QUESTIONE II.
Del debito coniugale.
Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi:
1. Del debito coniugale chiesto e reso;
2. Dell'uso del matrimonio;
3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.
Capo I.—Del debito coniugale, chiesto e reso.
E' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli, imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote, allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui esso e ministro. D'altronde, secondo la stessa istituzione del matrimonio, il marito e la moglie sono due in una medesima carne; ciascuno di essi dunque non può aver commerci carnali con altra persona, senza recare una grave ingiuria al suo coniuge. Perciò, qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea, o occasionato da essa, come l'accoppiamento carnale, i contatti, i baci, il desiderio di compiere questi atti, o il compiacersi volontariamente in essi, riveste il carattere di una duplice malizia, che deve essere dichiarata al confessionale: c'è malizia contro la castità, e c'è malizia contro la giustizia.
Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo offende la fede promessa, come, per esempio, l'abusare del proprio corpo, sul quale l'altro coniuge ha dei diritti, acquistati allo scopo di compiere gli atti venerei.
Detto questo, dividiamo il presente Capo in tre articoli:
1. Dell'atto coniugale considerato in sè stesso;
2. Della richiesta del debito coniugale;
3. Del debito coniugale, reso.
ARTICOLO I.—Dell'atto coniugale considerato in sé stesso.—Noi abbiamo provato nel Trattato del Matrimonio L. 4 p. 119 terza edizione contrariamente a molti eretici, che il matrimonio considerato in sè stesso è buono e onesto: ne risulta quindi che l'atto carnale nel matrimonio non ha, per sè stesso, nulla di cattivo, e può essere anzi meritorio, se è esercitato per una ragione soprannaturale, per esempio, colla intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu promessa chiamando in testimonio Dio, oppure se avviene per scopo religioso, per ottenere cioé dei figli destinati a servir fedelmente Iddio, ovvero affine di rappresentare l'unione di Cristo colla Chiesa.
Dunque, se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà, non può riguardare che l'accoppiamento carnale compiuto per sola voluttà ovvero soltanto per evitare la incontinenza.
§ I.—Dell'accoppiamento per sola voluttà.
L'atto coniugale compiuto per sola voluttà è peccato, ma soltanto veniale. Che sia peccato lo prova:
1. L'autorità di Innocenzo XI, il quale condannò, nell'anno 1679, la seguente proposizione: «L'atto coniugale compiuto pel solo piacere ch'esso procura è esente da ogni colpa, o fallo, anche veniale.»
2. La Ragione: il piacere annesso al compimento dell'atto coniugale, è il mezzo che conduce al fine, cioè alla procreazione della prole: all'infuori di questo scopo, quel piacere diventa illecito; e a più forte ragione è illecito l'accoppiamento se, sviato dal suo scopo, non si compie che per voluttà. Che il peccato poi sia veniale, la Ragione stessa così lo dimostra:—il piacere che si prova in una cosa buona non è in se stesso cattivo, ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che manca di legittimità. Così è del piacere che si prova mangiando: nessuno nega che in certi casi particolari, la mancanza d'un legittimo motivo, per esempio, se si mangia pel solo piacere di mangiare, non sia un peccato, ma è un peccato soltanto veniale. Così pensano S. Agostino, S. Ambrogio, S. Tomaso, S. Bonaventura, in generale, i teologi, contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale. Altri molti, per lo contrario, vogliono, con Sanchez l. 9, disp. 11, n. 1, che non vi sia menomamente peccato.
§ II.—Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza.
Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito coniugale pel solo motivo di evitare la incontinenza. Su questo argomento i teologi sono molto discordi, ma le loro opinioni possono infine ridursi a due principali, che molto chiaramente sono esposte da Sanchez lib, 9, disp. 9, e dal P. Antonio, ediz. nuov, 9, 5. dull'obbligo de' conj. tit. 4, pag. 296.
I. Molti dicono non esservi peccato, e così provano il loro asserto:
1. Nel I. ai Corint. 7, 2, leggesi: «Che ciascun uomo abbia la sua moglie; che ciascuna donna abbia il suo marito, affine di non cadere nella fornicazione.» E l'Apostolo aggiunge, v. 5: «Non vogliate sottoporvi tra voi (coniugi) ad astinenze, se non sono mutuamente acconsentite e temporanee, come per esempio, durante il tempo dedicato alle preghiere; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nella incontinenza: e questo ve lo dico non per comandarvelo, ma per essere indulgente: desidero che voi tutti siate come sono io». S. Paolo qui non mette innanzi, che la sola incontinenza, come motivo per permettere l'atto coniugale, e non si può certo dire che l'Apostolo possa concedere la facoltà di commettere un atto peccaminoso.
2. L'autorevole catechismo del Concilio di Trento 2. part. cap. 14, § III, così espone il terzo motivo per cui fu istituito il matrimonio, dopo il fallo dei primi padri: «Quegli che conosce la propria fragilità nè vuole affrontare le battaglie della carne, si valga del rimedio del matrimonio affine di evitare i peccati di libidine. E' a questo proposito che l'Apostolo scrisse: Che ciascun uomo abbia la sua moglie ecc. ecc. affine di non cadere nella fornicazione».
3. Ogni giorno la Chiesa benedice matrimonii di vecchi che certamente non possono aver prole; nè a loro essa dice che non debbano usare del matrimonio, e che evitino in qualsiasi modo l'atto coniugale: essa crede quindi che possano aver assieme commercio carnale affine di calmare la concupiscenza.
4. Un atto per se stesso onesto e che si riferisce ad un fine onesto, non può essere cattivo. Ora, l'atto coniugale è in sè stesso onesto: il calmare la concupiscenza per evitare la incontinenza, è uno scopo pure onesto dunque, ecc. Così S. Antonino ed Aludanus, Soto, Silvestro, S. Liguori, l. 6, n. 882, e molti altri citati da S. Liguori e da Sanchez l. 9, disp. 9, num. 3.
II. Molti altri ritengono che l'atto coniugale, esercitato per esercitare la incontinenza, è peccato veniale, imperocchè dicono:
1. Un atto che non si riferisca ad uno scopo legittimo è peccaminoso: lo scopo dell'atto coniugale è la procreazione della prole: dunque se cotesto atto si compie per uno scopo diverso, per esempio, per evitare la incontinenza, diventa un atto cattivo.
2. Assecondare i movimenti della libidine, senza una causa che sufficentemente scusi, è almeno un peccato veniale: quegli il quale usa unicamente del matrimonio per evitare la incontinenza, asseconda i movimenti della libidine nè ha una causa che sufficientemente lo scusi, imperocchè vi sono altri mezzi per calmare gli stimoli della carne, cioè, la elevazione della mente a Dio, le orazioni, i digiuni, e le altre opere di cristiana mortificazione.
3. La incontinenza sarebbe certamente un grave peccato ma non è perciò lecito di assecondare per un altro verso la passione della libidine. Meglio si comprenderà la cosa con un paragone:—E' proibito ai monaci di mangiare fuori del monastero senza il permesso del superiore: uno di questi, per timore di essere tentato dalla gola e di cadere nella trasgressione della Regola allorchè è fuori del convento, mangia e si sazia nel monastero prima di uscire.—Non commette egli forse un peccato veniale? Egualmente, quegli che esercita l'atto coniugale per evitare la incontinenza, asseconda, benchè leggermente, la libidine, affinchè questa, dominandola, non lo trascini in peccati più gravi: Così S. Agostino, S. Gregorio Magno, S. Fulgenzio, S. Tomaso, S. Bonaventura, Sylvius, Natale Alessandro, Collet, Billuat, Dens, ecc.
A coteste ragioni così rispondono i sostenitori dell'opinione contraria:
1. Che S. Paolo non nega punto, che lo scopo proprio del matrimonio sia la procreazione della prole; tutt'altro; ei dice anzi che il matrimonio la suppone: le sue parole perciò devono essere prese nel senso che si può evitare di cadere nella incontinenza anche usando il matrimonio come mezzo di procreazione della prole.
2. Che anche il catechismo del Concilio di Trento deve essere interpretato in questo senso.
3. Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio, perchè se li distogliesse, ne verrebbero mali maggiori, come le fornicazioni, e ed altre incontinenze.
Da ciò risulta infine che il matrimonio fu istituito per l'unione procreatrice della prole, o per rendere il debito coniugale, che non è che in via secondaria ch'esso può essere giudicato come un rimedio contro la concupiscenza; per ciò non è permesso chiedere il debito coniugale a una moglie sterile, vecchia, o incinta; nè essa stessa può richiederlo. Del resto i sostenitori di questa opinione dicono che in entrambi i casi il peccato sarebbe soltanto veniale, imperocchè l'atto coniugale è per sè stesso buono, e qui non sarebbe peccaminoso se non per la sola circostanza di non essere in relazione con uno scopo legittimo-circostanza che non costituisce materia di peccato mortale. Per queste ragioni essi dicono che non abusano del matrimonio quegli sposi che compiono l'atto coniugale senza mirare ma anche senza escludere la procreazione della prole, e che sarebbe spingerli a peccati più gravi il volerli talora strappare da certi peccati veniali.
Dopo tutto, questa controversia è di poco momento, in pratica, pei confessori, ma essa è, di natura sua, atta a rimuovere dal matrimonio persone timorate: perciò è facile il comprendere queste parole dell'Apostolo circa i coniugi: «Essi tuttavia proveranno le tribolazioni della carne» I. ai Corin. 7, 28), e al v, 8, stesso cap. «Io dico poi, che è buona cosa l'essere celibi o vedovi, se vi si sa persistere, come faccio io».
I teologi insegnano anche, come molto probabile, che l'esercitare l'atto coniugale, in parte mirando alla prole in parte mirando al piacere venereo, è un peccato veniale imperocchè si serve in tal modo alla libidine. Così Sylvius l. 4, p. 663, Billuart, Dens, ecc. Di più, Sylvius sostiene essere peccato veniale l'approvare e lo acconsentire al piacere che è annesso all'atto procreatore della prole, perchè tale piacere, sorgendo da indole corrotta, è sempre turpe, ed oscura l'intelletto. Ma Domenico Soto, Sanchez e altri insegnano, come molto probabile, non essere in ciò peccato alcuno, perchè se la natura unì all'atto carnale un senso di piacere, lo fece per favorire la procreazione della prole, come fece per la conservazione dell'individuo col gusto del mangiare e del bere, senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state neglette.
Si domanda se sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute.
R. È certo che non è pemesso contrarre matrimonio nè usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute, imperocchè questo è uno scopo estraneo al matrimonio, e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò, per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo.
Così S. Tomaso supp. 9, 94, art. 5, al 4, e in generale i teologi. Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole, ma nel tempo stesso, in via secondaria, e quasi accidentale, proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano: nulla v'ha di disordinato in tutto ciò.
ARTICOLO II.—Della richiesta del debito conjugale—I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale, imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè:
1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato: ciò è evidente;
2. Se un conjuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizii di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro conjuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.
Ma sono molti i casi in cui non è permesso chiedere il debito conjugale senza peccare o mortalmente o venialmente. Tratteremo ora questo argomento in due paragrafi.
§ I.—Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito conjugale.
Pecca mortalmente il conjuge che esige il debito conjugale nei seguenti casi:
1. Se, prima o dopo il matrimonio, ha fatto voto di castità, imperocchè in forza del proprio voto è tenuto ad astenersi da ogni atto venereo che non sia debitamente giustificato così statuiscono le Decret. l. 3, tit. 32, c. 12. Ma è obbligato a rendere il debito se l'altro conjuge lo richiede: infatti o esso fece il voto dopo aver contratto matrimonio e allora non ha certo potuto alienare un diritto che spetta all'altro conjuge; o fece il voto prima del matrimonio, e allora contraendo matrimonio peccò gravemente, ma concesse però nel tempo stesso al suo conjuge ciò che in faccia a Dio gli promise, per cui questi, CHE IGNORAVA QUEL VOTO emesso, può accampare i suoi diritti conjugali acquistati, e l'altro non può giustamente rifiutarsi di assecondarli. Così tutti i teologi.
Dissi, che ignorava quel voto, perchè se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castità e a più forte ragione se questo voto fosse fatto da entrambi con mutuo consenso: nessuno in questo caso, potrebbe chiedere il debito conjugale.
In proposito Dens, t. 7, p. 196, decide che non è in generale, conveniente che gli sposi, specialmente se sono giovani, si votino a pepertua castità, perchè in tal caso l'amore fra essi scema, il loro vincolo spirituale si allenta, e più acre punge lo stimolo della carne: laonde il confessore non deve nè consigliare né permettere loro tale voto.
Esiste dunque ordinariamente, dopo la consumazione del matrimonio, una ragione sufficiente per domandare la dispensa da cotesti voti, affinchè gli sposi che abitano assieme, vinti dalle tentazioni della carne, non sieno indotti a peccare contro l'obbligo che si sono imposto.
Si noti che la dispensa del voto, emesso da un conjuge, senza saputa dell'altro, non è un caso riservato al sommo Pontefice, imperocchè, per massima, le cose odiose devono essere interpetrate ristrettivamente, ed il solo caso riservato è quello del voto di perfetta castità. Ora, nel caso di cui si tratta, non fu votata la castità perfetta, perchè resta sempre l'obbligo di rendere il debito coniugale che fosse richiesto. Egualmente non è riservato il voto emesso prima del matrimonio, imperocchè in virtù del susseguente matrimonio, il voto, di perfetto, diventa imperfetto. Il vescovo può dispensare da questo voto. Ma la cosa sarebbe diversa—e ciò è evidente—se il voto fosse emesso da entrambi, ovvero da uno solo, ma col consenso dell'altro.
Il voto di non contrarre più matrimonio, o di prendere gli ordini sacri, dopo aver già contratto matrimonio; e il voto di abbracciare lo stato ecclesiastico, emesso dopo la consumazione del matrimonio, non impediscono nè il rendere nè il chiedere il debito coniugale, e in questi casi perciò non è necessaria dispensa alcuna, imperocchè questi voti non vincolano se non dopo la dissoluzione del matrimonio.
E' a notarsi che il voto di castità perpetua, emesso prima o dopo il matrimonio, e che non impedisce di rendere il debito coniugale, diventa voto perfetto morendo l'altro coniuge, e non può essere rotto se non dal solo Pontefice, qualora si volesse contrarre un nuovo matrimonio.
Quegli che, dopo il voto di non sposare, contrae matrimonio, pecca mortalmente, ma può, senza dispensa, rendere e chiedere il debito coniugale. Sciolto questo matrimonio, non ne potrebbe validamente contrarre un altro senza dispensa.
II. Il coniuge che ebbe un commercio carnale, naturale e completo, con persona consaguinea all'altro coniuge in primo o in secondo grado, non ha più il diritto di chiedere il debito coniugale, e pecca mortalmente se lo esigesse, perchè egli avrebbe in questo caso stabilita col suo coniuge una parentela d'affinità, affinità che è un imdimento sopraveniente al matrimonio validamente contratto. Da questo impedimento può dispensare il vescovo da sè o col mezzo dei suoi vicarii generali, ovvero può dar facoltà di dispensa ai confessori.
Nella nostra diocesi, per una speciale concessione di Monsignor Pidoll, tuttavia in vigore, i parrochi primarii possono dispensare ogni diocesano da questo impedimento, ma solamente nel foro della penitenza, impartiscano o no la sacramentale assoluzione (Enchiridion, p. 9.)
Questo impedimento, sopravveniente al matrimonio, essendo stato istituito come una pena, non obbliga la parte innocente, la quale può quindi chiedere il debito, e l'altro coniuge è tenuto a ricambiarlo. Se poi l'incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge, questi—come molti teologi pensano—non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale. Ma molti altri pensano diversamente, e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico.
E' certo che la donna, violentata, e l'uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie, non vanno incontro ad impedimento alcuno, perchè quì non vi è colpa; e, nell'ultimo caso, l'incesto non è formale, essendo necessaria perciò la consapevolezza: Decret. l. 4, tit. 13, cap. I: Da questo cap. I. Decret. si desume che esime egualmente da impedimento l'ignoranza delle proibizioni della Chiesa, perchè anche quì non c'è consapevolezza. Egli è tuttavia cosa più sicura—come dice Collet. t, 6, p. 89.—impetrare la dispensa del vescovo.
III. Quegli che, durante il matrimonio, battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge, contrae l'impedimento della parentela spirituale. Così statuisce un Decreto, caus. 30, 9, 1. can. ai conf. e le Decretali, l, 4. tit. 11 c. 2. Nullameno, esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede, ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo, qualora, consigliando o esortando, fosse stato la causa per cui l'altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole.
Se, per necessità o per assoluta ignoranza, un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell'altro coniuge, non incorrerebbe in impedimento alcuno: ciò risulta dal cap. citato, lib. 4. Decret. Vuolsi che esista la scusa della necessità rispetto al padre—dicono Pontas, Collator Andag. Collet, ecc.—quando manca il sacerdote, abbenchè vi possano essere dei laici, imperocchè le cose odiose devono essere interpretate rispettivamente, e il Diritto ecclesiastico d'altronde non si spiega chiaramente sul fatto della mancanza di laici. Altri non pochi dicono che il padre non versa in una vera necessità, qualora sia presente un'altra persona qualunque, sia un prete, sia un laico, sia anche una donna, purchè sappiano battezzare. Pare che questo sia il vero significato racchiuso nel vocabolo necessità; infatti cosi dice il Rituale: «Il padre, o la madre, non deve battezzare la propria prole, fuorchè nel caso in cui, imminente essendo la morte, non sia possibile trovare altre persone che vengano a battezzare.» È necessario allora appigliarsi al partito più sicuro, e chiedere la dispensa. Il parroco primario può in questo caso, come abbiamo già detto dianzi, dispensare nel foro della penitenza qualsiasi diocesano.
Quegli che ignora la prole ch'egli battezza o tiene al fonte battesimale sia sua o del suo coniuge, non perde il diritto di chiedere il debito coniugale, perchè non è reo di alcuna colpa: se poi, sapendo che la prole è sua o del suo coniuge, ignora però la proibizione della Chiesa, è pure probabile che non incorra perciò in alcuna pena. Questa opinione sembra essere quella di Dens. tit. 7, p. 262 e di S. Liguori, l. 6, n. 152. Tuttavia sarebbe cosa più sicura di ottenere in questo caso la dispensa.
Da ciò deriva che un padre il quale, sia per ignoranza, sia per necessità, battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria, propria o d'altri, nata da donna colla quale non è ammogliato, stabilisce con questa donna un impedimento, in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa: e la ragione è che la parentela spirituale, contratta fuori dal matrimonio, non costituisce punto per sè stessa una pena.
IV. Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo, per esempio, in causa d'un impedimento d'affinità proveniente da commercio carnale illecito, non può nè chiedere il debito coniugale nè renderlo per qualsiasi motivo, imperocchè commetterebbe una vera fornicazione: la cosa e ragionevolmente chiara, ed è anche espressamente chiarita nelle Decretal, l. 5, tit. 39, cap. 44.
Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità, ovvero, se sorge il dubbio, dopo averlo contratto; esso, o si avvede che questo dubbio è privo d'ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo, e può chiedere benissimo il debito coniugale; o s'accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili, e allora non può chiedere il debito, se prima non è coscenziosamente certo; diversamente; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare. Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita, e lo richiede; imperocchè fra due mali che non si possono evitare, è da scegliersi il minore; ed è certo male minore esporsi al pericolo d'una materiale fornicazione, che a quello di essere ingiusto contro l'altro coniuge. Queste decisioni si trovano al cap. che dianzi abbiamo citato.
Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarvisi con sotterfugi, imperocchè nel caso invece in cui ci fosse pericolo d'ingiustizia, non si dovrebbe rendere il debito. Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più serii che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale, imperocchè si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione. Così Dens t. 7. p. 199.
Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio, nè l'uno nè l'altro potrebbe nè chiedere nè rendere il debito coniugale: ciò risulta da quanto si è già detto,
§ II.—Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale.
I. Qualche teologo, citato da S. Liguori l. 6, n. 91 5,—dice, assecondando S. Tomaso, che è peccato mortale lo accoppiarsi alla moglie durante i mestrui, i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate; ed è peccato perchè si nuoce alla prole e perchè è cosa proibita da Dio come risulta dal Levitico, 20, 18; altri comunemente insegnano che è peccato, perchè con esso si offende la scienza, ma è peccato soltanto veniale, imperocchè l'accoppiamento carnale esercitato durante i mestrui o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole, e di più, la proibizione espressa al Levitico fu come pratica, abrogata dalla nuova Legge. Così S. Antonino, Navarrus, Concina, Pontius, Bonacina, Paludanus, Caietano, Sylvius, Billuart, Dens, ecc. Se poi vi fosse una causa ragionevole che giustificasse la richiesta del debito coniugale, per esempio, una grave tentazione, o per sfuggire alla incontinenza, non vi sarebbe alcun peccato. Così Navarrus, Paludanus, la scuola di Salamanca, S. Liguori.
Se però la mestruazione, che ordinariamente non va più in là di due o tre giorni, si prolungasse e diventasse quasi continua come talvolta accade, il marito può, senza peccare, chiedere il debito coniugale; imperocchè sarebbe per esso assai più grave l'astenersene.
Tutti sono d'accordo che non pecca la moglie, la quale rende il debito durante la mestruazione: ed è pure tenuta a renderlo, se il marito non voglia ascoltare benigni avvertimenti e desistere, a meno che non sia evidente un grave danno, come suole accadere allorchè la mestruazione è sovrabbondante.
Ciò che si dice riguardo al tempo dei mestrui, dicasi con eguale ragione riguardo al tempo della gravidanza e del flusso che segue il parto. Vedi S Liguori l. 6, 926.
II. Chiedere il debito coniugale durante il tempo della gravidanza non è peccato mortale, semprechè sia escluso il pericolo d'aborto; è opinione questa comunissima fra i teologi, ed è una conseguenza di quanto abbiam detto intorno alla «richiesta del debito coniugale per evitare la incontinenza.» Nel caso, di cui è parola, il feto umano si trova talmente avvolto nella matrice ch'esso non può essere toccato dal seme dell'uomo, ed è per ciò che non è presumibile un facile aborto. Per tali motivi, con importune interrogazioni non devonsi su questo tema molestare i coniugi.
Sanchez l. 9, disp. 22, n. 6, e molti teologi da esso citati insegnano che non vi ha colpa, nemmeno veniale, nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza, imperocchè, non richiedendolo, sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall'atto coniugale, e il matrimonio in allora, che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza, non servirebbe che ad irritare, non a calmare la libidine; sarebbe un inganno. Tuttavia S. Liguori l. 6. n. 924, con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza.
Altri teologi invece, e non pochi, pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale, imperocchè, essi dicono, l'atto coniugale benchè esercitato per evitare la continenza, manca del suo corpo legittimo. È questa l'opinione dei Padri e dei dottori sopracitati.
Quanto a noi, non tenteremo certo di definire la controversia. Commiserando questa pericolosa condizione dei conjugi diremo soltanto doversi essi lasciare nella loro buona fede, qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi.
III. San Carlo avverte i conjugi di astenersi, con mutuo assenso, dall'uso del matrimonio, nelle feste solenni, nei giorni domenicali, nei giorni di digiuno, e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S. Eucarestia Ciò è conforme a più statuti rituali, e, fra gli altri, a quello di Mans, p. 140 Molti teologi, citati da Sanchez e da S. Liguori, sostengono che il chiedere il debito conjugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S. Eucarestia, non va immune da peccato veniale, a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi, come sarebbe una grave tentazione. Questa opinione è motivata da ciò: che i diletti della carne distruggono grandemente il pensiero e lo rendono meno atto ad applicarsi a quelle cose spirituali, alle quali sono consacrati quei giorni. Tuttavia, Benedetto XIV, nel Sinodo Diocesano, l. 5, c. I. n. 8, nota che questo, ora, non è che un consiglio, benchè un tempo la Chiesa l'avesse prescritto sotto gravi pene.
Tutti i teologi dicono, con S: Francesco di Sales, (Introd. alla Vita Devota, 2° part. cap. 20), che il conjuge il quale nel giorno in cui ricevette o deve ricevere la divina Eucaristia, rende il debito conjugale, richiesto, non pecca; e di più che è pure tenuto a renderlo, se l'altro conjuge non vuole ascoltar preghiere perchè desista.
Quì i teologi si domandano, se colui, il quale ebbe nel sonno una polluzione, possa ricevere la sacra Eucarestia. Essi sogliono rispondere con S. Gregorio Magno, il quale, nella lettera al divino Agostino, apostolo nella Gran Bretagna e riferita nel Decreto, p. I, dist. 6, c. 1, faceva questa distinzione:—Questa polluzione proviene o da sovrabbondanza naturale d'umori o da infermità, e in questi casi non è colpevole; o proviene da eccessi di gola, e allora è peccato veniale; ovvero da pensieri precedenti, e può essere peccato mortale. Nei primi casi, è uno scrupolo da non temersi; nel caso degli eccessi di gola, la polluzione non impedisce che si riceva il sacramento o si celibrino i Misteri, qualora a far ciò consigli un ragionevole motivo, per esempio, l'essere un giorno di festa o una domenica, nell'ultimo caso,—ci dice S. Gregorio—«una tale polluzione deve fare astenere in quel giorno dalla celebrazione d'ogni sacro mistero.» Cionondimeno, se la polluzione non è per la sua origine mortale ovvero (trattandosi d'un sacerdote) se il sacerdote, realmente pentito, sia stato da essa assolto, potrà in quel giorno celebrare, quando a ciò lo consigli qualche ragionevole motivo.
Quegli che, accoppiandosi carnalmente nel matrimonio, desidera che dal suo atto non nasca prole, pecca: su ciò sono d'accordo tutti i teologi, ma sarebbe cotesto soltanto un peccato veniale, giusto l'adagio che finis præcepti non cadit sub præcepto. Così Sanchez l. 9, disp. 8, n. 10 e molti altri. Ma v'hanno pure dei teologi, del resto pochissimi che lo vogliono un peccato mortale.
Però, è peccato mortale, qualora l'impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente.
ARTICOLO III.—del ricambio del debito conjugale.—Noi dovremo dire:
I. Dell'obbligo di rendere il debito conjugale;
II. Delle cause che dispensano da ricambiare il debito conjugale.
3. Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale.
4. Di coloro che commettono il peccato di Onan.
5. Di coloro che, rendendo il debito coniugale, peccano venialmente.
§ I.—Dell'obbligo di rendere il debito coniugale.
Secondo la S. Scrittura e la Ragione, è stretto obbligo in ciascun coniuge di rendere il debito coniugale all'altro che lo chiedessse espressamente o tacitamente.
1. Secondo la S. Scrittura: I. ai Corin. 7, 3: «L'uomo renda il debito coniugale alla moglie, e la moglie lo renda al marito: non vogliate imporvi delle privazioni, a meno che ciò non avvenga con mutuo consenso per adempiere agli ufficii della preghiera». Queste parole esprimono chiaramente lo stretto obbligo.
2. Secondo la Ragione: Da ogni contratto nasce l'obbligazione naturale di stare a quanto si è convenuto; ora precipuo oggetto del matrimonio è la mutua prestazione del corpo per compiere ordinatamente l'atto coniugale, perciò: chi senza legittimo motivo ricusasse l'atto coniugale, mancherebbe gravemente ad un patto stipulato solennemente e con giuramento, e peccherebbe mortalmente. Così tutti i teologi.
D'onde risulta: 1. E' peccato mortale il ricusare, fosse anche per una sol volta, senza legittimo motivo, il debito carnale al coniuge che lo chiede con insistente ragionevolezza. Ma se il richiedente con facilità si adatta alla privazione e non incorre nel pericolo della incontinenza, allora il ricusare alcune volte il debito coniugale, o non è peccato, o se lo è, non è mortale.—2. Uno dei coniugi non può lungamente stare assente quando l'altro coniuge vi si opponga a meno che non esista una grande necessità. Diversamente, una tale assenza equivarrebbe al rifiuto di rendere il debito coniugale, e lederebbe gravemente la giustizia.
§ II.—Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale.
Come un legittimo motivo può talvolta dispensare dal restituire una cosa, così può egualmente dispensare dal restituire il debito coniugale. Molti sono i motivi di questo genere, cioè;
1. Se il coniuge che chiede il debito coniugale non è in sè stesso, per esempio, se è demente, o ubbriaco, non ci è obbligo in allora di assecondare la sua dimanda, imperocchè la sua richiesta non è un atto ragionevole. Tuttavia, se l'uomo, malgrado questo suo stato, può ancora consumare l'atto coniugale, la moglie può annuire alla sua domanda, e molto più sarà tenuta ad annuire, quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza, o a darsi ad altra donna, o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli. Così Sanchez l. 9, disp. 23, n. 9, S. Liguori, l. 6, n. 948, ecc. i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve nè rendersi nè chiedere il debito coniugale, perchè v'ha pericolo d'aborto:
1. E' scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorchè, rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.
Da ciò risulta: 1. non c'è obbligo di rendere il debito al marito, affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra, ecc. Alessandro III, però dice, che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso ma Sanchez, l. 9, disp. 24, n. 17. S Lig. l. 6, n. 930, e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato, imperocchè è repugnante l'ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge. Ad ogni modo, è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo, per esempio, il pericolo della morte. 2. Il coniuge ammalato, che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete molestie del parto, imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii del matrimonio.
3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocchè non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito coniugale richiestogli, imperocchè in questo caso le offese si compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perchè la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi.
Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio, rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un favore, al coniuge consapevole della infedeltà, che gli conceda il debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà, l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.
4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo, imperocchè ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente nocevole. Deve però la moglie, per quanto può—dice Sanchez, l. 9, disp. 2, n. 12,—sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.
5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti, sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigii, od altri inconvenienti. Cosi S. Bonaventura e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 21, n. 16.
Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell'allattamento perchè consta dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte. (Sanchez, l. 9, disp. 22, n. 14, e S. Liguori, 1, 6, n. 911).
6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dio che manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano (salm. 146, 9); benedicendo egli la fecondità, benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia.
Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole, Sanchez l. 19, disp. 25, n. 3, e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale, semprechè non vi abbia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito conjugale. Egli deve sempre esigere che l'astinenza avvenga per mutuo consenso; cionondimeno benchè si sia fatto il proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza, ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito conjugale all'altro che lo richiedesse.
VII. La donna che, consenziente il marito, prende, per una pattuita mercede, un fanciullo d'altri a nutrire, è scusata se non rende il debito conjugale durante l'allattamento, imperocchè se il latte di una donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si alimenta, non avviene cosí se la prole che succhia quel latte è prole d'altri. Perciò, chi affida il proprio bambino ad una balia, lo vedrà infermarsi, quando quella balia sia incinta.
§ III. Di coloro che peccano mortalmente, rendendo il debito coniugale.
I. Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente, per esempio, chiedendolo in un luogo pubblico o sacro, o quado vi sia pericolo d'aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell'altro, ovvero quando v'abbia evidente rischio di spandere il seme fuori della vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente, è cosa certa che pecca pure mortalmente l'altro conjuge che gli rende il debito, imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso carattere peccaminoso.
II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccherebbe mortalmente esigendo il debito conjugale, perchè sarebbe cosa contro natura; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente, rendendolo. Ma se l'uomo riuscisse di quando in quando a darsi all'atto conjugale, benchè spesso non riesca a consumarlo, la moglie può rendere il debito e può anche aver l'obbligo di renderlo, imperocchè, nel dubbio di un felice risultato, il marito non può privarsi del proprio diritto: al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito conjugale, poichè può avere una ragionevole speranza di saper consumare l'atto carnale; e se avvenga ch'egli spanda il seme fuori della vagina della donna, si giudica essere avvenuta la cosa per accidente, ne gliela si può imputare a peccato. Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere alla consumazione dell'atto carnale, egli deve certamente astenersene sotto pena di peccato mortale. Così Sanchez, l. 19, disp. 17, n. 24, S. Liguori, l, 6, 954, dub. 2 e molti altri da essi citati.
III. Se uno dei conjugi, richiedendo il debito, peccasse mortalmente in forza di una circostanza sua particolare, per esempio, perchè fece voto di castità, o perchè si propone uno scopo cattivo,—i teologi domandano se è permesso rendere a questo coniuge il debito. Certi teologi pensano essere peccato mortale rendere quì il debito conjugale, a meno che la cosa non sia scusata da un grave motivo; imperocchè, nel caso in questione, il conjuge che domanda, non ha diritto alcuno sul corpo dell'altro; ovvero, pel voto emesso o pel fine perverso che si propone, il suo atto non sarebbe che un atto cattivo: l'altro conjuge può quindi non voler assolutamente rendersi suo complice. Molti altri, per lo contrario, dicono che l'altro conjuge, non solo potrebbe rendere il debito coniugale, ma deve renderlo, perchè il conjuge richiedente non perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del pari—dicono—il coniuge che è richiesto, non può negare il debito conjugale all'altro conjuge, malgrado il voto da questi fatto, e malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. Così Sanchez, l. 9. S. Liguori, ecc.
A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui, è chiesto il debito sia obbligato, pe dovere di carità, di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato, «semprechè—dice S. Liguori—esso possa ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno, o di incontinenza,» inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda.
Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.
IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.
Ma se, ciononstante, il chiedesse,—è obbligato l'altro a renderlo?
Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e l'altro è tenuto a renderlo. Perciò molti teologi in questo caso, come nel caso precedente, lo consigliano a chiedere il debito, prevenendo così la domanda dell'altro, il quale, chiedendo, cadrebbe in peccato.
Molti teologi citati Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 11, ritengono invece che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all'altro che lo richiede, perchè asseconda una richiesta che ha peccato mortale, e perciò fa propria l'altrui malizia.
Moltissimi altri però, e più probabilmente, insegnano con Sanchez e S. Liguori che non v'ha peccato a rendere il debito conjugale, quando non si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di chiederlo: lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto conjugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può esser tolto dall'atto colpevole dell'altro conjuge: sia che egli chieda, sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca, specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun modo di distogliere l'altro conjuge dal peccato.
§ IV Di coloro che commettono il paccato di Onan.
Questo peccato avviene allorquando l'uomo, dopo essersi introdotto nella vagina della donna, si ritira, affinchè il suo umore spermatico non si versi dentro le parti genitali della donna stessa, e così non avvnga la generazione. La denominazione di questo peccato viene da Onan, secondogenito del patriarca Giuda, il quale, morto il fratel suo Her senza figli, fu costretto a sposarne la vedova, di nome Thamar, affine di continuare la parentela del fratello. «Sapendo Onan che i figli nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del fratello, nè ciò egli volendo, accoppiavasi, sì, colla vedova del fratel suo, ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra» (Gen. 38, 9.). Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i giovani sposi, che, non infrenati dal timore di Dio, sprezzano le parole dell'Apostolo: «sia il connubio, sopra ogni altro, onorevole; e il talamo, immacolato, (Cbr. 13, 4)» e vivono: «come il cavallo e il mulo, a cui manca la ragione (Sal. 31, 9).» Non domandando essi al matrimonio che le sole voluttà della carne, rifuggono dai suoi doveri e vogliono, o non aver figli, o averne solo un determinato numero; perciò si danno turpemente e senza freno alcuno alla libidine, evitando con arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali.
1. E' certo che l'uomo il quale così opera, qualunque ne sia la causa, pecca mortalmente, se non lo scusi la buona fede; e non può essere assolto in confessione, se non si dolga del peccato e si proponga sinceramente di non cader più in esso; non può essere messo in dubbio ch'egli operi in modo enorme contro lo scopo del matrimonio. «Fu per questo che il Signore percosse Onan, il quale commetteva un'azione detestabile. (Gen. 38 10).»
2. E' certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a così fare, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o—e ciò a più forte ragione—essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato nella vagina il seme, pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d'Onan.
3. E' certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.
4. E' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto carnale, e se, infatti, di quando in quando esso perfettamente lo consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere, essa non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no, peccherebbe anch'essa gravemente.
Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può rendere il debito conjugale, ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distornelo.
Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte:
1. Perchè l'atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina della moglie è atto cattivo; e la moglie che a questo atto annuisce, partecipa alla peccaminosità del marito;
2. Perchè, nella nostra ipotesi, l'uomo non chiede veramente l'atto coniugale, ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della donna per eccitare in se una polluzione;
3. Perchè, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, essa certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorchè si esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del marito si riduce a chiedere nè più nè meno che un atto di sodomia[12], perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto conjugale. Cosí Habert, tit. 7, p. 745, Collator di Parigi, t 4, p. 348, molti Dottori della Sorbonna citati da Collet, t. 16, p. 244, Collator Andeg. «Sugli Stati,» t. 3 p. ultima, Bailly ecc.
[12] Qui l'autore si riferisce a quella specie, diremo così anormale di sodomia, che si compie fra persone di sesso differente, imperocchè la sodomia normale sarebbe quella fra maschio e maschio, fra femmina e femmina (Vedi cap. III. art. II). (Nota del traduttore)
Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni peccato, qualora essa non dia il proprio intero assentimento all'azione del marito quando esso si tira indietro prima del tempo, imperocchè, cosi operando, essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può colla sua malizia, privarla: essa non fa se non ciò che, dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca già per ciò, ma pecca soltanto perchè si ritira innanzi tempo e spande fuori della vagina il suo seme. Dunque se la moglie non dà a quest'azione del marito il proprio consenso, essa non partecipa al peccato del marito. Così Sanchez, l. 9, disp. 17, n. 3, Pontius, l. 10, cap. 11, n. 3, Tamburinus. l. 7, cap. 3, § 5, n. 4. Sporer, p. 356. n. 490, Pontas al vocabolo «Dovere conjugale» cap. 55, S. Liguori, l. 6, n. 947.
Roncaglius e Ebel, citati da S. Liguori, l. 6, n. 947, permettono essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole tiarsi indietro innanzi tempo, purchè essa non dia il proprio assenso al peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave motivo.
Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile, imperocchè noi siamo fermamente persuasi che quì l'azione della donna non ha nulla in sè di cattivo; perciò crediamo che il giudizio, dato da Habert e dagli altri teologi che ed esso aderiscono, sia troppo severo, e non fondato. La moglie può dunque quand'abbia una sufficiente ragione, prestarsi passivamente al marito: ma la ragione scusante deve essere proporzionata alla malizia del peccato e all'effetto della cooperazione, imperocchè non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi direttamente al peccato del marito: per ciò la causa scusante vuolsi che sia grave. Così ora pensano in generale i confessori dotti e pii, e la stessa Sacra Penitenzieria, la quale interrogata con queste parole:—«Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si accosti, dopo che ella sa per esperienza ch'egli segue la nefanda usanza di Onan………. specialmente se, rifiutandosi essa, si esponga al pericolo di sevizie, o tema che il marito vada a sfogarsi con prostitute?» rispose il 23 aprile 1822: «Siccome nel caso proposto la moglie, da parte sua, nulla farebbe che fosse contro natura, faccia pure questa cosa che è lecita; e tutto ciò che vi ha di disordinato in questo atto si imputi alla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto conjugale, si tira indietro e spande il seme fuori della vagina. Se la moglie, dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito, che insiste minacciandole percosse, la morte, od altre gravi sevizie, essa nulla ottiene, può allora, senza peccare, (come insegnano provetti teologi) prestarsi passivamente al marito, imperocchè, in questo caso, essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito, ed ha per sè gravi motivi di scusa, perchè la carità che pur l'obbliga ad opporsi al marito, non l'obbliga però ad opporglisi esponendosi a troppo gravi inconvenienti.»
Dunque resta stabilito che la moglie, date queste circostanze, non pecca prestandosi al marito, semprechè però possa essere scusata da gravi motivi. Ora, ecco i motivi che vengono considerati come gravi:
1. Se essa teme la morte, le percosse, o gravi sevizie. Ciò risulta manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione.
2. Se c'è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria casa una tresca così ingiuriosa per lei.
3. Se c'è a temere che il marito, benchè non tenga nella propria casa una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa tenere relazioni con meritrici, ci sembra che la moglie abbia quì un motivo sufficiente di scusa, tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sè diverbi, dissidii, sciupìo d'avere, scandalo, ecc.
4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può essere per un altro una cosa gravissima: ai litigii passeggeri, ai dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con squisitezza, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti dissidii, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito conjugale.
5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa sà con certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe Dio e la religione, ingiurierebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie.
6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.
7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati, imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito conjugale, non riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente: d'altronde essa non è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare. Basta dunque che il timore sia ragionevole.
8. Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch'esso le domanda il debito conjugale coll'intenzione di ritirarsi da lei prima del tempo, quando ella sappia per esperienza che nulla ottetrebbe, deve tuttavia, almeno qualche volta, far capire al marito ch'essa non è contenta del suo mal fare. Si guardi però bene dal non assentire internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in esso, sia pel desiderio di non aver figli, o di non aver le molestie della gravidanza, o per qualsivoglia altro motivo. Nel caso che l'atto fecondatore dipendesse unicamente da lei, dovrebbe essere disposta, piuttosto alla morte, che ad impedire la generazione. In tutti questi casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito, se il marito compisse regolarmente l'atto conjugale.
I suesposti principii sono generalmente accettati. Cionullameno v'hanno ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo Pontefice:
«Beatissimo Padre,
«Il vescovo di Mans, prostrato con somma reverenza ai piedi di
Vostra Santità, vi espone umilmente ciò che segue:
«Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa, e
d'altronde non possono moralmente astenersi dall'atto conjugale.
«Interrogati dai confessori sul modo con cui essi esercitano i loro diritti conjugali, sogliono ordinariamente ritenersi gravemente offesi da tali interrogazioni; ma continuano però nei loro smodati atti conjugali e nel tempo stesso non vogliono punto avere prole troppo numerosa, malgrado tutte le nostre ammonizioni.
«Agli ammonimenti dei confessori rispondono abbandonando i sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, dando in tal modo mali esempii ai figli, ai domestici e ad altri fedeli in Cristo. Da ciò consegue un lagrimevole pregiudizio alla religione.
«Il numero di coloro che si accostano al sacro tribunale diminuisce dovunque di anno in anno, e specialmente pel motivo or enunciato, come asseverano molti parroci, cospicui per pietà, per scienza e per esperienza.
«Che facevano un tempo i confessori? dicono molti. Dai matrimonii non nascevano allora, generalmente, più figli di quello che oggi ne nascano: i conjugi non erano allora più casti d'adesso, eppure non mancavano essi al precetto della annuale Confessione e della Comunione pasquale.
«Tutti sinceramente ammettono essere massimo peccato tanto la infedeltà di un conjuge, quanto il provocato aborto. Or bene: non si riesce che a stento a persuadere qualcuno, che si è obbligati, sotto pena di peccato mortale, di conservarsi perffettamente casti nel matrimonio[13], e di correre il rischio di procreare numerosa prole.
[13] É bene richiamarsi alla mente la distinzione fra castità coniugale, castità vedovile e castità verginale (V il preambolo al Cap. I.) Si è casti nel matrimonio ogni qualvolta si subordinano gli atti coniugali ai dettami della ragione: la castità conjugale non è lo stato verginale nella carne, ma è l'uso virtuoso del matrimonio. (Nota del Traduttore).
«Lo scrivente vescovo di Mans, prevedendo i gravi mali che da ciò possono scaturire, e turbato dalle incertezze, sollecito interpella Vostra Beatitudine sulle seguenti questioni:
«1.° I conjugi, che usano del matrimonio in modo da impedire la fecondazione, commettono un atto per sè stesso mortalmente cattivo?
«2.° Benchè quest'atto sia da aversi per sè stesso mortalmente cattivo, possono gli sposi, che di esso non accusano sè stessi, ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave colpa?
«3.° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non offendere i conjugi, si astengono dall'interrogarli circa il modo col quale usano dei loro diritti conjugali?«
Risposta,
La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte questioni, risponde alla 1.ª:
«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie, questa può, dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può, senza peccare,—come insegnano autorovoli teologi—prestarsi passivamente all'atto conjugale, a patto però, che in questi casi essa non faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: essa ha quì un grave motivo che la scusa, imperocchè la carità, che pure l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga cionompertanto fino ad esporsi a tanto gravi molestie
Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde: Che il confessore si richiami alla mente l'adagio: le cose sante si devono trattare santamente; che ponderi bene le parole di S. Alfonso de' Liguori, uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella sua Pratica del Confessore §. 4, n.° 7:—«Relativamente a certi peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale, il confessore non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, nè conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della moglie; per chiederle; nel modo il più modesto possibile se ella abbia reso il debito coniugale…. Sul resto, taccia; parli soltanto se sarà interrogato—e finalmente che non ometta di consultare attri provetti Autori.»
«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»
Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI° in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.
Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de' Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente adottare.
I confessori quindi si astengono cautamente—e specialmente i più giovani—da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.
La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.
Si domanda: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.
R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto, e del suo diritto usa. Così Pontius, Tamburinus, Spover ecc. Ma altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione, essa non peccherebbe affatto, imperocchè è permesso di domandare con retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè, a quegli che la può dare senza peccare, abbenchè questa cosa, per l'abuso che se ne farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi sieno per far ciò sufficenti motivi.
Si domanda: 2. Se il marito possa versare il proprio seme fuori della vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non potesse se non con evidente pericolo di morte.
Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perchè il versare a quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il pericolo della morte non è molto probabile, si consumi completamente l'atto, se poi il pericolo è moralmente certo, bisogna astenersene affatto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che quella della continenza: è questa una condizione lagrimevole, ma non può essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.
E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.
§ V. Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale.
1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione, imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito, imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali, pericoli più gravi di peccato ecc.
2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo, avessero a temersi dei dispiaceri. Così Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 6, S. Liguori, l. 6. n. 946 e molti altri citati da essi, contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può essere mai giustificata dalla necessità.
Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi, nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito conjugale richiestogli.
Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito, in questo caso, vada immune da ogni colpa.
Si domanda: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.
R. Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8, S. Liguori l. 6, n. 553 e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come procura di dimostrarlo ampiamente Sanchez; 3. qualche volta accade che una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.
Sylvius però t. 4, p. 718, Billuart t. 19, p. 396, Bailly, ecc. dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale, quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in questo caso il peecato sia mortale, nè certo osiamo dirlo noi.
Si domanda: 2. Se la moglie la quale, secondo il giudizio dei medici, non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.
R. Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente la moglie non può renderlo, perché essa non può disporre a sua voglia della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso in cui il pericolo della morte sia evidente.