CAPITOLO X. La Basilica.

Origine della denominazione di Basilica — Sua destinazione in Roma — Poeti e cantanti — Distribuzione della giornata — Interno ed esterno delle Basiliche — Perchè conservatone il nome alle chiese cristiane — Basiliche principali cristiane — Basilica di Pompei — Amministrazione della giustizia, procedura civile e penale — Magistrati speciali per le persone di vil condizione — Episodio giudiziario di Ovidio — Giurisprudenza criminale — Pene — Del supplizio della croce — La pena dell’adulterio — Avvocati e causidici.

Il significato affatto diverso che al tempo nostro si dà alla parola basilica, che si adopera per indicare le chiese più cospicue del culto cattolico, reclama che per me qui si fornisca alcun cenno sul significato e valore che si aveva in antico, e quindi a che servisse codesta di Pompei, della quale è ora giunto l’argomento.

Come di moltissime istituzioni e cose, e per quelle ragioni che, trattando della lingua parlata in Pompei e in tanta parte dell’Italia romana, ho ricordato; così avvenne pure che questa parola di Basilica avessero i Romani a dedurla dal greco nella lingua latina di Βασιλικὴ farne basilica, significando tal voce letteralmente regia, cioè edificio regale. I Romani vi annetterono egual senso, perchè infatti nel seguente passo di Stazio, invece di basilica, si trovò usata la parola Regia, che è per l’appunto l’esatta traduzione del detto vocabolo greco:

At laterum passus hinc Julia templa tuentur,

Illinc belligeri sublimis regia Pauli[267].

Siffatta denominazione greca venne attribuita ai luoghi in cui specialmente rendevasi d’ordinario giustizia, perocchè questa fosse il precipuo diritto dalla regalità e venisse esercitata in edifizi dipendenti della reggia. Rimasto quel diritto anche in Roma presso i capi della republica dapprima, come dopo passò negli imperatori, nulla di più naturale che la denominazione venisse confermata. È forse l’egual ragione che fece assegnare anche ne’ tempi moderni, in cui sempre presso tutte le nazioni vien giudicato in nome del sovrano, il nome di Corte ai tribunali superiori, come l’Appello e la Cassazione.

D’ordinario nel mezzo di questi antichi edifizj, che si chiamavano basiliche trovavasi un fanum, o delubro, od oratorio come il diremmo adesso, e venivano consacrati a differenti usi dell’antica vita esterna, e quindi compendiavano in sè quel che ai dì nostri in Italia la Sala dei Duecento della Camera elettiva, l’antisala del Senato, la Borsa, i Tribunali, le sale dei passi perduti, i clubs, e quegli altri publici ritrovi, in cui si trattano affari, si conchiudono contratti e si discutono interessi pur d’ordine publico e politico.

Stando a Publio Vittore, in Roma, allora la prima città e signora del mondo, si annoveravano fin diciannove basiliche, e Onofrio Panvinio le fa ascendere a ventuna.

Ciascuna aveva quattro tribunali, e fra questi tribunali il popolo romano poteva passeggiare riparato dal sole e dalla pioggia.

Sovente nelle Basiliche i filosofi tenevano i loro sapienti ragionamenti, ed Apulejo nell’Apologia ce lo conferma, dicendo avervi pronunciato una publica dissertazione al cospetto di numerosa moltitudine: ingenti celebritate basilicam (qui locus auditorii erat) confluentes.

I poeti vi traevano a leggere i loro versi, e parlando in un seguente capitolo delle Terme, mostrerò come venissero anche in siffatti luoghi alla medesima bisogna, non nuova adunque essendo e non de’ nostri giorni soltanto, l’importunità de’ poeti di recitare le loro composizioni ad ogni occasione, volenti o nolenti gli ascoltatori, onde a ragione Orazio avesse a satireggiarli:

.... in medio qui

Scripta foro recitent sunt multi, quique lavantes;

Suave locus voci resonat conclusus[268];

e Petronio, nel suo Satyricon, ci presentasse Eumolpione fatto segno alle sassate de’ monelli e della plebe per la sua interminabile smania di declamare ad ogni tratto de’ versi; a un di presso come de’ cantanti di tutti i tempi, che, pregati, ricusano cantare, e non pregati vi cantano al fastidio, alla sazietà, e perciò il medesimo Orazio li avesse a così riprendere:

Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos

Ut nunquam inducant animum cantare, rogati,

Injussi numquam desistant[269]

Il Venosino accennò la recitazione de’ versi nel foro, perchè la Basilica era parte del foro; onde nel tutto comprendeva la parte; lo che avverto sì che non paja men propria l’autorità di lui in questo lavoro invocata.

La qual ricreazione poetica non avveniva che nelle ore del vespro e dopo la decima ora, corrispondente alle ore quattro dell’orologio francese; perocchè saviamente avessero i Romani del tempo della republica distribuita la loro giornata.

La prima ora del giorno, che era segnata dal levar del sole, consacravasi da essi a’ doveri di religione, accedendo a’ templi, e supplicando privatamente i numi, come suppergiù è il costume cristiano odierno; onde Virgilio nel suo poema, assegnando anche ai tempi favolosi del suo eroe la medesima consuetudine dell’epoca sua, fa dal Tebro ammonire Enea d’innalzar di buon mattino le sue preghiere a Giunone:

Surge, age, nate Dea, primisque cadentibus astris

Junoni fer rite preces[270],

e Giovenale, sentenziando come un santo padre, ne fornisce la ragione:

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano[271].

I clienti, gli adulatori e gli eterni postulanti traevano invece mattinieri alle case de’ patroni, de’ ricchi e de’ magistrati per augurare loro il buon dì e cominciar la loro corte, e queste pratiche però appella Plinio il giovane officia antelucana.

La terza ora era data dagli uni agli affari nel foro e dagli altri a’ proprj commerci. La sesta, ch’era il meriggio, imponevasi fine al lavoro, e così cessava la parte che il giureconsulto Paolo chiamava la migliore del giorno: Cujusque diei melior pars est horarum septem, primarum dies, non supremarum[272]; non altrimenti che la giudicava Virgilio:

Nunc adeo melior quoniam pars acta diei est,

Quod superest læti bene gestis corpora rebus

Procurate viri[273].

Ed era l’ora del modico desinare.

Dopo questa, abbandonavansi a’ passatempi, come al giuoco della palla o del pallone, quando, invece come da Orazio e da Virgilio, non si fosse preferito di concedersi al sonno, a seconda che il primo ci fa sapere in questo passo:

Lusum it Mecœnas, dormitum ego, Virgiliusque,

Namque pila lippis inimicum et ludere crudis[274].

Altri invece andavano al passeggio, ambulatio o gestatio, a seconda fosse a piedi, nella basterna[275] o nella lettiga, ovveramente nella più elegante carpenta. All’ora ottava d’estate, alla nona d’inverno, cioè alle tre pomeridiane nostre, traevano alle terme pei bagni, di che comune e frequentissimo era l’uso, come a suo luogo più innanzi vedremo, e lo lasciò ricordato nelle sue lettere Plinio il giovane: ubi hora balnei nunciata est, est autem hieme nona, æstate octava[276].

Poi seguivano alternati gli esercizi ginnastici, il maneggio dell’armi, l’equitazione; e sulla nona o decima ora imbandivasi la cena equivalente al nostro pranzo, succeduta da qualche altra passeggiata o dalla recitazione di poeti delle opere loro nelle basiliche, o dalle cure domestiche, e così finiva la giornata.

Marziale memora a un di presso allo stesso modo la divisione delle occupazioni della giornata de’ Romani nel seguente epigramma:

Prima salutantes atque altera conterit hora.

Exercet raucos tertia causidicos:

In quintam varios extendit Roma labores:

Sexta quies lassis, septima finis erat.

Sufficit in nonam nitidis octava palæstris,

Imperat excelsos frangere nona toros.

Hora libellorum decima est, Eupheme, meorum,

Temperat ambrosias cum tua cura dapes[277].

Era nelle basiliche che solevano trattar all’amichevole tutti i negozi di interesse generale o particolare prima di portarli alla publica, clamorosa od officiale discussione nel Foro, come nella Historia Fori Romani ci fa sapere Francesco Polleto: Illic enim, et nundinæ mercium, et proxenetica contractuum, prologi nuptiarum, colloquia transactionum[279].

All’infuori delle grandi cause di publico interesse, che si trattavano e giudicavano nel foro, era nelle basiliche che si rendeva giustizia. Così l’interno di esse, essendo d’ordinario distinto in tre navate da due fila di colonne, come pur oggi si può, a cagion d’esempio, averne la testimonianza nelle rovine della basilica trajana nel foro di Trajano in Roma, all’estremità di quella di mezzo era riservato un emiciclo in capo del quale sedeva il giudice, collocandosi gli assessori su de’ banchi addossati al muro. Era codesto emiciclo che si chiamava tribunale, d’onde venne il nome di tribuna a quella parte corrispondente che si riscontra nella assai congenere architettura delle chiese cristiane, la quale più volgarmente si denomina coro, a causa dei canti che vi si intuonano; non che il nome odierno consacrato di tribunali a tutti que’ luoghi in cui si amministra la giustizia.

L’esteriore delle basiliche differenziava nella architettura dai templi propriamente detti, non avendone tutta la solennità e ricchezza. Esse per consueto non avevano nè frontone, nè colonne, nè sontuosi vestiboli; ma presentavano sole e nude muraglie con grandi finestre nell’alto.

Come ognun vede adunque, convertendosi le basiliche di poi in templi cristiani, la transizione non fu difficile, leggiero essendone stato il cambiamento nelle disposizioni architettoniche; come anche oggidì scorgesi che nella erezione delle chiese se ne segue volontieri il piano.

Dalla poco dissimile architettura, o fors’anco dall’avere impiegate le antiche basiliche romane o l’area loro, convertendovi o fabbricandovi chiese, restò a queste il primitivo nome, e valse esso di poi a designare i più venerabili ed importanti templi cristiani.

In Roma venne questo nome accordato a cinque grandi templi in memoria dei cinque patriarchi della chiesa primitiva di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, e sono quelle di San Giovanni Laterano, San Pietro, San Paolo fuor dalle mura, Santa Maria Maggiore e San Lorenzo pur fuor dalle mura, giusta questo cattivo distico:

Paulus, Virgo, Petrus, Laurentius atque Johannes

Hi patriarchatus nomen in urbe tenent[280].

Più tardi in Roma e altrove della cristianità venne esteso il nome di basilica anche ad altre chiese di minor importanza.

Come nel Foro Romano, detto oggi Campo Vaccino, in Roma, sorgevano la Basilica Giulia e la Basilica Emilia, alla quale hanno tratto i versi di Stazio superiormente da me riferiti; così anche nel Foro di Pompei eravi la Basilica, della quale ora favello.

Incominciatosi a sterrare nel 1813 in prossimità del tempio di Venere da cui non lo separa che una viuzza, davanti ad essa, dai frammenti che si raccolsero, si conobbe che sorgesse una statua equestre di bronzo dorato; ma nulla indicò chi potesse essa rappresentare e in onore di chi eretta. Giova ricordare che pur davanti alla basilica in Ercolano si rinvennero le statue equestri dei Nonnii, quantunque fossero di marmo.

L’edificio era isolato da tre lati e la fronte volta ad oriente. Vi si accedeva per cinque porte, o come con linguaggio d’allora appellavansi, cataractæ, chiuse con saracinesche nel modo stesso delle barriere esterne, come già notai a suo luogo. Al di fuori di una di queste cataractæ era scolpita la indicazione dell’edificio nella parola Bassilica (sic).

Questo doveva essere già stato guasto e deformato dal tremuoto del 63, perchè trovavansi atterrate colonne e muraglie e sconvolgimenti nel pavimento. Dovendosi così nel descriverlo ricorrere alle congetture, Bréton, da valoroso architetto ch’egli è, afferma che la basilica di Pompei si scosta assai da quella regola che Vitruvio ha tracciato nel Lib. V. c. I, della opera sua, che più volte ho pur io citata, per le basiliche ch’ei sopra tutto avrebbe voluto di tre navi, formanti un parallelogramma rettangolo, terminato da un emiciclo e diviso da due fila di colonne sormontate da un secondo ordine formante galleria.

La Basilica pompejana invece, secondo la di lui opinione, ha bensì tre navi, ma quella di mezzo egli reputa essere sempre stata scoperta, e però non potervisi ravvisare che un’area o un impluvium. Di quest’ultima denominazione di parte d’edificio farò conoscere il valore nel Capitolo che tratterà delle Case. Altre differenze egli constata; ma noi che abbiamo altri intendimenti in quest’opera che non sieno più specialmente gli architettonici, tiriamo innanzi.

Le due navate laterali costituite da portici coperti, ornati di statue di marmo ed erme in bronzo, con bagni e fontane, hanno due ordini di colonne l’uno jonico, corintio l’altro, e forma un secondo piano aperto sulla navata di esso, da dove era dato vedere i magistrati in tutti i punti della Basilica. Era quivi che si definivano dai giudici cause di minor rilievo, che gli avvocati tenevano consultazioni, che i giovani oratori si addestravano a declamare e che da altri si facevano publiche letture.

Nel fondo, a sette piedi di altezza, era la tribuna ove sedevano i magistrati o duumviri di giustizia, e davanti ad essa stava sovra ad alto piedestallo una statua equestre.

Sotto la tribuna, vedesi ancora una cameretta alla quale si discendeva per due piccole scalette tuttavia sussistenti. Era un momentaneo carcere, in cui durante il giudizio restava l’accusato in attesa della sentenza e disposto alle interrogazioni che gli sarebbero state mosse durante il publico giudizio. Le muraglie vi sono assai grosse, le finestrelle o spiragli sono munite d’inferriate, e dallo spiraglio aperto nella vôlta vuolsi che si facesse pervenire al condannato a morte la sua sentenza. Tutto ciò vi dà ancora una viva stretta al cuore.

A questo punto non sarà discaro qualche cenno sul modo con cui veniva, come in Roma, anche in Pompei, amministrata la giustizia.

Il vedere che in Pompei si rendeva giustizia dai duumviri, i quali erano, come i consoli in Roma, la prima magistratura, ognuno certamente avrà dedotta la conseguenza legittima che dunque i Romani, come ho anche superiormente narrato, avessero deferita l’amministrazione di essa a’ capi della Republica. Nondimeno, siccome i consoli erano anche i supremi condottieri dello esercito, e i Romani trovavansi quasi sempre in guerra, onde giuocoforza fosse che i consoli non rimanessero sempre nella città, nè così potessero incombere a’ giudizj, ne nacque il bisogno di affidarli ad un apposito magistrato, che fu chiamato pretore, cioè qui præiret jure (che precedesse pel diritto) e che in dignità tenesse tosto dietro ai consoli. Tale istituzione rimonta al 389 dalla fondazione di Roma, e Spurio Furio Camillo, figlio del grande Camillo, ne fu pel primo investito.

Nel 510, crescendo ogni dì il numero de’ forestieri, i pretori furono due, uno de’ quali detto prætor urbanus, che aveva giurisdizione sui cittadini di Roma; l’altro prætor peregrinus che l’aveva ne’ conflitti fra cittadini e forestieri.

Aumentate le conquiste, si crearono altri quattro propretori, i quali non solo amministravano la giustizia, ma anche tutti gli altri uffici esercitavano ch’erano proprii de’ proconsoli.

Nello assumere la carica, il pretore faceva in Campidoglio preghiere e voti (vota noncupabat) e prestava il giuramento d’osservare la legge, e quindi publicava un bando (edictum) in cui stabiliva la procedura che nella sua amministrazione avrebbe seguito; a meno che non si fosse riferito ad editti precedenti, ned era da quel punto più lecito dipartirsi dalle discipline in essi sancite.

La raccolta degli editti dei pretori, costituenti il jus honorarium, detto anche diritto pretorio, ed aventi forza di legge, venne, sotto l’imperatore Adriano, fatta per opera del giureconsulto Salvio Giuliano, e si denominò edictum perpetuum.

Le cause di minor importanza si esaminavano e giudicavano dal pretore senza formalità e in qualunque luogo: quelle di maggiore si discutevano avanti il di lui tribunale publicamente, osservandosi tutte le formalità volute dalla legge.

I processi erano o di ordine privato o di ordine publico: i primi designavansi colla denominazione di judicia privata; i secondi con quella di judicia publica.

Soli trentotto giorni durante l’anno era vietato render giustizia e però dies fasti erano i giorni in cui la si rendeva, quod fari licebat; nefasti quelli in cui era vietato il renderla, quod non licebat fari; ed intercisi quei giorni, nei quali la mattina, durante il tempo de’ sagrificj, non si teneva ragione, ma tener la si poteva nel rimanente della giornata. Ovidio così vi accenna nel suo libro dei Fasti:

Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur

Fastus erit, per quem lege licebit agi.

Neu toto perstare die sua jura putaris;

Qui jam fastus erit, mane nefastus erat.

Nam simul exta Deo data sunt, licet omnia fari;

Verbaque honoratus libera prætor habet[281].

Ho già detto più sopra che fosse all’ora terza, corrispondente alle nostre nove antimeridiane, che incominciavano i giudizj. Giovenale scrisse nella Satira IV di qual modo avessero essi principio:

. . . . . clamante Liburno,

Currite jam sedit[282],

e con ciò ne fa sapere che Liburnus si chiamasse l’usciere del tribunale, incaricato di proclamare, come si fa a un di presso anche oggidì, l’aprimento dell’udienza e come ora si grida: entra la Corte, o il Tribunale, la udienza è aperta; il pretore, e più tardi il principe, siede. Forse liburni detti que’ messi curiali, perchè di preferenza eletti fra quella gente del litorale superiore adriatico detto appunto liburnico.

Sedeva il pretore sul tribunale, o posto più elevato detto suggestum, in sedia curule; in sedili più bassi, per ciò chiamati subsellia, i giurati, assessores; i testimoni, testes; gli avvocati, advocati, e gli scrivani, o cancellieri, o anche notai, scribæ, che tenevano processo verbale degli atti giudiziarj. Orazio aveva acquistato uno di questi posti di scriba: nella VI del lib. II delle Satire, così se ne mostra in funzione:

Ante secundam

Roscius orabat sibi adesses ad puteal cras....

De re communi scribæ magna atque nova te

Orabant hodie meminisses, Quincte, reverti...

Imprimat his, cura, Mæcenas signa tabellis...

Dixeris, «experiar, si vis, potes» addit et instat[284].

Se falliva il tentativo dell’amichevole componimento, l’attore, actor, citava con publica intimazione, detta edictum, l’avversario, reus, a comparire in giudizio, in jus vocare, a che se questi rifiutava, l’attore volgendosi ad uno degli astanti, interrogava: licet antestari? se voleva, cioè, valergli di testimonio; al che assentendo porgevagli a toccare l’estremità dell’orecchio, auriculam opponebat, perchè nell’orecchio si riteneva fosse la sede della memoria. In questo caso l’attore poteva trascinare a forza il reo in giudizio, in jus rapere, afferrandolo persino per il collo, obtorto collo, come Plauto notò nella scena quinta del terzo atto del Pænulus e nella sesta del terzo atto della Rudens. Tali formule conservò il poeta e scriba Orazio testuali nella Satira IX del lib. I:

Fugit improbus, ac me

Sub cultro linquit. Casu venit obvius illi

Adversarius, et: quo tu turpissime? magna

Inclamat voce, et: Licet antestari? Ego vero

Oppono auriculam. Rapit in jus: clamor utrinque[285].

L’attore allora esponeva la petizione di quanto voleva condannato il reo, ciò che dicevasi actionem edere e poteva essere azione reale, actio in rem, se riguardava un diritto sopra una cosa; personale, condictio, se il suo obbiettivo era una personale prestazione incumbente all’avversario, come l’adempimento d’un contratto; e penale, actio pœnalis, se avea tratto a querele di furto, rapine, danni ed offese personali.

Il Pretore, se trovava fondata la domanda sul genere dell’azione, emetteva la formola della domanda, e l’attore esigeva allora dal convenuto che questi mallevasse la sua comparsa in giudizio, vadatus est reum, e se tal malleveria non avesse potuto prestare, veniva tratto in giudiziario arresto ed aveva principio la causa.

Se poi senza legittimi motivi, sine malo vel causa sontica, alcuna parte non fosse comparsa, pronunziavasi, contro di essa, ciò che oggi direbbesi condannare in contumacia. Comparendo il reo, chiedeva all’attore: sei tu che mi citasti? Ubi tu es, qui me vadatus es? Ecce me tibi sisto: ecco io ti sto contro. E l’attore rispondeva: son qui, Adsum! Quindi intentava l’azione. Rispondeva il reo e l’atto suo dicevasi exceptio; l’attore dava la replica, replicatio, ed il reo ancora la duplica, duplitatio, denominazioni che nel processo civile austriaco, non ha guari dalle provincie lombardo-venete smesso, vennero conservate.

Il Pretore, ultimato ciò, nominava i giurati, judices dabat, cui delegava assumere i testimonj che reputava convenienti, a sè riserbando sempre la suprema direzione del processo, ciò che fece luogo al proverbio, tuttavia vivo tra noi: de minimis non curat prætor, cioè delle minime cose non s’occupa il pretore.

I giudici potevano essere o arbitri, se pronunciavano secondo equità, quando la legge non istatuisse chiaramente; recuperatores se aggiudicar dovevano una proprietà, e centumviri se avevano a decidere cause di eredità e testamenti; così chiamati perchè rappresentanti delle tribù, ed erano suddivisi in quattro comitati, concilia, e venivano convenuti da una deputazione di dieci individui, perciò chiamati decemviri.

Ricevuta costoro la formola dell’ufficio loro dal Pretore, le Parti o i loro procuratori promettevano riconoscere ed eseguire la sentenza che sarebbe stata resa, ciò che dicevasi judicatum solvi et rem ratam haberi.

Aveva luogo allora l’esposizione del fatto e la deduzione delle prove reciproche, e ciò finito, il giurato togliendo una pietra in mano così imprecava: si sciens fallo, tum me Diespiter, salva urbe, ex bonis ejiciat, ut ego hunc lapidem[286], d’onde trasse origine la frase: Jovem lapidem jurare. I giudici sedevano poscia sui subsellii, o panche inferiori al Pretore, e lasciavasi la parola agli avvocati, che tenevano quelle arringhe, splendide di eloquenza, di cui ci rimasero nobilissimi esempj nelle opere di Cicerone. E siccome non fosse lecito ad essi l’abusare del tempo, questo limitavasi alla durata di una clessidra, od orologio ad acqua, salvo per altro a chiedere la rinnovazione della clessidra.

Perorata la causa da ambe le parti, ritraevasi il Pretore co’ giudici per lo scrutinio e dopo il mezzogiorno, a pluralità di voti, rendevasi la sentenza; a meno che l’importanza e la difficoltà della causa non esigessero o un più maturo esame, od una ulteriore discussione. Nel primo caso chiedevasi dilazione; nel secondo indicavasi una nuova trattazione, che si diceva actio secunda. Ne abbiamo pur l’esempio nelle Verrine del suddetto Cicerone.

Giudicata la lite, chi perdeva era tenuto ad eseguire il giudicato, e in difetto, non offrendo un mallevadore, sponsor, o vindex, il Pretore consegnavalo schiavo al suo avversario.

Era per altro ammesso appellarsi a giudice superiore; od in caso di errore, error, od inganno, dolus, il Pretore cassava la sentenza e rimetteva le parti in intero: in integrum restituere.

Erano deferiti ad uno speciale magistrato i giudizi che avevano attinenza alla polizia e repressione delle persone di vil condizione, come gli schiavi, le cortigiane e, non parrà vero, anche i poeti, che il vecchio Catone, a ragion di disprezzo, chiamava miserabili servitori dei grandi, grassatores. Il campano poeta Cneo Nevio, che si conta fra’ migliori comici latini dagli storici di quella letteratura, è un esempio delle ingiurie fatte alle lettere dagli antichi Romani, che pur osavano appellar barbari gli altri popoli. Imperocchè da questo magistrato, per accusa di maldicenza contro i maggiorenti della città, venne messo in ceppi, nè vi potè esser tolto che dai tribuni della plebe, dopo d’essersi fatto perdonare colla umiliazione di disdirsi nelle due commedie Ariolo e Leonte da lui scritte in prigione.

Questo magistrato erano i triumviri capitales, e li veggiam menzionati nell’Asinaria di Plauto, appunto nel caso in cui un amante minaccia di trascinare ai magistrati la cortigiana che ha rotto fede al chirografo di fedeltà (syngraphum), che gli ha rilasciato. Che fosse codesto chirografo di fedeltà, vedremo, narrando della romana prostituzione altrove.

Ibo ego ad tresviros vestraque ibi nomina

Faxo erunt[287].

E poichè m’accade parlare di questo speciale magistrato e degli strani processi che vi si agitavano innanzi, rallegrerò questi cenni di arida procedura col racconto d’un aneddoto intervenuto allo stesso Ovidio e nel quale ei medesimo figura siccome testimonio e siccome attore. I suoi versi racchiudono inoltre tecniche indicazioni delle forme processuali quali testè ho riferite; onde sono, in tal riguardo, un vero documento storico per la forense giurisprudenza.

Si sa ch’egli aveva fatto più d’una volta professione di non redigere le differenti parti della sua amorosa didattica, che per le donne escluse dalla società a causa di lor condizione, per quelle cui le foggie delle vestimenta distinguevano dalle donne, e per fanciulle di libera condizione, e cui

Nec vitta pudicos

Crines alba tegit, nec stola longa pedes.[288]

Or udiamo lui stesso cantare questo episodio curioso, che del resto ritrae una delle abitudini romane, infiltratasi nella vita di questi fieri conquistatori, da che per le guerre d’Africa, di Grecia e d’Asia, accresciutesi le ricchezze loro, i costumi presero a mutarsi e non in meglio sicuramente.

Turpe vir et mulier, juncti modo, protinus hostes.

Non illas lites Appias ipsa probat.

Sæpe reas faciunt, et amant; ubi nulla simultas

Incidit, admonitu liber aberrat amor.

Forte aderam juveni; dominam lectica tenebat.

Horrebant sævis omnia verba minis.

Jamque vadaturus; lectica prodeat, inquit.

Prodierat; visa conjuge, mutus erat.

Et manus, et duplices manibus cecidere tabellæ,

Venit in amplexus, atque: Ita vincis, ait,

Tutius est aptumque magis discedere pace,

Quam petere a thalamis litigiosa foro.

Munera quæ dederis habeat sine lite jubeto[289]

Questo era il procedimento civile e quello che or direbbesi correzionale: mi resta ora di trattare sotto l’egual brevità della giurisdizione criminale, distinta in giudizj publici straordinarj ed in giudizi publici ordinarj.

Dove taluno si fosse reso colpevole di un delitto contro lo stato, veniva deferito al Pretore, che istituiva un processo criminale, a seconda della pena che pel reato fosse comminata; ma se legge positiva non vi fosse contro un determinato reato, veniva l’accusato rimesso a’ comizj. I primi erano i surriferiti judicia publica ordinaria, detti anche quæstiones perpetuæ, e gli altri judicia publica extraordinaria, o judicia ad populum. È ultroneo il dire come i più importanti fossero quelli ne’ quali discutevasi della vita e della libertà de’ cittadini.

Al tribunale criminale non potevansi citare d’ordinario che i privati, la franchigia dell’esenzione da tal pericolo dovendo solo esistere per coloro che coprissero publiche cariche, i quali unicamente potevano esser citati quando fossero usciti d’impiego.

L’accusa veniva data da un magistrato dinanzi al popolo, asceso sui rostri, col dichiarare di volere in determinato giorno promuovere l’azione criminale contro alcuno pel reato che designava, che però invitava a comparire. Intanto veniva l’imputato sostenuto in carcere, fuor del caso avesse egli prestato un mallevadore per sè medesimo. Non comparendo, condannavasi in contumacia all’esiglio: diversamente, presentavasi squallidamente vestito. L’accusatore procedeva allora all’accusa formale, replicata in tre giorni differenti e suffragavala di prove, testimonj, o documenti, colla proposta della relativa pena corporale od ammenda.

Compiuta la terza accusa, in tre giorni consecutivi di mercato publicavasi la rogatio o bando, in cui si esprimeva il delitto e la pena proposta, e il giudizio comiziale che ne conseguitava veniva detto mulctæ pœnæve certatio. Nel terzo giorno di mercato, previa una quarta ed ultima ripetizione da parte dell’accusatore dell’atto di denunzia, l’accusato, o di per sè, o col mezzo di un avvocato (patronus) con una arringa, oratio judiciaria, difendevasi, nulla lasciando d’intentato per eccitare la compassione del popolo e cattivarsi il favore di lui. Abbiamo già veduto di qual modo adoperasse Publio Silla, il capo della colonia pompejana, quando venne accusato, seco avendo condotto perfino il suo tenero figliuolo.

Ai prossimi comizj, il popolo veniva chiamato a votare nel modo che ho già spiegato nel capitolo precedente, parlando de’ giudizj penali deferiti ai comizj.

Se per avventura sfavorevoli riuscissero gli auspicj, se taluno fosse stato incolto da epilessia, la qual però designavasi anche col nome di morbus comitialis, o se fosse stata involata la bandiera dal Gianicolo, ciò impedendo di mettere a partito l’accusa, questa non potendo più essere rinnovata, veniva l’accusato dimesso.

Di tali straordinarj giudizi publici, sono esempj ricordati dalla storia: quello contro M. Orazio sotto i Re, pel commesso sororicidio; e quelli contro Coriolano, Tito Manlio, Publio e Lucio Scipione, Tito Annio Milone, Sergio Catilina e M. T. Cicerone per tradimento o turbazione dello stato, o come dicevasi perduellione, ai tempi della republica.

Ma siffatto modo di procedere ne’ casi criminali non poteva, come di leggieri ognuno vede, camminare spedito, quando i reati, per l’aumento della popolazione, vennero proporzionalmente crescendo, e quindi i giudizj si dovettero deferire a commissarj o inquisitori, inquisitores, che, a seconda del loro numero, si nomarono duumviri o triumviri.

In progresso di tempo furono di esclusiva competenza del Pretore i delitti de repetundis, o d’estorsione; de ambitu, o broglio, nel concorso alle supreme cariche; de majestate, contro la sicurezza e dignità dello stato; de peculatu, o di malversazione del publico denaro; de falso vel crimine falsi, ossia di falsificazione di monete e di documenti; de sicariis et veneficiis, ovvero di assassinio od avvelenamento, e finalmente de parricidiis, di parricidio.

I relativi giudizj chiamavansi adunque, come notai più sopra, judicia publica ordinaria, o quæstiones perpetuæ.

Assisteva il Pretore un collegio di giudici o d’uomini giurati, il capo de’ quali appellavasi judex quæstionis, o princeps judicum, e costituivasi prima di soli senatori, poi anche di cavalieri, scelti d’anno in anno fra i 30 e i 60 anni, suddivisi in decurie.

Ogni cittadino romano poteva essere accusatore: pare che in Roma vi fossero anche accusatori publici, come sarebbe in oggi quella istituzione che è nota sotto il nome di Publico Ministero.

Il restante della processura era suppergiù il medesimo che ho testè riferito: solo finita l’arringa dell’oratore, che chiudevasi colla parola dixi, ho detto, il banditore annunziava la chiusura del dibattimento colla parola dixerunt. Dopo di che, il Pretore invitava i giudici a ponderare il tutto: ed essi ritraevansi, discutevan fra loro e poi davano il loro voto. Dapprima questo espressero con pietruzze bianche e nere, che deponevano nell’urna, poi colle tre tavolette distinte colle sigle che ho già rammentate.

Intanto l’accusato prostravasi a’ piè de’ giudici e prostravansi con lui gli amici, invocandone la misericordia.

Se i voti erano eguali, se ne aggiungeva allora uno, detto calculus Minervæ, ed era in favore dell’accusato, che perciò si dichiarava assolto. Se i giudici dichiaravan la dubbiezza del giudizio rimettevasi la decisione ad altro giorno: causa ampliata erat.

L’accusato che veniva assolto, ripigliava le sue consuete vestimenta; ma se veniva condannato, veniva assoggettato alla dovuta pena.

Otto erano le specie di pene, cioè:

1.ª Mulcta vel damnum, ammenda pecuniare.

2.ª Vincula, carcere con catene, ceppi a’ piedi, compedibus, e manette, manicis.

3.ª Verbera, battiture con bastoni, fustibus; verghe, virgis; o sferze, flagellis.

4.ª Talio, taglione, per cui infliggevasi al reo il danno ch’egli aveva ad altri recato.

5.ª Ignominia vel infamia, infamazione.

6.ª Exilium, bando, che dapprima consisteva nell’interdizione dall’acqua e dal fuoco, e sotto gli imperatori nella relegazione a tempo determinato.

7.ª Servitus, schiavitù.

8.ª Mors, morte che s’infliggeva nei primi tempi coll’appiccare (infelici arbori suspendere); poi colle battiture (virgis cædere), o colla decapitazione (securi percutere); colla precipitazione dalla rupe Tarpeja (de saxo Tarpejo dejicere); colla strangolazione (laqueo gulam frangere). — Il parricida veniva chiuso in un otre, o sacco di cuojo, culeus, con un serpe, un cane ed una scimmia e gittato nel mare. Giovenale accenna alla pena del parricidio in quei versi della Satira VIII, in cui così bolla a fuoco il matricida Nerone:

Libera si dentur populo suffragia, quis tam

Perditus ut dubitet Senecam præferri Neroni,

Cujus supplicio non deberit una parari

Simia, nec serpens unus,nec culeus unus[290].

Gli schiavi poi, colpevoli di delitto, chiudevansi in sotterranei ergastoli, talvolta marchiavansi con ferri roventi sulla fronte, o si serbavano incatenati o con legata intorno al collo una specie di forca. Giusto Lipsio rammenta inoltre un altro supplicio quasi peculiare ad essi, cioè il crurifragio, o frattura delle gambe. Operavasi coll’imporre sull’incudine le tibie del paziente, spezzandole poscia a gagliardi colpi di martello. Nella commedia intitolata Asinaria, Plauto vi allude in quel passo della scena quarta dell’atto secondo:

Crura, hercle, diffringentur

Ni istum impudicum percies[291].

E qui ancor d’un altro e non men doloroso ed infame supplizio debbo far cenno; di quello, intendo, della croce.

Convertita essa da tanto tempo in segno di redenzione e di culto, perchè vi moriva affisso il Cristo, sarà interessante ch’io dica qualche parola specialmente di questa pena.

Raramente veniva essa applicata a persone che non fossero di vil condizione; tanto così che Cicerone avesse a costituire a Verre accusa di gravissimo delitto per avere dannato alla crocifissione un cittadino romano: Facinus est vinciri civem romanum, scelus verberari: prope parricidium necari: quid dicam in crucem tollere?[292]

Il più spesso era pei crimini di lesa maestà, che si condannavano alla croce; onde vediamo che Gesù Cristo appunto recasse per titolo della crocifissione l’iscrizione Rex Judæorum, quasi si fosse veramente costituito re della sua nazione.

Quando trattavasi di dare più lieto e interessante spettacolo al popolo, sostituivasi allora alla croce l’esposizione nel circo alle bestie o lo si istoriava rendendolo episodio o parte di azione pantomimica; ma di ciò più a lungo nel capitolo dell’Anfiteatro.

Il supplizio quindi della crocifissione usavasi più frequente nelle provincie guerreggiate e conquistate, e accadde anzi spesso che se ne abusasse anche a punizione de’ nemici.

Già Alessandro Magno ne aveva dato il crudelissimo esempio, quando presa Tiro, ne faceva crocifiggere duemila; altro Alessandro, nella Giudea, banchettando in publico colle sue cortigiane, pascendosi ad un tempo lo sguardo colla crocifissione di ottocento giudei: Quintilio Varo, della stessa gente per un tumulto ne fe’ sospendere egli pure duemila. Tito, nell’assedio di Gerusalemme, ne fe’ affiggere più di cinquecento, e fu detto in quell’occasione che per la quantità dei crocefissi mancasse la terra alle croci, le croci ai corpi. Augusto, ultimata la guerra Sicula, mandò alla croce seicento schiavi; Tiberio condannò al supplizio di essa i Sacerdoti di Iside ed Ida l’ancella di Paolina, per aver prestato mano all’adulterio di costei nel tempio di quella Dea.

Si sa inoltre che i tiranni nella persecuzione del nascente Cristianesimo, ne condannassero i neofiti assai sovente ad essere crocifissi.

Nerone, per questi infelici, immaginò nuovo genere di tormenti.

Tacito e Seneca fanno menzione dell’orribil supplizio con cui questi innocui credenti, che si pretendevano essere scelleratissimi nemici dell’impero, si cercava invano di soffocare e distruggere. Quel crudele li condannò rivestendoli d’una tunica solforata, ad ardere vivi e legati a pali, servendo di torcie, di fanali negli orti imperiali; onde Giovenale con invereconda indifferenza, vi allude in que’ versi:

. . . . . Tæda lucebis in illa

Qua stantes ardent, qui fixo gutture fumant[293].

Ma non erano questi supplizj dalle leggi portati, sibbene solo dal capriccio del tiranno introdotti: epperò ritorniamo a dire e chiudere l’interrotto e non men doloroso tema della crocifissione.

Gli scrittori distinsero la crocifissione per affissione e per infissione. Esempio della prima è la croce del Redentore, su cui appare affisso ed inchiodato: della seconda nelle parole di Seneca: cogita carcerem et crucem, et adactum per medium hominem, qui per os emergat stipitem[294], troviamo gli estremi della impalazione.

Gli uomini, a trovar tormenti pei loro simili, furono sempre fecondissimi e studiarono di molto nell’immaginar modi di dar morte. I tempi moderni, che la pretendono a leggiadria, conservarono la forca e pretesero anzi perfezionarla, inventarono la ghigliottina e la fucilazione, disputando perfino quale di questi generi di morte recasse e quale non recasse infamia. Nè la parola santissima di Beccaria, nè l’esempio d’altre legislazioni, nè il grido della civiltà che protesta ad ogni condanna di morte, valsero, pur in questi nostri giorni, a cancellare dal codice di questa nostra Italia la crudelissima pena e pur di non frodare dello spettacolo della capitale esecuzione le provincie che ne fruivano prima della costituzione dell’italiano regno, si derogò allo statuto patrio, chiudendo gli occhi sulla Toscana, che nel codice Leopoldino aveva abolito la pena di morte, che non la volle per ogni conto rimessa e cui però non fu estesa.

Ugo Foscolo ebbe a cantare ne’ Sepolcri:

. . . che nozze, tribunali ed are

Diero alle umane belve esser pietose

Di sè stesse e d’altrui;

ma di grazia, m’è lecito ora di chiedere, di che mondo intendeva egli parlare?

Erano dunque le summenzionate pene quelle che si infliggevano dai Romani: leggendo tuttavia i poeti, vedesi fatta menzione d’una speciale riserbata a coloro ch’erano colti in adulterio, la quale convien dire fosse ben di frequente applicata, se di adulterj è fatto cenno ad ogni tratto ne’ satirici di quel tempo, Orazio, Giovenale e Persio, e da’ lirici, fra cui primeggiano Ovidio e Catullo, senza tener conto dell’inverecondo Marziale. Orazio, nella satira seconda del Libro Primo, parla di castighi dati ad adulteri, abbastanza fieri; d’essere cioè buttati dall’alto della casa, flagellati, uccisi sul luogo scompisciati da servi o mutilati: ma le eran codeste private vendette d’offesi mariti. Giovenale e Catullo ricordano entrambi il castigo della introduzione nelle viscere dell’adultero sorpreso di rafani e di mugili, i quali ultimi erano pesciolini voraci e che però dovevano cagionare al paziente indicibile tormento. Tali pene, vogliono alcuni commentare fossero dalle leggi comminate.

Udiamo Giovenale:

Fiet adulter

Publicus et pœnas metuet, quascumque mariti

Exigero irati; nec erit felicior astro

Martis, ut in laqueos numquam incidat Exigit auteum

Interdum ille dolor plus, quam lex ulla dolori

Concessit. Necat hic ferro, secat ille cruentis

Verberibus, quosdam moechos et mugilis intrat[295].

E Catullo:

Ah! tum te miserum, malique fati

Quem attractis pedibus, patente porta

Percurrent raphanique mugilesque[296].

Io non consento che siffatte rappresaglie venissero da legge alcuna veramente autorizzate: questo solo mi so che a Roma nei primi tempi della Repubblica, come Licurgo aveva fato a Sparta non venne portata legge contro l’adulterio: la donna colpevole era giudicata arbitrariamente da un tribunale composto del marito e de’ suoi parenti; la morte poteva essere pronunciata; e forse in tale epoca, ma non a’ tempi di Giovenale, potevasi all’ombra di tal consuetudine applicarsi l’atroce castigo, quantunque sembri tuttavia che più abitualmente la pena dell’adulterio fosse il bando. La rilassatezza de’ costumi, verso la fine della Repubblica, determinò Augusto a far una legge contro l’adulterio: la legge detta Julia, che dava facoltà ad ogni cittadino di denunciare i colpevoli e pronunziava contr’essi la relegazione.

Se non che converrebbe pensare che più che la nuova legge, stando a citati poeti, venisse osservata la legge consuetudinaria antica di un tribunale di famiglia nel cui codice fosse l’orribil pena da essi menzionata.

E poichè il mio lavoro ha la propria occasione da Pompei, rammenterò che nella Campania, di cui, come più volte avvertii, Pompei era parte, quando una femmina veniva sorpresa in adulterio, veniva spogliata delle vestimenta, poi era condotta nel foro, ed esposta nuda sopra una pietra, ove per più ore era segno alle ingiurie, alle derisioni, ai fischi della ciurmaglia; indi ponevasi sopra un asino che si mandava in giro per la città in mezzo agli schiamazzi. Altro castigo non le veniva inflitto, ma restava infame, si mostrava a dito, dicendola Ονοβὰτις (che montò l’asino) e le durava il nomignolo pel rimanente dell’abbietta e miserabile sua vita[297].

Con sì diversi giudizj civili e penali, con pene così formidabili e, più che tutto, in mezzo a tanta corruzione di costumi, doveva, penserà per avventura taluno, essere stata bazza per gli avvocati (patroni oratores), e per i causidici (pragmatici). Io chiuderò il presente capitolo con una parola intorno ad essi.

E questa volta ancora mi è forza, per le informazioni, ricorrere a Giovenale: coi ritratti forniti da questo poeta si può fare una storia domestica di Roma, ne’ primi secoli dell’impero. Il suo libro, avverte giustamente Nisard, è un mirabile complemento di quello di Tacito; è la cronica privata di un’epoca, della quale Tacito ha scritto la storia pubblica.

Asconio ci fa sapere che chi difendeva altri in giudizio, o veniva detto Patronus, se era oratore: o Advocatus, se suggeriva la parte del diritto o comodava la sua presenza all’amico; o finalmente Cognitor, se interessavasi alla causa e la difendeva come propria.

Nel senso di advocatus che assiste di sua presenza l’amico trovasi esempio in Plauto:

Res magna amici apud forum agitur: ei volo

Ire advocatus[298].

L’avvocato che è alla moda, dice adunque Giovenale, nella Satira Settima, è assai che ottenga, in prezzo de’ suoi sudori, un rancido prosciutto, de’ pesci stantii, delle vecchie cipolle o alcune bottiglie di vino incerconito. Se busca una qualche moneta d’oro, gli bisogna farne parte a mediatori che glie ne hanno procacciato l’occasione. Ma il suo collega, il quale è sul candeliere, con minor talento di lui, tira a sè tutte le cause, ed è pagato di buona moneta. Questo avviene perchè egli s’è fatto scolpire in bronzo sotto il suo largo vestibolo, seduto sopra un cavallo di battaglia; perchè il litigante, innanzi di affidare la sua causa all’avvocato, esamina se gli brilli in dito un magnifico anello d’oro, se facciasi portare da otto facchini e sia seguito da una lettiga e preceduto da un corteo di amici vestiti delle loro toghe.

Non froderò i lettori dell’originale e viva pittura, la quale, se non interamente, ha tuttavia la sua buona parte d’attualità: in grazia di che mi si vorrà perdonare la lunghezza della citazione:

Rumpe miser tensum iecur, ut tibi lasso

Figantur virides, scalarum gloria, palmae.

Quod vocis praetium? siccus pettasunculus et vas

Pelamydum, aut veteres; Afrorum epimenia, bulbi,

Aut vinum Tiberi devectum, quinque lagenas.

Si quater egisti, si contingit aureus unus,

Inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum.

Aemilio dabitur, quantum licet, et melius nos

Egimus: huius enim stat currus aeneus, alti

Quadriiuges in vestibulis, atque ipse feroci

Bellatore sedens curvatum hastile minatur

Eminus, et statua meditatur proelia lusca.

Sic Pedo conturbat, Matho deficit: exitus hic est

Tongilli, magno cum rhinocerote lavari

Qui solet et vexat lutulenta balnea turba,

Perque forum iuvenes longo premit assere Medos,

Empturus pueros, argentum, murrhina, villas:

Spondet enim Tyrio stiataria purpura filo.

Et tamen est illis hoc utile: purpura vendit

Causidicum: vendunt amethystina: convenit illis

Et strepitu, et facie maioris vivere census.

Sed finem impensae non servat prodiga Roma.

Fidimus eloquio? Ciceroni nemo ducentos

Nunc dederit nummos, nisi fulserit annulus ingens.

Respicit haec primum qui litigat, an tibi servi

Octo, decem comites, an post te sella, togati

Ante pedes. Ideo conducta Paulus agebat

Sardonyche atque ideo pluris quam Cossus agebat,

Quam Basilus. Rara in tenui facundia panno.

Quando licet Basilo flentem producere matrem?

Quis bene dicentem Basilum ferat? Accipiat te

Gallia, vel potius nutricula causidicorum

Africa, si placuit mercedem ponere linguae

Declamare doces?[299]

Ma non tutti gli oratori potevano pretenderla a scienza e dottrina di giure civile, la quale di causa in causa veniva il più spesso somministrata da’ causidici. Fra’ Greci, avverte Cicerone, coloro che tali si chiamavano erano uomini di basso affare, i quali con picciol salario fornivano agli oratori quelle notizie legali che nelle cause eran necessarie sapersi; ma ben altrimenti venivano in Roma considerati, tenendosi occupazione di qualsivoglia più illustre e grand’uomo.

Dopo infatti aver detto che chiunque presuma aver lode di perfetto oratore sia necessario ch’egli abbia cognizione intera del civile diritto, così conchiude: Senectuti vero celebrandæ et ornandæ quod honestius potest esse perfugium quam juris interpretatio? Equidem mihi hoc subsidium jam ab adolescentia comparari non solum ad causarum usam forensem, sed etiam ad decus atque ornamentum senectutis, ut quam me vires (quod fere iam tempus adventat) deficere caepissent, isto ab solitudine domum meam vindicarem[300].

Causidici, in questo senso, sarebbero tra noi quegli avvocati consulenti, che piuttosto alle consultazioni od all’istruzione delle cause attendono, che non alla loro pertrattazione avanti i Tribunali.