XXXIV.

Michelangelo alloga a cavar marmi in Seravezza per la facciata di San Lorenzo.[598]

In nomine Domini, Amen.

Sia noto et manifesto ad ogni persona lo presente publico instrumento legeranno et vederanno, come dello A. N. D. mille cinquecento decimo octavo, inditione sei, die vero quindecima del presente mese di marso (sic), lo egregio homo maestro Michele Angelo di Lodovicho Bonarroti di Simone, citadino et iscultore fiorentino benemerito, qui presente, per sua cierta scientia e non per alchuno di ragione o veramente di facto errore, per sè et suoi heredi et successori, per tenore del presente publico istrumento dà, concede et alluogha alli infrascripti maestri cavatori di marmi, cioè ad maestro Alexandro di Giovanni di Bertino da Septignano, a maestro Michel di Piero di Pippo da Septignano, a maestro Angelo di Zacharìa di Angelo da Septignano, a maestro Francesco di Maso di Papo da San Martino a Mensola, a maestro Bartolo di Chimenti di Fruosino da Septignano, a maestro Barone di Giovanni d'Andrea dal Ponte Assieve, habitante a Septignano, a maestro Thomaso di Simone di Patriarcha da Septignano, a maestro Andrea di Giovanni di Andrea da Septignano, a maestro Bastiano di Angelo di Benedecto, decto Angelotto, da Azano, vicinanza di Pietra Sancta, tutti maestri et cavatori de marmi et a qualunque di loro principalmente et in solido una solennemente satisfactione contenti, presenti et conducenti pro sese in solidum et loro heredi et successori, tutte ed ogni quantità di marmi che vanno nella faciata della detta chiesa de Santo Lorenzo de Florentia: la quale facciata d'essa Chiesa s'à da fare ad nome del santissimo in Christo padre papa Leone Decimo, et decti marmi esso prefato maestro Michele Angelo ha in decti soprascricti cavatori d'essi marmi allogato, come de sopra, a cavare et sbozare nella montagna et iurisdictione della terra de Pietra Santa del Stato del magnifico et excelso Populo et Dominio florentino, in loco decto Finochiaia sive Transvaserra o veramente altro più veriore nome se appellasse: nel quale loco, dove sono decti marmi et déssi cavare decto marmo; et dirimpetto et riscontro in loco detto alla Cappella, iurisdictione et vicinanza di Pietra Sancta. In dello quale loco decte due parte confessano in presentia di me notaro et testimoni infrascricti, loro et qualunque di loro insieme essere stati et decto loco oculata fede havere et colli loro ochi veduto. In dello quale loco esse ambe parte hanno veduto essere marmi sufficienti et apti et boni allo lavoro et opera s'à da fare per esso maestro Michele Angelo, scultore in decta facciata d'essa chiesa di San Lorenzo. Et item sono rimasi de accordio decto maestro Michele Angelo et decti maestri presenti, in decto loco debbino cavare et fodere decti marmi; cum questa declaratione, che se in decto loco seu in loco convicino et appresso decto loco fusseno marmi più accomodati et sieno belli et boni per decto lavoro, chome quelli belli dello loco soprascricto, se intendi per vigore di questo contracto et allogatione essere stato loro per esso maestro Michelangelo allogato, et chosì decti marmi esso maestro Michelangelo sia tenuto et debbia pigliare decti marmi, chome quelli nello loco soprascripto, dummodo habbino ad essere sufficienti, di bona qualità, boni, bianchi e belli et necti di pelo, chome seranno et debeno essere li soprascripti si faranno nello primo loco sopra declarato; et tutta quella quantità di marmi sarà per detti maestri et cavatori da fare che saranno allo proposito d'essa opra, siano tenuti, et così se obligano, darli ad esso maestro Michelangelo tutta isbozata in bona isbozatura, alle misure d'esso maestro Michelangelo qui di sotto si dichiara, et consignarli sani et belli et sanza pelo, come sono et saranno li belli d'esso loco di Finochiaia sive Transvaserra, videlicet colonne dodici che vanno nella sopra detta opera, lungho lo fusto, senza la basa et senza lo capitello, undeci braccia alla misura di Firenze, grossa da piè uno braccio e mezzo et da capo uno braccio e uno terzo l'apunto, per qualunque d'essa colonna; ad pregio et valuta per qualunque d'esse colonne nelle soprascripte misure, ducati trenta d'oro in oro larghi l'una, isbozata et posta a piè del ravaneto allo Poggio dove portare, andare et conducere el carro per quelle caricare, quando sarà fatto la via et strada in decto loco. Et ancora si obligano detti maestri et cavator marmorai soprascripti et così promettano a detto maestro Michelangelo presente etc. dare et consignare a detto maestro Michelangelo allo detto caricatoio sopra expresso et nominato due stipiti di porta marmorei et di marmi predecti lunghi braccia dieci et uno terzo l'uno, de' medesimi marmi, ad ragione et pregio di ducati venti d'oro in oro larghi l'uno, posti in detto soprascripto caricatoio et Pogio, come detto è di sopra: et così similmente promettono detti maestri et cavatori soprascripti a detto maestro Michelangelo presente etc. dare et consignare tutti li altri marmi in quella medesima bontà, biancheza, boni et belli et senza pelo se troveranno et caverannosi in detti luoghi (di) Finochiaia, alla misura d'esso maestro Michelangelo; intendendo sempre essere bene et sufficientemente isbozati, ad ragione d'uno ducato d'oro in oro largho d'un pezo d'una carrata d'essi marmi, per fino un pezo di cinque carrate l'uno, ducato uno d'oro in oro largho la carrata, come è detto, et di pezi de sei carrate l'uno; ad ragione di lire dieci la carrata di moneta fiorentina, per insino in pezi di octo carrate l'uno; posto tutto lo detto lavoro allo caricatoio soprascripto. Intendendo sempre essere la carrata allo uso et costume di Carrara, cioè di centinaia venticinque per carrata. La quale quantità de marmi, tutti soprascripti maestri cavatori d'essi marmi in solido promettono a detto maestro Michele Angelo presente etc. darli et consignarli in fra anni cinque proximi ad venire, in qualunque anno la debita rata, talmente che in detti cinque anni tutta la quantità acaderà in detta opera allo tempo de cinque anni, incominciandosi finito sarà la detta via, et finiendo come seguiterà, in fra anni cinque proximi ad venire: cum patto in principio, mezo et fine de questo contracto ogni solepne stipulatione vallato, che in caso la Sanctità del nostro Signore, signor papa Leone, sollicitasse esso maestro Michelangelo a sollicitare decta opera in più breve tempo: se dovesse fare; el detto maestro Michelangelo sia tenuto et debbia a' detti maestri cavatori notificare loro questo caso, et possendo loro sodisfare, a detto maestro Michelangelo dare tutto lo lavoro sarà necessario in detta opera, in quello modo che 'l sanctissimo Papa desiderrà, non possa nè debbia pigliare detti marmi da altri maestri che da' decti maestri et cavatori soprascripti; et in caso che non potessano satisfare, sia licito a detto maestro Michelangelo pensare ogni modo et via per satisfare alla voluntà et desiderio d'esso nostro Signore, signore Papa, per decta opera: et cum questo inteso, che accadesse in questo mezo, prima fusse compiuta et finita detta opera, et qualunque causa accadesse non se havesse in quella più allavorare; in decto caso esso maestro Michele Angelo sia tenuto et debbia cum effetto fino a quello dì della saputa data loro, pigliare tutto lo lavoro che per decta opera decti maestri soprascripti haveranno cavato et isbozato alle misure soprascripte d'esso maestro Michelangelo, quello satisfare loro fino a quello dì et da quinde in là il decto maestro Michelangelo ultra a' detti maestri non sia tenuto, et similmente loro allui; et questo per patto expresso, inito et firmato tra le dette parte: intendendo sempre lo lavoro doversi consignare allo caricatoio soprascripto.

Et per parte di pagamento d'esso lavoro et magisterio di cavare et isbozare e' soprascripti marmi lo soprascripto maestro Michelangelo a' soprascripti tutti maestri cavatori d'essi marmi qui presenti, stipulanti et recipienti in solido, in presentia di me notario et testimoni infrascripti, presenti et vedenti, dà, pagha, et numera cum effetto ducati cento d'oro in oro larghi di bono oro et iusto peso di diversi cunii, li quali rimaseno apresso d'essi tutti maestri in solido, et lo resto fino alla monta et valuta de tutti decti marmi et lavoro come di sopra nominati, lo soprascripto maestro Michele Angelo per solepne stipulatione promette a detti maestri presenti et recipienti in solido, dare et pagare cum effetto alla rata della consegna per loro sarà da fare d'essi marmi anno per anno fino allo intero pagamento monteranno detti marmi. Et perciò lo soprascripto maestro Michelangiolo obliga a' detti soprascripti maestri cavatori presenti, stipulanti et recipienti, sè et suo heredi et successori et ogni suoi beni mobili et immobili et seu sè moventi presenti et futuri sotto nome di pegno et ypoteca ec. ec.

Actum Petresancte in sala domus habitationis ad presens magistri Donati scultoris olim Baptiste Benti, cive florentino, habitatore (sic) Petresancte et ser Iohanne olim Dominici Carducci de Petrasancta, testibus.

Et ego Ioannes quondam Pauli Badisse de Petrasancta, publicus imperiali auctoritate notarius, dum suprascripta omnia et singula sic fierent et agerentur, interfui et de his rogatus fui et in fidem me subscripsi etc. etc.

Archivio de' Contratti di Firenze. Pietrasanta, 14 d'aprile 1518.