§ 12.
— Ad ogni modo però, ed è ciò che a noi preme ora accertare, nelle linee generali, la riforma fu attuata; e da allora si delineano netti due sistemi di placiti: uno generale in cui alle facoltà giudiziarie ne vanno congiunte altre di natura più propriamente politica e di alta amministrazione, ed uno quotidiano di competenza esclusivamente giudiziaria.
E quest'ultimo, che a noi soltanto interessa, ebbe nei riguardi della città un'azione di primaria importanza.
Gli scabini erano eletti a consenso di popolo — totius populi consensu — e la città col suo suburbio costituiva un populus: il primo dei populi.
Con la riforma di Carlo Magno essa ottenne che l'amministrazione della giustizia fosse affidata a persone di sua scelta e di sua fiducia.
E così la città che, forte dell'unione col suburbio, aveva una salda ed omogenea ossatura, era regolarmente alimentata dal suo mercato settimanale ed aveva già, oltre ad un proprio notaio, un organo, embrionale quanto si vuole, ma esclusivamente suo, per provvedere ai suoi speciali bisogni — il consiglio cittadino —: venne ad avere un organo proprio anche per l'amministrazione della giustizia.
Fino ad ora la città aveva costituito un complesso organismo di persone e di cose che si era mantenuto distinto e in condizione eminente dal territorio rurale; quando potè provvedere da sè stesso sia pure in parte, ma in parte principale, ai bisogni della giustizia, senza l'intervento continuo e la presenza dell'autorità dello Stato, cominciò a staccarsene addirittura, poichè ormai essa veniva a trovarsi congiunta al paese aperto circostante soltanto con vincoli di diritto pubblico sempre meno efficaci e meno sentiti, e questi, in meno di un secolo, con le concessioni immunitarie ai vescovi, si spezzano quasi del tutto.
I capitolari carolingi stabiliscono, come si è detto, che gli scabini debbano essere eletti dal conte e dal popolo insieme, totius populi consensu; ma nemmeno per questo lato ebbero in Italia applicazione completa nè uniforme.
In qualche luogo l'elezione avvenne in una maniera tutta speciale. A Lucca, per esempio, si vedono comparire normalmente accanto a persone qualificate col semplice nome di scabini, altri individui detti scabini ecclesiae[728] mentre altri documenti ci conservano il ricordo di scabini comitatus[729]. Queste tre specie di scabini — chè la specifica qualifica delle ultime due classi non lascia dubbio sulla loro sostanziale diversità — provano l'intensità ed il vigore di preesistenti sistemi conservatisi in onta alla nuova legislazione e si trovano in perfetta corrispondenza con la triplice partizione della città — di tradizione sicuramente non germanica — in pars pubblica, pars ecclesiae e cives[730] e sembrano indicare che l'autorità pubblica, la Chiesa ed i cittadini abbiano eletto ognuno un certo numero di scabini per conto proprio.
Comunque, pur ammettendo che questo sistema sia esclusivo della città di Lucca, la quale presenta una costituzione sensibilmente diversa da altre città tosco-lombarde anche in certe linee fondamentali, non è meno vero che allorquando il conte ed il popolo partecipavano insieme e simultaneamente, a norma dei capitolari, alla scelta degli stessi scabini, il consenso di quest'ultimo fu manifestato secondo lo speciale sistema giuridico che regolava la costituzione cittadina, in quanto che la giurisdizione territoriale degli scabini si estese sulla città e sul suburbio insieme; ma la loro nomina fu demandata solo agli urbani.
Non è a credere che in questo caso si dovesse fare eccezione alla regola per cui eran riserbate ad essi le maggiori facoltà, ed anche senza tener conto di alcuni pochi documenti nei quali si parla di «scabini urbis»[731] se ne può ricavar la prova dal modo con cui si faceva l'elezione. Questa, richiedendo un generale consenso, aveva luogo nell'assemblea cittadina e quindi dal momento che la partecipazione attiva alle deliberazioni di questa era prerogativa degli urbani; era anch'essa, al pari delle altre facoltà, sottratta ai suburbani.
E lo stesso è a dirsi della competenza.
Riservato al re il giudizio delle cause più gravi e dei maggiori reati ed al conte i casi più rilevanti in cui si trattasse della vita e della libertà di una persona e della restituzione di immobili[732], tutte le altre questioni divennero competenza del centenario nel comitato e degli scabini in città.
La delimitazione non fu regolata con criterî troppo precisi — lo nota anche l'Expositio[733] — nè applicata dovunque nello stesso modo — prova anche questa e sensibile di resistenza di un organismo giuridico abituato a funzionare indipendentemente e magari in opposizione alla legge; ma cominciò allora a formarsi la antitesi fra il placitum e il bannum, che si trova più tardi consolidata in modo preciso[734]; per la quale le maggiori facoltà giudiziarie sono comprese nel banno e le minori nel placito e queste ultime, varie di numero e di qualità da luogo a luogo, sono caratterizzate dalla mancanza assoluta di ogni giurisdizione criminale.
Il consolato del placito conservò, sotto il nome del resto solo in parte nuovo, l'antica ed originaria natura di tribunale popolare. È composto solo di cittadini ed anche nell'epoca più tarda basta che uno solo sia giudice; e questo compie, volta a volta, secondo le esigenze della causa ed il proprio criterio, funzioni di arbitro e di giudice; ma è completamente privo di ogni giurisdizione criminale mentre il nucleo centrale della sua competenza civile è costituito dagli atti dei minori e delle donne; competenza che si spiega solo dove e quando ai minori e alle donne da norme di carattere singolare è fatta una condizione giuridica tutta speciale: e questa condizione speciale gli uni e le altre l'ebbero solo nel diritto germanico[735] per il quale al re è affidata la protezione dei più deboli e dei meno difesi: minori, donne e forestieri.
Questa protezione dal re affidata, con lo stabilirsi in Italia, ai suoi rappresentanti locali, passò, con la riforma carolingia, agli scabini, ai quali, per il modo con cui si formò la costituzione cittadina, fu affidata anche un'altra — e ben importante — incombenza: quella del riconoscimento e dell'autenticazione degli atti notarili.
Con i Langobardi, cessate del tutto le curie, l'exceptor civitatis, che era il trascrittore degli atti municipali, perdette il suo ufficio; ma soddisfacendo ad un bisogno sicuramente sentito, quale quello di stendere memoria di atti che se pure eran perfetti all'infuori e prima della redazione in scritto, trovavano nello scritto una maggiore quanto innegabile sicurezza, andò acquistando sempre maggiore autorità; e questa autorità, rilevata anche da Liutprando[736], diviene con Rachi[737] quella di scrivane publico per eccellenza onde già nel periodo franco[738], il notaio diventa la persona privilegiata ad negotia hominum publice et authentica conscribenda[739], caratteristica del territorio langobardo.
Assurto alla dignità ed all'importanza di persona il cui intervento è indispensabile per la validità della confezione di un documento e divenuto uomo di fede pubblica, esso non può essere più soltanto lo scrivano della città e dei suoi abitanti — exceptor civitatis — ma deve essere investito della sua autorità da chi della fede pubblica è la personificazione per eccellenza e cioè dal re e da quegli a cui egli abbia delegata tale facoltà (conti palatini), ed allora esso esercita nella città la funzione cui il re lo ha esplicitamente abilitato, onde diviene il notaio del re nella città — notarius regis —. Ma per l'opera tecnica di questo ufficiale, che doveva conseguire la fiducia — e non sempre se la meritava — dei cittadini, era naturale procedimento che, creato il corpo degli scabini, a questi, eletti dalla fiducia dei cittadini e scelti talvolta nella categoria dei notai, poichè tutti al pari degli altri giudici, dovevano essere «legibus eruditi et bonae opinionis»[740] fosse demandata la cognizione di tale materia.
Così in tratti generalissimi si son seguite le linee dello sviluppo dell'assemblea cittadina e dell'assemblea germanica.
L'una e l'altra hanno origine, natura, sviluppo ed azione diversa.
E questo costituisce una fondamentale differenza fra la costituzione della nostra Italia tosco-lombarda e tutti gli altri paesi.
Nei territori germanici, il potere politico e giudiziario si raccoglie in un'unica assemblea, che è naturalmente l'assemblea barbarica per eccellenza; che si riunisce intorno ai capi ed è da questi presieduta — conventus, dice la legge alamannica, secundum antiquam consuetudinem fiat in omni centena coram comite aut suo misso aut centenario — che costituisce il placito — ipsum placitum fiat de sabbato in sabbatum aut quali die comes aut centenarius voluerit — e nel quale si discutono tutti gli affari di qualche rilievo della comunità[741].
Nella Gallia avviene un contemperamento ed una fusione degli antichi istituti romani con le nuove istituzioni germaniche, le quali finiscono con una vittoria completa, sicchè l'assemblea dei liberi prende il primo posto nell'organizzazione civile e giudiziaria, e scalza con fortuna le basi delle vetuste magistrature romane[742].
Non altrimenti in Spagna il conventus publicus vicinorum, che la legge Visigotica menziona a proposito di eredità, di fughe di servi, e di esecuzione di sentenze, è il nocciolo del concilium che nei secoli successivi costituisce l'assemblea giudiziaria degli uomini liberi presieduta dal conte[743], da cui origina più tardi il Comune.
Nella nostra Italia, invece, per la speciale condizione in cui era ridotto il paese quando lo conquistarono i Langobardi e per il carattere ostile dei conquistatori, vincitori e vinti ebbero, sul principio, costituzione separata e diversa.
Allora a fulcro dell'organizzazione barbarica fu l'assemblea dei liberi, mentre germe della organizzazione indigena fu la riunione davanti alla chiesa; e poichè da prima lontane l'una dall'altra, in seguito si avvicinarono e più tardi, pur senza toccarsi e confondersi, si completarono a vicenda per sopperire ai bisogni della società e per formare un unico e nuovo organismo politico e giuridico, la costituzione italiana si presentò come il resultato di questo doppio processo di formazione storica.
Ed invero, l'umile riunione davanti alla chiesa, già elevatasi al tempo langobardo e sviluppatasi ancor più in seguito, produce l'assemblea generale, che origina il Comune: l'assemblea germanica, strumento principale di governo nei primissimi anni, perde rapidamente le sue funzioni politiche, si trasforma in un organismo giudiziario e, divenuto cittadino, prepara e fucina il diritto che occorre alle nuove esigenze, ai nuovi tempi e fonde armonicamente antiche consuetudini e nuovi sistemi, sicchè divenuti insufficienti gli uni e gli altri ricorre ai vecchi e non mai dimenticati testi romani e dai rudimenti delle istituzioni e dai casi pratici del Codice, assurge al sistema e riprende il Digesto. Ed è allora — quando il Comune drizza superbo il suo bel gonfalone e la voce solenne degli antichi giuristi viene riascoltata ed intesa — che l'antica costituzione d'Italia, non di Roma, ha la sua rinascita.