§ 3.
— Però l'atto di Carlo Magno non parla soltanto di terre suburbane: civitates, dice, cum suburbanis et TERRITORIIS SUIS. Questi territoria non erano quelli dipendenti giurisdizionalmente dalla città: proseguendo, il documento aggiunge et cum comitatibus que ad ipsas pertinent. Come tali territoria non s'identificano con le terre suburbane, distintamente ricordate, così non si confondono con i singoli comitati. Non resta che pensare ai beni comuni, la cui continuazione ininterrotta dall'epoca romana fino al basso medio evo, negata contro il Savigny dal Bethmann Hollweg e dal Roberti, ammessa invece dal Tamassia[306] e vittoriosamente dimostrata dallo Schupfer[307] è stata ormai riconosciuta dalla opinione comune[308].
Questi beni, posti alla dipendenza del duca o del gastaldo insieme con i beni pubblici — publicum — a cui l'autorità suprema li avvicinava con l'equipararli amministrativamente all'organismo della curtis regia, soddisfacevano con i diritti d'uso alle necessità dei cittadini e si distinguevano da quelli più propriamente pubblici, perchè, a differenza di questi, gli utenti ne potevano godere senza l'obbligo di pagarne il canone corrispondente.
Anzi, esaminando più attentamente il noto reclamo dei provinciali istriani contro le usurpazioni del duca franco Giovanni[309], non mi sembra azzardato il pensare che, più che di diritti di uso, si tratti di un vero e proprio diritto di condominio dei cittadini sulle terre del comune[310]: NOSTRAS silvas, unde nostri parentes herbatico et glandatico tollebant, dicono essi, terras NOSTRAS, NOSTRAS runcoras, NOSTRA prada, NOSTRA pascua. E non è a dirsi che si potesse ingenerare confusione per il fatto che queste, come le altre terre pubbliche, si trovavano sotto la dipendenza del duca. Il duca riconosce esplicitamente di aver compiuto gli atti che gli si imputano, ma dichiara di averlo fatto in buona fede ritenendoli beni pubblici. «Istas silvas et pascua quae vos dicitis — ecco le sue parole — ego credidi quod ex parte d. imperatoris in publico esse deberent».
Anche ammesso e non concesso che non si trattasse che di diritti di uso, questi sono tali da incidere così profondamente l'elemento dominico da annientarne quasi il lato dispositivo.
Ma poi, se non m'inganno, la teoria dello Schupfer è sopratutto basata sulla terminologia dei documenti: comunalia, compascua publica, campora comunalia, res comunes, comunes, comunanciae, vicanalia, etc: tutte queste espressioni che richiamano alla mente — è innegabile — l'idea di una compartecipazione.
Ma non sono le sole.
Alcuni nostri documenti, che concernono importantissime città langobarde, a incominciare dalla capitale del regno fino a quella Brescia in cui densi si stabilirono i nobili langobardi[311], ne usano anche un'altra.
Il placito pavese del 14 marzo 914[312], ricorda un hortum suburbium huius Ticinensis, non multo longe a basilica S. Theodori sive et braida una in CAMPANIA huius Ticinensis. E la stessa parola, oltre che nel diploma con cui nel 989 Ottone III concede al monastero di S. Pietro in Ciel d'oro omnem terram in CAMPANIA papiensis urbis[313], la troviamo nel diploma del 1014 di Ottone conte palatino e di Pietro vescovo al monastero del Salvatore costruito foris in CAMPANEA ticinensis civitatis[314].
A Piacenza nel 1085 fu celebrato un «concilium generale» in CAMPANEA civitatis P. ubi est ecclesia S. Victorie martyris et virginis[315].
Qualche decennio prima il vescovo di Brescia Odofredo si era obbligato a non fare alcun «hedificium» in Monacello e nessuna proibizione e interdizione ai bresciani «pasculandi, incidendi et capellandi» sul Monte Degno e sul Monte Canedulo, a cui «coherent ab una parte via q. d. mantuana, ab aliis omnibus campania»[316].
Il primo documento pavese, col simultaneo ricordo del suburbium e della campanea, esclude ogni possibilità di sinonimia tra queste voci.
E un bel documento veronese[317] ce ne mostra l'intima natura. Essendo potestà di Verona Grimerio Visconte piacentino e lamentandosi che, poco tempo prima della sua podesteria, communis campania Veronae «a quampluribus esset capta et caperetur», con tal perdita che «communis utilitas taliter diminui videbatur quod ad maximum universitatis detrimentum spectare posset», pensò di provvedere. E, avuto il consiglio dei suoi giudici ed assessori e dei causidici, dei militi e dei negozianti e in special modo di tutti coloro che avevan giurato di dargli consiglio in buona fede, pose molte persone giurate «ad jam dictam communem campaniam Veronae per suum sacramentum a praediis privatorum hominum discernendam et separandam», e quindi, con queste persone e con molte altre di Verona andava «circumiens eamdem communem campaniam Veronae et eam, secundum juratorum sacramenta, ab allodiis, ponendo terminos, segregans».
Si tratta, evidentemente, di beni pubblici cittadini, per i quali — e per essi soltanto — è da credere perdurasse a Verona, come a Pavia, a Brescia e a Piacenza il termine di CAMPANEA.
Se questa campanea risulta diversa dal suburbio e dal comitato e — come si ammette da tutti — alle città rimasero in proprietà in uso — questo per ora non ci riguarda — dei beni; possiamo pensare che nell'atto di Carlo Magno tale parte del territorio sia indicata dai territoria tenuti distinti dai suburbanis e dai comitatibus. Ma, in quest'atto, di fronte al vincolo più tenue, per il quale il comitato pertinet alle singole città, se ne ha uno più intimo per cui e le terre suburbane ed i territoria sono ambedue dichiarati proprî delle città — civitates cum suburbanis et territoriis SUIS. — Ora se si pensa che le terre suburbane non appartenevano affatto, nella loro totalità e nemmeno nella maggior parte, alle città, in proprietà privata, o ad altro titolo simile, sia pure sotto l'amministrazione ducale o gastaldale; nè vi avevan su, se non in caso eccezionale e fortuito, diritti di uso; bisogna concludere che la triplice distinzione del territorio di fronte alla città, porta al riconoscimento della città — come tale e non come sede di autorità pubblica — al grado di persona giuridica pubblica con facoltà e con diritti distinti da quelli dell'autorità regia e con beni separati da quelli che l'autorità pubblica aveva nell'ambito della circoscrizione territoriale della città. Il documento è chiaro: son proprie delle città — suae — terre di cui i privati non hanno nè proprietà nè uso di natura privata e che non si confondono con le proprietà del publicum, per riguardo al diritto pubblico.
Esaminiamo più da vicino questi due punti: mancanza di diritto di proprietà o di uso e distinzione dai beni del publicum.
Poichè l'atto di Carlo M. chiama proprie delle città — suae — le terre suburbane, di cui la proprietà spettava a chiese o a privati, ed a queste terre equipara senza differenza alcuna le terre appartenenti alle città stesse: esaminando a fondo il documento bresciano, veniamo a concludere che fra le terre, sulle quali il vescovo riconosceva dei diritti ai cittadini, e la campanea circostante c'era sicuramente una differenza. Ammesso che la parola campanea a Verona indica beni della città, — e non c'è nessuna ragione che induca a credere che a Pavia, Brescia, Piacenza etc. avesse significato differente — ne consegue che fra i beni pubblici delle città esistevano distinzioni di vario genere, per il diverso titolo di proprietà, per il diverso uso a cui erano destinate. Nei beni pubblici esaminati dallo Schupfer l'elemento predominante è l'uso comune e lo prova — come ho detto — il complesso dei termini usati per indicarli[318]. Ma nei casi da me raccolti questo concetto dell'uso comune non è indicato nè punto nè poco: eppure resulta che la campanea apparteneva alla città e non al publicum. Infatti nè a Pavia e in un placito, nè a Brescia, in un atto di tanta importanza, si sarebbe mancato di farne risaltare il carattere, se si fosse veramente trattato di terre demaniali, mentre il genitivo possessivo — huius Ticinensis — le dichiara della città.