§ 9.
— Si è visto come la legge di Arcadio ed Onorio accenni anche agli edifici iuris templorum. Nessuna meraviglia che fossero considerati come pubblici in uno Stato in cui il culto era riguardato come una funzione statuale:[149] per il problema nostro importa vedere se abbiano qualche importanza le divisioni territoriali e più specialmente quella dei mille passi. Ammesso come vero ciò che io son venuto fin qui esponendo sulla differenziazione di questa cinta suburbana, nulla impedisce di supporre che il noto adattamento della Chiesa nelle circoscrizioni territoriali laiche non si sia arrestato davanti a quella. Ho già ricordato che i templi fuori delle mura sono così frequenti da essere giudicati di rito fino dalle prime età di Roma. Ma, se non è raro il caso di luoghi ove città suburbio e contado abbiano ognuno divinità differenti, come Roma, Aventicum, Selinunte, Segeste, Taormina, Samo, Fotidea ed altre[150]; le leggi di Arcadio ed Onorio del 400 e del 401, insieme con altri elementi, mostrano che questo stato di cose, fatta eccezione di Roma e, forse, di qualche altra città, col modificarsi della costituzione romana[151], finì col dare il posto ad un altro, nel quale le divinità del suburbio furono accolte fra quelle cittadine e la città ebbe un pagus suburbanus ad essa ricongiunto per ragioni di culto.
Tale è il Pagus Aug. Felix suburbanus di Pompei[152].
Il Mommsen, illustrando le numerose iscrizioni che lo ricordano, non ha creduto di poter giungere ad alcuna conclusione sicura, ed il Voigt non si è occupato di tale questione. Ma, considerando come la Chiesa cattolica si sia fatta un'arma contro il paganesimo soppiantandone le manifestazioni del culto[153] e sostituendo le proprie istituzioni, anche nelle divisioni territoriali già da quello costituite, a me pare che, se fonti più tarde e documenti attendibili mostrano con evidenza che la Chiesa, come norma generale, considerò la città insieme ad un cerchio più o meno esteso di territorio all'intorno[154], lo stesso si debba presumere essere avvenuto antecedentemente. E valga il vero: un documento pontificio interessantissimo toglie ogni dubbio a questo riguardo. Nell'aprile del 596 Gregorio Magno si rivolge a Mariniano «episcopo ravennati cum caeteris fratribus et coepiscopis et sacerdotibus, levitis, clero, nobilibus, populo militibus civitate Ravenna consistentibus vel ex ea foris degentibus»[155]. Numerosi documenti, che appartengono ad un periodo successivo, provano il perdurare inalterato di uno stato di cose da secoli in vigore e spiegano il valore della espressione ex ea foris, che potrebbe essere interpretata in senso più lato che la frase non consenta. Per economia del lavoro e per non ripetermi, dovendo esaminare ad uno ad uno i documenti in parola nella seconda parte, riporterò ivi i testi, dai quali resulterà che l'unica ipotesi accettabile è che il pago suburbano si circoscrivesse nel limite dei mille passus.