CAPITOLO II. PRIMO PERIODO DEI CAPITOLARI DI CARLOMAGNO.
Classificazione dei capitolari. — Son essi tolti dal diritto romano? — Fonte ed origine del diritto germanico. — Ordinamento della Chiesa. — Formole ecclesiastiche. — I vescovi. — Riforma. — Capitolari di Francoforte, dei conti, su Tassillone duca di Baviera. — Il gran capitolare De villis. — Diritto domestico. — Spirito generale della prima epoca dei capitolari.
769 — 800.
I capitolari di Carlomagno, ampia espressione degli usi e dei costumi dell'ottavo e del nono secolo, non appartengono tutti al medesimo tempo, e chiare vi appariscon le tracce del progresso di sua possanza, e i periodi, d'uno in altro, della grandezza sua. Quand'egli è soltanto re dei Franchi, non ispiega l'antiveggenza di quand'egli è imperator d'Occidente, e gli avvedimenti suoi nell'arte del governare, vengon crescendo insieme con la podestà sua. Il tempo dell'ordinamento amministrativo per lui, come si vede chiaro, è dappoichè egli ha vestito la porpora imperiale, ultima meta della sua ambizione. In questi ampii codici, chiamati capitolari, non ha veruna filosofica classificazione; le provvisioni legislative ci sono mescolate insieme e confuse, onde fallace sostanzialmente sarebbe ed arbitraria ogni divisione per ordine di materie. I capitolari contengono principii confusi: la Chiesa, la giustizia, l'amministrazione, il diritto comune ci sono del continuo frammescolati; non c'è ordine di materie, come se queste leggi fosser venute l'una dopo l'altra senza disegno d'unità, e nondimeno l'unità è il fine del governo di Carlomagno[22].
In leggendo applicatamente e ponderatamente questi capitolari, tu non puoi fare di non domandare a te stesso s'ei furono tolti dal diritto romano, dalle basiliche, dai codici teodosiano e giustinianeo, che di quei giorni imperavano ad una parte dei popoli, a quelli dell'Italia, ciò è, e della Gallia meridionale; ma non trovasi maggior vestigio di questa legislazione che non si trovi negli editti della terza schiatta. Certo, i codici dei popoli presentano sempre identiche disposizioni, chè i medesimi principii appartengono a tutte l'età, nè una nazione n'ha il privilegio sull'altra, o una generazione se li conserva a guisa di tabernacolo, legge universale, com'è, scritta negli animi; ma nei capitolari non si scorge alcuna orma ben profonda del diritto romano, e quanto al governo della Chiesa e dei cherici, son canoni dei concilii ivi gettati così alla rinfusa. Quanto alle provvisioni civili, esse traggon dell'origine alemanna, sono un diritto pubblico proprio a quelle nazioni, e vengono da quella lunga concatenazione di costumi e di consuetudini, che parte dal primo incominciar della conquista; poche tracce lasciò ivi il diritto romano, i capitolari non ne raccolgono frammento alcuno, non ne rivelano alcuna chiosa, alcuna reminiscenza, e serbano il diritto germanico nella purezza sua.
L'Alemagna aveva le sue consuetudini, le sue leggi, e le conservò fino a quel tempo, e tuttavia le conserva; venuti da origine germanica, i capitolari son rimasti germanici; non se ne trova orma nella legislazione francese; gli editti dei re della terza schiatta, non che tôr nulla da essi, non li citano pure, e' son pe' Capeti come un diritto morto. All'incontro, di là dall'Elba fino al Reno, i capitolari hanno posto in ogni luogo il frutto loro; essi son fonte tuttavia di più d'una patria legislazione, ed anche a' tempi moderni da essi trae lo spirito delle diete. Non è a dubitar punto ch'essi deliberati non fossero in pubblica adunanza dai conti e dai leudi, quanto alle provvisioni che si riferiscono al governo militare, o dai vescovi e cherici, quand'era a regolar il diritto civile ed ecclesiastico. V'ebber taluni, cui parve notarvi due ordini ben distinti, la nobiltà ed il clero, in atto già di votar sopra due banchi separati; ma pur nessun indizio ci ha per istabilir siffatte distinzioni: i capitolari comprendono in sè le provvisioni ecclesiastiche e civili in un ordine solo, ed è cosa probabile che gli uomini d'arme non fossero altro, consultati, che per le spedizioni lontane, dov'era ad acquistar gloria e guadagno. Aveasi egli ad ire in Lombardia a far in pezzi il trono di Desiderio, o a muover contra i Sassoni in quella guerra di trentatrè anni? indispensabile era allora il parer dei duchi, dei conti e dei leudi, e questi partiti poneansi nelle adunate di primavera o d'autunno. La material compilazione dei capitolari, era in sostanza lavoro dei cherici; poco divario ci ha tra le disposizioni ecclesiastiche delle leggi di Carlomagno e quelle dei concilii, sì che i Benedettini ne allogarono parecchie nei Concilia Galliae, e con ragione, non portando essi l'intitolazione di Carlomagno, se non in quella forma che i concilii di Bisanzio portano il nome dell'imperatore d'Oriente.
Cosa importantissima sopra tutte è il far conoscere questi ampli codici di leggi e di pubblica amministrazione. Molto s'è parlato invero dei capitolari, e furono commentati, e vari sistemi si succedetter l'uno all'altro a spiegarli; ma pochi gli hanno letti, e niuno gli ha in corpo tradotti, affin di recarli a cognizione di tutti, e pur nondimeno questo è un lavoro che in sè compendia tutta la storia carolina; e valga il vero, puoi tu aver piena contezza d'un'epoca, se non ne sai la legislazione, e non ti erudisci delle sue consuetudini, de' suoi costumi e delle leggi sue generali?
Il primo capitolare di Carlomagno, dato in una dieta o concilio dell'anno 769, abbraccia un gran corpo di provvisioni di polizia civile ed ecclesiastica. «Carlo, per la grazia di Dio, re dei Franchi, difensor devoto di Santa Chiesa e sostegno in tutto della Sede apostolica. Per esortazione dei nostri fedeli e consiglio dei vescovi, e altri preti, noi facciamo espresso divieto ad ogni vescovo e prete, servo di Dio, di portare le armi, combattere e seguire gli eserciti, o muover contro il nemico, eccetto quelli tuttavia, che sono chiamati a compiere il loro divin ministero, cantar la messa e portar le reliquie dei santi, a che due vescovi, accompagnati dai sacerdoti attinenti alle cappelle, basteranno. Ciascun capo avrà seco un prete per confessare e penitenziar le sue genti. I preti non versin sangue nè di pagani, nè di cristiani, ed anche facciam loro divieto di cacciare per le foreste e uscire con cani, falchi e astori. Chi di loro tenga più donne seco, o versi il sangue dei cristiani o dei pagani, o trasgredisca i canoni, sia privato del sacerdozio, perch'egli allora è più corrotto d'un secolare. Ordiniamo ancora che il vescovo usi, secondo i canoni, tutta la sollecitudine pel bene della sua diocesi, in che dovrà essere aiutato dal conte, il quale, come difensor della Chiesa, ch'egli è, invigilar dee affinchè il popolo di Dio non eserciti alcuna pratica pagana, niuna sozzura del gentilesimo, come sono i profani sacrilegii dei morti, gli amuleti, gli auguri, i sortilegi, i sacrifizi delle vittime e tutte quelle pagane cerimonie, che alcuni stolti far sogliono nelle chiese, sotto l'invocazione dei santi martiri e confessori di Dio. Il vescovo farà ogn'anno un giro nella sua diocesi, ponendo cura di cresimare il popolo e amministrarlo. Il prete sia, in obbedienza dei sacri canoni, soggetto al vescovo della diocesi in cui dimora, ed a quaresima gli renda conto del modo con che adempiè il suo ministero, dei battesimi da lui fatti, delle condizioni della fede cattolica e delle orazioni e messe da lui dette. Sarà pur debito dei preti, aver l'occhio aperto sugli incestuosi e altri colpevoli, ponendo ben cura che non muoiano in istato di colpa, per tema che Cristo non rimproveri un giorno a loro stessi la perdita di queste anime. Sieno pure attenti a non lasciar morire gl'infermi e i contriti, senza l'olio santo, la riconciliazione ed il viatico. Eglino osserveranno il digiuno della quaresima, e il faranno osservare al popolo.»
Questi statuti di polizia, meramente clericali, si trovano frammisti a leggi di governo e d'ordine politico. «Tutti assister debbono alle grandi udienze che si tengono, la prima in estate e la seconda in autunno. Quanto all'altre, non vi è obbligo di rendervisi, se non quando uno v'è chiamato da necessità o n'ebbe ordine del re. Se il re o alcuno de' suoi fedeli, comandi di far orazione per qualsivoglia motivo, ognuno dee tosto ubbidire. I preti non deggiono celebrare, se non in luogo consacrato, quando non sia per viaggio, e chi fa altrimenti incorra nella perdita del grado. Chi fra essi compier non sappia, secondo i riti, gli uffizi del suo ministero, nè ponga, secondo il voler del suo vescovo, tutte le facoltà della sua mente ad apprenderli, sprezzando di questo modo i canoni, sia sospeso dall'uffizio suo, fino a che interamente corretto. Chi ammonito più volte dal suo vescovo a meglio addottrinarsi, non l'avrà fatto, sia privato del ministero, e perda la chiesa, perchè colui che ignora la legge di Dio, non può insegnarla e predicarla agli altri. Niun giudice si arroghi di molestare un prete, un diacono, un cherico, per minimo che sia il grado di lui, e meno ancora si arroghi di condannarlo contro il parere del vescovo. A niun secolare sia lecito impossessarsi e tenere la chiesa o i beni particolari d'un vescovo; chi fa questo, sia sequestrato dalla carità e comunione universale, finchè abbia restituito capitale e interessi.»
I quali statuti, già dissi, poco diversan dalle leggi generali dei Concilii; la Chiesa si è quella che Carlomagno ordinar vuole dall'alto della possanza sua, però che la Chiesa è il principio d'ogni regola e d'ogni forza morale. «Nell'anno undecimo del regno felicissimo del nostro gloriosissimo re Carlo, il mese di marzo, i vescovi, gli abbati, gli uomini illustri ed i conti, congregatisi in assemblea sinodale col piissimo signor nostro, hanno fatto con la volontà di Dio un capitolare intorno a cose opportune e decretato ch'ei sia pubblicato[23]: I vescovi suffraganei saranno, secondo i canoni, soggetti ai loro metropolitani, i quali avranno libera facoltà di mutare e correggere, quanto ad essi parrà dover esser mutato e corretto nel loro ministero. I conventi dei regolari, e principalmente quei delle donne, dovranno rigorosamente osservar la regola loro, e le badesse abitar nei loro chiostri. Ai vescovi è commesso di corregger gli uomini licenziosi ed i vedovi della loro diocesi. Niun vescovo possa nè ricever nè ordinare in qualunque grado siasi il cherico soggetto ad altro vescovo. Ognuno paghi la sua decima, nè possa esserne dispensato se non solo per ordine del suo vescovo.»
Gli statuti dell'ordine penale si confondean pur essi con le discipline della Chiesa; il cristianesimo era la formola della podestà, onde il capitolare che regola la giurisdizione dei vescovi, pronunzia spesso insieme la penalità pe' delitti. «Quanto agli omicidi e agli altri rei condannati a morte, se alcun d'essi ripari in una chiesa, non gli sarà per questo fatta grazia, ma sì negata ogni sorta di cibo. I giudici presenteranno i ladri all'udienza del conte, pena la perdita del benefizio e della carica al trasgressore; e s'egli non ha benefizio, pagherà il bando[24]. Anche i vassalli nostri che manchino a questa disciplina, perderanno i benefizi e le cariche loro. Gli spergiuri perderanno una mano. Se colui che accusa un altro di spergiuro, chieda il combattimento, e n'esca vincitore, il vinto sia posto in croce; se al contrario il vincitore sia colui che ha giurato, l'accusatore medesimo patirà la pena che volle far infliggere all'altro. I conti non potranno essere molestati per aver castigati i malfattori, però che far si dee buona giustizia. Nondimeno se alcun d'essi abbia fatto danno ad alcuno per odio o malevolenza, o gli abbia negato giustizia, sarà tenuto pagargli un risarcimento proporzionato al danno recatogli. I capitolari che il padre e signor nostro il re Pipino statuì ne' suoi consigli e ne' suoi sinodi, sono da noi conservati.»
I capitolari trattano altresì dell'imposta, mitissima ai tempi dei carolingi, procedendo i redditi del fisco dal patrimonio privato e dalle composizioni d'ammende. Quanto all'imposta per sè stessa, ecco che statuisce il capitolare. «Si paghi un soldo per ogni cinquanta casate[25], un mezzo soldo per trenta ed un terzo di soldo per venti. Le patenti che concedono allodii, saran rinovate, o dove non ne sieno, ne saranno scritte. Differenza si farà tra quelle di siffatte patenti che furono fatte sulla parola nostra, e quelle concedute per libera volontà e che si riferiscono ai beni ecclesiastici. Niuno manchi al servizio regio. Niuno faccia giuramento d'unirsi in congreghe per congiurare, e coloro che entrano in congregazioni o per le limosine, o per gl'incendii, o pe' naufragi, non pronunzino per ciò giuramento alcuno. Vietato l'assalire in bande i viaggiatori che si recano al palazzo del re o altrove; vietato pure a chiunque il togliere il fieno d'un altro nei tempi in che questo è proibito, quando pur ei non si trovi in cammino contro il nemico, o non sia inviato da noi; il trasgressore sarà punito. Non si levino i tributi aboliti, se non in quei luoghi dov'erano ab antico stabiliti. Non si potranno vendere schiavi[26], se non in presenza del vescovo, del conte, dell'arcidiacono, del capitano, del vice signore o del giudice di esso conte: nè si potranno vendere fuor dei confini; il contraffattore pagherà tante volte il bando (la multa) quanti sieno gli schiavi venduti; se non ha danaro, darà la persona sua in pegno al conte, e sarà suo servo[27] finchè abbia pagato. Niuno potrà vender corazze fuori del regno. Il conte che nell'uffizio suo abbia fatta qualche ingiustizia, riceverà in casa i nostri messi, finchè sia fatta giustizia; se chi commise l'ingiustizia sia uno dei nostri vassalli, il conte allora e il nostro messo si porranno in casa sua, per vivervi alle sue spese fino alla riparazione. Se alcuno non si contenta di ricevere il prezzo assegnato per un omicidio, mandatelo a noi che il faremo condurre in luogo dove non potrà più nuocere a persona, e lo stesso sia di chi pagar non volesse il prezzo medesimo. Quanto ai ladri, essi non debbon punirsi di morte al primo fallo, ma sarà loro cavato un occhio; abbian mozzo il naso al secondo, e se son colti in fallo una terza volta senza che si sieno corretti, ch'essi muoiano. Vietato ad ogni giudice pubblico il ricever danaro da un ladro incarcerato, e se alcuno il facesse, perda la sua carica. Finalmente chi distrugge una chiesa, muoia».
E sempre questo gran codice penale di Carlomagno si mesce e confonde con le leggi della Chiesa; i concilii e i capitolari muovon da un solo e medesimo concetto, ed a regolar queste comuni disposizioni, il consiglio regio componesi di leudi, di conti, di vescovi, di abati, d'uomini da guerra e d'uomini da chiesa. Talvolta pure i vescovi fanno da soli, e si congregano per un medesimo impulso. Ecco altri capitolari promulgati in queste adunanze, e che tener potrebbonsi per altrettanti canoni[28]. «Ogni vescovo canterà tre messe e tre salmi, l'una pel re, l'altra per l'esercito, l'altra per la presente tribolazione[29]. I vescovi, i monaci, le monache, i canonici osseveran pure il digiuno per due giorni, e così i proprietarii delle case e gli abbienti; ogni vescovo e abbate o badessa alimentar dovrà quattro poveri serventi fino al tempo delle messi; quelli che tanti alimentar non ne potessero, ne alimenteran tre, due, uno, secondo le loro sostanze[30]. I conti più ricchi daranno in limosina una libbra d'argento, gli altri una mezza libbra. Anche i vassalli daranno un mezza libbra ogni ducento casate, cinque soldi ogni cento ed un'oncia ogni cinquanta o ogni trenta. Essi osserveranno il digiuno per due giorni, insiem cogli uomini loro e tutti quelli che farlo potranno[31]. Se alcuno dei conti volesse mai redimersi da questi digiuni, paghi tre oncie, un'oncia e mezzo o un soldo almeno, a seconda delle sue sostanze. Tutto ciò, se a Dio piaccia, sia in pro del re, dell'esercito de' Franchi, e pe' mali presenti, effettuato prima della festa di San Giovanni.»
Questo capitolare, come ben si vede, è un atto pubblico di penitenza, un voto dell'esercito per ottenere la cessazione d'un flagello, e conti e vescovi si sottomettono a far elemosina, per invocare la misericordia di Dio. Ma Carlomagno è re che attende sopra tutto ad ordinar la polizia e la giustizia, forza della quale non si può far senza fra un popolo di soldati, onde ancora ne' suoi capitolari: «I conti ascolteran per le prime le cause dei pupilli e degli orfanelli, nè andranno a caccia o a convito i giorni in cui debbon tenere udienza. Il giuramento di fedeltà ch'essi prestar debbono a noi ed ai figli nostri sarà in questa forma: Con queste parole io prometto di star senza frode e senza mala intenzione a servigio del re Carlo mio signore e de' suoi figliuoli, fedele com'io sono e sarò per tutta la vita ai medesimi. È interdetto alle badesse uscir de' loro monasteri, e fare ogn'altra cosa ad esse non lecita; i loro chiostri siano ben chiusi, ed elle non iscrivano nè mandino lettere d'amore. Niuno si faccia lecito di cercar le predizioni dell'avvenire nel salterio, nel Vangelo, o di fare in qualsiasi altro modo altre indovinazioni. Niuno offenda per danaro le regole instituite a conservazion della legge. Tutti concorrer deggiono alla chiesa nei giorni di festa e nelle domeniche, e nessuno chiamerà preti a farsi dire la messa in casa. Ognuno si astenga rigorosamente dall'ubbriachezza, e i vescovi e gli abbati dal recar la discordia così nelle case private come nelle pubbliche. I monaci e quelli che appartengono al sacerdozio, non si frammettano di faccende secolari. Ai vescovi, agli abbati e alle badesse non è lecito tener mute di cani, nè falchi o astori tampoco[32]. I poveri stesi per le vie e per le piazze, vadano alla chiesa, e si amministrerà loro la confessione. Si copriran di tettoie e palchi gli altari affine di preservarli. Non si battezzino le campane, nè si appicchino brevi in cima alle pertiche in occasione di mal tempo e gragnuola[33]. I nostri inviati s'informino del modo in cui sono governati i benefizi, e ce ne diano avviso. Finalmente, i lebbrosi non si mescolino fra 'l popolo.»
Questi codici, comechè sempre confusi nelle loro disposizioni, ci fan tuttavia conoscere le consuetudini di quel tempo, la libertà dell'uomo civile e i costumi degli ecclesiastici; la legge penale è lo specchio veridico in cui una generazion si riflette, e la legge reprime le cattive azioni, che di frequente si commettono tra la società, ma non castiga altrimenti una compiuta depravazione. Ora ecco parole ancora di Carlomagno in un capitolare: «È voler nostro che chi vuol torre qualche cosa da un luogo, farlo non possa, se non coll'assistenza di sei o sette testimoni, essendochè il giuramento dei Romani non vale se non è confermato da cinque o sei altre testimonianze[34]. Chi trova un tesoro sotterrato in un podere ecclesiastico, ne deve il terzo al vescovo; se sia un Longobardo o qualunque altro che, scavando di suo proprio senno, l'abbia trovato e n'abbia avuto la quarta parte dal padrone del luogo, le tre altre parti sieno a noi inviate e nessuno ardisca opporsi al nostro volere.»
Ecco di presente un solenne giudizio feudale: nelle vendette sue di capo signore, Carlomagno ha fulminato il duca Tassillone di Baviera, i Franchi hanno dato il guasto alle terre dei Bavari, ed un consesso d'uomini d'armi e di conti e di vescovi è già ragunato pel giudizio a Francoforte, innanzi ai quali è citato Tassillone; or ecco le parole del consesso: «Abbiam fatto il seguente capitolare intorno a Tassillone cugino del re Carlo, che fu duca di Baviera. Tassillone presentossi alla dieta, chiedendo perdono dei falli da lui commessi, tanto contra il re Pipino e il reame dei Franchi, quanto contra il re Carlo, piissimo nostro signore. Egli avea già mancato alla fede giurata, ma ci chiese grazia per questo, lasciando ogni ira e risentimento suo, e abbandonando tutti i diritti che egli e i figliuoli suoi, maschi e femmine, aver potessero sul ducato di Baviera, che avrebbe dovuto legittimamente appartenergli, ed a tor di mezzo ogni lite in avvenire, ne fece ampia rinuncia, raccomandando i suoi figli e le sue figlie alla misericordia del re. Onde il re e signor nostro, tocco da compassione per lui, gli perdonò i suoi falli, lo restituì nella sua grazia, e lo prese in grande affezione, facendogli sperar di più la misericordia di Dio. Indi fatte tre copie di questo capitolare, tutte del medesimo tenore, una ne fu custodita in palazzo, un'altra ne fu consegnata a Tassillone nel monastero dov'è egli ritirato, e la terza conservasi religiosamente nella santa cappella del palazzo. In questa medesima dieta di Francoforte, il piissimo nostro signore ha proibito, di consenso del Concilio, ad ognuno, o ecclesiastico o laico, di vendere i grani a prezzo maggiore della tariffa pubblicamente assegnata e stabilita, sia tempo d'abbondanza o tempo di carestia. L'avena si pagherà un danajo il moggio, due il moggio l'orzo, tre la segale, quattro il frumento[35]. Se vendasi il grano converso in pane, si daran per un danajo dodici pani di frumento, ciascuno del peso di due libbre; al prezzo medesimo quindici pani di segale, venti di orzo e venticinque d'avena, ciascun del medesimo peso. I grani del re saran venduti al prezzo d'un danajo l'avena, ogni due moggia, e così l'orzo, due denari la segale, tre denari il frumento. Chiunque tien benefizi da noi, invigilar dee che nessuno de' suoi schiavi muoia di fame, nè vender potrà, ai prezzi assegnati, se non il superfluo alla casa.»
Dopo questo capitolare, che statuisce una specie di tariffa o meta pel prezzo dei grani, Carlomagno si fa a regolar il valore del denario carolino, perchè s'egli ha fermo il prezzo delle derrate, gl'importa pur di stabilir il valsente della moneta, chè le son cose le quali si dan mano[36]. Poi assegnato il maggior prezzo dei grani e il valor dei denari, egli statuisce con leggi speciali i diritti dei venditori e dei compratori. Infatti questa tassazione assoluta del prezzo delle derrate, si è quella che nei tempi difficili accenna, senza più, la dittatura suprema.
Ma l'atto più ampio, più particolareggiato della sollecitudine regia, quello che mostra in Carlomagno la maggior cura per una buona amministrazion civile, si è il capitolare de villis, intorno all'azienda dei poderi del regio dominio. Fu egli fatto per solo volere di Carlomagno, o regolato in una dieta? Quest'editto, l'opera prediletta di Carlomagno, fu scritto dal segretario o scrivano suo. «Noi vogliamo, dice il principe, che le ville da noi stabilite servano a noi soli e non ad altrui[37]. I nostri servitori vi saranno con essonoi alloggiati, ed i giudici si guarderanno dal convertirli in servi loro, nè potranno obbligarli a far per essi alcun servizio, nè lavoro di sorte alcuna, nè ricever da essi alcun presente, come sarebber cavalli, buoi, vacche, verri, castrati, porcelletti, agnelli, nè altre cose, come ortaggi, mele, pollame o uova. Se alcun de' nostri servitori commetta qualche fraude per furto o negligenza, la paghi col capo[38]; per gli altri falli ei sia frustato secondo la legge, eccetto il caso d'omicidio e d'incendio, in cui si può dare riparazione. Abbiasi ben cura di fare giustizia ad ognuno secondo la propria legge. Quanto alle riparazioni a noi dovute, i servi nostri sieno flagellati. I Franchi domiciliati nei nostri poderi e nelle nostre ville, saranno soggetti alle proprie lor leggi, e quanto essi daranno a riparazione delle colpe loro, rientrerà nell'erario nostro[39]. Ognuno de' nostri giudici si renda ne' luoghi da lui governati al tempo delle opere, vale a dire, verso la stagione in cui si semina, si ara, si miete, si fan seccare i fieni e si vendemmia, e invigilino, affinchè tutto sia fatto bene e a dovere. Noi vogliam pure che i nostri giudici dian la decima di tutte le rendite nostre alle chiese situate nei nostri poderi[40]. Essi abbiano pur cura de' nostri vigneti, e li facciano prosperare, ponendo poi il vino in buon vasellame, e avendo tutta la cura che non vada a male. E ne facciano comperare pe' nostri valletti e trasportar nelle nostre ville, e quando accada che ne abbian proveduto più del bisogno, ce lo faccian prima sapere per gli ordini nostri in proposito. Ci mandino pure i nostri ceppi di vite, e faccian portare il vino che ci è dovuto nei nostri cellieri. Vogliamo altresì che ogni giudice tenga ne' luoghi dove esercita la sua giustizia, moggia, sestarii e misure per lo liquido e pel grano, simili a quelle che noi serbiamo nel proprio nostro palazzo. Gli uffiziali nostri, le guardie de' nostri boschi e de' nostri cellieri, i nostri palafrenieri ed i nostri esattori invigileranno, affinchè nei nostri poderi si paghino i tributi. Nè alcun giudice potrà levar tributi per sè o pe' suoi cani sulla nostra gente o sugli stranieri. Abbiasi grandissima cura de' nostri stalloni, nè si lascino troppo a lungo dimorar nello stesso luogo, chè forse non perdano così le lor buone qualità, e se alcun d'essi viene a morire, ci sia fatto sapere a tempo opportuno, prima della stagione che si suol far coprire le cavalle, e queste sieno diligentemente custodite, e i puledri sieno a tempi loro spoppati. Se gli stalloni sono troppi insieme, si sbranchino, e se ne formi un armento appartato. I puledri ci sieno tutti mandati a palazzo per la festa di san Martino d'inverno. Noi vogliamo che adempiasi tutto ciò che noi o la regina avremo ordinato, o che ordineranno in nome nostro il nostro siniscalco e il nostro cantiniere; e chiunque per negligenza non l'abbia adempiuto, si asterrà dal bere dal momento in cui gli sia intimato, fino a che sia venuto a chiederci perdono alla presenza nostra o della regina. Se il giudice che doveva eseguir l'ordine, trovavasi in campo, in giro, in messaggio o dove che sia, e l'ordine sia dato a' suoi subalterni, vengano essi a piedi al palazzo, astenendosi da bere e mangiare insino a tanto che abbiano esposte le ragioni onde furono impediti d'obbedire, e abbiano ricevuto il castigo loro sul dorso o in qualunque altro modo fosse per piacere a noi o alla regina[41].»
Questa cura e questa vigilanza sul celliere e sulle razze sotto gli ordini del cantiniere e del siniscalco, si stendono a tutte l'altre cose, ai giudici, ai giurati, ai leudi, agli uomini liberi ed ai servi, ai frutti pur anco della terra; Carlomagno porta l'attenta sollecitudine d'un fittaiuolo nell'amministrazione delle sue terre, ben sapendo egli che esse formano la rendita sua più certa. «Le nostre galline e le oche abbiano tanta farina che basti loro e della migliore, ecc.» Poi nell'operosa sua sollecitudine, si piglia pensiero dei banchetti del sovrano, e dar vuole alla sua tavola la sontuosità e la splendidezza delle sue corti plenarie. Il banchetto era una delle condizioni feudali, il capo signore era tenuto all'ospitalità verso a' suoi leudi, ed a raccogliergli intorno alla tavola rotonda nelle sue regie ville o nelle grandi sue diete. «Ogni giudice acquistar faccia nel circuito dei dominii quanto è necessario alla nostra tavola, invigilando affinchè tutto sia di buona qualità e assortito con gusto e diligenza, e faccia impastar pan fresco tutti i giorni per nostro uso, e tutto ciò che ci vien dato, sia buono del pari, così la farina come il grano[42]. Alle calende di settembre ci verrà fatto sapere se i nostri armenti sieno stati o no bene pasciuti. I maggiordomi non avranno a lor dipendenza più terre che visitar non ne possono e sopravvedere in un giorno. V'abbia sempre fuoco acceso nelle case[43], e vi si faccia la guardia per sicurezza, ecc.»
E' ti parrebbe, al leggere questo capitolare, di vivere ai tempi dell'Iliade, e d'assistere a quegli sterminati pasti d'Ajace e di Diomede, dove rosolavansi i buoi ad un fuoco ardente. La mensa feudale era un de' maggiori obblighi dell'alto signore, e Carlomagno n'ha cura particolare; vuole che i grandi piatti di cacciagione sieno inondati di vin del Reno, quand'egli torna stanco dalla caccia in lontane foreste; e le foreste pure son segno alle sue sollecitudini. «Le nostre selve sieno ben custodite, e fatte tagliare quand'è bisogno, e non si lascino dilatare i campi a danno del bosco[45]. Abbiasi cura egualmente delle nostre bestie selvagge, ed anche i nostri sparvieri ed astori sieno usati a vantaggio nostro. E se qualcuno dei nostri giudici o maggiordomi o dei loro uomini, lasci andare, per ingrassarlo, un suo porco in alcuno dei nostri boschi, sia tenuto perciò a pagare una decima, per buon esempio d'altrui. Abbiasi pur l'occhio attento a' nostri campi, alle nostre messi, ai nostri prati. I giudici riceveranno le uova ed i pollastri dalle mani de' nostri servi, e faranno vendere quelli che avanzano al nostro bisogno. Ci sarà in ogni villa un numero sufficiente di cignali femmine, di pavoni, di fagiani, d'uccelli acquatici, di pernici e di tortori; e gli edifizi dei nostri palazzi, con le siepi che li fasciano, sieno bene guardati. Le stalle, le cucine, i mulini ed i torchi sieno tenuti in buona condizione, affinchè i nostri uffiziali possano pulitamente adempier l'uffizio loro. In ogni camera delle nostre ville ci sieno letta, materassi, guanciali di piuma, coperte e lenzuola; ci debbon pur essere tappeti sui banchi e vasi di rame, di piombo, di ferro, di legno; alari, catene, treppiedi, asce o scuri, succhielli ed ogni sorta d'utensili, sì che non ci sia bisogno d'andarne in prestito. I giudici abbiano pure tutte le armi ed armature che si portano contra 'l nemico, e le tengano in buono stato, poi tornati dal campo, le rimettano nelle ville. Proveggan essi ancora il nostro gineceo di tutto quanto il necessario: lino, lana, guado, minio, robbia, pettini, strettoi e tutta l'altra minutaglia che ci fa di bisogno. A quaresima si faran due parti dei legumi, del formaggio, del burro, del mele, della mostarda, dell'aceto, del miglio, del pane, del fien secco e in erba, dei navoni, della cicoria, del pesce preso ne' vivai; una parte per noi e l'altra pel vescovo. Ciascun giudice avrà nel circuito delle terre commesse al suo governo, operai pratici di lavorare il ferro, l'oro e l'argento, ed esperti calzolai, tornitori, carpentieri, legnaiuoli, sartori, uccellatori e uomini abili a far la cervogia, il sidro di poma e di pere, e tutti gli altri liquori; e abbiano pasticcieri da impastar torte, e fabbricatori di reti, e tanti altri operai, che troppo lungo sarebbe l'enumerar qui tutti[46].»
Così queste ville, regie fondazioni, piantate sovra sì ampie basi, erano, come oggidì si chiamerebbero, poderi modelli veri, che racchiudevano operai d'ogni fatta, e servi e coloni sotto il reggimento d'un conte o d'un giudice, che corrispondea direttamente coll'imperatore. Facean questi poderi il reddito più grosso della corona, ed insieme co' monasteri diedero origine a borgate e villaggi; ond'è che Carlomagno pigliavasi cura grandissima per mantenerli in buona forma e condizione, come si può veder negli altri provvedimenti di questo medesimo capitolare, circa la loro conservazione. Il podere, o la villa, giacea, per solito, in mezzo a qualche spaziosa foresta, dove il sovrano veniva a soggiornare in tempo d'inverno nelle sue cacce a sant'Uberto, il patrono degli animosi cacciatori. L'educazione dei cani, dei falchi, degli sparvieri era oggetto delle maggiori regali sollecitudini, però che i cani erano delle razze bellissime di Scozia e di Germania, danesi e svevi dal corto pelo e molossi dal dente aguzzo. «Quel giudice a cui sieno commessi i nostri cani novelli (così lo stesso capitolare), li pascerà del suo o li confiderà a' suoi subalterni i maggiori, i decani, i cellarii, i quali avranno cura pur di ben pascerli; che se o noi o la regina ordinassimo di allevarli del nostro in alcuna delle nostre ville, il giudice allora sceglierà un uomo che n'abbia cura. Il giudice farà che i nostri servi, ne' giorni di servigio, abbiano tre libbre di cera e sei libbre quei servi che si trovassero nel luogo da noi abitato il giorno di sant'Andrea, e lo stesso il giorno della mezza quaresima. Egli ci farà pur sapere ogui anno a Natale, per nostro lume, ogni cosa intorno a' nostri bovi e boattieri, a' nostri schiavi e bifolchi, e così l'entrate da lui levate sui campi, sul vino e in qualunque altro modo, le scritture fatte e sciolte, le bestie prese dalla mandria nel bosco, e il ritratto delle ammende imposte; ci renderà conto di quanto riguarda la marineria e i navigli degli uomini liberi e de' centurioni che servono nei nostri allodii, dei mercati, dei vigneti, del fieno, di quanto concerne i boschi, i legnami, le pietre e gli altri materiali, e di tutto ciò che ci torni utile sapere sul fatto dei legumi, del miglio, del pane, della lana, del lino, della canapa, della frutta, delle noci e nocciuole, degli arbusti piantati o tagliati, degli orti, delle pecchie, de' vivai, de' cuoi, delle pelli, delle carni, del mele, della cera, del sego, delle bevande, come sono il vin cotto, l'idromele, l'aceto, la cervogia, il vin vecchio e nuovo; e ci diran delle galline, dell'uova, delle oche, dell'anitre, e finalmente di quanto fecero i pescatori, i manifattori, i carpentieri, i calzolai, i tornitori, i sellai, i lavoratori del ferro e del piombo e gli esattori delle imposte[47].»
Alla lettura di quest'ampio capitolare De villis, sì minuto, sì specificato, ben tu puoi farti, senza più, giustissimo e gravissimo concetto della domestica amministrazione di Carlomagno, poichè ivi egli intende a stabilire i suoi redditi e ad ordinar le sue colonie fiscali, una delle più meravigliose creazioni di quei tempi. Le ville non eran già solo masserie di campagna più o manco estese, ma formavano una intera colonia, ed eran picciole società composte d'operai d'ogni mestiere, i quali, sotto il reggimento d'un delegato del fisco, lavoravano pel ben comune e pel profitto del padrone, specie di tradizioni, così, della famiglia romana ed unione di schiavi e di liberti. Il capitolare De villis è una delle opere più compiute di Carlomagno, perch'esso comprende l'amministrazione d'ognuna delle sue tenute, e ci fa penetrar nella vita interna della società; l'operaio del pari che il cultore, apparteneva al fisco regio, e tutti concorrevan con l'opera loro al miglioramento del podere. Codesti capitolari ci rivelano eziandio lo stato dei beni stabili a que' tempi, la condizione dei servi e degli uomini liberi, il genere di coltura delle terre, chè i Galli erano grandi agricoltori, e dopo aver confusi i metodi loro con le tradizioni di Roma, gli aveano indi via più perfezionati pel commercio loro cogli Arabi. Le ville erano il patrimonio dei re, ed aveano coloni ed altri operai per la terra, artieri che fabbricavano l'armi per la guerra o costruivano bottame per la vendemmia; ogn'uomo aveva il suo stato, ogni uomo della tenuta il suo impiego; le più dell'entrate raccoglievansi in natura; il signore riceveva il vin delle sue ville, i ricolti de' suoi campi, le carni de' suoi castrati e de' suoi maiali, dei quali tenea conto ad uno per uno, perchè ne avea bisogno ne' suoi conviti, quando a ribocco sgorgava entro la tazza feudale il vin del Reno e della Mosella. Laonde ognuno di questi poderi, era un corpo, un insieme che raccoglieva, come in una città, tutte le arti e tutti i mestieri.
L'atto onde sono sì mirabilmente ordinate le ville carlinghe, non è a proprio dire, un capitolare, ma sì una regola composta e data fuori da Carlomagno per l'azienda del suo medesimo patrimonio, e quand'ei fa compilar quest'ampio codice d'amministrazione, altro ancor non è che il re de' Franchi, nè ancor la corona imperiale gli ha cinta la fronte; è il tempo ch'egli si prende ancor più pensiero dell'ordinamento de' suoi poderi, che dell'impero suo. Tale si era la consuetudine dei Franchi della prima schiatta: e' s'applicavano a bene amministrare l'entrate del loro patrimonio, tanto ragguardevoli a que' tempi, da rendere insensibile quasi l'imposta generale. L'entrate del fisco consistevano principalmente in livelli, in contribuzioni, in natura, in servitù per le pubbliche vie, in biada, vino, armi per la guerra e per le corti regie, ed in servigi personali. Da ultimo i redditi del signore crescevano di pochi soldi o denari d'argento imposti agli uomini liberi ed obbligati a mantener lo splendore della corona.