§ 7.

— «Plebs», secondo l'opinione concorde di tutte le fonti, di qualunque tempo da Gaio[65], a Paolo[66] a Teodosio il giovane[67] giù giù fino a Giustiniano[68], sotto l'aspetto personale, ha un unico concetto negativo: è costituita dai «ceteri cives sine senatoribus». Secondo alcuni scrittori[69] questa parola, presa in senso più stretto, indica quella parte della cittadinanza che, non avendo alcuna fortuna patrimoniale, è esonerata da ogni imposta[70]: ma siccome, appunto per questo, è esclusa da ogni partecipazione alla vita pubblica attiva, così non ne terrò conto che quando la sua posizione giuridica apparrà modificata.

Sotto l'aspetto della sua connessione territoriale la «plebs» è stata fino ad ora divisa in due grandi categorie: urbana quella entro le mura — fatta eccezione per Roma i cui «continentia aedificia», come vedemmo, sono considerati parte integrante della città; — rustica l'altra.

Questa bipartizione, secondo me, è errata e deve cedere il posto ad una tripartizione così formulata: PLEBS urbana — PLEBS extra muros posita — PLEBS rustica.

Fondamentale a questo proposito è il tit. 55. (Ut rusticani ad ullum obsequium vocentur) del libro XI del codice giustinianeo, che contiene queste due leggi:

«Ne quis ex rusticana plebe, quae, extra muros posita, capitationem suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur, neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur».

«Si qui eorum, qui provinciarum rectoribus obsequuntur quique in diversis agunt officiis principatus et qui sub quocumque praetextu muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessitatem obsequii quasi mancipio sui iuris imponant aut servum eius vel forte[71] bovem in usus proprios necessitatesque converterint [sive xenia aut munuscula quae canonica ex more fecerunt, extorserit, vel sponte haec, quae inprobata sunt, oblata non refutaverit], ablatis omnibus facultatibus, perpetuo subiugetur exilio[72]: et nihilo minus rusticanum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, par poenae severitudo constringat. [Eadem vero circa eos censura servetur qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus cogunt aut oblata non respuunt]»[73].

Lo scopo di queste due disposizioni — ce lo dice il titolo — è di impedire le concussioni e le sopraffazioni di cui erano vittime i rusticani e di proteggerli contro le arbitrarie imposizioni di ogni obsequium. Quest'ultima parola ha usi svariatissimi nelle fonti giustinianee e pregiustinianee, nelle quali ora ha significato di officium, ora di munus, ora di ministerium, oscillando da un mero contenuto di prestazione di opera ad uno più ampio di contributo di opera e di materia.

Nel nostro caso però, se non m'inganno, il senso ne è reso chiaro da un'altra legge[74] strettamente connessa con le nostre. In essa s'impone al Prefetto del Pretorio di far cessare quella praebitio operarum, quae inlicite a provincialibus hactenus expetita est.

Ora nella legge di Valentiniano, Valente e Graziano, che è la fonte di questa disposizione e che, oltre ad esser più lunga, è diretta ad un fine diverso, non solo questa «operarum praebitio», è qualificata come un «obsequium», ma è anche specificata: essa si prestava cum animalia, quibus prosecutio debeatur, advenerint.

Ed in questa interpetrazione concorda anche il senso della parola «ministerium» quale la troviamo usata in tutti e due i passi. Essa non indica soltanto l'opera che si presta con l'intervento di una determinata persona, ma anche un certo sacrifizio pecuniario da parte di quest'ultima: sacrifizio che può giungere fino ad una contribuzione vera e propria, strettamente connessa con l'opera prestata come, per esempio, nella legge dell'anno 406 con cui Onorio e Teodosio limitano ai soli Comites e Magistri militum il diritto di pretendere dalle città il riscaldamento dei loro bagni privati (ministerium)[75].

Lo scopo generico delle due disposizioni dunque è eguale: vediamo ora se lo stesso si può dire del fine specifico di ciascuna di esse.

Nella prima si impone ai Rationales di non costringere al «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco la plebe rusticana extra muros posita che adempie a certi obblighi. Nella seconda si proibisce a tutti gli ufficiali sottoposti ai rettori delle provincie di trattare il «rusticanus» come un proprio mancipio e di usare dei servi e dei buoi di lui come di cosa propria.

Intanto mancipes ha qui un senso specifico chiarito da numerose leggi del codice teodosiano[76]: la parola indica coloro che, preposti alle singole stationes e mutationes del cursus publicus, ne curavano il buon andamento guardando che gli animali non fossero rubati, trattati male, troppo percossi, privati del pascolo etc.[77].

La legge dunque vuole che questi magistrati non facciano abuso dei poteri da essi tenuti sui provinciali fino a costringerli a fornir loro tutto il necessario per i loro viaggi, precisamente come per il servizio pubblico erano tenuti a farlo gli appositi mancipi e, sopratutto, non adoperino per loro esclusivo e particolare vantaggio i servi o i buoi di essi, sempre, ben inteso, sotto lo specioso pretesto che si trattasse di un pubblico tributo. Infatti è da tener presente che mentre il «cursus publicus» vero e proprio è un servizio instaurato dagli imperatori[78] e mantenuto con le contribuzioni delle città e dei privati, tali contribuzioni non giungono tuttavia a rivestire un carattere specifico di destinazione esclusiva a quel particolare scopo, come avviene invece per le contribuzioni dell'annona e dell'«hospitalitas»[79].

Ma in breve si aggiunse un sussidiario servizio di trasporto — cursus clabularis — cui erano adibiti i buoi. E questi buoi non erano forniti dallo Stato ma dai proprietari fondiari sicchè tale fornitura gravava sui fondi come un onere reale[80] insieme col «ministerium» occorrente e cioè col mantenimento e con la cura degli animali stessi: cioè la paglia, il fieno etc. ed il servo o i servi necessari. Costantino, che mirava a risollevare le condizioni già tristi dell'agricoltura e a non opprimere troppo i possessori rustici, con una legge dell'anno 315, oltre a proibire che i buoi aratori ed i servi coltivatori potessero essere pignorati per debiti fiscali[81], volle che i primi fossero esclusi dal «cursus publicus» a cui dovevano servire soltanto animali appositamente destinati[82].

Disgraziatamente le condizioni dell'impero, come è noto e come vedremo meglio in seguito, peggioravano sempre più e gli imperatori non avevano ormai altro scopo che di estorcere il massimo denaro dalle provincie. E perciò anche la maggior parte dei saggi provvedimenti del codice teodosiano rivolti al miglioramento ed al progresso dello stato o spariscono del tutto o si trasformano profondamente nel codice giustinianeo. Così avviene della legge tutelatrice costantiniana di cui più non troviamo traccia e così avviene della legge 2 che ho riportato integralmente e della quale le mutilazioni triboniane hanno del tutto cambiato il senso e lo scopo.

Importantissimo per lumeggiare questo fatto è il vedere che i due passi — strettamente connessi l'uno all'altro — non riportati nel codice giustinianeo da una parte ci parlano di «xenia» e di «munuscula» e dall'altra di «possessores», dimostrando così in modo non dubbio — anche se non bastasse il fatto che il titolo sotto cui si trova la legge è «ne damna provincialibus inferantur», — che la legge tratta e si occupa di «provinciales», cioè di «possessores». Invece — e questo è il punto fondamentale — nel codice giustinianeo si occupa dei «possessores», dei «provinciales» la legge unica del titolo «ne operae a conlatoribus exigantur»[83] e la legge teodosiana che prima li regolava, è trasformata completamente. Invece che i «provinciales» e i «possessores» essa concerne quei rustici i quali risiedono su una terra, della quale non sono proprietari, dal momento che la «praebitio operarum» col suo contenuto economico, colpisce questi e non essi, mentre li colpisce invece col suo contenuto di prestazione di opera, con le angariae[84], per usare il termine tecnico delle fonti.

Ma se noi osserviamo da questo lato la prima delle leggi prese in esame, vediamo subito una differenza enorme. Quì la «plebs rustica» paga la «capitatio» e presta l'«annona»: anzi è appunto il soddisfacimento di questi oneri che dá diritto all'esenzione dal «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco, tanto che, argomentando a contrario, si può dedurre che fra quelli della plebe rustica posita extra muros tale imposta grava solamente su coloro che sono esenti dalla «capitatio» e dall'«annona».

Ora nella categoria dei coltivatori di terre altrui, genericamente indicati col nome di «plebs rustica» due leggi del codice teodosiano fanno una distinzione che permane anche nel codice giustinianeo[85], da una parte di coloni originali[86] e dall'altra di «plebs adscripta»[87]; ma quantunque ne costituiscano quasi la totalità sia con l'opera che con i frutti nè questa nè quelli sono chiamati direttamente al soddisfacimento dei «munera», dei quali risponde allo Stato il «possessor». È giusta l'osservazione fatta dal Leicht[88] che in realtà tali tributi, in via ordinaria, erano pagati dai coltivatori, ma non condivido la sua opinione che questi ultimi stieno direttamente di fronte allo Stato in qualità di contribuenti. Un caso in cui ciò sembra avvenire è quello della legge con cui Valentiniano e Valente concedono ai «coloni rei privatae» l'adhaeratio nella conlatio equorum[89] che consisteva nel pagare 23 soldi invece di ogni cavallo da consegnarsi all'esattore[90]. Ma, anche a non considerare che questa legge non è stata accolta da Giustiniano, bisogna pensare che siamo nel caso specialissimo di coloni non già di un privato qualunque ma della res privatae, di fronte alla quale essi per l'indissolubile legame che ormai li avvince al fondo, appaiono nel rapporto più similiare a quello possessorio. E per di più si tratta di coloni dell'Africa, il paese classico del colonato e dei saltus, le cui «leges», come è noto, hanno un processo di formazione[91] ed un'azione rispetto agli abitanti del saltus, paragonabile, almeno in parte, a quella delle leggi ordinarie per i cittadini dello Stato.

E sopratutto poi bisogna tener presente una fondamentale distinzione fra i redditi dei tituli canonici dell'annona e dei tributi amministrati, curati e sorvegliati dal «Comes sacrarum largitionum» e che pervenivano al Fiscus, da quelli dei beni e dei «fundi» della «res privata» che erano amministrati dal «Comes rerum privatarum»[92].

La legge su citata non ha carattere pubblico se non in quanto si possono considerare di diritto pubblico le cose che compongono la «res privata» del principe. In questo caso si tratta dei «saltus» africani di cui il principe è proprietario nè più nè meno di un privato qualunque[93] onde non si può avere che un rapporto puramente privato di natura non diversa da quelli che nascono dalle disposizioni delle «leges saltus».

E questo è tanto vero che l'obbligo della collazione di cavalli, in natura o in moneta, non grava su tutti i coloni del «saltus» ma solo su quelli che, come interpetra acutamente Gotofredo, sono obnoxii et adscripti terrae sotto la vigilanza dei procuratores saltus detti anche procuratores rei privatae.

Qui non si giunge ad un concetto di diritto pubblico se non attraverso la persona di carattere prevalentemente pubblico del principe, ma la natura del rapporto è privata.

L'unico caso in cui si possano veramente vedere i coloni soggetti direttamente all'imposta è dato dai coloni dei praedia fiscalia. Questi appariscono in tale condizione dalla legge che esplicitamente li sgrava dai «munera» della «civitas»[94].

Ma questo caso ha pur esso la sua spiegazione. Ciò avviene perchè, per la mancanza del concetto di persona giuridica dello Stato, concetto limitato al Fiscus, il diritto romano non concepisce dei beni fiscali tributari dello Stato e quindi, mancando il soggetto diretto dell'imposizione, si vuole impedire che questa venga a gravare su coloro che con la terra appartenente al fisco hanno maggiori vincoli e, cioè, per la parte affittata e subaffittata, al colono, al servo della gleba che rimangono sempre vincolati al suolo per quanto gli affittuari cambino; e per la parte dominica al «procurator»[95].

Ora, dunque, nel primo caso s'impone al colono una gravezza che rientra nella categoria di quelle che gli incombono per la natura della sua condizione giuridica. Non si deve, quindi, in questo caso parlare di soggezione all'imposta da parte dei coloni.

Parrebbe invece che legittimamente se ne potesse parlare per il secondo caso; ma qui questo assoggettamento avviene per l'incompletezza della teoria romana in un punto specialissimo, limitato, circoscritto e non estensibile ad alcun altro caso[96].

C'è però una legge importantissima del codice teodosiano[97] che dice: «decurio pro ea portione (sc. tributorum) conveniatur in qua vel ipse vel colonus vel tributarius eius convenitur et colligit (fructus); neque omnino pro alio decurione vel territorio conveniatur». Questa legge è riportata dal Leicht[98] a sostegno della sua tesi e forma, anzi, la base ed il fulcro della sua dimostrazione[99].

Ma a me sembra, che l'interpetrazione più piana debba considerare il «convenitur» come riferentesi al decurione, ed il «colligit» a «colonus vel tributarius» onde l'espressione significhi che il decurione è responsabile del pagamento dei soli tributi delle terre che gli appartengono e di quelle di cui gode i frutti attraverso l'opera della «plebs rustica». Ora la natura di questa «plebs» ci è chiarita dalle fonti che ce la mostrano assegnata, distribuita e vincolata alla terra[100] e comprendente tutta quella scala sociale di individui che dal servo addetto ai lavori rustici, saliva attraverso al colonato, fino a quegli inquilini e subaffittuari sui quali specialmente, dovevano gravare le conseguenze della scarsa certezza del diritto, sopra tutto per il fatto che risiedevano su terra altrui[101]. Tutte queste persone non giungevano al diritto pubblico che attraverso al «dominus» della terra e di fronte a questo dal servus, che non aveva affatto personalità, si andava fino al colonus che ne aveva una così distinta da poter annullare in parte il contenuto dispositivo della proprietà dominica e fino al tributarius personalmente ancor più indipendente e libero del colono. Per ciò a me pare esatta l'espressione della legge «colligit fructus»: tanto il colono, quanto — e più — il «tributarius» hanno una sfera di attività e di produzione indipendente o almeno autonoma di fronte all'attività dominica; ma lo Stato ritiene responsabile il «dominus» del pagamento delle imposte di ogni terra da cui tragga vantaggio chiunque è legato a lui e al suo fondo.

Stando così le cose, se si mettono a confronto le due leggi del titolo 48, salta agli occhi una differenza importantissima: quella plebs rustica che è extra muros posita paga la capitatio e presta l'annona direttamente; l'altra no: la prima è soggetto, la seconda oggetto dell'imposta.

E, spingendo anche più avanti l'indagine, vediamo sorgere evidente anche un'altra differenza fra i due passi: nel primo l'imperatore si rivolge al «Rationalis», nel secondo al «Rector provinciae».

Il Rationalis, detto nei primi tempi dell'impero Procurator Caesaris[102], prima aveva la cura della sola «res privata» del principe, ma, quando la fortuna del capo dello Stato s'ingrossò del fisco[103], anche per esso si ebbero dei «rationales». detti rationales summae, o summarum. Non è facile distinguere con precisione le funzioni degli uni da quelle degli altri: entrambi sono egualmente ricordati nella Notitia imperii come ufficiali del comes sacrarum largitionum e del comes rei privatae[104]. Quel che a noi importa osservare è che essi sono ben distinti dai presidi e dai rettori delle provincie: a questi era affidata l'administratio, a quelli l'actus.

Ora qual'è la ragione per cui, mirando ad uno stesso scopo generico, il codice giustinianeo per alcuni incarica il «rationalis» e per altri «il rector provinciae»? Non perchè si tratti di cosa del fisco — il «cursus publicus» era «fiscalis» — tanto l'un servizio con i cavalli e le mule quanto l'altro con i buoi lo erano. — Non perchè si tratti di opere e prestazioni di natura diversa: in tal caso, (ne abbiamo un esempio nella legge teodosiana accolta da Giustiniano) il legislatore si sarebbe rivolto contemporaneamente a tutti e due, perchè, — è bene ricordarlo — Triboniano modifica la legge teodosiana in modo da adattarla a quella «plebs» che giustamente Gotofredo equipara ai coloni[105]; mentre qui invece abbiamo proprio una «plebs» distinta dai «possessores» di cui si occupa un'altra legge e questa «plebs» appare di condizione ben diversa a seconda che sia indicata o no come extra muros posita. E, di più, questa differenza di opere è legata con una differenza giuridica rilevantissima, riguardo alla soggettività; soggettività equiparabile e simile, ma certo non identica a quella dei «possessores», dal momento che di questi si occupa una legge a parte. L'aver potuto riconoscere che esiste una speciale categoria di «plebs rustica» direttamente assoggettata all'imposta è cosa di importanza rilevante, che dà a questa categoria una fisonomia singolare ed una autonomia tutta propria così di fronte alla città come di fronte al resto della plebs rustica del contado, in un ambito che tutto porta a credere essere stato quello dei Mille Passus. Questo riconoscimento modifica, se non m'inganno, ciò che fino ad ora si è ritenuto in proposito e mostra come la concezione della città e del suo territorio avuta fino ad oggi non sia stata completa. E siccome uno studio delle nostre città medioevali deve muovere da un esame accurato della città romana, ognun vede l'importanza di questa constatazione. Essa sarà ancor meglio messa in evidenza nel corso del lavoro.

Intanto vediamo se si hanno altre prove dell'esistenza di una zona di territorio intorno alla città governata da un regime giuridico diverso da quello del restante territorio e i limiti e l'estensione di essa.

Vediamo dei beni pubblici.