XXXV.

Alcuni scarpellini confessano di aver ricevuto cento scudi per cavar marmi nell'Altissimo.[599]

In nomine Domini, Amen. Anno Nativitatis eiusdem, millesimo quingentesimo decimo octavo, die vero xiiij aprilis, anno sexto pontificatus sanctissimi in Christo patris Domini nostri, domini Leonis, divina providentia pape X.mi

Magister Dominicus olim Michaellis Pighinucci, Filippus olim magistri Bertochi de Carraria, Michael Pighinucci, Vincentius olim magistri Ioannis marmaroli, et Nicholaus olim Iachomini Rainaldi, Pellegrinus olim Augustini Casolis, omnes de Petrasancta, qui presenti, per loro et ciascuno di loro, costituiti dinanzi a me notaro infrascritto — hanno confessato et publicamente dichiarito, et confessano et dichiarano havere hauto et ricevuto — da lo excellente huomo maestro Michelangelo di Ludovico di Buonarota, citadino fiorentino, scultore, presente — ducati cento d'oro in oro larghi et di iusto peso. Li quali ducati cento il prefato maestro Michelangelo diè et pagò — a li prenominati maestro Dominicho, Filippo, Michele, Nicholao, Vincenti et Pellegrino presenti. — Et detti ducati cento sono per arra et principio di paghamento di marmi che li soprascripti hanno promisso fare et consegnare al prefato maestro Michelangelo presente — per la facciata de la chiesa di Santo Lorenzo di Firenze, per la santità del Signor nostro papa Leone, per divina providentia papa Decimo: li quali marmi li prefati maestri hanno a cavare et lavorare a l'Altissimo, luogo ditto a la Piastra di verso Strettoia sive Antognia, et dove per lo mandato del prefato maestro Michelangelo li dimostrarà, per gli infrascritti pregii et secondo le misure infrascripte, cioè: per pezo di carrata una per in fine di pezi in carrate cinque, a ragione di ducato uno d'oro largho per ciascuna carrata; et per pezo di carrate sei per fine otto, a ragione di lire dieci di moneta fiorentina per ciascuna carrata; et per pezo di carrate otto per fine in dieci, lire dodici di detta moneta per ciascuna carrata: et che sia di marmo biancho et buono, secondo che appare in ditto luogho. Dichiarando come ditto s'è, che detti marmi et pezi siano et esser s'intendino di marmo biancho et senza peli alcuni, et se pure havessono alcuna venetta, ma non molte, s'intendino essere ydonei et buoni per ditto lavoro; reservando le figure o vero pietre per fare figure, le quali siano et debbino essere di marmo biancho sanza peli, vene o machia alcuna. Et accadendo a prefato maestro Michelangelo havere bisognio di colonne di marmo d'alteza di braccia undici a la fiorentina, et di grosseza corrispondente a la detta alteza, secondo la dichiaratione d'esso maestro Michelangelo e altri per lui; dicto maestro Michelangelo sia tenuto per ciaschuno fuso di dette colonne senza base et capitello, dare et pagare a li sopranominati per loro fatiche et facture ducati trenta d'oro larghi per ciaschuna d'esse colonne.

Item et similmente accadendo bisognio al detto maestro Michelangelo di stipiti di porte di alteza di braccia dieci nette, siano tenuti li soprascripti, li ditti stipiti darli per ducati venti d'oro larghi per ciaschuno stipito. Et tutti li dicti marmi si intendino esser consignati per li soprascripti al prefato maestro Michelangelo in dicto luogho dell'Altissimo — e a le cave di dicti marmi.

Item si sono convenutosi le soprascripte parte che la soprascripta obligatione da l'una et l'altra parte sia et intendisi durare a beneplacito et voluntà de la santità di papa Leone Decimo: de la quale voluntà, quando fusse che non seguisse più avanti, dicto maestro Michelangelo, o altri per lui, lo habbi a intimare alli soprascripti, o vero ad alcuno di loro; con questo inteso, che accadendo che la voluntà de la sanctità del Signor nostro papa Leone si mutasse et non volesse persequire più avanti in nel cavare per detto conto, che ditto è di sopra, de la facciata de la chiesa di Santo Lorenzo; che alora et in tal caso, ditto maestro Michelangelo sia tenuto pigliare tutto il lavoro che per li soprascripti fusse cavato a le soprascripte misure per li pregii, come di sopra: et in dicto caso restasseno denari in mano alli soprascripti del prefato maestro Michelangelo; che in tal caso siano restituiti per li soprascripti al prefato maestro Michelangelo in pecunia, o vero in tanti marmi a le misure soprascripte et per li soprascripti pregi.

Item che li sopra nominati con ogni vigilantia et sollicitudine siano tenuti a cavare marmi, come di sopra, et in tal lavoro continuare per fine a tanto che dicto maestro Michelangelo non dirà loro non farsi più di bisognio. Et acciò che con più presteza et sollicitudine si facci buona quantità di marmi; il che più facilmente si fa per via di persone assai; dicto maestro Michelangelo si obliga, a causa che li sopra nominati possino aggiungere uomini a tal lavoro, dare a li soprascripti quella quantità di denari per dicto lavoro, et secondo che lavoreranno et monterà dicto lavoro, et secondo le conditione soprascripte etc. etc. etc.

Actum Petresancte in palatio residentie magnifici domini generalis Comissarii Petresante, coram et presentibus excellenti iuris utriusque doctori (sic) domino Petro Gerardo de Petrasanta, magistro Simone Santis de Mutina, magistro gramatice, et Bartolomeo olim magistri Laurentii de Petrasanta, testibus etc.

Ego Joannes Bertonus olim ser Mathei Blaxii Bertonis de Petrasanta — notarius — rogatus — scripsi.

Archivio Del Vecchio in Carrara. Carrara, 17 d'aprile 1518.