NOZIONI PRELIMINARI
É essenziale al matrimonio la sua consumazione.
La consumazione avviene colla emissione del seme del marito nella vagina naturale della moglie, ovvero coll'unione del marito e della moglie in guisa che diventino una sola e medesima carne, giusta le parole della Genesi, 2, 24: «E saranno due in una stessa carne.»
Quando il marito sia penetrato nella vagina della sua donna e vi abbia versato dentro il seme, il matrimonio reputasi consumato, sia che la moglie abbia o no emesso il suo succo venereo, cosa d'altronde che non si può accertare, e che non è assolutamente necessaria alla fecondazione nè alla consumazione, come molti asseverano. La impotenza dunque altro non è se non la incapacità a consumare, nel modo suesposto, il matrimonio.
Perciò, coloro a cui manca un testicolo solo, non sono impotenti, perchè possono penetrare nella vagina della donna ed emettere il seme prolifico. Egualmente, non si devono ritenere impotenti i vecchi, ancorchè decrepiti, imperocchè si son visti degli uomini a cent'anni procreare dei figli con donne giovanissime.
Le mogli dette sterili non si possono, per questo motivo, dichiarare impotenti, perchè ciò non ostante, potrebbero ricevere benissimo dai mariti, che s'introducano nella loro vagina il seme spermatico, benchè poi non lo trattengano, o per qualsiasi altra causa, non restino fecondate. Se il seme si versa nel vaso genitale, l'atto matrimoniale è compito, e l'impotenza non esiste punto, ancorchè, per caso, non abbia luogo il concepimento.
Sono per lo contrario impotenti quei vecchi i quali sono così debilitati che non possono penetrare nella vagina, e così decrepiti da non ejaculare umore spermatico: ciò è evidente. Dicasi egualmente di chi è privo d'entrambi i testicoli o li ha totalmente schiacciati, imperocchè in questo caso non possono dare seme prolifico.
Distinguonsi molte specie d'impotenza, cioè, la naturale e l'accidentale, l'assoluta e la relativa, la perpetua e la temporanea, l'antecedente e la susseguente.
L'impotenza naturale è quella che procede da causa naturale e intrinseca, per esempio, nell'uomo, da freddezza impassibile la quale non permette un sufficiente eretismo, ovvero da eccessivo ardore che fa ejaculare lo sperma prima che avvenga l'accoppiamento carnale, oppure dalla mancanza del membro virile o dei testicoli. Nella donna, un grande ristringimento delle parti genitali, talchè sia impedito all'uomo di penetrare nella vagina: caso che avviene di frequente.
L'impotenza accidentale è quella che proviene da causa estrinseca, cioè, da un maleficio del demonio, sia nell'uomo sia nella donna: nell'uomo, quando il demonio gli fa intirizzire i nervi mentre sta per compiere l'atto conjugale; nella donna, quando il demonio stesso le ristringe la vagina o la turba nella fantasia in guisa che al marito non è possibile l'accoppiarsi a lei, ovvero quando essa rende impossibile l'accoppiamento perchè, mentre si sta per compierlo, un subitaneo odio la infiamma contro il marito, e va in escandescenze.
L'impotenza assoluta è quella che rende una persona impotente con qualsiasi altra: tale è l'uomo a cui manchino entrambi i testicoli, o che sia affatto insensibile.
L'impotenza relativa è quella che verificasi con questa o quellla persona, ma non con tutte; per esemipio, una donna può essere di vagina troppo stretta per un uomo, e non per un altro; l'uomo può essere sotto l'influenza di qualche personale maleficio, ovvero può sentirsi indifferente per una giovane e non per un'altra.
L'impotenza perpetua è quella che non può essere guarita col decorrere del tempo, nè con rimedii naturali e leciti, nè colle consuete preghiere della Chiesa, ovvero—come dicono altri—non può essere tolta che col mezzo d'un peccato, col pericolo della morte, o con un miracolo.
L'impotenza è temporanea invece se può esse tolta con qualcuno dei detti mezzi, cioè, col decorrere del tempo, con un rimedio naturale e lecito, o colle consuete preghiere della Chiesa.
L'impotenza chiamasi antecedente, se precede il matrimonio; e susseguente, se viene dopo.
Ciò detto, domandasi se l'impotenza e quale impotenza sia un impedimento dirimente[11] del matrimonio.
[11] Gli impedimenti dirimenti chiamasi nel Diritto Canonico e nel Codice Civile quelli che annullano il matrimonio. (Nota del Traduttore).
PROPOSIZIONE. È impedimento dirimente del matrimonio quella sola impotenza che è antecedente, e perpetua, sia poi assoluta o relativa.
PROVA: I. La sola impotenza antecedente; perchè ogni contratto diventa nullo, quando non si può dare la cosa promessa, venendo a mancare in questo caso l'oggetto del contratto stesso: quegli che è afflitto da impotenza antecedente e perpetua, non può dare ciò che ha promesso: promise l'accoppiamento carnale e naturale, che è scopo nel matrimonio, ed egli, nel caso nostro, non lo può consumare.
La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo: «Degli insensibili e dei maleficiati» (Decret. 1, 4, tit. 15) e dalla Bolla di Sisto V Cum frequenter, anno 1587.
Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna autorità essere tolto con dispenza.
II. La sola impotenza antecedente e perpetua, sia assoluta o relativa, è impedimento dirimente del matrimonio, imperocchè nè la impotenza conseguente nè la temporanea possano annulare il matrimonio.
1. Non la impotenza conseguente, imperciocchè è cosa indubitata che, contratto una volta validamente il matrimonio, è per sua istituzione perpetuo;
2. Non la impotenza temporanea, perchè l'essenza del matrimonio non sta nell'uso attuale di esso; e gli sposi, promettendosi fede conjugale, non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta dunque che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla immediata possibilità dell'atto matrimoniale.
Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre matrimonio, benchè sieno incapaci all'accoppiamento immediato. Dicesi lo stesso di coloro i quali, in causa di un'eccessiva ardenza di natura, emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna: Cabassut osserva (lib. 3, cap. 15, n. 2) che essi possono aver speranza che i loro sforzi non saranno sempre inutili.
Ho detto,—sia essa assoluta, o relativa,—perchè il matrimonio si contrae con una persona determinata; e se con questa persona esso non può essere consumato, è nullo.
Benchè questo impedimento non si trovi nel Codice civile (francese), è indubitato che i tribunali pronuncierebbero in questi casi le nullità del matrimonio se si verificasse l'impotenza antecedente e perpetua. Così fu sempre giudicato tanto nel foro civile quanto nel foro ecclesiastico E così insegna Delvincourt. t. I, p. 403, difendendo in questo senso con tutte le sue forze una Sentenza delle Corte d'Appello di Treves, 27 gennaio 1808.—Toullier, t. I, n. 525 sostiene calorosamente che questa Sentenza è contraria allo spirito del Codice; e dichiara che una donna possa ottenere dai giudici Sentenza annullante il matrimonio per impotenza accidentale e manifesta del marito; per esempio, se fosse dimostrato ch'esso era eunuco prima del matrimonio; e prova il suo assento coll'art. 312 Cod. Civ., nel quale si stabilisce che il marito può non riconoscere un figlio partorito da sua moglie, se prova ch'egli era assente all'epoca del concepimento, o che per qualsiasi altro accidente non poteva aver contatto carnale con essa.
In quanto a noi, dobbiamo specialmente trattare di ciò che riguarda il loro interno della coscienza, e sotto questo rispetto, non poche sono le difficoltà che offre questa materia. Le riferiremo per ordine, e ci studieremo di risolverle secondo le nostre forze.
Si domanda: I. Se un uomo e una donna, consapevoli tutti due d'essere entrambi impotenti, possono contrarre matrimonio coll'intendimento di prestarsi un vicendevole soccorso e di conservare una perpetua castità.
R. Sanchez e molti con esso; l. 7, disp. 97, n. 13, affermano ciò essere lecito, e si adoperano nella seguente maniera a provare il loro asserto:—Quelli che contrassero matrimonio con tale impotenza, possono abitare assieme come fratello e sorella, escluso che sia ogni pericolo di peccato; dunque, a pari motivo, se ragionevolmente essi non temono un tale pericolo, possono, anche colla consapevolezza della impotenza, contrarre matrimonio coll'intendimento di aiutarsi mutuamente. Così la Beata Vergine e S. Giuseppe contrassero un vero matrimonio colla espressa intenzione di non usare l'accoppiamento carnale.
Ma gli altri Dottori negano generalmente che ciò sia lecito, imperocchè, dicono, non v'ha dubbio che questo matrimonio, se non potesse mai essere consumato, sarebbe nullo; contrarre volontariamente un matrimonio nullo, sarebbe una vera impostura, una profanazione del sacro rito, e per conseguenza un sacrilegio: tali connubii dunque non devono essere mai permessi. In quanto all'esempio addotto, negano la parità di circostanze, imperocchè il matrimonio fra la Beata Vergine e S. Giuseppe era un matrimonio valido.
Si domanda: 2. Che deve farsi se non si è sicuri che l'impotenza sia antecedente o susseguente al matrimonio?
R. Siccome noi qui non dobbiamo trattare la cosa che sotto l'aspetto del foro interno, devesi giudicare a seconda della dichiarazione del penitente: se il penitente dice nettamente che c'è e che ci fu sempre in lui impotenza a compiere l'atto coniugale, devesi pronunciare la nullità del matrimonio.
Si domanda: 3. Hanno facoltà gli sposi di usare l'atto conjugale, ove consti che uno di essi è impotente? Nel foro esteriore si presume sempre, fino a prova contraria, che l'impotenza accidentale sia venuta dopo il matrimonio.
R. Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d'usare l'atto conjugale, imperocchè l'impotenza è, o antecedente, o susseguente,; se è antecedente, il matrimonio è nullo, e perciò ogni atto venereo è vietato: se poi l'impotenza è susseguente, non è più possibile consumare lo atto conjugale, e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non possono raggiungere lo scopo della consumazione, e, come lo diremo fra poco quando si parlerà dei toccamenti fra conjugi, peccano gravemente o leggiermente compiendoli.
Si domanda: 4. Che deve fare la moglie che sa dicerto essere il marito impotente e che ha avuto prole con un altro uomo, quando il marito, credendosi esso il padre della prole, vuole usare l'atto conjugale?
R. Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel marito una impotenza, che d'altronde potrebbe anche essere dubbia. Ma supponendo che l'impotenza sia certa, essa non deve prestarsi alle voglie del marito, dovesse anche, per questa ripulsa, cagionare a sè stessa un grave danno: assecondando, farebbe cosa intrinsecamente cattiva. In questa spiacevole ipotesi, essa deve ammonire il marito nel miglior modo che per lei si possa, affinchè esso si mantenga continente, adducendo, per esempio, il pretesto ch'egli è vecchio, che ad essi basta il figlio che hanno, che essa non ama più l'atto conjugale, ecc. ecc. E se un giorno il marito le sembrerà pienamente persuaso di ciò, essa gli potrà dire: «Affine di non essere vinti mai dalle tentazioni, nè stornati dal nostro proposito, ti prego, facciamo insieme voto di perpetua continenza.»
Una volta emesso questo voto la moglie può star sicura; essa potrà allora respingere il marito ogni qual volta ei volesse usare delle facoltà conjugali, e per mettersi essa al sicuro d'ogni sospetto, addurrà il voto di continenza da entrambi emesso.
La moglie tuttavia deve sempre rammentarsi dell'obbligo ch'essa ha di riparare al danno cagionato al marito e agli eredi avendo procreato un figlio spurio. Di ciò abbiamo parlato anche nel trattato sulla Restituzione.
Si domanda: 5. Che deve farsi quando non si sa bene se l'impotenza sia temporanea o perpetua?
R. O si tratta di impotenza naturale ed intrinseca, ovvero d'impotenza proveniente da maleficio. Nel primo caso, a meno che non si tratti di mancanza di parti genitali essenziali, soltanto i medici possono giudicare sulla natura e sulla durata di questa impotenza. Nell'uomo i segni principali di essa sono:
1. La deformità delle parti genitali, per esempio, una eccesiva grossezza, o una singolare piccolezza della verga.
2. Una ineccitabilità di sensi, per cui non è possibile la emissione del seme prolifico;
3. Un'avversione naturale ad ogni commercio carnale ed a qualsiasi cosa venerea;
4. Una cattiva conformazione dei testicoli.
Nella donna, sono indicati due segni d'impotenza, cioè:
1. Una soverchia ristrettezza della vagina o un totale otturamento all'utero;
2. Una cattiva posizione dell'utero o della matrice.
I canonisti e specialmente i vescovi devono anche giudicare della impotenza proveniente da maleficio; essa può riconoscersi da questi indizii:
1. Se la moglie, che d'altronde ama suo marito, non vuole ch'esso le si accosti carnalmente, persuasa ch'egli non possa con essa compiere l'atto conjugle;
2. Se gli sposi, benchè, s'amino a vicenda s'accendono subitamente d'odio fra loro e inorridiscono, allorchè stanno per congiungersi carnalmente.
3. Se al marito, che pure non è impotente con altre donne, non gli è possibile compiere l'atto conjugale colla moglie, con tutto che essa non sia, nè di vagina stretta nè opponga resistenza alcuna.
Checchè dicano alcuni, l'opinione dei quali—giusta S. Tomaso, Supp. 9, 58, art. 2—procede dal germe dell'incredulità o da mancanza di fede, è certo che l'impotenza può provenire da maleficio: ciò ammettono molti Concilii, quasi tutti i Rituali, e così dicono tutti i teologi. Il Dirito canonico prescrive in questo caso le regole da seguirsi (Decret. caus. 33, 9, I, c. 4, e dec. l. 4. tit. 15. c. 6 e 7). Molti autori ecclesiastici trattano espressamente questo punto, e dimostrano questa verità con solide ragioni: così, fra gli altri, Thiers, nell'opera. Trattato delle superstizioni. Solo la Enciclopedia e gli scrittori della medesima scuola combattono, deridendola, questa dottrina della Chiesa.
Dunque se il confessore s'avvede della esistenza d'indizî che indicano l'opera del demonio. deve consultare il vescovo o i di lui vicarii generali. Ma deve star ben attento di non prendere le illusioni della fantasia per opere del demonio.
Si domanda 6. Che deve farsi se, fatte le indagini, esista nondimeno il dubbio ancora circa la perpetuitá della impotenza.
R. Risulta da tutti i teologi e canonisti che la Chiesa concede in questo caso agli sposi un triennio affine di tentare la consumazione del matrimonio. Cosí le Decret. l. 4, tit. 15 c. 5 e la pratica costante dei tribunali ecclesiastici, da Papa Celestino III almeno, in poi: ammettesi pure questa regola nel foro interno.
I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio; alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della celebrazione del matrimonio; altri dal giorno della sentenza del giudice. La prima opinione è la più comune, ed è quella che segue la Rota e, come chiaro appare, è la sola ammissibile nel foro interno.
Se, durante il tempo concesso per l'esperimento, avviene che per un notevole intervallo di spazio i conjugi non possano compiere atti venerei, sia in causa di lunga infermità o di lunga assenza, si deve,—come credesi ordinariamente—supplire a questo tempo perduto, imperocchè la Chiesa richiede un triennio, e in questo caso il triennio non sarebbe completo. Non dicasi lo stesso nel caso in cui i conjugi fossero impediti per una o due settimane soltanto, perchè questo breve tempo deve considerarsi un nonnulla rispetto a un triennio.
Ove poi gli sposi abbiano contratto matrimonio subito dopo che uno di essi ha raggiunta la pubertà, e non possano consumare il matrimonio, il tempo dell'esperimento deve computarsi, non dal giorno del contratto matrimonio, ma dal giorno della raggiunta pubertà, perchè, prima della piena pubertà, e sempre dubbio se la impotenza provenga da causa perpetua o piuttosto da debolezza di forze. Così Sanchez l. 7, disp. 110, n. 10,—Collator d'And. Pontas, Collet, ecc. L'età della pubertà perfetta è quella di 14 anni nelle femmine e di 18 nei maschi.
Del resto, se, non ancora spirato il triennio d'esperimento, i coniugi chiaramente si avvedono che la impotenza è perpetua, devono concludere che il matrimonio è nullo, e sono obbligati ad astenersi tosto da ogni atto venereo.
Non si concede alcun tempo d'esperimento a chi manca di qualche parte del corpo essenziale all'atto coniugale, imperocchè in questo caso non c'è più dubbio alcuno sulla nullità dello stesso.
Si domanda: 7. Quali sono le precauzioni che il confessore deve usare verso i coniugi e quali i consigli ch'esso deve dare durante il tempo dell'esperimento?
R. O la impotenza proviene da causa naturale, o da malificio: in entrambi i casi il confessore deve usare delle precauzioni e dare dei consigli.
I. Deve esaminare se l'impotenza, che si attribuisce ad una causa naturale, nasca da eccesso di libidine o da altre cause sanabili, perchè allora deve ricorrersi ai rimedii naturali, e i medici li possono indicare e prescrivere. Molte però sono le cause naturali che impediscono al marito l'unione carnale colla moglie e che possono essere sormontate anche senza l'opera dei medici; per esempio, la deformità della sposa, il fiato puzzolente, la meschinità delle vesti, la sporcizia, l'odio, il disprezzo ecc. Sono invece forti eccitanti alla consumazione del matrimonio, la bellezza, e tutte le qualità che rendono amabile una donna.
Nel caso in questione, il prudente confessore deve innanzi tutto consigliare gli sposi che, in cosa di tanto momento e che riguarda la salute eterna d'entrambi, si comportino, durante tutto il tempo dell'esperimento, con buona fede e con pura intenzione, senza libidini disordinate, senza odio, senza tedio, nè disgusto, nè molestie, affine di potere di comune accordo trovare quelle posizioni di corpo o quegli espedienti che possono essere meglio adatti ad affettuare l'accoppiamento carnale, o ad indurre la moglie a tenersi più pulita di corpo, e a comparire amabile presentandosi, per esempio, al marito con dolcezze e con ornamenti decenti; cerchi insomma—sono parole dello stesso Apostolo—il modo di piacere al marito.
II. Se l'impotenza proviene da maleficio, v'hanno anco in questo caso precauzioni da prendere, consigli da dare.
Precauzioni del confessore: 1. Non si attribuisca a maleficio ciò che spesso proviene «da verecondia e pudore, o da eccessivo amore, o dall'odio irritato della moglie contro il marito che la sposò contro voglia« sono parole di Zachia, dottissimo medico, riferite da Collat. And. nell'opera Del Matrimonio, tit. 2. pag. 237.
2. Si esamini bene se l'immaginazione sia viziata da pregiudizii o dai ciechi timori. V'hanno per esempio dei contadini dei quali non sanno darsi all'accoppiamento venereo pensando di dover vedere della carne nuda;
3. Non neghi ostinatamente il confessore che l'impotenza provenga da maleficio, imperocchè si potrebbe temere che la sua ostinazione provenisse da un germe di incredulità.
Data questa condizione di cose, il confessore deve consigliare gli sposi:
1. Che facciano, con cuore contrito e umiliato, una piena confessione a Dio e al sacerdote di tutti i loro peccati;
2. Che procurino di soddisfare la divina giustizia col piangere, col fare elemosine, col pregare, col digiunare;
3. Se questi mezzi non bastano a togliere una impotenza proveniente, in modo certo o probabile, da maleficio, devesi ricorrere agli esorcismi ma soltanto dopo aver interpellato il Vescovo e averne ottenuta espressa licenza. Le preci prescritte per fare questi esorcismi non si trovano nel nostro nuovo Rituale, ma se il Vescovo giudica doversi usare questo rimedio, delegherà un sacerdote e procurerà di comunicargli tutte le formule necessarie.
Si domanda: 8. Se la moglie è impotente per strettezza di vagina, è obbligata a subire un taglio, qualora, a giudizio dei medici, sia quello il solo rimedio adatto al caso?
R. 1. Tutti i teologi dichiarano che la moglie non è obbligata a sottoporsi a questa operazione chirurgica, qualora ne possa in lei derivare grave pericolo di morte; in questo caso l'impedimento si ritiene come perpetuo. Da questa ipotesi consegue che, se l'impotenza fosse sparita con tale operazione, malgrado il pericolo di morte, il matrimonio sarebbe per sempre nullo, e si dovrebbe rinnovarlo prima che gli sposi giacessero carnalmente assieme.
R. 2. Supposto che con un taglio non pericoloso fosse tolta l'impotenza, il matrimonio rimarrebbe valido, senza bisogno di un nuovo consenso, e i coniugi potrebbero tosto usare carnalmente assieme, imperocchè, secondo le Decret l. 4. tit. 15 c. 6. l'impotenza, che può essere tolta senza miracolo e senza pericolo di morte, non è perpetua, e non costituisce perciò un impedimento dirimente al matrimonio.
Ma una grave questione si eleva fra teologi, ed è se la moglie è obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica, allorchè è giudicata necessaria e non pericolosa.
Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se v'ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi, imperocchè—soggiungono—essa promise, è vero, di prestare il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua condizione attuale; nè può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave molestie. Il matrimonio, in questo caso, e dunque valido, perchè l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di prestarsi al debito coniugale.
Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia, purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita; e così ragionano.—Il matrimonio in questo caso, è valido, come risulta dalle Decretali or citate; il marito dunque non può sposare altra donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza. Ora la moglte deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica affine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.
La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata, ed è pur quella di Sanchez, Collet, Billuart, e Dens.
Collet, con alcuni altri, opinò che fosse ragione sufficiente il solo pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell'operazione chirurgica benchè non pericolosa: ma più tardi cambiò parere, come egli stesso lo attesta, appoggiandosi a queste ragioni; cioè che la sposa, colla quale più volte il marito tentò invano di compiere l'atto venereo, non è più veramente vergine; ch'essa deve accorgersi di apparire agli occhi dello sposo come un oggetto molesto, in causa di quel suo difetto corporale, e finalmente che l'ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata anche dai chirurghi.
Ordinariamente, non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere l'assoluzione; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l'abbia comandato benchè spesso sieno occorsi impedimenti di questo genere. Perciò avvenendo questo caso, io esorto la moglie affinchè assieme al marito si rechi da un medico o chirurgo, dotto e pio, gli sveli candidamente il suo stato e lo richieda dell'opportuno rimedio: se il medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere pericoloso, stimolo la donna a sottomettersi a questi consigli: se poi mi accorgo di riuscire a nulla, non ardisco andar più in là. Ma, scorso il triennio concesso all'esperimento, si deve strettamente prescrivere alla moglie, in qualunque ipotesi, di non permettere al marito alcuna licenza contro la castità.
Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna; ciò almeno avvenne felicemente una volta, come mi fu asseverato da testimoni degni di fede.
Si domanda: 9. Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al commercio carnale.
R. Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, imperocchè si giudica che la impotenza non era perpetua: tuttavia se la moglie era, rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora l'impotenza dovrebbe essere considerata come relativamente perpetua: in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un nuovo contrattto di matrimonio.
Si domanda: 10. Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito?
R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al cap. 6 tit. 15 lib. 4. Decret. si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasi perpetuo. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purchè non avvenga scandalo, non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude, ovvero può a suo talento scegliere questa o quella. Questa decisione è contrariata da Pontas, il quale, al tit. Impedimento d'impotenza, caso 15, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Geltrude.
In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso.
Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori.
Si domanda. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?
R. Una volta nel foro esteriore, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si prescriveva una ispezione sui loro corpi—se non era già stata fatta—mediante persone idonee; e, o si giudicava perpetua la impotenza, e tosto il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora qualche dubbio, e, ciononostante, il matrimonio si scioglieva, affine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad attendere troppo a lungo e forse per sempre. Così Sanchez e molti altri da lui citati l. 7, disp. 94, n. 12. La ragione è che la Chiesa, anche quando l'impotenza non era perpetua, annullava di sua autorità il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.
In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di passare ad altre nozze: all'impotente poi proibivasi un nuovo matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua, non assoluta.
Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza, ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua, deve esigersi dai conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate: così il cap: 5, tit. 15. lib. 4. Decretal. Se poi i conjugi non possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare, non devono più, di fatto se non di diritto, vivere assieme, malgrado gli inconvenienti e lo scandalo che ne ponno derivare, sempre che però abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti.
Si domanda: 12. Se gli sposi, afflitti da impotenza perpetua e ignari della nullità del loro matrimonio, che dopo il triennio si sforzano ancora di consumare l'atto carnale, possono essere lasciati nella loro buona fede.
R. Se constasse essere dessi in buona fede e che un avvertimento non li farebbe ricredere, sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro ignoranza, perchè in questo caso si solleverebbe un male minore, cioè, un peccato materiale, per evitare un male maggiore, cioè, un peccato formale. Sembra però improbabile che due saosi credano sempre in buona fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono, nè possono compiere. Ma può darsi che questa ignoranza li scusi, se non interamente, tanto almeno da non essere in peccato mortale. Ad ogni modo, noi crediamo che, generalmente, devono essere ammoniti, e sviati dal peccato, ma tuttavia devesi ordinariamnte usare tanta prudenza da non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato.
Si domanda: 13. Che si deve fare se, sciolto il matrimonio per impotenza, si viene a conoscere che il conjuge giudicato impotente, non lo è più?
R. Se l'mpotenza fu tolta con mezzi illeciti, sovranaturali o gravemente pericolosi, l'impedimento si considera come fosse un impedimento perpetuo, e il matrimonio si giudica bene sciolto.
Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in due pareri: i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con esso, ancorchè questi provasse che non è più impotente: I. Perchè, se si tratta del marito, come è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia più impotente, imperocchè può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perchè la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza, benchè non perpetua, annulli il matrimonio per il diritto positivo; 3. Perchè si presume che l'impotenza sia stata soltanto relativa.
Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i quali secondo S. Tomaso, suppl. 9, 58, art. I—insegnano che il conjuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile, o del vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare col primo conjuge, quando questi non sia più impotente: così statuirono Innocenzo III, e Onorio III come riferirono le Decret. l. 4, tit. 15, cap. 5 e 6.
Se in pratica di esse questo caso—che presso di noi è quasi impossibile—bisogna riferirne al vescovo.
Si domanda: 14. Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.
R. I matrimoni; fra imbuberi sono, per diritto ecclesiastico, nulli: essi non valgono che come promesse nuziali. Decret. l. 4, tit, 2, cap. 14: Così è stato saggiamente stabilito, perchè a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento.
Tre soli casi si accettano, in cui i matrimonii fra impuberi si ritengono validi, cioè:
1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima della pubertà: il che può avvenire, come lo attesta S. Gerolamo coll'esempio del re Achaz, il quale, all'età di 12 anni, generò Ezechìa: questo fatto è riferito nel 4. lib. dei Re c. 16, 2. et. cap. 18, 2.
E' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.
2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono allora essere più divisi, imperocchè si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso. Decret. l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit, 19 c. 4.
3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati, contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido. Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano. Navarrus, Coll. Andeg., Collet ecc. affermano essere sufficiente quest'ultima.
Consultisi ciò che da noi si è detto nel nostro trattato circa l'etá richiesta per contrarre matrimonio.
Si domanda: 15. Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi?
R. Gli ermafroditi (parola composta da due vocaboli greci: HERMES, Mercurio AFRODITE, Venere) sono così chiamati perchè ERMAFRODITE, figlio di Mercurio e di Venere, aveva in sè entrambi i sessi. Diconsi anche androgini, cioè, maschio e femmina insieme.
Se si presta fede ai cultori della storia naturale, mai esistettero ermafroditi nel vero senso della parola, imperocchè avrebbero dovuto avere gli organi d'entrambi i sessi per fecondare come uomini e per concepire come donne.
Ermafroditi invece non sono, generalmente, che mostri i quali, nè fecondano, nè concepiscono, e che non possono perciò consumare matrimonio. E' chiaro in questo caso, che essi non possono contrarre valide nozze; e il parroco che conoscesse con certezza la loro incapacità, è obbligato ad opporsi al loro matrimonio.
Se poi in essi prevalesse uno dei due sessi, in guisa da essere possibile la consumazione del matrimonio, possono venir ammessi alle nozze, sotto condizione però ch'essi promettano di non usare mai se non del solo sesso che in essi prevale.
E' a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere nè gli ordini sacri nè abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro sesso si mantiene dubbio. Così dice espressamente Sanchez e molti altri da esso citati, l. 7, disp. 106 n. 10.