CAPO II.

Dell'uso del matrimonio.

In questo capo esamineremo:

1. Quando i conjugi peccano usando del matrimonio;

2. Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi.

ARTICOLO I.—Quando i coniugi peccano usando del matrimonio.—I. Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale avviene all'infuori della vagina della donna, o quando si spande, fuori della della stessa vagina e deliberatamente, l'umore spermatico; ma altresì, quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nelle parti deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori delle parti sessuali della donna, così esso non è, infine, se non una sodomia. Così Sanchez l. 9, disp. 17, n. 4, S. Liguori l. 6, n. 916, e molti altri da essi citati.

II. Secondo il parere di tutti i teologi, è un peccato mortale tanto il chiedere quanto il rendere il debito conjugale quando si vuol adottare, per accoppiarsi, una posizione non naturale e si incorre per ciò nel grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna. La ragione di ciò è evidente. Ma, escluso questo pericolo, il chiedere o il rendere senza necessità il debito conjugale in questa maniera è soltanto un peccato veniale, la positura non naturale dei corpi dei conjugi non tocca l'essenza del matrimonio nè impedisce la fecondazione. Ma è severamente da biasimare, il marito specialmente, se per sentire maggiore voluttà, s'introduce nella vagina della moglie facendosi volgere da lei il tergo come usano le bestie, oppure mettendosi sotto di lei, imperocchè queste strane giaciture corporali sono spesso segni di concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano delle posizioni ordinarie. Data però la necessità di comportarsi in questi modi, per esempio, in causa di gravidanza, o perchè non è possibile una positura diversa, allora non vi ha peccato, semprechè però non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina della donna.

III. Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto osceni e gravemente repugnanti al naturale pudore, e specialmente se si accoppiano carnalmente usando di una parte del loro corpo che non è quella voluta dalla natura, per esempio, se la moglie prende in bocca il membro virile del marito[14]…………… ecc. ecc. imperocchè lo stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili infamie.

[14] Il testo latino ha qui una lacuna, ma l'esempio offerto dall'autore è già abbastanza eloquente nella sua sconcezza per indovinare i lubrici segreti mal velati dai puntini e gli eccetera, segreti d'altronde che vengono voluttuosamente disvelati dalla cattedra nei seminari al cospetto di giovani seminaristi. Che lezioni! (Nota del Traduttore).

IV. E' peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione, per esempio, se, come già dicemmo, l'uomo spande il seme fuori della vagina della donna, se si oppone alla sua completa eiaculazione, se la donna respinga da sè lo sperma del marito o tenta di respingerlo, se rimane essa impossibile, coll'intendimento di impedire la fecondazione, ecc.—S. Antonio Sanchez e molti altri citati da S. Liguori l. 6, n. 918, dicono che non vi è peccato mortale se, prima di emettere il seme, il marito, col consenso della moglie, si tira indietro, per esempio, affinchè non nasca prole; semprechè però non vi sia nè nell'uno nè nell'altro coniuge pericolo di polluzione. Tuttavia Navarrus, Silvestro, Ledesma, Azor e moltri altri credono ragionevolmente essere peccato mortale, tanto perchè nell'uomo c'è sempre il pericolo della polluzione, quanto perchè si opera gravemente contro natura lasciando imperfetto l'accoppiamento carnale. Questa seconda opinione è quella che in pratica de'vessere adottata.

V. Peccano mortalmente i conjugi se chiedono o rendono l'accoppiamento carnale, quando v'abbia grave pericolo di aborto, abbenchè il feto non sia ancora animato, oppure quando ne derivi notevole nocumento alla salute della prole. Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto, imperocchè anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura.

IV. Peccano pure mortalmente i conjugi se, nell'atto carnale del matrimonio hanno desiderii di adulterio, vale a dire se si fingono dinnanzi alla mente un'altra persona e voluttuosamente si dilettano immaginandosi di avere invece commercio carnale con lei. Dicasi lo stesso se esercitano l'atto conjugale con un fine mortalmente cattivo, per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la moglie muoja nei dolori del parto.

VII. E' peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anco in tempo di guerra, in un luogo sacro, perchè si mancherebbe alla debita riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce: i conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.

VIII. Peccano, infine, mortalmente i conjugi se si accoppiano in presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri, e i contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi essi, i figli, e i domestici, sieno cauti e procurino che, di nottetempo, usando dei loro diritti conjugali, non si presti occasione di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera età, sono già di costumi corrotti, e devono la loro depravazione a conjugi imprudenti!

ARTICOLO II.—Dei contatti fra conjugi.—I. Quel toccarsi per giungere direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo di polluzione, è, senza alcun dubbio, lecito: questi toccamenti sono come gli accessorii dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur essi. Se però, abbenchè tendano all'accoppiamento, si fanno per godere una voluttà maggiore, sono peccati veniali, perchè questo maggiore godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento, fossero repugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti: perciò i conjugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i muli che sono irragionevoli (Salm 31. 11); ma che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non conoscono Dio» (I. ai Tessal, 4. 4.)

II. Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la polluzione non è lecita nè ai conjugati nè ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad esporsi volontariamente al pericolo di essa. Percui, allorquando non espongono al pericolo di polluzione, non sono menomamente peccati gli abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si posson permettere fra persone non conjugate, benchè vi possa essere qualche pericolo di polluzione, semprecchè però vi sia un motivo che li giustifichi, a più forte ragione si possono permettere fra conjugi, imperocchè, favorendo questi contatti la loro mutua affezione, diventano un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur esistesse.

III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di polluzione, siano peccati mortali. S. Antonio, Silvestro, Comitolus e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 44, asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè essenzialmente cattiva.

Sanchez poi l. 9, disp. 44, n. 11 e 12, S. Liguori l. n. 932 ed altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dippiù d'un peccato veniale.

Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia devesi, ordinariamente, in pratica biasimare sul serio i conjugi che così operano, in special modo, se questi contatti solleticano fortemente gli spriti veniali, imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo della polluzione. Così P. Antoine e Collet.

Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che asseverano in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si eccitano, e che non v'ha in essi probabile pericolo di polluzione imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche guajo, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la palpeggi, semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente.

I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; locchè d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi molto di tal cosa.

IV. Sanchez, l. 9. disp 44, n. 15 e molti citati da esso dicono che un conjuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi libidinosamente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto venialmente, imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono ad un atto principale, in sè lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale che è il loro debito scopo, benchè ora non possano conseguirlo.

Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e si diletta voluttuosamente pensandovi.

Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, Layman, Diana, Sporer, Vasquez, S. Liguori, ecc. non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.

Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.

Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina di compiere. Perciò S. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17 dice: «Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.» Vale a dire, se l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato veniale, egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso. Non può dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna, non solo alla commozione degli spiriti, ma benanco al solletico e alla voluttà della libidine,« come dice S. Liguori, l, 6, n. 937.

Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità del matrimonio: Dio spesso li punisce, anco in questa vita, coll'estinguere la famiglia, colla scostumatezza dei figli, colla morte improvvisa, o con altre calamità. Molti errano quei coniugi i quali credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio: perciò, con facilità essi commettono innumerevoli peccati mortali, che poi non disvelano al confessore, e che imputridiscono dentro di essi. A ragione l'Augustissimo Delfino, padre di Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X diceva che la castità coniugale era più difficile della perfetta continenza.