§ 11.
— Il consilium civitatis è un vero e proprio elemento dinamico di primissimo ordine nella costituzione della città. Ma non è il solo.
C'è un altro e non meno importante fattore di norme giuridiche, il quale fu importato dai Langobardi e che richiede ora la nostra attenzione.
L'assemblatorium milanese non ebbe di certo nulla a che fare con la maggiore assemblea del regno langobardo. Questa era composta dei primati o ottimati e di tutto il felicissimo esercito e si radunava non già sulla piazza della cattedrale; ma nell'antico anfiteatro romano che si trovava presso, ma al di fuori delle mura di Milano — in circo apud Mediolanum, — dice Paolo Diacono narrando l'incoronazione di Adaloaldo, e queste parole ci lasciano supporre che con ciò si seguisse una consuetudine da gran tempo invalsa, quando speciali esigenze specialmente militari, non la chiamavano altrove[710].
E fin qui nulla di strano: l'assemblea generale aveva carattere straordinario, eleggeva il re, trattava gli affari di generale importanza per tutto il regno, come la formazione e la pubblicazione delle leggi, la dichiarazione di guerra o la stipulazione di trattati etc. Dovunque si fosse raccolta, si distingueva facilmente, per la costituzione e per le funzioni d'indole generale, dalla ristretta riunione dei componenti di un'unica pieve.
Ma i Langobardi non si sono assisi soltanto a Milano sulle ampie gradinate degli anfiteatri romani.
A Lucca in un atto dell'808 l'antico anfiteatro è detto parlascium[711] ed il termine non è romano perchè le fonti romane non lo hanno, ch'io sappia, mai usato in questo senso e non è d'origine germanica[712] perchè, anche senza contare che i documenti lucchesi medioevali hanno un sapore di romanità piuttosto classica che decadente[713], a poca distanza da Lucca lo stesso termine è stato dato ad un luogo dove non è mai esistito alcun anfiteatro[714], ciò che prova che il vocabolo non è usato ad indicare i soli anfiteatri, ma anche altri luoghi, i quali servissero a simile uso. L'ipotesi più plausibile è che il nome sia derivato dalla funzione a cui il luogo era adibito; e quale fosse questa funzione è facile congetturare dalla relazione intima ed appariscente ed in perfetta armonia con la condizione del linguaggio di quel tempo a Lucca (dove appaiono prestissimo notevoli e numerosi segni del nuovo volgare italico) della parola parlascium col verbo parlare, di cui è evidente filiazione: era il luogo dove si parlava, dove si discuteva per eccellenza. E queste discussioni, se dettero all'edificio un nuovo nome, dovettero essere frequenti, numerose ed importanti.
Non è soltanto a Lucca che questo avviene: ad Arezzo[715], a Pisa[716], a Firenze[717], in Toscana; a Cremona[718], a Bergamo[719]; in tutta Italia, insomma, gli antichi anfiteatri sono chiamati con voci che ripetono l'origine dal verbo parlare, più o meno trasformati dal vernacolo dei vari luoghi e dal trascorso dei secoli: parlascium, parlasium, perlasium, perilasium, perlassi, etc.
A Firenze, anzi, c'eran due parlasci: il parlascium majus ed il perilasio picculo, del quale a noi oggi conservano notizia solo documenti non anteriori al secolo decimoprimo; ma la cui remota esistenza è ben provata dalla qualifica di maggiore data al primo, offerta da documenti molto più antichi e che non può esser nata che dal bisogno di distinguerlo da un altro più piccolo e più antico.
Di anfiteatri romani a Firenze, come in ogni altro luogo, ce n'era uno solo; ed ambedue i parlasci eran fuori delle mura. Resta a vedere quale altro luogo ebbe questo nome. Fuori delle mura, oltre l'anfiteatro, ci fu fino alla metà del secolo decimo anche la cattedrale, allora dedicata ad una santa siriaca ora quasi sconosciuta[720]. Ed a chiunque sappia per quanti secoli si sono conservati e qualche volta si conservano tutt'oggi, più o meno deformati, antichi nomi germanici e perfino romani, non parrà troppo strana l'ipotesi che questi documenti conservino il ricordo di due antichissime riunioni e ne mostrino anche la diversa considerazione in cui erano tenute.
La riunione davanti alla chiesa risale ai primi tempi del cristianesimo e fu formata, com'è naturale, dai soli fedeli. I Langobardi venuti in Italia cinque secoli e mezzo dopo, ariani, nemici e vincitori, non si accostarono a quest'umile assemblea dei vinti, da cui anche i Goti, che pur ripetevano dall'Impero romano il titolo giuridico della loro signoria, si erano tenuti lontani.
Se si trova traccia di un'altra riunione — chè del conventus ante ecclesiam parla l'Editto stesso — questa non può essere stata composta che dei Langobardi, e poichè dell'esistenza di quest'ultima offrono indizi documenti di regioni diverse, si ha ragione di ritenere che sia la loro originaria assemblea regionale.
Anche dopo venuti in Italia, i Langobardi continuarono a reggersi secondo l'avita costituzione e tutti gli ufficiali pubblici, a cominciare dal re, furono coadiuvati dall'assemblea dei liberi atti alle armi che, a maggioranza di consensi, deliberavano intorno a tutto ciò che interessava la vita politica comune dello Stato e delle varie regioni.
Ma il rapido consolidamento dell'autorità regia, dopo l'interregno, e l'aumento del suo potere, reso indispensabile dalla necessità di dar compattezza ed unità allo Stato, onde potesse resistere alle pericolose pressioni che lo minacciavano ai confini e allo sgretolamento interno in cui si sarebbero risoluti i ribelli antagonismi dei duchi, affievolì l'originaria cooperazione dell'assemblea nazionale fino a ridurla ad una forma di partecipazione, non di rado quasi del tutto passiva, che serviva come mezzo di pubblicazione a ciò che la clementia sovrana aveva già decretato — decrevit — come dice Liutprando[721] o che, come ancor più romanamente si esprime Astolfo[722], principi placuit.
E con lo scadere della maggiore, furono sminuite anche di più le minori assemblee regionali, alle quali, oltre la trattazione degli affari regionali dello Stato, fu sottratta anche la nomina dei gastaldi e dei duchi, la prima riservata totalmente, l'altra in gran parte, al re.
Così che la parte di gran lunga maggiore delle loro attribuzioni si ridusse all'esercizio della funzione giudiziaria che in tutti i regimi barbarici è un complemento ed una prerogativa del potere militare.
Il thinx ed il gairethinx, se pure originariamente ebbero significazione diversa[723], già al tempo dell'Editto indicano egualmente l'adunanza popolare e la ricordano a proposito della conferma delle leggi, della donazione e della manomissione. Ma ormai non si trattava più che di un ricordo e di una tradizione, mantenuti quasi esclusivamente in vita dal nome, perchè si giunge fino alla frase thingare absconse, che è proprio antinomica col concetto primitivo di thinx.
Ciò era in diretta relazione ed in parte anche in conseguenza del mutamento avvenuto nel sistema militare. In esso il primo posto, che in origine era riservato alla fanteria, fu preso ben presto dalla cavalleria mentre rimaneva inalterato l'originario sistema per il quale milizia e cittadinanza formavano un indissolubile binomio che si assommava nell'exercitalis al quale soltanto spettavano i pieni diritti civili e politici. E ciò accentuò maggiormente, a beneficio di coloro che erano provvisti del possesso fondiario (indispensabile al mantenimento dei cavalli), le disuguaglianze fra i liberi che le nuove condizioni economiche create dalla conquista avevan prodotto in pochissimi anni.
Già molto tempo prima di Liutprando, che ne parla come di consuetudine generale e diffusa «consuitudo enim est», con la parola exercitalis si designava una classe composta di persone della più varia condizione economica e giuridica, di cui alcune godevano di un guidrigildo doppio di quello assegnato a coloro che stavano all'ultimo gradino ed avevano a pena i titoli necessari e sufficienti per meritare la qualifica di esercitale — minima persona, qui exercitalis homo esse invenitur centum quinquaginta solidos componatur et qui primus est, trecentos solidos[724].
E questi ultimi, privi di case e di terre, — minimi homines qui nec casas nec terras suas habent, — quando, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, erano dispensati dal servizio militare attivo, potevano essere obbligati ad un determinato numero di opere per settimana a vantaggio del giudice, dello sculdascio e, perfino, del saltario.
La trasformazione diviene ancor più grave, come è noto, ai tempi di Astolfo.
Si era ben lontani dalla primitiva ed indomita fierezza germanica per la quale l'intonsa capellatura, la lancia e le armi erano ambite prerogative del libero, che riconosceva piena autorità ai capi e si piegava ai loro comandi solo in tempo di guerra.
La trasformazione si ripercosse fortemente nell'ordinamento politico. In questo, mentre le maggiori facoltà erano ormai riservate al re con detrimento dell'assemblea dei liberi, non più chiamati a dividere il potere con i capi, si vennero formando nuove e differenti condizioni di idoneità a base delle quali stava, oltre la libertà, che prima era l'unico requisito, anche il possesso fondiario, divenuto ora elemento indispensabile per l'esercizio completo delle armi.
Con questo mutamento, non mancando il popolo vinto di terre, nè essendo stato ridotto in servitù, fu aperto l'accesso all'esercito e all'assemblea anche agli indigeni, ai quali non mancava neppure un certo titolo di carattere militare, per il servizio di guardia, di restaurazione e di difesa delle mura, che si assommava nella sculca, e di cui già si è accennato.
E tanto più facilmente avvenne l'accettazione dei vinti in questa assemblea in quanto che col progredire del movimento discendente spariva sempre più il lato onorifico di tale facoltà, lasciando e facendo sentire le conseguenze gravose dell'obbligo che esso imponeva.
Non era soltanto un onore il rendere giustizia; era anche un dovere e questo dovere già grave in sè stesso era reso ancor più molesto dall'ingorda speculazione degli ufficiali pubblici, i quali, con il pretesto di render giustizia, convocavano con ininterrotta frequenza tali assemblee onde ottenere i donativi che era antica consuetudine offrire a chi presiedeva il tribunale, o, più spesso, per estorcere arbitrarie contribuzioni in cambio dell'esonero dal presentarsi volta volta concesso.
Le cose erano giunte a tal punto che una riforma s'imponeva; ma essa non fu dovuta ai Langobardi; nessuno dei loro re osò porre le mani sull'antichissima istituzione quantunque ormai degenerata. Fu Carlo Magno che introdusse una modificazione sostanziale, stabilendo che non si potesse convocare tutti i liberi in assemblea generale più di tre volte all'anno e che per il soddisfacimento dei bisogni della giustizia quotidiana volle istituito un corpo stabile e fisso di persone elette in numero di sette per ogni pieve e chiamate scabini[725].
A questo punto termina il primo periodo dell'antica organizzazione germanica. Già mutata profondamente nella costituzione interna; con i Franchi la vecchia assemblea si scinde in due ed acquista funzioni determinate. Così nasce, sorge il placito: placito annuale, generale, l'uno, composto di tutti i liberi forniti di possesso fondiario e con funzioni in prevalenza giudiziarie, ma di grado più elevato ed alle quali ne vanno congiunte anche altre, sebben limitate, politiche e sociali; placito quotidiano l'altro, e ristretto al solo esercizio della giustizia e composto di un numero preciso di individui, i quali finiscono col formare una vera e propria classe distinta nell'assetto sociale.
Ambedue hanno un'unica origine nell'assemblea regionale germanica, la quale già prima della trasformazione di Carlo Magno senza perdere la sua intima natura, subì modificazioni più o meno gravi a seconda dell'azione più o meno energica, secondo i tempi ed i luoghi, su di essa esercitata dall'elemento indigeno delle varie regioni e dal suo diritto, cioè dal diritto italiano; ma in ogni modo e sempre queste variazioni devono essere considerate come contingenti, non mai come sostanziali. In alcune regioni si conserva inalterato il sistema della partecipazione attiva di tutti i liberi al giudizio; in altre tale facoltà è ristretta a quelli degli astantes e dei circumanentes che sono giudici ed assessori; ed in altre infine, romanamente, la sentenza è demandata al solo giudice[726].
Ed anche alla riforma carolingia l'organizzazione sociale e giudiziaria che si era venuta formando in Italia oppose una resistenza che non deve esser passata sotto silenzio, perchè prova l'intensità delle varie energie locali e degli elementi indigeni italiani che le animavano.
Non di rado nel giudizio presieduto dal conte, insieme con gli scabini, si trovano e presenziano anche altri ufficiali pubblici e qualche volta partecipa, e con facoltà attive, anche un numeroso concorso pubblico; presenza e partecipazione piuttosto in contrasto con le disposizioni della legge, la quale non sempre viene applicata anche riguardo al numero degli scabini che, almeno nei documenti fin qui conosciuti, non si vedono mai comparire in sette come essa dispone[727]. E pure nella determinazione della competenza — specialmente nei riguardi del placito inferiore del centenario — la legge trova forti ostacoli: lo stesso capitolare italico di Carlo Magno ha due disposizioni, il cap. 35 ed il cap. 93, in aperto contrasto l'una con l'altra.