§ 4.
— Ma oltre a queste terre, nella costituzione langobarda, ve ne sono altre che appaiono collegate a determinati centri abitati, fra i quali anche le città, e che occorre quindi esaminare: le terre arimanniche.
Il Muratori[319] sostenne per il primo, con il suo meraviglioso intuito storico, che si trattava di beni concessi dal fisco; e con lui, più tardi, si sono schierati il Roth[320], il Leicht[321] e il Checchini[322]. Nessuno di questi scrittori, però, ha considerato a fondo quella che mi pare la legge fondamentale in rapporto ai beni arimannici e l'unica che veramente sia di applicazione generale.
Tale legge è la nota costituzione emanata da Federigo I nella famosa dieta di Roncaglia del 1158 e passata poi nel libro delle consuetudini feudali. Con essa, volendo rivendicare i diritti dell'impero, Federigo I determinò la serie delle così dette regalie.
E cominciò proprio colle arimannie. Regalia autem sunt: ARIMANNIAE, viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, quae vulgo dicuntur monetae etc.
Poichè è certo che, anche a quel tempo, esistevano terre spettanti al publicum e invece la legge fridericiana, se si eccettua la parola arimanniae, non ne parlerebbe mai[323], è evidente, data l'importanza dell'argomento, che con questa parola s'indicarono proprio i beni di pertinenza dell'impero[324].
Con questa conclusione non si accorda nè l'opinione del Leicht[325], al quale, tuttavia, spetta il merito di aver lumeggiata la riconnessione dell'arimannia alle terre pubbliche, nè quella del Checchini[326]: il primo ritiene che l'arimannia sia non la proprietà dell'arimanno, bensì il diritto che egli gode su terre prative e boschive, originariamente concesse dal pubblico al gruppo di cui egli fa parte. E pure il Checchini parla solo di originaria appartenenza delle arimannie ai beni del fisco.
In conclusione, se non m'inganno, l'uno e l'altro affermano che questi beni, prima di proprietà del fisco, sono stati da questo ceduti a determinate persone e queste vi hanno conseguito un diritto di proprietà, che può esser limitato da restrizioni così gravi da giungere fino al divieto di alienazione, ma che non cessa, per questo, di essere un vero e proprio diritto di proprietà.
A me invece pare che qui si abbia la concessione non di un diritto di proprietà, quale s'intende nella coscienza giuridica del tempo; ma di un semplice diritto di possesso ispirato proprio a quei concetti barbarici della gewere, i quali, se non giungono, forse, allo sviluppo creduto dallo Schupfer, non me ne sembrano, in verità, così lontani come il Leicht prima ed il Checchini poi hanno sostenuto: possesso, in opposizione al quale Federigo I aveva rivendicata l'alta proprietà pubblica, in quanto egli si considerava come continuatore dell'idea imperiale in cui si impersonava il populus romanus, supremo detentore degli attributi della sovranità.
Io credo che l'istituzione dell'arimannia sia una delle manifestazioni più rilevanti, se non unica, dello Stato germanico, la quale non abbia quasi affatto subito influenza da elementi estranei e che — appunto per questo — ci possa offrire una riprova delle energie circostanti che la rinchiusero in limitatissima cosa.
Il Leicht[327] ha trovato alcuni punti di analogia fra l'arimannia e le terre limitanee romane: altrettanti se ne trovano, secondo me, con le terre pubbliche delle città, le quali compiono funzione analoga così negli ultimi tempi dell'impero romano, come anche in seguito, durante i tempi goti e bizantini.
Certo alcune di queste terre — il Leicht ha ragione — dallo Stato romano, appunto perchè le destinava a barbari, furono dotate di quegli speciali privilegi che potevano renderle più conformi ai barbari che Roma assoldava per costituire la massima parte delle sue milizie. Ma è ormai noto come fra grandi civiltà decadenti e nuove civiltà tuttora nel sorgere sieno molti e notevoli punti di contatto, senza per questo che ne derivi la conseguenza che le prime abbiano agito sulle seconde.
E qui, mi pare, siamo proprio nel caso.
Il Checchini è sostenitore assoluto dell'influenza bizantina sull'arimannia langobarda, la quale, secondo lui, riproduce esattamente l'organizzazione dei fondi militari di confine[328].
Non posso — ora — fermarmi a lungo su questa questione, incidentale per la mia ricerca, e debbo quindi tralasciare di occuparmi così del problema che riguarda lo stato personale degli arimanni — gli arimanni eran liberi, ma la loro libertà non credo punto fosse quella dei veri e proprî exercitales — come dell'esame del modo con cui istituti bizantini avrebbero potuto influire sulla costituzione di gruppi arimannici già in azione nei primi anni successivi all'interregno, non che di tutte le altre questioni relative. Ma non posso fare a meno — non foss'altro per giustificare la mia affermazione così recisamente opposta — di esaminare un po' attentamente i punti di identità che il Checchini ha voluto trovare fra l'arimannia e gli istituti militari bizantini.
Egli dice che molti documenti riferentesi all'arimannia riproducono esattamente l'importante prescrizione imperiale per cui i «fundi limitanei» erano «ab omni munere vacui» e così (son le testuali parole del Checchini)[329] «il diploma di Carlo il Grosso alla chiesa di Arezzo, — a. 882 — prescrive: «...... in omnibus liberis et erimannis prefatae S. Aretinae Ecclesiae filiis.... iubemus ut ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignorationes vel iniustae districtiones exigantur», ed un altro diploma di Enrico IV: «nullus dux, archiepiscopus ecc..... in eorum domos albergare theloneum, vel aliquam publicam functionem dare eos (arimannos) cogat».
«Siamo così in grado di trovare (diciamolo tra parentesi), la ragione dell'errore in cui sono caduti molti autori, che, avendo constatata quest'immunità dell'arimannia da qualsiasi onere fiscale, l'hanno presa per una terra allodiale».
I documenti — in verità — suonano in modo un po' diverso da quello con cui il Checchini li ha citati.
Il primo è il famoso diploma immunitario alla chiesa aretina che il Muratori[330] credette generale per tutte le chiese d'Italia.
L'imperatore, avendo conosciuto come i suoi ministri «contempto timore Dei et abiecta a predecessoribus (nostris) interdicta, per plebes et ecclesias seu ecclesiastica praedia et domos placita teneant, districtiones in liberos, massarios super ecclesiasticas res residentes, et servos et aldiones faciant tributa; ab eis exigant census et donaria, angarias etiam et opera[s; et] non solum ab eis sed ab omnibus liberis eri[man]nis et ecclesiae filiis», vuole assolutamente con la sua imperiale autorità «omnes has superstitiones et importunas violentias funditus abolendas» e a questo scopo stabilisce (statuentes) che «in sancta aretina ecclesia nullus comes, nullusque judex vel quelibet iuditiariae potestatis persona tam in plebibus quamque et in monasteriis, titulis aliisque ecclesiis vel domibus seu urbanis vel rusticis possessionibus ad eam pertinentibus placita tenere, massarios et colonos, liberos, aldiones vel servos quosque residentes super res ad predictam sanctam ecclesiam pertinentes quolibet modo distringere, pignorare, angariare, census et redibitiones et donaria aliqua exigere quoquomodo presumat; sed liberos, massarios, quos legalis coactio exigit querere ad placitum, per patronum seu a[dvoc]atum ad placita ducan[tur] ut legal[is diffi]nitio legalem contentionis finem impo[nat]; ac etiam in omnibus liberis et erim[a]nnis praef. s. aretinae ecclesiae filiis et eiusdem diocesi commanentibus massariis et colonis observari omnimodis iubemus; videlicet ut ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignora neque iniustae districtiones exigantur, sed unusquisque cum legalis censura exigit a patrono suo ad placitum deducatur, ne pignorationis occasio aditum rapine depredatoribus in aliquo prestet»[331].
Come si vede — ed è ben noto — l'imperatore per evitare i soprusi, che i suoi ministri commettevano nell'esercizio della giustizia, proibisce loro l'introito nel territorio diocesano reso immunitario, stabilendo che gli abitanti ne siano presentati al placito da apposito avvocato.
Gli erimanni — chiunque si voglia indicare con questo nome — non sono trattati diversamente da tutti gli altri abitanti della diocesi aretina, qualunque ne sia la condizione, dal servo al libero; perchè unico e solo scopo dell'imperatore è di sottrarli tutti alle arbitrarie vessazioni dei ministri regi: non si tratta affatto di imposte: ma di esenzione da obblighi giurisdizionali, e quindi, da arbitri e da soprusi.
Il diploma di Enrico IV è anche più refrattario all'interpetrazione del Checchini.
L'imperatore, per intercessione di Adalbergo vescovo di Amburgo, concede «cunctis hominibus de vico Viglevani et Serpi atque Pedulae et Viginti Columnae, cunctis filiis filiabusque eorum nec non et hominibus eorum omnibus ut ab arimannia exeant, et nullus dux, archiepiscopus, episcopus, marchio, comes, vicecomes, gastaldio, sculdasius nullaque regni persona in eorum domos albergare, theloneum vel aliquam publicam functionem dare eos cogat, nec eos nec eorum posteritatem placitum custodire compellet ultra nostrum placitum»[332].
Tutta la concessione deriva dal primo inciso — non riportato dal Checchini — «ut ab arimannia exeant».
E l'altro documento, citato in nota dal Checchini, e che è l'atto di pace del 1114 fra la contessa Matilde ed il vescovo di Parma Bernardo; fra le altre clausole, ha la promessa del vescovo che agli «arimannis de Monticulo nullos alios USUS vel FACTIONES deinceps requisierit, nisi quos eius antecessores SOLUMMODO IN PACE et non in guerra ex illis habuerant»[333].
«Ergo — io non saprei come dir meglio del Muratori — arimanni tempore etiam pacis ad quaedam obsequia, servitia et factiones obligabantur»[334].
Tutti i documenti dal Checchini stesso citati, non che suffragarne l'opinione, ne provano precisamente l'opposto, e rendono quindi superfluo il ricordo del districtu et integro servitio quod de jure debebant all'imperatore i due arimanni ceduti nel 1159 da Federigo I alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo[335] e dell'omni debito, districtione et notione atque placitu cui erano costretti quei liberi homines qui vulgo herimanni dicuntur i quali, insieme col castello di Romagnano, Ottone I donò al monastero di S. Zenone di Verona[336]; e di tutti gli altri documenti — e sono molti — da cui appare in modo irrefutabile come gli arimanni fossero soggetti a tributi e a prestazioni[337].
E non è soltanto in questo che la voluta analogia fra «fundi limitanei» ed arimannie non esiste.
Il Checchini, per dimostrare che comune agli uni e alle altre era anche il divieto di alienazione, cita il diploma di Enrico III agli arimanni di Sacco con cui l'imperatore stabilisce che «non liceat ipsam erimanniam suam vendere aut archiepiscopo, aut patriarche aut duci, aut marchioni, comiti, vicecomiti nec aliquibus ex potentioribus».
Ma è evidente invece che l'imperatore permette loro la più ampia facoltà di vendita e di cessione, fatta unica e sola eccezione delle persone più potenti degli arimanni stessi, le quali — i livelli delle chiese ne danno una prova evidente — avrebbero avuto di mira e di resultato lo scompaginamento di un insieme di forze e di individui, che l'imperatore voleva invece, seguendo un sistema tradizionale, tenere unito. Anche nei giuramenti di fedeltà e di sottomissione è abituale l'eccezione di guerreggiare contro l'imperatore o contro il papa ed altre determinate persone. Si dovrebbe sostenere che il giuramento di fedeltà non esiste? Nè il procedimento è diverso: sono le manifestazioni sociologiche, diciamo così, che confermano, con l'eccezionalità di qualche disposizione, la generalità di una norma o di un istituto.
Nei «fundi limitanei» esiste un vero e proprio divieto di alienazione; mentre qui si ha in diritto una facoltà di alienare la quale può essere completa, come nelle arimannie friulane[338], o limitata come nel caso su citato; ma in ogni modo esiste sempre senz'altra limitazione che quella che il concessionario debba subentrare negli obblighi a cui sottostava il concedente, in quanto titolare di una terra, su cui incombevano speciali oneri.
E appare anche un'altra differenza fondamentale fra l'istituto bizantino e quello langobardo. Nel primo la proprietà della terra passava dallo Stato al soldato ed ai suoi successori: nel secondo no; il publicum conserva sempre un diritto eminente di proprietà che non si manifesta solo in caso di inadempienza degli obblighi e per la risoluzione di una condizione; è un diritto che si affievolisce coll'andar del tempo e sotto l'azione di numerosi elementi ed, in alcuni casi, si trasforma, ma non si estingue. Nei primi anni il publicum esercita il suo diritto di distribuzione delle terre comuni concesse in precaria ad un determinato gruppo, come nel noto caso della fiurvaida pisana, mentre più tardi di questo esercizio di autorità non si ha menzione. Ma il diritto eminente dello Stato permane e lo si vede apparire nella imposizione fridericiana riguardo alle arimanniae, nella quale si comprendono tutte le terre sulle quali lo Stato vantava diritti non annullati da concessioni speciali.
E in tal modo si viene ad un altro punto più interessante ancora; la determinazione del patrimonio dell'arimanno.
Secondo il Leicht, l'arimanno possederebbe, come tale, una terra speciale, che sarebbe appunto l'arimannia, oltre il suo allodio: l'arimannia, secondo quest'autore, sarebbe solo la terra pascolativa, almeno originariamente. Io credo, invece, che arimannia non sia soltanto questa ma sia la terra, la sors, concessa ad ogni singolo arimanno, insieme col diritto sul compascuo e sulle prestazioni, di cui queste due terre dovevano rispondere, per mezzo della persona a cui erano state concesse.
In tal modo si rende spiegabile la frase del diploma imperiale agli arimanni, con la quale si concede a questi hereditatem et res communes. Nè può far meraviglia il fatto che la terra sia chiamata hereditas: con tal nome sappiamo esser stata indicata non soltanto la terra allodiale ma anche quella colonica, la quale — ed è questo un punto di contatto con l'arimannia — senza staccarsi dal patrimonio del «dominus», è suscettibile di cessione, di alienazione e di donazione[339] anche fuori dell'ambito del mithio, entro il quale i coloni fiscalini hanno facoltà anche più ampie[340]. Senza contare che ripugna al concetto della costituzione di un gruppo arimannico l'idea della mancanza di una terra propria di ciascuno, perchè è proprio questo il campo nel quale il sistema della sors e della terra comune ad essa assegnata si può e si deve manifestare. Il Leicht[341] ha combattuto giustamente, seguito dal Checchini, l'opinione dell'Andrich che gli arimanni nei piccoli castelli fossero i soli comunisti ed aggiunge che però è innegabile che al gruppo vicinale stesso, come ente, gli imperatori ed i loro succedanei sovente investono l'arimannia, la quale viene così ad immedesimarsi col comune: così a Mantova, a Cremona. Ed è vero. Io aggiungerò che, dall'insieme dei documenti, risulta la prevalenza dell'elemento cittadino-romano su quello arimannico-germanico.
Nel diploma di Enrico II del 1014[342], si parla esclusivamente di arimanni, mentre in quello di Enrico III del 1055[343] si parla di tutti i cittadini di Mantova, dei quali gli arimanni, in virtù del diploma del 1014, erano potuti entrare a far parte. Infatti con quest'ultimo diploma l'imperatore prende sotto la sua protezione tutti gli arimanni — cunctos arimannos — che abitano — habitantes — nella città di Mantova, nel comitato di essa ed in alcuni vici espressamente nominati — in civitate Mantue, sive in Castro qui d. Portus sive in vicoras q. n. S. Georgio, Formicosa, Cepada, seu et in comitatu mantuano con tutte le loro cose e cioè cum omni eorum hereditate, paterno vel materno jure, proprietate, communaliis sive omnibus rebus que ab eorum parentibus possessa fuerunt et eorum adquisita sive adquirenda.
Invece dal diploma di Enrico III del 1055 appare che l'imperatore, volendo estirpare le «superstitiosas exactiones et importunas violentias» di cui gli arimanni mantovani erano vittime, stabilisce ed impone che «nulla magna parvaque persona predictos cives, videlicet ermannos in Mantua civitate habitantes (ossia quegli arimanni che erano entrati ad abitare come cittadini in Mantova) de suis personis, sive de illorum servis et ancillis vel de liberis hominibus in eorum residentibus terra, vel DE EREMANNIA et COMMUNIBUS REBUS AD PREDICTAM CIVITATEM PERTINENTIBUS ex utraque parte flumine mincii sitis, sive de beneficiis, libellariis, precariis, seu eciam de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus iuste conquisitis et iuste conquerendis inquietare, molestare, disvestire, sine legali judicio presumat». Ora si potrebbe ricordare che a Lucca era avvenuto altrettanto parecchi secoli prima: nel 786[344] gli arimanni erano entrati a far parte dei cives ricordati fino dal 722[345]. Ma quello che a me preme rilevare è la differenza che corre fra i due passi concernenti la terra arimannica: nella prima abbiamo l'hereditas distinta ma unita con le terre comuni dei singoli gruppi arimannici; nel secondo l'una e le altre, sotto la comprensiva dizione di eremania, sono nettamente separate dai beni comuni pertinenti alla città. E su quest'ultimo diploma si modellano quelli successivi del 1090, del 1133 e del 1159 di Matilde[346], di Lotario II[347] e di Federigo Barbarossa[348].
A qualunque distanza fossero le arimannie dalle mura cittadine, costituivano sempre un'organizzazione distinta da quella della città, la cui configurazione territoriale rimane individuata anche per questo lato.
Nè si potrebbe obbiettare che si può avere una confusione quando, invece di terre lasciate in proprietà alle città, si tratta — ed è il caso più frequente — di terre così dette comuni delle quali alle città è concesso solo l'uso mentre la proprietà rimane al re.
Prescindendo dal caso del Palatium o Curtis regia che non si distingueva dalle altre curtes, — lascio da parte la questione, per me irrilevante, della distinzione fra fisco e patrimonio privato del re, che il Sohm afferma già delineata mentre è negata dall'Hartmann — non si distingueva, dico, se non per un più rapido formarsi del diritto che scultoriamente fu detto dal Solmi[349] curtense; delle altre terre regie bisogna fare una bipartizione. V'erano terre, prati, selve, laghi etc. sulle quali dal re potevano venir concessi diritti e facoltà di uso, dietro il correspettivo di un canone o magari senza. E queste erano terre non specificatamente addette ad una comunità di persone. E c'erano poi altre terre sulle quali, in quanto e perchè facevano parte di un determinato gruppo politico, i componenti di esso avevano speciali diritti. Le une e le altre terre si trovavano sotto il dominio eminente del «publicum»; ma nel primo caso predominava assoluto l'elemento patrimoniale; nel secondo questo era quasi tutto, per non dire addirittura tutto, assorbito dall'elemento pubblico. Conseguenza non improbabile del modo con cui sull'esempio dei re goti, i re langobardi si considerarono come successori del fisco bizantino[350]. E la differenza si manifestava anche nel diverso modo di agire della potestà pubblica sugli uni e sugli altri: nel primo caso il diritto d'uso scaturiva immediatamente dalla concessione regia; nel secondo indirettamente; perchè il re, se non commetteva un arbitrio che può, magari, giungere fino alla spogliazione, possibile senza dubbio, ma, per la sua stessa natura, eccezionale, non poteva ammetterlo al godimento dei diritti di uso se non costringendo il gruppo, che non avesse voluto accogliere il nuovo venuto di buona volontà, ad accettarlo col vigore del suo preceptum[351].
Ma nel primo caso il re, sieno beni suoi o dello Stato, può disporne come vuole; nel secondo riconosce la consistenza del gruppo dei vicini.
Nel caso nostro della città.
Ed è ormai tempo di avviarsi a ricercare la natura di questa consistenza.