LVI.
Volgarizzamento del precedente contratto.
Al nome di Dio, Amen. L'anno dalla Natività del nostro Signore M.D.XXXij, nella inditione quinta, a dì xxviiij del mese d'aprile, pontificato del Sanctissimo in Christo padre et signore, nostro signore Clemente per divina providentia papa VII, anno nono.
Dinanzi a detto Signor nostro papa Clemente vij, di volontà, consenso, et assenso di sua Santità a tutte le infrascripte cose interveniente et in presentia di me notaro della Camera Apostolica et testimoni infrascritti, a questo spetialmente chiamati et rogati; personalmente constituti li magnifici homini messer Giovan Maria della Porta modanese, et dello illustrissimo signor Francesco Maria duca d'Urbino apresso a detto Santissimo nostro, oratore, et messer Hyeronimo Stacculo da Urbino, seguitando la Romana Corte, di detto illustrissimo Duca procuratore; del loro mandato aparisce publico instrumento per mano di messer Bernardino di ser Gasparri de' Factori, ciptadino e notaro publico Pisauriense, sotto dì xiiij del mese di dicembre M.D.XXXj, da una parte; et maestro Michelagnolo de' Bonaroti, cittadin fiorentino, pittore et statuario in Roma, unico, per l'altra parte; affermando che altra volta la felice recordatione di Iulio papa II in vita sua locò et dètte a fabricare et construire il suo sepolcro o vero sepoltura marmorea per ducati diecimila, et dipoi defunto detto Iulio li sua executori per sedicimilia o vere (altre) somme al predetto maestro Michelagnolo di nuovo locorno, come per publici instrumenti per publici notari facti aparisce, et per uno di ser Albizo, notaro publico fiorentino; al tenor de' quali le parte predette si referirno pienamente, et per la factione del presente sepolcro epso maestro Michelagnolo hebbe, sì come epso confessò, in diversi pagamenti la somma di viij mila ducati d'oro di Camera, et detto sepolcro non è perfetto et le parte non intendano si facci et si construisca secondo l'altre dette conventioni:
Onde per questo le dette parte con la presentia, volontà et consenso del prefato santissimo signor nostro Papa, vennano a nuova concordia et capitulatione, cioè che 'l prefato santissimo Signor Nostro et procuratori prenominati, nel nome et nomi come di sopra et per vigor del detto mandato, in ogni miglior modo, via, ragione, causa et forma, che più et meglio et efficacemente di ragione o ver di consuetudine dire et fare si possa et debba, il prenominato maestro Michelagnolo, quivi presente et aceptante et stipulante per sè, sui heredi et successori, quietino, liberino et asolvino, sì come quietorno, liberorno et totalmente asolverno dalle oservationi et conventioni facte sino a qui et somma delli detti docati ottomilia; cassando, extinguendo perciò et anullando, et per cassi, rotti et anullati hebbano ogni et ciascheduno contratto, patti, conventioni per cagione come di sopra della constructione del detto sepolcro col predetto Iulio II et sua executori, o con qualunche altre persone incominciati et fatti; con patto perpetuo di più non ridomandare la somma, nè ricercare calculo o ver conto di quelli del detto maestro Michelagnolo, nè da sua heredi e successori in iudicio, nè fuora.
Questa presente quietatione, cassatione et absolutione feciano li sopra nominati santissimo Signor Nostro et procuratori prefati, perchè il detto maestro Michelagnolo promesse fare et dare nuovo modello o ver disegno del detto sepolcro ad suo piacere, nella composizione del quale porrà et darà come dar promesse sei statue marmoree cominciate et non finite in Roma o vero in Firenze existenti, qui in Roma, di sua mano et opera finite: similmente ogni altra cosa apartenente a detto sepolcro. Et oltre alle predette cose, detto maestro Michelagnolo per fabricare detto sepolcro promesse in fra tre anni proximi, a kalende d'agosto incominciarsi, pagare et sborsare per insino a la somma di duo milia ducati d'oro di Camera, compresa et computata ne' detti duo milia ducati la casa posta in Roma apresso al Macello de' Corbi, nella quale sono certe statue marmoree per il detto sepolcro, et tutto quel più che oltra a detti duo milia ducati, per construire et fare detto sepolcro fussi di necessità. Et aciochè il presente sepolcro o vero sepoltura fare, construire et a debito fine produr si possa, il prelibato santissimo signor nostro Papa dètte licentia, facultà a detto maestro Michelagnolo, presente et stipulante come di sopra, durante il detto termine possa ogni anno venire a Roma, et quivi stare dua mesi et più et meno come al detto santissimo Signor Nostro piacerà. Et di consenso de' detti procuratori, similmente dètte facultà al detto maestro Michelagnolo, che, dalle dette sei statue in fuora, possa l'opera del presente sepolcro in tutto o in parte ad altri locare secondo il modello et disegno che lui darà. Et oltre a le predette cose, detto maestro Michelagnolo promesse detto sepolcro finire secondo il disegno infra tre anni, nel loco infra quattro mesi a lui da oggi asegnarsi in Roma, et ch'e' danar predetti per lui sborsarsi come di sopra, sempre sborserà di tempo in tempo di consenso et volontà de' procuratori o ver procuratore del prefato illustrissimo signor duca d'Urbino o di sua agenti per questo deputati, et in altro modo. Et in oltre convennan le parte predette che in evento il detto maestro Michelagnolo le predette cose non osservassi, la sopradetta quietantia sia nulla et di nullo momento, et detto maestro Michelagnolo sia tenuto a l'osservantia delle cose altre volte convenute, come se 'l presente contratto celebrato non fussi: et il predetto illustrissimo duca d'Urbino nel suo pristino stato rimangha et a la detta oservatione de l'altre cose convenute, epso convenir possa, non obstante il presente instrumento et le cose contenute in epso. Et incontinenti doppo le dette cose il reverendissimo signore, signore Antonio episcopo Portuense cardinal de Monti, et lo illustrissimo et reverendissimo don Hercole cardinal di Mantova, et la illustrissima signora Felice della Rovere Orsina, quivi presenti, in caso che 'l mandato delli detti procuratori a le soprascripte cose non fussi sufficiente, promessano et ogniun di lor promesse de rato in forma di ragion valida et dare lo instrumento della retificatione infra duo mesi. Per le qual cose osservare et adempire li prefati reverendissimi Cardinali et la prefata illustrissima signora Felice, loro et li prefati procuratori, il lor principale, et similmente il detto maestro Michelagnolo se obligorno con tutti li lor beni et loro heredi in forma Camere colle clausole generale solite et consuete in forma pienissima.
Archivio Buonarroti. Firenze, 20 d'agosto 1533.