CAPITOLO X. LA CITTÀ E IL DIRITTO PRIVATO CARLINGO.
La città romana, la gallica, la franca, la germanica, la longobarda, la gotica. — Il vescovo. — I difensori. — I collegi delle arti. — I conti. — I giudici. — I vidami — I prevosti. — Gli avvocati. — I centurioni. — Gli scabini. — I buoni uomini — Diritto privato. — La vendita. — Atti di manumissione. — La locazione. — Il testamento. — Formole e processure. — Il giuramento. — La testimonianza. — Le prove del fuoco e dell'acqua. — Azione della Chiesa. — Origine del diritto feudale.
768 — 814.
L'imperatore d'Occidente moriva, e quali orme lasciava egli mai del suo governamento, quali istituzioni durar doveano dopo di lui? L'impero suo abbracciava tante e sì diverse popolazioni, ch'egli è troppo difficile notar sicuramente e sceverare le istituzioni private di ciascuno dei popoli che ubbidivano a' suoi capitolari. Ben si può nel corso dei secoli trovar le orme di quelle lagrimevoli inondazioni de' popoli che vengono l'un dopo l'altro a distruggere le civiltà; ed anche raccoglier si possono gli atti principali della legislazione politica del passato; ma i fatti della vita privata dove trovarli, e come coglier le domestiche consuetudini delle nazioni? Or dunque ch'io ho accompagnato il vecchio imperatore fino alla tomba sua d'Aquisgrana, parmi cosa essenziale cercare il popolo e la città in mezzo a questa confusione, e doversi risvegliare, a dir così, le consuetudini del diritto privato caroliniano; e alla guisa che fan gli antiquari, i quali spesso riedificano gli antichi monumenti, come a dire il Partenone di Atene e i templi egiziani, e compongono superbi frontoni con pochi rottami di marmo e con la polvere delle doriche colonne; così io mi farò ardito di fare il medesimo lavoro quanto ai costumi privati del secolo ottavo, e di rivolgere per l'ultima volta quella spenta civiltà.
Queste città, che noi vediamo oggidì sì frequenti di popolo, sì ricche di edifizi, ebber quasi tutte un'origine antica che collegasi con le morte generazioni; da Roma ebbero principio le più delle maggiori città, recando essa in ogni luogo le sue leggi e la sua politica dominazione. Suo sistema fu sempre quello delle colonie militari; in ogni punto dove le sue legioni recavan le armi, esse fondavano città, ed edificavano per l'eternità. Pigliate ad esempio l'antica città d'Arli, superba de' suoi circhi e de' suoi teatri che si specchian nel Rodano; essa riconosce la sua fondazione dai veterani della sesta legione. Così Beziers, sotto l'ardente sole della Settimania, fu anch'essa un alloggiamento della settima legione, e così Frejus, così Orange, ornata tuttavia dell'arco suo trionfale, furono edificazioni di quei veterani, signori del mondo. Ben cento città delle Gallie riconoscono l'origine loro dalla grande città, dalla urbs Roma, tuttor sì magnifica nelle memorie sue. La colonia romana era generalmente piantata in una pianura in mezzo a un suolo ridente, non lungi da qualche fiume d'altero corso: le città, edificate alla stretta, largheggiavano nei monumenti pubblici, nei circhi, nei teatri dove sedean comunemente venti migliaia di spettatori; ivi era il pensier della patria, la grandigia del nome romano; il bagno, il convito, il foro costituivano la vita sociale.
La Gallia era di questo modo coperta di città romane, ma poi quanto mutata d'aspetto! Solo chi lasciando il romoroso soggiorno di Napoli e la via di Toledo, assordata dalla stridula voce dei Lazzaroni, siasi talvolta avviato per la strada di Torre del Greco o di Portici, per dirizzare indi il solitario suo cammino verso le rovine di Pompei, coperte dalle lave del Vesuvio, può formarsi un giusto concetto della città romana con la sua via sparsa di tumuli, le sue case magnifiche, i suoi bagni, i suoi triclinii, i suoi mosaici, i suoi freschi, dipinti con sì vivaci e splendidi colori! Chi scorre il tempio di Giove, con quelle sue superbe colonne, il foro, i teatri, le cantine piene d'anfore, ben può dir seco stesso: «Tali esser doveano le colonie d'Aquisgrana, d'Auxerre, della greca Marsiglia, di Narbona e di Nimes!»
Allato della città romana, tu trovavi dal Reno alla Loira ed al Rodano, sparsa una moltitudine di città di origine affatto gallica, che la vita presso alle foreste era grata a quelle celtiche popolazioni che innanzi abitavano l'ancor vergine suolo. Le descrizioni che ce ne rimangono, dipingon queste galliche città, come strette, rannicchiate, informi, con rozzi edifizi, somiglianti a quegli ammassi di pietre che s'incontrano ancora in Sardegna, e si additano col nome di monumenti ciclopici: non erano tanto città quanto borghi e villaggi in cui raccoglievansi le popolazioni sotto il loro capo. La casa gallica non altro era che una capanna, ed i templi eran costrutti di pietre, con sovrapposti sterminati macigni, ai quali si dà tuttavia il nome di tavole delle fate. Le città erano quasi tutte situate presso a un bosco solitario, all'ombra folta degli alberi; infatti l'annosa quercia, coperta di vischio e della ruggine dei tempi, non era forse l'albero sacro? Poche eran le città, che al tempo dei Carolingi, ancor durassero nella loro originale purezza; pur nondimeno alcune borgate in Bretagna conservato aveano l'incolto aspetto e l'impronta dell'antica patria gallica. I capitolari fanno anche menzione delle città che si governavano con la originaria legge delle Gallie.
I Franchi, solerte e bellicosa gente, non situarono altrimenti le città loro nella pianura bagnata e fecondata dal fiume; ma diedero la preferenza alla regione alpestre, alle balze scoscese, che consentivan loro d'innalzar muraglie inaccessibili e torri dove giunger non potesse il dardo nimico benchè da vigoroso braccio scagliato. Vivendo essi di guerra, come viveano, più che altro cercar doveano la difesa, e quindi alloggiavano, come l'aquila e il falco, in sul sommo de' monti. Ond'è che quasi in ogni luogo dove duri qualche orma del passaggio dei Franchi della Neustria e dell'Austrasia, tu vedi qualche resto di muro in cima alle rupi, sotto alle quali, coll'andar del tempo, si venne formando un pacifico villaggio. Le vie di queste città franche erano strette, le case stipate: alcune fonti, saltando di sasso in sasso, attraversavano rapidamente le vie; le mure antiche eran costrutte col cemento romano, la chiesa formava il centro; una piazza comune serviva a raccogliere gli abitanti; qualche resto d'ampio selciato, nascosto sotto i veprai, addita tuttora l'antica via romana; appena è qualche traccia di sentiero su quel ripido pendio, nè su quegli alti gioghi altro più vedi che qualche uccello da preda volare, mandando acute strida, tra le fessure e i rottami delle muraglie appiccate ai fianchi del monte.
La città germanica molto non diversava dalla città franca; i due popoli derivavano infatti dalla stessa origine, nè l'Austrasio punto distinguevasi dall'Alemanno schietto; essi erano, come dir, due vecchi fratelli che si prendevan per mano. Il Franco tuttavia erasi meglio stabilito nelle Gallie che non i popoli germanici sulla terra, però che i Sassoni, ancora si ricoveravano sotto la tenda, nè avevano città proprie, e amavano di stabilirsi con le famiglie e gli armenti, in questa o quella situazione, sì che il viver loro, era più che altro, un continuo campeggiare. In Germania, le fondazioni monastiche furono i primi elementi delle città politiche e commerciali, testimonio Magonza, la sede vescovile di san Bonifazio. Appo i Longobardi, siccome quelli che aveano un'indole più colta, la città prese un andamento rapido, nè mai tribù alcuna ebbe, più facilmente di que' popoli, a provar l'azione delle idee civili. Se in Lamagna dir si può che tutte le città riconobber l'origine loro dalla predicazione cristiana, il medesimo non è a dirsi dei Longobardi, i quali molto crearono, e stabilirono e fondarono; Milano e Pavia furon quasi opera loro; i monumenti d'architettura pigliarono per essi una forma speciale e originale, sorta di miscuglio dello stile romano e del gotico concetto. I Longobardi e i Visigoti furon le due frazioni dei popoli barbari che più si segnalarono per la somma facilità degli edifici loro, e per l'accettazione delle usanze romane.
Il governo dei vescovi visigoti fu un modello d'ordine e di costituzione. Le città della Settimania risplendettero al pari delle medesime antiche città fondate da Roma, senza nulla di barbaro, salvo l'arianesimo che fu inesorabile contro i monumenti dell'arti belle; se non che quando i Saraceni vennero con le loro invasioni a minacciar quelle contrade, i difensori fecero riparo a sè di quelle ruine, e gli antichi templi di Giove e di Venere della città di Arli servirono a ristaurar le mura per difesa della città; il marmo dei circhi fu adoperato a edificar le chiese; le statue degli dei furono infrante, e i sepolcri romani serviron di deposito alle ossa del vescovo, o del santo martire. Così le città della Gotia restaron romane, solo il bisogno della difesa e lo spirito cristiano, modificandone così un poco l'antica struttura; le contrade si fecero anguste e più tortuose; le mura furono innalzate a spese dei monumenti antichi, e la via dei sepolcri servì al cimitero cristiano. Anche l'influenza dei Saracini dovette modificare alquanto il primo aspetto delle città romane, della Gotia, chè i costumi dell'Oriente fanno desiderar l'ombra, in quella guisa che l'Arabo cerca il rezzo della palma nel deserto, e quindi per difendersi dal sole si ebbe ricorso alla forma quasi orientale delle case che vicendevolmente prestavansi l'ombre dei tetti loro, e si piantarono ruine sopra ruine, però che ciascuna invasione era un guasto. I Saraceni introdussero nelle città del Mezzodì e della Spagna l'architettura dei minaretti e delle moschee, che il secolo decimoterzo vide perfezionata.
Numerose popolazioni eransi ricoverate in queste città, e il metodo delle ville carolingiche avea raccolto grandissima moltitudine di operai ed altri uomini di diverse professioni, che in quei poderi lavoravano d'ogni mestiero; ma pur l'artiere preferiva il domicilio della città, siccome quella che godea vari privilegi, ed era difesa da mura. Ciascuna città infatti, aveva i suoi magistrati, i suoi difensori, i suoi collegi delle arti, con preminenza dell'autorità episcopale sull'altre autorità tutte. Bello sarebbe descriver la storia dell'episcopato nei tre primi secoli delle barbariche invasioni; il vescovo era il conservatore del diritto municipale, l'uomo tutto città, il magistrato vigilante che la preservava da ogni flagello, il suo procuratore, il suo negoziatore; all'avanzarsi degl'inesorabili vincitori, il vescovo usciva incontro a que' Barbari, trattava e patteggiava pe' cittadini, e tanta era l'efficacia della sagace sua mediazione, ch'egli ottenea quasi sempre di far sotto il pastorale inchinare il capo ai più altieri Sicambri. Leggete le storie di Prudenzio, di Sidonio Apollinare, di san Remigio, e vedrete que' nobili magistrati del gallico municipio difender la città, i suoi privilegi, e salvar più d'una volta la libertà e la civiltà del popolo.
Il vescovo, in questa sua prevalenza nella città, era sussidiato da una quantità di ufiziali eletti fra le varie condizioni del popolo, che sotto il titolo di difensori e d'avvocati, tutti concorrevano a formare il municipio romano; nè punto è a dubitare che un difensore del municipio ci fosse pure al tempo de' Carolingi, quel medesimo che poi sotto la terza stirpe prese il nome di maire[121]. Insiem con esso i centurioni, i giurati, eletti del popolo, amministravano la cosa pubblica, a modo dei tempi antichi delle colonie, intanto che i conti erano i rappresentanti dell'imperatore, e i pubblici magistrati, ad imitazion dei prefetti del reggimento romano. Coteste forme municipali erano in ogni luogo sotto i Carolingi ben prima del sedizioso irrompere del Comune, ed erano pe' cittadini un aggravio piuttosto che un privilegio, non potendo alcuno esimersi dagli obblighi della curia sotto i vidami, i prevosti, gli scabini, i buoni uomini o i savi, che tutti esercitavano press'a poco i medesimi ufizi. La massa del popolo avea conservato le consuetudini romane; ciascun individuo manteneva la personalità sua, e reggevasi con la sua legge; solo la division generale, sotto i centurioni e i decurioni, rimanea come forma di governo pel corpo della società, chè ben era necessario vi fosse, accanto della podestà municipale, un'autorità che venisse a confinar coi conti e coi messi regi, delegati del principe.
La personalità delle leggi seco traeva sostanzialmente quella delle consuetudini; poche tra le formole municipali son quelle che si dipartano dalle regole proclamate dal codice teodosiano, e tutte ne serbano il colore. Gli atti della vita e dell'avere procedevano dai codici promulgati dai Romani, e ti basta legger le carte e i diplomi di quei tempi, per indi persuaderti che il diritto teodosiano regola pur sempre le private transazioni, quelle in ispezialità che si riferiscono alla terra. I codici, secondo che essi furon dai giuristi classificati, comprendono tre parti distinte: 1.º le persone; 2.º gli averi; 3.º il modo di regger questi ultimi, e di trasmetterli. La qual classificazione troppo esatta era e troppo filosofica per l'uso dei Barbari; l'invasione avea per ogni dove gittata una grandissima confusione, ogni popolo era affezionato a' suoi privilegi; il Franco alla legge salica e alla ripense, il Visigoto a' suoi concilii diocesani, il Romano al suo codice teodosiano ed alle decretali; e pur nondimeno siffatta classificazione reagisce sullo stato generale della società.
La legge de' cherici, quasi sempre uniforme, veniva dai papi e dai concilii; il tutto consistea per loro nella vita religiosa: battesimo, matrimonio e morte. Niuno pone pur dubbio che non ci fossero a quel tempo classi nobili; ce ne avea nelle città e nelle colonie, e ne formavano il senato, ed esercitavano quasi sole gli ufizi supremi del municipio. Le idee di famiglia e di trasmissione delle stirpi, potenti erano appresso i Germani; gli uomini liberi erano tributari, o interamente franchi. Ma senza contrasto poi, la schiavitù era dappertutto, e formava come uno stato sociale; quando gli uomini liberi recavansi alla guerra, i coloni e gli schiavi restavano a coltivar la terra, e i vinti erano posti in catene dai vincitori; tale essendo a que' giorni la legge inesorabile della vittoria. Ancor ci durano alcune formole di emancipazione o manumissione, da cui sappiamo che quest'atto di franchigia facevasi in chiesa o dinanzi alla curia, e per solito la formola con cui faceasi libero lo schiavo, era questa: «In nome di Dio, e per rimedio dell'anima mia, io voglio che questo servo sia fatto libero; onde qui dinanzi alla chiesa, in presenza de' sacerdoti, ed appiè dell'altare io lo sciolgo da tutti i vincoli della servitù per modo che, oggi e sempre ei sia tenuto come nato e procreato da parenti ingenui.» Queste manumissioni assai si multiplicarono sotto il regno di Carlomagno, in tempo che la schiavitù era il diritto comune, l'affrancamento l'eccezione, nè la vendita dell'uomo era per nulla contraria alla legge civile, lo schiavo essendo cosa del padrone. In una di queste formole, quasi contemporanea, si legge d'un bambino trovato di notte alla porta della chiesa, il quale, mercè un prezzo pattuito, è venduto a un Franco, che lo alleverà e il terrà poi cosa sua. L'origine di questo bambino, ch'erasi trovato ravvolto in pannicelli sanguinolenti, era ignota, e interrogatine i vicini, nessun seppe additarne il padre, onde colui che l'avea trovato il vendeva ad un altro alle dette condizioni.
Il matrimonio era un atto al tutto cristiano, e la Chiesa raccomandavane l'unità, ma la legge romana consentiva il divorzio, chè secondo i giureconsulti del Foro, la moglie altro non era che la schiava, e anzi la cosa del marito. «Egli è certo, dice una formola, che questa donna, anzichè essermi di sollievo, altro non fa che annoiarmi; noi diventiamo l'un dì più che l'altro nemici, e però non possiamo più vivere insieme; siam quindi venuti dinanzi ai buoni uomini (la podestà) per separarci di comune accordo, in modo che s'io voglio tôrre altra donna, io possa liberamente farlo, e così ella tôrre altro marito.» Quest'atto di divorzio sì freddo, scritto in termini sì asciutti, bastava a disciogliere il matrimonio. Oh! quanto più nobile e più soave questa unione quando marito e moglie viveano in comune! Essi potevano allora farsi reciproche donazioni: «per contraccambiarci, come dicean le carte, una vicendevole testimonianza d'amore, noi ci facciamo in iscritto questa donazione affinchè gli eredi non abbiano nulla ad opporre. Io t'ho sposata col consenso de' tuoi parenti e dei nostri amici comuni, onde mi piace di donarti parte dei miei beni, il che io fo qui in presenza della podestà civile e della Chiesa.»
Il testamento era pur esso un atto personale della libertà, non essendo lecito ad alcuno il testare se non era libero, e questo facevasi in presenza di testimoni, e spesso pubblicamente, in cospetto della città medesima. «Il presente testamento fu fatto da me, e sarà, dopo la morte mia, riconosciuto legittimo al sigillo ch'io vi posi dinanzi ai magistrati municipali della repubblica nella basilica di San Profetto, da me stesso fatta edificare, e alla presenza dei nobili e del popolo.» Dove si vede conservata la formola dei testamenti romani, il diritto di testare essendo, per così dire, una facoltà politica che collegavasi col diritto di città; con che spiegasi il concorso dei magistrati a ricevere e convalidare il testamento. Il possesso d'uno stabile non traeva seco la facoltà di tramandarlo dopo morte, e solo per indulgenza speciale il diritto romano lasciava che il possesso continuasse anche uscito di vita il possessore. Talvolta il testamento disponeva della totalità de' beni con pia intenzione, e diceva: «Io Rufina, rimasta vedova senza figliuoli, lascio al carissimo mio fratello, Eufemio abbate, la parte dei beni avuta da mia madre, onde participare delle sue orazioni. Al quale effetto, io, sua sorella Rufina, ho firmato il presente testamento.»
Il possessore dello stabile potea spodestarsene in due modi: per trasmissione a titolo oneroso, che era la vendita, vale a dir la cessione per prezzo della cosa posseduta, o per donazione, che era un atto consimile, a titolo gratuito. Le formole romane regolan pur sempre le vendite sotto la prima e la seconda stirpe, e v'intervengono con ogni lor minuto accessorio, e con le parole sacramentali. Il codice teodosiano regola i contratti; e il cartolare di Sithieu, che sale al secolo ottavo, comprende parecchi atti di vendita, nei termini seguenti: «Al venerabile in Cristo padre Ardrado, abbate del monastero di Sithieu compratore, io Sigeberta venditrice. Per queste lettere fo fede io, che non per imaginario diritto, ma per mio proprio volere, ho al medesimo e al suo monastero venduto lo stabile chiamato Frisigen, riservandone a me la misura di circa una giornata; salvo la quale, campi, case, boschi, prati, pascoli, tutto, è come sopra da me venduto al detto monastero pel prezzo di cento soldi d'oro, per modo che diventi interamente proprietà sua. Che se io o alcuno de' miei eredi, ciò che io non credo, ricorrer volessimo contro questa vendita, essa rimanga pur tuttavia, per cura de' magistrati, inviolabile. Fatta pubblicamente nel monastero di Sithieu a dì 10 giugno, l'anno ventesimo del regno di Carlo nostro gloriosissimo signore.» La quale scrittura, minutissimamente particolarizzata, porta chiaramente l'impronta del diritto romano; tutto ivi entro è notato, la misura, il contenuto, la derivazione, il prezzo; d'onde si vede che il codice teodosiano e le decretali esercitavano una grandissima autorità sui giuristi e sulle forme di quei tempi.
La donazione spontanea, sì alle persone e sì alla Chiesa, deriva sempre la forma sua dagli statuti dei codici stessi, e viene inscritta nel cartolare del monastero, o nei registri pubblici della città. «Io dimando, a voi eccellente difensore, ed a voi laudabilissimi municipali, di render pubblica la mia donazione.» Ed i magistrati rispondevano: «Qua la carta che hai scritta. — Eccola, è una donazione ch'io fo ad un Musicissimo uomo.» Dopo di che il donante recitava la scritta nelle volute forme, e se tale scritta di donazione era a favor d'un monastero, la formola era quasi sempre la seguente: «In nome di Dio, io e la moglie mia doniam queste cose al monastero, e ne facciamo ad eterna memoria questa scritta:» ovvero: «Io Folberto, con questa carta di donazione, dichiaro che pel riposo dell'anima di Ebertana mia madre, dono un prato o una terra al monastero, ecc.»
V'eran formole altresì pel mandato, per l'immissione in possesso dell'eredità, e per tutti gli altri atti della vita pubblica e privata. La società posava sopra un gran simbolismo siccome a' primi tempi di Roma, e dove una gleba di terra significava la trasmissione del possesso, dove una verghetta fatta in pezzi significava la rottura del contratto o la divisione dell'eredità; l'anello era il segno del matrimonio; non v'erano statuti scritti per la generalità, ma ognuno avea la sua legge, e tutto era personale; appo i Franchi austrasii e quei della Neustria, i figli ereditavano in parti eguali, intantochè il diritto romano ammetteva la primogenitura e la facoltà illimitata nel padre a diseredare i figliuoli.
Le tre legislazioni, il codice romano cioè, le leggi barbariche e i canoni ecclesiastici si facean guerra tra loro, però che ognuna di esse avea uno spirito diverso dalle altre. Il codice romano, piglisi pur come si vuole, era l'espressione d'una civiltà già molto inoltrata; il codice teodosiano e il giustinianeo, le Pandette e le Instituzioni fanno supporre un popolo che abbia già logorata l'energia della sua forza nativa; nelle sentenze poi dei giureconsulti, la sapienza era certamente assai, ma le formole, le eccezioni, le lunghiere erano infinite. Tutt'altramente le leggi barbariche, nelle quali, ritraendo esse dell'antica semplicità delle selve, poche provisioni bastavano a regolare il corso degli atti in quella nascente civiltà. Quanto al diritto ecclesiastico, i canoni e quelle che appresso fur dette decretali, movevano da un principio di umana morale, e il diritto canonico, togliendo le sue regole generali dalle massime del codice teodosiano, le purificava con lo spirito cristiano; quindi la legge romana ammetteva il divorzio, e il diritto canonico non l'avrebbe mai consentito; l'usura era una facoltà legittimamente approvata nel contratto di mutuo, e la Chiesa non avrebbe potuto approvarla, senza porre in non cale le parole medesime dell'Evangelio.
In mezzo a tutti gli accidenti di questa triplice legislazione, si vuol notare certi caratteri generali, che le distinguono l'una dall'altra. Le leggi barbariche posano interamente sulla composizione, e da per tutto tu trovi in quelle il prezzo del sangue e la ricompera della colpa positivamente statuita. Non v'ha delitto che non redimasi mediante un'ammenda o una composizione; la società non ha rispetto alcuno ai diritti ed alla vita dell'uomo, nè l'omicidio ha pe' Barbari quell'orribile aspetto che tra le nazioni civili. La composizione è il fondamento altresì dei capitolari; tuttavia si voglion notar tre periodi pei quali passa la processura nell'ottavo e nel nono secolo. Il giuramento ha sempre il primo grado nell'ordine delle prove e delle testimonianze, chè in mezzo alle società primitive, quando puri sono i costumi, e semplici gli usi, il giuramento in cospetto di Dio, è una grandissima malleveria; la fede dell'uomo vince allora il personale ed avaro interesse, e il dir giuro, è solennemente obbligarsi alla verità. Ma nel corrompersi dei costumi, chi può fidarsi ancora al giuramento? Esso non è più una malleveria sufficiente, ed altre ne occorrono a guarentir l'interesse pubblico e il privato. La Chiesa quindi, che in tutto interviene, fa di ammantare il giuramento di grandi solennità, onde por freno allo spergiuro, e conduce l'uomo a giurare a piè dell'altare e sulle sante reliquie, con recitazione di preci, e fumo d'incensi, e spegner di faci, e minaccia di scomunica contro chiunque osi violare il sacramento. Nè basta: che chi giurar dee, non è già un individuo solo, ma egli ha da essere assistito da altri suoi mallevadori, i quali tutti vengono appiè dell'altare, e se sono Franchi, il numero n'è minore, però che la lealtà è inerente alla vita silvestre; se sono Longobardi, Italiani, Romani, il numero dei giuranti è maggiore, però che la fede di costoro è vendereccia, e per essi il giurare diventa mestiere. Ond'è che la Chiesa ne piange; non si può contar più su questa solennità del giuramento, essa non è più bastevol garanzia dei contratti; moltiplichinsi pure a migliaia i testimoni: che giova? Quando la fede è ita, non c'è più riparo, e il giuramento non è oramai più che un accessorio del processo.
Quindi nasce e svolgesi il concetto ecclesiastico delle prove, per mezzo del fuoco e dell'acqua bollente; perocchè più fidar non potendo nella fede umana, egli è di tutta necessità avere ricorso ad un modo più efficace; e questo delle prove derivava specialmente dalla fede grandissima che la generazione aveva in Dio e nella celeste giustizia per l'assoluzione dell'innocente e la punizione del reo; sì che per lei era impossibile che Cristo non intervenisse con un miracolo a manifestare la verità. Infatti, le leggende non eran elle un poema epico in onore dell'innocenza? Viveasi in un mondo maraviglioso, e le realità della vita, troppo monotone, parean troppo volgari; Dio, i santi, i martiri mostravansi continuamente per miracoli, onde la Chiesa inferiva che l'innocenza sarebbesi manifestata alla prova. Tutto in quelle memorabili solennità pigliava un aspetto di gravità cristiana. Quando la pubblica voce accusava un ribaldo d'aver rubato l'altrui: «Stringi questo ferro rovente, gli era detto, e se la tua mano è dura tanto da tenerlo, segno è che Dio vuol provare la tua innocenza.» E alla donna incolpata d'adulterio: «Vedi tu quell'anello in fondo a questa caldaia che bolle? Immergivi la mano, e se tu il ricogli senza che l'acqua l'offenda, tu sarai innocente.» Il reo dee tutto raccapricciare all'aspetto del solenne apparato di queste prove, e abbiamo ancora in alcuni salterii del medio evo, le forme e le preci che accompagnavano le manifestazioni della giustizia di Dio, d'onde si vede che quell'atto più tremendo era del giuramento stesso, più grave di ogni promessa scritta, nè forse vi fu cosa mai che meglio di quella consonasse con la grandezza e con la potenza del cattolicismo! Le prove erano un termine medio tra il giuramento e il duello giudiziale, che poi divenne la giurisprudenza, quasi unica, dei secoli di mezzo.
Per gli ecclesiastici adunque, il giuramento sulle reliquie; e per le deboli donne, le prove; ma per l'uomo da guerra, il combattimento, chè egli non conosceva altra forma di processo, nè altro modo a vendicar l'offese. Quanto più alto cercherete nella vita selvaggia dei Germani, e tanto più vi si farà manifesto il principio del duello: «Tu m'hai fatto danno o ingiuria, ed io mi vendico, nulla di più semplice; vita contro vita; siamo del pari; ora a Dio ed alla forza del nostro braccio a giudicare tra noi[122].» La forma del combattimento singolare s'è insinuata in tutte le instituzioni primitive, solo, ne importa notarlo, al medio evo, si son date a questo combattimento le regole del processo. Due uomini, dopo una contesa d'onore o d'interesse, si affrontavano corpo a corpo, è uso antichissimo, e l'Iliade stessa ci reca esempi di duello e di vendette per mezzo del singolare certame; ma cosa speciale è ai tempi caroliniani e massime alla legislazione del secolo nono, che questo certame diventa indi una processura, con tutte le regole sue partitamente stabilite.
La legge romana del giuramento e la legge ecclesiastica delle prove cadono quindi in disuso, nè di tutto ciò più altro resta che il duello giudiziale, il quale non è solo una vendetta dell'ingiuria, ma sì pure un mezzo di manifestar la ragione. «Tu hai usurpata la roba mia, la mia terra, il mio feudo, ed io ti sfido.» E ora facevasi alla presenza dei delegati del conte, ora con l'intervenimento della Chiesa medesima, e di mano in mano veniva formandosi e svolgendosi un codice di doveri e di eccezioni; la vedova, la donna, debole com'è, risponder non può nello steccato, nè a tanto vale la tenera mano del pupillo, nè alla Chiesa è lecito armare i suoi sacerdoti, onde tutti questi esenti son dal combattere, ed elegger possono campioni e difensori che combattan per loro. Tutta una legislazione abbiamo nel medio evo, relativa ai campioni, ma essa non giunge alla maggior sua perfezione prima che sotto alla terza stirpe[123].
Un certo colore di formalità caratterizza il periodo carlingo, e ci si sente l'influsso di Roma. Noi non siamo ivi ancor giunti alla feudalità universale, nativa, barbara; il diritto romano regge quasi tutta quell'epoca, le carte scritte e i diplomi vi spesseggiano, tutto si lascia e trasmette per iscritto; e quando v'è una scrittura, non v'è più uopo di singolar certame nè di prove; nè però quegli atti sono senza complicazioni, e le processure sono una mescolanza del codice teodosiano e dei concilii della Chiesa. In ogni luogo dove predomina il diritto romano, il municipio è in tal qual modo il tribunal comune che decide tutte le cause della città; quasi tutti gli atti si fanno dinanzi ai difensori, ai buoni uomini, agli scabini, ai rachimburghi della città. Che se trattavasi d'un delitto interessante la società generale, il conte interveniva, e dinanzi a questo tribunale pronunziavasi la condanna del reo, coll'assistenza dei buoni uomini, specie di tribunale ambulante; la liberazione dei servi, le donazioni, i testamenti eran pur soggetti a questa registrazione nei protocolli della città, il che ricorda il diritto canonico, i codici romani e le forme consacrate nell'Instituta di Giustiniano.
Di questo modo nel periodo carlingo ancor mostravasi il contrasto delle diverse legislazioni, e nulla ci avea d'uniforme, nulla di netto. Il territorio non era altrimenti base invariabile al diritto privato; ognuno aveva la sua consuetudine, ed a questa individualità delle leggi, attribuir per avventura si dee quel ritaglio infinito di codici, che resse più tardi il diritto delle provincie. Nello studio appunto di queste private consuetudini e nell'esame degli usi della vita cercar si dee la storia del medio evo; sono preziosissimi documenti, e la vendita d'un feudo o d'un caval di battaglia, ben meglio insegna lo spirito e i costumi d'una società, che non le più ardite e speciose osservazioni sull'indole generale della storia. Le scritture dei cartolari del periodo carlingo sono rilevanti invero; ma lo spirito di sistema se n'è impadronito; la teorica s'è cacciata fin dentro alle formole di Marcolfo, per trarne regole universali, e questa superba smania di generalizzare, non corrisponde per nulla allo spirito semplice di un tempo che invoca il cielo con le prove, e il giudizio di Dio col certame singolare.