XXXVII.

I Proveditori dell'Arte della Lana concedono, finchè vive, a Michelangelo di estrarre marmi dalle cave della Cappella e del monte Altissimo.

Die XXij mensis aprilis 1518.

Gli spettabili signori Proveditori degli ordini dell'Arte della Lana per vigore di qualunche loro autorità et potestà, examinando la donatione de' beni fatta all'opera di Santa Maria del Fiore per el comune di Pietra Santa e Seravezza et la Cappella, e maxime e' monti chiamati l'Altissimo; et trovato in detti monti per relatione di periti si farebbe cave di marmi, d'onde aviandogli si caverebbe assai marmi et buoni, e' quali sarebbero a sufficientia alla detta Opera et a ogni cosa si facessi nel territorio fiorentino, e da servire ogni altra natione ne volessi: il che facendosi, donde ora si ha a ire pe' marmi altrove, et comperagli da altri, ve ne sarebbe da usare et potere vendere a ognuno; il che sarebbe grande utile a detta Opera et honore alla città et a detta Opera; e sopra dette cose havuta diligente examina di excellentissimi huomini periti in tal cosa, e di molti prudenti cittadini; et trovato a tale opera condurre essere necessaria grande spesa, et etiam che se ne cavi assai et mettinsi in opera, e per le mani di qualche huomo in detto exercitio excellente et famoso che dia reputatione per cavarne e mettere in opera e' detti luoghi e marmi, adeo s'abbandoni e' luoghi dove si va per essi e venghisi a quelli; et examinato a' presenti tempi a simile opera non esser nessuno più apto che Michelagnolo di Lodovico Bonarroti, oggi scultore excellentissimo, et che di riputatione et fama supera ogni altro; et per indurlo a tale opera laboriosa et di spesa assai, et che ricercha diligentia grandissima, hanno deliberato mostrare liberalità inverso ditto Michelagnolo, la quale sanno sarà utile grande a detta Opera, et lui per la liberalità usatagli, sanno tutta la sua diligentia metterà in fare detti luoghi utili, et a detti luoghi et marmi dare riputatione et crescere la sua fama; et atteso anche che detti luoghi per diligentia et cura di detto Michelagnolo sono venuti in detta Opera, et per quelli adviare a detta Opera.

Et per tanto providono et ordinorno, che a detto Michelagnolo, durante la sua vita, sia lecito cavare et fare cavare di detti luoghi tutti quelli marmi di qualunche ragione et qualità si voglia che lui vorrà, per adoperare in qualunche opera o lavoro lui avessi preso a fare, o per l'avenire piglierà, tante volte quante allui parrà, et quelli trarre di detti luoghi et fare portare dove allui o altri fussi per lui parrà, liberamente et sanza alcuno impedimento, sanza che abbi a detta Opera, o ad altri, pagare premio o cosa nessuna per detti marmi, o cavatura, o trattura di quelli per qualunque parte di detti luoghi, et tante volte quante allui parrà. Et promettono a detto Michelagnolo, benchè absente, e a me notaro della presente rogato, ricevente, che a detto Michelagnolo, o chi per lui sarà, sarà mantenuta la detta facultà di cavare et trarre detti marmi durante detto tempo della sua vita, et che da nessuno sarà impedito detti marmi cavare et trarre di detti luoghi, et che nè allui nè a' suoi heredi, o chi per lui gli trarrà, mai per tempo nessuno sarà domandato premio o cosa alcuna per marmi ne havessi cavati e caveranno: e altrimenti seguendo, lui et suoi heredi e chi per lui havessi cavato o caverà, conservargli senza danno. Et statuirno et deliberorno che detto Michelagnolo, nè altri che per lui cavassi, per modo alcuno possino essere molestati nè impediti detti marmi cavare et trarre per adoperare in qualunche opera o lavoro lui havessi preso affare, o per l'avenire piglierà, tante volte quante allui parrà, et quelli trarre di detti luoghi, et fare portare dove allui, o chi fussi per lui, parrà, liberamente sanza alcuno impedimento: e chi contra facessi, di qualunche qualità, grado o dignità si sia, s'intenda ipso iure caduto in pena di scudi cento d'oro per qualunche volta contrafacessi, da applicarsi per metà a detta Arte, per l'altra metà a detto Michelagnolo. Et promettono la presente concessione per tempo nessuno durante la vita di detto Michelagnolo non rivocare, nè in modo nessuno alterare direttamente o indirettamente, ma quella durante detta sua vita observargli et mantenere, obligandogli per la observantia della Arte et huomini di quella, et beni di detta Opera e di detta Arte. Mandantes conservari, etc. non obstantibus, etc.

Ego Nicolaus olim Michelotii de' Michelotiis, cancellarius dicte Artis et dictorum Provisorum de predictis rogatus, in fidem me subscripsi.

Archivio de' Contratti di Firenze. Pietrasanta, 27 d'aprile 1518.