§ 2.
— Ancor più grave, perchè del tutto trascurata dagli storici del nostro diritto, e, pur tuttavia, di anche maggiore importanza, è la questione del suburbium.
Base di ogni ricerca e punto di partenza di ogni indagine mi sembra che debba essere il progetto di divisione dell'impero fatto da Carlo Magno nell'anno 806, e che è, del resto, anche l'unica fonte legislativa che dia luce sull'argomento.
In questo progetto le città italiane vengono specificate così: civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus que ad ipsas pertinent[244].
La voce suburbium, di evidente derivazione, proviene da quel sub urbe romano[245] che si è conservato a lungo intatto in alcune parti d'Italia e specialmente nella regione emiliana[246]; ma, pur mantenendo inalterato il senso generico di vicinanza alla città, riceve vario valore e diversa significazione specifica a seconda del variare dei tempi e dei luoghi, onde l'indagine è resa assai difficile ed è tenuta a procedere con gran cautela ed a far conto anche dei più esigui elementi.
Se numerosi documenti, dovendo indicare il territorio prossimo alla città, invece di suburbium, usano dire prope, extra, iuxta, foris, ad civitatem o ad muros civitatis o adoperano qualche altro termine consimile, ve ne sono altri molto notevoli, per quanto poco numerosi, che adoperano espressioni meno generiche, le quali possono essere prese come esponenti di uno stato di cose generale o, almeno, molto diffuso.
Primo esempio di tale uso tecnico, per ordine di tempo, è il testamento con cui il monaco Grato di Monza dispose nell'anno 769 delle cose sue, curando che tutte capitassero in buone mani, riferendosi specialmente a quelle che aveva «in civitate boloniensi vel foris circa ipsa civitate»[247].
Un secondo esempio ci è dato dal diploma con cui nell'815 Lodovico il Pio conferma al monastero di S. Zenone, «constitutum in suburbium civitatis Verone», le numerose elargizioni di Pipino, e fra le altre la chiesa dei SS. martiri Fermo e Rustico con le decime e le pertinenze, fra le quali l'«horreum infra civitatem Veronam cum suis areis in circuitu (civitatis)»[248].
Anche più evidente, per questo rispetto, è la concessione di alcune terre fatta nell'873 da Gherardo, vescovo di Lucca, a un certo Cristiano, con l'obbligo, fra gli altri, di tre giorni di opere per settimana, «ubique utilitas fuerit in circ[uit]o civitatis»[249]. E più importante ancora è un altro documento lucchese appartenente, secondo alcuni critici, al secolo ottavo o alla prima metà del successivo[250], secondo altri — e forse non a torto — alla seconda metà del secolo nono[251]. È un polittico del vescovado, redatto, molto probabilmente, nel momento burrascoso, in cui numerose liti, destinate a sminuirne il patrimonio, rendevano necessaria una rassegna accurata delle sue terre e delle persone che comunque ne dipendevano. Poichè le varie possessioni, sparse su un esteso raggio di territorio, non furono riunite in un'unica «curtis», si hanno più polittici riguardanti ciascuno una speciale massa di beni. Quello di cui ora si tratta concerne le terre situate nel territorio lucchese e distingue nettamente quelle in circuitu civitatis da quelle esistenti fuori.
Ed altri documenti usano lo stesso termine: sappiamo di un pascolo comune in circuitu Civitatis Nove[252], della chiesa di S. Tommaso apostolo, «que sita est in Regio civis vetere cum suo domocultila intus et foris in circuitu Regio»:[253] pure di Reggio conosciamo delle «res que sunt in circuitu civitatis que vocatur Aemilia»[254] ed abbiamo ricordo delle selve della chiesa cremonese situate in circuitu civitatis[255].
E gli esempi potrebbero susseguire più numerosi, se si scendesse ancora nel tempo: cosa che, per l'esattezza della dimostrazione, non è necessario ora di fare[256].
Accanto a quest'espressione, ce ne è anche un'altra di minore appariscenza e di uso meno frequente; e ciò — io credo — per aver subito più rapidamente dell'altra mutamento di significato. Parlo dell'avverbio infra. Originariamente esso indicava uno spazio fra due punti determinati; ma, nel corso dei secoli, ha subito tali modificazioni che la frase infra civitatem, per esempio — ed è quella che a me preme esaminare — si è intesa come rispondente al concetto: «entro la città». Non nego che, in molti casi, talvolta anche nei documenti anteriori al secolo XI e quasi normalmente in quelli posteriori, tale interpetrazione sia esatta; ma vi sono documenti in cui simile significato è in opposizione diretta con la verità dei fatti. Nella donazione che, nel 767, il re Desiderio fece a sua figlia Angelberga di molinas duas insimul molentes positas in aqua quae exit de cuniculo qui decurrit INTRA SUPRASCRIPTA CIVITATE BRIXIANA FORIS MUROS CIVITATIS ante portam beatissimorum martirum Faustini et Jovite[257], è evidente che intra indica tutt'altro che l'interno del recinto murato. E il famoso monastero di S. Salvatore, sempre detto infra civitatem[258], è fuori delle mura; come sono fuori delle mura un ortellum pertinentem de veronense comitatu situm infra civitatem Veronam non longe a Curte Alta, donato da Berengario I a Ingelfredo[259] ed una casa ed alcune terre «infra civitatem Pistoriensem» donate da Rasperto all'oratorio in onore dei SS. Paolo Pietro e Anastasio da lui costruito «intus Pistoriensem civitatem»[260]. E identico significato ritroviamo in documenti lucchesi, piacentini e bolognesi[261] per l'Italia settentrionale e centrale; e, per il mezzogiorno, nei documenti beneventani, i quali tutti, per indicare un luogo entro le mura, usano in con l'ablativo o intus, e adoperano infra per indicare un luogo fuori delle mura ma vicino ad esse[262].
Mi sembra da escludere che infra nei casi indicati accenni una vicinanza immediata alle mura, e ciò perchè documenti sincroni e della stessa regione in genere adoperano prope: PROPE muros, PROPE civitatem, o qualche altro avverbio consimile. D'altra parte è pure da escludere in modo assoluto il significato di una distanza molto grande.
A spiegare perchè tale voce in alcuni casi eccezionali abbia questo significato è da pensare all'uso che ne fa Costantino nella legge con cui distingue i beni urbani dai rustici in base non alla destinazione, ma all'ubicazione, comprendendo fra i primi, come ho cercato di dimostrare nella prima parte[263], quelli che sono INTRA civitatem: entro la città murata, cioè, e nell'ambito di mille passi. Si può ritenere che ai termini ed agli istituti antegiustinianei, conservatisi a lungo nella nostra Italia, sia da aggiungere anche questo avverbio[264]. Così si vede pure come a produrre la grande varietà dei nostri formularî notarili abbiano contribuito anche elementi che risalgono a tempi non bassi dell'epoca romana. Determinare in quale proporzione ciò sia avvenuto non è facile, perchè più tardi le tracce del tecnicismo dell'alto medio evo, che si ricollega a tradizioni allacciate al diritto teodosiano, furono cancellate dall'opera livellatrice ed in parte distruggitrice del rifiorito studio del diritto giustinianeo: sicuramente non è privo di importanza. Non è, però, compito mio indagarlo: io debbo, invece, ricercare se il medioevo offra altri elementi a provare l'unione giuridica del suburbium alla città.
Oltre alle fonti giuridiche possono essere di grande aiuto quelle ecclesiastiche. L'esistenza di un pago suburbano connesso alla città per ragioni di culto, è accertata in modo inconfutabile per alcune regioni italiane, come Pompei[265] ed è presumibile con molto fondamento per le altre, specialmente dopo il secolo quarto, quando la Chiesa, divenuta organo della religione dello Stato, si adattò alle divisioni territoriali di questo.
Molti documenti di sicura autenticità mostrano il territorio suburbano ecclesiasticamente congiunto alla città e formante con essa un'unica parrocchia, con perfetta continuità con la situazione a noi nota per la precedente epoca romano-bizantina.
Il monaco Giona, originario di Susa, vissuto a lungo nel monastero di S. Colombano e più tardi abate in quello di Enona presso Mastricht, dove morì verso il 670, nella vita di S. Eustasio di Luxeuil[266], narra che questo santo costruì in suburbano Bituricensis urbis molti e floridi monasteri della regola di S. Colombano, cominciando da uno in insula supra fluvium Milmandram.
Un secolo dopo il pontefice Stefano III (768-772) si duole fortemente con Ariberto, vescovo di Narbona, che la «plebs judaica» possegga terre frammiste a quelle dei cristiani «in villis et in suburbanis»[267].
Il primo capitolare di Teodulfo vescovo aurelianense, dell'anno 797[268], stabilisce che i sacerdotes qui IN CIRCUITU URBIS aut IN EADEM URBE sunt, conveniant in unum il popolo ad publicam missarum celebrationem alla chiesa matrice episcopale: e il secondo capitolare, di poco posteriore[269], a togliere ogni dubbio, nel ripetere la stessa disposizione, parla di sacerdoti urbani e suburbani.
E il concilio di Pavia dell'850[270], confortato da documenti che ci attestano altrettanto per Roma[271], Verona[272], Pavia[273], Ferrara[274], Parma[275], Bergamo[276], etc., conferma come regola generale il principio che i singuli urbium vicini et suburbani sieno retti per municipalem archipresbyterum, con netta separazione dai parrocchiani delle singole pievi rurali: suburbane terre que dividuntur a plebibus, dice un atto parmense[277].
Quanto alla estensione di questo territorio suburbano, che non deve essere esigua, se il passo di Giona vi include l'isola del fiume Milmandra; essa è messa ancor più in evidenza dal diploma dell'842 di Ramperto, vescovo di Brescia, al monastero di Faustino e Giovita[278], che include nel suburbio un vico intiero, con le sue terre. E il vico è detto vico suburbano episcoporum, mostrando la generale applicazione, almeno territorialmente, della norma amministrativa della Chiesa romana che distingueva il patrimonio in suburbana, massae et coloniciae[279]. E la vita di S. Ebrulfo, di autore anonimo ma perantiquo, come si esprime il Mabillon, ne narra l'elezione ad abate in suburbanis Ambianensium nel monastero sorto nel luogo «ubi Fulcianus et Victoricus glorioso certaverunt martyrio» e che dista da Ambiano due leghe[280].
E a questi esempi se ne possono aggiungere altri se si ricorre all'aiuto offerto dalla decima. Questa, come è noto, si pagava solo alle chiese matrici[281]. Nella città essendo matrice la cattedrale, tutti i luoghi che appaiono soggetti per la decima alla città fanno parte del suburbio[282]. A Bergamo, per esempio, il territorio soggetto alla decima non si limitava al solo monte su cui la città è situata, ma si estendeva circa quattro miglia[283]. Lo stesso è a dirsi di Brescia, posta anch'essa sopra un monte: «in montem Brixiam civitatis», dice Luitprando[284].
Il Roberti[285], sulla traccia dello Schupfer[286], che giustamente aveva asserito che il «mons Bergomi» era un bene comune della città, volle dedurre di qui una regola generale e affermò che allora ogni città edificata sopra un monte, aveva il monte stesso come bene comune. Tale asserzione, inesatta nel fatto — numerosi documenti provano l'esistenza di non poche proprietà private sul monte stesso — non mi pare giustificata nemmeno come tentativo di spiegare la specificazione possessoria usata dalle fonti, perchè il monte è considerato come spettante alla città non perchè fosse gravato, ammettiamo pure, nella maggior parte della sua estensione da diritti civici; ma perchè incluso in quel suburbio che faceva parte integrante della città in ogni caso: anche — in ipotesi — se i beni comuni ne fossero stati tutti al di fuori.
Molto vasto era pure il suburbio di Verona[287] quale ce lo raffigura un documento dei primissimi anni del secolo IX; e di non piccola estensione dovevano essere quelli di Pavia, di Torino, di Ivrea, di Vercelli, di Reggio, di Città Nuova e di Modena[288].
E non cito qui altri documenti posteriori, perchè il ricorrere indifferentemente a documenti anteriori e posteriori al gran movimento di concessione di terre suburbane ai vescovi, iniziato negli ultimi anni del secolo nono, porterebbe a unire situazioni giuridicamente assai diverse.
Non mi sembra inutile invece un'altra osservazione.
Non si deve credere che il territorio suburbano assegnato probabilmente a tutte le città, fosse delimitato da per tutto con la stessa unità di misura. Fra gli antichissimi usi indigeni accolti dagli agrimensori romani[289], ci fu senza dubbio la lega gallica, che troviamo esplicitamente ricordata dagli agrimensori stessi e da Ammiano Marcellino[290] e che constava di 1500 passi. Il bannilega — giurisdizione su una lega di territorio intorno alla città[291] o al mercato[292] — si basa senza dubbio sulla lega e non sul miglio romano ed era, conseguentemente, più ampio di cinquecento passi del corrispondente pagus suburbanus romano; quando non lo era di molto di più, come ad Ambiano dove il «suburbium» era costituito da due leghe[293].
Considerando che in Francia, sino da antichissimi tempi, questo territorio apparteneva alle città entro gli stessi confini[294] e che in Italia oltre che a Bergamo e a Verona, anche a Lodi e nelle altre città italiane dell'antica Gallia[295] il territorio suburbano appare di un'estensione maggiore che altrove, inclino a concludere che, dove non si hanno speciali condizioni topografiche, ci si trovi dinanzi ad un'antichissima divisione territoriale rimasta inalterata nel passare dei secoli e dei popoli[296].
Vediamo ora in quale rapporto questo suburbio si trova colla città e da quale regime giuridico fu governato: vedremo più tardi — dopo studiate le condizioni interne della città in questo periodo — le modificazioni apportatevi dall'azione reciproca della città e del suburbio.
Il passo del sinodo romano in causa Formosi pape distingue nel patrimonio ecclesiastico tre elementi: i suburbana, le massae e le coloniciae[297]. Se questa originariamente fu una pura distinzione topografica, non credo che tale si mantenesse più tardi. E di fatto, per quale ragione si dovrebbe credere che nel suburbio, che conosciamo assai esteso, non esistessero terre in rapporto massaritico o colonico con la Chiesa? Forse perchè la città era tutta contornata da beni comuni? No certo: il fatto stesso dell'esistenza di beni suburbani di proprietà di una chiesa esclude la possibilità che fossero tutti beni comuni. O forse perchè entro il suburbio non si potevano avere massari o coloni? Nemmeno: nessuna legge, che io mi sappia, contiene simile disposizione, la quale, del resto, sarebbe sempre contradetta da numerosi documenti, che provano l'esistenza di massari e di coloni non soltanto nel suburbio, ma anche entro le mura. D'altra parte la espressione è così chiara che non lascia luogo a dubbi di sorta: i suburbana son differenti dalle massae e tutt'e due dalle coloniciae.
Il diritto romano dei tempi classici, è noto, concepisce la persona fisica nei due soli stati di libertà e di servitù. Invece il diritto germanico — che conosce già quella categoria intermedia degli aldi, così difficile a definire ed a cogliere nella sua vera natura, poichè tiene del libero e del servo ad un tempo — venuto in Italia a regolare i rapporti giuridici di persone vinte e che la residenza in terra altrui, riducendo il rapporto di soggezione da personale in reale, aveva anche prima menomato molto nella libertà personale, finì con l'ammettere infiniti gradi nelle condizioni dei soggetti; onde si venne a costituire una scala, all'ultimo gradino della quale stava il servo, mentre il primo era costituito dal figlio di famiglia e dalla donna[298].
Nel passo del sinodo romano, l'elemento più basso è quello colonico, a cui da quello suburbano si scende non direttamente, ma con il gradino intermedio del massaro. È vero che la posizione giuridica del massaro non è eguale nè da per tutto nè in ogni tempo[299], ma però è certo che, generalmente, era più autonoma se non libera di quella del colono[300]. E, logicamente, i coltivatori delle terre che la Chiesa possedeva nel suburbio, dovevano trovarsi in una condizione giuridica anche migliore. Ma se questo è, si deve anche ammettere che tale fenomeno non poteva esser dovuto unicamente ed esclusivamente alla Chiesa: questa non poteva porre a base una tal distinzione soltanto perchè certe terre erano vicine alla città, mentre altre ne erano lontane. Ci voleva una causa più forte; e questa è da trovarsi nella diversa condizione giuridica delle classi suburbane; diversa condizione giuridica mantenutasi per il consolidamento di una antica consuetudine[301], per la quale i lavoratori delle terre suburbane erano costretti a prestazioni meno onerose, per numero e per quantità, di quelle a cui erano obbligati i massari e, più dei massari, i coloni.
Perchè, bisogna aggiungere, non è la Chiesa di Roma soltanto che usa questo sistema: tutte le altre tengono lo stesso procedimento. Un esempio ne abbiamo da quella di Lucca, che distingue le terre possedute nel territorio lucchese in due grandi categorie, a seconda che sieno poste o no in circuitu civitatis.
Infatti tanto nelle une come nelle altre la popolazione è divisa nelle due categorie dei redditales e degli angariales: i primi obbligati a prestazioni in danaro o in natura, i secondi a queste ed, inoltre, a un certo numero di opere ogni settimana. Ma si hanno differenze notevolissime.
Nelle terre suburbane il vescovado possiede 65 redditales e 25 angariales, mentre nelle terre situate nel comitato la proporzione è del tutto invertita: 50 angariales di fronte a 19 redditales[302]. E, di più, gli angariales in circuitu, oltre ad un numero fisso di angarie — abitualmente tre per settimana — pagano quasi sempre metà del vino e dell'olio; mentre gli angariales delle altre terre sono esenti da queste ultime prestazioni. E differenze sensibili si notano anche riguardo ai redditales, dei quali alcuni di quelli in vicinanza della città davano, oltre al censo abituale, anche un terzo e talvolta perfino la metà «de omne lavoratione» o «de lavore maiore».
A escludere che si tratti di un caso eccezionale, basta la concomitanza col documento bresciano e più ancora con quello romano.
D'altra parte si vede bene, come i redditales, considerati come tali, stanno all'apice della categoria dei non liberi risiedenti su terra altrui, e vi sono vincolati meno strettamente dei massari e, a ragione maggiore, dei coloni. E un'altra cosa che dà da pensare è la differenza fra persone della stessa classe a seconda della loro situazione topografica.
Non si può credere che la prevalenza dei redditales sugli angariales nel suburbio sia dovuta all'azione o all'influenza del mercato cittadino sulle classi servili: noi ci troviamo, nel caso del documento lucchese, davanti ad una percentuale molto forte di redditales, che nulla impedisce di supporre estesa anche alle terre possedute da altri nel suburbio cittadino: se realmente essi avessero a poco a poco migliorato la loro condizione per i benefici influssi del mercato cittadino e della città e, più spesso ancora, del suburbio stesso, come sede di quello, non si arriva a capire come questi angariali, frequentemente ricordati, sieno in peggiore condizione degli angariali comitatini, e come e perchè i redditales che risentono il contatto cittadino si trovino più gravati di quelli che ne sono distanti. In verità apparirebbe — non dico che sia — tutto il contrario.
Dunque la spiegazione di tale stato giuridico deve essere cercata, in un altro campo, quello cui ho già accennato: l'irrigidimento dei vincoli e dei contratti rurali iniziato negli ultimi tempi romani. Io trovo una continuazione diretta con la condizione dei lavoratori della terra nei mille passus romani, quando furono anch'essi travolti nella gran rovina che li privò della libertà e li legò come gli altri alla gleba, lasciando loro l'unico vantaggio di fronte agli altri coloni, a cui la legislazione giustinianea tentò di equipararli, di un quantitativo diverso e meno oneroso di prestazioni; e queste continuarono inalterate nei secoli successivi, in modo che, quantunque i lavoratori, su cui gravavano, fossero, al pari degli altri, chiamati redditales ed effettivamente rientrassero in tale classe, pure se ne differenziarono.
Quanto poi alla coesistenza di un esiguo numero di angariales, mi pare che questo fatto, oltre ad escludere ancora una volta che tutti i dipendenti della Chiesa, solo perchè suburbani, godessero di posizione privilegiata, escluda anche che ciò sia dovuto ad un'azione, comunque esercitata, della parrocchia cittadina (comprendente come sappiamo, anche il suburbio); perchè in tal caso, nè gli angariales sarebbero rimasti più gravati dei loro confratelli comitatini, nè i redditales, che erano anche più numerosi, si sarebbero trattenuti dall'avvantaggiarsi di più.
Del resto il fenomeno mostrato dal polittico lucchese non è isolato: un'altra pagina interessante per la storia della condizione dei lavoratori della terra del suburbio può essere offerta dall'esame comparativo di due diplomi concernenti Asti.
Nell'anno 924 un certo Oberto chiese a re Rodolfo, di cui era fidelis, il castello vecchio di Asti ed alcuni servientes infra eamdem civitatem commanentes, singolarmente nominati, con le mogli ed i figli cum massariciis illorum et omnibus rebus mobilibus et inmobilibus. E il re, con diploma del 5 decembre dello stesso anno[303], gli concesse il castello con le sue pertinenze e cum servis et ancillis et omnibus mobilibus ad eosdem iuste et legaliter pertinentibus.
Basta un'occhiata per accorgersi di un fatto abbastanza strano in un diploma: la dispositio non corrisponde esattamente alla narratio: in questa si domandano dei servientes con le loro massaricie ed i loro beni mobili ed immobili: in quella si concedono degli immobili con i servi e le ancelle che li lavorano e con i beni mobili — i soli beni mobili — che ad essi appartengono legalmente: con tutta probabilità si accenna al peculio.[304]
Ho detto che questa dissonanza è un fatto abbastanza strano (e chiunque conosca un po' le norme delle cancellerie regie ed imperiali, lo sa); ma esso diviene ancor più strano per il ripetersi di questa stessa discrepanza in un altro diploma regio, di poco posteriore a questo, che concerne le stesse precise cose di cui si tratta in questo[305]. È un diploma del 23 luglio 938 con il quale Ugo e Lotario confermarono al vescovo Brunengo questi stessi beni pervenuti al vescovado nel frattempo: sembra per una donazione mortis causa. Nella narratio si parla di massaritia sex cum servis et ancillis ea rettinentibus: nella dispositio si usa la formula consueta in tutte le concessioni: casis massaritiis ac famulis utriusque sexus.
Il contrasto è meno stridente che nel diploma del 924, ma non meno evidente perchè la parola rettinentibus — qualunque significato abbia il verbo retinere — indica pur sempre qualche cosa di diverso da quello che si sarebbe desunto se il diploma avesse detto che quei servi e quelle ancelle pertinebant alle massaricie donate. La correlazione fra i due diplomi impedisce di pensare ad un errore qualunque da parte della cancelleria regia e quindi si deve ricercare per altre vie una spiegazione dell'incognita.
Si può osservare — rifacendo la via a ritroso attraverso ai due diplomi — che la narratio del secondo parte dalla dispositio del primo e che la dispositio del secondo segna l'ultimo punto della trasformazione della condizione di questi lavoratori. Essi da prima appaiono in tale stato che se non possono esser detti veri e propri servi, ci si avvicinano tanto da essere qualificati come servientes: eppure, per un altro lato — quello di esser considerati come soggetti di un diritto su una terra — se ne allontanano così profondamente, che il cancelliere di re Rodolfo, non sapendo come meglio conciliare questi due elementi così profondamente antitetici e per i quali il diritto del tempo non offriva alcun riscontro, li qualifica come veri e propri servi concedendo loro il diritto del peculio. Ugo e Lotario ne peggiorano ancor più la condizione perchè non fanno nemmeno accenno al loro peculio.
Non mi pare si possa negare che il punto di partenza, quale ci è fornito dal diploma del 924, è dato dalla condizione ibrida, che ha del servo e del non servo; fatta di vincoli personali e di diritti d'indole reale che sembrerebbero inconcepibili con i primi. Come è nata e come si è formata tale condizione? Per rispondere a questa domanda il miglior mezzo è, forse, il cominciare col determinare il luogo in cui essa appare.
Questi lavoratori si trovavano nel suburbio della città di Asti. Ciò mi sembra dimostrato dall'espressione infra civitatem usata dal diploma di re Rodolfo: espressione che non può indicare entro la città perchè per indicare il castello vecchio (che si sa di sicuro essere stato situato dentro le mura della città) lo stesso diploma dice in civitate A. L'avverbio infra ha conservato anche qui il suo antichissimo significato e ci offre modo, se non m'inganno, di spiegare come si sia potuto avere fra le varie classi sociali anche quella di questi servientes.
Discendenti da antichi lavoratori di terre suburbane, pubbliche fino dal tempo romano, o divenute tali in seguito: essi, al sopravvenire dei Langobardi, furono considerati come più vicini ai servi che ad ogni altra classe, ma, essendo addetti alla lavorazione della terra, come tutti i lavoratori della terra in genere, ebbero continuate anche in seguito le condizioni antecedenti. Furono, così, chiamati servientes invece che servi ed ebbero riconosciuti consuetudinariamente dei diritti che i veri e propri servi non avevano. Solo quando l'autorità pubblica, nel donarli, si trovò costretta a determinare la loro situazione giuridica, essi rientrarono nel quadro delle classi di lavoratori, quale si concepiva, secondo le leggi, nel secolo IX. e nel X.: e non fu certo a loro vantaggio. Fino ad allora essi avevano continuato a mantenersi, salvo, forse, delle deviazioni che oggi più non si possono determinare, ma che non furono certamente molto sensibili, in uno stadio che solo la speciale condizione giuridica del suburbio al tempo romano aveva potuto contribuire in modo decisivo a far nascere.
A questo modo si può avere un'idea, certo molto approssimativa ma non trascurabile, delle modificazioni che la venuta dei Langobardi portò nel territorio suburbano. Il quale — non va dimenticato — fu soggetto più che ogni altro a perturbazioni, perchè, sia per ragioni strategiche che sociali e politiche, le guerre si risolvevano nella conquista delle città, intorno alle quali veniva necessariamente a decidersi la maggior parte delle battaglie. L'invasione, infatti, diviene conquista, quando, prese le città, i Langobardi ne occupano il territorio e vi si insediano stabilmente.
E perciò io credo che intorno alla massima parte delle città italiane continuasse l'antico suburbio romano e su di esso prevalessero le antiche consuetudini rimaste quasi completamente inalterate.