 1895.
[126]. Oltre il Mommsen ed il Marquardt cfr. Mennessier M. De la ferme des impôts et des sociétés vectigaliennes. Nancy. 1888. e Lefebre F. De la société en general et specialment de la société vectigalienne en droit romain. Rennes. 1888.
[127]. Dig. L. 1. fr. 2, § 4.
Notissimo, a questo riguardo, è il passo di Gaio III, 145.
A proposito dei «fundi vectigales» ricordati nella nota I a pag. 43 destinati ad istituzioni alimentarie bisogna fare un'osservazione. Donatario, nel caso di Plinio, che donò i propri beni al municipio di Como, per riprenderli gravati da un «vectigal» molto inferiore al loro reddito, per poter trovar sempre uno «a quo ager exerceatur», è il municipio, con l'onere della prestazione alimentaria. Ma — ed è cosa del massimo rilievo — il soggetto non è la città, ma il fisco imperiale il quale dà a mutuo i denari ai «possessores», ha un credito corrispondente ed impiega un suo funzionario per esigere gli interessi e devolverli alla cassa alimentare che non è che un dipartimento dell'amministrazione fiscale, cfr. Ferrini, loc. cit., n. 69-80 e sopra tutto pag. 111-112 e Segré G. Sulle istituzioni alimentarie imperiali in Bull. Istit. di Dir. Rom. II, 1889, pag. 78-106. Da un «nudum preceptum» (Dig. XXX, 114, 14 quia talem legem testamento non possunt dicere) si va al legato ad una città (Dig. XXXII, 38, 5) ed al fisco direttamente (Inscriz. di Preneste. Corp. Inscr. Latin., XIV, 2234). Ora quando si pensa che alle «civitates» (municipia e coloniae), è stata ristretta la capacità negli ultimi tempi della repubblica e che l'autorizzazione imposta loro dalla legge giulia o dalle due di tal nome, estesa poi a tutto l'impero con senatoconsulti (Dig. III, 4, fr. 1, princ.) e costituzioni imperiali (Dig. XLVII, 22, fr. 1, 3.), non è affatto un conferimento di personalità giuridica, ma ha un mero significato politico; si vede come (anche nel caso in cui la volontà di un singolo ponga delle condizioni per perpetuare uno scopo determinato e scelga come mezzo la città, il municipium), sul substrato della volontà del singolo si innesta quella dello Stato, di fronte al quale l'entità giuridica della città sembra attenuarsi fino a metter quasi direttamente a contatto il singolo con il Fiscus.
Fu l'imperatore Leone che permise alle città di vendere i beni avuti «hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donationis titulo» e solo allo scopo «ut summa pretii exinde collecta ad renovanda sive restauranda publica moenia dispensata proficiat» (Cod. Iust. XI, 31, leg. 3.).
[128]. Marquardt I. loc. cit. pag. 193.
[129]. A Capua, per es., tutto il territorio fu incamerato nel demanio pubblico, (Livio 26, 16, 18) mentre abitualmente era il terzo (Dionisio 2, 35, 50, 53) e qualche volta la metà (Livio 36, 39, 3) cfr. Marquardt loc. cit., pag. 192 e segg.
[130]. Per Italiam nullus ager est tributarius, sed aut colonicus aut municipalis aut saltus privati, dice Frontino (ed. cit. pag. 35). Ma, anche ammettendo che ce ne fossero, la teoria del Rudorff rimarrebbe inaccettabile perchè il fatto che il vero «vectigal» deve esser raccolto dai pubblicani è l'indice della differenza sostanziale che passava fra i beni dello Stato — populus romanus — e quelli delle città: pubblici i primi, privati i secondi: «sola ea publica sunt quae populi romani sunt», dice Ulpiano; «civitates privatorum loco habentur» conferma Gaio, Dig. L, 16, 17. Cfr. Vassalli, loc. cit. pag. 53.
Nell'epoca imperiale questo concetto si modifica profondamente. Cfr. Dig. L, 16, 16; ma al secolo quarto si avevano ancora tracce rilevanti della varietà di condizione giuridica in cui si trovavano i beni una volta costituenti l'«ager publicus» e poi ceduti ai privati. Cfr. il noto passo di Arcadio Carisio Dig. L. 4, 18, § 25.
[131]. Cod. Theod. X, 3, 2. Saltus qui significa pascolo. Cfr. Cod. Iust. II, 66, Cod. Theod. leg. 2 de pascuis, Frontino. De controversiis agrorum (ed. Lachmann) pag. 17, 18, 19, 54 Festo (Bruns. Fontes, VI, Aufl. 1893, II, pag. 36), Varrone, De legibus, V, 36.
La proibizione ai curiali si mantiene e si fa anche più rigida nel diritto giustinianeo, nel quale, non solo «decurio etiam suae civitatis vectigalia exercere prohibetur» (Dig. L, 2, 6, § 2), ma si impediscono anche le locazioni per interposta persona (Dig. L, 8. 2, § 1).
[132]. Cod. Theod. X, 3, 5. Aedificia, hortos, atque areas aedium publicarum et ea reipublicae loca quae aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa, vel ea quae de jure templorum, aut per diversos petita aut aeternabli domui fuerint congregata vel civitatum territoriis ambiuntur sub perpetua conductione, salvo dumtaxat canone, quem sub examine habitae discussionis consistit adscriptum, penes municipes collegiatos et corporatos urbium singularum conlocata permaneant omni venientis extrinsecus atque occultae conductionis ademptatione submota.
[133]. Dig. I, 8, 6 § 1.
[134]. Cod. Theod. XV, 1, 46.
[135]. Dig. L. 16. 211.
[136]. Ibid. L. 16. 60.
[137]. Dig. I. 8. 8 § 2.
[138]. Ne è un esempio evidente la disposizione di Leone ed Antemio del 468, riportata nel codice teodosiano (XI. 24. 6) ed accolta da Giustiniano (Cod. X. 55 l. un.), che proibisce agli «habitatores metrocomiae» di vendere i loro beni ad estranei.
[139]. L'avverbio penes è usato dalla legge bene a proposito: penes te est quod quodadmodo possidetur. (Dig. L. 16. 63. Ulpiano).
[140]. Dig. L. 1. 1 § 1.
[141]. Dig. L. 16. 228.
[142]. Dig. L. 16. 239 § 6 Pomponio. Del resto è da ricordare a questo proposito come la vita dei romani si accentrasse nella città. Cfr. Schulten A. Die Landgemeinde cit. pag. 633 e segg.
[143]. Cfr. § 4 e 5.
[144]. Praedium... et ager et possessio huius appellationis species sunt. Dig. L. 16. 115. Giavoleno.
[145]. Labeone ritiene «loci appellationem non solum ad rustica verum ad urbana quoque praedia pertinere»; cfr. Dig. L. 16. 60 e specialmente § 1.
[146]. Non c'è neanche bisogno di dire che con la distinzione dei beni seguita dalle leggi costantiniane ed onoriane non ha nulla a che vedere quella di Ulpiano, secondo la quale «urbanum praedium non locus facit sed materia» (Dig. L. 16. 198). Tanto è vero che invece di praedia si parla di loca.
[147]. Per il loro numero cfr. Liebenam loc. cit. pag. 229 e segg. Per le funzioni cfr. Declareuil loc. cit. pag. 331 e segg. e Solmi Storia cit. pag. 24-25.
[148]. Questo concetto è confermato dalla condizione dei beni comuni delle colonie. Tutti i coloni erano in uguale posizione di fronte allo Stato, uguali erano gli oneri, uguali i diritti; e la concessione, per la quale e secondo la quale godevano delle terre, era un atto che ne fissava ex novo i limiti e le prerogative. Oltre alla terra individuale, ce ne era un'altra che, appunto per essere comune a soggetti uguali, era comune a tutti e della quale l'alta sovranità spettava allo Stato per il riconoscimento di un modestissimo canone: «vectigal, quamvis exiguus praestant». Appunto perchè rilasciata non ad una preesistente città, ma a coloro, come singoli, che avrebbero formato il nucleo cittadino, solo l'unanimità dei consensi dava luogo ad una valida alienazione. Nelle colonie mancava quella plebs che, non avendo obblighi, non aveva (fatta eccezione di Roma) diritti e non c'era il precedente stato di cose da considerare: se, quindi, lo Stato, date le condizioni ed i fini speciali in cui la colonia veniva dedotta, riteneva che alcuni beni fossero necessari all'uso di tutti, ne proibiva l'alienazione. Nel caso della Colonia Genetiva Julia, per esempio, erano di uso comune così le piazze e le strade e gli aedificia in genere, su cui tutti camminavano e di cui tutti godevano, come le selve da cui tutti traevano le legna, come i terreni adibiti alla pastorizia ed all'agricoltura per il sistema relativo di sfruttamento del suolo (cfr. Lex colon. genetivae Iuliae, r. LXXXII). Bisogna inoltre considerare che su tutte indistintamente le terre della colonia gravava l'obbligo della difesa del territorio, che era il fine per cui la colonia stessa era stata dedotta. Ora le terre dei singoli potevano essere vendute, perchè l'onere rimaneva sulla terra: non così le terre pubbliche le quali dovevano rimaner sempre in tale condizione che chiunque ne fruiva, anche temporaneamente, fosse soggetto ai carichi militari: «Qui in ea colonia intrave eius coloniae fines domicilium praediumque habebit neque eius coloniae colonus erit, is eidem munitioni uti colonus parebo» (cfr. ibid. r. XCVIII).
[149]. Löning E., Geschichte d. deuts. Kirchenrechts, II. pag. 4-5.
[150]. Zdekauer L., Mille passus cit., pag. 281-82.
[151]. Quando il concetto della cittadinanza romana comincia a perdere di rigidità, la ripercussione naturalmente si fa sentire su quello dell'incolato, il quale si avvantaggia di tanto di quanto l'altro si attenua. Si tende ad un equiparamento, raggiunto il quale, la città accetta le divinità del suburbio e questo quelle della città. Però questo equiparamento avvenne molto lentamente: la proibizione di seppellire e bruciare cadaveri entro le mura — che presuppone identiche divinità nelle città e nel territorio adiacente — malgrado i reiterati comandi degli imperatori (Dig. III. 44. 12. Cod. Theod. IX. 17. 6) non fu attuata che a stento per la tenace opposizione di numerosi regolamenti municipali (Dig. XLVII. 13. 3 § 5. Ulpiano).
[152]. Corp. Inscr. Latin. X. 1, 814, 853, 924, 1042 etc.
[153]. L'Imbart de la Tour, La paroisse rurale cit. ha acutamente osservato che la chiesa cattolica tentò sempre di soppiantare il paganesimo insediandosi negli stessi luoghi ad esso destinati, per fruire della forza dell'abitudine, per cui si tende a continuare ad andare dove si è sempre andati.
[154]. Lupus M. De parochiis ante annum Christi millesimum. Bergomi. 1788. Diss. II. cap. IV. pag. 164 e segg.
[155]. Troya. Cod. Dipl. Lang., IV. 1. num. 151. pag. 381.
[156]. Il Declareuil (loc. cit. XXVI. 1902. pag. 234-67. 437-68. 554-607. XXVIII. 1904. pag. 306-368. 474-500), oltre a credere che la decadenza sia cominciata assai tardi, pensa che il cristianesimo non abbia apportato alcun turbamento alla costituzione dell'impero. Per quel che riguarda la Chiesa si può accedere senza difficoltà alla sua opinione, a sostegno della quale sta, anzi, un argomento fondamentale, del quale il Declareuil non si è giovato. È difficile ammettere che avanti il riconoscimento ufficiale, iniziato con l'editto di Milano, il cristianesimo riuscisse, anche sotto il governo dei più miti imperatori, a modificare un regime che dava ai sacerdoti pagani un'elevata condizione sociale ed un saldo substrato economico (cfr. A. Crivellucci, Intorno all'editto di Milano negli Studi Storici IV, pag. 267 e segg. e Carassai C. La politica religiosa di Costantino il Grande e la proprietà della Chiesa in Arch. Soc. Romana di St. Patr. XXIV. 1901 e bibliografia ivi citata). Ma, per il resto, le sue conclusioni non sono accettabili; e prima di tutto, anche non tenendo conto del metodo con cui egli ha raccolto d'ogni dove materiali e notizie senza considerare l'immensa varietà dell'impero, tolgono vigore alla sua conclusione le lacune, dall'autore stesso confessate, nel quadro delle istituzioni, alcune delle quali tutt'altro che lievi: così per i curatores dell'ultimo tempo repubblicano e dei primi secoli dell'impero, e per i munera, dei quali abbiamo da Scevola e da Arcadio Carisio una tripartizione (personalia, patrimoniorum, mixta) puramente esemplificativa, mentre sarebbe stato proprio da un esame di questi munera che si sarebbe potuto dimostrare — se possibile — che le condizioni dell'impero d'occidente non erano ancora in decadenza. E, inoltre, la riforma di Diocleziano (a. 282) e quella ancor più grave di Galerio (a. 311) investono troppo profondamente tutto l'organismo statuale perchè si possa ammettere che indichino uno stato di cose temporaneo e non maturato da tempi lontani.
[157]. Baudi di Vesme B. L'origine romana del comitato longobardo e franco, in Atti del Congr. Intern. di Scienze Storiche. Roma, 1904. vol. IX pag. 231 e segg.
Dell'esistenza di questo Comes, di cui si conoscono molti altri esempi oltre i due soli citati dal Baudi di Vesme, non si può dubitare; ma questi, tratto dall'amore della teoria gabottiana sull'origine signorile del comune, è caduto in un equivoco. Questi Comites esistono, è vero, ma sono ufficiali dello Stato, non, come egli crede, ufficiali municipali. Anzitutto non si può credere che una modificazione così profonda nelle istituzioni municipali non abbia lasciato qualche segno nei documenti relativi alla diocesi italiciana dai tempi di Diocleziano alla caduta dell'impero d'occidente; mentre ciò è escluso dalle accurate indagini del Cozzarelli (cfr. Studi di Storia e Diritto vol. XXIV 1. 2. 3. 4). E, di più, nessuna delle formule dei territori in cui le curie e le gesta sono rimaste anche dopo la loro sparizione dall'Italia (cfr. Zeumer K. Formulae merowingici et karolini aevi, in Mon. Germ. Hist. Legum. V.), nè alcun documento tra quelli, relativamente non scarsi, a noi pervenuti, ricorda il comes al posto del defensor e degli altri ufficiali municipali (cfr. i doc. editi dal Martène e Durand, dall'Imbart De La Tour, dall'Esmein, dal Tardif, etc.). E nemmeno in via eccezionale si può ammettere carattere municipale e cittadino in quel conte di Marsiglia del 440, su cui il Baudi d. V. poggia tutta la sua argomentazione. Varî lavori serî ed autorevoli, per quanto a lui sconosciuti, quali quello del Duval-Arnould (Études d'histoire du droit romain au V siècle d'après les lettres et le poème de Sidoine Apollinaire. Paris. 1888). quello dell'Esmein, a proposito di alcune lettere di Sidonio Apollinare (nelle sue Mélanges d'histoire du droit et de critique, Paris 1886, pagina 379 e segg.), e quelli dell'Allard (in Rev. des questions hist. 1908), dimostrano in modo irrefutabile che esso non differiva dai conti così esaurientemente studiati da Gotofredo (cfr. il Glossarium al Cod. Theod. e cfr. anche ciò che sotto questa voce dice il De Ruggero. Dizionario epigrafico di antichità romane. II. 1. pag. 468-530). Nei primi secoli dell'impero, a capo di ogni provincia stava un rector munito d'imperium, nominato dall'imperatore, incaricato della sorveglianza delle amministrazioni municipali. Più tardi, per i bisogni della difesa e per la pronta decisione delle numerose liti, tali divisioni apparvero troppo ampie; onde, a volta a volta che se ne sentiva più impellente il bisogno, furono inviati e stabiliti nelle città dei comites con le loro comitivae. Così li troviamo a Napoli, a Ravenna, a Roma, a Siracusa (cfr. Gaudenzi A. Un'antica compilazione di dir. rom. e visig. con alcuni frammenti delle leggi di Eurico. Bologna. 1886. pag. 109-111 e Mayer E. Ital. Verfassungsgesch. Leipzig. 1910. II. pag. 109). Essi come provano le formule di Cassiodoro, mantengono inalterato il carattere e le funzioni degli antichi rectores, dai quali differiscono solo per la minore estensione del territorio affidato alla loro sorveglianza.
E nemmeno sono ufficiali municipali, contrariamente a ciò che crede il Baudi d. v., i comitiaci ricordati nel papiro reatino del 557 (Marini Papiri diplom. n. 79, pag. 121): le formule di Cassiodoro (Variar. II. 10-11 — V. 6. — VIII. 27), da lui non citate, la nota iscrizione piemontese (ed. Marini loc. cit. pag. 266 nota 28) ed un passo di Scevola (Dig. XXVI. 8. leg. pen.) dimostrano all'evidenza che in alcuni casi di tutela e curatela, concernenti famiglie distinte e ragguardevoli, l'atto si rogava presso il Procurator Caesaris, che è tutt'altro che una magistratura municipale (Inter Curatorem minoris et creditorem minoris acta sunt apud Procuratorem caesaris infrascripta etc. Cfr. anche Maffei S. Historia diplomatica etc. Mantova. 1727. pag. 57).
[158]. I minores possessores erano aggregati alle curie per gli oneri, ma, e questo è il punto fondamentale, la riscossione dei tributi da essi pagati non era affidata nè al curator, che sappiamo eletto ad colligendos civitatis publicos reditus (Dig. L. 4. 18 § 9) nè ai curiali, ai quali spettava l'esazione della capitatio plebeia (Cod. Just. XI. 28. 2), ma bensì al defensor (cfr. Lécrivain Ch. Le sénat romain depuis Dioclètien in Bibl. de l'Ecole d'Athènes et de Rome, vol. 411. Paris. 1888. pag. 48 e Leicht P. S. Studi cit. II. pag. 27).
[159]. A torto il Baudi di Vesme dice che i defensores furono istituiti in un'epoca molto antica, a somiglianza dei tribuni della plebe di Roma. La defensio, cui egli accenna, non ha affatto carattere pubblico: è la difesa, la rappresentanza in giudizio della città. Di essa parlano in modo da togliere ogni dubbio Ulpiano (Dig. L. 4. 16), Ermogeniano (Dig. L. 4. 1 § 2. Defensio civitatis id est ut syndicus fiat): e da Arcadio Carisio (Dig. L. 4. 18. § 3 Defensores quos Graeci syndicos appellant) per la sua natura, rilevata da tempo (cfr. Bethmann-Holweg. Der Civilprozess des gemeinen Rechts. II. pag. 415 e segg.) è distinta anche da quella della rappresentanza (syndicus) dei collegi (Ferrini loc. cit. n. 73 pag. 99). Il defensor è ricordato per la prima volta nel 365. La comparazione con i tribuni della plebe è una inesatta idea di Cuiacio (cfr. Opera omnia. Paris. 1874. I. col. 63 e III col. 55-56).
Come si vedrà non solo non condivido l'opinione di coloro che ritengono che l'elezione del defensor fosse fatta con il suffragio universale (Chénon E. Étude historique sur le Defensor Civitatis in Nouv. Rev. Histor. XIII. pag. 332-33); ma non mi sembra nemmeno da accogliere l'interpetrazione predominante (cfr. Liebenam. loc. cit. p. 449) della nota legge di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio dell'anno 387 (Cod. Theod. I. 29. 2) e dell'ancor più nota Interpretatio, che spiega il decretum, con il quale le città devono eleggere il defensor, come il consensus civium e la subscriptio universorum.
[160]. Riportati nel concilio di Reggio dell'855. Mansi, loc. cit. XIV. col. 216.
[161]. Cfr. Liebenam. loc. cit. pag. 136 e segg.
[162]. Cod. Just. XI. 69. 8 e VIII. 12. 7.
[163]. Ne dette per il primo l'esempio Giuliano l'Apostata nel 362. Cfr. Cod. Theod. X. 3. 1. confermato da Ammiano Marcellino. (Rerum Gestarum libri qui supersunt. Leipzig. 1874-75. libr. XXV. cap. IV) che parla di vectigalia civitatibus restituta cum fundis. Ma le distrazioni non cessarono: Teodosio nel 443 ne ordina nuovamente la restituzione (Cod. Theod. nov. Theod. XXIII).
[164]. Cod. Just. X. 48. 1.
[165]. Cod. Just. VIII. 12. 12.
[166]. Hoc facto impendiis ordinandis (dicono Arcadio e Onorio) ut adscriptio currat pro viribus singulorum, deinde adscribantur pro aestimatione operis futuri territoria civium.
[167]. Cod. Theod. VII. 13. 6. a. 370. Valente.
[168]. Cfr. Leicht P. S. Studi cit. II. pag. 15-16, e la bella osservazione del Mommsen (Das römische Militarwesen seit Diokletian in Hermes. XXIV, pag. 239 e segg.) da lui riportata.
[169]. Cod. Theod. X. 20. 2. a. 358. gyneciarii. — X. 19. 5. a. 369. metallarii. — X. 22. 4. a. 888. fabricenses. — XII. 1. 146. a. 396. collegiati singularium urbium. XIV. 7. 1. etc.
[170]. L'uso delle armi era proibito a chi non apparteneva all'esercito. Cicerone (Verrin. V. 3) ricorda l'editto di L. Domizio pretore di Sicilia che proibiva ne quis telum haberet e gli altri editti ne quis servus cum telo esset. Plinio (Nat. Hist. XXIV. 14) ricorda una simile ordinanza emanata per Roma durante il terzo consolato di Pompeo. Nell'anno 364 Valentiniano e Valente avevano emanato una disposizione analoga passata poi nel Codice giustinianeo (XI. 46. 1.) che restaurò, per questo, un uso accolto anche dai Goti e da Teodorico che ut nullus romanus usque ad cultellum uteretur vetuit. Cfr. Tamassia N. Alcune osservazioni sul Comes Gothorum, in Arch. Stor. Lombardo. 1884. pag. 415 nota 4.
[171]. Cod. Theod. Nov. Valent. III. T. IX a. 440. De reddito jure armorum.
[172]. Tanto l'uno che l'altro sono un edictum ad populum. Su di esso, oltre il magistrale e sempre giovane commento di Gotofredo, cfr. Gaudenzi A. L'opera di Cassiodorio cit., pag. 301 e segg.
[173]. Cod. Theod. Nov. Valent. V. 2 e 3. a. 440.
[174]. A Roma appare già formato nel 640. Cfr. Liber Pontificalis ed. Duchesne. I. pag. 329.
[175]. Cod. Theod. Nov. Theod. XXIII. De locis R. P.... restituendis.
[176]. Gli imperatori cedettero completamente alle città il diritto di proprietà e di disposizione sui beni pubblici. La riprova è data dal fatto che la nomina del curator, il quale dapprima è un funzionario imperiale, la cui mansione specifica è il coordinamento dell'autonomia locale con l'unità dell'impero (cfr. Lècrivain Ch. Le mode de nomination des Curatores Reipublicae in Mélanges d'Arch. et d'Hist. 1884. IV. 3-4. pag. 356 e segg. e la memoria del Liebenam in Phylologus vol. 4, pag. 290 e segg.), diviene elettiva (Cod. Theod. XII. 2. 171), non quando e perchè, come crede il Lècrivain, le città perdono i loro beni, ma quando l'imperatore lascia alle città, purchè si difendano, il libero uso delle proprietà.
[177]. Cod. Theod. Nov. Maior. Tit. 3.
[178]. Cod. Theod. Nov. Theod. II. 24 § 4. Cod. Just. XI. 60. 3. Cfr. anche Leicht, Studi cit. II. pag. 41.
[179]. Lex colon. Genetivae Juliae r. 98.
[180]. Cod. Just. XII. 41. 5. a. 413.
[181]. Cod. Theod. Nov. Maior. Tit. 3.
[182]. Cod. Just. I. 1. 4.
[183]. Tamassia N. Alcune osservazioni intorno al Comes Gothorum cit., pag. 248.
[184]. Gaudenzi A. L'opera di Cassiodorio a Ravenna, in «Atti e Mem. R. Dep. Stor. Patr. di Romagna». 1886. pag. 427.
[185]. Editto di Teodorico § 69.
[186]. Cassiodoro Variarum VII, 11, 12.
[187]. Brunner. Zur Rechtsgeschichte d. röm. u. germ. Urkunden, pagine 113 e segg., 124 e segg.
[188]. Tamassia N. Fonti gotiche della storia longobarda, in «Atti Regia Accad. di Torino», 1896-97, vol. XXXII, pag. 683-707. Id. Una professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045, in «Arch. Giuridico», 1902. Id. Le professioni di legge gotica in Italia, in «Atti e Mem. R. Accad. Sc. Lett. Arti in Padova», vol. XIX, disp. I, pag. 14 dell'estr.
[189]. Gaudenzi A. Gli editti di Teodorico e di Alarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti. Torino, 1884, pag. 41.
[190]. Leicht P. S. Studi cit. II, pag. 41.
[191]. Gaudenzi A. L'opera di Cassiodorio, cit. pag. 448.
[192]. Cfr. Cassiodoro. Var., I, 28, tutta basata sulla leg. 35 Cod. Theod., XV, 1, confermata da numerosissimi esempi. Teodorico infatti ricostruì le mura di Spoleto, di Verona e di molte altre città, acquedotti, opere pubbliche etc. (Maffei S. Verona illustrata. I. 9. pag. 448). Nella sua cronaca, all'a. 500. Patricio et Hispatio coss., Cassiodoro dice che al tempo di Teodorico plurimae renovantur urbes, munitissima castella conduntur, consurgunt admiranda palatia.
[193]. Salvioli G. Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche. Palermo. 1900. pag. 32 e segg.
[194]. Solmi A. Le associazioni in Italia avanti le origini del comune. Modena. 1898. pag. 125.
[195]. Cap. 64... quisquis ingenuus, nulli tamen quolibet modo obnoxius civitati...
[196]. Cod. Theod. XV. 1, 23, Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 384 e Cod. Just., VIII, 12, 7.
[197]. Edict. Theod., cap. 69.
[198]. Lex Romana Wisigothorum, XIV, 1, 1.
[199]. Cod. Theod., XIV, 7, 1.
[200]. La sorveglianza spettò ai Vigili delle porte, aggiunti dai Goti all'amministrazione municipale, nominati dal re ed investiti in parte di quel carattere militare (Mommsen. Ostgoth. Studien in N. Arch. XIV, 1888, pag. 494) di cui è compenetrata la giurisdizione del comes Gothorum, che, quantunque in alcuni punti se ne distaccasse, (Mommsen, loc. cit., pag. 529) imitò gli judices militares romani (Del Giudice P. Sulla questione della dualità del diritto in Italia sotto la dominazione ostrogota. Rendic. R. Accad. Lombarda, s. II, vol. XXXIX, 1906, pag. 795), sui quali si adagiò facilmente (Tamassia N. Alcune osservazioni sul Comes Gothorum, pag. 259).
[201]. Cod. Just., I, 3, 16.
[202]. Tale, almeno, sembra l'ipotesi più probabile, dato che, secondo l'opinione dominante, non felicemente combattuta dal Roberti, beni comuni si trovano nell'epoca romana e nella langobarda e nelle successive, senza soluzione di continuità, e sono appunto caratterizzati dal diritto d'uso da cui sono gravati a vantaggio di determinati gruppi.
[203]. Cod. Just., XI, 4, 1.
[204]. Infatti ad essi sono equiparati nell'immunità dalla giurisdizione ordinaria, essendo, come quelli, giudicati dal rationalis. Cfr. Cod. Just., III, 26, 7. Di questo elemento mi sembra non abbia tenuto il conto che merita il Savagnone nel suo studio su Le terre del fisco nell'impero romano. Palermo. 1902.
[205]. Aemilia. Camilia. Claudia. Clustumina. Cornelia. Fabia. Galeria. Horatia. Lemonia. Menenia. Papiria. Pollia. Papinia. Romilia. Sergia. Voltina. Veturia.
[206]. Vedi l'acuta nota di S. Perozzi nel Comm. alle Pandette del Glück, lib. XXI. 1. § 1106. pag. 4.
[207]. Loc. cit., VI. pag. 197.
[208]. Caes. 41.
[209]. Aug. 40.
[210]. Divisi in rispondenza delle strade che escono dalle porte, distinti con appositi nomi e addossati alle mura: proprio come i borghi medioevali che si formano entro le stesse linee.
[211]. Dig. XLIII, 8, 2 § 22.
[212]. De leg. agr. II. 35.
[213]. Epig. VII. 61. 3.
[214]. Cfr. Hermes. XIV. pag. 604.
[215]. De Marchi, loc. cit., pag. 244.
[216]. Cfr. Revue Historique. 1902, pag. 437.
[217]. Cfr. specialmente Cod. Theod. XII. 1. 179. § 1.
[218]. Le note carte cremonesi che ricordano le regiones, benchè recentemente difese dal Mayer. Die angeblichen Fälschungen des Dragoni. Leipzig. 1908, sono da ritenersi frutto di una falsificazione.
[219]. Declareuil, loc. cit., pag. 444-45: e Liebenam, loc. cit. pag. 109 e segg.
[220]. Dig., L, 8, 1 e 5; XLVIII. 12. 3 § 1.
[221]. Dig., XXX. 1. 22; XLVIII. 12. 3. § 1.
[222]. Historia VII. 3 (della traduzione latina).
[223]. Per le istituzioni alimentarie di Nerva, Traiano e degli imperatori successivi, cfr. Segrè, loc. cit., e sopratutto le belle pagine del Willems, loc. cit., pag. 491 e segg.
[224]. Le multe inflitte agli ecclesiastici da Valentiniano (a. 392), con una deroga al sistema comune, furono devolute ai poveri. E lo stesso fece Atalarico (Cassiodoro. Variar. VIII, 24). È certo che la erogazione venne affidata alla Chiesa.
[225]. Tamassia N. I sermoni di Pietro Crisologo in Studi Senesi. 1906. I. pag. 63.
[226]. Ep. IX, 100 a. 599, e Troya. Cod. dipl., IV, 1, 208. Contiene una netta distinzione degli homines callipolitani castri in habitatores loci ipsius da una parte e homines massae dall'altra, con netta separazione giuridica. Massa qui ha il senso che solo più tardi troviamo per indicare, insieme con l'espressione corpi santi, il territorio intorno alla città.
[227]. Muratori. Antiq. Ital. Diss. XXI (to. II. col. 222. D).
[228]. Id. ibid. Diss. LXXIV.
[229]. Beretta E. De tabula chorografica M. Ae. sect. VI in Rer. Ital. Script. X. pag. 31 e segg.
[230]. Cfr. Maffei S. Verona illustr. libr. VII, pag. 134. De Vita G. Antiquitates Beneventanae, to. I. Diss. 1. cap. 3. Catalanus M. De eclesia firmana eiusque episcopis et archiepisropis. Fermo, 1783, pag. 12 e segg. Rovelli G. Storia di Como. Milano 1789, vol. II, pag. 22-28.
[231]. Pabst. Geschichte der langobardischen Herzogtümer. Forschungen zur Deutschen Geschichte II. Göttingen, 1862, pag. 437 e segg.
[232]. Davidsohn R. Storia di Firenze. Vol. I. Firenze, 1907, pag. 94.
[233]. Lusini V. I confini storici del Vescovado di Siena in «Bullettino senese di Storia Patria». Vol. V, a. 1901, fase. 3 e segg.
[234]. È nota la dotta discussione, a questo proposito, del Crivellucci (Le chiese cattoliche e i longobardi ariani in Italia in «Studi Storici» IV. pag. 385-423 — V. pag. 153-177 e 531-554 — VI. pag. 93-115 e 589- 604) e del Duchesne (Les évêchés d'Italie et l'invasion lombarde in «Mélanges d'archéologie et d'histoire». XXIII. 1-3. 1903 p. 83-116).
Nell'Italia settentrionale si è perduto — e per opera dei Bizantini, non dei Langobardi — il solo vescovado di Brescello: nell'Italia centrale quello di Populonia. Degli altri alcuni furono disorganizzati — due per più di un secolo — ma non distrutti. Cfr. Id. Rectification etc. ibid. a. 1906. XXVI. pag. 565-567.
Il vescovado di Roselle fu trasportato a Grosseto solo nel 1138 da Innocenzo II (Kehr P. Fr. Regesta Pontificum Romanorum. III. Etruria. Berlin. 1908 n. 8 pag. 260), ma non furono certamente i Langobardi a causarne la decadenza: in un documento della badia amiatina (inedito nel R. Archivio di Stato di Siena) dell'867 sono ricordati il gastaldo ed uno scabino della città di Roselle; ed il 14 settembre dell'892 da Roselle datò un suo diploma l'imperatore Guido (Schiaparelli L. I diplomi di Guido e di Lamberto. Roma. 1908 n. 18 pagine 44-45).
[235]. Rubr. IX.
[236]. Dig. L. 13. 4. Forma censuali cavetur ut agri sic in censum referantur: nomen fundi, cuiusque, et in qua civitate et in quo pago sit, et quos duos vicinos proximos habeat.
[237]. Maffei S. Verona illustrata cit. pag. 381 e segg. Ed altrettanto si faceva in tutta Italia. Cfr. Inscr. Regni Neapol. ed. Mommsen numeri 216. 1354, in cui si ha la tavola alimentare dei liguri bebiani e l'iscrizione di Volcei.
[238]. Voigt. loc. cit. pag. 140 e segg.
[239]. Questo è il senso del Decreto di papa Gelasio (492-95) riportato nel Decreto di Graziano c. 5, C. XVI, 423. — di un'epoca, cioè, in cui nessuna perturbazione era stata portata da elementi estranei.
[240]. Troya. Cod. dipl. lang. IV. 1. n. 400. 406. 407.
[241]. Leicht. Studi cit. I. pag. 39 e 68-9.
[242]. La decadenza del sistema dei mansi e la loro decomposizione, manifesta nel secolo IX (cfr. Schupfer Il diritto privato cit. II. pagine 81-92) non mi pare abbia influito sul frazionamento delle pievi. Lo attesta chiaramente il secondo concilio pavese dell'855 che si esprime così (ed. Pertz, nei «Mon. Germ. Hist. Leges I. pag. 432 cap. 11): In sacris canonibus praefixum est, ut decimae juxta episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem laici, qui vel in propriis vel in beneficiis suas habent basilicas, contempta episcopi dispositione, non ad ecclesias ubi baptismum et praedicationem et manus impositionem et alia Christi sacramenta percipiunt, decimas suas dant, set vel propriis basilicis, vel suis clericis pro suo libitu tribuunt.
[243]. S. Pier Damiano in un bellissimo passo di una sua lettera del 1076 al marchese Goffredo (Ep. VII. 13) dice che la marchesa Willa aveva nel comitato aretino villam novem quidem mansionibus EX ANTIQUO MORE distinctam, quae postmodum JUXTA MODERNAM CONSUETUDINEM in plurimos est divisa.
[244]. Mon. Germ. Hist. Leges II. ed. Boretius. Capit. Reg. Franc. I. 1. n. 45. Divisio regnorum. 806. febr. 6. pag. 128. n. 4.
[245]. Cfr. il lessico del Forcellini a q. v.
[246]. Molendinum edificatum sub urbem huius civitatis Parme, in Affò I. Storia di Parma, vol. I Parma 1792, n. 57 pag. 839 a 935.
Sub urbe Regio in via publica ipsius loci. Cod. dipl. lang. (Porro) n. 672 a 963.
[247]. Cod. Dipl. Lang. (Porro) n. 39.
[248]. Ughelli2. Italia sacra. Venezia, 1720, V. col. 705.
[249]. Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca. Vol. V, parte II, n. 832, pag. 506.
[250]. Memorie e Documenti per servire alla storia del ducato di Lucca. IV (Barsoochini) p. II. 2.
[251]. Luzzatto G. I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X. Pisa, 1910, pag. 19-20.
[252]. Tiraboschi G. Memorie modenesi I. 66. a 904.
[253]. Idem. ibid. I. 90. a 943. pag. 111.
[254]. Diploma di Corrado I. a. 1031 in Muratori. Antiq. Ital. Diss. II.
[255]. Bolla dell'antipapa Clemente ai canonici di Reggio, a. 1092 in Muratori. Antiq. Ital. Diss. XXI.
[256]. Si potrebbe supporre, in tal caso, che il suburbium non fosse riconnesso alla città fino dall'epoca romana, ma sibbene da qualcuna delle frequenti concessioni che si trovano nei diplomi degli ultimi Carolingi e dei loro successori.
Anche il diploma di Federigo I. del 1156 (ed. Lupi, Cod. dipl. cit. I. col. 578), probabilmente spurio, ma egualmente valido ad attestare l'uso e la frequenza dell'espressione, usa l'indicazione in circuitu. L'imperatore concede al vescovo, fra l'altro, nominatim omnes districtiones et publicas functiones Pergamensis civitatis et villarum et castellorum que sunt IN CIRCUITU IPSIUS CIVITATIS ad eumdem comitatum pertinentes.
Della possibilità che villae e castra potessero trovarsi entro il suburbium dirò più avanti.
[257]. Cod. dipl. lang. (Troya) IV. 1. n. 498.
[258]. Ibid. (ID.) n. 962. 564. 995. etc.
[259]. Schiaparelli L. I diplomi di Berengario I. Roma, 1903, n. 14 pag. 48-49 a. 896.
[260]. Cfr. Brunetti F. Codice Diplomatico Toscano I. 2. Firenze 1838, n. 70 a. 806. pag. 70. v. 7. 21. 24. 31 e 14. Per mettere in maggior rilievo la differenza fra infra e intus non è fuor di luogo osservare che si tratta di un placito.
[261]. Diploma di Ottone III. ai canonici di Parma dell'anno 996. — Mon. Germ. Hist. Diplomat. II. 2. Die Urkunden Otto des III, n. 210, pag. 622 — in cui sono ricordate le mansiones INFRA civitatem Bononiam insieme con quelle in SUBURBANO TERRITORIO Ferrarie e con le SUBURBANAS TERRAS di Parma.
[262]. Ughelli2. loc. cit. VIII. col. 51: monasterium Salvatoris infra civitatem Beneventanam. — ibid. col. 92: monasterium S. Modesti intus hanc novam civitatem Beneventanam e passim.
E non è soltanto nei documenti concernenti le città che intra ha questo significato.
Nel diploma dell'arcivescovo di Milano Todone del febbraio 866 a favore del monastero di Sant'Ambrogio, fra le altre concessioni c'è quella di INTRA ecclesiam Sanctorum Vitalis et Agricolae, in honore sanctorum Petri et Pauli ecclesiam infirmorum construere.
Il Puricelli (Ambrosianae basilicae Monumenta. Milano, 1645, numero 115, pag. 201) presso intra apre una parentesi dicendo: «non intra sed iuxta legendum est.»
Che nel documento sia stato scritto intra è certo, perchè se fosse stato possibile il menomo dubbio di lettura, il Puricelli non avrebbe esitato a indicarlo: d'altra parte è egualmente sicuro, per le notizie che il Puricelli stesso dà, che la chiesa di S. Pietro e Paolo era presso e non dentro la chiesa di S. Vitale e Agricola. A me sembra si possa ragionevolmente supporre che ci si trovi dinanzi ad una deviazione, non irrilevante, dell'antico significato romano di infra.
A Lodi un documento del 9 luglio 931 (Vignati C. Laus Pompeia in «Bibl. Hist. Ital. cura et studio societatis langobardicae» Milano, 1879, II. n. 10 pag. 16) contiene la permuta di una terra IN civitate Laude prope ecclesia S. Stephani con un'altra terra INTRA civitatem Laude prope porta mediolanense. La differenza di indicazione di un terreno che sappiamo di sicuro essere stato entro la città (cfr. Id. ibid. pag. LVII) con quella del secondo induce a credere che quest'ultimo fosse fuori delle mura.
Anche l'Editto langobardo (Roth. 340) usa l'avverbio infra. Se qualcuno, inforcato il cavallo di un'altro, cavalcherà INFRA viciniam idest PROPE ipsum vicum, pagherà due soldi di pena; si in antea, cioè fuori del territorio vicinale, in actogild reddat. Dunque infra indica lo spazio situato fra il vico, al centro, e i confini, alla periferia.
[263]. Cfr. pag. 16 e segg.
[264]. La critica ormai ha pacificamente ammessa l'origine comune e lo svolgimento molto somigliante del notariato dell'Italia langobarda e dell'Italia romanico-bizantina (Mayer E. Ital. Verfassungsg. I. pag. 114 e segg.) e con altrettanta concordia è ammessa, col Brunner, la diretta derivazione del documento medioevale da quello romano; ed è del pari innegabile che i singoli e specifici rilievi del Muratori (Antiq. Ital. diss. VIII. to. I. col. 426), del Lupi (Codex Diplomaticus Bergomensis. Bergomi 1799 to. II. animadv. XLIV col. 494), dell'Handloike (Die lombardischen Städte unter die Herrschaft der Bischöfe, und die Entstehung der Communen, Berlin. 1883 pag. 111), dello Schupfer (Il diritto privato dei popoli germanici etc. II. Città di Castello, 1909 pag. 51 e segg.) danno modo di affermare con sicurezza che i notai medioevali, pur nel loro barbaro latino, si attennero con cura scrupolosa all'uso di termini tecnici e precisi. Ma è altrettanto indiscutibile la grande varietà degli atti di uno stesso tipo, derivante, secondo me, da cause che risalgono a ben remota antichità: varietà che si è cominciato appena ora a mettere in luce da recenti e buoni studi diplomatici.
[265]. Il Nissen (Templum und Institum e Pompeianische Studien zur Städtekunde des Alterthums. Leipzig. 1877) ha messo opportunamente in luce l'importanza di Pompei come tipo delle città italiche che erano regolari, contrariamente alle antiche città greche.
[266]. D'Achery L. e Mabillon I. Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, Venezia, Coletti-Bettinelli, 1733, vol. II. p 330.
[267]. Iaffè. Reg. Pontif., a. 768-772, n. 2389.
[268]. Mansi. Conciliorum amplissima collectio, vol. XIII. col. 1006, cap. XLI. e Hludowici II, Synodus Ticinensis a. 850. c. b. ed. Pertz. in «Mon. Germ. Hist.» III. pag. 397.
[269]. Id. Ibid., col. 1008.
[270]. Id. Ibid., vol. XIV, col. 931-2; e Pertz, loc. cit.
[271]. Ordo romanus, c. 6. Ad maiorem missam debent esse sex suburbani, diaconi septem etc. in Martène. De antiqua disciplina Eccles. in Div. off., pag. 504.
[272]. Ughelli. loc cit., vol. V, col. 728, a. 921. Nell'a. 921, Raterio, vescovo di Verona, col suo testamento dispose fra l'altro «ut advenientibus omnibus kalendis in curriculis totius anni pascant pauperes duodecim pro anima domini Berengarii senioris mei Domini amabilis imperatoris, et cum de hoc seculo evolaverit omni anno die anniversaria pascant pro anima eius pauperes trecentos et sacerdotes sanctae ipsius ecclesiae cardinis omnes..... (lacuna nel testo) seu et SUBURBANOS omnes ita ut in tribus diebus ante eius annualem et tribus omnes generaliter sacerdotes DE INTUS ET DE FORIS omni die missas cantent et Domino preces offerant pro eius anima». Ughelli-Coleti. loc. cit., V, col. 728.
[273]. Bolla di Alessandro II dell'a. 1061; al monastero di Senatore di Pavia in suburbio ticinensi ecclesiam S. Georgii et S. Pancratii, in Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXX.
[274]. Diploma di Ottone III ai canonici di Parma dell'a. 996 in nota 5 pag. 88.
[275]. Mayer, loc. cit., pag. 434, nota 9.
[276]. Cfr. Diploma di Enrico IV del 26 maggio 1111 confermante quelli dei precedenti re ed imperatori. Affò I. Storia di Parma, I, pag. 343.
[277]. Mayer, loc. cit., pag. 434, nota 9.
[278]. Mansi, loc. cit. vol. XIV, col. 791. Il vescovo concede un massaro di nome Gisulfo insieme con tutte le cose che «per ipsum reguntur in suburbano vico episcoporum». La concessione fu confermata dal metropolita milanese Angelberto nel sinodo provinciale. Ibid. col. 792-93.
[279]. Synodus romana in causa Formosi pp. c. 8. e Massa ha anche un altro e ben diverso significato: indica un complesso organico di beni nell'amministrazione della Chiesa. Un bellissimo esempio ci è offerto dal Liber diurnus, ed. Sickel. Vienna, 1889, VI, 5 e XL, in cui si parla del presbyter preposto alla chiesa di una massa. Gregorio M. Epist. VI, 18-X, 28-X, 52 e dal diploma di Federigo I del 1177 al monastero di Pomposa. (Muratori, Ant. Ital. Diss. XLVII). Sulle massae d'Arno, di Bagno e Trabaria ha pubblicato uno studio P. Fabre nell'«Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr.» vol. XVII a. 1894.
[280]. D'Achery-Mabillon. loc. cit, vol. I. pag. 351 e Delisle in Orderici Vitalis historia eccles. 1885 pag. LXXIX-LXXXIV.
[281]. Cfr. Capitulare mantuanum primum mere ecclesiasticum a. 787. c. 11 (ed. Boretius in «Mon. Germ. Hist.» Capit. Reg. Franc. I. 1. n. 92, pag. 195). La data, però, non è esatta: il Patetta (Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso e sulla data del cosidetto capitulare mantuanum duplex attribuito all'anno 787 in «Atti della R. Accad. di Torino» 1890, vol. XXV, pag. 883-85) ha dimostrato che invece è da ascriversi all'anno 813.
[282]. Lupi. De Parrochiis pag. 253. E il Concilio di Reggio o Pavia dell'a. 850 stabilisce (cap. XIII) sicut episcopus matrici preest, ita singulis plebibus archipresbiteros praeesse volumus. Mansi, loc. cit. vol. XIV, col. 935.
[283]. Lupi. Cod. dipl. cit. I, col. 323. Eccone i confini secondo un documento del 928 (ibid. col. 900-901). A recta via (partendo dalla cattedrale di S. Alessandro) usque ad locum qui vocatur Cultel et Canale et per montes et per valles et per culta et per inculta usque ad locum qui vocatur Brene. Ex altera parte civitatis a Laticis antrum quod vulgo dicitur Lantrum, recta via usque ad Sorisole per omnem illum locum qui vocatur Castellum per montes et per valles usque Lemine».
Su questo documento sono da vedersi le giuste osservazioni di A. Mazzi. Corografia bergomense, Bergamo 1880, sotto la voce Bergamo.
In un documento del 1174 (Lupi. Cod. dipl., II, col. 1281), con cui la chiesa di S. Michele fu eretta in parrocchia, si legge che quei vicini, avendo asserito «ex sua parte quod praefata aecclesia S. Michaelis habebat jus baptizandi tum ex parte comitum, tum etiam popter usum longi temporis», i canonici risposero «hoc non licere eisdem hominibus aut ecclesie cum non esset plebs neque haberet titulum sed essent SUBURBANI».
Degli aumenti successivi del territorio suburbano parlerò a proposito dei diplomi imperiali dell'epoca franca e precomunale.
[284]. Luitpr. Historia Langubardorum. Mon. Germ. Hist. Ss., II, 16.
[285]. Roberti. Dei beni appartenenti alle città cit., pag. 30-31, nota 4, dell'Estr.
[286]. Schupfer Fr. Aldi liti e romani cit., pag. 70.
[287]. Ughelli-Coleti. Italia Sacra, V, 707-08. Partizione delle decime fatta dal vescovo Rotaldo nell'813. Damus atque concedimus sanctae matriculari ecclesiae tres portiones decimarum, quae a fideli populo civitatis dantur; quartam pauperibus reservamus. Primo quidem omnium decimas, quae a populo civitatis dantur, omnibus canonicis communiter concedimus; deinde omnes decimationes que dantur ab hominibus habitantibus in Villa, que stat iuxta Portam Sancti Firmi largimur illi canonico qui subdiaconibus atque acolitis de secretario praeesse debet studio. Cunctas denique decimas, quae dantur a villanis indigenis, seu advenis habitantibus sive habitaturis in Villa S. Zenonis confessoris usque ad portam civitatis opportune septem subdiaconibus et totidem acolitis damus, exceptis tribus massariciis, quae in nostra potestate reservamus.
[288]. Queste città sono espressamente ricordate nell'atto di divisione di Carlo M. Cfr. Capit. Reg. Franc. ed. Boretius in «Mon. Germ. Hist.» n. 45, c. 4, pag. 128.
[289]. Cfr. Brugi B. Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto, Verona-Padova, 1897.
Per la Sardegna differenze notevolissime nella larghezza dell'iter culturas accedentium, dovute al permanere di preesistenti usi locali, sono state messe in rilievo dal Besta, Il diritto sardo nel medio evo, Bari 1898, n. 141, pag. 85.
[290]. Cfr. il passo nel glossario del Du Cange a q. v.
[291]. Luchaire A. Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs. Paris. 1890. pag. 69-72.
[292]. Huvelin P. Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, 1897, pp. 188, e 200-01.
[293]. Vedi il glossario del Du Cange alla voce cit.
[294]. Luchaire A. loc. cit., pag. 69.
[295]. Cfr. Mon. Hist. Patr., XIII, 1561.
[296]. La prova e la confutazione di questa ipotesi non può esser data che dal materiale metrologico: si conoscono, infatti, tre specie di leghe; la leuca mayor di 2962 m., la leuca minor che misura solo 2222 m., ed infine la leuca gallica.
[297]. In Mon. Germ. Hist. Capitul ed. Boretius. II. 125.
[298]. Leicht. Studi cit., I, pag. 51.
[299]. S'intende che io parlo del massaro come lavoratore e coltivatore della terra; non del servo, dello schiavo, incaricato dal padrone delle funzioni e dei lavori propri del massaro. Quest'ultimo non acquista mai la personalità giuridica, che è propria dell'altro, per quanto ne possa compiere tutte le mansioni. Tale distinzione è indispensabile per avere un'idea esatta di quelle classi rurali, a proposito delle quali e più specialmente del massaro è sorta, or non è molto, una proficua discussione fra l'Hartmann (Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens, pag. 57-62) e il Solmi (Rec. all'Hartmann in «Riv. It. di Sociologia IX. 1905. pag. 15 dell'Estr.), alla quale ha preso parte anche il Volpe (in «Studi Storici» dir. da A. Crivellucci. 1905, pag. 176-77).
[300]. Cfr. Pivano S. I contratti agrari in Italia nell'alto m. evo. Torino. 1904. pag. 314-15.
[301]. Sulla tendenza comune nel basso impero, e continuata anche dopo, di rendere assoluti ed ereditari i vincoli dei lavoratori della terra e tutti i contratti relativi all'economia rurale cfr. Leicht Studi cit, I, pag. 46-47.
[302]. Cfr. nota 2 pag. 86.
[303]. Schiaparelli L. I diplomi di Ludovico III e di Rodolfo. Roma, 1908, n. XV, pag. 67.
[304]. Ed. in Mon. Hist. Patr. vol. I. chartarum n. 87 col. 143-44.
[305]. Questo è dimostrato dalla ripetizione, oltre che del castrum vetus, dei nomi dei servi. Tale ripetizione è stata rilevata anche dal Cipolla (Di Audace Vescovo di Asti e di due documenti inediti che lo riguardano in «Miscellanea di Storia Italiana» vol. XXVII a. 1889 pag. 183 nota 1) il quale, ritenendo che la condizione di servientes possessori di beni immobili sia contradetta dalla parola massaritia, che indica il manso e considerandola poco verosimile e conciliabile con la condizione nella quale appaiono trovarsi i servi, pensa che il diploma del 938 autorizzi senz'altro ad intendere che anche nel primo diploma si sia trattato di veri e propri servi.
[306]. Tamassia N. Una professione di legge gotica cit., pag. 6. Anche il Leicht (Studi cit. I. pag. 104) riporta un documento lombardo dal quale si vede che vi erano beni comuni del comitatus.
[307]. Schupfer Fr. Il diritto privato dei popoli germanici, vol. I. pagina 42 e segg.
[308]. Mayer. Ital. Verfass cit., I, pag. 281. Solmi. Storia cit. pag. 188.
[309]. Kandler. Cod. diplom. istriano n 804, riportato dal Roberti, dal Finocchiaro-Sartorio e dallo Schupfer. Cfr. anche Waitz. Die deutsche Verfassungsgeschichte. II. 1883. pag. 490-92.
[310]. Lo Schupfer. (Dir. priv. cit. I. pag. 64 e 66) veramente crede che la natura del diritto dei cittadini sia puramente d'uso, di fronte alla proprietà eminente del sovrano, il quale può disporre di questi beni senza commettere un arbitrio; ma tale sua concezione è così intimamente legata all'affermazione dell'esistenza di forme economiche collettivistiche presso i Langobardi, dopo la loro discesa in Italia, che non può non risentirsi dei gravi colpi portati a quest'ultima, sopra tutti dal Leicht e dal Solmi.
[311]. Paul. Diac. Hist. Langub. V. 36.
[312]. Ficker J. Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens. IV. Innsbruch 1874, n. 27, pag. 35.
[313]. Cfr. Die Urkunden Otto d. III. ed. cit. n. 53 pag. 456-7.
[314]. Muratori. Ant. Ital. Diss. VIII.
[315]. Cronaca piacentina, ad an. ediz. Borra. Parma 1862.
[316]. A. 1037. Odorici. Storie bresciane vol. V. pag. 50. e Gradonicus I. H. Pontificum brixianorum series commentario historico illustrata. Brescia, 1755, pag. 159.
[317]. Ughelli2. Ital. Sacra Vol. V, col. 712. a. 1178.
[318]. Anche il documento veronese chiama communis la CAMPANEA: ma bisogna pensare che siamo in epoca in cui, il comune essendo già formato, ogni terra non appartenente a singoli è communis.
[319]. Muratori. Antiq. Ital. Diss. XIII.
[320]. Roth H. Geschichte des Benefizialwesens. Erlangen. 1850, pagine 374-75.
[321]. Leicht P. S. Ricerche sull'arimannia cit., pag. 9 e segg. in Studi e Frammenti. Udine 1903.
[322]. Checchini A. I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia in «Archivio Giuridico F. Serafini» 1900.
[323]. Infatti in tutto il primo capitolo non ricorda che i bona vacantia e quelli confiscati per legge ai proscritti ed ai condannati per nozze incestuose e per crimine di lesa maestà; ed i palatia nelle città consuete (in civitatibus consuetis).
[324]. Enrico IV parla di arimanniam eiusdem civitatis (Padova) omnemque districtum ac quicquid ad imperialem potestatem pertinet. Berengario I chiama la terra arimannica terram juris regni nostri. Cfr. Checchini, loc. cit., pag. 462.
[325]. Leicht P. S. Ricerche cit. e Studi cit., vol. I, pag. 41-42.
[326]. Checchini A. I fondi militari etc. pag. 461-62.
[327]. Leicht P. S. Studi cit., II, pag. 92. Ma al Leicht non è sfuggita l'impossibilità del rude Stato germanico a costituire rapporti così complicati come quelli dell'arimannia. Egli ha pensato che essi ne fossero già compenetrati nel loro diritto nazionale: ed a questo è arrivato perchè crede che l'ordinamento militare bizantino abbia avuto una notevole influenza su quello langobardo (pag. 88) e da ciò sieno derivati dei punti di identità.
A me, come dico, pare si tratti di semplici analogie spiegabili con i punti a comune di due civiltà una all'inizio e l'altra all'occaso.
[328]. Loc. cit., pag. 443-44. La stessa tesi riguardo alle concessioni di terre fatta da Genserico ai suoi vandali, è sostenuta dal Martroye (Genséric, la conquête vandale en Afrique et la destruction de l'empire d'occident. Paris 1907, pag. 297 e segg.) e dal Roberti (Arimannie vandaliche in Africa in «Studi in onore di F. Ciccaglione. Catania, 1909, vol. I, pag. 103 e segg.).
[329]. Loc. cit., pag. 466-67.
[330]. Muratori. Antiq. It. Diss. XIII. Cfr. anche Pivano S. Stato e Chiesa in Italia da Berengario I ad Arduino. Torino 1908, pag. 20. Il Muratori dètte di questo diploma — è vero — un'interpetrazione estensiva che in realtà esso non ha, essendo rilasciato al solo vescovo di Arezzo e non a tutti i vescovi d'Italia, come egli pensò. Ma non mi sembra onesto — però — tacere che i diplomi dello stesso imperatore a Cremona (Pivano, loc. cit., pag. 21) e a Verona (Ughelli, loc. cit., V, col. 724), con formulario identico a questo, dimostrano una volta di più la sicurezza d'intuito di lui, che, partendo da un punto, che, considerato isolatamente, è inesatto, emetteva tuttavia un giudizio in complesso vero e sicuro.
[331]. Cito l'ed. del Pasqui U. Documenti per la storia di Arezzo, Firenze, 1899, n. 49, pag. 71-72.
[332]. Böhmer, Acta Imperii Selecta, vol. I. Insbruch. 1870, n. 63, pag. 60.
[333]. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XIII. col. 736.
[334]. Id. Ibid.
[335]. Lupi. Cod. dipl. bergam., II, pag. 1169-70, cit. dal Checchini, pag. 461.
[336]. Cit. dal Checchini, pag. 462.
[337]. Leg. Lang. Guido 3. Nemo comes neque loco eius positus neque sculdasius ah arimannis suis aliquid per vim exigant praeter QUOD COSTITUTUM LEGIBUS EST.
Doc.to dell'a. 937 riportato dal Ducange: de villa Raucho et de omnibus arimannis in ea morantibus omniaque districtionem omnemque publicam functionem et querimoniam quam ANTEA publicus nosterque missus facere consueverat... custodiant et observent. Cfr anche Savigny C. F. Storia del dir. rom. nel m. e. Trad. ital., I, Firenze 1844, pag. 135-148. Cfr. anche il diploma di Federigo I al comune di Ferrara dal 1164, in Muratori Antiq. Ital., Diss. XLVIII.
[338]. Leicht. Ricerche cit., pag. 8-9
[339]. Cfr. Schupfer. Il dir. priv. cit., I, pag. 67 e segg. e II, pag. 91; Pertile loc. cit., III, pag. 35 e segg. Vaccari P. Ricerche di storia giuridica, Pavia 1907, pag. 3-43. Il colonato romano e l'invasione long. Cfr. però per lo stato personale le giuste osservazioni del Leicht. Studi cit., II, pag. 108, oltre a ciò che ne dice nel vol. I, pag. 51 e segg.
Vedi il bel documento del 746. Troya. Cod. Dipl. Lang., n. 594, e le osservazioni del Tamassia. Fidem facere e manum facere in «Arch. giurid.», 1903, pag. 536 e segg.
Noti documenti (Troya. Cod. Dipl. Lang., n. 480 e Reg. farf., n. 16 e 35) mostrano concessioni regie di una terra con facoltà di alienazione e di permuta, senza perdita da parte del sovrano dell'alto diritto sulla terra stessa. Al re, infatti, è dovuto sempre il pagamento del canone stabilito col primo cessionario e, qualche volta, anche la facoltà di sostituire una terra diversa a quella già concessa.
È un'altra prova dei tratti comuni che hanno due civiltà in condizioni opposte.
[340]. Cfr. i documenti riportati dal Pertile. loc. cit., III, pag. 38.
[341]. Ricerche cit., pag. 15-17.
[342]. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XLV.
[343]. Id. Ibid.
[344]. Mem. e Doc. p. la storia di Lucca, IV, ed. Bertini. Lucca, 1818, pag. 309. Lo stesso nel documento lucchese dell'819, edito dal Muratori. Antiq. Ital., Diss. XIII.
[345]. Ibid., Id., vol. IV, pag. 309.
[346]. Della Rena C. Storia degli antichi duchi e marchesi di Toscana. Firenze, 1690-1764, vol. III, pag. 41. Per la data cfr. Overmann, Gräfin Mathilde von Tuscien, Innsbruck, 1895, pag. 156.
[347]. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XIII.
[348]. Id. Ibid.
[349]. Solmi A. Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione del Po presso Piacenza. Estr. dall'Archiv. Stor. per le Prov. Parmensi. N. S. vol X, 1910, cfr. pag. 20-21 e 31-32; in cui sintetizza il sistema cui dette il nome nel lavoro sulle associazioni.
[350]. Darmstädter, loc. cit., pag. 7. Alboino occupò i castelli di Verona e di Pavia; Liutprando ed Astolfo i palazzi bizantini di Ravenna.
[351]. Ne offre esempio sicuro la Legge Salica (Tit. XLV De migrantibus). Leggi e documenti provano che anche presso i Langobardi ebbe vigore lo stesso sistema.
[352]. Salvioli G. Città e campagne cit., I.
[353]. Troya. Cod. dipl. lang., n. 812, a. 764, n. 671, a. 753, e Chroust, Untersuchungen über die langob. Konigsurkunden. Graz. 1888, n. 15, pag. 204 e n. 20 pag. 181.
[354]. Capitulare ital. Capitula Pippini 4, 19, ed. Padelletti pag. 368 e 373, e Capit. Papiense, 787, oct. c. 9, ed. Boretius. n. 94, pag. 199, e Capit. Hlotarii, a. 832, c. 7. Capit. Hludov., II. a. 850, c. 7 e 8. Capit. C. Pap., Capit. Hludov., a. 850 c. 6 e 3, per i palazzi imperiali in città.
[355]. Epist. ad Pippinum filium, a. 807. Capitulare italicum. Capitula Karoli Magni, 142, ed. Padelletti pag. 365-66. e Odorici. Storie bresciane, vol. III, Cod. diplom.. 17 apr. 761. n. XXI, pag. 39. «intra muros civitatis brixiane prope portam mediolanensem loco qui dicitur Parevaret».
[356]. Cfr. Cod. Just. XI. 74. 4. Onorio e Teodosio, a. 423. Che queste angarie conservino anche nel secolo nono il significato, il valore e la natura di imposizioni pubbliche è luminosamente dimostrato dal diploma dell'882 al vescovo di Reggio.
[357]. Troya. Cod. dipl. lang., n. 566, ripubblicato dall'Hartmann. Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens in frühen Mittelalter. Analekten. Gotha, 1904, pag. 125.
[358]. Ughelli. Italia Sacra, VIII, col. 32.
[359]. Id. ibid., V, col. 711.
[360]. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XXXI.
[361]. Ficker. Forschungen cit., IV, n. 81, pag. 124.
[362]. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XLV. Questi due documenti sono relativamente tardi, ma la nota ostilità di alcuni dei re Franchi e dei re d'Italia contro l'episcopato toscano (Cfr. Leicht, Studi cit., II. pag. 109) spiega perchè questi oneri perdurassero ivi più a lungo che altrove.
[363]. Cfr. Pertile2. loc. cit. VI. 1. pag. 29 nota 11.
[364]. Tamassia N. Le associazioni in Italia nel periodo precomunale, Estr. dall'Archivio Giuridico, 1898, fasc. 1, pag. 16.
[365]. Id. ibid., pag. 15-16.
[366]. Solmi A. Per la storia delle associazioni nell'alto m. evo, Estr. dall'Archivio Giuridico, 1899, fasc. 1, pag. 7-8.
[367]. Id. ibid, pag. 7.
[368]. Cod. dipl. Lang., (Troya), n. 765, a. 761.
[369]. Ughelli2. loc. cit., V, col. 708, a. 813. De vestimentis que de Pisile veniunt, vel Ginicro decimam partem. Il pisele ed il gineceo sono elementi ben noti del sistema curtense.
[370]. Cfr. Voigt K. Die königlichen Eigenklöster in Langobardenreiche Gotha 1908.
[371]. Tiraboschi. loc. cit., II, pag. 69-70, a. 895.
[372]. a. 852, 19 ottobre,.... ut annis singulis ad predictam parte nostre hecclesie reddere debeatis pro ipso monasterio vestitum unum bonum caprenum sicuti ipso monasterio in parte palatii consuetus fuit et ipse dominus imperator nobis concessit. Lami. Sanctae ecclesiae Florentinae Monumenta. Firenze, 1758 II, 968.
[373]. a. 1048 circa. Muratori. Antiq. Ital., Diss. LVI.
[374]. Leicht. Studi cit., I, pag, 22. Cfr. anche Solmi. loc. cit., pagina 100.
[375]. c. 340.
[376]. Cod. Theod. IV, 8, 5 e Cod. Just. VII, 16, circumductio.... circumlustratis provinciae populis e Cod. Theod. Nov. Valentin. X. in fine.
[377]. L'abate Teofrido nel suo discorso «De SS. Reliquiis» parla dei singuli.... civitatum populi a cui le reliquie furono concesse in conforto (in solatium). Cfr. Muratori. Anecdota, I, Milano 1697, pag. 8, nel commento al v. 45 del Natale XI.
[378]. Cod. Theod., XII, 12, 16, a. 426. Teodosio e Valentiniano parlano dei «civitatum postulata, decreta urbium, desideria populorum».
[379]. Cod. Theod., IX, 33, I. Si quis.... suscipere plebem.... temptaverit. E l'Interpr.: Si quis populum ad seditionem concitaverit.
[380]. Tale è il caso di Cremona, Sospiro, Bergamo etc. Cfr. più avanti pag. 143.
[381]. Cfr. specialmente Capit. Ital. Lud. P. 35. 36.
[382]. A Piacenza, come si è veduto, la pensio del sapone grava su tutta la città. Lo stesso avviene per imposizioni varie in altre città: così a Cremona sono tutti gli abitanti (... Rothecarius, Dodito, Gudipertus et ceteri habitatores) che al placito di Lodovico II., tenuto a Pavia nell'851-52, accusano il vescovo di violenze e soprusi contro le loro navi.
E non si può supporre che tutti i cremonesi esercitassero il commercio fluviale: come non si può ammettere che tutti gli abitanti di Benevento fossero costretti alle prestazioni che un bel documento, che avrò modo di illustrare trattando delle divisioni cittadine interne, mostra gravare sulla città considerata nel suo complesso.
E lo stesso concetto domina anche per i minori centri locali. Re Astolfo nel luglio del 755 conferma alla Basilica di S. Lorenzo presso Bergamo la casam tributariam donatale già dal re Ariperto e aggiunge la concessione di omnes scuvies et utilitates quas homines exinde in puplico habuerunt consuetudinem faciendum excepto quando utilitas fuerit cesas faciendum ubi consuetudinem habuerunt. Nam ab aliis scuvies et utilitatibus puplicis quieti permaneant (Cod. dipl. lang., Troya IV, 4, n. 693).
[383]. Cfr. Decretio Clotharii regis nel Pactus pro tenore pacis domnorum Childeberti et Chlotarii regum (ed. Boretius in Monum. Germ. Hist. Capitularia regum francorum, I, 1), cap. 9: «Decretum est ut qui ad vigilias constitutas nocturnas fures non caperent eo quod per diversa intercedente conludio scelera sua pretermissas custodias exercerent, centenas fierent. In cuius centena aliquid deperierit, capitale qui perdiderit recipiat, et latro, vel si in alterius centenam appareat deduxisse et ad hoc admonitus si neglexerit, quinos solidos condempnetur; capitalem tamen qui perdiderat, ad cetena illa accipiat absque dubio, hoc est de secunda vel tertia».
[384]. Cfr. nota 3 pag. 128.
[385]. Cod. Just. XII. 41. 5. a. 413.
[386]. Sino dal tempo romano il sistema fiscale legava tutti gli abitanti alla terra e questa, distinta nelle singole divisioni territoriali, alla città che si trovava a capo di ognuna di esse (cfr. infatti il libro X del Cod. Just.; la massima parte delle disposizioni del quale ebbe sicuramente applicazione in Italia per essere stata compresa nel Cod. Theod.); ma non separò la città dal suburbium, nè confuse quest'ultimo con il territorio circostante.
Un passo che calza perfettamente a questo proposito ci è fornito da Gregorio di Tours, il noto vescovo e storico del secolo sesto. Egli narra (In gloria confessorum liber. cap. 62. — ed. Arndts e Krusch nei «Mon. Germ. Hist.» Scriptores rer. meroving. I. pagina 784) che l'imperatore romano Leone, richiestone da un arcidiacono, che gli aveva guarita la figlia; concesse alla città di Lione l'esenzione dal tributum dovutogli in tertio circa muros miliario civitatis. Anche a dubitare (e non sarebbe punto fuor di luogo) che l'origine del privilegio lionese sia proprio dovuta al fatto narrato da Gregorio di Tours; non si può ragionevolmente dubitare che, almeno ai suoi tempi, Lione godesse di tale esenzione e da epoca abbastanza remota; perchè, continuando la sua narrazione, egli aggiunge: unde usque hodie circa muros urbis illius in tertio miliario tributa non reddentur in publico.
Ammesso pure, in ipotesi, che la concessione non risalisse al tempo romano — e non c'è ragione di credere che ciò non sia potuto avvenire — è indubitabile che una distinzione precisa, in materia di imposte, della città e del suo suburbio dal territorio circostante, quale Gregorio di Tours ci fa vedere, non sarebbe stata possibile se non avesse avuto a base un precedente stato di fatto e di diritto vigorosamente stabilito, nettamente applicato e comunemente usato. Basti solo pensare che l'estensione della zona riconnessa alla città è così vasta — tre miglia — da non poter presentare caratteri e dati di fatto capaci di servire ad una delimitazione dal rimanente e che Gregorio di Tours rileva la peculiare condizione di Lione e del suburbio che sono esenti dal tributo; ma non accenna affatto come strano il caso che l'immunità finanziaria, concessa al centro murato, si estenda per un certo ambito determinato anche al di fuori. Per le tre miglia v. pag. 96.
[387]. La πςοτίμησις aveva preparato il terreno alla coattiva unione di terre e di persone per il pagamento delle imposte. Cfr. Tamassia N. Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani in «Archivio giuridico» 1885 vol. XXXV.
[388]. Accanto ai gruppi arimannici, i quali costituirono una lunga catena serpeggiante lungo la spina centrale della conquista langobarda (Cfr. anche Leicht Studi cit., II, pag. 89); ebbe sicuramente vita l'elemento militare indipendente, basato senza dubbio sulla terra, ma non vincolato inesorabilmente ad una determinata terra, come gli arimanni; e che li superò di importanza e di numero. All'individualismo germanico ripugna tanto la costrizione, che io ritengo che l'arimanno, inteso come colui cui è concessa la terra specificatamente detta arimannia, sia ben differente dal vero e proprio esercitale.
[389]. Brescia, per esempio, fu prediletta dai nobili Langobardi.
[390]. Bergamo fu pure un centro favorito dai Langobardi. Cfr. Schupfer. Istituz. cit., pag. 152.
[391]. E così si spiega perchè nei documenti non si parli mai di tertiae e di terze parti fatta eccezione di quei tertiatores della Liburia che è stato dimostrato essere un caso speciale e singolarissimo.
[392]. Cod. dipl. lang. (Troya), n. 401.
[393]. Ibid. (Id.), n. 479.
[394]. Ibid. (Id.), n. 431. A questi notai della città si possono aggiungere pure Arioald notarius de Mantua (Cod. Dipl. Lang. — Porro — n. 93. a. 818) e Gisulfus notarius brixianus (Ibid. — Id. — n. 270 a. 877).
Vedi anche il placito tenuto a Trento nell'845 (ed. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XXI) dai messi dell'imperatore e del duca Liutfredo; la «paginam judicati» è stesa da Grimoaldus notarius civitatis Tridentine. Un documento dell'anno 769 (Cod. Dipl. Lang. — Porro — n. 39) ci fa conoscere anche Thomas subdiaconus notarius sancte ticinensis ecclesie.
[395]. Non menziono il receptor perchè l'unico esempio di esso (Cod. dipl. lang., ed. Troya, n. 453; ed. Porro, col. 16, n. IV, a. 725) è dovuto ad un errore di lettura e di interpetrazione. Lo Schiaparelli (in «Archiv. Stor. Ital.» sez. V, to. XLIII, pag. 166, nota 3 e tomo XLVIII, pag. 196, nota 1) ha dimostrato che l'abbreviatura, che ricorre anche in altre carte langobarde, è «reg p» e va sicuramente sciolta «reg(ia) p(otestas)»; il passo relativo del documento citato deve, quindi, esser restituito «notarius reg(iae) p(otestatis)».
[396]. Ughelli-Coleti. loc. cit., V, Col. 711.
[397]. Hegel C. Storia della costituzione dei municipi italiani, trad. Corti. Milano 1861, pag. 881, nota 4.
Però non ne fa alcun uso per lo studio della costituzione cittadina.
[398]. Leicht P. S. Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia, Rec. al lavoro del Patetta sullo stesso titolo. Estr. dall'«Archivio Giuridico», 1904, pag. 6.
[399]. Mayer E. Ital. Verfassungsg. cit., I, pag. 413.
[400]. Il documento parla di vicarius civitatis al tempo langobardo, mentre le fonti non chiamano mai con simile termine chi è a capo di una città. Non mi pare azzardato pensare che l'autore della notitia, che scriveva in tempo franco, abbia usato il termine adoperato dai Franchi, ignorando l'altro. Importante è che sia vero il fatto della controversia e la sua risoluzione. E questo è sicuro. Anche il Cipolla (Fonti edite della storia della regione veneta dalla caduta dell'impero romano fino alla fine del secolo X.º in «Monumenti Storici pubblicati dalla R. Deput. Ven. di Stor. Patr.» vol. VIII. S. IV. vol. II. Venezia 1888, n. 56 pag. 80) dà conto di questo documento senza accenno alcuno alla possibilità di un dubbio sulla sua autenticità.
[401]. Cod. Theod., V, 1, 32, Arcadio Onorio Eusebio, a. 395.
[402]. Cod. Just., VIII, 11, 11.
Tracce di questa tripartizione si trovano anche nelle città tedesche di origine romana.
Nel diploma con il quale nel 1120 Bertoldo duca di Zaringia in loco proprii fundi sui Friburc, secundum jura Coloniae liberam constituit fieri civitatem è stabilita la seguente disposizione:
«Quicumque carens herede legitimo friburc moritur, omnia sua bona XXIV consules diem et annum in sua tenebunt potestate: si autem nullus heredum suorum venerit, una pars pro remedio animae suae, altera domino, tertia dabitur ad munitionem civitatis. (Cfr. Eichhorn. Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland. in «Zeitschrift für geschicht. Rechtswissenschaft» 1815, II, nota 175). E Colonia — lo dichiarano apertamente i suoi statuti (Cfr. Eichhorn. loc. cit., nota 204) — aveva l'jus italicum.
[403]. Cfr. Boretius. Capit. Reg. Franc. I. 1. n. 105 pag. 216.
[404]. VIII, 11, 10.
[405]. Ughelli-Coleti2, loc. cit., VIII, col. 32.
[406]. Capitulare mantuanum secundum generale c. 7. ed. Boretius loc. cit. n. 93 pag. 197.
[407]. I Langobardi, dopo la vittoriosa discesa di Carlo Magno, passarono sotto la corona dei re franchi; ma, come è noto, non entrarono a far parte del regno e si mantennero separati ed, in certo grado, autonomi. Dal momento che i capitolari franchi parlano a questo proposito di antiqua consuetudo, non si può dubitare che essi attuassero in Italia quel sistema che avevano adoperato i Langobardi.
[408]. Capitula italica c. 3. ed. Boretius loc. cit. pag. 216.
[409]. P. Diacono. Hist. Lang., IV, 29.
[410]. Da tutta la narrazione di P. Diacono e dal complesso delle notizie che abbiamo della conquista langobarda, appare come cosa eccezionale e dovuta a specialissime condizioni strategiche l'occupazione del territorio di Cremona fatta dai conti di Bergamo e di Brescia e si ha quindi una riprova del fatto che i Langobardi come sistema, si servirono delle divisioni territoriali preesistenti.
[411]. Solmi. Le diete di Roncaglia cit.
[412]. Cfr. Böhmer. Regesta Carolinorum. Frankfurt, 1831 pag. 630.
[413]. Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca. V. p. II, Lucca 1827, n. 30.
Questo Gaudenzio, ricordato in molti documenti, è detto in uno del 746 (ibid., n. 33) magister: probabilmente della schola vescovile lucchese perchè è un chierico che lo chiama così; infatti l'atto dice: «Ego Perteradus clericus ex dectato Gaudentio presbitero magister meo iscripsi».
[414]. Non mi pare che questo concetto sia stato applicato nè dal Liebe G. Die Städte des Mittelalters und die Kirche in «Neue Jahrb. für d. klass. Altertum» 1901, to. VII-VIII, 3.; nè da altri.
[415]. Questa mi sembra sia stata la ragione del fatto rilevato già da tempo (cfr. Muratori L. A. Liturgia romana vetus tria sacramentaria complectens etc. nella «Raccolta delle opere minori», Napoli, 1760, to. 11, pag. 2-3) ma non spiegato.
[416]. Cfr. concil. veneticum (presso Tours) a. 461, c. 15, ed. Labbé-Mansi. cit., vol. IV, col. 1057; concil. agathense, a. 506, c. 30, ibid., IV, col. 1368; concil. epaonense, a. 571, c. 27, ibid., IV, col. 1570.
[417]. Cfr. concil. gerundense, a. 517, c. 1. ed. cit., IV, col. 1568; concil. toletanum., IV, a. 633, c. 3, ibid., V, col. 1700; concil. bracarense, I, a. 563, c. 19-23, ibid., V, col. 838.
[418]. Cfr. Harnack. Die quellen der sogenannten apostolischen Kirchenordnung, Leipzig, 1886, pag. 98 e segg.
[419]. Cfr. su questo punto Duchesne L. Les origines du culte chrétien, Paris, 1902; Phebei F. A. De variis ecclesiae liturgiis et de liturgia latina; Mabillon J. De liturgia gallicana etc. Lutetiae Parisiorum, 1685; Migne J. P. Origines et raison de la liturgie catholique etc., Paris, 1844; Gerbert P. M. De veteri liturgia alemannica in «Novelle letterarie di Firenze», 1763, col. 299, 317, 331, 365, 398, 437, 474 etc.
Per l'Italia ha un certo interesse lo studio di P. Cagin. L'euchologie latine étudiée dans la tradition des formules et des formulaires, Liège, 1912, perchè pone acutamente in rilievo l'importanza del palinsesto latino veronese degli statuti apostolici per le interpolazioni in esso contenute.
[420]. Vedi pag. 45 nota 1.
[421]. Vedi pag. 89, specialmente nota 2. A questa forza e a questo mantenersi di antichi elementi di diritto deve la sua origine il diritto di cui il Brunner (Urkunde cit., pag. 113 e segg. e 124 e segg.) avvertì per primo l'esistenza e che chiamò diritto romano volgare con un'espressione che discuteremo più avanti.
[422]. Cfr. Magani F. L'antica liturgia romana, Milano, 1909.
[423]. Cfr. Delle antichità longobardico-milanesi illustrate con dissertazioni dai monaci della congregazione cisterciese di Lombardia, Milano, 1793, vol. III, diss. XXV, pag. 1 e segg.
[424]. La maggior quantità di notizie si può spigolare dal Liber pontificalis di Agnello su cui vedi Lanzoni F. Il Liber pontificalis ravennate in «Rivista di Sc. Storiche» diretta da R. Maiocchi, VI, aprile-giugno 1909 e le Note marginali al «Liber pontificalis» di Agnello R. di A. Testi-Rasponi nel Vol. XXVI, 1909, XXVII, 1910, e I della 4. serie 1911 degli «Atti e Memorie della R. Dep. di St. Patr. per la Romagna».
[425]. Cfr. Pastè C. R. Rito eusebiano in «Archivio Soc. Vercellese di St. e d'Arte», Vol. II, 1910 e segg.
[426]. Cfr. Uccelli G. B. Della badia fiorentina, Firenze, 1858; Davidsohn Storia cit., I, pag. 56 e segg.; II, pag. 1104 e Forschungen, I, pag. 19 e la bolla di papa Lucio al capitolo fiorentino (ed. Ughelli loc. cit., to. II, col. 495, a. 1144); e, sopratutto, Mores et consuetudines ecclesiae florentinae, ed. D. Moreni Firenze, 1794.
[427]. Cfr. l'Ordo officiorum ecclesiae senensis ab Oderico eiusdem ecclesie canonico a. MCCXIII compositus, ed. G. C. Trombelli, Bologna, 1766.
[428]. Cfr. la bolla di Anastasio IV.º del 1153 (ed. Ughelli loc. cit., III, col. 395); e, sopratutto Matthei A. Ecclesiae pisanae historia, Lucca, 1768.
[429]. Ecco la parte principale della bolla con cui Gelasio II.º nel 1118 conferma gli antichi usi della chiesa di Lucca (ed. Ughelli loc. cit., I, col. 819). Petitiones vestras clementer admittimus et vobis antiquas ecclesiae matricis consuetudines confirmamus; ut videlicet unctiones infirmorum et sepolturae civitatis propriae ad matricem ecclesiam pertinentes et officium et participatio beneficii funerum ad alias ecclesias pertinentium vobis nulla clericorum calliditate, aut laicorum quorumlibet substrahatur: electiones priorum et collationes clericorum in aliena ecclesia infra urbem vel extra in suburbiis sine consensu episcopi et priorum, qui locopositi nominantur, matricis ecclesiae non fiant. Et nulla episcopatus vestri praeter eorum consensum alicui subiiciatur ecclesiae, neque publica et majora negotia aliqua sibi ecclesiarum ipsis invitis arripiat, aut publicas poenitentias tribuat: nec sententias et interdictum matricis ecclesie tentet infringere: nulla etiam vestri episcopatus persona sine consensu episcopi vel priorum qui locopositi nominantur, matricis ecclesiae excomunicetur et quod ab episcopo ligatum fuerit a nemine irritum duci tentetur. Sane civitatis vestrae clerici et qui in suburbiis sunt, solitas obedientias videlicet in litaniis, in processionibus comunibus, in festivitatibus et stationibus majoris ecclesiae eidem impendant ecclesiae, ut vobiscum adsint. Porro in quintae feriae nocte ante pascha nulla ecclesia secundum morem vestrae ecclesiae campanas sonet, neque in sabbato sancto cereum benedicat, sed ad baptismum praedicti clerici, prout consuetum est veniant. Nulla praeterea ecclesiarum missas solemnes celebret in festivitate B. Martini, et S. Reguli et in secunda feria paschae et in processionibus quadragesimae donec stationis solvatur conventus. Nullus etiam clericorum officium vivorum aut mortuorum ad matricem ecclesiam pertinens facere vel celebrare praesumat.
[430]. Cfr. i documenti editi dall'Ughelli loc. cit., III, col. 282 e segg.
[431]. Cfr. Id. ibid., II, col. 194 e segg. ed anche Campi loc. cit., passim.
[432]. Cfr. Statuta ecclesiae parmensis ed. Barbieri L. nei «Mon. Hist. ad prov. parm. et plac. pertinentia», Parma, 1866.
[433]. Cfr. Muratori. Liturgia cit., pag. 61 e segg.
[434]. Cfr. Ughelli loc. cit., II, col. 3 e segg.
[435]. Cfr. l'Ordo totius officii ecclesie paduane per totum circulum anni secundum diversorum temporum mutationes illustrato da F. S. Dondi Orologio (Dissertazione sopra li riti della chiesa di Padova fino al secolo XIV, Padova, 1816) che lo ritiene scritto fra il 1261 e il 1263.
[436]. Il Tamassia quando si è proposto di dimostrare l'attività del popolo appartenente ad una circoscrizione ecclesiastica in alcuni fatti che presuppongono in esso qualche cosa che lo avvicina ad una persona giuridica, almeno per l'istante in cui l'atto si compie (Chiesa e popolo. Note per la storia dell'Italia precomunale, in «Archivio Giurid. F. Serafini» N. S., Vol. VII, fasc. 2, a. 1901, pag. 300-322) ha, veramente, dimostrato di sentire che un'indagine sulla costituzione delle nostre città deve tenere in massimo conto la chiesa locale e non può assolutamente prescindere dalla storia delle diocesi e delle parrocchie italiane, ma avendo di mira altro scopo, non è andato più in là dell'enunciazione del concetto.
A noi non interessa conoscere come il cristianesimo si sia diffuso. (Cfr. per questo Harnack A. Die Mission und Ausbreitung des Kristentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, 1902; Negri G. Una figura storica nel cristianesimo nascente in «Meditazioni vagabonde» Milano, 1897, pag. 227 e segg.; Duchesne Histoire ancienne de l'église, Paris, 1906, Vol. I; Federici V. Della primitiva propagazione del cristianesimo in «Rassegna Nazionale», 1906, fasc. 3; Semeria G. Venticinque anni del cristianesimo nascente, Roma, 1900; Belgrano L. T. I primordi del cristianesimo in Piemonte e in particolare a Tortona in «Bibliot. d. Società Stor. Subalpina», Vol. XXXII, p. I, Pinerolo, 1905; Ferretto A. I primordi e lo sviluppo del cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova in «Atti della Società ligure di stor. patria», Vol. XXXIX, Genova, 1907, pag. 171 e segg.; Paschini P. Le origini della chiesa di Aquileia in «Riv. per le scienze storiche» 1904. fasc. 1-4; P. M. da Carbonara e F. Savio S. Marziano e le origini della diocesi di Tortona, Alessandria, 1903; Zattoni G. Il valore storico della passio di S. Apollinare in «Riv. Stor. Critica delle sc. teolog.», II, fasc. 9, sett., 1906; Boggio E. Le prime chiese cristiane nel Canavese in «Atti della soc. d'archeolog. e belle arti per la prov. di Torino», Vol. V, 1887); ma, invece, come si è organizzato e la scelta delle fonti deve esser fatta tenendo presente lo svolgimento di questa organizzazione. Sebbene, infatti, fino dagli ultimi anni del primo secolo dopo Cristo cominciassero ad apparire segni palesi di un profondo cambiamento nel sentimento religioso del tempo e si andasse maturando una tendenza di conciliazione fra il paganesimo ed il cristianesimo (cfr. Baur loc. cit.) occorsero ancora due secoli, rotti non infrequentemente da sanguinose persecuzioni (cfr. Duchesne L. Storia della chiesa antica, Vol. I, cap. XIII, XIV pag. 119 e 149; XIX, pag. 197-212; XXVII pag. 292-310; Vol. II, cap. I, pag. 9-38), prima che quest'ultimo fosse ufficialmente tollerato (cfr. Crivellucci A. Storia delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, Vol. I, Bologna 1886, pag. 107). Nè con questo riconoscimento, che pure segnò un gran passo innanzi, la via fu spianata: dovette trascorrere più che una settantina d'anni, non esente da qualche violento tentativo di ripristino (cfr. Duchesne loc. cit., II, cap. IX, pag. 178 e segg. e Negri G. Giuliano l'apostata in «Nel passato e nel presente», Milano, 1891), prima che Graziano rifiutasse nel 375 il titolo di pontefice massimo, portato da tutti i suoi predecessori; e solo cinque anni dopo, nel 380, il cristianesimo fu dichiarato religione ufficiale dello Stato; (cfr. Stutz loc. cit., pag. 17; e Crivellucci loc. cit., I, pag. 316) e soltanto a poco a poco, con stenti, con fatiche e con incertezze, i vescovi riuscirono ad ottenere la giurisdizione arbitrale ed ecclesiastica, il diritto di asilo e di intercessione e tutte le altre prerogative che ne fecero veri e proprî organi dello Stato.
[437]. Cod. dipl. long., Troya. n. 771, a. 753, febbr. 10.
[438]. Cfr. Hegel C. Storia della costituzione dei municipi italiani, trad. Conti, Milano-Torino, 1861, pag. 344; Leicht P. S. Studi cit., I, pag. 11 e segg.; Mayer E. Ital. Verfassung. cit., II, pag. 432 e segg.
[439]. Su alcune caratteristiche del diritto di regalia cfr. Solmi A. Diete di Roncaglia cit., pag. 36 e segg.
[440]. È una sentenza dei consoli di Milano riportata in parte da F. Berlan. Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di Milano dell'anno 1216, Venezia, 1872, pag. 154.
.... prefatus Gigottus condempnavit predictos consules tam nobilium quam rusticorum de suprascripto loco Vellate, suo nomine et nomine omnium hominum ipsius loci, tam nobilium quam rusticorum, ne de cetero impediant massarios ecclesie S. Marie Montis, habitantes in territorio de Vellate, ubi dicitur in Vigni, pascuare in pascuis sive vicanalibus loci de Vellate cum bubus et bestiis suis, sicut alii vicini loci de Vellate faciunt.
[441]. Schupfer F. Diritto privato cit., II, pag. 54 e Leicht P. S. Studi cit., I, pag. 37-88.
[442]. Praeterea in locis, quae sunt de districtu, illud obtinet quod viganalia per consensum dominorum et vicinorum debent dividi vel vendi; quod alias fieri non potest, nisi dominorum omnium et vicinorum consensu Communia taliter inter dominos et vicinos dividuntur ut medietas terrarum omnium vel pretii illarum omnium viganalium vel fructuum, si forte vendantur, ad dominum cuius est totum districtum, iure nostrae civitatis, assignatur; alterius vero medietatis partem accipit pro parte terrarum, quas in ipso loco habet. Si vero totum districtum non habet, sed partem, secundum partem sui districti, iure districti, de praedictis viganalibus partem conseguitur, et de alio quod remanet, pro numero terrarum ut dictum est.
Cfr. Berlan F. Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di Milano cit. rubr. XXIV, pag. 254.
L'edizione del Berlan è la migliore: cfr. Lattes A. Il dir. consuetud. cit., pag. 33, nota 95.
[443]. Per un'applicazione di questo concetto cfr. Leicht P. S. Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno, Udine, 1904.
[444]. Anche il Mayer (Ital. Verfassungsg. cit., Vol. I, pag. 281 e segg.) ritiene che fino dal tempo langobardo esistano e si differenzino comunalia e vicanalia e che i primi sieno i beni su cui gli abitanti della città vantavano diritti di uso di natura pubblica, indipendenti da qualsiasi rapporto di diritto privato; mentre i vicanalia sarebbero delle terre gravate di oneri a favore di altre terre in quanto ne costituivano delle pertinenze, rimaste indivise fra i vari fondi per volontà dei proprietarî. I comunalia furono rivendicati in proprietà dai comunisti cittadini assai presto; i vicanalia giunsero ad essere dei comunalia attraverso ad uno stadio intermedio, nel quale i vicini riuscirono abusivamente a carpire un diritto di condominio ai domini.
Prima di tutto non è esatto parlare di comunalia solo a proposito della città. Senza punto entrare a discutere l'opinione del Mayer sulla natura giuridica dei beni comuni cittadini, si può osservare che le consuetudini milanesi, che costituiscono il testo su cui s'impernia la sua asserzione, parlano di comunalia a proposito di locus. E il locus, a detta del Mayer stesso, non è affatto la città. Ma anche ammettendo che la parola ne abbia tradito il pensiero, la sua opinione non è fondata perchè manca di un'indagine indispensabile per poter giungere alla conclusione che egli sostiene. Bisognava, cioè, dimostrare che i domini di cui parlano le Consuetudini Milanesi sono dei domini di diritto privato, dei semplici proprietarî e non dei titolari di facoltà giurisdizionali. E questo non lo ha fatto: nè lo poteva fare. A togliere ogni dubbio a questo riguardo ed a dimostrare il carattere giurisdizionale che contraddistingue questi domini, non c'è niente di meglio che riportare alcuni passi della rubrica de oneribus et districtis et conditionibus, che è proprio quella stessa in cui è contenuta la disposizione concernente i vicanalia e che dal titolo stesso dimostra la natura pubblica del diritto signorile.
«Amplius si eiusdem loci plures sint domini licet inter ipsos districtabilium praesumatur facta divisio, unus, etiam invitis coeteris socijs quanquam minimam partem in eo loco districti habent omnes districtabiles compellere potest, ut Castrum reficiant, et murum et fossatum et portinarium ponant ad guajtam, et sgieraguajtam, et fossatum circa Castrum et Villam, et portas, et clavaturas ferreas et in Villa, et Castro, et in eo incastellent quia tale onus utpote individuum ab hominibus districtalibus fieri debet et per quemlibet dominorum posse postulari Sapientes nostra Civitatis crediderunt.
Porro, quod est notabilius, nostra Consuetudine obtentum invenitur, ut si plures dominorum suos districtabiles tam in Castro quam in Villa ab omni onere districti liberaverint, alter, qui eos non liberavit, potest eos cogere tam suos quam ab aliis dominis liberatos ad reficiendum castrum. Sed, et quod est mirabilius, si omnes domini qui suos districtabiles divisim possidebant eos liberaverint ab omni onere districti licet nullos dominorum illum quem liberavit possit ad reficiendum castrum compellere, tamen poterit ab altero dominorum liberatus coartari ad reficiendum quod per nostram consuetudine obtinet. Ut si plures domini suos districtabiles ab omni onere districti liberaverunt, alter qui eos non liberavit poterit cogere eos tam suos quam ab alijs dominis liberatos ad pondera stateras et mensuras recipiendas per eum seu ab eo quia hoc jus, et reficiendi castrum in communi remansisse creditur, nisi vel regionibus Castrum inter dominos, et refetio eiusdem in divisione venerit quod raro accidit».
Esistevano, senza dubbio, dei domini per diritto privato; ma sicuramente non erano questi, che godevano di facoltà pubbliche di tale natura.
Secondo il mio pensiero, al tempo langobardo le terre comuni si distinguevano in terre comuni di diritto privato e terre comuni di diritto pubblico e queste ultime potevano essere comuni rispetto al comitatus (cfr. doc. citato dal Leicht Studi cit., I, pag. 51) rispetto alla città, rispetto al locus, rispetto al vicus, rispetto al concilium e rispetto ad un determinato gruppo gentilizio. Queste ultime soltanto propendo a ritenere col Besta (Nuovi appunti di storia giuridica sui documenti lucchesi cit.) che sieno sorte all'epoca e per opera dei Langobardi e costituiscano le famose fiwaide.
[445]. Dallari G. Intorno all'evoluzione della proprietà in «Riv. ital. di sociologia», a. XIII. fase. 1, pag. 17 e segg.
[446]. a. 1178. Johannes causidicus, assessor domini Archiepiscopi, precipit per eius parabolam ut de cetero ipse Johannes eiusque successores utatur de vigano seu communi prenominati loci sive sit tensatum sive non, sicut alius vicinus de ipso loco utitur ipso communi et vigano.
Cfr. Puricelli, loc. cit. pag. 1003.
[447]. a. 1189, marzo 7. dederunt... omnia sedimina cum hedifitiis eorum campos, vineas, silvas, buscos, zerbos, communiantias seu viganalia, atque omnes res cultas et incultas...
Cfr. Frisi A. F. Memorie storiche di Monza e sua corte. Milano, 1794, to. II, Codice diplomatico, n. 78, pag. 73-74.
[448]. Cfr. Lattes A. Il dir. consuetudinario delle città lombarde cit. pag. 32 e segg.
[449]. Cfr. Statuti di Milano (vol. II, carte 159t-160). Aliquae Communantiae, Vicanalia, vel Pascua, vel Bona aliqua immobilia vel Jura aquarum Civitatis et Ducatus Mediolani, vel alicuius Universitatis, quae etiam praesentibus Statutis ligetur, non possint ab aliqua singulari persona vel Universitate vendi, alienari, nec obligari... Et si fructus vel redditus dictarum Vicanalium, vel Communantiarum, vel Pascuum vel Bonorum ipsius Universitatis, venderentur, vel compartirentur, detur sua pars cuilibet habenti facere in eis. (Dal Berlan, loc. cit., pag. 153).
[450]. a. 1094. 8 dec. sunt tam campis quam pratis, pascuis, vineis et silvis seu stellariis cum areis earum cultis et incultis, divisis et indivisis, usibus aquarum aquarumque ductibus seu cum vicanalibus atque conciliis atque ecclesiis et capellis et rebus una cum omnibus condiciis et redditibus et honoribus ad iam dictas res.
Vignati C. Cod. dipl. laudense cit. I, n. 49, pag. 77.
[451]. Cfr. Athanasii. Apologia contra arianos, in Opera omnia, Parisiis, 1698, I, 1, pag. 124: universae eius loci ecclesiae episcopo subiaceant: ita tamen ut singuli pagi suos presbyteros habeant.
[452]. Cfr. Cod. dipl. long. Porro, n. 171, a. 851, col. 292.
[453]. Cfr. ibid. n. 519, a. 926, col. 886.
[454]. Cfr. ibid. n. 497, a. 922, col. 856.
[455]. Cfr. ibid. n. 617, a. 956, col. 1055.
[456]. Cfr. ibid. n. 661, a. 962, col. 1141.
[457]. Roth. 79.
[458]. Leicht. Studi cit., Vol. I. pag. ...
[459]. Cfr. loc. ed ed. cit., pag. 16. Per pagos id est per magistros pagorum operas a possessoribus ad eas (vias) tuendas exigere soliti sunt.
[460]. Cod. Theod., VII, 20, 2; e le citazioni riportate da Gotofredo nel commento a queste leggi e nelle altre indicate nell'indice sotto q. voce.
Si chiamavano anche parochi.
Proxima Campano ponti quae villula tectum. Praebuit et parochi quae debet ligna salemque. Dice Orazio Satyr., V, 45, ed anche altrove conferma che parochi dicuntur qui hospitibus et peregrinis publice exhibent necessaria.
Qualche volta (cfr. Cod. Theod., II, 29, 1) son detti anche praepositi pagorum.
[461]. Capitulare mantuanum secundum generale c. 3., ed. Boretius cit. n. 93, pag. 196.
[462]. Cfr. Capitul. Pippini Italiae regis a. 782-86 (ed. Boretius cit., n. 91, pag. 191), c. 1.
[463]. Cfr. Mommsen T. Droit public romain, to. VI, p. I, pag. 134, trad. Girard, Paris, 1889; e Voigt, loc. cit., pag. 156 e segg.
[464]. Cfr. i passi riportati sotto queste voci dal Forcellini nel suo Lexicon.
[465]. Cfr. Tibullo. Elegie, II, 1.
[466]. Siculo Flacco. De condit. agror. cit. (ed cit., pag. 164-65) dice: Sed et pagi saepe significanter finiuntur. De quibus non puto quaestionem futuram quorum territoriorum ipsi pagi sint, sed quatenus territoria. Quod tamen intellegi potest vel ex hoc magistri pagorum quod pagus lustrare soliti sunt; ut intueamur quatenus lustrent.
[467]. Cfr. Duchesne L. Les origines du culte chrétien, cit. pag. 287-89, cap. 8, § 5, n. 9.
[468]. Fu San Paolino da Nola che sagacemente pensò di utilizzare per il culto cristiano le campane che prima avevano adoperato i pagani.
Cfr. a questo proposito le vecchie ma buone osservazioni di Ferrarii B. De ritu sacrarum ecclesiae veteris concionum, Ultrajecti, 1692, pag. 85.
[469]. Cfr. Muratori, Anecdota cit., I, pag. 18, comm. al v. 169 dei Natale XI di S. Paolino di Nola.
[470]. A Roma il giorno consacrato era il 25 aprile, data tradizionale nella quale gli antichi Romani celebravano la festa dei Robigalia. Il rito principale di essa era una processione che uscendo dalla città per la via Flaminia si dirigeva verso il ponte Milvio, poi si portava sino ad un santuario suburbano situato a qualche distanza, fino al quinto miglio sulla via Claudia (cfr. Ovidio. Fasti, IV, 901). Il Flamen quirinalis immolava in questo tempio un cane e un montone. La processione cristiana che le fu sostituita seguiva lo stesso percorso fino al ponte Milvio; partiva dalla chiesa di S. Lorenzo in Lucina, la più vicina alla porta Flaminia, faceva stazione a S. Valentino fuori delle mura; poi al ponte Milvio. Di qui, invece di incamminarsi sulla via claudia, volgeva a sinistra verso il Vaticano; si fermava ad una croce di cui l'ubicazione non è specificata e poi nell'atrio di S. Pietro ed infine entro questa chiesa, dove aveva luogo la stazione.
Se ne ha ricordo fino dal 598 (cfr. Iaffè 1153. Ep., app. 3).
Queste le testuali parole del Duchesne (loc. cit.) il quale aggiunge anche la spiegazione del perchè le feste cristiane si celebravano nelle stesse epoche di quelle pagane.
Roma ci offre un esempio tipico per la limpidezza del fatto e l'antichità dell'epoca; ma il fenomeno è generale ed avremo occasione di parlarne più distesamente fra poco.
[471]. Su ciò ho accennato qualche cosa nel § 5 della prima parte (pag. 20 e segg.); a proposito dei Flamini vedi il commento di Gotofredo alle leggi 21, 46, 60, 75, 77, 148, 166 De decur. e il paratitlon in tit. De paganis sacris et templ.; di cui (se non mi inganno) nè il Mommsen nè il Marquardt hanno saputo trarre vantaggio.
[472]. S. Ambrogio. (Opera omnia ed. G. di Frisce e N. Le Nourri 1686-90, Ep. V, 30) chiama S. Damaso romanae ecclesiae sacerdos e nello stesso senso usano questa parola S. Paolino da Nola (Natale, XIII, V. 568 in Muratori Anecdota cit., I. pag. 102) e S. Leone M. (Ep., X, 6 e Jaffè Reg. cit., n. 407) imitando le leggi romane (cfr. Cod. Theod., XII, 1, 148... ordinando sacerdote provinciae); e l'uso continua fino al secolo decimoprimo.
[473]. Cfr. il can. 6 del concilio ticinense dell'850 (ed. cit. XIV, col. 931).
Oportet plebium archipresbyteri per singulos unumquemque patrem familias conveniant, quatenus tam ipsi quam omnes in eorum domibus commorantes, qui publice crimina perpetrarunt, publice poeniteant; qui vero occulte deliquerunt, illis confiteantur quos episcopi et plebium archipresbyteri idoneos ad secretiora vulnera mentium medicos eligerint, qui si forsan in aliquo dubitaverint, episcoporum suorum non dissimulent implorare sententiam. Similiter autem et singulis urbium vicis et suburbanis per municipalem archipresbyterum et reliquos ex presbyteris strenuos ministros procuret episcopus.
[474]. Risale ai primissimi tempi della chiesa: fu formulato rigidamente in un canone di un concilio aquisgranense e di qui riportato da Burcardo (III, 3). Cfr. Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXXIV, col. 408.
[475]. Vedi i canoni dei concilî e le altre disposizioni riportate dal Lupi. De Parrochiis cit., pag. 59-60; 97, 192, ecc.
[476]. Gregorii Turonensis. In gloria confessorum cit., c. 56. Securinum presbyterum diebus dominicis singulis in ecclesiis duabus quae viginti millibus distarent inter se missas celebrasse.
[477]. Lupi. Cod. dipl. cit., I, col. 362-63: E son da vedere anche le buone osservazioni di A. Abati Olivieri. Memorie di Gnara, terra del contado di Pesaro, Bologna, 1777, pag. 43 e segg. e di G. Colucci. Treia, antica città picena oggi Monteschio, Macerata, 1780, pag. 183-84.
[478]. Cod. dip. long., Troya n. 446.
Nel 724 specioso, vescovo di Firenze dona al capitolo della sua chiesa la propria corte e le altre cose poste in loco Greve ubi et Cintoria nominatur infra plebe et episcopio beati Joannis Baptiste vel Reparate, unde ego episcopus esse ideor, seu infra plebe et territorio sancti Iuliani sito Septimo.
Il Muratori (Antiq. Ital., diss. VI) pubblica un placito tenuto nel comitato aretino in loco Piscinate infra plebem sancti Stephani; nel diploma dell'879 (cfr. Pasqui. Docti cit., n. 16). Carlo il Grosso prende sotto la sua speciale protezione la chiesa aretina «cum omnibus ecclesiis baptismalibus ac titulis».
Nei primi del secolo decimoprimo il vescovo di Torino Landolfo (1030-1038) concede la pieve di S. Pietro di Gassino cum titulis quatuor (cfr. «Mon. Hist. Patr.», Cartharum, I, n. 519).
Da un documento dell'803 (ed. Tiraboschi G. Memorie modenesi, I, cod. dipl., n. XVIII) appare che il locus Colegaria era costituito da sei decanie. L'imperatore Lotario nel suo diploma dell'833 alla chiesa di Aquileia (Muratori Diss. 70) parla di ecclesias parochiales AC titulos earum. In altro documento dell'844 (ed. Tiraboschi loc. cit., I, cod. dipl. n. XXIV) è ricordato il salto bonetia in loco ubi dicitur vico longo sito in plebe sancti Stephani. Cfr. anche Pöhl A. Bischoffgut und Mensa episcopalis, Bonn, 1911-12.
[479]. Il Lupi (Cod. dipl. berg. cit., I, col. 262-63) ha dimostrato che il nome di ecclesia servì ad indicare le sole chiese cattedrali e plebane rurali, mentre le altre chiese furono dette basilicae ed oratorie e, più tardi, capellae.
Il concilio di Pavia dell'850 (ed. Pertz in «Mon. Germ. Hist.» Leges, III, pag. 397) stabilisce al can. 13 che sicut episcopus matrici preest, ita singuli plebibus archipresbyteros preesse volumus qui imperiti vulgi sollicitudinem gerant et presbyterorum qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant.
E. Hacht (Die Grundlegung der Kirchenverfassung Westeuropas, Giessen, 1888, pag. 50-51) ritenne che l'istituzione delle pievi rurali sia dovuta a questa disposizione; ma fin da un secolo circa prima di lui, il nostro Lupi aveva dimostrato con un lavoro poderoso e geniale, degno in tutto e per tutto della dissertazione — tanto lodata, e giustamente, dal Savigny — premessa al codice diplomatico bergomense, che esse risalgono indiscutibilmente ad una remota antichità. Cfr. De parrocchiis cit., dissert. I. passim e specialmente cap. 5, 6, 7.
La ragione delle disposizioni emanate dai due concilî pavesi si deve ricercare nel bisogno di rinsaldare le istituzioni ecclesiastiche, che non potevano non risentire lo sgretolamento che preparava e caratterizzava il feudo.
Vedine un rapido accenno a pag 83-84.
[480]. Cfr. Mazzi A. Note suburbane cit. pag. 168.
[481]. Cfr. nota 2 pag. 165.
[482]. Cfr. il diploma del 1015 (ed. Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXXIV) con il quale Enrico III concede a Marciano vescovo di Mantova tutte le chiese battesimali della sua diocesi a cominciare dalla plebem mantuane civitatis, che è ricordata anche nel diploma di conferma del 1055 (Cfr. Id. ibid.).
[483]. Cfr. Lupi Cod. dipl. berg. cit., II. col. 745-46, a. 1084 «... basilica et plebe sancti Alexandri et sancti Vincentii que est de civitate Bergomi».
Cfr. anche Lupi De parrocchiis cit., pag. 147 e segg. e Mazzi A. Studi bergomensi, Bergamo, 1888, pag. 90-91 e Mazzi A. Note suburbane, Bergamo, 1892, pag. 169-70.
[484]. Cfr. la bolla di papa Niccolò II al capitolo dei canonici di Sovana del 27 aprile 1061 (ed. Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXII) nella quale si ricorda «Sigizo presbytero olim custos de plebe in urbe posita», e il docto dell'850 edito dall'Ughelli, loc. cit., Vol. V, col. 720-721.
[485]. Cfr. il doc. dell'864 cit. a pag. 178 nota 2.
[486]. Ecco un bellissimo passo di Amulone eletto vescovo di Lione nell'anno 840 che specifica i varî attributi della pieve completando il quadro offertoci dalla disposizione del concilio di Pavia riportata a pag. 84 in nota.
Unaquaeque plebs in parroechiis et ecclesiis, quibus attributa est, quieta consistat, ubi sacrum baptisma accipit, ubi sanguinem et corpus Domini percipit, ubi missarum solemnia audire consuevit, ubi a sacerdote suo poenitentiam de reatu, visitationem in infermitate, sepulturam in morte consequitur, ubi etiam decimas et primitias suas offerre praecipitur, ubi filios suos baptismati gratia initiari gratulatur, ubi verbum Dei assidue audit, et agenda ac non agenda cognoscit, illuc vota et oblationes suas alacriter perferat, ibi orationes et supplicationes suas Domino effundat, ibi suffragia sanctorum quaerat. ... Ibi itaque unaquaeque plebs pupillis et viduis pauperibus et peregrinis de facultatibus quas Deus tribuit elemosinarum largitionem exibeat, hospitalitatis officia impendat..... Haec est enim legitima et ecclesiastica religionis forma, haec antiqua fidelium consuetudo.
Amulonis archiep. lugdunensis Epistola I ad Theodboldum episcop. lingonensem. in «De La Bigne M. Maxima bibliotheca veterum patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum, Vol. XIV, Lugduni, 1677, pag. 331.
[487]. Cfr. Concil. agathense, c. 21, ed. cit., Vol. IV, col. 1386.
[488]. Ibid.
[489]. Cfr. Concil. antisiodor. c. 3.
Non licere conventus in domibus propriis vel vigilias in festivitatibus sanctorum facere
Su queste vigilie cfr. Duchesne, Les origines cit., pag. 230 e segg.
[490]. In domibus ab episcopis sive presbyteris oblationes celebrare nullatenus licet, dice papa Felice IV (a. 530, riportato nel Decreto di Graziano, De consecratione, D. I, c. 11) confermato da Gregorio Magno che proibisce rigorosamente «missas publicas ab episcopo in coenobio fieri.» (Cfr. loc. cit. Epp., II, 41).
[491]. Satius est missam non cantare aut non audire quam in illis locis ubi fieri non oportet, stabilisce il Decreto di papa Felice IV (a. 530) riportato anch'esso nel Decreto di Graziano (De consecratione, dist. I, cap. 11).
[492]. In dominicis diebus (stabilisce il c. 1, del Concil. Nanetense) vel festis antequam missam celebrent, plebem interrogent, si alienus parochianus in ecclesia sit, qui proprio contempto presbytero, ibi missam velit audire.
Cfr. Lupi, De parrochiis cit., pag. 206.
[493]. A Brescia erano vicinissimi alla città la corte di Cerropinto ed i beni spettanti ad curtem nostram publicam vel ad curtem ducalem, donati dal re Desiderio al monastero di S. Salvatore (cfr. Cod. Dipl. Long. — Troya — n. 727, a. 759 e n. 878, a. 767, su quest'ultimo vedi anche quanto è stato detto a pag. 87,) e le altre terre tutte rimaste alla pubblica autorità, come si rileva dal noto documento del 1037 nel quale si dice Monte Digno et Castenedolo sunt de foris muro ipsius civitatis, (cfr. Gradonicus, loc. cit., pag. 159, e segg.).
A Cremona le selve che gli imperatori avevan concesse al vescovo e sulle quali i cittadini vantavano ed esercitavano larghi diritti di uso sono dette in circuito civiatis, (cfr. Diploma di Corrado I ai cremonesi dell'a. ed. e loc. cit.).
Lo stesso è a Lodi: nell'atto del 1142 con il quale il vescovo dà in pegno tutte le rendite del patrimonio del vescovado si ricordano le biade e i prati per due miglia intorno alla città. Cfr. Cod. dipl. laud. cit., (ed. Vignati, n. 108, pag. 137-39).
A Pisa dal diploma di Enrico IV (ed. Stumpf Die Kaiserurkunden cit., n. 4745) si sa di «terras que fuere pascua vel paludes... et communia pascua... in civitate vel prope eam usque ad medium miliarium».
Per Bergamo e per la generalità di questo fatto vedi Mazzi A. Note suburbane cit., pag. 27 e segg.
[494]. Tale è il caso della cappella di S. Grata a Bergamo secondo un documento del 1176 con cui il vescovo Guala ne definisce i confini.
Cfr. Mazzi A. Note suburbane cit., pag. 142-43.
[495]. Cfr. il doc. del 783 ed. dal Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXXIV.
[496]. Lupi. Cod. dipl. cit., II, col. 1087 e 1373.
[497]. a. 899 gen. in «Monum. Hist. Patr.», Chart. I, n. 54, col. 89-91. E la stessa formula è ripetuta nella donazione del vescovo Audace del marzo del 905: cfr. ibid. I, n. 66, col. 111-13.
[498]. Odorici, loc. cit., VI, 30 e Mazzi. Note suburbane cit., pag. 170 e 184-85.
[499]. Lupi. Cod. dipl. bergom. cit., I, col. 1185-86.
[500]. Cfr. Trombelli G. C. De cultu sanctorum dissertationes decem, Bologna, 1740, Vol. I, p. 2, Diss. VI, pag. 101 e segg.
[501]. Cfr. De Rossi E. Roma sotterranea cit., I, pag. 129-30 e Bullett. Archeolog. crist. cit., s. II, a. 5, pag. 150 e segg.
[502]. Dig. XI, 7, 39.
[503]. Cfr. il Natale XI di S. Paolino da Nola, v. 131, ed. cit.
[504]. Cfr. Paschini. Note cit., pag. 15.
[505]. Cfr. Lupi. De Parrochiis cit., pag. 185-86. L'idea prima dell'altare è appunto quella di essere eretto sopra le ossa di un santo.
[506]. Vedi il commento del Muratori, al Natale XI e XIII di S. Paolino da Nola nel Vol. I degli Anecdota cit.; e Delle Antichità longob. milan. cit., Diss. XIX, Vol. III, pag. 77 e 195.
[507]. Cfr. S. Agostino. Ep. 121. In oratorio praeter orandi et psallendi cultum penitus agatur. Cfr. anche l'ep. 109.
[508]. Cfr. Duchesne. Origines cit., pag. 283-84.
[509]. Cfr. i passi respettivi (In Hex. III, 5 e Confess. IX, 6 e X, 33) cit. nelle Dissertaz. longob. milan. cit., Diss. XXX, n. 17, Vol. III, pag. 347-48.
[510]. De vasis vero fusilibus vel etiam productilibus, quae simpliciter signa vocantur, quia eorum sonoritate quibusdam pulsis excitata significantur horae, quibus in domo Dei statuta celebrantur officia; de his inquam, hic dicendum videtur, quod eorum usus non adeo apud antiquos habitus proditur, quia nec tam multiplex apud eos conventuum assiduitas, ut modo est, habebatur: apud alios enim devotio sola cogebat ad statutas horas concurrere; alii praenuntiationibus publicis invitabantur et in una celebritate proxime futuram discebant.
Walafrido Strabone. De officiis divinis sive de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum nello «Speculum antiquae devotionis» del Cohlèe, Mons, 1549, c. 5.
[511]. Amulonis Archiep. Lugdun. Epist. I, ad Theodboldum episc. in De La Bigne, loc. cit., pag. 331-32.
Si votum et desiderium est populorum fidelium, diversorum martirum et ceterorum sanctorum limina suppliciter frequentare, sunt dies certi et legitimi, quibus id, iuxta antiquam ecclesiae observantiam, devote exercere conveniat; tempore videlicet generalium rogationum, et pro diversis tribulationibus et necessitatibus indictarum litaniarum, seu quadragesimalium ieiuniorum, sive etiam in vigiliis et natalitiis martirum. Quae omnia et ex universali ecclesiae lege descendunt, et sacerdotum praedicatione ac denuntiatione commendantur, et omnium fidelium obedientia et pietate attentius observanda sunt.
Fino dal secolo quarto, a detta di Teodoreto, i cristiani si recavano agli oratorî dei martiri «non semel, bisve, aut quinquies quotannis sed frequenter».
Cfr. Lupi De parrochiis cit., pag. 226-27.
[512]. Cfr. Delle antichità long. milanesi cit., to. I, diss. V.
[513]. Cfr. Mabillon. Praefationes in Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, Praef. ad. sec. II, § 42, obs. 7.
[514]. Cfr. Nitti Di Vito F. Di un'iscrizione reliquiaria anteriore al 1000, Estr. dall'«Arch. Stor. Ital.» s. V, to. XII, a. 1893.
[515]. Sanctorum reliquiae in villaribus oratoriis non deponantur stabilisce il c. 25 del concilio epaonense del 617 ed. cit., IV, col. 1679.
[516]. Il primo e più antico esempio ci è offerto dal Liber Pontificalis da cui si apprende che S. Simplicio, che pontificò nella seconda metà del secolo quinto (460-483), stabilì presso la chiesa di S. Pietro un turno settimanale affinchè vi fossero sempre dei preti per accogliere i penitenti e somministrare il battesimo — «costituit ad S. Petrum... ebdomadam, ut presbyteri manerent ibi propter poenitentes et baptismum» — (ed. Duchesne, cit., pag. 126).
Tale esempio, però, non deve esser preso proprio come prototipo perchè Roma ha una costituzione ecclesiastica tutt'affatto speciale.
[517]. A. 864 dec. Manifesta causa est mihi Grecorii venerabilis presbiter de hordine sancte mediolanensis ecclesie... ut rebus omnibus.. quas habere... viso sum in vico et fundo Ueniaco... deveniat integrum in iura et potestatem de presbiteris decomanis, qui pro tempore Officiales fuerint in ecclesia beati Cristi confessori Ambrosii, ubi eius sanctum corpus requiescit, sita foris muro hac civitate, et illis decomanis oficialis videlicet sancti Uictoris, ubi ad corpus dicitur; nec non et uni ex oficialis sancti Naboris et Felicis martirum, qui prior in tempore fuerit, seo et uni ex oficialis sancte Ualerie, similiter qui prior fuerit; ita volo ut omnes isti prenom. oficiales abeant predictis rebus, ut quidquid Deus omnipotens exinde dederit, equaliter omnes usifructuare et inter se dividere debeant pro anime mee remedio; ea tamen racione ut unusquisque eorum binas tantum missas per singulos menses canere debeat mihi.... et patri meo et matri mee et fratribus meis... et speciale oficium uespertini seo matotini temporis cum nouem lectionibus faciant.
Bugati G. Memorie istorico-critiche intorno alle reliquie ed al culto di S. Celso martire Milano, 1782, pag. 211-12. Serie delle carte n. 1.
Le sue disposizioni andarono in esecuzione tre anni dopo.
A. 867 nov. Breve divisionum qualiter diviserunt inter se, id sunt Presbiteris Oficialis Basilice Beati Christi Confessoris Ambrosii, in qua eius s. corpus humadum quiescit, sita foris muro civitatis Mediolani, et ille Presbiter, qui modo prior est Oficiale Basilice Sancte Valerie, nec non et illis presbiteris Oficialis Basilice Sancti Uictoris qui dicitur ad Corpus, sed et ille prebiter qui modo prior est Oficiale Basilice Sancti Naboris et Felicis... ex ordinacione quondam Grecorii Presbitero de hordine S. mediol. eccles.... sitis in uico et fundo Ueniaco.
Id. loc. cit., pag. 213-18, n. II.
Il documento è importante anche per un altro lato. La donazione contempla una grande quantità di terre tutte situate nello stesso vico e fondo ed offre materiale ottimo per le indagini sulla costituzione agraria e rurale del tempo.
[518]. Cfr. Barbieri, loc. cit., pag. 16, 71, 53, 157 e 158.
[519]. Edito nel Vol. IV, pag. 297-300 delle Antichità longob.-milanesi cit.
[520]. ... ipsam ecclesiam que usque nunc cella vocabatur...
Cfr. ibid., pag. 298.
[521]. A. 866. Diploma dell'arcivescovo di Milano Tadone all'abate Pietro del monastero di S. Ambrogio. Ed. nel Vol. III delle Antichità longob.-milanesi cit., pag. 327-29.
Insuper etiam petiit ut intra ecclesiam santorum Vitalis et Agricole in honore sanctorum Petri et Pauli ecclesiam infirmorum ei costruere concederemus atque semitam per quam monasterium minus munitum erat claudere et in aliam partem transmutare permitteremus, illosque sacerdotes quos pro sua utilitate ad celebrandum missarum solemnia in eadem ecclesia OLIM NOVITER COLLOCAVERAT intra nostrorum CONCIVIUM SACERDOTUM consortium annumerari concederemus. Nos vero per consensum omnium nostrorum sacerdotum petitioni eius adsensum prebuimus et ipsos presbiteros ab eo in ecclesia sancti ambrosii NOVITER ORDINATOS in NOSTRORUM CONCIVIUM CONGREGATIONE PRESBYTERORUM suscipimus.... Insuper etiam confirmamus atque concedimus prefato abbati successoribusque eius sicut prisca consuetudo ex antiquo tenere videtur ut in dominicis seu in solemnibus diebus indutus sandaliis ceterisque ornamentis episcopalibus [et infula et anulo antiquo] more ornatus in ecclesia beati Ambrosii divinum celebrare officium. Preterea concedimus atque confirmamus prefato monasterio et fratribus omnes oblationes que a Christifidelibus in eadem ecclesia sancti Ambrosii quoquo modo a maioribus sive a minoribus delate fuerint omnesque res, omnesque possessiones ibidem collatas cunctasque videlicet curtes earumque appendicias, simulque decimas omnium laborum seu dominicatus eorum, simulque omnes aldiones servos et ancillas seu colonos sed et omnia que nunc habere videntur vel que deinceps Deo propitio adquirere valuerit.
Le parole fra parentesi, mancanti nel testo, sono state messe togliendole dal doc. del 1193 (ed. Ughelli, loc. cit., IV, col. 171-72) che riporta tutta la frase intiera.
[522]. Cfr. Schiaparelli L. I diplomi di Berengario I. Roma, 1903, n. XIII, pag. 47.
[523]. Affò I. Storia di Parma cit., Vol. I, pag. 362, doc. 73, a 978.
[524]. La famosa chiesa di S. Giovanni, da privata che era in origine, essendo stata fondata dalla regina Teodolinda nel 602 (P. Diacono. De gest. Lang. cit., IV, 21 e 25) si trasformò rapidamente, tantochè alla metà del secolo nono appare fornita di tutti gli attributi di chiesa matrice e retta da un custos (a. 769 ... Garoin r. d. custodes basilice s. Johannis de fundo Moditia aut qui pro tempore custus in ipsa basilica fuerit. Cfr. Frisi A. F. Memorie storiche di Monza e sua Corte, Milano, 1794, Vol. I, c. 5, pag. 36 e segg. e Vol. II, n. II, pag. 3-4) che esercita le funzioni di capo di una pieve e ne porta anche il nome (a. 879 ott. Petrus archipresbiter huius ecclesie. Cfr. Id. Ibid., Vol. II, n. V, pag. 9. — a. 880 dec. 20. Vincentius archipresbiter et custus ecclesie et canonice. Cfr. Ibid., I, pag. 37 e III, pag. 263) insieme con i preti, i diaconi e i suddiaconi che vivono raccolti in canonica sino dal tempo di Carlo il Grosso e ne costituiscono l'hordo (... de hordine et congregatione s. Johannis dicono numerosi docti del sec. IX e X. Cfr. Id. Ibid., I, pag. 47), detto anche ordo major (1061 mag. ... isto campo deveniat in potestatem de omnibus presbiteris, diaconibus, suddiaconibus vel clericis qui de ordine majore predicte ecclesie sunt. Cfr. Ibid., II, n. XXXVI, pag. 39-40) per distinguerlo da quello dei decumani, i quali, qui come a Milano, formano un corpo ecclesiastico tutt'affatto differente (a. 1035 .... fiat prandium... ad presb. diac. et subdiac. vel clericis qui in eodem ordine ecclesie S. Joh. sunt ET ad presbiteros illos qui decimani sunt. Ibid., Vol. II, n. XXX, pag. 33-34 — a. 1053. Vitalis presbiter de ordine decomanorum s. modic. eccl. Ibid., pag. 38).
Gli ordinarii, al tempo di Berengario I saliti al numero di 32, oltre che dai decumani si distinguevano anche dai custodes, i quali, a norma della disposizione di Teodolinda (P. Diac. loc. cit. Ordinatio vero talis fuit. De rebus s. Johannis nullo modo se debet aliquis intromittere nisi tantum sacerdotes qui ibi deserviunt die ac nocte, tanquam famuli et famule qui ibi subiecti sunt communiter debeant vivere) erano i rappresentanti del diritto di proprietà dei beni, di cui era titolare la chiesa di S. Giovanni (Diploma di Berengario I ai canonici della chiesa di Monza, ed. Schiapparelli L. I dipl. di Ber. I, Roma, 1903, n. 6, pag. 26). — Il re dona tre corti ai canonici imponendo loro varî obblighi fra cui quello di dare annualmente loco oblationis, quinque anforas vini et urnam nec non et frumentum sextaria duodecim CUSTODIBUS eiusd. eccl. — a. 1198. Ego Lombardus Gairoldus custos ecclesie s. Jhoa. consigno dno magistro Corrado et dno Michaeli de Besozo et dno Faravo de Modoecia qui sunt ordinarii iste ecclesie ad partem et utilitatem iste ecclesie terram illam quam habeo et teneo ab ipsa ecclesia. (Cfr. Frisi. loc. cit., Vol. I, pag. 54) e riproducevano esattamente la posizione dei sacerdoti santambrosiani del diploma tadoniano dell'866 di fronte ai monaci istituiti nel 789, e della quale avremo da occuparci più avanti.
[525]. Cod. dipl. long., Porro, col. 539.
[526]. Campi. loc. cit., I, pag. 467.
[527]. Cod. dipl. long., Porro, col. 979-80.
[528]. Cfr. Lupi. Cod. dipl. cit., I, animadv. XXVII, col. 963-84, a cui si può aggiungere il doc. lucchese dell'a. 904 (ed. Muratori. Antiq. Ital. t. VI, col. 407) in cui si ricorda «Vincentius archipresbyter cardinis et vicedominus» e altri sei cardinales.
[529]. Anche a Vercelli erano dette cardinales.
Nel frammento del sinodo vercellese del 964 rimastoci fra le opere di Attone (ed. Lupi. loc. cit.), è detto: «insuper admonitione suorum clericorum sancivit, ut antiquus exigit usus pessima ungariorum incursione vastatus, ecclesiae cardinales debitum praeberent baptisterio hac in civitate celebrato decenter obsequium. Ita ut in ipsis ex ecclesiis, quae sunt in villis, videlicet Patina..... presbyteri veniant sic expediti suis vestimentis, qui hic Vercellis pueros valeant baptismali tingere aqua.»
[530]. A. 819. Breve ordinationis facio ego Petrus gratia dei episcopus, qualiter una cum consensu sacerdotus et aremannus huius lucane civitatis, ordinare videor te Andripertum presbiterum filio Pauli in nostra ecclesia sedalem sancti Donati, sita prope murum huius lucane civitatis; in eo vero tenore ut in tua sit potestate ipsa dei ecclesia, una cum casis et omnibus rebus ad eam pertinentibus abendum resedendum, gubernandum usufructuandum et officium dei die nocteque recto moderamine faciendo et nobis obediendum; sicut nostra sancta lex continet: et unum prandeum nobis et sacerdotibus nostris singulis annis die martis de alba semper preparare et dare debeas in festivitate ipsius ecclesie, portionem exinde de oblatis, et candelis tollendum ipse, sicut jam olim consuetas fuit; et semper nobis et sancte ecclesie nostre obedire, et servitium adimplere debeas, sicut consuetudo fuit; et qualiter ut supra te in eadem ecclesia firmavimus stavili ordine permaneas firmiter.
Ed. Muratori Antiq. Ital., Diss. XIII.
A. 838. Notitia brevis de inquisitione ecclesie beati Vincentii ubi requiescit umatum corpus beati Fridiani iuxta lucanam urbem.
Osprando, arciprete della cattedrale, disse: scivi Jacobum episcopum abentem ecclesia S. Fridiani infra istos triginta annos et ita eam ordinabat sicut alias ecclesias sedales et pertinens erat de isto episcopio S. Martini.
Giovanni chierico e scabino disse: Sibi (= scivi) Iohannem episcopum abentem ecclesiam S. Fridiani et dedit illam Jacobi germano suo in beneficio. Et postea habuit eam Jacobus episcopus in potestate S. Martini infra istos triginta annos, usque ad diem mortis sue.
Alamondo scavino disse: Scivi ecclesiam S. Fridiani abentem Jacobum episcopum et imperantem. Sed Adegrimus vassus domni regis illam voluit contendere ad parte Palatii, sed minime potuit, quoniam ipse episcopus eam pertinentem episcopatui sui faciebat. Pietro disse: Scivi Johannem ep. et Jacopum ep. abentem ecclesiam S. Fridiani et imperantes usque ad diem mortis eorum et wiganationem exinde faciebant de res ipsius ecclesie, et prandia recipiebat, sicut in cetere ecclesie sedales istius episcopati.
E tutte le altre deposizioni concordarono con queste.
Cfr. Muratori. Antiq. Ital. Diss. XXXI.
[531]. Negli Acta sanctorum, Vol. III, Venezia, 1788 «Miracula S. Zitae virg. lucensis» pag. 511, è detto: «Prior... iniunxit... Mandriano quod ipse statim scalciatus et cum corrigia ad collum iret ad ecclesias civitatis lucensis sediales et majores.
[532]. Il noto vescovo Raterio nel suo itinerario 7 (ed. Ballerini, cit. pag. 447) dice: «ad quod cum titularios omnes et illos de plebibus paratos, dei gratia invenissem, vos cardinales rogo etc.».
Chi sieno questi titularii che si distinguono dagli arcipreti rurali e dal clero della cattedrale è dimostrato dal documento seguente.
A. 995. Dum Johannes patriarcha s. aquilegensis aecclesiae in sinodo resideret in ecclesia beatae Mariae sitae in civitate Veronae... surgens Obertus episcopus eiusdem sedis beatae Mariae, queri cepit... de clericis habitantibus in titulis ipsius idest S. Mariae antiquae et S. Margaritae, quia ipsi secundum canonicam traditionem et antiquam consuetudinem sibi obedire vetarent, ita ut nec ad sinodum, nec ad processionem ipsius venire vellent, nec illud observare, quod ceteri tituli de eadem civitate faciunt scilicet et missas publicas precipuis festis interdictis ab episcopo facere non deberent... Tunc.... patriarca videns quod rectum et canonicum erat quod ipse episcopus sciebat (dicebat?)... statuit ut deinceps clerici de prefatis suis titulis parati essent obedire veronensi episcopo tam sinodali advocatione quamque et in processionis honore seu etiam in missarum, cum ab eodem episcopo interdictum solemnibus festis noverunt, observatione.
De Rubeis. Mon. eccl. aquil. cit. 223.
[533]. Cod. Dipl. Long., (Porro), n. 797, col. 1398-99, 1 maggio 980.
Leo diaconus cardinalis sancte Marie Maioris de Cremona, rector diaconie sancte Marie in Bethel regionis quinte suprascripta civitate Cremona tibi Ambrosio presbitero per hanc cartulam ad tuas preces facta comittimus providemus et perdonamus quatinus in oraculum sito xenodochio sancte Marie in Bethel, ubi rector ordinatus esse videmur, debeas omni die et noctibus residere pro bona custodia offitio et luminaribus in predicto oraculo, ibique, permictente episcopo, valeas libere ac liceat diebus dominicis celebrare missam, sed ianuis clausis, ne populus a missarum solemniis in domo Domini a predicatione abstrahatur; aliis diebus, permictente episcopo, tibi perdonamus ut ianuis apertis valeas... missam celebrare. Set tibi predicto Ambrosio presbitero stricte inbemus, uti canonica lex abet, ut omni die festo et in omni die dominico in domo Domini ad missam et predicacionem episcopi cum populo accedas hora tercia; similiter stricte tibi iubemus, ut nullo modo nec libere nec licite nec ianuis apertis vel clausis in eodem oraculo missam celebrare presumas in Natale Domini, nec in die Sancte Pasche, nec in Ascensione, nec in Pentecoste, vel in die translacionis domine nostre sancte Marie matris Dei.
[534]. Con i documenti riportati nelle note precedenti concorda completamente, integrandoli, il c. 2 del capitulare di Teodulfo, vescovo aurelianense, del 797 e del quale già si è avuto occasione di rilevare qualche altro punto di identità con la costituzione ecclesiastica italiana.
[535]. S. Ambrogio fu seppellito accanto a S. Protaso e a S. Gervaso, primi santi tutelari di Milano, e la sua festa, che avveniva insieme con quella degli altri due, il 19 di giugno, era celebre anche per la chiesa romana per essersi fatta in tal giorno una pace fra i romani ed i langobardi ai tempi di Gregorio Magno e della quale questo pontefice fece cenno anche nell'«Introibo» della sua messa che incomincia: «Loquetur dominus pacem in plebem suam.»
Cfr. Delle antichità long. mil. cit. Diss. XXV, p. 3, vol. III, pag. 209. Vedi anche ibid. Diss. XXXVII, vol. IV, pag. 314.
[536]. Lo tentarono S. Eusebio a Vercelli e S. Agostino in Affrica, come ci è reso noto da S. Ambrogio; ma pochi anni dopo la loro morte il sistema andò in disuso.
[537]. A torto, quindi, si tenterebbe di riannodare a questa coabitazione del clero antico, l'origine delle canoniche del secolo X.º e XI.º. Cfr. Muratori Ant. Ital. Diss. LXII.
[538]. Et nos habemus in ecclesia senatum nostrum cetum presbyterorum, dice S. Agostino (Opera omnia, Parigi, 1704, V, pag. 16).
[539]. Cfr. Gregori M. Ep. I, 6 e 60 e Lupi. De parrochiis cit. pag. 380 e segg.
[540]. Nel 787 Dateo, arciprete della cattedrale di Milano, fonda un brefotrofio presso di essa stabilendo che i presbyteri ex ordine cardinali vi abbiano una sala a disposizione (Muratori A. Antiq. ital. diss. XX). Nel doc. dell'864 riportato nella nota 2 a pag. 178 è ricordato Gregorio prete de hordine s. mediol. eccles. Nel doc., pure milanese, del 789, più volte ricordato, l'arciv. Pietro fa esplicita menzione del consenso dato dai «sacerdotibus et levitis cunctisque ordinis nostri gradus». (Cfr. Delle antich. long. mil. cit. IV, pag. 298). In un altro doc., anch'esso milanese, del 1034 (Muratori Antiq. diss. LXI) si ricordano i «presbyteri diaconi et suddiaconi cardinales de hordine s. mediol. eccl.». Nel 1151 gli «ordinarii eccles. s. Alexandri» di Bergamo (la cattedrale) stipulano un'interessantissima convenzione con i loro cuochi. Cfr. Lupi Cod. cit. II, col 1105-1106.
Ed ho citato solo alcuni esempi dei più interessanti. Vedine altri in Lupi. De parr. pag. 380 e segg. e in Muratori Antiq. diss. LXI.
[541]. Esmein A. Cours élémentaire d'histoire du droit français, Paris, 1898, pag. 148 e Schulte loc. cit. pag. 650 e segg.
[542]. Presbyteri ruris in ecclesia civitatis episcopo presente vel presbyteris urbis ipsius offerre non presumant. Concil. neocesarense a. 314 c. 13. Sulla sua applicazione in occidente vedi Galante. Elem. di dir. eccles. cit. pag. 23 e Lupi. De parroch. cit. pag. 293 e segg. diss. III, cap. 3.
[543]. Il principio, sanzionato dal c. 13 del sinodo ottavo — oporteat in magna ecclesia in minori gradus constitutos ad maiores honores opportune contendere, sed non eos qui foris sunt, inter eos admitti — fu confermato pienamente da Giustiniano (Nov. III. 2) e da varî concilî posteriori. Cfr. Lupi De parr. cit. pag. 328.
[544]. Prisca loci consuetudo — dice Arnolfo loc. cit. I, 1. — ut, decedente metropolitano, unus ex majoris ecclesiae precipuis cardinalibus quos vocant ordinarios succedere debeat.
[545]. Questo avveniva quasi esclusivamente quando si trattava di custodes martyrum, i quali, fino dal tempo di Silvestro I (314-335) erano messi fra il diacono e il suddiacono. Cfr. Thomassin L. Nova et vetus ecclesiae disciplina cit. vol. I, parte I, libr. 2, cap. 92, § 2, pag. 299.
Il custos della chiesa di S. Ambrogio, p. es., è non di rado (cfr. Puricelli loc. cit. n. 8, a. 740; e n. 11, a. 781, 2 maggio e Delle antichità long. mil. cit. Diss. XXVII, vol. III, pag. 256) chiamato venerabilis e reverendissimus.
[546]. Con questo termine intendo i preti già stabilmente fissati presso le chiese che a Milano sono dette decumane, a Lucca sedali, a Bergamo cardinali, etc.
[547]. Al documento citato a pag. 187, nota 2 si può aggiungere quello del 974 in cui si ricorda Giovanni prete decomano della santa chiesa milanese ed officiale della chiesa di S. Maria detta di Podone (cfr. Delle antichità long. milan. cit. vol. III, Diss. XXX, pag. 371) e sopra tutto il passo del testamento di Attone vescovo di Vercelli (ed. Del Signore cit. prefaz. pag. XVII) in cui, nel lasciar loro le due valli di Leventina e Bellenica, distingue nettamente il clero raccolto nella cattedrale dai decumani sparsi per la città: presbyteris seu diaconis cardinalibus sancte mediolanensi ecclesie et sacerdotibus decomanis qui in eadem civitate pro tempore fuerint.
[548]. a. 1117. Dum in Dei nomine in civitate Mediolani in Arengo publico in quo erat Domnus Jordanus archiepiscopus, ibique cum eo eius presbiteri et clerici maioris ordinis et minoris praedictae mediol. eccl..... veniens d. Ardericus ven. laudensis episcopus cum suis clericis majoris ordinis et minoris....
Giulini loc. cit. parte V, pag. 545.
[549]. Cfr. nota 1 a pag. 190.
Per Lodi vedi il doc. del sec. X (ed. Vignati loc. cit. n. 13, pag. 19) «Cardinales presbyteri, diaconi et subdiaconi».
[550]. Tutti i documenti parlano sempre di presbyteri. E, del resto, si capisce facilmente che dovendo compiere delle funzioni, a cominciar dalla messa, per le quali la Chiesa aveva stabilito indispensabile il grado del presbiterato, dovevano essere preti.
In seguito, però, forse per quella corruzione degli ordini ecclesiastici che a Milano appare fino dai primissimi decenni del secolo nono (cfr. Puricelli De S. Arialdo cit. IV, 1); sembra che potessero essere decumani anche i diaconi. Almeno Arnolfo (loc. cit. III, 8) racconta che Arialdo era ex decomanis diaconus. Il Giulini — con ragione, secondo me — suppone (loc. cit. parte IV, pag. 13, ad an. 1056) che non solo fosse, per abuso, attribuito il nome di decumani ai preti di molte chiese di Milano che non erano di quell'ordine; ma che fino dai tempi di Arnolfo fosse divenuto un titolo generale a tutti gli ecclesiastici di qualunque ordine, che non fossero ordinarii.
[551]. a. 871. febbraio.
Ego Vuerulfo, qui et Podo vocatur.... offero.. in.. ecclesia S. marie, sita intra han civitatem Mediolani, prope locus, ubi quinque vias dicitur, quam ego in propria mea terra aedificavi, petiam unam de terra cum casas.... et volo.... ut.... deveniat in manus et potestate de PRIMICERIO PRESBITERORUM DECUMANORUM S. MEDIOLANENSIS ECCLESIE, ad ordinandum presbiterum unum, qui in jam dicta ecclesia s. marie officiare debeat et custodire die noctuque pariter et fideliter et faciat ipse presbiter de jam dicta terra et casas que cum jam dicta ecclesia tenere videtur, usufructuario nomine, quaecumque voluerit.... autem volo ut presbiter ille qui in eadem ecclesia officiale fuerit, dare et offerre debeat candelas duas optimas, omnes missas ipsius s. marie, ad archiepiscopatum s. mediol. eccl..... et pascere debeat per omni anuale meo presbiteros duodecim et pauperes decem et missa speciale canere debeat per omne mense, duas in anno. Et ipse primicerius, qualis in tempore fuerit, propter honorem ordinationis ipsius ecclesie,.... habeat massaricium unum juris mei, qui reiacet in vico et fundo Raudo, ut nulla impositio propter ordinationem ipsius ecclesie quesierit, nisi illum massaricium.
Giulini. Memorie cit. vol. I, append. pag. 464-65.
Consimile è il testamento dell'arciv. Andrea dell'11 genn. 903, ed. ibid., vol. II, append. pag. 475-79.
[552]. 997. nov. 19. Ego Andreas presbiter et Primicerius de hordine Decomanorum Sancte Mediolanensis Ecclesie Officiale Basilice Sancte Genitricis Virginis Marie, que dicitur iemalis... volo et iubeo... ut petia una de terra... deveniat in potestate de presbiteris illis, qui tunc tempore et in perpetuum in basilica Sancti Laurentii, constructa foris ab ac civitate, non longe ad portam quod clamatur Ticinense, Officiales fuerint... mei et parentum meorum, seu Domni Landulfi quotidie missas, vesperas, et matutinum et reliquum officium faciant.
Saxii. J. A. Archiepiscoporum mediolanensium series historico-chronologica etc. Milano, 1755, vol. II, pag. 378-79.
[553]. Erano 30: 15 sacerdoti, 10 diaconi e 5 suddiaconi. Cfr. Delle antichità cit. Diss. XXV, vol. III. pag. 225. Questi ultimi, però, erano esclusi dalle assemblee in cui si discutevano le questioni di maggior rilievo. In un diploma dell'arciv. Ariberto, del 1032 (ed. Puricelli loc. cit.) presenti senioribus superioris ecclesiae suae cardinalibus, presbyteris et cardinalibus si sottoscrivono l'arcidiacono, il vicedomino, dodici preti e due diaconi; ed in un altro dello stesso arciv. (ed. Muratori Antiq. It. Diss. LXI) si vedono convocati venerabilibus suae ecclesiae cardinalibus, presbyteris videlicet et diaconibus.
I suddiaconi non sono ricordati mai.
[554]. Cfr. Delle antichità cit. diss. XXX, vol. III. III, pag. 345 e segg.
[555]. Cfr. Giulini Memorie cit. parte III, pag. 366.
[556]. Presbyteri decumanorum extra chorum cantant, dice Beroldo loc. cit. ed. Muratori Diss. LVII.
[557]. Dopo un primo stadio di formazione, comunemente noto col nome di periodo apostolico, la comunità cristiana, sotto l'influsso dello spirito giuridico organizzatore dei Romani (Friedberg-Ruffini. Trattato cit. pag. 26), cominciò ad acquistare, ancora prima di divenire religione di Stato, un aspetto sempre più rispondente a quello religioso e civile romano; e gli ecclesiastici furon ben presto rivestiti di un carattere ufficiale in tutto simile a quello dei funzionarî civili, nello stesso modo dei quali, con le stesse parole e con le stesse forme erano nominati (Id. ibid. pag. 32 e segg.) e tutti coloro che erano investiti del ministerio ecclesiastico si vennero a contrapporre ai laici costituendo anch'essi un ordo distinto dalla plebs in modo del tutto identico a quello che avveniva nella costituzione civile.
[558]. Cfr. Concil. carthag. IV, a. 418-19, c. 22.
[559]. In ordinandis sacerdotibus et clericis, diceva S. Agostino (cfr. Possidio Vita Augustini cit. c. 21), consensum maiorem cristianorum et consuetudinem ecclesiae sequendam esse.
[560]. Cfr. i documenti riportati e indicati dall'Imbart de la Tour Les élections episcopales dans l'Eglise de France du IX au XII siècle, Paris, 1891, pag. 12 e segg. e passim.
[561]. Cod. Theod. XVI, 2, 33.
[562]. Cfr. i passi riportati dall'Imbart de la Tour. Les élections episcopales cit. pag. 12 e segg.
[563]. Il sinodo romano di Eugenio II dell'826 (c. 8) stabilisce: «Episcopi in subiectis baptismalibus plebibus, ut certe propriis, curam habere debent, ut cum in ipsis presbyteros necessitas occurrerit ordinandi, ut reverentius observentur, convenit ibidem habitantium habere consensum».
E il concilio ticinese dell'850, già tante volte citato, conferma che «in ordinandis plebium rationibus, civium instituta serventur et primum quidem ipsius loci presbyteri vel ceteri clerici idoneum sibi rectorem eligant; deinde populi qui ad eamdem plebem adspicit, sequatur assensus».
E dall'esempio offerto dalla pieve di Mosciano a quelli delle pievi modenesi e parmensi, le prove dell'autonomia dei centri rurali è dovunque dimostrata; ciò che produce come conseguenza che quella della pieve urbana, che dai centri rurali è circondata, sia anche maggiore.
[564]. Cfr. Tamassia N. Longobardi, Franchi etc cit., pag. 113-18 e Solmi A. Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlo M. fino al concordato di Worms, Modena, 1901, pag. 3 e segg.
[565]. Tamassia loc. cit., pag. 196 e segg. Solmi loc. cit., pag. 55-57.
[566]. In Gallia, come si rileva anche dalla formula del Missale francorum (ed. Duchesne Origines cit., pag. 359. «Secundum voluntatem Domini, in locum s. memoriae illius nomine, virum venerabilem illum testimonio presbyterorum et totius cleri et consilio civium ac consistentium credimus eligendum») le elezioni vescovili anticamente erano indipendenti; ma sotto i Merovingi, per le violenze e le agitazioni del popolo, il potere regio ebbe occasione ed agio di intervenirvi per modo che da un semplice mantenimento dell'ordine si passò rapidamente ad una vera e propria ingerenza; cosicchè la Chiesa fu costretta ad iniziare una lotta, che ridusse — è vero — l'autorità regia alla sola conferma; ma le dètte, appunto perchè limitandola l'ammetteva, pieno ed esplicito e riconosciuto diritto di intervenire nell'elezione. L'Hauck, (Die Bischofswalhen unter der Merovingern. Erlangen, 1883), forse un po' impressionato dall'opinione del Fustel de Coulanges, (La Monarchie francque, Paris, 1888, pag. 523-566 e, sopra tutto, 555-558) che ritenne che l'autorità regia ridusse a nulla l'intervento del clero e del popolo; ha pensato che questa limitazione sia stata una grande conquista da parte della Chiesa; ma, in realtà, egli ha considerato il fatto rispetto ai suoi presupposti immediati; ma non alla costituzione primitiva della Chiesa. Il can. 10 del quinto Concilio di Orléans (ed. Maassen, cit., pag. 103) incomincia «Sed cum voluntate regis... pontifex consacretur».
Questo già ai primissimi del secolo settimo. L'editto di Clotario è del 614. (Cfr. «Monum. Germ. Hist.» Leges, I, pag. 14).
Sorto in seguito l'astro dei Carolingi, la Chiesa fu trasformata in istituzione territoriale e, pienamente sottratta alla dipendenza del pontefice (cfr. Friedberg-Ruffini, loc. cit., pag. 16), divenne loro docile e poderoso strumento di governo.
[567]. Quest'affermazione si limita, s'intende bene, al periodo franco, durante il quale l'azione del pontefice nelle elezioni vescovili ebbe un'importanza così limitata che non occorre fermarcisi su.
[568]. Nell'epoca romana questo fatto si rileva più facilmente perchè l'elezione del vescovo è regolata minutamente dalle leggi e queste graduano la facoltà degli elettori in proporzione diretta della loro posizione nella vita civile.
Vedi a questo proposito a pag. 59 e segg. e Cod. Theod. Nov. XVII a. 445.
[569]. Vedi i passi riportati a questo proposito dal Friedberg-Ruffini, dal Calisse, dall'Imbart d. la Tour e dal Vacandard E. Les élections épiscopales sous les mérovingiens in «Rev. d. questions histor.». XXXII, 126, avril, 1898. «Expectarentur — dice un tipico passo di S. Leone M. (Ep. X, 6 — Iaffè Reg. 467) — vota civium, testimonia popolorum; quaereretur honoratorum arbitrium, electio clericorum».
[570]. E ciò sopra tutto per la ragione che il clero, come istituzione, è ritenuto di origine divina e gode, quindi, di un gran prestigio.
[571]. A notariis ecclesiae — dice S. Agostino (Ep. 110) — ... excipiuntur quae dicimus et dicitis... Hoc ad ultimum rogo ut gestis istis dignemini subscribere qui potestis.
Su questo decretum quod clerus et populus formare debet de electo episcopo cfr. specialmente l'Ordo romanus in Bibl. patruum cit., X, col. 104.
[572]. S. Agostino li ricorda varie volte.
Dilectissimis fratribus, clero, senioribus et universae plebi aecclesiae Hipponensi.... salutem — Ep. 137.
Silvanus a Cirtha traditor est et fur rerum pauperum, quod omnes vos episcopi, presbyteri, diacones et seniores scitis — Contra Crescon. III c. 29 ed. cit. vol. VII pag. 177.
E la stessa precisa frase si trova anche nelle Gesta purgationis Felicis et Caeciliani in calce alle opere di Optato, Parigi, 1567, pagina 268 — Ep. di forte.
E nello stesso significato troviamo la parola anche nel medioevo.
Nel testamento del prete Teodaldo dell'a. 768 (ed. Frisi loc. cit., II, n. 2, pag. 4) è detto: «obsecro principes terre istius vel presolis adque senioris ecclesie S. Johannis ut... omnia stavilem permittatis permanere. E in una donazione al monastero di S. Ambrogio, dell'a. 863 (ed. Giulini loc. cit., vol. I, append. pag. 444-45) si stabilisce che se i monaci non adempiono agli obblighi loro imposti a proposito di un ospedale fondato dal donatore, l'ospedale stesso passi agli officiales della Chiesa di S. Giovanni di Monza «sine ulla contrarietatem senioribus ipsius ecclesiae».
Nè son casi isolati. Cfr. a. 787 (Muratori Antiq. ital., III, col. 587) pontifex (arciv. di Milano) de ipso ordine presbyterum seniorem... ordinare dignetur. — a. 951-962 (Vignati, Cod. dipl. laud. cit. I, n. 13, pag. 18-19). Radbertus presbiter de cardine s. laud. eccl. scribere per iussu domni senioris communuimus. — a. 933. (Tiraboschi. Mem. Nonantola cit., n. 82), una per consilio et consensum seniorum sacerdotis et clerum b. s. Geminiani motinensis, il vescovo Gottifredo fa una concessione enfiteutica.
Il Tamassia (I sermoni di Pietro Crisologo cit.,) ha indicato alcuni passi che gettano uno sprazzo di luce sui rapporti che con anacronismo scusabile possono esser detti prefeudali, della società romana.
I documenti ora indicati, che contengono il nome di senior, di ben nota diffusione nel campo feudale, possono, forse, esser presi in considerazione anche da questo punto di vista.
[573]. Agostino. Conc. II in Psalm. 36, to. 8, pag. 201. «Cum incestos contra legem decretaque omnium sacerdotum communioni sanctae adiungeret, cumque obsistente massima parte plebis, etiam seniorum nobilissimorum litteris conveniretur etc.».
Liberati. Breviarium cit., c. 14. ed. cit. to V, pag. 763. «Collecti sunt nobiles civitatis ut eum qui esset vita et sermone dignus pontificatu eligerent».
[574]. In ordinationibus eorum clamant et dicunt: dignus es et iustus e S. Ambrogio. De dignitate sacerdot. c. 5. E S. Agostino (Ep. 110): Dignus et iustus est dictum est vicies.
Altri esempi per il medioevo ci sono offerti da Gregorio di Tours, loc. cit. passim e specialmente l'ep. 25 del libro quarto, ad Donnulum.
[575]. Cfr., oltre i trattati generali già citati, il Reville Les origines de l'épiscopat, Paris, 1894.
[576]. Vedi il doc. dell'838 nella nota 2, a pag. 186.
[577]. Vedi il doc. riportato nella nota 1, a pag. 186.
[578]. Q. Florentis Tertulliani Apologeticus adversus gentes, Venezia, 1525, c. 37, cap. XXXIX.
De disciplina christianorum. Si quod arcae genus non de ordinaria summa quasi redemtae religionis congregatur: modicam unusquique stipem menstrua die, vel cum velit et si modo possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte confert.
Id. Ep. 34 in Opera omnia Parigi, 1666, pag. 49.
Presbiteri honorem designasse nos illis jam sciatis ut et sportulis iisdem cum presbyteris honorentur et divisiones mensurnas aequatis quantitatibus partiantur.
Id. Ep. 66, ibid., pag. 109.
Quae nunc ratio et forma in clero tenetur, ut qui in ecclesia domini ordinatione clerica promoventur, in nullo ab administratione divina avocentur nec molestiis et negotiis saecularibus alligentur, sed in honore sportulantium fratrum tamquam decimas ex fructibus accipientes, ab altari et sacrificiis non recedant.
E quando qualche ecclesiastico mancava ai suoi doveri era punito in modo molto semplice e chiaro: «Interim (cfr. Ep. 28, pag. 41) se a divisione mensurarum tantum contineant, non quasi a ministerio ecclesiastico privati esse videantur».
[579]. Cod. Just. I, 3, 33, § 1. Leone e Antemio (467-471). Non oportet episcopos aut clericos cogere quosquam ad fructus offerendos, aut angarias dandas, aut alio modo vexare, aut excommunicare, aut anathemate damnare, aut denegare communionem, aut idcirco non baptizare, quamvis usus ita obtinuerit.
[580]. Leonis M. (440-460). Sermo de collectarum die (ed. Ballerini-Caccia).
Providenter, dilectissimi, a sanctis patribus pieque dispositum est, ut in diversis temporibus quidam essent dies, qui devotionem fidelis populi ad Collationem publicam provocarent. Et quia ad ecclesiam maxime ab unoquoque opem quaerente decurritur, fieret ex possibilitate multorum voluntaria et sancta Collectio, quae per Praesidentium curam necessariis serviret expensis: ad cuius operis desideratum vobis, ut credimus, fructum dies vos vicinus invitat, accedentibus admonitionibus nostris, ut ad ecclesias regionum vestrarum sabbato proxime futuro misericordiae munera deferatis.
Id. Sermo IV.
Quia in die dominica prima est futura Collectio, omnes vos devotioni voluntarie praeparate, ut unusquisque secundum sufficientiam habeat in sacratissima oblatione consortium.
Id. Sermo V.
Ad horum operum, Dilectissimi, piam curam dies nos apostolicae invitat, in quo sanctarum Collectionum prima Collectio est prudenter a Patribus et utiliter ordinata; ut quia in hoc tempore gentilis quondam populus superstitiosius daemonibus serviebat, contra prophanas hostias impiorum, sacratissima a nobis nostrarum elemosinarium? celebraretur oblatio: quod, quia incrementis ecclesiae fructuosissimum fuit, placuit esse perpetuum. Unde hortamur sanctitatem vestram, ut per ecclesias regionum vestrarum quarta feria de facultatibus vestris quantum suadet possibilitas ac voluntas, expensas misericordiae conferatis, ut possitis illam beatitudinem promereri, in qua sine fine gaudebit, qui intelligit super egenum et pauperem.
[581]. Il capitolare di Mantova del 787 prescrive che la decima sia pagata alla presenza di almeno due testimoni ne ideo ibi juramentum aliquod faciendi necessitas contingat. (Cfr. M. G. H. Capitularia, I § 8, pag. 197).
E questo sistema di giuramento concorda pienamente con l'uso estesissimo del giuramento quale ci è unanimente dimostrato dalle fonti romane (Cfr. Dig. XII, 2, 3-I, 3, § 4 e 2, 4 e 5) e con quello attestatoci dai documenti posteriori. Il Tiraboschi, p. es., ha pubblicato un doc. del secolo X (Mem. Modenesi cit., I, cod. dipl. n. 117, pag. 142) che suona così: «Incipit nomina virorum hac mulierum qui pro dei timore et christi amore dederunt singuli denarios pro redemptione animarum suarum in luminaria ad illuminandum ecclesiam dei ut eorum animas illuminet deus in sanctum paradisum et ipsi omni anno Deo auxiliante hoc facere similiter promittunt».
E si possono citare anche altri esempi posteriori nei quali si vede sempre intervenire il giuramento. Cfr. anche lo statuto della Chiesa di Parma citato a pag. 1, n. 1 e a pag. 103-104.
[582]. Cfr. Cod. dipl. long. — Troya, — n. 216.
[583]. Cfr. pag. 200 nota e nota 3 di questa pagina.
[584]. Di decimas parla il capitolare fissato dal re Liutprando con i mercanti di Comacchio nel 730 (Cfr. Hartmann. Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens in frühen Mittelalter. Analekten. Gotha. 1904, pag. 123-24); decime pagavano talvolta cittadini e vicini per il godimento degli antichissimi diritti d'uso (Cfr. Solmi A. Manuale cit., pag. 188) e la decima parte dei frutti della terra da loro lavorata corrispondevano numerosi lavoratori (Cfr. Cod. dipl. long. — Troya — n. 433, a. 721; n. 476, a. 729; n. 526, a. 740) così in occidente come in oriente (cfr. Zachariae V. Lingenthal. Geschichte des grieschisch-roemischen Rechts, Berlin, 1892, II, pag. 255-56 e n. 843).
[585]. S. Agostino. Comm. in Psalm. 146 (Opera omnia cit. VIII, pag. 698). Precidite ergo aliquid et deputate aliquid fixum, vel ex annuis fructibus vel ex quotidianis quaestibus vestris... Exime aliquam partem redituum tuorum. Decimas vis? decimas exime quamquam parum sit.
Id. Homil. 48, X, pag. 48. Maiores nostri copiis omnibus abundabant quia Deo decimas dabant et Caesari censum reddebant.
[586]. Capit, di Lestimes a. 743 (in «Mon. Germ. Hist.» Boretius. I, n. 11, pag. 28). — Statuimus quoque cum consilio servorum Dei et populi christiani propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium quae in circuitu nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adiutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de unaquaque casata solidus, idest duodecim denarii, ad ecclesiam vel monasterium reddatur; eo modo, ut si moriatur ille cui pecunia commodata fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit. Et iterum si necessitas cogat ut princeps iubeat, precarium renovetur et rescribatur novum.
Col capitolare del 768 (Id. ibid. 1, Capit. aquit. c. 1, pag. 42) Pipino aggiunse l'obbligo della restaurazione della chiesa a cui appartenevano le terre beneficiate.
E nel 779, col capit. aristallense (Id., ibid. I, c. 13, pag. 50), Carlo Magno aggiunse l'obbligo del pagamento della decima e della nona. De rebus vero ecclesiarum und nunc census exeunt decima et nona cum ipso censu sit soluta et unde antea non exierunt similiter nona et decima detur; atque de casatis quinquaginta solidum unum et de casatis triginta solidum dimidium et de viginti trimisse unum.
La bibliografia sul beneficio ed i suoi rapporti col feudo è troppo nota perchè occorra accennare anche solo i principali lavori.
[587]. Cfr. ibid. I, pag. 46.
[588]. Cfr. Pippini capitulare italicum a. 801 (806)-810 (ibid. I, 1, n. 102, pag. 210, c. 6). E questa disposizione deriva in linea retta da Carlo M. nella sua «Epistola in Italiam emissa», a. 790-800 (ibid. n. 97, pag. 203), e con il c. 60 del suo capitolare italico.
[589]. Capit. Ital. c. 31.
[590]. Capitulare cum episcopis langobardicis deliberatum, a. 780-90. (Ibid. n. 89, c. 9, n. 89). E questo costume e questa consuetudine di cui parlano e come di cosa antica vescovi langobardi, non poteva essersi formata che in Italia e prima dell'invasione franca. Non potè essere lo stato langobardo ad istituire un contributo che ripugnava all'indole del suo popolo, a vantaggio di un culto che non era il suo e per il quale, nei primi tempi specialmente, non furono usate soverchie tenerezze; mentre nessuno dei re divenuti cattolici l'ha — che si sappia — istituito. E si sarebbe saputo; chè un capitolo dell'Editto, una parola di Paolo Diacono, un passo delle lettere e degli scritti cui dette luogo la lunga controversia terminata con la calata dei Franchi, non avrebbe mancato di farcelo sapere.
Abbiamo dunque una riprova dell'ininterrotto perdurare della antica collecta.
[591]. Loth. 43. Che la decima di cui qui si parla sia quella italiana è dimostrato da vari fatti. E cioè: 1.) che in esso si parla sempre e soltanto di decima e mai si ricorda o menziona la nona; 2.) che si istituisce una speciale procedura la quale consiste nella nomina di una commissione di quattro o otto o più «homines optimi» per ogni pieve i quali sieno testimoni inter sacerdotes et plebem. La pieve è il complesso dei parrocchiani e tale commissione sarebbe un assurdo per testimoniare il soddisfacimento di uno degli obblighi nascenti dal rapporto giuridico intercorrente fra una chiesa, che poteva benissimo non essere una pieve ed uno speciale individuo; 3.) infine, che si commina ai renitenti la prigione e la confisca dei beni, senza mai far parola di omissione di beneficio.
[592]. Eccone un esempio tipico.
Et hoc ea consideratione introductum est, ut detracta portione dominorum, coloni de sua parte dumtaxat decimam solvant, quia domini in civitate vel in aliis locis plerumque habitant, et spiritualia ibi non recipiunt ubi decimae solvuntur, et ideo de sua parte fructuum decimas dare non tenentur. Liber Consuetudinum Mediolani c. 25 Ed. Berlan cit. pag. 256.
[593]. Cfr. Capit. ital. Pipin. 4, 17; Lud. P. 30; Loth. 20.
[594]. Cfr. l'epist. di Gelasio ad episc. Lucaniae c. 5 (ed. cit. to. IV pag. 1189) «Baptizandis consignandisque fidelibus pretia nulla praefigant, nec illationibus quibuslibet impositis exagitare cupiant renascentes.... Et ideo nihil a predictis prorsus exigere moliantur...» E il conc. illiberit. c. 48 (ed. cit. I. pag. 97) proibisce già — emendari placuit — che «qui baptizantur nummos in concham non mittant».
Per le oblazioni in caso di matrimonio si può citare come tipo il c. 3 dei Responsa Bulgarorum di Niccolò I. che è dell'866 (Cfr. l'edizione corretta fattane dal Duchesne. Origines cit. pag. 433-34) ma che riproduce in modo perfetto nella forma e nella sostanza il sistema di celebrazione degli sponsali e del matrimonio romano.
«Et primum quidem in ecclesia domini cum oblationibus quas offerre debent Deo per sacerdotis manum statuuntur».
Cfr. anche Statut. eccl. parm. cit. pag. 101 nella ricca nota illustrativa fattane dal Barbieri.
Per le oblazioni per i defunti, oltre questo stesso statuto sotto tale titolo, pag. 48 e pag. 194, nota 2, sono da vedersi la dissertazione 18 del Muratori Anecdota cit. I. pag. 190-95 ed il Natale XII di S. Paolino da Nola, nel punto ove narra il miracolo di S. Felice.
[595]. Cfr. i passi e i documenti riportati ed illustrati da N. Comneno Papadopoli nelle sue Praenotationes mistagogicae, Padova, 1697 r. 1, s. 5 e 6, pag. 28-37 e r. 3, s. 2, 3, 4, pag. 137-138. Mi limito a queste pochissime citazioni perchè sarebbe del tutto superfluo fare sfoggio della numerosissima bibliografia sull'argomento che per l'esperienza che ne ho fatta è, almeno per il nostro tema, perfettamente inutile.
[596]. Cfr. pag. 181 nota 1.
[597]. Cfr. pag. 186 nota 2.
[598]. Oltre tutti i lavori che fanno più o meno capo al De Rossi e al Duchesne, i quali hanno formulato a questo proposito due diverse opinioni degne del pari di considerazione; è uscito recentemente l'articolo di R. Saleilles. L'organisations juridique des premierès communautés chrétiennes nelle «Mélanges P. F. Girard». Paris, 1912, II, pag. 469-509, di una notevole chiarezza.
[599]. Questa mi sembra la interpetrazione più logica del passo di Ulpiano Liber. singul. reg. XXII. 6 (ed. Baviera Fontes iuris romani antejustinianei, Firenze, 1908, pag. 235-36) che è, a parer mio, l'unico veramente fondamentale sull'argomento.
Deos heredes instituere non possumus praeter eos quos senatusconsulto constitutionibusque principum instituere concessum est, sicuti Jovem Tarpeium, Apollinem Didymacum Mileti, Martem in Gallia, Minervam iliensem, Herculem gaditanum, Dianam Ephesiam, Matrem Deorum Sipylenem, Nemesim quae Smirmae colitur et Caelestem Salinensem Carthagini.
E questo paragrafo è intimamente connesso con quello precedente in cui si afferma che la testamentifactio passiva non è accordata, fatta eccezione che nel caso di testamento di un liberto, nemmeno ai municipî.
[600]. Cfr. il cap. 36 del 2. libro della Vita di Costantino di Eusebio e la Nov. 131. cap. 9 di Giustiniano.
[601]. Cfr. Capitul. mantuanum primum c. II. (ed. Boretius I, 1, n. 92, pag. 195) De decimis vero que a populo in plebibus vel baptismalibus æcclesiis offeruntur nulla exinde pars maiori æcclesiæ vel episcopo inferatur.
[602]. Cfr. Mem. Lucchesi cit. V, p. II, pag. 22, n. 34, a. 746 e Muratori. Antiq. cit. III, 811-819, a. 796
Cfr. i docc. riguardanti la gestione patrimoniale delle pievi indicati dal Pertile. loc. cit. I, pag. 342, a. 89; e Mazzi A. Studi cit. pag. 9 e 27-28; Tiraboschi, Mem. mod. cit. I, pag. 155, a. 996; pagina 158, a. 998; II, pag. 137, a. 1003: Ughelli2. loc. cit. V, col. 508, a. 997 e IV, col. 1007, a. 1004 (cfr. Provana. Studi critici cit. pag. 347).
Alla prova di questa asserzione che involge intimamente la vita civile e quella religiosa son dedicati i §§ 9 e 10.
Cfr. Tamassia N. Postille storiche e giuridiche alle opere di Zenone vescovo di Verona in «Studi storici e giuridici offerti a F. Ciccaglione» Catania 1909, I, pag. 8-10.
Cfr. Galante A. Il diritto di patronato nei documenti langobardi negli «Studi in onore di V. Scialoja» Milano, 1905, vol. I.
[603]. Cfr. pag. 181 nota 1.
[604]. Cfr. i documenti riportati ed illustrati nella Diss. quarta delle Antichità long. milan. cit., la quale però è inspirata per non dire addirittura dominata dall'idea di mostrare la ragionevolezza delle pretese dei monaci contro i sacerdoti, riunitisi a vita canonica nel secolo XI.
[605]. Cfr. nota a pag. 183, nota 2.
[606]. Vedi le belle e giustissime parole di N. Tamassia in Fidem facere e manum facere cit., pag. 536-37 sul tipo dei documenti lucchesi; alle quali è da aggiungere anche quanto egli dice a tale proposito a pag. 367-71.
[607]. Sulla personalità giuridica del beneficio e lo sviluppo della sua formazione cfr. Ruffini F. La rappresentanza giuridica delle parrocchie, Torino, 1896, § 8-10, pag. 48-74; uno studio che dev'esser segnalato fra la moltitudine dei lavori che si sono occupati di questo argomento e dei quali fornisce un'abbondante indicazione bibliografica il Galante, loc. cit. pag. 273 nota e nelle note ai §§ segg.
[608]. Cfr. Capitulare italicum. Capitula Karoli M. 136. Capitul. Hludovici Pii (a. 825?) c. 9. Leges I. 244, ed. Boretius; e le altre disposizioni riportate dal Du-Cange nel suo Glossarium e dal nostro Muratori nella XXX Dissertazione.
[609]. La ragione della tenacia di tale consuetudine, che finiva con l'annullare l'antico precetto ecclesiastico del riposo festivo, era di natura prevalentemente, se non sostanzialmente, economica. Usufruendo di un giorno festivo per lo smercio dei prodotti si guadagnava una di quelle giornate di lavoro, che le numerose prestazioni, alle quali sopratutto i lavoratori della terra erano obbligati, riducevano fortemente.
[610]. Vedine la dimostrazione particolareggiata per Bergamo in Mazzi A. Corografia bergomense nei secoli VIII, IX, X, Bergamo, 1888. pag. 225 e segg.
Vedi anche Capitul. Aquisgranense a. 809, c. 9, in «Monum. Germ. Hist.» Leges, ed. Boretius I, pag. 156.
[611]. Di ciò si è tentato di dare la dimostrazione nel paragrafo precedente. Mi limito qui ad aggiungere le parole della concessione dell'imperatore Lodovico II alla pieve rurale di Juvenalta nel cremonese.
«Pro plenissima quietitudine confirmamus eidem sancto loco aqueductus tam ad divisa molendina quam ad navigia deducenda, sive in Olio atque etiam mercata ibidem devenientia tam in montanis quamque in planicie ut abhinc in futurum SICUTI ANTIQUITUS CONSUETUM FUIT deducat.
[612]. Landulphi Sen. loc. cit., III, 20.
Di questo storico è stato dato — e meritatamente — un severo giudizio (vedi, per es. quel che ne dicono i Bollandisti to. VI, julii 28, S. Nazario); ma ciò non può toccare in nulla la veridicità della sua notizia riguardo all'ubicazione ed alla composizione del mercato, perchè egli ne fa menzione incidentalmente e come di cosa normale anche al suo tempo. E, per di più, la sua notizia è confermata anche da Arnolfo. Cfr. infatti, loc. cit., III, 10.
[613]. Capitul. Ital. c. 11. Cap. Forma communi c. 14-18 in «Monum Germ. Hist.» Leges, I, ed. Boretius, pag. 37-38.
[614]. Ibid. c. 14.
L'Expositio a questo capitolo richiama i due capitoli di Rotari 18 e 358. In realtà il richiamo è molto impreciso. Nel primo caso il Rotari, proteggendo con la pena fortissima di 900 solidi quemcumque ad regem venientem, dimostra chiaramente che si tratta di persone care al re e che si recano da lui per suo e non per proprio vantaggio e lo conferma stabilendo che la pena sia divisa fra il re stesso e l'offeso. Si tratta dunque di gasindi e non di iterantes di viaggiatori comuni, come nel cap. 14 di Carlo M., nel quale è ripresa anche la disposizione del cap. 368 di Rotari.
[615]. Cfr. Decretio Chlotarii regis (a. 511-558) § 9, 3 (Et si persequens latronem suum comprehenderit integram sibi composicionem accipiat; et si per trustem invenitur, mediam composicionem trustis adquirat...) e § 16 in «Monum. Germ. Hist.» Capitul. Meroving. pag. 5-7.
Sull'interpretazione di questi passi vedi Tamassia N. La Delatura in «Archivio Giuridico F. Serafini» 1897, vol. LVIII, p. 346-367 e specialmente pag. 362-64.
[616]. Era tanto un privilegio, che degenerò ben presto in un abuso e Pipino dovette provvedervi. Cfr. Capit. Ital., c. 1 e 15.
[617]. Vedi Gierke H. Erbrecht und Vicinenrecht in Edikt Chilperichs in «Zeitschrift für Rechtsgeschichte» II, 1887, pag. 480 e segg.
[618]. Cfr. la legge salica nel famoso tit. De migrantibus, al quale va aggiunto quell'importantissimo (per quanto mutilo) frammento edito per la prima volta dal Merkel (Lex salica Extrav. XI, pag. 101) che dice: «Non potest homo migrare nisi convicinia et erba et aquam et v | am |... | concedente? |».
Geniale, ma da accogliersi con molte riserve, è il lavoro del Fustel de Coulanges Étude sur le titre «De migrantibus» Paris 1886.
[619]. Vedine indicati un bel numero dallo Schupfer Dir. Priv. cit., II, pag 42 e segg.
[620]. Nelle formule di Marcolfo I, 7 ed. Zeumer cit. in «Monum. Germ. Hist.» III, pag. 47.
[621]. Cfr. Tiraboschi. Mem. Nonantola cit., II, n. 19, pag. 36. È una concessione livellare fatta dall'abate nonantolano Rodolfo a un certo Gualprando in persona et vice totius COMMUNIS de Battona.
[622]. Per il mercato nelle pievi rurali vedine gli esempi riportati dal Mayer (Ital. Verfassungsg. cit. § 20, n. 49, vol. I, pag. 339) e del quale è pure da vedere ciò che dice dei rapporti della pieve con il castello rispetto al mercato (Ibid., IV, § 51, vol. II, pag. 437 e segg.).
[623]. Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum generale c. 13 (ed. Boretius in «Monum Germ. Hist.» Capit. Reg. Franc. I, n. 44).
De teloneis placet ut antiqua et iusta telonea a negotiatoribus exigantur tam de pontibus quam et de navigiis seu mercatis; nova vero seu iniusta ubi vel funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur seu et his similia, in quibus nullum adiutorium iterantibus praestatur, ut non exigantur; similiter etiam nec de his qui sine negotiandi causa substantiam suam de una domo ad aliam ducunt aut ad palatium aut in exercitum.
Cfr. anche Ansegisi capitulare III, 12 (ed. Id., pag. 427); sulla cui introduzione e l'applicazione in Italia vedi Patetta F. Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso. Torino, 1890. Estr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze.
Sulla mancanza nei Capitolari e nelle leggi di accenni ai commestibili e alle cibarie cfr. anche Leicht P. S. Statuta vetera Civitatis Austriae. Cividale, 1902, pag. VII e bibliografia ivi citata. Egli ha dimostrato che anche i documenti e gli statuti friulani confermano l'opinione del Sohm, del Maurer e del Ritschel che, anche i pesi e le misure, insieme e oltre alle cibarie (delle quali, come si è detto, nessuna legge imperiale o Capitolare si occupa) erano rilasciate alle consuetudini locali ed ha messo in evidenza anche un altro lato di grande importanza per noi, dimostrando che il traffico delle cose commestibili era permesso anche nei luoghi dove era esplicitamente vietato il mercato: ciò che significa — dato che il diritto di mercato si risolve in sostanza nel diritto di percepire una tassa da parte del titolare — che il commercio dei commestibili non era gravato da alcuna contribuzione.
[624]. Schupfer F. La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del basso Impero etc. in «Rivista italiana per le scienze giurid.» vol. XXIX, fasc. 1-2, a. 1905, pag. 43 e segg. Vedi però anche le vecchie ma buone pagine di J. C. Bulengerus De vectigalibus populi romani in «Thesaur. roman. antiquit.» vol. VIII, Venezia, 1735, cap. 5, col. 843 e segg.
Esempi dell'epoca medioevale sono riportati dal Mayer Ital. Verfassungsg. cit. I, pag. 331, n. 8.
[625]. a. 812 (?) Carlo M. dona a Rataldo vescovo di Verona il forum ed il mercatum soliti a farsi nella festività di S. Zeno a Verona. Cfr. Cipolla C. Verzeichniss der Kaiserurkunden in den Archiven Veronas I in «Muhlbacher's Mittheilungen» II, 88. Innsbruck 1881.
[626]. Interessante è a questo proposito il can. 48 degli Statuta eccles. antiqua (ed. Bruns H. T. Canones apostolorum et conciliorum saeculorum IV, V, VI, VII. Berlin 1839 I, pag. 146) compilati, molto probabilmente, nella seconda metà del secolo quarto (cfr. Maassen E. Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts in Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters. I, Gratz, 1870, p. 393), il quale stabilisce che il chierico che «non pro emendo aliquid in mundinis vel in foro deambulat» debba esser degradato. Questo canone, infatti, ebbe larga applicazione in Italia, tanto che se ne riscontra l'influenza diretta in varie raccolte, a cominciare da un canone del famoso Attone vescovo di Vercelli. Cfr. Attonis vercellensis opera-Canones n. 43 (ed. Del Signore, Vercelli, 1768, parte II, p. 278).
[627]. I primi germi delle fiere medioevali si trovano nelle ultime fiere dell'impero romano. Cfr. Huvelin loc. cit., pag. 135.
[628]. Cfr. Huvelin loc. cit., passim, Goldschmidt E. Universalgeschichte des Handelsrechts Stuttgart, 1891, pag. 221 e segg. e bibliografia ivi citata. Fondamentale, però, rimane sempre il lavoro del Bourquelot Étude sur les foires de Champagne. Paris, 1865.
[629]. Cfr. Muratori Antiq. Ital. Diss. XXX. e gli esempi da lui indicati. Anche il commercio dei barbari che si concentrava nei mercati che si tenevano nei giorni di feste religiose e di assemblee politico-giudiziarie, sia di diversi popoli — concilia — che di varie centenae di uno stesso popolo. Cfr. Huvelin loc. cit. pag. 141.
Ciò rese più facile la continuazione delle antiche consuetudini italiche sulle quali quelle germaniche poterono adagiarsi facilmente.
[630]. Cfr. Capitul. Ital. di Carlo M. c. 52.
[631]. Cfr. Moriondo J. B. Monumenta aquensia. I, Torino, 1789, col. 106-7, n. 92, a. 1197.
Credo non inutile riportare integralmente la parte più interessante di questo bel documento.
Omnis bestia quadrupes vendita in foro Aquensi et Arcivolio debet curadiae in duobus denariis ab autore, totidem a venditore. De agnis et haedis nihil sicut et de fructibus et de ovis et de his omnibus quae brachio portantur. Idem de pullis et de piscibus recentibus. De caballo tamen den. XII. De onere pullorum ovorum den. 1. De fasce hominis circulorum mealia (uvae alia) datur. De fasce boum den. II. Tellaria habentes pisces, negotiatores drappi et ferri et merces vendentes in foro, ut sedeant, unusquisque den. II. curadiae debet. De torta lini den. II dantur. De soma lebetum idem. De fasce scutellarum et scutorum idem. Artifices sitularum et situlorum omni anno situlam debent et situlum. Ferrarii cultellum et mensuram. Facientes conchas et lanceas et juga idem. De fasce bailorum I den. De carro lignorum II den. De barroccio I den. De carro et barroccio vini II den. De fasce ollarum et testarum idem. De asino veniente onerato nihil; si egreditur oneratus I den. De mezena I den. Sextarium vero capiendum est ad pugnum venditoris. Ex his omnibus predicti memorati antiqui aeque concordaverunt.
[632]. L'esenzione accordata ad Asti ai commestibili può nel complesso esser considerata come un fatto comune di un fenomeno generale.
Le città che più a lungo furono soggette ai pedaggi e alla curatura verso l'impero offrono a questo proposito un buon mezzo di riprova. A Siena, per esempio, che durò a lungo in tale soggezione, gli elenchi che ancor si conservano nel R. Archivio di Stato, delle imposizioni e dei tributi dai quali erano colpite le merci che si negoziavano nel mercato cittadino, per gran parte del secolo decimoterzo sono limitati ad un numero di voci relativamente assai scarso. E non si può supporre che la causa si debba ricercare in un tardo svilupparsi del commercio senese, perchè fino dai non ultimi decenni del secolo decimosecondo si hanno tracce numerose ed importanti dell'attività straordinaria dei senesi. Il Lisini (Indice di due antichi libri di imbreviature notarili in «Bullettino senese di Storia Patria» vol. XIX 1912) illustrando degnamente quasi un migliaio di atti dei primi anni del secolo XIII., completa quanto fino ad ora era stato appena intraveduto (cfr. Schulte Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischens West-deutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig. Leipzig, 1900, I. pag. 247) e accennato (cfr. Paoli C. Siena alle fiere di Sciampagna Siena 1898 pag. 19 e segg. e Schaube Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzüge. München 1906, passim) e dimostra che il commercio dei senesi era in questo tempo di primissimo ordine.
Sugli istituti di diritto commerciale, sopratutto in un'epoca più tarda cfr. Arcangeli A. Gli istituti del diritto commerciale nello statuto senese del 1309-10 in «Rivista di diritto commerciale» di Sraffa e Vivante a IV., 1906, fasc. 3-4.
[633]. Cfr. nota 1 a pag. 222.
[634]. Cfr. Huvelin loc. cit., pag. 176.
[635]. Ne offre chiara prova la città di Vercelli. Nel 913 il re Berengario concedeva ai canonici delle due cattedrali vercellesi di S. Maria Maggiore e di S. Eusebio (ed. Schiaparelli cit.) mercatum publicum qui singulis kalendis augusti in beati Eusebii festivitate continuatim subsequentibus Et mercatum ebdomadalen qui omni die sabati perficitur. L'uno e l'altro passarono più tardi nelle mani del Comune (Cfr. Adriani G. B. Statuti e monumenti storici del Comune di Vercelli. Torino, 1877, pag. 189, § 260), il quale non vi portò alcun mutamento e conservò anche l'antica distinzione del mercato settimanale dal mercato dei commestibili di prima necessità, strettamente vicinale. Infatti il § CCXCIII (ibidem pag. 209) si esprime così: «Item non prohibebo alicui de districtu civitatis tam laicis quam clericis et poderio ea quae necessaria fuerint ad usum suum et familie sue et usum vicinorum suorum sue ville quibus possint solummodo ad comedendum et bibendum vendere et etiam transeuntibus possint vendere ad bibendum et comedendum. Item non prohibebo mercatum nec ea que necessaria fuerint tam clericis quam lajcis ad usum suum vel locis sive castris qui et que tenentur sive custodiuntur a communi sive pro communi civitatis etc.
Al tempo dello statuto, per quanto relativamente assai antico come lo dimostra la formula in prima persona, caratteristica del breve potestarile, il mercato ebdomadale ha assorbito completamente quello vicinale entro la città, mentre nel resto del territorio, ne rimane ancora distinto.
Anche a Bergamo si verifica lo stesso fatto: l'antico forum viene col tempo a prendere il nome di mercatum. Cfr. Mazzi A. Nota cit. pag. 323.
[636]. Cfr. Huvelin loc. cit. pag. 151-53 e le citazioni ivi riportate.
[637]. Cod. Dipl. Long. — Troya — n. 308.
[638]. Cfr. Solmi. Diete di Roncaglia cit.
[639]. Vedi nota 2 a pag. 217 e Antichità longobardiche milanesi cit., I, pag. 165-68.
[640]. Nei centri rurali, invece, la riconnessione del mercato alla parrocchia si manifesta anche nell'ubicazione. Normalmente in ognuno di essi vi era una sola piazza più o meno grande sulla quale i parrocchiani si radunavano fino da antichissimi tempi per i loro bisogni spirituali e materiali; tanto che anche Rotari parla del conventus ante ecclesiam come di una riunione normale diffusa in tutta l'Italia langobarda.
In alcuni luoghi questo spianato ha conservato a lungo dei nomi tipici che ne illuminano la natura. Cfr., per esempio, per Barga di Garfagnana il bel Dizionario geografico fisico storico della Toscana di E. Repetti (Firenze 1833) sotto q. v. e le Relazioni di alcuni viaggi fatti nelle diverse parti della Toscana di G. Targioni Tozzetti vol. V, Firenze 1773, pag. 332.
A Toscanella nel 775 fu rogato un atto in Foro ante ecclesiam S. Andree (cfr. pergamena originale nel R. Archivio di Stato in Siena, prov. S. Salvatore di Monteamiata); nel febbraio del 787 in vico Tofinana ante ecclesiam S. Paternano (ibid.); nel maggio del 794 nel vico Foro ante ecclesiam S. Andrea (ibid.); nell'aprile dell'819 nel vico Margharita ante ecclesiam S. Petri (ibid.); nel novembre dell'823 in vico Marianu ante ecclesiam S. Johannis (ibid.).
[641]. Cfr. pag. 90 nota 1.
[642]. Traccie abbondanti di tale sistema si sono mantenute a lungo a Parma. L'Affò (loc. cit., vol. I) ha ricostruito molto bene la pianta dell'antica città, al tempo romano chiamata col significativo nome di Crisopoli; e da essa si rileva che il punto centrale era costituito dal forum e se ne trova la posizione esatta. Un documento del 3 gennaio del 1092 (ibid., pag. 340) ricorda la chiesa di S. Pietro «que prope forum posita est». E anche oggi la chiesa dell'apostolo si trova sulla piazza quadrata, che da secoli e secoli è rimasta inalterata nella sua tipica forma.
[643]. Cfr. Faccio C. La corte regia di Vercelli nel basso medioevo in «Archivio della Società vercellese di storia e d'arte» a. I, 1909, n. 3-4, pag. 83-84.
[644]. Cod. Dipl. Long. — Troya — n. 295, a. 724. In civitate cremonensi in curte regia et in laubia eiusdem curtis sita platea magna eiusdem civitatis.
[645]. Historiola di Rodolfo not. ed. Odorici loc. cit, p. XVII-XVIII ...in platea Brixie.
Questo documento, come quello citato nella nota precedente, sono di un'autenticità tutt'altro che indiscutibile (cfr. Wunstenfeld T. Delle falsificazioni di alcuni documenti concernenti la storia d'Italia nel medioevo in «Archivio Storico Italiano» 1859, to. X, disp. 3, pag. 81 e segg.); ma possono servire egualmente quando s'interpetrino con discrezione e se ne voglia dedurre solo una prova generica dell'esistenza di una piazza centrale in queste due città fino da epoca remota.
[646]. Memorie e documenti lucchesi cit., V, 2, n. 374, a. 811. Austrifonso diacono dona ad una monaca la chiesa di S. Michele in Foro, da lui costruita.
La cattedrale era ancora fuori delle mura. Cfr. Davidson loc. cit., I, pag. 238.
[647]. Campi Hist. cit., I, pag. 324. Il vescovo Podone fonda nell'antico foro una chiesa dedicata a S. Pietro, nella quale fu seppellito nell'839. Il foro è ricordato pure in un altro documento dell'anno 857 (Id. Ibid. pag. 212) col quale il canonico Leone fa donazione di 28 tavole di terra situate presso di esso.
[648]. Cod. Dipl. Long. — Porro — n. 292, a. 679. Actum foro civ. Bergomi.
[649]. Cfr. nota 2 della pag. preced.
[650]. Cfr. Bosisio G. Intorno al luogo del supplizio di Severino Boezio, Pavia, 1855
[651]. Muratori. Antiq. Ital. Excerpta e chartis pisani archivii archiep. a. 1112. In foro pisane civitatis que curia marchionis appellatur.
Per l'ubicazione dell'antica cattedrale cfr. Davidsohn loc. cit., I, pag. 197.
[652]. Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXII. Società fra i Ferraresi e i Modenesi a. 1198. È ricordato frequentemente il forum.
Prima del mille la cattedrale era sicuramente fuori delle mura. Cfr. Tiraboschi Mem. moden. cit., II, Cod. Dipl., n. 166, pag. 3.
[653]. Ughelli. Italia sacra cit., V, col. 713. Concio Verone in die dominico in domo fori fieri solet.
[654]. Un documento del 1018 ricorda il forum vetus (cfr. Davidsohn, loc. cit., pag. 204) il quale — e si conferma anche qui la distinzione del forum e del suo contenuto dal mercatum — si differenzia anche per l'ubicazione dal «mercatum regis in civitate Florentie» (cfr. Lami. Mon. cit., pag. 885).
[655]. Cfr. il diploma di Carlo il Calvo del 1 marzo 876 in Pasqui. Doc. cit., n. 43, pag. 61-63.
[656]. Anche a Rimini fino da antichissimi tempi si ha notizia di un forum publicum. Cfr. Tonini L. Rimini dal principio dell'era volgare al MCC. Rimini, 1856, pag. 338.
A Bari pure da epoca immemorabile accanto al pretorio ed alla sede catapanile, ove poi sorse la chiesa di S. Nicola, c'era il forum. Cfr. Besta E. Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi cit., pag. 45.
[657]. Nella città franco-germanica la costituzione e, conseguentemente, il diritto si possono distinguere in due grandi periodi ben differenti l'uno dall'altro. Nel primo la città è governata e retta da poteri privati o pubblici che non sono di natura urbana, che non si differenziano, cioè, da quelli che reggono il territorio circostante; anzi, sono proprio quelli stessi che dominano al di fuori di essa. E, come ciascun grande proprietario accentra in sè un certo numero di facoltà e di poteri, che nel loro complesso costituiscono il diritto della curtis, il diritto curtense; ne consegue che la città non si differenzia giuridicamente dal territorio aperto e dai gruppi minori che vi sono sparsi e lo compongono. Nella città possono trovarsi a contatto varî di questi sistemi; ma essa, in quanto e perchè città, può costituire e costituisce un'unità di fatto ma non un'unità giuridica.
In seguito, dove la situazione topografica si manifestò più favorevole al commercio, in immediato contatto con la parte esterna delle mura della città si vennero da ogni parte raccogliendo individui delle più svariate provenienze e gradazioni sociali, dal libero ricco ed indipendente al servo fuggito dal dominio signorile, attrattivi dall'unico scopo del commerciare. L'identità del fine e la comunanza del luogo portò rapidamente ad un'unione, se non ad una fusione, di tutti questi elementi, pur così eterogenei, e fece sì che insieme con il mercato e con le sue mansiones, sorgessero tutt'intorno le case dei mercanti, dominate, non di rado, dalla chiesa comune; e che lungo la parte del borgo che non si appoggiava alle mura, corressero fossi e steccati, fatti scavare e costruire dai mercanti stessi stretti, per bisogno di reciproca difesa, in quelle gilde che appaiono ai primi albori dei comuni franco-germanici. E il numero dei borghi originati da mercatores fu tale che furono chiamati quasi indifferentemente mercatores e burgenses. E questi borghi, per la speciale origine e conformazione costituirono come un terreno neutro, nel quale vigevano usi, consuetudini e sistemi di scambio differenti da quelli che avevano vigore all'intorno.
Però tale stato di cose non si prolungò molto a lungo. La vicinanza immediata con la città, le relazioni inevitabilmente venutesi a stringere fra quelli dentro e quelli fuori le mura, l'aumento sempre più forte di ricchezza da parte dei mercanti ed il bisogno derivatone di una difesa e di una protezione più valida che solo le mura potevano offrire, fecero sì, che questi mercatores, tendessero ad entrare a far parte della città. Dal canto suo la città, sempre meno soggetta al potere centrale con lo svolgersi del sistema feudale, non aveva potuto mantenere inalterata la sua rigida economia agraria primitiva e non era in grado di opporre ostacoli troppo forti ai gruppi ormai omogenei che le si erano stabiliti sotto le mura; e così questi mercatores riuscirono a divenire cittadini. Ma questo nuovo elemento divenuto in breve predominante, impresse rapidamente alla città un organizzazione rispondente ai proprî bisogni ed alle proprie attitudini e con l'organizzazione anche il diritto, che creato sopratutto per gli scambi, ebbe come caratteristica, una natura essenzialmente internazionale; l'opposto, cioè, del diritto curtense che aveva fino ad allora predominato.
E questa è la seconda fase delle città tedesche, quella che si apre al tempo dei Comuni.
Come si vede la città franco-belgo-germanica non gode mai in maniera apprezzabile di un diritto suo proprio ad essa esclusivo: nella prima fase è retta da norme giuridiche che si applicano e vigono indifferentemente così dentro come fuori di essa; nella seconda riceve da elementi che non le sono originari un nuovo diritto che, se non costituisce tutto il complesso delle norme giuridiche, ne forma però la parte di gran lunga maggiore e più importante e questo diritto nuovo destinato a regolare rapporti d'indole commerciale, è, per necessità intrinseca della sua natura e del suo scopo, alieno da ogni tendenza particolaristica.
[658]. Quanto si è detto nella nota 4 a pag. 220 a proposito delle misure è pienamente confermato dai documenti fiorentini, dai quali ci è fatto conoscere che non di rado il tipo delle varie misure era espresso in una pietra murata presso le porte della città. «Ut sit mensurata cum pede qui designatus est in petra iuxta portam S. Pancratii posita» dice un documento del 1088, edito, insieme con molti altri posteriori che fanno menzione di questa misura da Tubalco Panichio. Del piede Aliprando e del piede della porta nella «Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici» del Calogerà, to. X, Venezia, 1734, pag. 170.
[659]. Serafini F. Sulla nullità degli atti giuridici compiuti senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge. Roma, 1874, pag. 6.
[660]. Cfr. Paoli C. Mercato Scritta e Denaro di Dio in «Archivio Storico Ital.» s. V, to. XV, disp. 2 del 1895, pag. 307-315.
[661]. Zdekauer L. Mercato Scritta e Denaro di Dio nota a proposito della ricerca del Paoli con lo stesso titolo in «Rivista ital. per le scienze giurid.» 1895, fasc. 1.
[662]. Ecco un brano di innegabile evidenza tolto dalla prima novella intitolata «Vannino da Perugia e la Montanina» di Gentile Sermini da Siena (ed Livorno, 1874, pag. 10): «Disse la Nuta: Dammi tu la fede di farlo (di ricevere Vannino) se Andreoccio (il marito) va fuora della città? Sì, disse la Montanina, e la fede impalmò alla Nuta».
Non meno evidente è un esempio offertoci dai Fioretti di S. Francesco (c. 21) «Frate lupo, dice s. Francesco, io voglio che tu mi facci fede di questa promessa, acciocchè io meno possa fidare e distendendo santo Francesco la mano per riceverne fede, il lupo levò su il piè diritto dinanzi e dimesticamente lo puose sopra la mano di santo Francesco, dandogli quello segnale di fede ch'egli potea.
Questa stretta di mano simbolica si chiamava la palmata. Non per nulla anche oggi il linguaggio comune conserva la parola impalmare per indicare una forma speciale del contratto di matrimonio.
[663]. Cfr. Gregorio di Tours. Hist. Franc. V, 3; III, 4, 8; In gloria confess. c. 67 Isidoro Origin. VIII, 2, 4 e 11, I, 67.
Questi passi sono stati indicati, illustrati e pubblicati da N. Tamassia in Fidem facere e manu fidem facere e Manum facere citt.
[664]. Si trova nelle tavolette cerate daciche (Bruns Fontes cit. pag. 205-209); in un documento del Codex antiquissimus pataviensis il formulario del quale è del quinto secolo (Monum. Boic. XXVIII, 2, n. 2. p. 5); nella Vita Macriani c. 12 (Scriptores hist. augustae ed. Teubner II, 111) e perfino nelle commedie di Plauto. (Cfr. Costa E. Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto pag. 277 e segg.)
È merito del Tamassia averlo dimostrato e di aver indicate queste fonti.
[665]. Cfr. Mitteis Römischen Privatrecht cit. I, pag 294 e segg.
[666]. Roth. 244.
[667]. Cfr. la notizia veronese di cui già ci siamo occupati a pagina 134-36.
[668]. Cfr. Cronica q. dicuntur Fredegarii IV, 71 nei «Mon. Germ. Hist.» S. S. I, pag. 15.
[669]. La misura della protezione speciale accordata dall'Editto alla città si rileva dal confronto con le altre disposizioni che stabiliscono la scala delle aggravanti dello scandalum rispetto al luogo in cui è commesso e cioè: il palazzo del re, «ubi rex presens est» (Roth. c. 36), la chiesa (Roth. c. 35), la città dove si trova il re (Roth. c. 37, 38) la città (Roth. 39, 40).
[670]. Cfr. Kuhn. Entstehung der Städte cit. pag. 440.
[671]. Dig. XLIX, 16, 3 § 17 ... si vallum quis transcendat aut per murum castra ingrediatur... E il cap. 244 di Rotari: Si quis per murum de castro aut civitate sine noticia iudecis sui exierit foras aut intraverit.
[672]. La cosa è tanto più verosimile in quanto che nella maggior parte dei casi la civitas era il capoluogo delle singole circoscrizioni: e queste, come si è veduto, in linea di massima furono lasciate inalterate dai Langobardi. Anche Paolo Diacono mostra un'esattezza degna di osservazione nel distinguere la civitas dal castrum. Oltre passi di minore importanza (cfr. per es. Hist. Langub., II, 13 ..... haut longe a cenitense castro vel tarvisiana distet civitate); uno mi par degno di nota: (ibid., II, 9). Indeque Alboin Venetias fines quae prima est Italiae provincia sine aliquo obstaculo, id est civitatis vel potius castri foroiuliani terminos introisset. Al tempo romano Forumjulium era un castrum e P. Diacono non osa chiamarla completamente una civitas nemmeno dopo anni ed anni da che i Langobardi l'avevano eletta sede di ducato e ricorda che era un semplice castrum.
[673]. L'importanza del centro urbano è comprovata dalla severità delle leggi nel punire coloro che in qualche modo, anche solo attraversandole di soppiatto, violassero la santità — è il termine usato dalle fonti — delle mura. Chi violaverit muros, dice Pomponio (Dig. I, 8, 11), è punibile di morte. Questa legge si riannoda all'antichissimo mito del salto del vallo da parte di Remo, di cui già si è parlato, consacra l'obbligo dei cittadini di non passar che per le porte, e concerne solo Roma. Ma a provar che questo culto delle mura non era esclusivo di Roma e che in conseguenza non era esclusivo di Roma il contenuto giuridico di cui esso era l'esponente e, cioè, la preminenza assoluta degli intramurani, Marciano, Sabino e Cassio dichiarano concordi (Dig. I, 8, 1 e 2) che le mura e le porte di tutte le città erano, al pari di quelle di Roma, sanctae et quemadmodum divini juris.
[674]. Cfr. pag. 48-52 e specialmente la legge riportata nella nota 2 a pag. 48-49, e pag. 67-69.
[675]. Cfr. Cod. dipl. long. — Troya — n. 602.
[676]. Cfr. pag. 135, dove si parla proprio di cives, e pag. 143.
[677]. Ratherii episc. veron. Opera. Veronae, 1765, col. 564-66. Il passo è stato per la prima volta indicato agli studiosi da N. Tamassia Raterio e l'età sua in «Studii giuridici dedicati ed offerti a F. Schupfer» II, Torino, 1908, pag. 85-94.
[678]. Gradonicus F. Pontificum brixianorum series. Brescia, 1755, pag. 159 e segg.
[679]. Vedi a pag. 119-120. Questi diplomi sono stati ritenuti sospetti così dal Niese, come dal Besta (Nuove vedute sul diritto pubblico italiano nel medio evo in «Riv. ital. p. le scienze giurid.» li 1-2, pag. 38-39); ma se si ammette l'interpetrazione datane in questo volume così nei rispetti dell'arimannia come della cittadinanza, ogni ragione di sospetto viene completamente a mancare.
[680]. Lupi. Cod. dipl. berg. cit. II. col. 729. Cfr. anche Mazzi A. Studi bergomensi cit. pag. 9.
[681]. La partecipazione dei nobiles e dei sapientes, che pure ne vivono fuori, alla vita della città è dovuta all'azione del sistema feudale. Cfr. Pertile loc. cit. I. pag. 342.
[682]. Ficker loc. cit. IV, n. 85, p. 129.
[683]. Id. ibid. n. 86, pag. 131.
[684]. Mazzi A. Studî cit. pag. 107.
[685]. Id. ibid. pag. 33.
[686]. Cfr. Patetta F. Studi storici e note sopra alcune iscrizioni medioevali. Modena 1907, pag. 122-23. Riporto le sue precise parole perchè non si potrebbe fare della Relatio riassunto più esatto ed imparziale.
[687]. Lupi. Cod. dipl. cit., II, n. 1267 e Mazzi A. Studi cit., pagina 119-25.
[688]. Roth. 21.
[689]. Cod. dipl. long. — Troya — n. 693, 971, 985. Cfr. anche Schupfer Istituzioni politiche cit., pag. 384.
[690]. Brunetti, loc. cit., n. 25.
[691]. Cfr. Plinio. Natur. Hist. XXVII, 1.
[692]. Cfr. Zdekauer L. Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262, Milano 1897, pag. 61-62 della prefazione.
[693]. Cfr. nota 2 a pag. 237.
[694]. Cfr. pag. 61 e segg.
[695]. Roth. 343.
[696]. Roth. 279, 280.
[697]. Roth. 312.
[698]. Roth. 35.
[699]. Sul contenuto del populus vedi § 5, pag. 122 e segg.
[700]. Cap. italicum. Cap. Loth. 13.
[701]. c. 5, ed. cit. pag. 100. Esso riprende alla lettera il concetto della leg. un. tit. 56 libro XI del Cod. Just.
[702]. Capit. ital. c. 37.
[703]. Giulini Mem. cit. VII. p, I, pag. 890-91. Testam. dell'arciv. Ansperto a. 879.
[704]. Delle antichità long. milan. cit. I. p. 242.
[705]. È del 25 agosto 1097 ed è edito dal Del Giudice Studî cit., pag. 61.
Che nell'espressione — consulatu civium — non si trovi la menzione del consolato, del gruppo dei consoli della città di Milano non si può ammettere (dice il Del Giudice, a cui sottoscrivo pienamente, fatta eccezione del modo d'intendere la parola cives) per tre ragioni e cioè: primo, che la voce cives nell'uso delle fonti milanesi del secolo undecimo, non designa già (come avvenne più tardi) tutto il popolo, ma solo la borghesia in senso stretto, cioè un ceto particolare opposto alla nobiltà rappresentata dalle due classi feudali dei capitanei, e dei valvassori o militi. Per tal modo vi sarebbero stati, a tenore di questo documento, i consoli dei borghesi (cives) e non quelli dei capitanei e dei militi; il che è contradetto dalle più antiche sentenze a noi pervenute dai tribunali consolari le quali portano il nome dei consoli delle varie classi. In secondo luogo è da osservare che dei molti nomi di persone segnate come testimoni o presenti all'atto, non uno si legge che porti il titolo di consul mentre non mancano gli appellativi di giudice, di messo imperiale, di notaio. Eppure, se la carta fosse stata scritta nel consolato cioè nel luogo di residenza dei consoli ed alla loro presenza, non sarebbe mancata l'indicazione del loro nome. La terza difficoltà è questa: che negli anni successivi al 1097 non vi è parola di consoli in atti pubblici dove la loro presenza o partecipazione sarebbe stata necessaria. Non rimane adunque che interpetrare la data della carta cremonese come indicante la località dove si radunavano i cives; dove si teneva il consilium civitatis.
[706]. Del Giudice. Studi cit. pag. 50.
[707]. Id. ibid. pag. 52.
[708]. Ed. dal Muratori. Antiq. ital. diss. XV, col. 853-55.
[709]. Nec marchionem aliquem in Tusciam mittemus sine laudamento hominum duodecim electorum in colloquio facto sonantibus campanis, dice il notissimo diploma di Enrico IV ai pisani dell'anno 1081.
[710]. P. Diacono, loc. cit. IV, 31 e II cap. ult.
[711]. Cfr. Memorie e doc. cit. IV, 1, pag 199.
[712]. Cfr. Friedlaender E. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. II, pag. 538 e segg.
[713]. Cfr. Tamassia N. Fidem facere cit. pag.
[714]. Nelle nostre colline di Pisa, dice G. Lami (Lezioni di antichità toscane, etc. Firenze, 1766, vol. I, lezione 4ª, pag. 86-87) è un tratto di paese, vicino al Bagno ad acqua, che si chiama parlascio. È questo un monticello sulla cui cima si vedono le rovine di una mediocre rocca o fortezza di figura quadra con torrioni e baluardi tondi negli angoli. Sotto questa rocca verso levante è la chiesa dei SS. Quirico e Giulitta ed a ponente di questa chiesa è un borgo, pure detto parlascio, e non vi è stata mai trovata traccia alcuna di antico anfiteatro romano.
[715]. L'antico perilascium, trasformato in postribolo — effectum postribolum — fu donato nell'800 alla chiesa aretina per togliere lo sconcio. Cfr. Pasqui U. Documenti cit. I. n. 16, pag. 29-30.
[716]. Fino dal secolo decimo si ha ricordo di una porta a parlascio, per la sua vicinanza al parlascium. Cfr. Lami, loc. cit. I, pag 90.
[717]. Cfr. Lami, loc. cit. I, pag. 96; Alvisi E. Il libro delle origini di Fiesole e di Firenze, Parma, 1895, pag. 38 e Manni M. D. Notizie storiche intorno al parlagio ovvero anfiteatro di Firenze, Bologna, 1746. pag. 13-17 e 26.
a. 1171... infra civitatem Florentinam prope Perilascio picculo.
a. 1133... in civitate Florentina in loco Parlascio picculo.
a. 1030... prope Perilasium majorem.
[718]. Tiraboschi. Memorie di Nonantola cit. n. 197, a. 1089, «pecia una de terra prope civitatem Cremone in loco parlassi».
[719]. Cfr. Mazzi A, Perelassi, Bergamo, 1884.
[720]. Davidsohn, loc. cit. I, pag. 513.
[721]. Liutpr. c. 99.
[722]. Aist. c. 2, 8.
[723]. Cfr. Tamassia N. Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il langobardo. Milano, 1885, pag. 159.
[724]. Liutpr. c. 62.
[725]. Cap. ital. K. M. 49, 68, 114 etc.
[726]. Vedine gli ess. riportati dal Muratori Antiq. Diss. LXIII.
[727]. Cfr. i documenti pubblicati dal Pertile loc. cit. VI, 1, pag. 25 e segg. e specialmente pag. 33.
[728]. Mem. e doc. cit. IV, n. 475, a. 825 Anspald cler. scavinus ecclesiae, — n. 589, a. 838 Gonfrid. scab. eccl. — n. 648, a. 847 Iohannes clericus scab. eccl.
[729]. Cod. dipl. lang. — Porro. — col. 1561, a. 915 Petrus scavino huius comitato (lucense).
[730]. Cfr. il § 6, pag. 132 e segg.
[731]. Cfr. Mem. e doc. cit., V, n. 698. a. 853. A. Scabinus florentine urbis.
[732]. Cfr. Pertile, loc. cit. VI, pag. 34.
[733]. Cap. it. K. M. 35 e 93.
[734]. Cfr. a questo proposito Zdekauer L. Il Constituto dei Consoli del placito del Comune di Siena in «Studi Senesi» vol. IX, 1892, pag. 57-58.
[735]. Cfr. Id. ibid., pag. 60-61. Lo Zdekauer è stato il primo e l'unico, ch'io sappia, a sentire come l'indagine sulla competenza doveva segnare il primo passo per determinare l'origine del Consolato del Placito e come esso si riannodi ad antichissimi sistemi germanici.
[736]. Liutp. c. 22, 29, 91, 117.
[737]. Rach. c. 8.
[738]. Cfr. Chart. I, 45, a. 887; un documento è ritenuto privo di valore legale non perchè sia falso ma perchè non è stato scritto o firmato da un notarius scriba publicus.
[739]. È la nota definizione datane da Rolandino nel proemio del suo Tractatus notularum.
[740]. Loth. 98. Per l'intervento dei notai nel placito come scabini è tipico l'esempio del giudice astense Graseverto.
Cfr. Ficker, loc. cit., III, pag. 21 e 22 e Cipolla. Di Audace cit., pag. 194-96. A Piacenza, a. 879 uno scabino è archinotarius. Cfr. Mayer Ital. Verf. cit., § 5, nota 83.
[741]. Lex alam. XXXVI, 1, 2; Lex Baiuw. II, 15, 1. E mi piace riportare qui anche un caso pratico contemporaneo al periodo che si sta studiando in Italia in questo volume.
Loersch H. Schröder R. Urkunden zur Geschichte des deutschen Privatrechtes. Bonn. 1881, n. 53, pag. 35. Traditio capturae ad Suuarzetmuore. Isti tradiderunt... Isti tradiderunt et nihil acceperunt... Anno ab incarnatione Domini 827 et regni Hludounici imperatoris 14 factus est Conventus publicus in loco qui dicitur Suuarzetmuor et Hrabanus abbas fuit in eo et Poppo Comes et majores natu de comitatu eius, quorum nomina sunt: Liutpraht, Uuidarold, Uuotan, Gundacar, Herimot, Friduhelm, Nidhart, Ortheri, Otto, Alspraht, Einrat, Helmolt, Ratger, coram quibus Herimot et Berahart dixerunt se in illa captura aliquam habere portiunculam, sed tamen eorum adquisitio ita difinita est et pacata, ut dominus Hrabanus abbas illis duos boves et duo pallia lanea et linea, duos gladios daret, et illi negaverunt et abdicaverunt coram suprascriptis nobilibus viris, quod ulterius in illa captura nullam communionem habeant. Coram his vero testibus datum fuit quod dominus Hrabanus abbas promisit, et negatum et traditum ab Herimote et Beraharte et Munihelme et Attamanne et Nidgere et Lungane.
Seguono i nomi di 23 testimoni dei quali i primi due monaci.
[742]. Mentre si conserva il sistema dell'allegazione apud publica gestis municipalibus (cfr. doc. edito dal Savigny Stor. cit., I, pag. 348); il testamento di Beltramo dell'anno 615 e quello di Adoindo del 642 è in forum delato, turbis circumstantibus a indice reseratum recitatunque (Id. ibid., pag. 116); le donazioni sono fatte in mallo publico (cfr. Dachery. Spicilegium sine collectio veterum aliquot scriptorum. Parigi, 1723, pag. 878, luglio 874) e l'assemblea generale acquista sempre maggiore importanza.
[743]. Lex Wisig. VIII, 5, 6 — IX. 1, 8; 2, 5 — VI, 2, 3 — XII, 2, 14 — VIII, 4, 14 — VII, 4, 7 — III, 4, 17 — VI, 2, 4 — VII, 2, 6 — VIII, 1, 3 — IX, 2, 2 — IX, 3, 3 — XII, 2, 4. Per i suoi rapporti con l'origine del Comune cfr. De Hinojosa E. Origen del Régimen Municipal en Léon y Castilla in «Estudios sobre la historia del derecho espanol» Madrid, 1903, pag. 5 e segg.
[744]. Cfr. pag. 1 e segg. e pag. 72 e segg.
[745]. La cosa è tanto nota che è inutile citare la numerosa bibliografia a questo riguardo. Basti ricordare per tutti Pertile loc. cit. II, 1, pag. 15-16; Leicht P. S. Antiche divisioni delle terre a Cividale. Estr. dalle Mem. Stor. Cividalesi 1907; Luzzatto G. Vicinie e Comuni in «Riv. ital. di Sociologia» 1909, fasc. 3-4, che ne riporta numerose prove e Tamassia N. Due documenti napoletani del 1139, che è importante perchè oltre a indicare e a servirsi di buon materiale, prova il perdurare ininterrotto delle antiche divisioni territoriali cittadine in regioni ed in quartieri dipendenti dalle singole porte anche in provincie esenti dalla dominazione langobarda.
[746]. Anche questo è notissimo. È da osservare che lo stesso avveniva anche in territori non langobardi. Belisario fece ribattezzare a Roma la porta di S. Sebastiano ponendola sotto la protezione dei due santi orientali Giorgio e Conone (Diehl O. Études cit. pag. 262) e che qualche volta la porta riceveva il nome di un santo venerato in una chiesa fuori delle mura. Ciò che è una prova novella dell'intimità del vincolo che univa il suburbio alla città. — Tale è il caso della porta di S. Stefano a Vercelli. Cfr. Adriani loc. cit., pag. 628, nota.
[747]. Ughelli loc. cit. VIII, col. 32.
[748]. Ed. Carmagnola cit., cap. 209.
[749]. A quanto già si è detto si può aggiungere Berlan. Il libro delle consuetudini mil. cit. pag. 145 e segg. e specialmente 147.
[750]. Giulini loc. cit. ad an., vol. V, pag. 503 e vol. VI, pag. 463.
[751]. Nei «Mon. Germ. Hist.» Leges, ed. Pertz, III, pag. 397.
[752]. Boretius I, 1, c. 8, pag. 197.
[753]. Cfr. Muratori, Diss. XXIII, col. 824 e RR. II. SS. I, 2, pag. 81, libro VI, legge 88.
[754]. Il quartiere non figura fra le corporazioni militari provviste di personalità giuridica ricordate dal libro V del Codice Teodosiano.
[755]. Eccone un esempio che rendo noto perchè inedito e che debbo alla cortesia del prof. A. Anzillotti. Pistoia 1109 febbraio. Breve di investitura di una terra con casa entro la città prope Sala Loteringa fatta da Marchesello di Oggicione a Bonico Romanelli. Ita tamen quod si ipse Marchesellus (il locante) et frater suus sit ita impeditus quod non audeat habitare in porta Caldatica vel in porta S. Petri quod ipsi possint venire ad habitandum in predicta domu donec fuerint ausi redire ad habitandum in domu illorum tunc deinde debent ipsa scomborare.
Ed è nota la grave discordia sorta nel 1188 fra due porte della città di Lucca. Cfr. gli Annali di Tolomeo ed. Muratori in «RR. II. SS.» XI, col. 1274.
[756]. Cfr. Mazzi A. Note suburbane cit. pag. 27 e segg.
[757]. Tipico è il castrum vetus di Asti, passato alla Chiesa astese fra il 936 e il 937. Cfr. Cipolla C. Di audace cit., pag. 209 Lo stesso avviene a Verona (Ughelli V, col. 711. a 818), a Reggio (Tiraboschi Mem. di Nonantola cit., II, pag. 58), a Modena (a. 1108... casa in civitate Mut. que jacet prope Castello — a. 1133... iuxta murum castelli episcopi — Id. loco cit.), a Genova ed in numerose altre città. Cfr. Mazzi A. Note cit., pag. 39.
[758]. Cfr. i due documenti indicati dal Davidsohn. Storia cit. pagine 522-23.
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Nella nota 458 a pag. [161] il numero della pagina citata, mancante nell'originale, è stato indicato con ... .
Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.