XXXIX.

Ricordo de' patti circa il cavare de' marmi tra Michelangelo e alcuni scarpellini da Settignano.

A dì 18 di maggio 1518.

Danari che serve Michelagnolo di Ludovico Simoni scultore a questi qui a piè.

A Sandro di Giovanni Bertini, E Filippo di Vangelista di Niccolò del Macìa, E Dionigi di Lorenzo di Salvadore, tutti da Settignano.

Obligati per duchati cento d'oro ogniuno in tutto, e Dionigi detto obligato per tutti a Michelagnolo di Lodovico Simoni per detti ducati 100 d'oro, e' quali ebono per detto Michelagnolo da Bonarotto suo fratello questo dì 18 di magio sopradetto in duchati tuti d'oro buono: portògli Sandro di Giovanni sopradetto: obrigati come di sopra in questo modo, cioè: che se infra dì 5 prosimi, cioè per tutto dì 21 del presente mese, e' detti non si fusino rapresentati: cioè il detto Sandro di Giovanni e Filippo di Vangelista si sono rapresentati a Pietra Santa a Michelagnolo detto e secho rimasti d'acordo: che sieno tenuti infra dieci dì poi a rendere e' detti ducati cento d'oro al detto Michelagnolo; e restando d'achordo, sì che abino avergli ghuadagnati a cavare marmi per detto Michelagnolo in fra mesi quatro prosimi futuri; e non avendo in fra 4 mesi cavato tanti marmi, che Michelagniolo sia sodisfato, abino a rendere e' detti ducati 100 a detto Michelagnolo o quelo restasino a guadagniare, pure che sieno d'achordo con detto Michelagnolo, sotto la pena del dopio quela parte che non oservase; non anulando però altro contrato avesino fato prima. E di tanto se n'è fato contrato questo dì detto, roghato ser Buonaventura di........ nottaio florentino a la Merchantia. Testimoni Anton Francesco Schali e Bartolomeo Schali suo nipote.

Pagòsi grosi 6 al detto notaio.

[602]Nota che e' restino obrigati tutti come e' sono, e come e' non m'ànno osservato el contratto, e come e' cento ducati ch'io do a Sandro, gli do per mia discretione, non già ch'io gli abi a dare; e lui à a dare la sicurtà di soddisfarmi detti cento ducati, e di qualli che ànno avuti tutti loro che sono altri cento, come aparisce pel contratto. E à el detto Sandro a dar sicurtà di sodisfarmi di detti danari infra quatro mesi, non si liberando nè l'uno nè nessuno degli altri del primo contratto.

Archivio Buonarroti. Pietrasanta, 22 di maggio 1518.