§ 10.

— L'organizzazione degli antichi municipî riposava sulle curie e sui magistrati e queste e quelli, insieme con le corporazioni che costituivano come le membra della città, pensavano al disbrigo degli affari. Ma dai primi del secolo quinto, sotto la pressione irresistibile delle necessità di difendersi contro le invasioni da ogni parte irruenti, fu chiamata a vigilare e a combattere anche la plebe urbana ed in correspettivo, le furon riconosciute delle speciali facoltà nei rispetti della cosa pubblica le quali si aggiunsero, integrandole, a quelle degli organi già esistenti, in proporzione del contributo portato dai nuovi venuti; e fecero sì che per i provvedimenti di maggiore importanza fu necessario il communi consensu di tutti i cittadini[694].

Per manifestare questo comune consenso che richiedeva una generale riunione, fu scelto il luogo nel quale era già antica consuetudine che tutti indistintamente si riunissero accomunati dalla fede e cioè sul sagrato della Chiesa, alla quale lo Stato affidava, per non dire addirittura abbandonava, una parte sempre più ampia dei suoi impegni e dei suoi doveri.

E così la Chiesa, oltre ai veri e proprî compiti che disimpegnava già prima come religione ufficiale dello Stato, coprì con la sua protezione questa nuova e speciale assemblea che aveva per carattere distintivo una funzione suppletiva ed integratrice dell'amministrazione normale della città.

Con i Goti questa funzione suppletiva si accentuò in proporzione della decadenza sempre maggiore delle curie e delle corporazioni ed in correlazione del formarsi di un unico e forzato collegium che comprendeva tutta la città. E di più avendo essi riserbato soltanto a sè stessi l'uso delle armi e l'esenzione dalle imposte ed avendo incamerati nel Fisco regio i beni pubblici delle città, sanzionarono di diritto e di fatto agli italiani una condizione di inferiorità civile e ridussero le loro facoltà su tali beni a semplici diritti di uso.

I Langobardi spazzaron via con gli ultimi avanzi delle curie e delle corporazioni quanto ancora rimaneva dell'antico organismo burocratico romano-bizantino; ma non ebbero ragione di impedire la riunione degli indigeni dinanzi alla Chiesa, sia perchè esternamente e superficialmente si presentava di natura religiosa, sia perchè funzionava molto bene come mezzo di pubblicità e di estorsione di imposte; ed in nessun modo poi, allo stato in cui l'avevano ridotta i Goti, dava ombra od ostacolava la dispotica volontà dell'ufficiale pubblico preposto alla città.

Rotari, inspirandosi al cap. 58 dell'Editto di Teodorico, accenna al conventus ante ecclesiam come al luogo dove si poteva far bandire dal precone il rinvenimento di un animale smarrito e di cui si fosse ignorato il proprietario[695]; quasi come un semplice mezzo di pubblicità, così come al tempo goto, durante il quale non fu infrequente il caso che anche le leggi, incise in tavole di marmo, fossero murate negli atrî delle chiese. Ma, quantunque Rotari, sia stato ariano intransigente, nazionalista convinto e per conseguenza ostile all'elemento indigeno ed alla parte romanizzante del suo popolo e abbia inteso a raccogliere in iscritto le antiche consuetudini e le vecchie leggi dei suoi per conservar loro quel predominio assoluto, che era andato rapidamente diminuendo; pur dalla stessa sua legge appaiono dei sintomi che accennano ad un notevole aumento di importanza del convegno che ogni giorno festivo si raccoglieva sul sagrato della pieve.

Egli distingue nettamente le riunioni illecite sia dei rustici — rusticanorum seditiones, concilios[696] — che dei cittadini — zavas et adunaciones... per singulas civitates[697] — dalle altre; e queste, in conseguenza e conformità dell'antico sistema germanico per il quale non si concepisce un'assemblea senza carattere politico giudiziario, appaiono investite di uno spiccato carattere legale. Tutte le riunioni e le adunanze contemplate e consentite dall'Editto, invero, sono protette con la pena gravissima di 900 solidi — «si quis (stabilisce infatti il cap. 8) in consilio vel quodlibet conventu scandalum commiserit noningentos solidos sit culpabiles regi» —. Ora dal momento che il cap. 343 parla di un conventus ed il cap. 8 protegge con tale pena tutti i conventus indistintamente — quodlibet conventu — e dall'Editto non è sanzionata alcuna eccezione a tale proposito, si deve ammettere che anche il conventus ante ecclesiam sia stato protetto dalla stessa pena. Ed allora, essendo certo che la gravità della pena non può essere stata causata dalla vicinanza del conventus ad un luogo sacro, perchè lo stesso Rotari limita a 40 solidi la pena di chi commette uno scandalo in chiesa[698]; il fatto che Rotari abbia tutelato il conventus ante ecclesiam con la pena di 900 solidi, che è la pena massima che protegge la funzione politico-giudiziaria, anche se non si vuol giungere alla conseguenza che egli l'abbia considerato come un vero e proprio organo di essa, è, però, un indizio sicuro che al suo tempo l'assemblea davanti alla chiesa, nella quale il precone esercitava normalmente e giuridicamente le sue abituali funzioni, e che, per certi riguardi, era equiparata all'azione dello stesso giudice, era qualche cosa di diverso dalle umili e mal sopportate riunioni dei fedeli in cui — nei primi anni dell'invasione — si trattavano affari e cose esclusivamente religiose.

Venuti come nemici e stabilitisi come conquistatori, i Langobardi continuarono a reggersi con i sistemi originarî escludendone completamente i vinti e intesero di conservarsi un assoluto e completo predominio. Gli effetti furono precisamente opposti. Ciò fece sì che quando gli Italiani, riavutisi un po', cominciarono a rialzarsi, ogni loro spinta verso l'alto fu un colpo di piccone alla costituzione di quelli.

E il fulcro e l'organo primo di questo movimento fu appunto l'assemblea cittadina la quale era una forma semplice quant'altra mai di amministrazione e si attagliava perfettamente alle consuetudini germaniche alle quali si avvicinava in modo singolare per quanto concerneva i beni pubblici comuni, rispetto ai quali gli urbani avevano un diritto paragonabile, almeno nella manifestazione esterna, a quello di cui nell'organizzazione germanica godono i commarcani sui beni comuni della marca. Ed offriva un ottimo punto di riunione agli elementi germanici che la religione cattolica, la civiltà romana, la costituzione cittadina ed il variare delle condizioni economiche e speciali strappavano alle schiere dei Langobardi.

Dalla venuta dei Langobardi quest'assemblea perde il carattere di organo suppletivo e diviene l'organo esclusivo dell'amministrazione interna degli urbani e inizia un'evoluzione per la quale dal momento in cui, sotto il duca o il gastaldo, le sono permesse solo ristrettissime facoltà, attraverso ad un progressivo incremento, sboccia nell'assemblea generale che elegge i consoli e origina e forma il Comune.

Rotari, sia pure involontariamente, riconosce alla riunione dinanzi alla chiesa un certo valore anche perchè equipara il bando fatto in essa dal precone alla denunzia fatta al giudice ed ancor più fortemente accentua la consistenza del gruppo vicinale — dal quale non eran certo esclusi gli indigeni — nel cap. 176 dove dichiara che per l'espulsione del lebbroso è indifferente che la constatazione della malattia sia fatta dal giudice o dal popolo — judici vel populo certa rei veritas —[699].

Lotario dopo aver stabilito che i documenti dovessero essere redatti da veridici ed onesti notai alla presenza del conte, dei vicarî o degli scabini, volle che quando questo non era possibile, come, per esempio, per i testamenti, la carta fosse mostrata o agli ufficiali pubblici o nel convegno davanti alla chiesa — statim charta ostendatur vel ante comitem judices vel vicarios, aut in plebe, ut verax agnoscatur esse[700].

Nei capitolari langobardici dell'803[701], prendendo alla lettera un antico concetto della romanità decadente, è detto che certi soprusi «ipsa plebs non patiatur» e fu consuetudine che le ordinanze che imponevano l'eribanno dovessero esser lette coram populo.

E la riunione consueta del popolo era davanti alla pieve.

Più importante di tutti, poi, a lumeggiare l'entità e la consistenza di questa riunione è ciò che si sa di Piacenza.

Pipino nel suo Capitolare del 790 circa si esprime testualmente così: «Non est nostra voluntas ut homines Placentini per eorum praeceptum de curte palatii illos aldiones recipiant[702].

Il diploma parla in modo non dubbio di un praeceptum fatto dai Piacentini. Quest'atto, dunque, non era dovuto nè al rappresentante dell'autorità pubblica nella città, nè al vescovo; tanto nell'uno che nell'altro caso si sarebbe usata una formula diversa. Si sa quanto scrupolosa esattezza sia stata usata dai notai e non è credibile che mentre si hanno tante disposizioni che concernono i conti e gli altri ufficiali pubblici ed i vescovi e gli altri ecclesiastici, proprio in questo documento che ha tutto il carattere di una legge, si fosse arrivati ad un'aberrazione simile.

Non era il conte, non era il vescovo che aveva formato il praeceptum: era la civitas placentina: quella civitas che si distingueva egualmente dallo Stato e dalla Chiesa e che aveva anche il suo notaro — exceptor civitatis placentinae — distinto dal notaro del re e dal notaro della Chiesa; e che si radunava a discutere e a risolvere, con un'energia giuridica che in qualche caso giungeva fino a tentare di sovrapporsi a quella regia, le questioni che più la interessavano. Infatti essi in questo caso non trattano dei beni comuni, ma esercitano la loro azione anche in altri campi e di grande rilievo. E da troppo poco tempo era cessata la dominazione langobarda perchè si possa pensare che tale sviluppo si sia avuto solo nei pochi anni del regno franco, il quale, è noto ma è bene ricordarlo, non ha portato troppe innovazioni in Italia, nè — mai — senza il consenso dei Langobardi.

E ben a ragione Pipino parla di praeceptum, adoperando il termine che è usato per indicare l'espressione giuridica della volontà delle persone pubbliche in atti di grande importanza.

Questo praeceptum in sostanza è una vera e propria concessione di cittadinanza con la quale i piacentini accolgono fra loro — recipiunt — gli aldî regi e illumina internamente quella consistenza del gruppo dei cives, che i documenti fin qui riportati lumeggiano esclusivamente nei rapporti con l'esterno.

Esso dimostra, infatti, che per essere ammessi a farne parte non bastava un'accettazione tacita, ma occorreva una dichiarazione solenne la quale era fatta da tutti i cives e soltanto da loro e solennemente era consacrata in scritto e comprova così l'importanza del gruppo stesso.

E quel che avveniva a Piacenza si può con grande verosimiglianza ritenere che sia avvenuto da per tutto. A Rieti, a Verona, a Cremona ed in altre città i documenti esaminati nelle pagine precedenti provano tutti concordi e sicuri l'esistenza del gruppo ben determinato dei cives, degli urbani, i quali costituiscono una vera e propria universitas giuridicamente riconosciuta, così nei rispetti delle persone come del territorio ed alla quale inoltre sono perfino riconosciute in modo preciso delle terre e dei beni pertinenti con rapporti varî di diritto: una universitas che può stare legalmente in giudizio presentandosi collettivamente o facendosi rappresentare, in quel modo che consentiva la rudimentale procedura dei giudizî del tempo, da proprî e speciali delegati, i quali erano riconosciuti come tali anche in controversie nelle quali gli urbani stavano contro l'autorità pubblica dello Stato e dei suoi rappresentanti e contro la Chiesa; un'universitas, infine, che ha anche un proprio e speciale e caratteristico notaio — l'exceptor civitatis.

È all'universitas degli urbani che è dovuto il praeceptum piacentino.

E gli urbani si raccoglievano per discutere e per decidere nella piazza davanti alla Chiesa.

L'uso era così generale che qualche volta dava anche il nome alla piazza stessa: a Milano il Foro pubblico (che si trovava dinanzi alla Cattedrale) ne fu detto asamblatorium. Ce lo fa sapere un bel documento del 789[703] e di certo non è a credere che si cominciasse proprio da quell'anno.

Nè l'assemblee che in esso si raccoglievano avevano soltanto o prevalentemente carattere religioso: la prova offerta da quanto si è detto fin qui, è tale da render superfluo la menzione della riunione nella quale, verso la fine del secolo nono[704], l'abbate Pietro del monastero di Sant'Ambrogio, chiese ed ottenne dall'arcivescovo, dal conte, dal clero e dal popolo, la concessione di una strada — pro qua Petrus abbas a venerabile antistite Anspertum seu comite Alberico seu cuncto clero et populo devotissime petiit —.

E l'ascensione degli urbani e della loro assemblea, una volta sbocciata in pieno sole al tempo dei Franchi così favorevoli alla Chiesa, progredisce sempre più rapida con i re d'Italia e con gli Ottoni che dei vescovi fanno il pernio principale del governo dello Stato e quello esclusivo del governo della città. E l'assemblatorium cambia ancora il suo nome per denotare il nuovo e più ampio complesso di funzioni: diviene il consulatus civium. «Actum in civitate Mediolani in consulatu civium prope ecclesiam sancte Marie» dice un documento del secolo decimoprimo[705].

E questi cives sono proprio e soltanto gli urbani, i quali si raccolgono nella gran piazza per discutere e provvedere ai loro particolari bisogni — consulere — separatamente dalle classi feudali dei capitanei e dei valvassori e che si uniscono a questi solo per gli affari di comune e principalissima importanza quale ad esempio l'esenzione per sei giorni della curtadia, una speciale tassa di mercato durante le feste dei SS. Gervasio e Protasio e la tregua di sedici giorni per tutti coloro che vi fossero accorsi, stabilite nel 1098 ed allora, tutti insieme, formano il communi consilio totius civitatis presieduto dall'arcivescovo[706].

Due anni dopo questa generale assemblea si trova qualificata come magistratum: — Tunc ante Magistratum praeterea sancimus ut etc.[707].

E l'uso ed il senso di tale parola non è nè eccezionale nè isolato. Ecco la formula di un documento del 1056 rogato a Bologna con cui la contessa Willa vedova del Duca e marchese Ugo di Toscana dona la libertà alla sua serva Cleriza. «Abeatis vias apertas, dice ad un certo punto l'atto, portas Paradisi, portas Civitatis, portas Castellis, in placitis et in conventis locis ambulare et stare et Wadia pro te dare et omnes fines facere comodo melius potueritis vel volueritis»[708].

L'espressione «ambulare et stare» messa fra la menzione del placito e quella della wadia, ha un senso tecnico giuridico corrispondente alla lettera al nostro «andare e stare in giudizio»; e fra quei «conventis locis», che non sono delle riunioni qualsiasi dal momento che la formula li ricorda così esplicitamente, tiene di certo il primo posto il conventus ante ecclesiam.

Ancora un passo e la città incapace di consulere direttamente da sè stessa in tutti i numerosi bisogni e nell'impossibilità di assistere volta per volta i suoi delegati e bisognosa di un organismo più consono al suo progredito sviluppo ed ai suoi maggiori bisogni e all'aumento della sua popolazione nominerà in colloquio facto sonantibus campanis[709] con mandato generico, in maniera stabile e a tempo determinato, varie persone, incaricate di consulere abitualmente al disbrigo normale delle evenienze le quali verranno così ad averne l'antico e fatidico nome di consules richiamantesi alla più pura romanità: e sarà sorto il Comune.

Così, spinti dalla necessità di seguire la corrente dalle origini fino al momento in cui fluisce luminosa in ampia e meno sconosciuta pianura, siamo giunti fino al termine dell'epoca storica di cui in questo volume si intende solo studiare gli inizi.

Rifacciamoci dunque indietro.