CONCLUSIONE

La costituzione della nostra Italia, fino dai tempi più antichi ai quali si può risalire, fu una costituzione di città, ed i vari gruppi etnici furono leghe di città.

I gruppi primitivi si erano, in una certa fase del loro sviluppo, fondati su una piccola zona di territorio, la quale provvedeva ai bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, ed aveva il suo centro nel luogo più facilmente difendibile, rafforzato da opere stabili di difesa.

I limitatissimi scambî di prodotti avvenivano, probabilmente, in un ambito ristrettissimo che non oltrepassava il cerchio delle gentes.

Forum, secondo la più arcaica delle cinque definizioni datene da Varrone (v. 145) le quali segnano altrettante fasi per cui è passata l'idea adombrata dalla parola, è la piazzetta davanti al sepolcro familiare «quod nunc vestibulum sepulchri dici solet». Sono i sepolcri gentilizi intorno ai quali si riunivano, nei giorni di sacra, tutte le famiglie appartenenti alla medesima gens. I primi contratti, lo scambio delle derrate e delle merci, la consegna delle cose date in permuta si compiva in presenza delle famiglie contraenti; e la stessa mancipatio con i suoi cinque classici testimoni, si spiega più agevolmente nella sua genesi in un convegno gentilizio che in un pubblico mercato. I patti primitivi delle gentes, in mancanza di garanzia dello Stato, non avevano altra sanzione che la sacertà: e sacer doveva essere, prima ancora delle XII tavole e non soltanto a Roma, colui che violasse i patti privati, fossero questi di cambio, di vendita, di mutuo etc. Nè a proteggere i patti s'invocarono gli Dei del cielo, ma bensì gli Inferi; chè presso lo Stige si giurano i patti e gli spiriti dei defunti sono quelli che vegliano sulla fede dei vivi.

Questo carattere sacrale si spiega facilmente riflettendo che il formulario dell'antico diritto romano — e si può, quindi, agevolmente comprendere quanta parte del diritto stesso — proviene dai pontefici, ed è senza dubbio sacrale il formulario dei negotia per aes et libram, vale a dire dei negozî che servono tanto a trasferire diritti di proprietà — mancipatio — quanto a creare rapporti obbligatorî — nexum —.

Ed inoltre se obbligare allude, secondo il Perozzi, alla garanzia del terzo — il praes o vindex — perchè il nexus rimane in catene; la parola latina contrahere richiama alla mente la figura di un terzo il quale avvicina le parti e rende possibile lo scambio, ossia, giuridicamente parlando, perfeziona il negozio e questo terzo, nel primitivo ordinamento, non può essere un estraneo, dev'essere un congentile.

In seguito, per la diuturna lotta per l'esistenza, gran parte di questi nuclei sparì a vantaggio di quelli più forti e più favoriti dall'ubicazione e dalla fortuna; e questi si accrebbero della popolazione e del territorio di quelli.

Ma l'uno e l'altra non furono equiparati alla condizione dei popoli e dei territorî a cui venivano aggiunti: una parte dei nuovi venuti fu aggregata alla città, ma all'esterno di questa, e qui continuarono a venerare le loro originarie divinità: ed i nuovi territorî furono assoggettati alla giurisdizione della città, ma non raggiunsero con essa quell'intimità di rapporti che aveva stretto la città al suo territorio originario. Ed è da allora, presumibilmente, che la città comincia ad avere un contenuto suo particolare e ad assumere aspetto e natura giuridica speciale.

Il prolungato contatto di quelli che vivevano dentro la città con quelli che abitavano nella sua immediata vicinanza, reso più intimo dallo stato continuo di guerra esterna, produsse una coesione, il primo resultato della quale fu l'accettazione da parte della città delle divinità venerate nel suburbio e delle divinità di quella da parte di questo: ciò che a noi è rivelato dalla proibizione di seppellire o bruciare i cadaveri entro la città: proibizione inconcepibile senza questa equiparazione, perchè la venerazione dei defunti costituiva un vero e proprio culto, l'oggetto del quale, il cadavere, non poteva sicuramente esser deposto in luogo sacro a divinità straniere e, quindi, nemiche.

La derivazione etimologica di forum, infatti, da foris, foras, fores, con l'o breve, indica la situazione esterna dal luogo chiuso, dalla città, e concorda pienamente con il sistema, di origine orientale e di importazione etrusca, di cui le XII tavole ci conservano la più antica formulazione per l'Italia, che «in urbe neve urito mortuum neve sepelito».

La città, intanto, sorge quando il gruppo che la compone ha raggiunto un'energia sociale ed economica che vincoli in modo definitivo e assoluto gli abitanti al territorio e crei tali rapporti fra questo ed il capoluogo da permettergli di cingersi tutt'all'intorno di mura.

È questo un concetto ed un uso italiano antichissimo: con esso furon fondate le città della confederazione etrusca e di quella latina e, probabilmente, anche quelle, più antiche, dei Liguri; con esso fu fondata Roma, e questa ad esso si attenne nella fondazione di tutte le colonie.

Con solenne rito sacrale l'aratro segnava per primo il perimetro della città ed il solco del vomero significava il giro della fossa, mentre la zolla sollevata indicava il cerchio del muro: — aratrum circumducere, si dice la fondazione della città — e la città (urbs) trae il suo nome da urbo: «urbare est aratro definire»; così come aratrum inducere ne simbolizza la distruzione.

Aver dimora stabile e fissa entro il cerchio delle mura e goderne la protezione e la difesa era un privilegio, una condizione eminente di fronte a tutti gli altri, ai quali tale dimora e tale difesa non erano concesse.

Di quì una prima e fondamentale distinzione fra i cittadini e tutti gli altri che vivevano nel territorio aperto.

La città, inoltre, così aumentata di popolazione, ha bisogni speciali per i quali si differenzia sempre di più, con naturale svolgimento, dal terreno che la circonda e la completa; mentre per altra parte con lo sviluppo della vita cittadina si intensificano i rapporti fra la città stessa e la zona di territorio che le è in immediato contatto e si accentua una differenza di natura strettamente giuridica fra questa ed il rimanente territorio aperto.

La città, infatti, fu protetta con difese speciali e fisse, fra le quali primeggiano le mura; e poichè la loro costruzione e riparazione era molto gravosa — moenia deriva da munera —; a comparteciparvi, insieme con gli urbani, fu chiamata anche una parte della popolazione, la quale abitava in immediata vicinanza, e che di tale compartecipazione fu opportunamente compensata. Questo compenso accentuò la differenziazione che per spontaneo e naturale sviluppo si era già formata fra il territorio più propriamente cittadino e la rimanente campagna e le conferì e precisò carattere e natura strettamente giuridica. Onde la necessità di delimitarla in modo preciso e distribuirla nella maniera più conveniente per la difesa ed i bisogni della città.

Questa determinazione fu fatta con misure varie a seconda delle consuetudini dei varî popoli; onde fu più o meno estesa; ma sempre questo territorio fu suddiviso con uno stesso sistema; e cioè in quattro parti, corrispondenti alla divisione interna della città. La misura latina, accolta ed applicata da Roma, fu quella dei mille passus e le due vie che, intersecandosi perpendicolarmente, quadripartivano la città ed il suburbio furono il decumanus ed il cardo maximus.

Nella città, intanto, per il contatto di elementi numerosi e per l'aumento delle ricchezze e degli agi, moltiplicandosi il bisogno di nuovi oggetti di lavoro e di lusso, si va sviluppando, tra le classi inferiori sprovviste di terre o impedite ad averne per concessione, l'artigianato; e questo, naturalmente, nel suo continuo svolgimento, accresce alla sua volta gli oggetti d'artificio per le nuove esigenze dell'agricoltura, della pastorizia e della vita civile.

Di quì l'origine di un nuovo sistema di scambio.

Lo scambio dei generi di prima necessità, prodotti in gran prevalenza nel suburbio per bisogni principalmente urbani, aveva luogo fuori delle porte e senza gravame alcuno, perchè la città dominante, gravando questi prodotti, avrebbe in realtà gravato su sè stessa; ed anzi la città ebbe cura che questo scambio affluisse in modo continuo e periodico, finchè divenne rapidamente ebdomadario.

Ma lo scambio dei prodotti manufatti, giovando prevalentemente alla campagna, fu agevolato dalla città a cui interessava, ma fu da questa regolato a proprio profitto. Essa assegnò a questo fine una piazza apposita entro la città, curando che questa piazza fosse a fronte del tempio della divinità tutelare che simboleggiava la città; determinò un giorno fisso e volle che lo scambio fosse soggetto a norme e a gravami speciali che dettero origine al mercato, divenuto così il luogo d'offerta di manufatti e di opere dell'artigianato, fatta in una pubblica piazza entro la città a persona indeterminata, ma in un giorno fisso e da persona qualificata. E a questo mercato accorrevano tutti coloro che vivevano nel territorio giurisdizionalmente soggetto alla città, la quale lo fissò a periodi più larghi ed in occasione di feste solenni che sospendevano dovunque il lavoro dei campi e degli artefici.

In tal modo si viene lentamente formando quel sistema municipale, le cui origini si perdono nelle ombre più remote della storia.

Il centro murato, come il migliore e più sicuro, fu abitazione privilegiata dei cives optimo iure, godenti di un diritto singolare, in nome della collettività a cui appartenevano.

Il primo e principale diritto della collettività si manifestava nei riguardi dei beni comuni, i quali, essendo indispensabili alla vita urbana, divennero diritto speciale dei soli urbani, distribuito proporzionalmente per porte e per quartieri; ed a loro soli fu riserbata la decisione degli affari che concernevano la città sia in pace che in guerra.

E come la religione era religione di Stato ed il culto una magistratura; così i templi e gli edifici ed i loca dei templi furono affidati alla custodia dei soli urbani e soggetti alla loro vigilanza, non solo entro la città ed il suburbio; ma entro tutto il territorio al quale giurisdizionalmente la città era preposta.

Il suburbio fu dominato dalla città, e ne divenne il complemento, con una trasformazione che ebbe per limiti estremi da un lato i bisogni del centro murato e dall'altro la suscettibilità e la capacità di trasformarsi proprie del terreno rurale.

Il diritto pubblico interno si formò con riguardo alla condizione civica speciale; onde ai cittadini fu concesso di avere il domicilium, che costituiva l'elemento necessario ed indispensabile per il godimento dei diritti civili e politici, non solo entro le mura, ma anche entro tutto il suburbio o in una parte di esso — per esempio — 500 passi; e dentro il perimetro suburbano il cittadino godè delle maggiori garanzie — imperium domi — al pari che entro le mura.

E poichè questi diritti erano in diretta ed immediata relazione con la costituzione della famiglia, così anche per questo riguardo il suburbio fu assoggettato ed equiparato, in vista degli interessi cittadini, alla città stessa e perciò, per es., le tombe familiari e gentilizie poterono aver sede in esso e gli atti dei minori e dei tutori che riguardavano case e beni entro la città ed il suburbio furono esenti da ogni intervento dell'autorità pubblica.

Il suburbio fu escluso da ogni partecipazione attiva alla vita pubblica ma ebbe anch'esso qualche vantaggio: in correspettivo della cooperazione al mantenimento ed alla difesa delle mura, ebbe il diritto di rifugiarvisi dentro nei momenti di pericolo; ed in contraccambio dei vantaggi economici procurati alla città, ebbe una condizione giuridica speciale per la quale i suoi abitanti, in genere piccoli proprietarî, erano esenti da tutti gli oneri rusticani, che gravavano i lavoratori della terra nella campagna.

Inoltre fra i suburbani e gli urbani, si incuneava una classe speciale formata da coloro che abitavano i sobborghi in immediato contatto con le mura ed in continuazione delle porte, i quali si collocavano in condizione abbastanza prossima agli urbani, senza confondersi con essi.

Base del regime cittadino rimase sempre la prevalenza degli urbani: civis, per eccellenza, fu solo il civis urbanus, il quale costituì uno speciale sodalizio — sodalicium urbanorum — compose i collegi — collegium urbanum — ed ebbe ed elesse i suoi magistrati — magistratus urbanus —. Ad essi soli furono riservate le cariche e gli onori e fra essi, e fra essi soltanto, si trovavano coloro che godevano di tutti i diritti di cittadinanza; la quale, data la posizione speciale ed egemonica di Roma, comprendeva, oltre le maggiori facoltà di ogni città, anche il godimento di un certo numero di diritti e di facoltà nei rispetti delle altre città e di Roma.

Roma, prima parte involontaria di una confederazione etrusca e più tardi della confederazione latina, forte di una genuina e vigorosa costituzione di Stato, assodata dalla pressione compatta della plebe sul comune delle genti originarie e patrizie, rocca salda di confine nel territorio latino, collocata nel cuore della penisola, al confluente etnico, delle stirpi italiche e della gente etrusca, su di una vera linea strategica che separa il nord dal sud e pressata in cerchio dalle attività di una vasta regione (Bonfante), ebbe quest'origine e questa formazione e per lunghi secoli si governò e si resse con questo regime.

Solo verso la metà del secolo secondo dopo Cristo, ampliata enormemente nei suoi confini che i successivi allargamenti delle cinte di mura spostavano di continuo in più larga cerchia, essa abbandonò l'antico e glorioso sistema ed equiparò i continentia aedificia alla città, fece degli abitanti dei sobborghi dei veri e propri cittadini e iniziò forme e sistemi di governo di carattere sempre più particolare.

Ma Roma rappresenta l'eccezione. La regola era costituita dalle altre città italiane.

Anche quando, nell'epoca sillana, il territorio, politicamente così vario d'Italia, acquista un'unità compatta con l'estensione della cittadinanza romana, il solum italicum è assimilato all'ager romanus e reso suscettibile di dominium ex iure Quiritium e via via per leges datae il nuovo territorio dello Stato dominante venne a costituirsi come un insieme coordinato di municipii, autonomi quanto all'amministrazione ed alla giurisdizione inferiore, con uno schema abbastanza uniforme in cui tornano le cariche e gli organi della città di Roma (duoviri invece di consules, decuriones invece di senatores etc.); questi organi e questi magistrati sono eletti e formati, secondo l'antico sistema, soltanto dagli urbani.

Quando fu istituita la vigesima hereditatum, che, come dice la parola, colpiva le eredità e forse anche, stando a Dione Cassio, le donazioni; questa non ebbe vigore entro il perimetro del suburbio e tanto meno poi entro la città.

Ed anche nella decadenza questo sistema speciale di rapporti si mantiene in gran parte fermo. Abolito l'antico privilegio dell'immunità finanziaria di cui fino allora aveva goduto l'Italia, il territorio non fu nè tutto nè contemporaneamente sottoposto a tributo. La plebs rustica extra muros posita fu sottoposta alla capitatio ed all'annona solo molto più tardi e soltanto nell'anno 400 i praedia urbana cominciarono ad esser assoggettati alla tertia.

Nell'epoca di Caracalla, probabilmente per la ripercussione della constitutio antoniniana del 212 e per effetto di altre costituzioni imperiali, le magistrature si concentrano nelle curie, formate col voto esclusivo dei cittadini, con esclusione dei plebeii homines; ma questi continuano a godere dei beni pubblici e a mantenersi distinti dai suburbani sui quali, per la lenta stratificazione sociale, si consolidano le originarie prestazioni in oneri fissi ed immutabili.

È il fatale avviamento alla rovina.

Il decadere dei commerci, il languire delle industrie, il ristagno degli affari, l'estendersi del latifondo, le preoccupazioni delle invasioni, prima irrigidiscono, poi spezzano i vincoli amplissimi e fecondi che tenevano unito l'Impero. Il centro di esso va lentamente spostandosi da Roma: la cittadinanza, estesa da Caracalla, non è più la cittadinanza di Roma, ma quella dell'Impero; la capitale non è più soltanto Roma e di divisione in divisione, cercando appoggio solido al suo gran corpo cadente, l'Impero, bipartito, quadripartito, diviso in diocesi e suddiviso in provincie, si appoggia principalmente sulle città, dove viene a convergere ogni elemento di vita.

Ma qui le vecchie e gloriose forme della civiltà e dell'opulenza intristiscono: le curie, le corporazioni sole, per quanto fatte ereditarie, non bastano più, come non bastano i nuovi funzionarî dall'Impero creati per sostenerla, quali il curator ed il defensor; e tutti i cittadini indistintamente, ricchi e poveri, chiamati a difenderla, sono chiamati a trattarne gli affari, ripristinando l'antica contio dell'epoca remota, composta di tutti gli urbani, e questa va acquistando importanza sempre maggiore, perchè risponde meglio alle esigenze di un organismo vitale che degrada sempre più in basso; mentre a tenerne separati i suburbani, che tanti altri rapporti, fra i quali principalissimi la difesa delle mura, le prestazioni finanziarie, il mercato ed il culto, tenevano strettamente legati alla città, valse il consolidamento delle condizioni dei lavoratori della terra incominciato fino dal secolo quarto ed ormai troppo avanzato perchè potesse aver mutamento dai fugaci tentativi giustinianei.

La concione, composta di soli urbani, raccolta davanti alla Chiesa, la quale appariva ed era ormai l'unica istituzione da cui si poteva aspettare qualche sollievo, si mostrò come principale depositaria delle tradizioni cittadine e prestò agli urbani sicuro rifugio, allorchè il dominio gotico gravò più forte sui Romani vinti e disarmati, con un sistema d'organismo burocratico anche più odioso di quello bizantino.

La politica dei Goti tende a restringere il campo di azione della contio, che si vorrebbe ridotta ad una riunione di natura religiosa, utile soltanto alla pubblicazione delle leggi e dei precetti; ma ciò valse a salvarla come organismo indipendente, da cui il popolo goto, anche per ragioni religiose, restava escluso.

I Langobardi, che avevano conquistato l'Italia con la forza delle armi e vi si insediarono come conquistatori, non si abbassarono ad accogliere alcuna cooperazione dai vinti e quindi stesero sul paese il loro potere assoluto; ossia imposero in modo violento all'Italia la propria organizzazione.

Ma questa organizzazione era per più aspetti scarsa: scarsa di contenuto e scarsa di mezzi d'azione. I varî nuclei popolari da cui resultava la nazione germanica erano abituati a vivere in forme di larga autonomia, ed è noto che essi non si adattavano a piegarsi all'autorità preminente di un solo, se non sotto la pressione di gravi avvenimenti esterni e temporanei, quali la guerra, le conquiste, le migrazioni etc.

Abitualmente ogni gruppo provvedeva da sè ai pochi bisogni di un popolo nomade. Pertanto per ogni deliberazione era congruo sistema la decisione collettiva di coloro che del gruppo formavano la guida e la difesa e cioè dei liberi atti alle armi; mentre, per i negozi che interessavano più gruppi, tutti concorrevano alla formazione di una volontà collettiva più ampia, sotto l'autorità del più prode in guerra e miglior giudice in pace.

In Italia, appena compiuta la conquista di una larga zona di territorio, la momentanea unione generale si scisse nell'indipendente governo dei singoli duchi, bramosi di riconquistare la propria libertà d'azione nei limiti del proprio distretto.

Un decennio di interregno fu prova bastante per dimostrare l'impossibilità di resistere ai Bizantini, ancora signori di gran parte d'Italia, da una parte e ai Franchi dall'altra, continuamente stimolati dal pontefice; senza contare la necessità di tenere a freno una popolazione numerosa e persuasa che la nuova invasione, al pari delle altre, avrebbe dovuto esser solo passeggera.

Si tornò allora ed in modo stabile al sistema monarchico; ed il re ebbe cura di consolidare la sua autorità in modo più energico.

Per questo egli frenò il potere dei duchi, sostituendo ad essi, quando gli fu possibile, ufficiali di propria nomina esclusiva — gastaldi —; e restrinse l'autorità delle varie assemblee regionali che con essi collaboravano, riserbandosi la trattazione degli affari di interesse generale e di maggiore importanza. Egli si valse abilmente della impossibilità di convocare una generale assemblea di tutti i liberi per modificare la costituzione e il funzionamento dell'assemblea che più e normalmente gli stava vicina.

Il re intese così ad accentrare ogni potere nelle sue mani, senza giungere a modificare il fondamento della vecchia organizzazione, sicchè anche Liutprando, che dei re langobardi fu il più forte, si trovò sempre a fronte l'aperta ribellione dei duchi.

I Langobardi non avevano civiltà, non conoscevano industrie, nè avevano conservato con le regioni da cui provenivano relazioni capaci di scambi fecondi; sicchè la loro venuta in Italia non creava per alcun verso bisogni nuovi, i quali dessero origine ad uno scambio qualsiasi, sia pure fittizio e momentaneo, capace di produrne altro più durevole. Per quanto intenso fosse il movimento accentratore del potere regio, questo non poteva iniziare un movimento che facesse convergere alla capitale e da essa riespandere nel territorio dello Stato un'attività capace di mutare l'assetto economico del paese — chè tale non poteva certo mostrarsi l'affluire delle imposte alla curtis regia di Pavia ed il modestissimo scambio cui dava luogo lo smercio di quei prodotti, la gran maggioranza dei quali era certo in natura.

Nè le varie regioni eran più strette fra loro per esser soggette allo stesso dominio. Ognuna formava un organismo a sè: ogni ducato aveva i suoi liberi, che erano ad esso legati, distribuiti nelle minori suddivisioni e che dovevano accorrere alla chiamata del rispettivo capo; che non avevano attitudini a lavorar la terra in maniera da trarne profitti tali da soddisfare i bisogni loro e permetterne un commercio, perchè, anzi, il lavoro della terra non era considerato degno di chi per natura ed elezione era portato all'uso delle armi contro gli uomini e gli animali; nè avevan attitudine alcuna ai commerci; quindi, una volta fissatisi in una regione, nessun mezzo di muoversi e di prosperare: un'invincibile tendenza a fissarvisi, resa più accentuata dai bisogni delle guerre continue, le quali, nemiche sempre di scambi e di commerci, richiedevano inoltre sedi fisse di riunione, da cui muovere verso il luogo indicato dal re.

La mancanza assoluta di un'energia creativa impedì dunque allo Stato langobardo di riuscire a dominare in modo effettivo il nuovo territorio e di imprimergli un aspetto ed uno sviluppo improntato al suo organismo; mentre quel disgregamento proprio delle stirpi germaniche, che con le continue lotte interne aveva facilitato la vittoria di Cesare e dei Romani, rendendo più grave la loro dispersione in un ampio territorio, fece sì che l'azione dei Langobardi si mostrò quasi del tutto negativa.

Di tale situazione si valse abilmente e con fortuna l'altro grande organismo in cui si raccoglieva allora gran parte delle energie sociali: la Chiesa.

I Langobardi, infatti, nei primi anni in cui infierì la conquista e turbinò il governo indipendente dei duchi, non si avvicinarono alla chiesa cattolica: ne confiscarono, almeno in parte, i beni e li dettero al fisco o al culto ariano, contrapponendo quasi in ogni città una chiesa ariana a quella cattolica.

Ma il contatto continuo con i vinti, fra i quali si trovavano come disseminati senza un continuo ed intimo rapporto spirituale reciproco, e la fortunata propaganda dei sacerdoti cattolici produsse una forte e rapida conversione al cattolicismo, la quale già molto sensibile al tempo di Autari, che volle ostacolarla proibendo il battesimo, in meno di mezzo secolo era già arrivata ai gradini del trono con Teodolinda e Agilulfo.

Questa conversione fu dovuta allo spontaneo sentimento dei singoli Langobardi, non fu un atto oculato e voluto di governo, nè la conseguenza di un patto stipulato fra la suprema autorità della Chiesa e la maggiore autorità dello Stato. Perciò i Langobardi entrarono nella religione cattolica come neofiti penitenti accolti per misericordia nel grembo della grazia e non come alleati — tanto meno come vincitori; entrarono, cioè, in essa con dedizione quasi completa, accettandone in tutto e per tutto gli insegnamenti, il dogma, i precetti, la costituzione, senza chiedere e senza imporre modificazioni o compensi speciali.

La loro conversione fu un trionfo completo per la Chiesa cattolica la quale finì per assorbire il nuovo popolo senza nulla cambiare in sè stessa e fu una rovina per lo Stato langobardo, il quale, anche quando la maggior parte dei suoi cittadini fu convertita al cattolicismo, ebbe sempre la Chiesa cattolica irriducibilmente e doppiamente nemica: nemica perchè per essa lo Stato langobardo continuò ad essere il nemico del dogma cattolico e dell'Impero che del dogma era il difensore per antonomasia e contro di esso sollevò continuamente insidie e nemici, finchè non ebbe ottenuta la fortunata discesa di Carlo Magno; nemica perchè parallelamente riuscì a tener viva all'interno una continua ostilità che non tardò a minare le basi dello Stato.

I Langobardi finirono per esser stretti dalla fede che accomuna le anime e livella le persone; ma le persone a cui furono pareggiati non erano che vinti e le anime a cui furono accomunati erano anime abituate ad una vita, ad un pensiero, ad una civiltà consolidata con secoli e secoli di storia e non mai spenta. Così il livellamento elevò questi ultimi, mentre abbassava i primi; e l'accomunamento, che ne fu conseguenza, mettendo a contatto una civiltà evoluta ed il vuoto della barbarie, empì questa di quel tanto di cui era suscettibile e la rese tollerante, se non fautrice, di un ulteriore suo sviluppo.

Quando cominciò l'alterna lotta fra il partito ariano e nazionalista e quello cattolico e romanizzante per la conquista del potere, la nuova religione metteva contro ai Langobardi fedeli alle origini ed al culto avito, non più i soli italiani numerosi ma deboli e vinti; ma altri Langobardi, non meno forti e non meno armati, i quali nel bisogno d'armi ricorrevano ai fratelli di fede e scindevano il regno in lotte fratricide, che rompevano sempre più la cerchia della dominazione germanica e aprivano nuove crepe che facilitavano agli Italiani maggiori avanzamenti.

Inoltre la Chiesa esplicò anche un'altra azione modificatrice, che aveva ricevuto inizio già dal tempo in cui il culto cattolico era diventato culto ufficiale dello Stato romano.

Da allora, oltre ai compiti di natura esclusivamente religiosa, considerando la Chiesa come uno dei suoi organi, lo Stato affidò ad essa altre funzioni che col culto erano solo apparentemente o indirettamente collegate; e queste funzioni divennero più importanti mano mano che l'Impero diveniva più debole e si trovava nell'impossibilità di sopperire alle gravi necessità del momento.

Nell'epoca bizantina il vescovo aveva un'ingerenza riconosciuta nel governo locale, partecipava alla nomina dei funzionarî ed all'esame ed al controllo dell'amministrazione cittadina e sorvegliava anche i giudici e la amministrazione della giustizia e qualche volta, se il mutuo consenso delle parti lo voleva, aveva anche autorità di decidere — episcopalis audientia —.

Con i Goti prima, con i Langobardi poi, la Chiesa perdette una parte di queste funzioni e l'incarico ufficiale di compierle; ma altre, per quella parte almeno che poteva essere consentita dal nuovo stato di cose, essa continuò ad esercitare, perchè in realtà consistevano sopratutto in manifestazioni generiche dello spirito di fratellanza e di carità, quali l'aiuto dei poveri e degli oppressi, il riscatto dei prigionieri, l'alimentazione e la protezione dei derelitti, etc., ed anzi sviluppò a questo riguardo un movimento, per il quale le istituzioni di beneficenza, già all'epoca romana appoggiate ai municipî si trovarono più tardi addossate alla Chiesa per modo che si fondarono e si dotarono chiese con l'incarico e l'obbligo di mantenere o vestire continuamente un determinato numero di poveri oppure offrire dei banchetti etc. etc.: movimento così intenso che ha inspirato e costituito tutto il sistema delle opere pie fino al nostro tempo.

Ma per quanto numerose ed importanti sieno state le funzioni civili esercitate dalla Chiesa, specialmente per l'impotenza dello Stato germanico, questa non riuscì mai ad organizzare completamente la società. Vi si opponeva la sua finalità che trascendeva i confini di ogni Stato ed i limiti della vita terrena ed accomunava idealmente popolazioni e paesi troppo disformi fra loro e mirava a fini troppo diversi da quelli mondani. E vi si opponeva del pari e forse ancora più vigorosamente la sua costituzione interna.

Era questa, com'è noto, il prodotto di una imitazione quasi servile dell'organizzazione civile. A ciò la Chiesa si era in origine indotta, per sua convenienza, perchè nessuna organizzazione migliore di quella romana poteva esser presa a modello nè poteva essere più efficace: tanto meno fu indotta a staccarsene quando, divenuta religione di Stato, le divisioni e gli ordinamenti di quello furono obbligatoriamente i suoi. Ma mentre questi ultimi erano come una sopra-struttura imposta al paese; le istituzioni civili delle città italiane erano invece la resultanza di antichissimi ed ottimi sistemi; e quindi queste ultime continuarono a vivere per forza propria e non per forza ed opera della Chiesa, anche dopo che fu sparito l'Impero ed il suo pesante organismo burocratico.

La pieve è il pago italiano: esso si mantiene perchè il suo territorio consta di terre private proporzionatamente completate da terre comuni; i cui prodotti trovano nel convegno settimanale del capoluogo ed in quello più raro della città lo smercio opportuno.

La processione pagana prima, le rogazioni cristiane poi, girando i confini del pago e della pieve, cooperano a mantenerli fissi, ma non li determinano.

Basta pensare, infatti, che il pago sopravvisse alle leggi Giulie, le quali avrebbero voluto abolirlo: da allora all'epoca del trionfo del cattolicismo troppo tempo intercorse, perchè si possa attribuire alla Chiesa la virtù di averlo fatto resistere.

La pieve cittadina è costituita anch'essa da un antichissimo pago, il pagus suburbanus, che chiude nel suo interno la città che ne è il capoluogo. Eppure, malgrado lo spirito di fratellanza della Chiesa — del resto molto minore di quanto generalmente si ritiene — i suburbani non sono mai equiparati agli urbani e la differenza, mantenuta rigidamente anche dalla Chiesa, non è certo di creazione ecclesiastica, anzi deve essere soltanto accolta dalla Chiesa come forza irriducibile delle istituzioni laiche e civili.

A soddisfare i bisogni della società italiana di quel tempo, costituita dai nuclei di eredità romana, per numero e per civiltà prevalenti, e dagli elementi langobardi preminenti per posizione sociale e per forza di armi; mentre i due maggiori organismi, lo Stato e la Chiesa, erano entrambi per ragioni diverse egualmente impossibilitati a soddisfarvi, agì un altro e diverso organismo: la città.

Incapaci di concepire, non che di formare un ordinato sistema di governo, spinti a conservare le divisioni territoriali dalla convenienza che presentavano per la esazione dei tributi, i Langobardi accettarono tutto l'organismo che serviva a questa esazione e che resultava dall'insieme di numerosi e diversi elementi, i quali l'intimo e antico contatto aveva fusi armonicamente ed abituati da secoli a funzionare.

Il regno fu diviso in ducati, ognuno dei quali normalmente corrispose al territorio di un antico municipio o di più municipi riuniti, e la città che era capoluogo di quello, fu sede anche del duca o del gastaldo, e con lui naturalmente, dei famigliari e dei nobili che gli si raccoglievano intorno ed ai quali offriva sicurezza e difesa, maestosi edifici e agi sconosciuti ma presto apprezzati.

Con le mura e con le torri la città si prestava a facile difesa, poichè per la sua ampiezza poteva accogliere buon numero di armati ed era la sede dell'autorità pubblica ed il naturale punto di riunione da ogni parte della regione. Essa serviva inoltre a mantenere la pace e la tranquillità interna delle classi; e a questo scopo, secondo il sistema penale germanico, fu aggiunta un'altra penalità a quella normale per ogni delitto, allorchè fosse commesso entro le mura.

Così il centro urbano acquistò nel diritto pubblico langobardo una speciale consistenza giuridica di fronte a tutti gli altri centri, anche se cinti di mura; in quanto che questa maggiore protezione, essendo stata accordata alla città perchè capoluogo di una regione, fu tolta in modo preciso e assoluto a tutti gli altri, i quali vennero a trovarsi in una condizione riconosciuta e consacrata legalmente inferiore.

A proteggere in tal modo la città il legislatore langobardo fu mosso da ragioni di convenienza e di polizia: ma, intanto, sia pure involontariamente, esso veniva a convalidare, in modo mirabile, il concetto giuridico italiano della città: sicchè le antiche tradizioni che rendevano le mura cittadine oggetto di un vero e proprio culto, si mantenevano in vita con una continuità che dalle più remote leggende d'Italia e di Roma fluisce ininterrotta per tutto il medioevo fino all'età dei Comuni.

Si formò così il principio della pace speciale, che faceva della città un suolo giuridicamente privilegiato e aumentava l'importanza sociale di coloro che vi abitavano.

La città aveva conservato lo scheletro suo primitivo: anzitutto il suburbio, immiserito ed in qualche parte, magari, deserto, ma sempre ad essa legato ed avvinto dal bisogno della difesa e dalle necessità del mercato, era tuttora designato col classico nome delle leggi di Costantino e delle epigrafi più vetuste, e continuava a sussistere con l'antichissimo e speciale regime. In secondo luogo le terre comuni: il titolo giuridico ne era cambiato; ma ciò, dati i tempi, non modificava la destinazione e l'indole della loro consistenza giuridica.

La città, infatti, anche nello Stato in cui era discesa al tempo dei Goti, era pur sempre un organismo non solo capace di vivere — e lo dimostrò sopravvivendo all'impeto della conquista — ma di gran lunga superiore al più valido organismo di governo barbarico.

Come capoluogo del territorio sottoposto alla sua giurisdizione, essa continuava ad attirare in sè quel po' di commercio che si poteva tuttora sviluppare e forniva gli oggetti e gli artifici richiesti dalla vita sociale continuando l'antica tecnica del mestiere; ed accanto a questo mercato non frequente nè intenso, se ne manteneva in vita un altro, periodico e settimanale, che non si estendeva al di là del suburbio, ma che forniva alla città gli elementi necessari alla sussistenza.

La città doveva inoltre fornire facile ricetto a quei Langobardi che, nelle nuove condizioni sociali, avevano perduto le terre guadagnate con la conquista, perchè il gruppo cittadino, composto di italiani, ad essi non poteva rifiutar l'ammissione; mentre i beni comuni rimasti alla città consentivano al nuovo venuto una condizione di esistenza di gran lunga migliore di qualsiasi lavoratore della terra.

Anche a questo riguardo avvenne ai Langobardi quanto era avvenuto per la loro conversione. La città, composta di elementi cattolici e vinti, fu sottoposta a tributo insieme col suo suburbio, nei primi tempi dell'invasione e la ripartizione fra i quartieri di questi tributi, di cui città e suburbio erano solidalmente responsabili, spettò ai soli urbani, i quali ne decidevano nella generale antichissima riunione, che si teneva davanti alla Chiesa.

Quando la conversione religiosa ebbe cominciato ad avvicinare un po' i vincitori ai vinti, i Langobardi convertiti frequentarono, naturalmente, le riunioni in cui si trattavano gli affari di maggiore importanza della Chiesa e siccome nello stesso modo e con le medesime forme si trattavano anche quei pochissimi affari di natura civile, che erano rilasciati alla cittadinanza dall'autorità pubblica; così anch'essi si trattarono insieme con gli altri.

La cosa era resa tanto più agevole dal fatto che la cittadinanza, fino dal tempo goto, formava un unico collegio — collegium civitatis — che era composto dei soli urbani; era cioè una forma associativa rudimentale, facilmente accessibile alle menti rozze dei Langobardi e nello stesso tempo arieggiava l'originaria costituzione germanica della marca, in quanto che solo gli urbani godevano di facoltà sui beni pubblici e sulla cosa pubblica; così come ai soli commarcani era dall'antico sistema germanico concesso ogni potere.

I Langobardi, entrando in quest'organizzazione, come erano entrati nella Chiesa cattolica e cioè individualmente e alla spicciolata, furono assorbiti da questa come dall'altra ed in breve stretti dai vincoli della Chiesa, vennero immedesimati nella città. Tale assorbimento, aumentando l'importanza della città, faceva sempre più decadere le antiche ed originarie istituzioni langobarde; mentre, d'altro canto, l'assemblea generale del regno era asservita al re e quella locale ridotta solo, mutando le facoltà originarie, ad amministrare la giustizia, andava perdendo lentamente anche la ragione di esistere.

Quando con Carlo M. fu istituito lo scabinato, il maggior vantaggio di questo colpo portato all'antico sistema langobardo, lo sentì la città, che col privilegio, stabilito per legge, della nomina degli scabini, ebbe, oltre l'assemblea per trattare gli affari politici, anche un tribunale proprio per giudicare le controversie minori; ma appunto perchè minori più frequenti e quindi più importanti, fra i suoi componenti.

Entro la città vi era inoltre il rappresentante dello Stato e lo Stato ha anch'esso cooperato a formare la costituzione della città — piuttosto negativamente — è vero, ma la sua azione è innegabile. La riduzione del concetto di cittadinanza al concetto di urbanitas è la conseguenza dell'opera germanica nell'elaborazione di elementi italiani; e il maggiore sviluppo dell'assemblatorio cittadino si ottiene quando la massa dei Langobardi gravita in esso aumentandone il peso e l'importanza.

Più difficile è determinare l'importanza reciproca e la posizione scambievole della chiesa cittadina e della cittadinanza.

Mentre lo Stato langobardo si sovrappone dovunque alla città nello stesso modo; la Chiesa si è insediata luogo per luogo, inspirandosi allo stesso fine ma impiegando mezzi diversi; e le conseguenze di questo modo di procedere, sensibile a parecchi secoli di distanza, è stato accompagnato anche da varie cause speciali; fra le quali, prima di ogni altra, la maggiore o minore rapidità dei Langobardi a convertirsi e ad entrare nell'ingranaggio religioso e cittadino.

A Lucca, per esempio, sino dai primi documenti, vediamo assimilati ai cives anche taluni gruppi di arimanni che non son certo italiani e accanto ai notarii ecclesiae, diffusi dovunque, compaiono degli scabini ecclesiae di cui non si ha traccia altrove, così come altrove non si ha traccia di un curator investito di carattere ecclesiastico; nè fuori che a Lucca si trovano dei lociservatores di così intenso sapore ecclesiastico.

Ma la costituzione lucchese si può considerare, per certi rispetti, eccezionale. Del resto essa non contraddice affatto all'asserzione che il primo posto, nella organizzazione civile, è tenuto dalla cittadinanza.

Esternamente ed apparentemente la Chiesa sembra avviarsi ad una grande preminenza: riconosciuta al vescovo la facoltà di cooperare col conte all'amministrazione della città e ridotto poi quest'ultimo quasi esclusivamente nella campagna; i re d'Italia prima, gli Ottoni in seguito fecero del vescovo il caposaldo del loro governo.

Ma in realtà i vescovi agiscono non come capi di una diocesi; ma come preposti alla pieve cittadina. E il loro potere è l'esponente del potere della città. È ad essa, ai suoi componenti e cioè ai cives che spetta il primo posto.

Questi cives, isolati dai Goti e dai Langobardi, si stringono fra loro in un nucleo tenace, che, assorbendo l'elemento germanico, gli imprime il suo suggello e ne adopera l'energia a far salire il proprio livello.

I cittadini hanno il proprio notaro, che è l'antico notaro della città. Al tempo romano era l'attuario delle curie, perchè nelle curie si raccoglieva il governo cittadino: ora che la città si riduce a nuove condizioni, esso diviene il notaro dei cives; e accanto a questa istituzione, che conserva le antiche tradizioni, continuano a vivere anche altre forme antiche: il curator, con funzioni finanziarie, il perequator, il racionator etc.

E con i cives, naturalmente, cresce d'importanza la civitas.

Ma il suo sviluppo ha dei limiti: nelle condizioni generali dell'agricoltura povera ed abbandonata e nell'impossibilità da parte dello Stato germanico, di coordinare le varie energie locali. Questi limiti fecero sì che l'energia cittadina — energia economica ed energia giuridica — non si estendesse al di là del suo suburbio. Così che il regno fu spezzato e rotta l'antica unità del territorio col suo capoluogo, chè, mentre questo rapidamente progrediva, quello rimaneva inattivo; mentre nella città cresceva in potenza l'organo che meglio rispondeva alla sua organizzazione, e cioè il vescovo: nella campagna il potere restava affidato agli organi dello Stato germanico che meglio rispondevano ai bisogni di un'economia eminentemente terriera.

Quando il movimento ascensionale della città raggiunse un grado tale da permetterle di avere un magistrato tutt'affatto proprio — il consolato —; il contado all'intorno era ancora tutto soggetto alle grandi signorie laiche, le quali separavano le varie città l'una dall'altra senza alcuna coesione d'indole generale e superiore.

Così strette da un cerchio economicamente e politicamente diverso ed ostile, le città svilupparono un diritto pubblico che s'imperniava tutto sull'appartenenza non ad un regno ma ad una città e che entro lo stesso regno contrapponeva città e città, fino ad originare la rappresaglia; e, siccome il centro di questa organizzazione restava la città murata, cittadinanza e urbanitas furono sinonimi.

Era la cittadinanza medioevale ed il nuovo diritto pubblico italiano.

Ma questo sviluppo non sarebbe stato possibile, se l'energia economica e sociale non fosse stata regolata e guidata con norme opportune ed appropriate. Ed anche a questo provvide la città, la quale, specialmente dopo l'istituzione dello scabinato, elaborò consuetudini e norme giuridiche proprie, per cui dallo scheletro scarno dell'Editto si giunse allo studio sistematico del diritto: alle Pandette.

Mentre il Comune drizza superbo il suo bel gonfalone, torna a farsi sentire la voce solenne degli antichi giuristi e l'Italia rinasce a nuova vita.

Così, sia pur in modo imperfetto e sommario, si possono tratteggiare le vicende della costituzione giuridica delle nostre città tosco-lombarde.

Da questa ricerca scaturiscono, a mio modo di vedere, due conclusioni: una d'indole generale, di indirizzo e di metodo; l'altra, che in parte rientra in questa e che direi di proporzione.

Quando Roma ebbe con fortuna iniziato quel gran movimento ascensionale che toccò culmini non più raggiunti, faro luminoso, centro di ogni specie di attività, attrasse, costrinse a sè le energie di tutti i territori soggetti al suo dominio, e la sua lingua, la lingua della signora di tutto il mondo, fu la lingua dell'universo e scrittori d'ogni provincia accolsero, coltivarono, perfezionarono quella che sola aveva dignità di lingua, di fronte alle altre parlate, che non erano che dialetti: così come il suo diritto era il diritto per eccellenza e rétori e poeti, filosofi e grammatici, storici e giuristi furon tutti dominati dalla sua grande potenza.

Più tardi, quando questa potenza cominciò a decadere, l'idea grande di Roma non decadde. Non decadde allora e non sparì in seguito: nemmeno quando il mondo attonito seppe violate e rotte dall'orda famelica e disordinata dei barbari tante volte nei secoli percossi dall'aquila superba, le mura fatali che Annibale, vincitore di numerose e cruente battaglie, invasore felice di tre paesi, conquistatore fortunato di quasi tutta l'Italia, non aveva osato avvicinare. Nemmeno allora sparì: si trasformò. Divenne il più caro, il più santo dei ricordi e delle tradizioni e fu il termine di paragone delle fervide menti avide, nel doloroso presente, del ritorno di un passato luminoso di vittorie e di prosperità, e del tempo felice in cui l'immensa pace romana copriva del suo manto maestoso quasi tutto il genere umano. E a render più saldo questo culto nel tempo in cui la religione era senza dubbio il conforto maggiore; il dolce cantor di Virgilio, per divina volontà quasi profeta di una venuta che doveva trasformare il mondo, legava con vincoli spirituali sempre più intensi l'antico mondo al nuovo.

Le antiche tradizioni popolari di giustizia, di diritto, di tecnica del mestiere, che erano e risalivano al tempo romano, furono credute — e non tutte lo erano — romane ed ogni città volle vita ed origine da Roma e da quelli che in essa raggiunsero fama e splendore; e queste antiche leggende, queste tradizioni vetuste nel remoto medioevo furono la vita spirituale delle nostre città, in cui notai e giudici avevan continuamente sott'occhio formule e parole d'antichi tempi, e in cui la Chiesa continuava a parlare al cuore con la voce di Roma, simbolo superbo di gloria e di redenzione per il popolo italiano.

Nell'800 un re franco di grande ingegno e di grande potenza, ma barbaro, non italiano, intese, cingendo in Roma la corona, di continuare, non di far rinascere — chè rinasce solo ciò che è morto — l'antico Impero.

Fu un'utopia, ma un'utopia di tal forza che ha vissuto fino al secolo decimonono, incardinando per secoli il diritto pubblico dell'Europa intiera: qual prova maggiore di intensità e di forza per una tradizione?

Di poche diecine d'anni è posteriore il primo documento a noi noto in cui appaiono i primi segni del differenziarsi di nuove lingue sul gran fondo comune della lingua romana e da allora, più intensamente che altrove, la tradizione di Roma si consolida in Italia; nell'Italia che da Roma e da Roma sola voleva trovar l'origine per le sue molteplici città.

Queste tradizioni si maturano, si ampliano nei secoli e sbocciano gloriose nel fulgore delle repubbliche, che si specchiano in Roma, e che assurgono a nuova civiltà, fino al trionfo dell'Umanesimo, che ridestò intiera l'antica gloria.

Anche in seguito, pur spezzata, frazionata, divisa e sottoposta al dominio straniero, l'Italia sentì la sua unità nella grande discendenza da Roma: e tutti gli scrittori di storie locali, che dal cinquecento all'ottocento hanno illustrato le vicende della propria patria, ne iniziaron le origini con la discendenza da Roma e da Roma mossero alberi genealogici e costruzioni sociali.

All'epoca del nostro riscatto, Roma, Roma la grande, fu contrapposta al barbaro ed all'oppressore e sui campi cruenti delle battaglie, nell'oscure torture delle prigioni e dei patiboli, gli esempi di amor di patria dell'antica Roma sostenevano i forti spiriti dei martiri e degli eroi, mentre nella bocca e nella mente del popolo l'incitamento alla vittoria suprema suonava nell'alata parola del poeta che all'itala madre cingeva il superbo elmo di Scipio.

Nè gli studiosi della nostra storia giuridica si sottrassero a questa corrente; troppo compresi della gran lotta per l'indipendenza per non ricollegare agli antichi i nuovi oppressori.

Il culto di Roma tocca l'apogeo con Federigo Carlo di Savigny.

Questo illustre e geniale tedesco, studioso eminente del diritto di Roma, sentì, guidato sui primi passi dal genio di un grande, sebbene quasi dimenticato, italiano — Antonio d'Asti — sentì che quel complesso meraviglioso di norme, frutto di lunghi secoli e di studî mirabili, non poteva morire, non poteva esser morto; sentì che quel paese, ove tanto fuoco aveva per secoli scaldato le menti, regolato i rapporti, guidate le azioni, doveva, pur nel più gelido stato, conservarne pure le faville sotto le ceneri; ed ideò una costruzione storica, per cui il diritto di Roma si manteneva in vita per tutti i secoli del medio evo, e la costituzione romana, abbattuta ma non mai estinta, si reggeva pur col passar dei secoli e delle stirpi, per risorgere a nuova vita, mentre a nuova vita risorgeva lo studio del diritto all'epoca comunale.

Fu grande questa concezione e luminosa quant'altra mai; e il Savigny conta fra gli spiriti vivificatori della nostra stirpe e del nostro paese; come grandi resultati portò il metodo storico e giuridico da lui inaugurato.

Ma Roma non è, non è mai stata l'Italia. Questa tradizione che fa capo a Roma, e a Roma soltanto, deve ora essere ristretta ai suoi naturali confini; e deve cessare il metodo che Roma e il diritto romano vuole esclusivamente cercati nel corso della storia italiana.

Roma rappresenta un'eccezione e come tale, per la sua immensa importanza, ha e deve avere gli studiosi della sua storia, della sua costituzione e del suo diritto. La regola è data dalle altre città ed è la costituzione di queste città, non affatto quella di Roma, che porge gli elementi, che sopravvivono al tempo romano e che a contatto con gli elementi germanici producono un nuovo periodo storico. Dunque anche questa costituzione deve aver il suo storico ed il suo studioso e questi deve essere lo storico non del diritto e della costituzione di Roma, ma della costituzione e del diritto d'Italia.

Come Roma non è l'Italia, così la costituzione e il diritto di Roma non sono tutto il diritto italiano. E se noi vogliamo conoscere la nostra storia dobbiamo sceverar la storia d'Italia da quella di Roma, tenendo di questa il debito conto, sì, ma come parte di un tutto che è nato prima di lei, ha vissuto in modo diverso e separato da lei e che quando quella è morta — perchè Roma, come città antica, è veramente morta — non solo non si è spenta con lei, ma ha fornito gli elementi e i fondamenti della nuova costituzione. Noi dovremo studiare il nostro diritto, non soltanto contrapponendolo e distinguendolo da quello degli altri popoli stranieri, ma anche da quello di Roma stessa.

E valga il vero.

L'Hegel, con una ricerca poderosa, ha troncato il sogno così caro al Savigny della continuazione delle antiche curie romane nel consolato medioevale; pochi anni fa il Solmi ha fatto altrettanto per le corporazioni; dimostrando che le corporazioni medioevali non si riattaccano affatto a quelle del tempo romano.

Ma, diciamolo forte, con questo non si apre un baratro fra l'evo antico ed il medio. La continuazione esiste ed esiste ugualmente, ma deve essere ricongiunta alle primi origini della costituzione dell'Italia: dell'Italia, non di Roma.

Tali almeno le risultanze delle ricerche di questo studio. E se anche queste resultanze dovessero essere riconosciute inesatte o completamente errate; altre prove e più sicure si dovranno portare in suffragio di quest'asserzione.

Quando, abbandonato l'antico preconcetto per il quale si riteneva che le leggi langobarde dovessero considerarsi come depositarie del più puro diritto germanico; se ne intraprese un esame più accurato: apparvero in esse tracce non dubbie di un diritto che fu detto romano e giustamente, perchè emanato dagli Imperatori di Roma. Ma quest'espressione apparve ben presto troppo generica.

Il Nani rilevò che fra il diritto romano puro e l'Editto langobardo c'era stata una elaborazione della legge romana che aveva servito di tipo al legislatore langobardo. Ed il Tamassia, poco dopo, identificava questa elaborazione intermedia nella Lex Romana Visigothorum, più comunemente nota col nome di Breviario Alariciano, che è una riduzione ed un compendio del Codice Teodosiano; pur mettendo in rilievo che nell'Editto stesso si trovano tracce, oltre che di diritto visigoto ed ecclesiastico, anche di diritto giustinianeo e di un diritto che, sull'esempio del Brunner, chiamò volgare.

E contemporaneamente al Tamassia allo stesso scopo dedicava profonde e fruttuose ricerche il Del Giudice; mentre il Calisse dimostrava che il diritto classico italiano aveva mantenuto la sua fisonomia anche dopo la legislazione giustinianea, così sulle leggi langobarde come nei documenti di quel tempo.

Così a proposito della fiera ferita, degli sponsali sciolti per ingiustificato ritardo di un biennio ad effettuare le nozze, della perdita totale dell'usufrutto per parte della vedova passata a seconde nozze, dell'affrancazione dei servi, delle scritture contrattuali, delle forme degli atti e del numero dei testimoni, della mancipazione nella donazione e nella vendita, dell'uso frequentissimo di dichiarare cittadini romani i servi manomessi, della fiducia, del testamento, della falcidia.

E il quadro generale fu confermato col resultato degli studii del Tamassia sull'alienazione degli immobili, sul testamento del marito, sulla falcidia etc. e di quelli, numerosi, del Besta; mentre nuovi studii pubblicati e nuovi documenti messi in luce rivelano nuove tracce dell'antico diritto italiano, dalla mancipatio al diritto del passo necessario.

Orbene questo diritto, che qualche volta è stato detto teodosiano, è più propriamente italiano ed esso deve essere messo in relazione e completato con tutti gli altri elementi giuridici conservati dalle consuetudini, dagli statuti, dai documenti, e da ogni altro materiale, che ci ha serbato notizia della nostra vita giuridica.

Il Brunner ha chiamato diritto volgare questo diritto, che considerò come una modificazione, una storpiatura del diritto romano, per opera di elementi locali. L'espressione non è esatta e il suo pensiero non ha colto nel vero. Ciò che a lui parve un fenomeno particolare ed eccezionale è invece un fenomeno generale e complesso per il quale le norme giuridiche e le consuetudini delle varie regioni d'Italia sono state inquadrate dal diritto romano, ma non soprafatte e annientate. Dal diritto romano risulta infatti da un lato l'autonomia concessa alle varie regioni italiane — e questo è già qualche cosa per la storia della costituzione giuridica dell'Italia — e da un altro — e questo è infinitamente di più perchè è proprio l'ossatura intima della costituzione italiana — che le norme e le consuetudini locali ebbero un'importanza preponderante e devono esser considerate come l'elemento principale, il quale, nelle sue varietà regionali, è stato coordinato dal diritto romano, ma non distrutto.

La distruzione comincia più tardi: quando con la scuola di Bologna assurge al primo posto il diritto giustinianeo e questo diritto si diffonde e si applica in tutta l'Italia.

Storia italiana, dunque, fatta con elementi italiani.

Accettando, poi, almeno nelle linee generali, le conclusioni delle nostre ricerche si è tratti anche ad una altra considerazione, pur essa di metodo.

Se la città italiana ha conservato una fisonomia propria e durante l'epoca langobarda e quella franca è andata acquistando sempre maggiore importanza e consolidandosi in un assetto giuridico sempre più completo, tanto che l'evoluzione è terminata quando sono sbocciati i Comuni, quando cioè, l'Italia superiore e media è apparsa costituita di città libere; è chiaro che nè lo Stato, che ne ha permesso il primo e l'ulteriore sviluppo, nè la Chiesa, che per un tempo abbastanza lungo, per mezzo dei vescovi, ha tenuto il governo delle città, sono state le forze veramente direttive della società italiana di quel tempo: se avesse prevalso l'autorità regia, avremmo avuto una costituzione simile a quella franca; se avesse avuto il predominio l'autorità ecclesiastica, si sarebbe dovuto finire in qualche cosa di simile allo Stato della Chiesa. Dunque l'organismo più potente, l'elemento centrale della nostra storia e della nostra costituzione è la città.

Orbene se questo è, ne consegue che la città deve essere considerata come punto di riferimento e di partenza per la risoluzione dei più gravi problemi, che interessano la nostra storia giuridica.

Tutto il fenomeno storico della nostra costituzione si svolge intorno ai cardini della città; dunque è la città che ne è il centro e da questo centro si deve muovere.

Ma dire città val quanto dire elemento laico, elemento civile, elemento italiano, chè la Chiesa è universale e lo Stato è rimasto per lunghi secoli straniero.

Auguriamoci che la storia d'Italia la facciano gli Italiani.

[ INDICE]

I. La città romana gota e bizantina.
§ 1. L'antica cerchia di Roma primitiva.
Le origini di Roma [Pag. 1-4]
Il vallo e la fossa [4-6]
§ 2. La cerchia murata del IV.º secolo av. Cr.
Patres, patres minores e plebei [6-9]
Importanza delle mura [9-10]
§ 3. I mille passus. Determinazione territoriale [10-12]
§ 4. Determinazione dei mille passus rispetto alle magistrature.
Il domicilium [12-14]
Condizione giuridica speciale dei beni dei minori situati entro i mille passus [15]
Esegesi dell'orazione di Severo — sua interpolazione [16-17]
Origine della distinzione dei beni in urbani, suburbani e rustici [18-19]
La fiducia [19-20]
§ 5. Mille passus, urbs e suburbium.
La preminenza degli urbani [20-23]
§ 6. Differenze fra Roma e le altre città. Pomoerium e continentia aedificia.
Equiparazione dei continentia aedificia al suolo intramurano a Roma [23-25]
Carattere eccezionale per Roma di questa equiparazione [25-26]
Origine e cause [27-28]
§ 7. Determinazione dei mille passus rispetto ai plebei.
La plebs extra muros posita [28-29]
Esegesi del tit. 55 del lib. XI. del Cod. Giustinianeo [29-34]
Condizione giuridica di questa plebs [34-39]
Sua importanza come classe sociale [40]
§ 8. Determinazione dei mille passus rispetto ai beni pubblici. I beni pubblici nel diritto romano. Esame e critica della teoria del Rudorff [40-48]
Triplice distinzione di essi fatta dalle fonti [49-51]
Diritti degli urbani a questo riguardo [52-53]
§ 9. Determinazione dei mille passus rispetto al culto.
Il pagus suburbanus [53-55]
§ 10. Città e campagna negli ultimi tempi dell'Impero romano d'occidente.
Trasformazioni del governo della città durante la decadenza [55-57]
Riammissione dei plebei prima esclusi [58-61]
Cause e conseguenze [62-64]
§ 11. La conquista gota.
Il collegium cittadino [64-68]
I beni pubblici [69]
§ 12. Città e campagna sotto i Bizantini.
Sopravvivenza della condizione giuridica della plebs extra muros posita [69-71]
§ 13. Le divisioni territoriali interne della città.
I quartieri. [71-73]
Loro attribuzioni [74]
Quartieri, corpora e numeri [75-77]
§ 14. Conclusione. [77]
II. La città langobarda-franca.
§ 1. Territorium.
Continuazione delle divisioni territoriali civili romane e loro coincidenza con quelle ecclesiastiche [79-80]
Eccezioni a questo sistema dovute non a perturbamenti del tempo langobardo ma a preesistenti pagi italiani [81-83]
§ 2. Suburbium.
La legge di Carlo Magno [84]
Traccie e denominazione [84-86]
L'espressione intra civitatem usata nei documenti medioevali per indicare il suburbio e la legge dell'imperatore Costantino [87-90]
Estensione del suburbio diversa da regione a regione ma sempre antichissima [91-96]
Condizione giuridica speciale dei suoi lavoratori mantenutasi dal tempo romano [97-104]
§ 3. Campanea.
Esistenza di un territorio strettamente cittadino [104]
Sua differenziazione così dal suburbio come dal comitato [104-109]
Sua natura giuridica [109]
§ 4. Bona publica e arimannie.
Origine e natura delle terre arimanniche [109-110]
Esame e critica delle varie opinioni degli scrittori a questo riguardo e specialmente di quella del Checchini [112-117]
Le famose arimannie mantovane [118-120]
Il publicum [121-122]
§ 5. Il populus cittadino.
Sua costituzione resultante dall'unione dell'urbs col suburbium e con la campanea [122-123]
Origine e natura di questa unione [123-126]
I famigerati populi di Paolo Diacono [127-132]
§ 6. I suoi elementi: pars ecclesiae, pars publica, cives.
Notarius regis, notarius ecclesie e exceptor civitatis [132-134]
I cives di Verona [134-136]
Continuazione dell'antico sistema italiano per il quale alla riparazione delle mura e degli edifici pubblici concorrono lo Stato, la Chiesa cittadina e i cittadini [136-142]
Eccezione fatta a questo riguardo dalla c. d. Legge romana udinese [137-138]
I cives di Cremona [138-145]
§ 7. La Chiesa come istituzione cittadina. La pieve: origine, elementi, sviluppo e modificazioni. Origine della parrocchia a tipo moderno: le chiese cardinali.
Numerosi elementi da cui risulta l'azione della Chiesa e necessità di sceverarli ed esaminarli partitamente [145-146]
Sistemi di propaganda [147]
Differenze fra gli ordines officiorum delle varie chiese [148-150]
Origine, natura ed importanza di queste differenze [150-152]
La pieve [152-153]
Sua sovrapposizione all'antico pago italiano [153]
Elementi di questo rintracciabili attraverso la pieve cristiana. Communia, vicanalia e interconciliaricia [153-161]
Munitio e magistri pagorum [161-162]
Feriae pagorum [162-163]
Sistema tenuto dalla Chiesa cattolica [163-166]
La pieve cittadina [166-175]
Inizio, sul finire del secolo ottavo, della sua differenziazione dalla pieve rurale [171]
Allargamento del suo territorio. Decima novalium e fondazione di nuove cappelle estendentisi anche ultra suburbii fines [171-174]
Inizio di una speciale officiatura delle chiese dei santi più venerati [175-177]
I decomani milanesi [178-179]
La chiesa di S. Ambrogio di Milano e il diploma arcivescovile dell'anno 789 [179-180]
Altri privilegi concessi a questa chiesa dall'arciv. Tadone nell'866 [181-183]
Chiese decumane, cardinali e sedali [183-187]
Le caratteristiche di queste chiese. La parrocchia moderna [188-189]
Ordo laico e ordo ecclesiastico. Derivazione di quest'ultimo dall'ordo civile del municipio italiano [189-190]
Ordinarii e ordinarii cardinales [190-194]
Azione ed intervento dei laici nelle elezioni [194-198]
La consacrazione. — La consacrazione delle chiese cardinali [199]
La mensurna divisio dei primi secoli [199-200]
Sua trasformazione da offerta volontaria in collecta obbligatoria [200-202]
Origine della decima [202]
Decima franca e decima italiana [202-206]
Il rifacimento degli edifici del culto [206-207]
Le oblazioni: loro trasformazione da volontarie in obbligatorie [207-208]
Condizione speciale, a questo riguardo, delle chiese cardinali [208-209]
I beni della Chiesa [209-213]
Le chiese cardinali e l'origine del beneficio ecclesiastico [213-215]
§ 8. Il mercato cittadino.
Estensione [216-220]
Sistema di scambio [220-221]
Generi di scambio [221-227]
Ubicazione [227-229]
Azione ed importanza [229-235]
§ 9. Il centro urbano e la sua natura giuridica.
Urbs, castrum e vicus [235-237]
Continuazione dell'antico sistema italiano per il quale le maggiori facoltà erano prerogativa esclusiva degli urbani [237-244]
Azione della città [244-246]
Azione del diritto pubblico germanico [246-247]
Pace romana e pace germanica. Civis romano e urbanus medioevale [247-249]
§ 10. L'assemblatorio cittadino.
Il communi consensu richiesto dalla legge dell'anno 400 per l'alienazione dei beni delle città [249-250]
Il conventus ante ecclesiam e l'Editto di Rotari [250-252]
Continuazione dell'antica assemblea degli urbani [252-253]
Il praeceptum dei Piacentini [253-255]
L'asamblatorium di Milano [255]
Asamblatorium, consulatus e origine del Comune [255-258]
§ 11. L'assemblea regionale longobarda.
Gli antichi anfiteatri romani e il termine parlascium con cui sono indicati nei documenti medioevali [258-261]
Traccie della coesistenza di due diverse riunioni in epoca remota [261-262]
L'assemblea regionale langobarda [262-263]
Suo decadimento fino ad esser ridotta ad esercitare una funzione quasi esclusivamente giudiziaria [263-265]
Riforma di Carlo Magno. Lo scabinato [265]
Il placito [265-266]
§ 12. Azione dell'uno e dell'altra nella costituzione della città.
Elezione degli scabini [266-268]
Loro competenza. Il consolato del placito [268-270]
Assemblatorio e placito [270]
La costituzione dell'Italia e quella degli altri paesi [271-274]
§ 13. Le divisioni territoriali interne della città.
Continuazione degli antichi quartieri italiani [274-275]
Loro rapporti reciproci e con la città [275-276]
Costituzione interna [277]
Importanza [277-278]
Compagine della città [278-280]
Conclusione. [281-310]