LIBRO PRIMO

Quest'ampia e possente parte d'Italia, che Regno di Napoli oggi s'appella, il qual circondato dall'uno e dall'altro mare, superiore ed inferiore, non ha altro confine mediterraneo, che lo Stato della chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del Popolo romano fu avventurosamente aggiunta al suo Imperio, ebbe forma di governo pur troppo diversa da quella, che sortì da poi ne' tempi degli stessi romani Imperadori. Nuova politia sperimentò quando sotto la dominazione de' Re d'Italia pervenne. Altri cambiamenti vide sotto gl'Imperadori d'oriente. E vie più strane alterazioni sofferse, quando per varj casi trapassata di gente in gente, finalmente sotto l'Augustissima Famiglia Austriaca pervenne.

Non fu ne' tempi dalla libera Repubblica divisa in province, come ebbe da poi; nè comunemente altre leggi conobbe se non le romane. I varj Popoli che in lei abitarono presero insieme, o diedero il nome alle tante regioni, ond'ella fu divisa; e le città di ciascuna regione, secondo che serbarono amicizia, e fedeltà al P. R. quelle condizioni o dure, o piacevoli ricevettero, che s'aveano meritate. Nè bisogna cercare miglior forma di governo di quella, che in cotai primi tempi v'introdussero i providi Romani, appo i quali l'arte del governare fu così lor propria, che per quella sopra tutte l'altre Nazioni del Mondo si distinsero. Testimonio è a noi l'incomparabile Virgilio[15], il quale dopo aver date a ciascuna Nazione le lodi per quelle arti, onde sopra tutt'altre preson grido, del solo Popolo romano cantò, esser stata di lui propria l'arte del governare, e del ben reggere i Popoli. Per questa, non già per quella del conquistare si rendè quest'inclita gente sopra tutt'altre sublime; imperocchè se si vuole por mente alla grandezza del suo Imperio, posson ancora gli Assiri in alcun modo vantarsi del loro per Nino acquistato; i Medi, ed i Persi di quello per Ciro; ed i Greci dell'altro per Alessandro Magno fondato. Gli acquisti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e sotto i famosi Imperadori Maometto II. e Solimano, il loro imperio non fu a quello minore[16]; ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quello de' Serenissimi Re di Spagna; maggiore, se si riguarda l'ampiezza de' confini, di quanti ne vide il Mondo giammai[17]. E quantunque la prudenza de' consigli, l'intrepidezza de' loro animi, la felicità, e le molte virtù, onde tutte le loro imprese erano ricolme, fossero state eccellenti, ed incomparabili; nulla di manco il giudizio del Mondo, e de' più gravi Scrittori[18], che riputarono quasi tutte le loro spedizioni ingiuste, e le loro armi sovente senza ragionevol cagione mosse e sostenute, venne a' medesimi, e alla lor gloria non picciol detrimento a recare. Solamente in celebrando la sapienza del governo, e la giustizia delle loro leggi si stancarono le penne più illustri del Mondo, e per questo unico pregio meritamente sopra tutt'altri ne andarono gloriosi. Chiarissimo argomento sarà l'essersi veduto, che rovinato ed estinto già il loro impero, non per questo mancò ne' nuovi dominj in Europa fondati, la maestà e l'uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani con tanta maturità e sapienza dettate, si diffusero e propagarono per tutte le parti del Mondo; non tanto per la potenza del loro imperio, nè perchè secondo la ragion delle genti fu sempremai inalterabil legge di vittoria, che i vinti passassero ne' costumi, e sotto le leggi de' vincitori, quanto per l'evidente utilità, che i popoli soggiogati ritraevano dal loro equabile e giusto governo. Quindi avvenne che le Nazioni più remote e barbare spontaneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giustizia e prudenza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Cesare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongono quelle regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' popoli volenti. Nè vi bisognava meno, che la sapienza del lor governo, e la giustizia di queste leggi per produrre fra tante nazioni diverse e lontane quella docilità ed umanità di costumi, che Libanio[19] esagerava a coloro, che viveano secondo gl'istituti e leggi romane; e quella concordia, e quel nodo d'una perfetta società civile, che ci descrive Prudenzio[20] fra coloro, che sotto il giogo di quelle usavano. Anzi non sono mancati Scrittori[21] gravissimi, fra' quali non è da tacere l'incomparabile Agostino[22], che credettero per divina previdenza essersi fatto, che i Romani signoreggiassero il Mondo, affinchè per lo loro governo ricolmo di sapienza e di giustizia, i costumi e la fierezza di tante Nazioni si rendessero più trattabili e mansueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse con maggior facilità a ricevere quella religione, la qual finalmente dovea abbattere il gentilesimo, e stabilita in più saldi fondamenti dovesse illuminar la terra, e ridurla ad una vera credenza, laonde in premio della loro giustizia fosse stato a loro conceduto l'imperio del Mondo. Gl'Impp. Diocleziano e Massimiano in un loro Editto, che si legge nel Codice Gregoriano, ci lasciarono delle leggi romane questo gravissimo encomio: Nihil nisi sanctum, ac venerabile nostra Jura custodiunt: et ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit: quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit[23]. Per questa cagione avvenne che le Nazioni d'Europa, non come leggi d'un sol Popolo, ma come le leggi universali e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i Principi e le Repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla forma di quelle, in guisa che oggi pare, che l'orbe cristiano si regga e si governi alla lor norma, ond'è che nell'Accademie ben istituite pubblicamente s'insegnino, e s'apparino a questo fine.

Ben egli è vero, che a chiunque riguarda la felicità dell'armi del P. R. parrà cosa stupenda, come in così breve tempo avesse potuto stendere il suo imperio sopra tante province, e sì lontane. Nè potrà senza sorprendersi, sentire, come nella sua infanzia, quasi lottando co' vicini, tosto gli vincesse; che soggiogata indi a poco l'Italia, adulto appena, stendesse le sue braccia in più remoti paesi. Prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e s'inoltrasse poi nell'ampie regioni della Spagna; e renduto già virile e possente, soggiogasse da poi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l'Asia, l'Africa, la Bretagna, l'Egitto, la Dacia, l'Armenia, l'Arabia, e l'ultime province dell'oriente; tanto che alla perfine oppresso dal grave peso di tanta, e sì sterminata mole, bisognò che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l'istituto e la moderazione, che praticò colle genti vinte e debellate. E non seguendo l'esempio degli Ateniesi, e de' Lacedemoni, da' quali tutte come straniere venivan trattate prendendo di loro troppo aspro governo: quelle condizioni, o dure o piacevoli lor concedeva, che s'avesse meritato, o la loro fedeltà ed amicizia, ovvero l'ostinazione e protervia. Alcuni Popoli, dice Flacco[24], pertinacemente contra i Romani guerreggiarono. Altri conosciuta la virtù loro serbaron a' medesimi una costante pace. Alcuni altri sperimentando la loro fedeltà e giustizia, spontaneamente a color si rendettono ed unirono, e frequentemente portaron le armi contra loro nemici; onde era di dovere, che secondo il merito di ciascuna Nazione ricevessero le leggi e le condizioni; imperciocchè non sarebbe stata cosa giusta, che con eguali condizioni s'avessero avuto a trattare i Popoli fedeli, e coloro che tante volte violando la fede ed i giuramenti dati, ruppero la pace, e portarono guerra a' Romani. Per questa cagione fu da essi con diverse condizioni governata l'Italia dall'altre province dell'Imperio. Quindi avvenne, che nelle città istesse d'Italia fossero stati introdotti que' varj gradi, e quelle varie ragioni di cittadinanza Romana, di Municipj, di Colonie, di Latinità, di Prefetture, e di Cittadi Federate; e quindi avvenne ancora, che rendutisi Signori di tante, e sì remote province, con prudente consiglio si fosse istituito, che altre fossero Vettigali, altre Stipendiarie, o Tributarie: altre Proconsolari, ed altre Presidiali.

CAPITOLO I. Delle Condizioni delle città d'Italia.

I Romani avendo cacciati i loro Re, si vollero esentare affatto dalla signoria pubblica, per godere di una perfetta ed intera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone, essi non dipendevano da alcun Re, o Monarca: siccome non vollero dipendere da alcun Magistrato per diritto di signoria, per cui potessero essere chiamati sudditi, ch'è quel, che chiamavano Jus libertatis, il qual era uno de' diritti e privilegi de' cittadini romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condannare a morte, e di far battere alcun cittadino romano. Ed egli è da credere, che sarebbonsi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare altra forma di governarsi: cotanto odiavano la Signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro Re, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' cittadini romani l'esser annoverati nelle Tribù, e nelle Centurie da' Censori: dare i suffragi: poter esser assunti a' primi onori e supremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' beneficj militari, e del pubblico erario: goder soli della potestà patria verso i figliuoli[25], delle ragioni della gentilità, dell'adozioni, della toga, del commercio, de' connubj, e degli altri privilegi spiegati dottamente dal Sigonio[26].

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani, che i loro retaggi fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla pubblica signoria, e che appartenessero ai proprietari di quelli Optimo Jure, ovvero, com'essi dicevano, Jure quiritium. Ciò che spinse Bodino[27] a dire, che la signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari, e che i Romani non la riconoscevano, nè sopra le persone, nè sopra i beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' cittadini romani, e di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni, per le terre d'Italia: ma egli è facilissimo avvisare, che essi la riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano cittadini romani, e che per conseguenza non avevano quel diritto di libertà, ch'era lor proprio: e sopra i retaggi situati fuori d'Italia, ben la riconobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' provinciali per le loro robe conceduto quel Jus Quiritium, che si conosceva per quell'antica loro divisione rerum mancipi et nec mancipi.

Questi erano i più ragguardevoli privilegi de' cittadini romani, cioè di coloro che in Roma, o ne' luoghi a se vicini ebbero la fortuna di nascere: e secondo, che alcuni di essi erano conceduti per ispezial grazia, e favore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di Municipj, di Colonie, di Città federate e di Prefetture.

La condizione de' Municipj era la più piacevole ed onorata, che potesse alcuna città d'Italia avere, particolarmente quando era a' medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragi; nel qual caso, toltone l'ascrizione alle Curie romane, ch'era propria de' cittadini di Roma, i quali in essa dimoravano, i Municipj poco differivano da' cittadini romani stessi; ed eran chiamati Municipes cum suffragio per distinguergli da coloro, a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò Municipes sine suffragio. Era ancora lor permesso creare i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni, che non potevan aver altre leggi, che quelle de' Romani. E quindi deriva, che infino a' nostri tempi, le leggi particolari d'un luogo o d'una città, le appelliamo leggi municipali; la quale prerogativa, o permettendo o dissimulando il Principe, veggiamo anche oggi, che molte città di queste nostre province la ritengono[28].

A' Municipj seguivano nell'onore le Colonie. Non possono gli Scrittori d'ogni età abbastanza lodar l'istituto di Romolo, così frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle regioni vinte o vote, nuovi abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla città di Roma, la quale oppressa dalla moltitudine de' cittadini per lo più impotenti e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' cittadini medesimi, i quali, con assegnarsi loro in quelle regioni i campi, venivano ad aver conforto e comodità di vivere: agli stessi Popoli soggiogati, perchè erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi ancora costumi più politici e civili: e per ultimo, allo stesso romano Imperio; poichè oltre all'esser cotal ordinamento cagione, che nuove terre, e città s'edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor più sicuro, e riempieva d'abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle regioni gli uomini ben distribuiti: di che nasceva, che abitandosi in una regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all'offese più pronti, e nelle difese più sicuri, perchè quella Colonia, la qual è posta da un Principe in paese nuovamente occupato, è come una rocca, ed una guardia a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le Colonie, come quelle, che in tutto derivavano dalla città di Roma, a differenza de' Municipj, (che per se soli si sostenevano, appoggiati a' propri Magistrati, ed alle proprie leggi) niente di proprio aveano, ma dovevan in tutto seguire le leggi e gl'instituti del P. R. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile ed eccellente per la maestà e grandezza della città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri ed immagini. E col sottoporsi alle leggi del P. R. per la loro eccellenza ed utilità, era più tosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le leggi particolari e proprie de' Municipj, come rapporta Agellio[29], eran così oscure e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime, non potevano nè anche porsi in usanza. Ma l'amministrazione ed il governo delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo ed il Senato, così nelle Colonie la Plebe ed i Decurioni: costor l'immagine rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn'anno eleggevansi due o quattro, secondo la grandezza o picciolezza della Colonia, appellati Duumviri o Quatuorviri, che avevan somiglianza co' Consoli romani. Vi si creava l'Edile, il qual dell'annona, de' pubblici edificj, delle strade, e delle simiglianti cose teneva cura: il Questore, cui davasi in guardia il pubblico Erario, ed altri Magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve vivevasi in tutto co' costumi, colle leggi e cogli istituti de' Romani stessi: ed ai nuovi abitatori pareva, come se vivessero nella città stessa di Roma. Augusto fu che, avendo in Italia accresciute ventiotto altre Colonie, stabilì che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dal loro corpo i Magistrati, ma lor concedette solamente, che i Decurioni dassero essi i suffragi di que' Magistrati che volevano, i quali suffragi dovessero mandar chiusi e suggellati in Roma, dove doveano crearsi[30].

Oltre a Municipj e alle Colonie furon ancora, prima della guerra italica, altre cittadi in Italia, che tenevano condizioni assai più onorate e libere. Queste erano le città federate, le quali toltone qualche tributo, che pagavan a' Romani per la lega e confederazione con essi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano la lor propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i Magistrati, e spesso ancora s'avvalevan de' nomi di Senato e di Popolo. Così appresso Livio leggiamo, che Capua ne' primi tempi, quando era Città Federata, non peranche ridotta in Prefettura, si governava in forma di Repubblica, avendo Magistrati, Senato e Popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge, che se bene vinti, furono da' Romani lasciati nella loro libertà: de' Napolitani, de' Prenestini[31], di que' di Tivoli, e d'altri Popoli, essere il medesimo accaduto, ben ce n'accerta Polibio[32], le città de' quali eran così libere, ch'era permesso a' condennati in esilio, di farvi dimora, e soddisfar così all'imposta pena.

Sieguono nell'ultimo luogo le Prefetture. Non v'ha dubbio alcuno, che fra tutte le città d'Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura, sortissero una condizione durissima; poichè quelle città che ingrate e sconoscenti al P. R. la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde siccome alle province ogni anno da Roma solean mandarsi i Pretori, così in queste città mandavansi i Prefetti, all'amministrazione e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Prefetture. Coloro, che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere come i Municipj, nè dal loro corpo creare i Magistrati, come i Coloni: ma da' Magistrati di Roma venuti, eran essi retti, e con quelle leggi vivevano che a coloro d'imporre piaceva. Di questa condizione fu già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cesare fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Prefetture ancora eran di due sorti. Dieci città, tutte poste in questo Reame, eran governate da dieci Prefetti, che dal Popolo romano si creavano e si mandavan al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma, Casilino[33], Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessula[34], Atella e Calatia[35]. All'altre soleva il Pretor Urbano ogni anno mandare i Prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia[36], Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia, Nursia ed Arpino.

Fu tempo, che il numero delle città federate in Italia era maggiore delle Colonie, de' Municipj e delle Prefetture: ma da poi si videro varie mutazioni, passando l'una Città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da Città Federata passò in Prefettura, indi nel Consolato di C. Cesare in Colonia: Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formia, Piperno ed Anagni prima Municipj, indi Colonie, e talora anche Prefetture. Fondi, Ceri ed Arpino in alcun tempo furono Municipj: Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli e Saturnia, Colonie: e Calatia, Venafro, Alife, Frusilone, Rieti e Nursia, mentre durò la libertà del P. R. furono sempre Prefetture.

Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi varj gradi, e varie condizioni delle città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza, mentre durò la libertà del P. R. poichè dopo, tralasciando che Augusto privò della libertà molte Città Federate, le quali licenziosamente troppo di quella abusavano[37]: essendosi per la legge Giulia adeguati i suffragi di tutti, e conceduta parimente la cittadinanza a tutta l'Italia, siccome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle province: le ragioni de' Municipj, delle Colonie e delle Prefetture furono abolite, e cominciarono questi nomi a confondersi, in guisa che alle volte la Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche per Prefettura: onde dopo la legge Giulia tutte le città d'Italia, alle quali fu conceduto il Jus de' suffragi, potevan Municipj nomarsi; e da poi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle città d'Italia, ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro, che al suo imperio eran soggetti[38].

Queste furon le varie condizioni delle città d'Italia. Non dissimil avrem ora da narrar quelle, che il Popolo romano concedette alle province fuori di quella.

CAPITOLO II. Delle Condizioni delle Province dell'Imperio.

Le terre delle province non lasciarono d'esser nella signoria pubblica dell'Imperio romano, e d'essere tributarie, come prima. I Romani, avendo nel corso di cinquecento anni soggiogata l'Italia, portando le vittoriose loro armi fuori di essa, sottoposero al loro imperio molti vasti ed immensi paesi, che divisero non in regioni, ma in forma di province. Le prime furon la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, le due province della Spagna, l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonese, l'Isole Baleari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro e la Gallia transalpina. Alle quali da poi da' Cesari s'aggiunsero la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Egitto, la Cappadocia, la Bretagna, la Dacia, l'Armenia, la Mesopotamia, l'Assiria e l'Arabia.

Le principali condizioni, e le comuni a tutte queste province del romano Imperio furono: I. che dovessero ubbidire al Magistrato romano, ond'è che da' varj nomi de' Magistrati fossero altre appellate Proconsolari, altre Presidiali; II. che ricevessero le leggi del vincitore; III. che fossero al medesimo tributarie. Ma nell'imporre i tributi, fuvvi infra loro varietà considerabile: poichè i Romani, de' campi[39] occupati a' nemici, alcuni ne vendevano, altri venivan assegnati a' veterani, altri ancora si lasciavano agli antichi possessori, o per grazia, o per amicizia, o per altra cagione, che movesse il Capitano. Quelli, a' quali i campi non erano in tutto o in parte tolti, fecero o vettigali, o stipendiarj, ovvero tributarj; per la qual cosa alcune province si dissero da poi vettigali, altre stipendiarie, e tributarie. Le vettigali eran quelle, che pagavano certe gabelle, o dazj di cose particolari, e determinate, come del porto, delle cose venali, de' metalli, delle saline, della pece, e di cose simili, le quali solevano affittarsi a' Pubblicani. Le stipendiarie ovvero tributarie eran quelle, le quali un certo stipendio o tributo pagavano al P. R., ed ancorchè da Ulpiano[40] si confondessero questi due nomi di stipendio e di tributo, in realtà però erano diversi; poichè lo stipendio era un peso certo ed ordinario: il tributo era incerto e straordinario, che secondo la varietà, o necessità de' tempi e delle cose s'imponeva[41].

In questa guisa adunque alcune province dell'Imperio romano furono vettigali, come l'Asia, la Gallia Narbonense e l'Aquitania: alcune altre tributarie. Ma siccome le condizioni delle città d'Italia non furono sempre le medesime, nè costanti, e furon poscia da' Cesari mutate: così lo stato delle province, cominciando ad introdursi il Principato, e l'autorità degl'Imperadori sempre più crescendo, mutarono anch'esse le condizioni, secondo il volere de' Principi. Così l'Asia fu vettigale infino, che Cesare, debellato Pompeo, non la trasformasse in tributaria[42]. La Gallia fu mutata parimente da vettigale in tributaria da Augusto, dappoichè intera fu manomessa[43]. Ed all'incontro ne' tempi seguenti si vide, che Vespasiano concedè il Jus Latii alle Spagne[44]. Nerone pur egli diede la libertà alla Grecia tutta; ma Vespasiano glie la tolse ben tosto, facendola di nuovo vettigale, e la sottopose a' Magistrati romani, come quella, che, siccome scrive Pausania[45], s'era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

Finalmente gli altri Imperadori Romani, che nient'altro badavano, che di ridurre a poco a poco l'Imperio alla Monarchia, per togliere a' Romani tutti i lor privilegi (siccome erasi fatto delle città d'Italia, che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma) fecero anch'essi delle province; laonde l'Imperador Antonino[46], non osando alla scoverta togliere questi privilegi al Popolo romano, gli comunicò per un fino tratto di stato a tutti i sudditi dell'Imperio, donando a' provinciali la cittadinanza romana[47], con fargli tutti Romani; il che altro non fu che togliere con effetto, ed abolire i privilegi de' cittadini romani, riducendogli in diritto comune; e come ben a proposito disse S. Agostino[48], ac si esset omnium, quod erat ante paucorum. Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi versi[49].

E lungo tempo appresso, Giustiniano tolse scovertamente questa differenza di terre d'Italia, e di province; e per abolire tutti i vestigi e l'orme della libertà popolare, disse finalmente, che questo Jus Quiritum era un nome vano e senza soggetto[50]. Ed in verità se gli tolse tutto il suo effetto, allorchè abolita la differenza rerum mancipi, et nec mancipi[51], fu stabilito, che ciascuno fosse arbitro e moderatore delle sue robe. Così da una parte i Romani rimasero senza privilegi; e dall'altra i Provinciali, a' quali fu conceduta la cittadinanza, non perciò ne guadagnarono cosa alcuna; imperocchè pian piano si ridusse l'esser riputati cittadini romani, ad un nudo e vano nome d'onore; poichè non per questo non erano costretti a pagare i dazj ed i tributi, come scrisse S. Agostino medesimo[52]: Nunquid enim illorum agri tributa non solvunt? Anzi negli ultimi tempi della decadenza del loro Imperio, la condizione de' Provinciali si ridusse a tanta bassezza e servitù, che impazienti di soffrire il giogo e la tirannide degli Uffiziali romani, passavan volentieri alla parte de' Goti, e dell'altre Nazioni straniere. Salviano[53], Scrittore di questi ultimi tempi, che fiorì nell'imperio d'Anastasio Imperadore, rapporta, che i Provinciali passavano frequentemente sotto i Goti, nè di tal passaggio si pentivano, eleggendo più tosto, sotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà, essere in realità servi; in maniera, che e' soggiunge, nomen Civium Romanorum aliquando non solum magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur, ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur. Ed Orosio[54], ed Isidoro parimente rendono testimonianza, che i medesimi eleggevano più tosto poveri vivere fra' Goti, che esser potenti fra Romani, e sopportare il giogo gravissimo de' tributi: di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente ragionare.

Tali, e così varie furono le condizioni delle città d'Italia, e delle province dell'Imperio romano; ma qual forma di politia, e quante divisioni ricevesse l'Imperio infino a' tempi di Costantino il Grande, uopo è qui, per la maggior chiarezza delle cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

CAPITOLO III. Della disposizione dell'Imperio sotto Augusto.

Quattro divisioni, per comun consentimento degli Scrittori, le quali altrettanti Autori riconoscono, e quattro aspetti e forme di Repubbliche ebbe l'Imperio Romano fino alla sua decadenza. Della prima, di cui Romolo fu l'autore, troppo a noi remota, e che niente conduce all'istoria presente, non farem parola: ma della seconda stabilita da Augusto, e della terza, che riconosce per suo autore Adriano, egli è di mestieri, che qui ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia non così bene s'intenderebbe la quarta, che introdotta da Costantino M. fu poi da Teodosio il Giovane ristabilita, della quale nel secondo libro, come in suo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle regioni, che nel corso di 500. anni furono soggiogate dal P. R. non con altro general nome, che sotto quello d'Italia furon appellate. Ma questa ebbe varj distendimenti, e varj confini; poichè prima i suoi termini erano il fiume Eso dal mar superiore, e il fiume Macro dal mar inferiore; ma dopo vinti, e debellati i Galli Senoni si distese infin al Rubicone; e finalmente essendosi a lei aggiunta anche tutta la Gallia Cisalpina, allargò i suoi confini infin alle radici dell'Alpi; onde furono i di lei termini, verso il mare superiore, l'Istria, il Castello di Pola, ed il fiume Arsia; nel mar inferiore, il fiume Varo, che da' Liguri divide la Gallia Narbonense; e per confine mediterraneo ebbe le radici dell'Alpi.

Fu l'Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici Regioni[55], delle quali la I. abbracciava il vecchio, e 'l nuovo Lazio e la Campania: la II. i Picentini: la III. i Lucani, i Bruzj, i Salentini ed i Pugliesi: la IV. i Ferentani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti ed i Sabini: la V. il Piceno: la VI. l'Umbria: la VII. l'Etruria: l'VIII. la Gallia Cispadana: la IX. la Liguria: la X. Venezia, Carni, Japigia ed Istria: e la XI. la Gallia Traspadana. Queste regioni, com'abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro città, eran governate da' Romani, e secondo le costoro leggi viveansi, nè furon divise in province giammai.

In province furon divisi que' luoghi e quegli ampi paesi, che soggiogata l'Italia, coll'ajuto di lei conquistò da poi il P. R. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna e la Corsica: quindi avvenne che la Sicilia, secondo questa descrizione dell'Imperio, fosse riputata provincia fuori d'Italia; onde Dione lasciò scritto, che avendo Augusto fatto un Editto, che i Senatori non dovessero andar senza licenza di Cesare fuori d'Italia, eccettochè nella Sicilia, e nella provincia Narbonense, bisognò che espressamente eccettuasse dall'Editto queste due province, perchè altrimente vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne e l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, l'Assiria, Cipro, e la Gallia Transalpina.

Nel tempo della libera Repubblica, il governo di queste province era regolarmente a' Presidi commesso, che da Roma in esse mandavansi. V'erano ancora delle province Consolari, a' Consoli, o vero Proconsoli, date in governo; queste sotto Pompeo e Cesare, furon le Spagne, le Gallie, l'Illirico e la Dalmazia: e la Cilicia e la Siria sotto Cicerone e Bibulo Proconsoli. Altre Pretorie, le quali furono I. Sicilia, II. Sardegna e Corsica, III. Affrica e Numidia, IV. Macedonia, Acaja e Grecia, V. Asia, Lidia, Caria, Jonia e Misia, VI. Ponto e Bitinia, VII. Creta, ed VIII. Cipro.

Furon da poi da' Cesari aggiunte altre province all'Imperio romano, ciò sono, la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Affrica, le province orientali, la Cappadocia, Britania, Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia ed altre; le quali province da Augusto, altre in Proconsolari partite furon, altre in Presidiali. Le province più pacifiche e quiete, le quali senz'arme, ma col solo comandamento potevan governarsi, le diede egli in guardia e le commise alla cura del Senato, il quale vi mandava i Proconsoli. Le più feroci e le più torbide, che senza militar presidio non potevan reggersi, riserbò a se, ed in queste mandava egli il Preside. Ecco in brieve qual fosse la disposizion dell'Imperio romano sotto Augusto.

CAPITOLO IV. Della disposizione e politia di queste regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli: e della condizione delle loro città.

Questa parte d'Italia adunque, che ora appelliamo Regno di Napoli, non era partita in Province; come fu fatto da poi ne' tempi d'Adriano.

Ella fu divisa in Regioni e da varj popoli, che in esse abitarono presero insieme, o diedero il nome agli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Peligni, i Vestini, i Precuzj, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lucani, i Bruzj, i Salentini, gli Japigi, ed i Pugliesi.

Ciascuna di queste regioni ebbe città per loro medesime chiare ed illustri, le quali secondo la varia lor condizione eran da' Romani amministrate, e secondo le leggi de' medesimi viveano. Vi furon di quelle, che sortirono la condizione di Municipj, le quali, oltre alle leggi romane, potevan anche ritener le proprie e municipali. Di questa condizione nella Campania furono Fondi e Formia, la quale da poi fu da' Triumviri fatta Colonia; Cuma, ed Acerra, altresì da Augusto renduta Colonia; Sessa, ed Atella, le quali parimente lo stesso Augusto in Colonie da poi mutò: Bari in Puglia, e molte altre città poste in altre regioni.

Ma più numerose furon in queste nostre regioni le Colonie, che da tempo in tempo, e nella libera Repubblica, e sotto gl'Imperadori furono successivamente accresciute.

Colonie nella Campania furon Calvi, Sessa, Sinvessa[56], Pozzuoli, Vulturno, Linterno, Nola, Suessula, Pompei, Capua, Casilino, Calazia, Acquaviva, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da Città Federata fu trasformata in Colonia.

Colonie parimente furono nella Lucania Pesto[57], Buxento[58], Conza ed altre città. Nel Sannio, Saticula[59], Casino, Isernia, Bojano, Telese, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino, ed altre.

Nella Puglia, Siponto, Venosa, Lucera, che da città federata passò ancor ella in Colonia; e, per tralasciar l'altre, Benevento che ne' tempi d'Augusto, come rapporta Plinio[60], non già alla Campania, come fu fatto da poi, ma alla Puglia appartenevasi[61].

Colonie anche furono Brindisi, Lupia, ed Otranto, ne' Salentini. Valenzia, Tempsa, Besidia, Reggio, Crotone, Mamerto, Cassano, Locri, Petelia, Squillace, Neptunia, Ruscia, e Turio, ne' Bruzj[62]; alcune delle quali avvegna che prima godessero il favor di Città Federate, furon quindi in Colonie mutate; siccome Salerno, Nocera, ed altre città, ne' Picentini; ed alcune altre poste nell'altre regioni, che non fa mestieri qui tesser di loro un più lungo catalogo.

In tutte queste città si viveva conforme al costume, alle leggi ed agl'istituti dell'istessa Roma. A somiglianza del Senato, del Popolo, e de' Consoli, aveano ancor'esse i Decurioni, la Plebe, e i Duumviri. Avean similmente gli Edili, i Questori, e gli altri Magistrati minori in tutto uniformi a quelli di Roma, di cui erano piccioli simulacri ed immagini: quindi è che si valevan de' nomi di Ordo, ovvero di Senatus Populusque[63]. E per questa ragione in alcuni marmi, che sottratti dal tempo edace son ancora a noi rimasi, veggiamo, che indifferentemente si valsero di questi nomi. Moltissimi possono osservarsi in quella stupenda e laboriosa opera di Grutero[64], ove fra l'altre leggiamo più inscrizioni poste da' Nolani ad un qualche loro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. Nolanorum. Anche i Segnini nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo, che diceva così[65].

L . VOLVMNIO
L . F . POMP
JULIANO . SEVERO
IIII . VIRO . COL . SIGN
PATRONO . COLONIAE . SUAE
S . P . Q . SIGNINUS

E Minturno pure ad un tal Flavio eresse quell'altro[66].

M . FLAVIO . POSTU
C . V . PATR . COL
ORDO . ET POPV
MINTVRNEN

Furonvi in queste nostre regioni eziandio le Prefetture. Erano in Italia, secondo il novero di Pompeo Festo ventidue Prefetture. A dieci città, che tutte eran in questo Reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Volturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessola, Atella, e Calazia, si mandavan da Roma dieci Prefetti dal Popolo romano creati, a' quali il governo e l'amministrazione delle medesime era commessa. A dodici altre, i Prefetti mandavansi dal Pretor Urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano: queste città eran Fondi, Formia, Cerri, Venafro, Alife ed Arpino, tutte nel Regno; Anagni, Piperno, Frusilone, Rieti, Saturnia e Nurcia, nell'altre regioni d'Italia.

La condizione di queste Prefetture, come s'è detto, era la più dura; non potevano aver proprie leggi, come i Municipj: non potevan dal Corpo delle loro città creare i Magistrati, come le Colonie: ma si mandavan da Roma per reggerle. Sotto le leggi de' Romani vivevano, e sotto quelle condizioni, che a' Magistrati romani loro piaceva d'imporre.

Non mancaron ancora in queste regioni, che oggi formano il nostro Reame, le Città Federate. Queste toltone il tributo, che per la lega e confederazion pattuita co' Romani pagavan a' medesimi, erano reputate nell'altre cose affatto libere: avevano la loro propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi proprie: creavan esse i Magistrati, e spesso ancora valevansi de' nomi di Senato e di Popolo. Di tal condizione ne fu per molto tempo la nostra città di Napoli, furon i Tarentini, i Locresi, i Reggioni[67], alcun tempo i Lucerini[68], i Capuani, ed alcun altre delle città greche, le quali eran in Italia, che tali furono, e Napoli, e Taranto, e Locri, e Reggio, le quali per molto tempo non solo nelle leggi e ne' costumi e negli abiti non s'allontanarono da' Greci, onde ebbero la lor origine, ma nè tampoco nella lingua. Queste città da' Romani furon sempre trattate con tutta piacevolezza e riputate più tosto per amiche e federate, che per soggette, e toltone il tributo, che in segno della confederazione esigevan da esse, lasciavanle nella loro libertà; tanto che, come se queste città fossero fuori dell'Imperio, era permesso a gli esuli Romani in quelle dimorare[69].

I. DI NAPOLI, Oggi capo e metropoli del Regno.

Napoli, ancorchè piccola città, ritenne tutte queste nobili prerogative: ebbe propria politia, proprj Magistrati, e proprie leggi. Ma quali queste si fossero, siccome dell'altre Città Federate, ben dice il Sigonio[70], esser impresa molto malagevole in tanta antichità, e fra tante tenebre andarle ricercando. Pure per essere stat'ella città greca non sarà fuor di ragione il credere, essersi ne' suoi principj governata colla medesima forma di Repubblica e di leggi, che gli Ateniesi. Ella ebbe i suoi Arconti, ed i Demarchi, Magistrati in tutto conformi a que' d'Atene. L'autorità degli Arconti prima non durava più, che un anno, come quella de' Consoli in Roma: da poi fu prorogata infino al decim'anno. Essi erano dell'ordine Senatorio, ed equestre: siccome i Demarchi, a somiglianza dei Tribuni romani, appartenevano al Popolo. Quindi non senza ragione i nostri più accurati Scrittori[71], la divisione, che oggi ravvisiamo in questa città tra i Nobili, ed il Popolo, la riportano fin'a questi antichissimi tempi. Altra congettura ancora ci somministra di ciò credere, dal veder, ch'essendo stata questa città greca, anzi con ispezialità così chiamata dagli antichi Scrittori, siccome dimostra[72] Giano Dousa per quel luogo di Tacito[73], dove di Nerone scrisse, Neapolim quasi Graecam urbem delegit, avea altresì, come Atene, le sue Curie, che i Napolitani con greco vocabolo chiamavano Fratrie.

Fu solenne istituto de' Greci distribuire i cittadini in più corpi, ch'essi appellavano File; e quelli sottodividere in altri corpi minori, che chiamavano Fratrie. Così in Atene il popolo era diviso in File, e le File in Fratrie; non altrimenti che i Romani, i quali anticamente erano distribuiti in Tribù, e le Tribù in Curie. Ma non in tutte le città greche eravi questa doppia distribuzione: alcune aveano solamente le File; altre le Fratrie; ond'è che i Grammatici spiegano l'un per l'altro, e danno l'istessa potestà così all'uno, che all'altro vocabolo. Napoli certamente ebbe distribuiti i cittadini in Fratrie, nè vi furon File.

Queste Fratrie, o sian Curie non eran altro che confratanze, o vero corpi, ne' quali si scrivevano e univano non già soli i congiunti o fratelli d'un'istessa famiglia, ma molt'insieme della medesima contrada; e per lo più la Fratria si componeva di trenta famiglie. Il luogo ove univansi era un edificio, nel quale oltre a' portici ed alle loro stanze, v'ergevano un privato tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio, o Eroe; e da quel Nume, a cui essi dedicavan la Confratanza, si distingueva l'una dall'altra Fratria. In questo luogo celebravano i loro privati sacrificj, i conviti, l'epule, e l'altre cose sacre, secondo i loro riti e cerimonie distinte e particolari e convenienti a quel Dio, o Eroe, a cui era il tempio dedicato. Eranvi i Sacerdoti, i quali a sorte dovean eleggersi da questa, o da quella famiglia; e poichè regolarmente le Fratrie si componevano di trenta famiglie, da ciascheduna s'eleggevano a sorte i Sacerdoti. Convenivano quivi costoro, ed i primi della contrada; e non solamente univansi per trattar le cose sacre, i sacrificj e l'epule, ma anche trattavano delle cose pubbliche della città, onde presero anche nome di Collegj.

In Napoli vi furon molte di queste Confratanze dedicate a loro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati e grandi furono Eumelo, ed Ebone: onde quella Fratria, che adorava il Dio Eumelo, fu detta Phratria Eumelidarum. Così l'altra, ch'era dedicata al Dio Ebone, era nominata Phratria Heboniontorum. Fra gli Dii Patrii che novera Stazio, ebbe ancor Napoli Castore e Polluce, e Cerere; onde varj tempj a costoro furon da Napoletani eretti, de' quali serba qualche vestigio ancora. Quindi la Fratria dedicata a questi Numi fu detta Phratria Castorum: intendendo per questo dual numero così Castore, come Polluce, siccome l'appellavan gli Spartani, onde i loro giuramenti, per Castores; e quella dedicata a Cerere chiamossi perciò Phratria Cerealensium. N'ebbero ancora un'altra dedicata a Diana, della Phratria Artemisiorum, poichè presso a' Greci Artemisia era chiamata la Dea Diana[74]. Non pur agli Dii, ma anche agli Eroi solevan i Greci dedicar le Fratrie; così parimente Napoli oltre a quelle, che consecrò a' suoi patrii Dii, n'ebbe anche di quelle dedicate agli Eroi; ed una funne dedicata ad Aristeo, onde fu detta Phratria Aristeorum. Fu Aristeo figliuolo d'Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per essere stato egli il primo inventore dell'uso del mele, dell'olio, e del coagulo: non fu però avuto per Dio, ma per Eroe. Delle Fratrie de' Napoletani Pietro Lasena avea promesso darcene un compiuto trattato, ma la sua immatura morte, siccome ci privò di molt'altre sue insigni fatiche, le quali non potè egli ridurre a perfezione, così anche ci tolse questa. Da tali Fratrie, siccome fu anche avvertito dal Tutini[75], nelle quali s'univano i primi e i più nobili della contrada, non pur per le funzioni sacre, ma anche per consultare de' pubblici affari, hanno avuto origine in Napoli i Sedili de' Nobili, i quali ne' monumenti antichi di questa città da' nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo θῶκος, che i latini dicono Sedile, ed oggi noi appelliamo Seggi, de' quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci instituti si mantennero lungamente in Napoli; e Strabone, che fiorì sotto Augusto, ci rende testimonianza, che fino a' suoi tempi eran quivi rimasi molti vestigi de' riti, costumi ed instituti de' Greci, il Ginnasio, di cui ben a lungo ed accuratamente scrisse P. Lasena[76]; l'Assemblee de' giovanetti, e queste Confratanze, ch'essi chiamavano Fratrie, e cent'altre usanze: Plurima, e' dice[77], Graecorum institutorum ibi supersunt vestigia, ut gymnasia, epheborum Coetus, Curiae (ipsi Phratrias vocant) et graeca nomina Romanis imposita; e Varrone[78] che fu coetaneo di Cicerone, pur lo stesso rapporta: Phratria est graecum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc.

Egli è però vero, che tratto tratto questa città andava dismettendo questi usi proprj de' Greci, ed essendo stata lungamente Città Federata de' Romani, e da poi ridotta in forma di Colonia, divenendo sempre più soggetta a Romani, cominciò a lasciare i nomi de' suoi antichi Magistrati, come degli Arconti e dei Demarchi, de' quali par che si valesse infino a' tempi d'Adriano, giacchè Sparziano[79] rapporta, parlando di questo Imperadore, che fu Demarco in Napoli; poichè era costume d'alcuni Imperadori romani volendo favorire qualche città amica, d'accettare, quando si trovavan in quella, i titoli e gli onori de' Magistrati municipali[80]. Ma da poi divvezzandosi col correr degli anni dagl'istituti greci, e divenuta Colonia de' Romani, seguì in tutto l'orme di Roma, con valersi de' nomi di Senato, di Popolo, e di Repubblica, e de' Magistrati minori a somiglianza degli Edili, Questori, ed altri Ufficiali di quella città, non altrimenti che usavan tutte l'altre Colonie romane, come di qui a poco diremo.

Sono alcuni[81], che credono non esser mancati affatto in Napoli, non ostante il lungo corso di tanti secoli, questi istituti, ed alcune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle medesime durino fra noi, e sian quelle, che furon registrate nel libro delle consuetudini di questa città, che sotto Carlo II. d'Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle consuetudini (che non può dubitarsi essere antichissime) origine da queste leggi, le quali se bene dalla voracità del tempo furon a noi tolte, lasciarono però ne' cittadini, come per tradizione, quegl'instituti e costumanze, che nè il lungo tempo, nè le tante revoluzioni delle mondane cose, poteron affatto cancellare. Ma questo punto sarà meglio esaminato quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare.

Riguardando adunque ora questa città, come federata a' Romani, non può negarsi, che innanzi e dopo Augusto toltone il tributo, che pagava a' Romani, fu da essi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di Repubblica, e riputata più tosto amica, che soggetta. Chiarissimo argomento della sua libertà è quello, che ci somministra Cicerone[82]; poich'e' narra, ch'essendo stata per la legge Giulia conceduta la cittadinanza romana all'Italia, fuvvi fra que' d'Eraclea, e nostri Napoletani gran contrasto e grandissimi dispareri, se dovessero accettare, o rifiutare quel favore da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente bramato; e reputando alla perfine esser loro più profittevole rimanere nella lor antica libertà, che soggettarsi, per quest'onore della cittadinanza, a' Romani, anteposero la libertà propria alla romana cittadinanza. In brieve, toltone il tributo, che in segno della sua subordinazione pagava a' Romani, nel resto era tutta libera, siccome eran ancora tutte l'altre Città Federate, e si reputavano come fuori dell'Imperio romano; tantochè come s'è veduto, gli esuli de' Romani potevan in quelle soddisfar la pena dell'imposto esilio[83].

Ma a qual tributo fosse obbligata Napoli non men che Taranto, Locri e Reggio città anch'esse Federate, ben ce lo dimostran due gravissimi Scrittori, Polibio, e Livio. La lor obbligazione era di prestar le navi a' Romani nel tempo delle loro guerre. Queste città come marittime abbondavan di vascelli, e gli studj de' Napoletani furon più, che in altro, nelle cose di mare, come ben a proposito notò Pietro Lasena[84]; onde a quello gli obbligarono, che potevan esse somministrare; come in fatti nella lor prima guerra navale, ch'ebbero co' Cartaginesi, i Napoletani, i Locresi ed i Tarentini mandaron loro cinquanta navi. E Livio[85] introducendo Minione rispondente a' Romani, i quali eran venuti a dissuadergli la guerra che in nome d'Antioco intendeva fare ad alcune città greche, le quali stavan alla loro divozione, in cotal guisa lo fa parlare: Specioso titulo uti vos, Romani, Graecorum Civitatum liberandarum, video; sed facta vestra orationi non conveniunt, et aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnaei, Lampsacenique Graeci sunt, quam Neapolitani, et Rhegini, et Tarentini, a quibus stipendium, a quibus naves ex foedere exigitis?

I Capuani, secondo che suspica l'accuratissimo Pellegrino[86], quando la loro città era a' Romani federata, non dovettero pagar tributo di navi, ma d'eserciti terrestri; perciocchè dominando eglino una fecondissima regione, dovevan i loro eserciti militari esser di fanteria, e di cavalleria; ed è ben noto, che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma siccome l'infedeltà de' Capuani verso i Romani portò la ruina della loro città, poichè ridotta in Prefettura, rimase senza Senato, senza Popolo, senza Magistrati, ed in più dura condizione, e servitù[87]; così all'incontro Napoli perseverando con molta costanza nella medesima amicizia co' Romani in ogni loro prospera e contraria fortuna, e singolarmente nel tempo della seconda guerra Cartaginese, quando le frequenti vittorie, che di coloro ottenne Annibale, avean riempiuta tutta l'Italia e la medesima Roma di confusione e di terrore, fu loro sempre fedele, e costante. Fu ancora questa città gratissima a' Romani per gli piacevoli costumi ed esercizj dei suoi Greci, e per l'amenità del suo clima, ond'i Romani d'ogni grado e d'ogni età, non che i men robusti ed i consumati dalle fatiche e dagli anni quivi solevansi condurre a diporto. Meritarono perciò i Napoletani, che nella lor città non si mandasse alcun presidio, siccome all'incontro per la loro infedeltà meritaron i Capuani, che nella loro Città continuamente dimorasse presidio di soldati Romani, eziandio cessato il timore delle guerre co' prossimi Sanniti, giacchè la sua incostanza così richiedeva[88]. Ma in Napoli non fu mandato tal presidio, nè men in quel pericoloso tempo della sudetta guerra Cartaginese, fuorchè a richiesta de' medesimi Napoletani[89].

Così ancora per la loro intera fede meritarono, che niente si fosse scemato dell'altra condizione della loro confederazione, per la quale agli esuli Romani era permesso di potersi ricovrare in Napoli, e dimorarvi senza timore; dove condurre volevasi a questo fine lo scelerato Q. Pleminio, quando fra via fu fatto prigione da Q. Metello[90]. Nè è leggiero argomento, ch'una tal franchigia non fosse giammai violata, l'essersi anche in Napoli salvato Tiberio Nerone[91] allorchè nell'Imperio romano per le lunghe guerre civili e per le fazioni, nè le pubbliche leggi, nè altra cosa eran più rimase salve. In questa guisa adunque fu da' Romani premiata la fedeltà napoletana; e finchè si mantennero nella medesima città i suoi antichi usi, e costumi greci; ella quasi sola di tutte l'altre città di queste regioni non provò mutazione; avendo solamente avute per compagne, Reggio, Taranto e Locri[92].

II. Napoli non fu Repubblica affatto libera, ed indipendente da' Romani.

Ma tutte queste prerogative furon de' Romani in premio della sua fedeltà, e per la vita gioconda, che in questa città solevan essi menare[93]; non già che Napoli fosse affatto libera da ogni servitù, e totalmente independente Repubblica, anche a dispetto e contra i sforzi de' Romani, come alcuni dall'amor della patria pur troppo presi, non si ritennero di dire. Potrà alcun forse persuadersi mai, che i vittoriosi e trionfanti Romani, avidissimi d'imperio, dopo aver fatto acquisto, non solamente di tutta l'Italia, ma quasi dell'intera terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati Re potentissimi e bellicosissime Nazioni, con lunghissimi terrestri e marittimi viaggi, e con faticosissime imprese per lo corso di molti secoli; non avessero avute forze bastanti a conquistare una città sola, che pur era su gli occhi loro? Mostrano ben costoro non avere nè pur piccola contezza delle romane istorie, e molto meno della generosità Romana. È egli cosa nuova avere i Romani in varj modi fatto dono della libertà a molti popoli, ed a molte città, e singolarmente alle greche dopo averne fatto acquisto, e talora d'avernele private in pena d'alcun lor fallo? Ne sono pieni d'esempj i libri d'Appiano Alessandrino[94], di Livio, di Svetonio, di Strabone, di Tacito, di Dione di Vellejo, de' due Plinj, di Diodoro Siculo, di Giustino, di Plutarco, e d'altri assai; e per non andar raccogliendo ogni detto di sì gravi Autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprender da quello, che della romana Monarchia, come in un epilogo, raccolse un solo Strabone[95] nel fine de' suoi libri della Geografia, cioè che fra le varie condizioni de' Regi, e delle province, le quali ubbidivano a quell'Imperio, eran ancora alcune città libere, o rimase in libertà per aver durato nell'antica loro confederazione; o fatte nuovamente libere in premio della lor fede: le sue parole in latino sono queste: Eorum, quae Romanis obediunt, partem Reges tenent, aliam ipsi habent, provinciae nomine, et Praefectos, et Quaestores in eam mittunt. Sunt et nonnullae Civitates liberae conditionis: aliae ab initio per amicitiam Romanis adjunctae: aliae ab ipsis honoris gratia libertate donatae. Sunt et principes quidam sub eis, et Reguli, et Sacerdotes: his permissum est patria sectari instituta.

Erano adunque tutte queste prerogative loro doni; e dalla forma del dire del romano Publio Sulpicio rispondente a Minione sul fatto di sopra recato, quae ex foedere debent, exigimus[96] ben si dinota aversi i Romani riserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù: tanto è lontano, ch'essi all'incontro ne' bisogni de' Napoletani dovessero anche scambievolmente contribuir le navi, come pure alcuni hanno sognato. Cicerone[97] ne somministra un simigliantissimo esempio di Messina, città parimente confederata coll'obbligo di dare una nave, declamando contra Verre, che per doni l'avesse fatta franca di quel tributo nel tempo della sua siciliana Pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della Repubblica, l'ajuto del Popolo romano, e tolto il jus dell'imperio. Pretio, atque mercede minuisti majestatem Reipublicae; minuisti auxilia P. R. minuisti copias, majorum virtute, ac sapientia comparatas. Sustulisti jus imperii, conditionem Sociorum, memoriam foederis; soggiungendo appresso: inerat nescio quomodo in illa foedere societatis, quasi quaedam nota servitutis. Oltre che i romani anche sopra i Napoletani sovente s'assumevan certa potestà di comporre i loro litigi co' popoli vicini, onde si legge appresso Valerio Massimo[98], che il Senato mandò Q. Fabio Labeone come arbitro a stabilire i confini fra' Nolani e Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve, queste città quanto ritenevan della loro franchigia e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione e dalla generosità romana: e sovente molte città, che di questo lor dono abusavansi, n'eran esse private: all'incontro alcune, le quali sapevan adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi furono liberati anche dal tributo; e Strabone[99] oltre all'esempio di Massilia, aggiunge anche quello di Neumasio. Cicerone[100] ancor rapporta, che per decreto del Senato fu conceduta, oltre a Massilia, e a Neumasio, anche ad alcune altre cittadi, l'immunità dalla giurisdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni potestà di qualunque lor Magistrato.

Essendo tale il costume e tanta la generosità dei Romani, potè credere con fondamento quel diligentissimo investigatore delle nostre antichità Camillo Pellegrino[101] che i Romani in decorso di tempo avesser anche fatti liberi i Napoletani non solamente dall'obbligo delle navi, ma anche d'ubbidire a qualunque lor Magistrato, sì per gli meriti della loro costante fedeltà, come per gli piacevoli diporti, che in Napoli prender solevano: onde, ei dice, che non sarebbe da riputarsi cosa strana, che questa città cotanto lor cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal pace del Mondo, imperando Augusto, e che l'avesser anche sottratta da ogni potestà di qualunque lor Magistrato. Cesare ben alcun tempo ebbe a sdegno i Napoletani, come scrisse Cicerone[102]; forse perch'essendosi in Napoli gravemente infermato Pompeo nel principio della lor gara, i Napoletani per la sua salute offerirono molti sacrificj, e col lor esempio mossero l'altre città d'Italia, e grandi e piccole a far perciò molti giorni feriati[103]. Ma Augusto all'incontro gli ebbe molto cari; e che d'alcun segnalato privilegio avesse lor fatto nobil dono, può esserne manifesto argomento, ch'essi in onor suo dedicaron e celebrarono un nobil giuoco d'Atleti, in cui egli stesso bramò d'esser presente[104]. La sua Livia, la quale condottavi dal suo primo marito Tiberio ne' loro maggiori perigli, vi si era ricoverata[105]; il suo Virgilio, cui piacquer tanto gli ozj napoletani[106]; tutte queste cose dovettero essere stati soavi mantici d'un tant'amore; ond'è che non senza ragione s'attribuisca ad Augusto d'aver accresciuta questa città d'altre nuove prerogative, e d'averla prosciolta dall'obbligo delle navi, e sottratta dalla potestà di qualunque romano Magistrato. E per questa ragione alcuni[107], su la falsa credenza, che Napoli fosse interamente divenuta cristiana, sin dal primo giorno della predicazione, che si narra essersi quivi fatta da S. Pietro Apostolo, allorchè da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo Vescovo Aspreno: tennero fermamente, che in Napoli non vi fossero stati martirj di Cristiani; siccome quella, che non soggetta a' Principi gentili, nè ad alcun altro lor Magistrato, non permise quel macello in sua casa. Ma quanto ciò sia dal ver lontano, ben fu avvertito da Pietro Lasena[108] e ben a lungo fu dimostrato dal P. Caracciolo[109], e da noi sarà esaminato, quando della politia ecclesiastica di queste regioni farem parola.

Duraron in Napoli lungo tempo sotto i successori d'Augusto queste belle prerogative e queste piacevoli condizioni. Ma dappoichè i Napoletani cominciaron pian piano a svezzarsi da' costumi natii, e dagli usi de' Greci, e a quelli de' Romani accomodarsi, e finalmente ad imitare in tutto i costoro andamenti: prese la lor città nuovo aspetto e nuova forma di Repubblica. Fulvio[110] Ursino credette, che Napoli da Augusto fosse stata renduta Colonia insieme coll'altre, che dedusse in Italia; ma da quanto si è finora detto e da ciò che ne scrive il P. Caracciolo[111], riprovando l'opinione di quest'Autore, si conosce chiaro, che non da Augusto, ma in tempi posteriori o di Tito, o di Vespasiano Napoli fu renduta Colonia. Che che ne sia, nè perchè passasse nella condizione di Colonia, perdè quella libertà e quella politia intorno a' Magistrati, che prima avea: non essendo a lei intervenuto, come a Capua, che da Città Federata passò in Prefettura. Ella come Colonia latina ritenne quel medesimo istituto di poter dal suo corpo eleggere i magistrati[112]: non si mandavan da Roma i Prefetti per governarla: ritenne ancora il Senato, il Popolo: ebbe i Censori, gli Edili, ed altri Magistrati a somiglianza di Roma. Se le permise valersi de' nomi di Senato e di Popolo e di Repubblica: e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N. e fra gli altri quei trascritti da Grutero[113], che i Napoletani ad un tal Galba Bebio Censore della Repubblica dirizzarono.

S . P . Q . NEAPOLITANVS
D . D . L . ABRVNTIO . L . F .
GAL · BAEB · CENSORI ·
REIPV . NEAP .

e quell'altro,

S . P . Q . NEAPOLITANVS
L . BAEBIO . L . F . GAL .
COMINIO PATRONO COLONIAE .

Il qual nome di Senato mutaron poscia in quello d'Ordine, onde in molti marmi si legge O. P. Q. N. scambiandosi regolarmente questi nomi, come osserviamo indifferentemente in altri marmi d'altre Colonie.

Nè fu detta Colonia, perchè da Roma, o altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, se le concedettono le ragioni del Lazio, siccome a tutte l'altre Colonie latine, le quali e della Cittadinanza e di molte altre prerogative erano fregiate[114]; e per questa cagione potè ritenere, a differenza dall'altre Colonie, le leggi patrie e municipali, senza avere in tutto a dipendere e a reggersi colle sole leggi romane, siccome in fatti molte patrie leggi e molti riti grecanici ritenne, i quali mai non perdette, e d'alcuni d'essi tuttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l'error di coloro, che riputaron Napoli Repubblica totalmente libera ed indipendente dall'Imperio romano, solamente perchè si legge il nome della napoletana Repubblica in più d'una antica inscrizione, ed in più d'un antico Autore. Non avendo avvertito, che ne' tempi d'Adriano, e molto più di Costantino M. e degli altri Imperadori suoi successori fu città, come tutte l'altre, al Consolare di Campagna sottoposta, siccome appresso mostreremo.

Molto maggiore fu l'error di coloro, i quali dieronsi a credere, che infin a' tempi di Rugiero I. Re Normanno, non fu ella in alcun modo soggetta a gl'Imperadori romani, nè da poi a' Goti Re d'Italia, e molto meno agi Imperadori d'oriente, tanto che Alessandro Abate Telesino[115] nell'istoria sua Normanna, parlando di Napoli soggiogata da Rugiero, preso da quest'errore, non potè contenersi di dire, che questa città, la quale vix unquam a quoquam subdita fuit. nunc vero Rogerio, solo verbo praemisso, submittitur; imperciocchè non perchè Napoli, come Città d'origine greca fosse da' Romani così benignamente trattata coll'onore di Città Federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta Colonia latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di Repubblica di poter dal suo corpo creare i Magistrati, e le propie leggi servare, delle dure condizioni dell'altre Prefetture non aggravata, dovrà dirsi, che fosse stata esente dal roman Imperio; e molto meno, che non fosse da poi sottoposta a' Goti, ed agl'Imperadori greci. Conciosiacchè ella certamente in potestà di costoro, non solamente per forza d'armi, ma per antichissima soggezione coll'Italia passò, ed a' medesimi ubbidì; come nel proseguimento di quest'istoria si farà manifesto; e se dagli Scrittori vien nominata Repubblica, fu perchè ritenne quella forma di governo, che nè da Romani, nè da' Goti le fu vietata.

Nè veramente dovrà muovere tanto cotali Autori quella parola Repubblica; poichè nella latina favella quel vocabolo denota la comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente è usata per denotare qualche forma d'amministrazione, o di governo pubblico; anzi nelle Prefetture ancora, le quali eran prive d'ogni pubblico consiglio, erat, come disse Festo[116], quaedam earum Resp. neque tamen Magistratus suos habebant; a questo lor modo sarebbero state Repubbliche, nel tempo di Seneca[117], Capua ancora, e Teano, ovvero Atella. Il medesimo potrebbe anche dirsi di Nola, di Minturno, di Segna, e di molte altre Colonie, che pur si chiamaron Repubbliche, e ne' loro marmi mettevano parimente a lettere cubitali quel S. P. Q. Ne' tempi più bassi ancora ve ne sono ben mille esempj appresso buoni Autori, ed infiniti ce ne somministra il Codice di Teodosio[118].

Molto meno dovean cadere in quest'errore, traendo argomento dal dominio ch'ebbe Napoli dell'isola di Capri, e poi dell'isola d'Ischia, con cui quella permutò, per piacere a Tiberio[119]; poichè, come ben loro risponde l'accuratissimo Pellegrino[120], senza che fossero andati molto lontano, avrebbon potut'osservare, che Capua altresì, mentr'era Colonia, possedeva nell'isola di Creta la regione Gnosia. E se questo lor argomento, aver Napoli avuta signoria di quell'isola, fosse bastante a riputarla libera Repubblica, nè men sarebbe da dubitarsi, che questa prerogativa non l'avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl'Imperadori d'Oriente, e sotto altri Principi; perciocchè ritenne delle sue vicine isole il dominio, anche nel tempo di S. Gregorio M.[121], e più innanzi nel tempo ancora del Pontefice Giovanni XII. e similmente nel Pontificato di Benedetto VIII, ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne' quali, come si conoscerà chiaro nel corso di quest'istoria, sarebbe follia il credere, che fosse stata libera Repubblica ed indipendente da qualsivoglia altra dominazione.

III. Delle altre città illustri poste in queste regioni.

Ecco in brieve l'aspetto e la politia che avevan nell'età, di cui si tratta, quelle regioni, che oggi compongon il Regno. Non era allora diviso in province, come fu fatto da poi, ma in regioni: ciascheduna delle quali aveva città, che secondo le loro condizioni, o di Municipio, o di Colonia, o di Prefettura, o di Città Federata, si governavano. Si viveva generalmente colle leggi de' Romani, siccome quelle, che per la loro eccellenza eran venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più sagge, e le più utili all'umana società. Solamente si permise, che i Municipj, e le Città Federate potessero ritener le proprie e le municipali, ma queste mancando, si ricorreva a quelle, come a' fonti d'ogni divina ed umana ragione. Eran i governi secondo le condizioni di ciascheduna città: molte venivan rette da Prefetti mandati da Roma, moltissime da' Magistrati, che dal proprio seno era lor permesso d'eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli simulacri ed immagini.

Non, come ora, tutte le bellezze, tutte le magnificenze e le ricchezze, stavan congiunte in una città sola, che fosse capo e metropoli sopra l'altre: ciascuna regione avea molte città magnifiche ed illustri per se medesime, Capua solamente un tempo innalzò il suo capo sopra tutte le altre: già così chiara ed illustre, Lucio Floro[122] attesta essere stata anticamente paragonata a Roma ed a Cartagine, le più famose e stupende del Mondo: città così numerosa di gente e di traffico, ch'era riputata l'emporio d'Italia; in guisa, che i nostri Giurisconsulti[123] l'agguagliavan sempre ad Efeso, e quasi tutti gli esempj, che recano, o di casi seguiti per contrattazioni, o di rimesse di pagamenti promessi farsi in Capua da luoghi remotissimi, o di traffichi tra famosi mercadanti, non altronde sono tolti, che da Capua, e da Efeso.

Ebbe la Puglia quella famosa e per gli scritti di Livio, e d'Orazio cotanto celebrata Luceria: ebbe Siponto che per antichità non cedette a qualsivoglia altra città del Mondo: ebbe Venosa cotanto chiara ed illustre per gli natali d'Orazio: ebbe Benevento la più famosa e celebre Colonia de' Romani: ebbe Bari, ed altre Città per se medesime rinomate ed illustri.

Ebbero i Salentini Lupia, Otranto, e la vaghissima e deliziosa Brindisi, città anche celebre per lo famoso suo porto, e sovente da' nostri Giurisconsulti[124] rinomata a cagion delle spesse navigazioni, che regolarmente quindi s'intraprendevano per oriente. Ebbero i Bruzj tante altre chiare ed illustri città, Taranto, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace: città feconde e produttrici di tanti chiari ed insigni Matematici e Filosofi, onde ne sorse una delle più nobili Sette della filosofia, detta perciò italica, ch'ebbe per Capo e Gonfaloniere Pitagora, il qual in esse visse ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe tal volta fino a secento discepoli, che l'ascoltarono.

Ebbero i Lucani Pesto, e Bussento: i Picentini Salerno, e Nocera: i Sanniti Isernia, Venafro, Telese, e Sannio cotanto chiara, che diede il nome alla regione. Ove lascio Sulmona ancor famosa per gli natali d'Ovidio, Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell'altre amene ed antiche città, Cuma, Baja, Miseno, Linterno, Vulturno, Eraclea, Pompei, e le tante altre, che ora appena serban vestigio delle loro alte rovine?

IV. Scrittori illustri.

E chi potrebbe annoverare i tanti chiari e nobili spiriti, che in sì illustri città ebbero i natali, i Filosofi, i Matematici, gli Oratori, e sopra tutto i tanti illustri e rinomati Poeti? In breve. Quanto degli antichi oggi abbiamo di più rado e di più nobile nella filosofia e nelle matematiche, nell'arte oratoria, e sopra tutto nella poesia, tutto lo debbiamo a quegl'ingegni, che o furono prodotti da questo terreno, o che nati altrove in esso vissero, e quivi coltivaron i loro studj.

Così fra tanti potessi anch'io annoverarvi per la nostra giurisprudenza l'incomparabile Papiniano, come han fatto alcuni, che gli diedero per patria Benevento, che molto volentieri 'l farei: ma la necessità di dire il vero, e di non dover ingannare alcuno, mi detta il contrario; poichè della patria di sì valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane congetture si mossero coloro, dall'amor della Nazione pur troppo presi, a scrivere che fosse beneventano. Peggiore, e da non condonarsi fu la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre dalle nostre Pandette, e da quella legge di Papiniano[125] che sotto il titolo Ad S. C. Treb. abbiamo; imperciocchè ivi dal Giurisconsulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato Coloniae Beneventanorum patriae meae; e credendo che Papiniano di se medesimo favellasse, scrissero che la patria di questo Giurisconsulto fosse Benevento. Ciò che abbiam voluto avvertire, perchè quest'errore avendo per suo partigiano uno Scrittor grave fra noi qual'è Marino Freccia[126], ritrovasi ora sparso e disseminato in molti libri de' nostri Professori, ed anche appresso un moderno Scrittore del Sannio[127], a' quali, siccome Autori non tanto ignari e negligenti di queste cose, come gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

CAPITOLO V. Della disposizione d'Italia, e di queste nostre province sotto Adriano insin'a' tempi di Costantino il Grande.

Durò questa forma e disposizione delle regioni d'Italia e delle province dell'Imperio infin'a' tempi d'Adriano. Questo Principe fu che, siccome diede nuovo sistema alla giurisprudenza romana, così, dopo Augusto, descrisse in altra maniera l'Italia; poichè la divise non in regioni ma in province[128]. Siccome prima le sue regioni non eran più che undici, così egli poi distinsela in XVII. province. L'Isole, come la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna che Augusto divise e separò dall'Italia, annoverandole con l'altre province dell'Imperio romano, Adriano alle province d'Italia unille. Dilatò i confini della Campagna, poichè quantunque Augusto vi avesse raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazj, la Campania, e i Picentini, Adriano vi aggiunse da poi gl'Irpini, tanto che Benevento venne perciò in appresso ad esser chiamata città della Campagna[129]

Mutò anche la politia ed i Magistrati, poichè instituì quattro consolari[130], a' quali fu commesso il governo delle maggiori province d'Italia, e l'altre secondo la lor varia condizione si commisero poi a' Correttori, ed altre a' presidi che furon nomi di magistrati di dignità disuguale.

Sotto la disposizione de' Consolari furon commesse otto province, le quali furono I. Venezia, ed Istria, II. la Emilia, III. la Liguria, IV. la Flaminia, e 'l Piceno, V. la Toscana, e l'Umbria. VI. il Piceno suburbicario, VII. la Campania, VIII. la Sicilia.

Sotto la disposizione de' Correttori due province I. la Puglia, e la Calabria, II. la Lucania, ed i Bruzj.

Sotto i Presidi sette, I. l'Alpi Cozzie, II. la Rezia prima, III. la Rezia seconda, IV. il Sannio, V. la Valeria, VI. la Sardegna, VII. la Corsica.

Diede alle province fuori d'Italia altra forma e disposizione.

La Spagna la divise in sei province, delle quali altre sortirono la condizione di presidiali, altre di consolari. Divise la Gallia, e la Britannia in diciotto province. L'Illirico in diciassette. La Tracia in sei. L'Affrica similmente in sei: e così parimente fece dell'Asia, e dell'altre province, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero per tanto nuova forma di governo queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli. Allora incominciossi a sentire in Italia il nome di Province; e secondo questa nuova disposizione d'Adriano quel che ora è regno, fu diviso in quattro sole province, I. parte della Campagna. II. la Puglia, e la Calabria, III. la Lucania, e li Bruzj, IV. il Sannio.

Nuovo apparve il governo e più assoluto togliendosi alle città molte di quelle prerogative, che o la condizione di Municipio, o di Colonia, di Città Federata loro arrecava: molto perdette Napoli della sua antica libertà: molto l'altre Città Federate, e le Colonie. L'autorità e giurisdizione de' Consolari, de' Correttori, e de' Presidi era pur grande e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino M. traslatando l'Imperial seggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo di queste nostre province che fu dar l'ultima mano alla rovina d'Italia, introducendosi in quella nuova forma e disposizione, che sarà più distesamente narrata nel secondo libro di quest'Istoria.

CAPITOLO VI. Delle leggi.

Non bastava aver sì bene distribuite le province e le regioni se di buone leggi ed instituti insieme non si fosse a quelle proveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza e prudenza de' Romani, poichè se si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità e sapienza furono stabilite, con quanta prudenza da poi esposte, ed alla moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità parrà strana, o maravigliosa.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro proprj Re[131], nulladimanco, quelli poi discacciati cancellaron eziandio le leggi loro[132], alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e le Sacrate[133]. Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essendo varie ed incerte eran cagione di gravissime contese e disordini. Per la qual cosa considerando, che quelle non eran bastanti per lo stabilimento d'una perfetta e ben composta Repubblica; e che le peregrinazioni, e 'l conoscere le leggi e gl'instituti di varie genti, giova molto alla scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele[134], procurarono che le leggi ed i costumi non pur d'una città, ma di molte si conoscessero ed esaminassero; affinchè ciò che in esse si rinveniva di specioso e d'illustre si ricevesse, ed a loro si trasportasse. E considerando altresì, che le leggi ottime dovevan esser quelle, che dal seno d'una vera e solida filosofia derivano, e che fra tutte le Nazioni la Greca fosse quella, la quale dimostravasi nella sapienza superiore a tutte l'altre: mandaron perciò in Atene, e nell'altre città della Grecia; eziandio nella città greche ch'erano in Italia, ed in quella parte ancora, che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pitagorici, e que' due celebri Legislatori Zeleuco, e Caronda[135], de' quali quegli diede le leggi a Locri, questi, a Turio[136]. Mandarono in Lacedemonia, mandarono nell'Etruria; facendo con ciò conoscere con nuovo e rado esempio come la filosofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne' Portici, e nell'Accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i cittadini; e come le massime ed assiomi di quella maneggiati non da semplici Filosofi, ma da Giureconsulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa, sì che nel genere umano ne ritraesse insieme, ed utilità e giustizia; fonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi ed instituti di tante chiare, ed illustri città, e da quelle che Roma stessa ritenne, fu da' Decemviri nella maniera che ci vien largamente rapportata da Rittershusio[137], compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII. Tavole che furono i primi e perpetui fondamenti della romana giurisprudenza, ed i fonti come dice Livio[138], d'ogni pubblica e privata ragione, e delle quali ebbe a dir Cicerone[139]: Fremant omnes licet, dicam quod sentio, Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes, et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi che da poi dal Popolo romano furono promulgate; poichè discacciati i Re, la maestà dell'Imperio rimanendo presso al popolo, era della sua potestà far le leggi[140]. Siccome non fu minore ne' Plebisciti, a' quali per la legge Ortenzia fu data forza ed autorità non inferiore a quella delle leggi medesime[141]; ne' Senatusconsulti, che non avevan inferiore autorità[142]; e finalmente negli Editti de' Magistrati i quali d'annuali ch'erano fatti perpetui per la legge Cornelia, furono sotto Adriano Imperadore per opera di Giuliano in ordine disposti che chiamarono Editto perpetuo[143]; donde forse quella bella parte della giurisprudenza[144], la quale fu poi cotanto illustrata da G. C. romani, che servì in appresso per cinosura e base di quella, ch'oggi è a noi rimasa ne' libri di Giustiniano[145].

CAPITOLO VII. De' Giureconsulti, e loro libri.

Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano assai bene, che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole e nude leggi, se nella città non vi fosse eziandio chi la lor forza e vigore intendesse ed esponesse; e nell'infinita turba delle cose e varietà degli affari, non potesse al Popolo giovare. Perciò vollero, che a sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi ed i più chiari lumi della città, i Claudj, i Sempronj, gli Scipioni, i Muzj, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizj[146], ed altri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata più a cuore, che lo studio della giurisprudenza, e la cognizione della ragion civile; giovando al pubblico o colle loro interpretazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla romana potesse in ciò contendere? Non certamente l'ebrea, la cui legal disciplina, essendo molto semplice e volgare non fu mai avuta in molta riputazione[147]. Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse, e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formole e nelle cauzioni, in guisa che i Professori come quelli che erano della più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di Giureconsulti, ma di semplici Prammatici; tanto che Cicerone[148] soleva dire che tutte le leggi e costumi dell'altre Nazioni a fronte di quelle de' Romani, gli sembravan ridevoli ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presiedevano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d'ogni letteratura e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, severi e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' cittadini: a costoro e per le pubbliche e per le private cose si ricorreva per consiglio: a costoro o passeggiando nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo ed in somma non vi era deliberazione così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone[149], che la casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni: il consigliar le parti ch'era l'unica funzione degli antichi pratici: il consultare i Giudici su i punti del diritto ne' processi che si dovean giudicare: e finalmente l'esser assessori de' Magistrati per istruire e qualche volta per giudicare i processi o con loro, o senza loro[150]: Avevan ancora un'altra autorità cioè, che quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e questa conferenza appellavasi disputatio fori, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo ad Q. F. e nelle Topiche; e quel ch'essi risolvevano in tali assemblee era chiamato Decretum, ovvero recepta sententia, la quale era una spezie di legge non iscritta, come tratta molto metodicamente Revardo[151].

Ma se grande ed in sommo onore fu lo studio della giurisprudenza ne' tempi della libera Repubblica, non minore fu certamente sotto gl'Imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni G. C. e per vizio del secolo tratto tratto introdottosi, che ciascuno fidando solamente ne' suoi studj, pubblicamente interpretava a suo modo le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva, acciocchè per la moltitudine de' Professori, o per la loro imperizia e sordidezza, una cosa di tanto pregio ed importanza non s'avvilisse: ovvero come dice Pomponio[152] (o qual altro si fosse l'Autore di quel libro) affinchè fosse maggior l'autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito che indifferentemente niuno potesse arrogare a se questa potestà come erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità e licenza interpretassero e rispondessero; e che ciò dovessero riconoscere per suo beneficio; e per premio delle insigni loro virtù, della singolar erudizione e per le perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli, che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne che i G. C. fossero riputati come ufficiali dell'Imperio; di che l'Imperadore Adriano s'offese a ragione, dicendo, che non era dell'Imperadore dar carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond'è che Pomponio[153] saggiamente scrisse: Hoc non peti, sed praestari solere. Di maniera che d'allora innanzi i Giureconsulti, consigliando per l'autorità dell'Imperadore, erano come ufficiali pubblici[154], ed in perpetuo magistrato: almeno come Manilio qualifica il Giureconsulto: Perpetuus populi privato in limine Praetor.

Si vide ancora la giurisprudenza romana per li favori de' Principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell'onore; poichè i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore, che quello delle leggi: nè altri che i Giureconsulti negli affari più ardui e gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità, che poi diede, dice il nostro Giustiniano[155] che convocò a se uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così parimente appresso gl'Istorici di que' tempi osserviamo, che Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo di Salvio Giuliano, e d'altri insigni Giureconsulti[156]. Piacque ad Antonino Pio l'opera di Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello e d'altri. Marco Antonino Filosofo, nelle deliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, al quale si dà il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l'incomparabile Papiniano: Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui stabilivasi costituzione senza il parere di venti Giureconsulti[157]: Massimino il Giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi Imperadori nelle loro constituzioni medesime, vollero fraudare quei grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomj si valevano della coloro autorità come fecero Caro, Carino, e Numeriano di Papiniano[158], e come fece Diocleziano, che con elogi si vale dell'autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri Giureconsulti[159].

E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è a noi rimaso dell'opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che fiorirono ne' tempi della libera Repubblica poche cose ci restano) la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella forse niente ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere, o nel Foro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide abbastanza co' libri delle questioni e de' responsi, de' decreti, delle costituzioni, dell'epistole e de' digesti. A coloro che ne' Magistrati, ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, erano ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli ufficj de' vari Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan abbondantissimi fonti, onde il loro desiderio potessero adempiere: trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo romano i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l'Orazioni, le Costituzioni de' Principi, ed i Responsi degli antichi Giureconsulti; e chi compilasse speciali trattati di quasi tutte le materie, che alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle varie lezioni: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come oltre di quel che di se lasciò scritto Cicerone[160], lo ci dimostran l'iscrizioni de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli enchiridj, le pandette, le regole, le sentenze, le definizioni, i brevi, ed i libri delle instituzioni. In guisa che se il corso di tanti secoli e le funeste vicende del Mondo, siccome n'ha involati molti altri pregi dell'antichità, non ci avesse tolt'i libri ancora di così eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell'opere di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e l'eleganza dell'orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione, che l'eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi che niente si possa aggiungere o desiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da notarsi, ciocchè Lorenzo Valla[161] e Guglielmo Budeo[162] di questa ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando, lasciaron scritto, che se ad essi fu di maraviglia l'ugualità che nell'epistole di Cicerone s'osservava, quasi che non da molti, ma da un solo Cicerone fossero state scritte; maggiore senz'alcun dubbio era quella, che dall'opere di questi Giureconsulti raccolte nelle Pandette prendevano; siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita: poichè incominciando da Augusto infin a' tempi di Costantino M. sotto di cui pur furon in pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio e Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso gl'Istorici Oratori e Poeti, e negli altri Scrittori osserviamo lunga differenza di stile, in questi Giureconsulti però fu sempre uguale e costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo, (e precisamente sotto Valentiniano III.) acquistassero tanta autorità e forza le sentenze e l'opinioni di questi Giureconsulti, che dice Giustiniano[163] essere stato finalmente deliberato, che i Giudici non potessero nel giudicare allontanarsi da' loro Responsi.

Ma poichè questo è un punto d'istoria, che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest'autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l'autorità dell'Imperadore, avessero i loro Responsi tanta forza ed autorità, sì che i Magistrati dovessero nel giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest'autorità, ma nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato decretum, ovvero recepta sententia, ch'era una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella che nel foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d'Augusto, e sotto gli altr'Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero, che, senza questo, ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse tosto che proferita, tanta autorità, sì che i Magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d'Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le Sette de' Sabiniani, e de' Cassiani da una parte; e de' Proculejani, e Pegasiani dall'altra[164]. Nè giammai queste contese si videro più ostinate, che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma di Principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte sostenute da Attejo Capitone discepolo d'Offilio; e per altra da Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio Sabino, ch'ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Cajo, Claudio e Nerone, da Cassio Longino, onde preser nome i Cassiani; e da Proculo, onde i Proculejani: sotto i Vespasiani, da Relio Sabino, onde sorsero i Sabiniani; e da Nerva figliuolo, e Pegaso, onde i Pegasiani. E sotto Trajano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino Pio, furon dalla parte de' Sabiniani e Cassiani, Prisco, Javoleno, Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano: e da quella de' Proculejani e Pegasiani, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sorsero i Giureconsulti Mediani[165], i quali non volendo soffrire la servitù di giurare nelle parole de' loro maestri, prendessero altro partito non perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu d'uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle Pandette; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione antinomia alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi Peliam lavare; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro[166].

In tanta varietà di pareri, sarebbe sciocchezza il credere, che fosse a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto, e degli altri Imperadori infino a Costantino M., ne' quali presedevano Magistrati adorni di molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali tener conto ne' loro giudicj; senza che alla lor esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi e nell'interpretarle; ma conoscendo, come dice Pomponio[167], che non si sarebbe a bastanza provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole leggi, e colle interpretazioni, che a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi, che potessero a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che dice Giustiniano essersi deliberato, che i Giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio ed altri, del quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione, nè a niuno degli altr'Imperadori di quei tempi, ne' quali la giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della costituzione[168] di Valentiniano III. quando caduta già la giurisprudenza romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi Giureconsulti, e quei gravi ed incomparabili Magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' Responsi di quei lumi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali Giureconsulti dovessero vedersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli autori e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi Giureconsulti infin al Gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di giurisprudenza; poichè alcun'altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo, mancato già quell'antico e grave instituto dell'interpretazioni e de' Responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò, che da quei primi si era scritto e trattato, come andrem appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio[169], quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio[170] e singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi e de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent'uomini, che le raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi furono Rivallio[171], Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacomo Gottifredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' Decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi, che dal Popolo romano furono da poi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti, e degli editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varj marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio[172], di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Lipsio, e di molti altri amatori dell'antichità romana. Solamente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano III per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che seguirono, per la loro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle Pandette, che ne' seguenti secoli infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra giurisprudenza.

CAPITOLO VIII. Delle costituzioni de' Principi.

Se grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle costituzioni de' Principi: tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni, e Codici. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a' libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le Pandette: ed alle costituzioni de' Principi, onde ne sorsero le compilazioni di più Codici, e le molte collazioni per le costituzioni Novelle; e ciò oltre alle Instituzioni, che solamente per istruire la gioventù, vaga dello studio legale, furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n'ha trattenuti più di ciò, che per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora, che con ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest'Istoria.

Approvato che fu dal Popolo romano il Principato, come alla Repubblica più salubre ed espediente (neque enim, dice Dione[173], fieri poterat, ut sub populi Imperio ea diutius esset incolumis) tutta quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè il sentimento d'alcuni, che credettero il Popolo romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto, abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente sarebbe darsi a credere, che il Popolo romano non si fosse, o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl'Imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore. Fu questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi nomi al Popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato[174]: ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce n'accertano[175] Alessandrino, e Dione[176] il qual dice: Haec omnia eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: Hoc pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit. E molto meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al Popolo rimanesse quella immaginaria e vana ragione di dare gli suffragj, o quella precaria e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poichè in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito, vestigia morientis libertatis; onde con verità, del Popolo romano parlando, disse Giovenale[177], che colui, il quale innanzi dava l'Imperio, i fasci, le legioni, e tutto, nei suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, Panem et Circenses.

Egli è però vero che procurando gl'Imperadori di mantener quella medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si renderono da poi veri Monarchi; poichè il Senato romano dopo le guerre civili, avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare il nome d'Imperadore, questo soprannome o titolo d'onore fu continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare d'un General d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici, della Repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest'Imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero ed esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari eran astretti, con soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavan assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Svetonio chiamava la loro dominazione speciem principatus[178].

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Imperadori, allorchè nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica libertà: essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto svanita, non si può dubitare che gl'Imperadori seguenti, di veri Monarchi, e di Sovrani Principi il carattere e l'assoluta potestà independentemente non esercitassero; e più quelli, che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que' loro ordinamenti, editti o costituzioni, e non leggi, simulando di voler lasciare intatta al popolo la potestà di far le leggi[179]. Queste costituzioni de' Principi non erano d'una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine e dall'occasione, che aveva il Principe quando le stabiliva. Alcun eran chiamate Editti; ed era allorchè il Principe per se medesimo si moveva a promulgar qualch'ordine generale per l'utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al Popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto del Pretorio. Altr'eran nomate Rescritti, i quali dagl'Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere dei privati s'indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate Epistole; ed accadeva quando il Principe rescriveva a' privati, che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle, che per occasion simile dirizzava egli talora al Senato, a' Consoli, a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pretorio. Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronsi Orazioni, indirizzate al Senato, colle quali gl'Imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato e del Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i Decreti, che si profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del Principe; ed era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le parti, profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl'Imperadori non abbastanza commendato da tutti gli Scrittori dell'Istoria Augusta, e molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio[180], siccome altresì uno molto elegante nelle Pandette di Giustiniano[181]. E questi decreti, ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di legge[182].

Si leggono ancora nel codice Teodosiano[183] alcune costituzioni appellate Prammatiche, promulgate in occasione di domande venute da qualche provincia, città, o collegio; ed il Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far qualche cosa, chiamavansi Jussiones, quando si proibiva, e vietava di farsi, eran dette Sanctiones. Ve n'eran in fine dell'altre, che si dissero Mandati de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' Rettori delle province, a' Censitori, Inspettori, Tribuni, e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno, che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo intero[184].

Tutta questa sorte di costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furon da Ulpiano[185] ristrette; a gli Editti, ai Decreti, ed all'Epistole; ciò che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le restrinse[186].

Fu veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli romani Imperadori, che ressero l'Imperio fino a Costantino, essendovi stati alcuni iniqui, crudeli, e più tosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le loro costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di giustizia e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle, che da Costantino, e dagli altri suoi successori furon da poi promulgate, convenienti più tosto ad Oratori, che a Principi[187]. Il che non altronde derivò, se non da quel buon costume, ch'ebbero di valersi nel loro stabilimento dell'opera di celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali così nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi esser in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle costituzioni degl'Imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente osserviamo, che alcune costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno menzione nelle Pandette, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

CAPITOLO IX. De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.

Le costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che Papirio Giusto fece delle costituzioni di Vero, e d'Antonio; questo celebre G. C. del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle Pandette, fiorì ne tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli compilò; partendole in venti libri[188]. Giacomo Labitto[189] in quella sua opera ingegnosa, e molto utile, dell'Indice delle leggi, fa un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che se ne fosse fatta altra nei tempi, che seguirono, se non quelle due di Gregorio e d'Ermogeniano, Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici Gregoriano, ed Ermogeniano. In questi due Codici furon raccolte le costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano Imperadore fino a' tempi di Costantino: poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell'anno 296, dieci anni prima dell'imperio di Costantino[190]. Questi due Giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli Principi, che da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è manifesto dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gottifredo[191] notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna, come fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gottifredo non fuor di ragione, che intanto questi Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo Editto perpetuo, che stabilì, la cui materia ed ordine, servì per cinosura ed archetipo della giurisprudenza; e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e Capo della giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E forte indizio n'è, che Ermogeniano[192] istesso ne' libri epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare e notabile la forma, che diede per l'amministrazione degli uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente, la qual forma fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il Giovane fu all'intutto variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che suspica Gotifredo[193], che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori cristiani, si fossero continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da altri cristiani Imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e dei suoi figliuoli, fossero pur anche gentili, con assai forti congetture ce n'assicura il lodato Gotifredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gotifredo possa persuaderne a credere, che fossero stati scritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che l'autorità di questi Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli Avvocati, e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora, degl'interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche costituzione. Di essi valevasi S. Agostino[194], come è manifesto nel lib. 2. ad Pollentium; ove s'allega del Codice Gregoriano una costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. De' medesimi ancora si servì l'Autore della collazione delle leggi Mosaiche colle romane, che secondo Freero[195], e Gotifredo[196] fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età di Cassiodoro: si allega da costui una costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel lib. 5. de nuptiis; parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice[197]; e dell'istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'Autore di quell'antica consultazione, che serbata dall'ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l'industria di Cujacio fra le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la l. 2. de Calumniatoribus: se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio, ovvero breviario di essi si servirono dappoi, oltre all'Autore della suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie, e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il Giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà favellare.

CAPITOLO X. Delle Accademie.

Non solamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente sotto l'Imperio d'Adriano, per tanti celebri Giureconsulti, e per la sapienza di questo Principe, per quel suo editto, e per le tante costituzioni degli altri savissimi Principi, era lo studio della giurisprudenza nel maggior suo splendore, e nel colmo della sua grandezza, ma lo rendevan ancor florido e rilevato le due celebri Accademie del Mondo, l'Ateneo di Roma in Occidente, e la Scuola di Berito in Oriente.

I. Dell'Accademia di ROMA in Occidente

Prima d'Adriano nell'inclita città di Roma non vi erano pubbliche Accademie. I Maestri nelle loro private stanze, ch'essi chiamavan pergole, insegnavano alla gioventù[198]; ed i Giureconsulti stessi, oltre a quelle commendabili loro funzioni d'interpretare, scrivere, rispondere, consigliare, ed altre rapportate di sopra, avean ancora per costume nelle lor case insegnare a' giovani la ragion civile; e Cicerone racconta di se, ch'egli attese a questi studj sotto la disciplina di Q. Scevola figliuolo di Publio, ancorchè questi, com'e' dice, nemini ad docendum se dabat[199]. Labeone[200] così s'avea diviso l'anno, che sei mesi era in Roma frequentato da' studiosi, che andavan da lui ad apprender la legal disciplina, e sei altri mesi si ritirava in Villa a comporre libri, onde lasciò quattrocento volumi. Sabino, come anche narra Pomponio[201], poichè non era dei beni di fortuna abbastanza fornito, sovente da' suoi scolari era sovvenuto: huic nec amplae facultates fuerunt: sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est; e così anche si praticava nell'altre professioni, siccome per le matematiche n'abbiamo il testimonio di Svetonio[202], e per la grammatica l'Autore del libro degl'illustri Grammatici.

Adriano fu il primo, che nella regione VIII del Foro romano fondò l'Ateneo, ove pubblicamente dovessero insegnarsi le discipline, e le lettere; e quel luogo, ch'è posto alle radici del monte Aventino, ancor oggi ritiene la memoria delle scuole de' Greci[203], imperocchè in esso si facea professione non meno della latina, che della greca eloquenza, e non meno i Retori, e Poeti latini, che i greci vi avevan il loro luogo. Fanno di questo Ateneo onorata memoria Dione[204], Lampridio, Capitolino, Gordiano, e Simmaco[205].

Alessandro Severo l'ampliò, e ridusse in forma più nobile. Stabilì il salario a' Retori, Medici, Grammatici, ed a tutti gli altri Professori. Instituì gli Auditori pubblici, ed assegnò ancora alcune rendite a' Studenti, figliuoli di poveri, pur che però fossero ingenui[206]. I Romani di queste genti di lettere non facevan ordine a parte, ma le lasciavano mescolate nel terzo stato, e non avean tante persone, quante noi, che prendesser le lettere per professione e vocazione loro speciale[207]: da poi quelle poche ch'essi n'aveano, le ridussero in milizie, le quali eran uffici quasi perpetui, di maniera che facevan di loro più stima, che noi, e di grandissimi privilegi onoravangli, come si vede nel Codice di Teodosio.

Or per la celebrità di questa famosa Accademia, concorrevano in Roma in gran numero i giovani da tutte le parti per apprender le buone lettere, e spezialmente la legal disciplina. Non eran sole queste nostre province, ch'oggi forman il Regno di Napoli, a mandar lor giovanetti a studiare in Roma, ma le province più remote e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia, e dall'Affrica ancora ne venivano. Nelle nostre Pandette sono ancor rimasi alcuni vestigi, che n'accertano di quest'usanza di mandarsi in Roma i giovani a studiare: abbiamo un responso di Scevola, che diede a favor d'un giovane, che studiorum causa Romae agebat, rapportato da Ulpiano[208], il qual anche parla del viatico solito assegnarsi dai padri a' figliuoli quando gli mandavan in Roma a studiare: e questo medesimo Giureconsulto altrove[209] fa anche memoria di quest'usanza di mandare i giovani a Roma a studiare, della quale ne fa altresì menzione Modestino[210], ed altri nostri Giureconsulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo studio delle leggi, sin dalla Grecia i giovani in Roma; onde si rendè celebre anche perciò la sfacciata libidine di Domiziano, che imprigionò Arca avvenente fanciullo, il qual fin dall'Arcadia era venuto in Roma per apprender la giurisprudenza, solamente perchè con rado e memorando esempio non volle acconsentire alle sue impudiche voglie[211]: di che il giovanetto appresso Filostrato[212] tutto dolente accagionava suo padre, che potendo farlo instruire delle greche lettere in Arcadia, l'avea mandato in Roma per apprender le leggi. I Greci medesimi, che non sogliono esser paghi, se non di loro stessi, e delle cose proprie, pur furono costretti confessare, che dalle leggi romane solamente potevasi apprender una giusta e diritta norma di costumi; onde Dione Crisostomo[213] orando presso a' Corinti, e volendo persuader loro, ch'egli essendo dimorato per lungo tempo in Roma appresso l'Imperador Trajano, avea sempre onestamente vivuto, di quest'argomento si valse: ch'egli stando in Roma, era stato in mezzo alle leggi, non potendo traviare, chi fra quelle conversava. Ne vennero anche dall'Affrica, come nei tempi più bassi testimonia d'Alipio l'incomparabil Agostino[214], del quale narra, che Romam processerat, ut jus disceret. Dalla Gallia, e dall'altre province occidentali in questi medesimi tempi men a noi lontani era frequente il concorso de' giovani in Roma per lo studio delle leggi. Di Germano Vescovo altissiodorense n'è testimone Errico altissiodorense in que' suoi versi[215]. E Costanzo[216] nella di lui vita pur dice: Post Auditoria Gallicana, intra Urbem Romam Juris scientiam plenitudini perfectionis adjecit. Rutilio Numaziano[217] favellando di Palladio gentil giovane franzese, pur disse, ch'era stato mandato in Roma ad apprender legge.

E Sidonio[218] Apollinare persuade Eutropio, che vada ad apprender giurisprudenza in Roma, che perciò chiamolla, domicilium legum. Onde non pur dagli Scrittori di questi tempi, ma anche de' tempi che seguirono, meritò Roma questi encomi, non solamente per la giurisprudenza, ma per l'eloquenza, e per tutt'altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata Armorum, Legumque parentem, quae prima dedit cunabula juris[219]: ed altrove legum genitricem: appresso Simmaco, Latiaris facundiae domicilium[220]: e così appresso Ennodio, Girolamo, Cassiodoro, e molt'altri Scrittori.

E fu cotanta la cura degl'Imperadori, ed il loro studio d'invigilar sempre al decoro e ristabilimento di quest'Accademia, ch'essendo, ne' tempi di Valentiniano il vecchio, Roma già caduta dal suo antico splendore, ed i giovani dati in braccio a' lussi, e ad ogni sorte di vizio, tanto che l'Accademia era molto scaduta dal suo instituto, ed introdotti in essa molti abusi, pensò questo Principe, di cui era molto grande la sollecitudine de' studj di Roma, riparare a cotali disordini, e promulgò quivi a tal effetto quella celebre costituzione, che dirizzò nell'anno 370. ad Olibrio Prefetto di quella città, parte della quale ancor si legge nel Codice Teodosio[221], ove stabilì undici leggi accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno luogo farem parola. Tanto che ristorata per queste leggi potè poi lungamente mantenere il suo lustro, e tirare a se, come innanzi, i giovani da tutte le parti d'occidente per apprender le lettere, e massimamente la Giurisprudenza. Così ne' tempi di Teodorico Ostrogoto vediamo ancor durare quest'usanza di mandarsi a Roma i giovani ad apprender le discipline; anzi volle questo Pincipe, che non dovesse concedersi licenza a' medesimi di far ritorno alle paterne case, se non compiuti in quella città i loro studj. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorchè suo benemerito, il quale avendo mandat'in Roma a studiare alcuni suoi nipoti, e volendo richiamarli, ordinò a Festo, che non gli lasciasse partire, esagerando cotanto la stanza di Roma per li giovani: Nulli sit ingrata Roma, quae dici non potest aliena: illa eloquentiae faecunda mater: illa virtutum omnium latissimum templum[222]. La negò parimente a Valeriano, il quale avea mandati li suoi figliuoli a Roma a studiare, e scrisse a Simmaco, che non lasciassegli partire[223]. Questo medesimo instituto fu da poi continuato da Atalarico suo nipote, il qual imitando Valentiniano ne prese anche spezial cura e pensiero, e si legge ancora appresso Cassiodoro[224] una lettera, che volle scrivere perciò al Senato di Roma, nella quale riordina i studj, e stabilisce i soliti stipendi per coloro, che militavano in quell'Accademia, nella quale oltre a' Grammatici, Oratori ed altri Professori, v'avevan ancora luogo gli Espositori delle leggi: onde per questo nuovo ristoramento potè da poi, eziandio ne' tempi più barbari, meritar Roma que' pregi e quegli encomj, che le danno più Scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone[225] sopra Sidonio[226] Apollinare.

II. Dell'Accademia di BERITO in Oriente.

Berito è città posta nella provincia di Fenicia in Oriente, e fu cotanto benemerita a Teodosio il Giovane, che la decorò del titolo di metropoli della Fenicia, come Tiro, città per lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma nell'Occidente; e siccome in Roma la legge civile era insegnata in latino, così a Berito in greco. Per la famosa accademia in essa stabilita fu chiamata la città delle leggi; e che riempieva perciò il Mondo delle medesime. Da chi quest'Accademia fosse stata instituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può pors'in disputa è, che fiorisse molto tempo prima di Diocleziano Imperadore, com'è manifesto da una costituzione di questo Imperadore, che si legge nel Codice di Giustiniano[227], indirizzata a Severino, e ad altri scolari dell'Arabia, i quali per apprender la disciplina legale dimoravan in Berito.

A questa città, come domicilio delle leggi, concorrevano i giovanetti di tutte le province dell'Oriente. Chiarissima testimonianza è quella, che ce ne dà Gregorio Taumaturgo Vescovo di Neocesarea nell'orazion panegirica ad Origene[228], ove narra aver egli appresa la giurisprudenza romana nell'Accademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le professioni, ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore fu la fama di questa Accademia sotto Costanzo e Costante circa gli anni di Cristo 350. Il Geografo antico[229], (il qual Autore dobbiam noi alla diligenza dell'eruditissimo Giurisconsulto G. Gotifredo) che fiorì ne' tempi medesimi, parlando della città di Berito, e dell'Accademia delle leggi dice così, secondo l'antica traduzione latina: Berytus Civitas valde delitiosa, et Auditoria legum habens, per quae omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in omnen orbem terrarum adsident Judicibus, et scientes leges custodiunt Provincias, quibus mittuntur legum ordinationes. Per ciò Nonno[230] nelle Dionisiache diceva, che Berito riempieva la terra tutta di leggi. Eunapio[231] ancora, che fiorì sotto Costanzo, Zaccaria Scolastico[232] e Libanio[233], che visse sotto Valente, chiamano perciò Berito madre delle leggi. E ne' tempi dell'Imperador Valente fu tanto il concorso de' giovani a questa città per apprender le leggi, che Libanio stesso si duole essersi perciò tralasciato lo studio dell'eloquenza. Ed Agatia[234], favellando della ruina di Berito a cagione del tremuoto, che abbattè quasi tutta la città, afferma esservi accaduta strage grandissima de' cittadini, e di gran numero di coloro, che ivi dimoravano per apprender le leggi Romane. Finalmente il nostro Giustiniano[235] pur nomò Berito città delle leggi, ed altrove[236], nutrice delle medesime; donde egli fece venir Doroteo ed Anatolio, perchè unitamente con altri avesser parte nella fabbrica de' Digesti, non concedendo licenza d'esplicar le leggi in Oriente ad altre Accademie, fuorchè a quelle di Berito, e di Costantinopoli (perchè questa si trovava ne' suoi tempi fondata già da Teodosio il Giovane l'anno 425.) siccome nell'Occidente a quella di Roma.

Vi furon ancora in questi tempi in alcune città d'Oriente altre Accademie, ove si professavan lettere, come in Laodicea, della quale Alessandro Severo fece menzione in una sua costituzione, che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano[237]. In Alessandria, intitolata il Museo, della quale parla Agatia[238]; ed in Cesarea. Siccome in Occidente, oltre di quella famosa di Roma, alcune città avevan similmente le loro scuole, ove potevan i giovani apprender lettere. Nè la nostra Napoli ne fu priva, poichè, come dirassi quando dell'instituzione dell'Accademia napoletana favelleremo, Federico II. Imperadore non fu il primo, che da' fondamenti la ergesse, ma l'essere stata sempre questa città, come Federico stesso la chiama, antiqua mater, et domus studii[239], si mosse egli perciò a rinovar questi suoi antichi studj, e ad ingrandirli in una più nobile, e magnifica forma, innalzando l'Accademia napoletana sopra tutt'altre, e comandando perciò, che i giovani così di questo Regno, come di quello di Sicilia andassero in Napoli ad apprender le discipline, come più a lungo si diviserà, quando di tal ristoramento farem parola. Nè mancarono Scuole nell'altre città greche di queste nostre province, in quella maniera, che richiedeva il loro istituto; ma questi studj, allorchè fioriva Roma, rimasero tutti oscurati ed estinti, tosto che sorse l'Ateneo; e da poi avendo Roma riempiuto l'Imperio tutto delle sue leggi, le province d'Occidente mandavan i loro giovani in quella città, come lor madre, ad apprenderle; siccome quelle d'Oriente mandavangli a Berito. E si diede finalmente l'ultima mano alla ruina di tutte queste Scuole minori, quando Giustiniano a tre sole città concedè licenza d'esplicar le leggi, cioè all'una, e all'altra Roma, ed a Berito; non ad Alessandria, non in Cesarea, non alla perfine ad alcuna altra città dell'uno, o dell'altro Imperio.

Dell'Accademia di Costantinopoli non era qui luogo di favellare, come quella, che molto tempo da poi nell'anno 425. fu da Teodosio il Giovane instituita e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro seguente di quest'istoria.

III.

Ecco in qual floridissimo stato erano queste nostre province ne' tempi, che a Costantino precedettero: quando ciascheduna città si studiava di comporre la sua politia e governo, ad imitazion di Roma, della quale vantavano essere piccioli simulacri ed immagini: quando secondo le sue leggi vivevano: e quando la giurisprudenza romana, ch'era la lor norma e regola, era giunta nel colmo e nella più alta stima, se si pon mente o a' favori de' Principi, o alla prudenza delle loro costituzioni, o alla sapienza de' Giureconsulti, o alla maestà dell'Accademie, e dottrina de' Professori, o alla probità de' Magistrati. Non è occulto, che alcuni pur troppo vaghi di novità, volendo rendersi per qualche stravaganza rinomati, non si sono ritenuti di biasimar le leggi romane come troppo sottili e ricercate, e che sovente s'oppongono al buon senso, ed al comunale intendimento degli uomini. Si è veduto ancora, chi ha voluto perciò prendersi briga d'andarle esaminando, con riprovarne alcune, come alla ragione ed all'equità contrarie. Altri ne dettaron particolari trattati, che vengon rapportati da Giorgio Pasquio[240]: e fra' nostri volle anche tentarlo il Cardinal di Luca, che ne distese più discorsi[241]. Ma ben si sarà potuto conoscere quanto costoro siano traviati; i quali col debole e corto lume de' loro ingegni han preteso affrontare una verità per tanti secoli conosciuta e professata da' maggiori uomini, che fiorirono quando il genere umano si vide in tant'elevamento ed eminenza, in quanta non fu mai per l'addietro, e che non sappiamo se mai potrà ritornare in quella sublimità, in cui fu ammirato mentre durò il roman Imperio. I Romani ci diedero le leggi savie e giuste, come per isperimento si conobbe ch'erano le più utili, conformi all'equità naturale, e adattate per la società civile ed all'umano commercio: che se fosse ad ognuno lecito farsi giudice sopra le leggi, ed a suo giudicio e capriccio dar regola a questa bisogna, vorrebbe ciascuno, fidando nel suo ingegno, sostenere al pari di chiunque altro la propria opinione; ed ecco i disordini e le confusioni, ed ecco alla per fine introdotto fra noi un deplorabile scetticismo. Solone perciò dimandato s'egli aveva date agli Ateniesi le più giuste e le più savie leggi, rispose, le migliori che si confacessero a' loro costumi, e le più acconce a' loro profitti; imperocchè la giustizia e la sapienza delle leggi non dipende da ragioni astratte e metafisiche, ma dall'utilità che recan a' popoli, al commercio ed alla vita civile: di che per più secoli ne diedero bastanti riprove le romane: onde avvenne che ruinato l'Imperio, non per questo ne' nuovi dominj in Europa stabiliti, cessò la maestà e l'uso delle medesime. L'utilità e l'onestà sono la norma delle leggi, e quelle saranno sempre le giuste, che riescono a' popoli utili ed oneste: ciò che meriterebbe un trattato a parte, non essendo del nostro instituto.

Altri vi sono, i quali empiono il Mondo di querele contra i Romani per la moltiplicità di tante leggi: questa querela non è nuova, ma molto antica, e fin da' tempi della libera Repubblica s'intese; tanto che Cesare[242], e Pompeo pensarono di darvi qualche compenso, con ridurre ad un cert'ordine la giurisprudenza romana: il che se non potè mai ridursi ad effetto da uomini sì illustri, molto meno s'è potuto da poi sperare dagli altri, come impresa affatto disperata ed impossibile, non che dura e malagevole. Ma queste querele, o quanto meglio farebbon costoro, se le scagliassero contra i depravati costumi degli uomini, contra la lor ambizione e dissolutezza, anzi che contro alle leggi: ben è egli vero che moltitudine di vizj e moltitudine di leggi si secondano, e si producono l'una l'altra quasi sempre; ond'è che Arcesilao[243] soleva dire, che siccome dove sono molte medicine e molti medici, quivi sono infermità abbondanti, così dove abbondan le leggi, ivi essere ingiustizia somma; nulladimanco non è somma ingiustizia, nè sono molti vizj, perchè sieno molte leggi, ma ben sono molte leggi, perchè sono molti vizj. Per riparare a' corrotti costumi degli uomini, non v'era altro rimedio, che quello delle leggi. L'Imperio romano molto tempo prima avrebbe veduta la sua rovina, se di quando in quando la prudenza di qualche Principe non v'avesse dato riparo per mezzo delle leggi. Eran a' Romani sempre innanzi agli occhi molti domestici esempi, che gli ammonivano, niun altro freno esser più potente alla dissolutezza degli uomini, quanto le leggi. Sapevan benissimo, che fin da' primi tempi della loro Repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù romana, salvo che non esser governati dalle leggi, ma che dovesse al Re ogni cosa rimettersi, ed al suo arbitrio; nè ciò per altra cagione, se non per quella, che con molta eleganza vien rapportata da Livio[244]: Regem, e' dicevano, hominem esse a quo impetres ubi jus, ubi injuria opus sit: esse gratiae locum, esse beneficio, et irasci, et ignoscere posse: inter amicum, et inimicum discrimen nosse. Leges, rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti nec veniae habere, si modum excesseris: periculosum esse, in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere. Sentimenti pur troppo licenziosi e dannevoli, e che dirittamente si oppongono a quel che insegnò Aristotele nella sua politica[245]. Ove sia Repubblica senza vizj, certamente mal fa, chi vuol caricarla di leggi, siccome mal fa, chi ad un corpo sano vuol applicar medicamenti. Ma se quella, già data in preda a' lussi, minaccia rovina, non v'è altro riparo, che ricorrere alle leggi. E meglio in questi casi sarà, che nella Repubblica abbondino le leggi, le quali proveggano e s'oppongano ad ogni vizio[246], che rimetter tutto all'arbitrio de' Magistrati, il giudicio de' quali sta sottoposto agli affetti ed alle macchinazioni e tranelli de' litiganti.

Egli è pur vero, che alla corruttela de' costumi non si rimedia abbastanza colle leggi; ed in ciò non si può non commendare quel gravissimo ammaestramento di Bacone di Verulamio[247], che dovrebbon i Principi aver sempre innanzi agli occhi, dicendo egli che la maggiore lor cura e pensiero dovrebbe essere non tanto, come fanno, di rimediar agli abusi ed alle corruttele colle leggi, quanto d'invigilare su l'educazione de' giovani. Sopra il buono allevamento de' medesimi dovrebbon impiegare per mezzo delle leggi tutto il lor rigore; poichè in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de' vizj e per conseguenza il numero delle leggi. Star tutt'intesi a ben ristabilire, e fornir di buoni instituti e di Professori l'Accademie e l'Università de' studj, ed in ciò porre ogni lor cura. Erasi negli ultimi nostri tempi cominciato a veder qualche riparo da' Collegj instituiti per la gioventù, nel che furon eminenti i Gesuiti. Ma par ora che scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andare scemando quell'antico fervore, e corrompersi sempre più ogni buon instituto. Richiederebbero veramente queste cose più tosto un Censore, che un Istorico, onde potendo fin qui bastare ciò che se n'è divisato come per un apparato delle cose che avranno a seguire, farem passaggio, dopo aver narrata la politia ecclesiastica di quest'età, a' tempi di Costantino, donde quest'istoria prende suo principio.

CAPITOLO XI. Della Politia Ecclesiastica dei tre primi secoli.

La nuova religione cristiana, che da Cristo Signor nostro cominciò ne' tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo Mondo, per le quali e' bisognava che si governasse, la spirituale, e la temporale, riconoscenti un medesimo principio, ch'è Iddio solo[248]. La spirituale nel Sacerdozio, o stato ecclesiastico, che amministra le cose divine e sacrate: la temporale nell'Imperio, o Monarchia, o vero stato politico, che governa le cose umane e profane: ciascuna di loro avente il suo oggetto separato: i Principi perchè soprantendano alle cause del secolo: i Sacerdoti alle cause di Dio. Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; de' Principi il punire, o premiare con corporale pena, o premio: de' Sacerdoti con spirituale. In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte: laonde siccome non senza cagione il Magistrato porta la spada, così ancora i Sacerdoti le chiavi del Regno de' Cieli.

Non così era prima presso a' pagani, i quali non riconoscevano nel Mondo queste due potenze infra loro separate e distinte; ma in una sola persona l'unirono: ond'è che i loro Re soli n'eran capi e moderatori: e la ragion era, perch'essi della religione si servivan per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso a' Romani il Pontificato Massimo lungo tempo durò nella stessa persona degl'Imperadori[249], e se bene avessero separati Collegi di Sacerdoti, a' quali la cura della lor religione era commessa, nientedimeno come che della medesima si servivano per la sola conservazione dello Stato, dovean per conseguenza le deliberazioni più gravi al Principe riportarsi, che n'era il Capo: istituto, che ad essi fu tramandato da' loro maggiori, appo i quali, come dice Cicerone[250], qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare, regale ducebatur. Quindi Virgilio[251] del Re Annio cantò. Rex Anius, Rex idem hominum, Phoebique Sacerdos.

Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veggiamo, che ci rappresenta Omero, dove gli Eroi, cioè i Principi, eran quelli che facevan i sacrifizj: degli Ateniesi e di molte altre città della Grecia lo stesso narra Platone: appresso gli Etiopi, scrive Diodoro, che i Re eran i Sacerdoti: siccome ancora appresso gli Egizj narra Plutarco; ed appresso gli Spartani Erodoto[252].

Ma presso a' Cristiani la religione non è indirizzata alla conservazione dello Stato, ed al riposo di questo Mondo, ma ad un più alto fine, che riguarda la vita eterna, e che ha il suo rispetto a Dio, non agli uomini: e quindi presso di noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto e nobile dell'Imperio, quanto le cose divine sono superiori all'umane, e quanto l'anima è più nobile del corpo e de' beni temporali. Ma dall'altra parte, essendo stata data da Dio la spada all'Imperio per governar le cose mondane, vien ad essere questa potenza più forte in se medesima, cioè a dire in questo Mondo, che non è la potenza spirituale data da Dio al Sacerdozio, al quale proibì l'uso della spada materiale; poscia che ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili; ed il principale effetto della sua forza è riserbato al Cielo; come ce ne fece testimonianza l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo Reame non esser di questo Mondo, e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbono per lui.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo principio ch'è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine, ch'è la beatitudine, vero fine dell'uomo; è stato necessario, si proccurasse, che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme, ed una sinfonia[253], cioè a dire un'armonia ed accordo composto di cose differenti, per comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia, dimanierachè se l'Imperio soccorre colle sue forze al Sacerdozio, per mantenere l'onor di Dio; ed il Sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezion de' Popoli all'ubbidienza del Principe, tutto lo Stato sarà felice e florido: per contrario, se queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il Sacerdozio abusandosi della divozion de' Popoli intraprendesse sopra l'Imperio, o governamento politico e temporale, ovvero se l'Imperio voltando contra Dio quella forza, che gli ha posta fra le mani, attentasse sopra il Sacerdozio, tutto va in disordine, in confusione ed in ruina.

Egli è Iddio, che ha messo quasi da per tutto queste due potenze in diverse mani, e l'ha fatte amendue sovrane in loro spezie, affinchè l'una servisse di contrappeso all'altra, per timore che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento, o tirannia. Così vedesi, che quando la sovranità temporale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente; e medesimamente la temporale alla spirituale[254]: la qual cosa è gratissima a Dio, quando si fa per via legittima, e sopra tutto quando si fa direttamente e puramente per suo servigio, e per lo ben pubblico, non già per l'interesse particolare e per intraprender l'una sopra l'altra.

E poichè queste due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra; l'infinita Sapienza per evitare il disordine estremo, che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi, ed ha messe separazioni sì evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare, benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più facile a distinguere, che le cose sacrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque, se non praticare questa bella regola, che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca, Reddite quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei Deo. Regolamento assai breve, ma per certo assai netto e chiaro, perchè quando la cura dell'anime, e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna, che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la religione ed il culto di Dio, se sente d'avere un'anima, e se vuol essere nel numero de' figliuoli di Dio e della Chiesa; chiaro e famoso è l'esempio dell'Imperador Teodosio, il quale alla censura d'un semplice Arcivescovo si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica, che gli era stata da colui ingiunta: l'attesta ancora l'esempio di Davide, Qui et si regali unctione Sacerdotibus, et Prophetis praeerat in causis saeculi, tamen suberat eis in causa Dei[255].

Reciprocamente ancora, poichè la dominazion delle cose temporali appartiene a' Principi, e la Chiesa è nella Repubblica, come dice Ottato Milevitano, e non già la Repubblica nella Chiesa, bisogna che tutti gli Ecclesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa ubbidiscano al Magistrato secolare in ciò ch'è della politia civile[256]. Si omnis anima potestatibus subdita est, ergo et vestra (dice S. Bernardo[257] ad Errico Arcivescovo di Sens) quis vos excepit ab Universitate? Certe, qui tentat excipere, tentat decipere; e S. Gio. Grisostomo sponendo il passo di S. Paulo: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est, dice, etiam si fueris Apostolus, Evangelista, Propheta, Sacerdos, Monachus, hoc vero pietatem non laedit[258]. In breve, il Papa S. Gregorio[259] il Grande: Agnosco, dice, Imperatorem a Deo concessum non militibus solum, sed et Sacerdotibus etiam dominari.

Poichè dunque la distinzione di queste due potenze è tanto importante, egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti, cioè coloro, i quali hanno la potenza ecclesiastica, sono chiamati Pastori e Prelati; e gli altri, che possedono la temporale, sono particolarmente nominati Signori o Dominatori. Appellazione, ch'è interdetta agli Ecclesiastici di propria bocca di N. S. il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli di Zebedeo, e nel contrasto di precedenza sopravvenuto fra' suoi Apostoli, poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione: Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic, etc. Lezion che S. Pietro ha ben raccolta nella sua prima lettera, dicendo a' Vescovi: Pascite, qui in vobis est, gregem Dei non ut Dominantes in Cleris, sed forma facti gregis, cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui pastore non è il signore e proprietario, ma il ministro e governatore solamente[260]. Così Dio gli dice: Pasce oves meas, e non già tuas[261].

Ed in verità la potenza ecclesiastica essendo diretta sopra le cose spirituali e divine, che non sono propriamente di questo Mondo, non può appartenere a gli uomini in proprietà, nè per diritto di signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione, fin a tanto che Iddio (il qual solo è il Maestro, e signore delle nostre anime) commette loro questa potenza soprannaturale, e per esercitarla visibilmente in questo Mondo sotto suo nome, ed autorità, come suoi Vicarj e Luogotenenti, ciascuno però secondo il suo grado gerarchico, appunto come nella politia civile più Ufficiali, essendo gli uni sotto gli altri, esercitano la potenza del Sovrano Signore.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza ecclesiastica, la quale per contrario riferendosi direttamente a Dio, dee essere stimata ben più degna di quella de' Principi della Terra i quali ancora non avean nel principio la loro, che per ufficio e per amministrazione, appartenendo la Sovranità, o per meglio dire la libertà perfetta allo Stato in corpo. Così in que' tempi erano pur essi chiamati Pastori de' Popoli, come vengon qualificati da Omero: ma l'oggetto della lor potenza, che consiste nelle cose terrene, essendo adattato a ricever la signoria, o potenza in proprietà, essi l'hanno da lungo tempo guadagnata, ed ottenuta in tutti i paesi del Mondo: de' quali molti parimente ve ne sono, dove essi han ottenuto non solamente la Signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il lor Popolo in ischiavitudine.

Non si possono ritrovar pruove più considerabili della distinzione di queste due maniere di potestà, nè più solenni esempj del cambiamento della potestà per ufficio e per esercizio, in quella di proprietà e per diritto di signoria, che in quel che accadde nel Popolo di Dio, quando annojato d'esser comandato da' Giudici, ch'esercitavano sopra di lui la sovranità per ufficio ed amministrazione assolutamente, egli volle avere un Re, il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di signoria. Ciò che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a Samuello ultimo de' Giudici, essi non hanno te ricusato, ma me, affinchè io non regni più sopra loro: e poco da poi: Tale sarà il diritto del Re, etc.[262]. Il che significa, che Iddio stesso era il Re di questo Popolo, ed aveva sopra lui la proprietà e la potenza, allorchè era governato da semplici Giudici o Ufficiali[263]; ma che ciò non sarà più, quando avrà un Re, il quale s'abuserà di questa potenza in proprietà. Bella instruzione agli Ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell'esercizio di quella, come suoi Vicarj e suoi Luogotenenti, qualità la più alta e la più nobile, che potesse esser sopra la terra.

Ecco la distinzione della potenza spirituale e della temporale, che ben dimostra, che l'una non include e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all'altra; ma che amendue sono o sovrane, o subalterne in diritto loro, e in loro spezie.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce, che l'una e l'altra non possano risiedere in una istessa persona, e talora, ch'è più, a cagion d'una medesima dignità. Tuttavolta bisogna prender cura, che quando esse risiedono nella medesima dignità, fa mestiere, che ciò sia una dignità ecclesiastica, e non già una signoria, o ufficio temporale; poichè la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere, nè essere accessoria a quella, siccome non può appartenere agli uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali, e sopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di signoria, nè deferirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le signorie temporali.

Donde siegue, per dir ciò di passaggio, che è errore contro al senso comune d'aver in Inghilterra voluto attribuire al Re, o alla Reina la sovranità della Chiesa anglicana, in quel modo, che se l'attribuisce la temporalità del suo Reame, quasi fosse da questa dependente[264]: ebbe ciò suo cominciamento da collera, e da una particolar indegnazione d'Errico VIII. contra 'l Papa, il qual negò d'approvare il di lui divorzio, di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagargli più quel tributo, che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra; e quel ch'è più, seguendo lo sfrenato impeto dell'ira, si dichiarò Capo della Chiesa anglicana immediatamente dopo Gesù Cristo, e costrinse il suo Popolo a giurare, che lo riconosceva Signor sovrano tanto nelle cose spirituali, che temporali: error, che apparve poi visibilmente, quando la Reina Elisabetta sua figliuola venne a regnare; imperocchè si vide allora una femmina per Capo della Chiesa anglicana, e la sovranità spirituale caduta nella conocchia.

Ora, benchè per qualche tempo queste due potenze sieno state nelle medesime persone fra il Popolo di Dio, cotesto però si fece in modo, che la temporale era sempre accessoria al Sacerdozio; ma da poi che il Popolo volle esser dominato da' Re, questi Re non ebbero la potenza spirituale: e se pur talora la vollero essi intraprendere, ne furon aspramente puniti da Dio, come è manifesto per l'istoria d'Ozia[265]: ed in quanto a' Pagani, s'è già veduto, che in più Nazioni i Re sono stati Sacerdoti, sottomettendo la religione allo Stato, e non se ne servivano, che in quanto ella era necessaria allo Stato: ma noi instruiti in migliori scuole, abbiam'appreso di preferire la religione, c'ha il suo rispetto a Dio, e riguarda la vita eterna, allo Stato, che non riflette, se non agli uomini, ed al riposo di questo Mondo. Ma non vi è però alcun inconveniente, nè repugnanza, che la potenza temporale sia annessa, e rendasi accessoria e dependente dal Sacerdozio, come ne' seguenti libri di quest'Istoria osserveremo nella persona del Pontefice romano, e negli altri Prelati della Chiesa: non già perchè fosse stata prodotta dalla sovranità spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma si è da loro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessioni di Principi, o per prescrizioni legittime, non già Apostolico Jure, come dice S. Bernardo[266]; nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit.

Ecco il rincontro di queste due potenze in sovranità independenti l'una dall'altra, e riconoscenti un sol principio, ch'è Iddio, distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro Salvatore, in guisa che l'una non ha che impacciarsi coll'altra.

§. I. Politia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente.

Riconoscendo noi adunque per la religione cristiana nel Mondo queste due potenze, bisognerà che si narri ora, come la spirituale fosse cominciata ad amministrarsi fra gli uomini, e come perciò tratto tratto nell'Imperio, ed in queste nostre province si fosse stabilita la politia, e lo stato ecclesiastico, che ne' secoli seguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello stato politico, e temporale di questo Reame.

In que' tre primi secoli dell'umana redenzione, prima che da Costantino Magno si fosse abbracciata la cristiana religione, non potrà con fermezza ravvisarsi nell'Imperio alcuna esterior politia ecclesiastica. Gli Apostoli ed i loro successori intenti alla sola predicazione del Vangelo, non molto badarono a stabilirla; e ne furon impediti ancora dalle persecuzioni, che gli costringevano in privato e di soppiatto a mantenere l'esercizio della loro religione fra' Fedeli.

Il nostro buon Redentore adunque, dovendo ritornar al Padre, che lo mandò in questo Mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle, dopo averci dati tanti buoni regolamenti, lasciare in terra suoi Luogotenenti, a' quali questo potere spirituale comunicò, perchè come suoi Vicarj mantenessero e promulgassero da per tutto la sua religione. E volle valersi, non già del ministero degli Angioli, ma piacendogli innalzare il genere umano, volle eleggere per più profondi misteri non i più potenti uomini della terra, ma i più vili ed abbietti; volendo con ciò darci un'altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l'una non riguarda nè stirpe, nè altri pregi, che il Mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue e gli altri umani rispetti. Lasciò per tanto questa potenza agli Apostoli suoi cari discepoli, i quali, mentre egli conversò fra noi in terra, lo seguirono; a' medesimi diede incumbenza d'insegnare e predicare la sua legge per tutto il Mondo; e diè loro il potere di legare e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua parola, che sarebbe sciolto in Cielo, quel ch'essi prosciogliessero in terra, e legato quel che legassero.

Gli Apostoli ancorchè riconoscessero per lor Capo S. Pietro, nel principio a tutt'altro pensarono, che a stabilire un'esterior politia ecclesiastica, poichè intenti solamente alla predicazion del Vangelo, ed a ridurre l'uman genere alla credenza di quella religione, ch'essi procuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le province del Mondo, non badarono, che a questo solo: si sparsero perciò e s'incamminarono per diverse parti, ove più il bisogno, ovvero l'occasione gli portava. Le prime province furon quelle d'Oriente, come più a Gerusalemme ed alla Palestina vicine: scorsero in Antiochia, in Ismirna, in Efeso, in Alessandria e nell'altre città delle province d'Oriente, nelle quali fecero miracolosi progressi, riducendo que' Popoli alla vera credenza: nel che non molto venivano frastornati ed impediti dagli Ufficiali dell'Imperio, poich'essendo queste province lontane da Roma, capo e sede degl'Imperadori, non erano così da presso i loro andamenti osservati; onde poterono stabilire in molte città di quelle province la religione: e fare in più luoghi più unioni di Fedeli, ch'essi chiamaron Chiese. Ma in questi principj, come dice S. Girolamo[267], fondate ch'essi avevano nelle città le Chiese, erano quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia. Da poi cresciuto il numero de' Fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni e divisioni, si pensò, per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al Presbiterio, ma di dar la soprantendenza ad uno de Preti il qual fosse lor Capo, che chiamaron Vescovo, cioè a dire, Inspettore, il quale collocato in più sublime grado, avea la soprantendenza di tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col Presbiterio: tanto che 'l governo delle Chiese divenne misto di monarchico ed aristocratico, onde Pietro di Marca[268] ebbe a dire, che il governo monarchico, della Chiesa veniva temperato coll'aristocratico.

Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il governo e politia delle Chiese fosse stato semplice e puro aristocratico presso a' Preti solamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a' Preti, non reputandogli di maggior potere ed eminenza sopra gli altri: ma ben a lungo fu tal errore confutato dall'incomparabile Ugone Grozio[269]; ed il contrario ci dimostrano i tanti cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto ed altri, da' quali è manifesto, che fin da' tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la soprantendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado soprastavano a' Preti, come loro Capo. Così, non parlando de' Vescovi di Roma come cosa a tutti palese, in Alessandria, morto che fu S. Marco Evangelista, il qual soprastava a quella Chiesa, narra San Girolamo[270], che i Preti sempre ebbero uno, che eleggevan per loro Capo, et in celsiori gradu collocatum. Episcopum nominabant. Morì S. Marco nell'anno 62 della fruttifera incarnazione, e nell'ottavo anno dell'Imperio di Nerone[271]: e dopo lui fu in suo luogo rifatto, vivendo ancora S. Giovanni Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella Chiesa Abilio; ad Abilio, Cerdone; e così di mano in mano gli altri[272]. In Antiochia, Evodio, Ignazio, ec. In Gerusalemme, vivente ancor S. Giovanni, dopo la morte di S. Giacomo, tennero il Vescovato di quella città, Simone, Giusto, ec. In Ismirna dagli Apostoli stessi, cioè da S. Giovanni, fu preposto a' Preti per Vescovo Policarpo, che governò quella Chiesa fin ad un'età provetta. Così ancora la Chiesa d'Efeso, ancorchè amministrata da' Preti, a costoro però uno era, che presedeva, e dopo Timoteo, ne fu per qualche tempo Capo S. Giovanni medesimo: detto perciò Principe del Clero, ed Angelo della Chiesa: succedettero quindi Tito ed altri in appresso; tanto che nel Concilio di Calcedonia[273] per bocca di Leonzio Magnesiano leggiamo: A Sancto Timotheo, usque nunc XXVII. Episcopi facti, omnes in Epheso ordinati sunt.

Nè dovrà sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che gli Evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le province dell'Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto essere Vescovi d'alcune città; poichè, come ben avvisa Ugon Grozio[274], essi avean anche per costume di fermarsi in qualche luogo ove scorgevano, che la loro più lunga dimora potesse essere di maggior profitto: e fermati adempievano tutte le parti d'un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo, che gl'istessi Apostoli furono Vescovi d'alcune città, perchè in quelle lungamente dimorati aveano governate le loro Chiese, come tutti gli altri Vescovi, da essi in altre città instituiti, facevano.

Così col correr degli anni, disseminata la religion cristiana per tutte le province dell'Imperio, ancorchè mancassero gli Apostoli, succedettero in lor luogo i Vescovi, i quali, soprastando al Presbiterio, ressero le Chiese: e si videro perciò nelle città costituiti i Vescovi, come dice S. Cipriano: Jam quidem per omnes Provincias, et per Urbes singulas constituti sunt Episcopi. Onde da poi fu stabilmente costituito, che nel governo delle Chiese uno de' Preti dovesse soprastare agli altri, ed al quale dovesse appartenere la cura della Chiesa, come testifica S. Geronimo[275]: In toto Orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electis caeteris superponeretur, ad quem omnis cura Ecclesiae pertineret.

Egli è però vero, che quantunque S. Cipriano dica, che in ciascheduna città fosse stato il Vescovo instituito, si sa nondimeno che moltissime non l'ebbero, e furon governate e rette dal solo Presbiterio; poichè gli Apostoli non in ogni Chiesa instituirono i Vescovi, ma molte ne lasciaron al solo governo del Presbiterio, quando fra essi non v'era alcuno, che fosse degno del Vescovato, come dice S. Epifanio[276]: Presbyteris opus erat, et Diaconis, per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt; ubi vero non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, et erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi. E quelle Chiese, che rimanevan senza Vescovo, dice S. Girolamo, che communi Presbyterorum consilio gubernabantur. Così di Meroe città dell'Egitto testifica S. Atanasio[277], che fino ai suoi tempi non avea avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio: e così di molte altre città dell'Imperio testificano molti Scrittori di que' tempi.

Tale fu la politia in questi primi secoli dello stato ecclesiastico, nè altra gerarchia si ravvisò, nè altri gradi distinti, se non di Vescovi, Preti e Diaconi, i quali come loro Ministri teneano anche cura dell'oblazioni, e di ciò che al sacro ministero era necessario. Questi componevano un sol Corpo, di cui il Vescovo era Capo, e gli altri Ministri, o meno o più principali erano i membri, ed era come un Consiglio o Senato del Vescovo, che insieme con lui governava la Chiesa. Quindi S. Girolamo[278] ragionando de' Vescovi, dicea che anche quelli aveano il lor Senato, cioè il ceto de' Preti; siccome anche dicea San Basilio[279]; ed Ignazio scrivendo a' Tralliani affermava, che i Preti fossero i Consiglieri del Vescovo, gli Assessori di quello, e che dovessero riguardarsi come succeduti in luogo del Senato Apostolico: quindi era che S. Cipriano non soleva trattar cos'alcuna di momento senza l'intervento o consiglio de' suoi Preti e Diaconi, come si raccoglie dalle sue epistole[280].

Alcuni credettero[281], che questa politia di dar la soprantendenza a' Vescovi e superiorità su i Preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel Sacerdozio parimente si notavano più gradi; e si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci e da' Romani, ma essere stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentarj[282]: Druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet authoritatem. Presso a' Burgundi fuvvi ancora il Sacerdote massimo, come narra Marcellino[283], e nella Repubblica giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio S. N. quando a tutti i Sacerdoti prepose uno di maggiore autorità.

Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a loro imitazione si fosse instituito tal ordine, nulladimanco dovrà sembrare a ciascuno più verisimile ciò che Grozio[284] suspica, essersi questa politia introdotta ad esempio delle Sinagoghe degli Ebrei, delle quali par chè le Chiese fondate dagli Apostoli fossero simulacri ed immagini: ed in fatti osserviamo, che in molti luoghi le Sinagoghe erano senz'imperio, siccome la Chiesa da se non ha imperio alcuno, e tutta la sua potenza è spirituale; si vede ancora, che gli Apostoli predicando per la Palestina e per le province d'intorno il Vangelo, trovavano in que' tempi molte Sinagoghe ben instituite fin da' tempi della dispersione babilonica: e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogn'altro fu predicato l'Evangelo, non vi era cagione, perchè dovessero mutar politia, ed allontanarsi da quella, che l'esperienza di molti secoli aveva approvata e commendata per buona; si aggiungeva ancora, che riusciva agli Apostoli più acconcia al loro fine, perchè in cotal guisa, dovendo disseminar una nuova religione nell'Imperio gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto su gli occhi agli Ufficiali dell'Imperio, a' quali poco importava, che niente mutandosi della lor esteriore politia, le Sinagoghe divenissero Chiese; e fondandosi altrove altre Chiese, perchè all'intutto conformi agl'instituti giudaici, a' quali già essi s'erano accomodati, picciola novità loro s'arrecava nè tanta che potesse turbar lo stato civile dell'Imperio. Così in ogni Sinagoga essendovi uno, il qual soprastava agli altri, che chiamavan il Principe, in suo luogo sostituirono il Vescovo: erano in quelle i Pastori, ed a costoro succedettero i Preti: v'eran ancora gli Elemosinieri, i quali avean in gran parte corrispondenza co' Diaconi.

§. II. Politia ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre regioni.

Sparsa intanto per le province d'Oriente questa nuova religione, ed avendo in quelle parti avuto mirabili progressi, si procurò anche stabilirla nell'Occidente. Alcuni degli Apostoli, e molti loro discepoli s'incamminaron perciò verso queste nostre regioni. Narrasi che S. Pietro stesso lor Capo, lasciando la Cattedra d'Antiochia, avendo instituito Vescovo in quella Chiesa Evodio, navigasse con molti suoi discepoli verso Italia per passare in Roma: che prima approdasse in Brindisi, quindi ad Otranto[285], e di là a Taranto, nella qual città vi predicasse la fede di Cristo, con ridurre molti di que' cittadini alla nuova credenza, e vi lasciasse Amasiano per Vescovo[286]. Alcuni anche han voluto[287], che visitasse eziandio Trani, Oria, Andria, e per l'Adriatico navigasse infino a Siponto; indi voltando le prore indietro, costeggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali città piantasse la religione cristiana: poi da Reggio partitosi con suoi compagni, navigando il mar Tirreno, e giunto nel nostro mare, riguardando l'amenissimo sito della città di Napoli, determinossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza: e qui vogliono, che incontratosi nella porta della città con una donna chiamata Candida, molti prodigi con lei e con suo fratello Aspreno adoperasse, di che mossi i Napoletani, riceverono da lui il battesimo, e prima di partirsi per Roma, instituisse Vescovo di questa città Aspreno, che fu il primo. Narrasi ancora, che in questo passaggio medesimo S. Pietro s'innoltrasse insino a Capua, e che dopo aver ridotta questa città, vi lasciasse per Vescovo Prisco, uno degli antichi discepoli di Cristo nella cui casa fece apparecchiar la Pasqua, e nel Cenacolo cibossi co' suoi discepoli. Che in oltre essendosi portato fin ad Atina, città ora distrutta, v'avesse istituito Marco per Vescovo: e finalmente prendendo il cammino per Roma nel passar per Terracina, avesse quivi ordinato Vescovo Epafrodito. I Baresi similmente pretendono, che S. Pietro in questo passaggio, non meno che a Taranto ed Otranto, fosse capitato anche in Bari[288]. I Beneventani che pure ad essi avesse lasciato il primo Vescovo Fotino[289]. Que' di Sessa pretendono il medesimo, e che avesse lor dato Simisio per Vescovo. In brieve, se si vuol attendere a sì fatte novelle, non vi riman città in queste nostre regioni, che non pretenda avere i suoi Vescovi instituiti, o da S. Pietro o dall'Apostolo Paolo, come vanta Reggio del suo primo Vescovo Stefano, o da gli settantadue discepoli di Cristo nostro Signore, o finalmente dai discepoli degli Apostoli. In fatti Pozzuoli tiene il suo primo Vescovo essere stato Patroba de' 72 discepoli, e discepolo di S. Paolo, del quale egli fa menzione nell'epistola a' Romani, e che ordinato Vescovo da S. Pietro, capitato in Pozzuoli, vi seminasse la fede cristiana.

Narrasi ancora, che questa prima volta giunto S. Pietro in Roma, bisognò che tosto scappasse via, a cagion de' rigorosi editti, ch'avea allora pubblicati l'Imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo che tutti uscissero di Roma[290]. Che ritornato perciò in Gerusalemme, dopo avere ordinati molt'altri Vescovi nelle città d'Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per passare la seconda volta in Roma; e che in questo secondo passaggio capitando nella Villa di Resina presso a Napoli, e quivi colle sue predicazioni convertendo e battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio instruirli nella fede di Cristo: donde ritornato poscia in Napoli, fu da Aspreno e da' Cristiani napoletani ricevuto con infiniti segni di stima e di giubilo, fondandovi una Chiesa: e che in questo secondo passaggio scorresse per molte altre città della Puglia. Indi passato in Roma, stabilisse in quella città la sua Sede, ordinandovi Vescovo Lino, il quale dopo patito il martirio, ebbe per successore Clemente, indi Cleto, ed Anacleto, e gli altri Vescovi, secondo il catalogo, ch'abbiamo de' Vescovi di Roma[291].

Altri all'incontro con un sol fiato han preteso mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolosi: poichè si sono impegnati con pari temerità, che pertinacia, a sostenere che S. Pietro non solamente non fosse capitato in queste nostre parti, ma sfacciatamente han ardito d'affermare, che nemmen fosse stato in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte, si vede esser Salmasio[292], il quale contra ciò che credettero i Padri[293] antichi della Chiesa, e ciò che a noi per antica tradizione fu tramandato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni verso che S. Pietro non fosse mai stato a Roma; ponendo in disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre e costantemente tiene la Chiesa: il che diede motivo a Giovanni Ovveno[294] di credere falsamente, che rimanesse questo punto ancor indeciso.

An Petrus fuerit Romae, sub Judice lis est.

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bisogna lasciarla agli Scrittori ecclesiastici, che ben a lungo hanno confutato quest'errore: a noi, per quello che richiede il nostro instituto, basterà, che sia incontrastabile, che o da S. Pietro stesso, o da gli Apostoli, ovvero da' loro discepoli, o da altri lor successori, fosse stata in molte città di queste nostre regioni introdotta la religione cristiana, e fondate molte Chiese, o sien unioni di Fedeli, ed instituiti perciò molti Vescovi, assai prima che da Costantino M. si fosse abbracciata la religione nostra, cioè ne' tre primi secoli dell'umana Redenzione. Si rende tutto ciò manifesto, non pure da' frequenti e spessi martirj, che seguiron in queste nostre regioni, ma da' cataloghi antichi, che ancor ci restano de' Vescovi di molte città. Napoli prima di Costantino M. ne conta moltissimi: Aspreno, Epatimito, Mauro, Probo, Paolo, Agrippino, Eustazio, Eusebio, Marciano, Cosma, ed altri. Capua novera ancora i suoi, Prisco, Sinoto, Rufo, Agostino, Aristeio, Proterio e Proto. Nola, Felice, Calionio, Aureliano e Massimo. Pozzuoli, Patroba, Celso e Giovanni. Cuma, Mazentio. Benevento anche ha i suoi, fra i quali il famoso Gennaro, che sotto Diocleziano sostenne il martirio. Atina vanta fin da' tempi degli Apostoli, Marco, da poi Fulgenzio ed Ilario. Siponto novera parimente i suoi. Bari, Otranto, Taranto, Reggio, Salerno, ed altre città di queste nostre province prima di Costantino, ebbero i loro Vescovi, de' quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughello in quella laboriosa opera dell'Italia Sacra.

Ma siccome non può mettersi in disputa, che la religione cristiana fosse stata introdotta in molte città di queste nostre province ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto numero di Fedeli riconoscenti i Vescovi per loro moderatori; così non potrà dubitarsi, che l'esercizio di questa religione si fosse da essi usato con molta cautela, e di soppiatto e ne' nascondigli più riposti delle lor case, e sovente nelle grotte più sconosciute e lontane dal commercio delle genti. Con minor libertà certamente poterono i nostri primi Vescovi in queste province cotanto a Roma vicine, mantener tra' Fedeli questa religione, di quel che far potevan coloro delle province orientali, come da Roma più lontane. Erano gl'Imperadori romani tutt'intesi a spegnere affatto questa nuova religione. Il solo nome di Cristiano gli faceva esosi ed abbominevoli, e per rendergli più esecrandi, gli accagionavan di molti delitti e scelleraggini: ch'essi fossero omicidi, aggiugnendo che ammazzassero gl'infanti, e si cibassero delle loro carni: che fossero incestuosi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati, con esecrande libidini si contaminassero[295]. Ed a coloro che per la manifesta lor probità non potevan imputar queste scelleratezze, rendevano detestabili presso agli Imperadori, come disprezzatori del culto degl'Iddii; che defraudassero gl'Imperadori del lor onore, mettessero sottosopra le leggi romane ed i loro costumi e tutta la natura, non volendo invocar gl'Idii, nè degnando di render loro i sacrifizj, laonde venivan chiamati Atei, Sacrileghi, Perturbatori dello Stato e dei costumi, e pestilenza eterna del genere umano e della natura; poichè col disprezzo, dicevan essi, che i Cristiani facevan de' loro Dii, ne stimolavan l'ira alla vendetta, onde eran cagione di molti mali negli uomini e nelle Nazioni; tanto che presso de' Gentili passò per comune e perpetua querela, che i Cristiani fossero cagione di tutti i loro mali: la qual perversa opinione durò in Roma fin a' tempi di Alarico, quando prese quella città, attribuendo questa lor disgrazia all'ira degl'Iddii, i quali per lo disprezzo, che di lor si faceva e della loro religione, vendicavansi in cotal guisa de' Romani: ciò che mosse S. Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della città di Dio, e di far sì, che Orosio scrivesse la sua Orchestra, ovvero i suoi libri dell'Istoria contra i Pagani[296].

Per queste cagioni gli Imperadori cominciarono a perseguitargli: e terribile sopra ogni altra fu la persecuzione di Nerone, che con severi editti gli condannò, come pubblici inimici dello Stato e del genere umano, a pena di morte[297]. Domiziano seguitò le sue orme. Trajano non fu contro d'essi cotanto crudele, poichè, rescrivendo a Plinio, Proconsole allora in Ponto ed in Bitinia, che lo richiedeva, come dovesse punirgli, atterrito dal numero grande, che alla giornata vedeva crescere in quelle province, gli ordinò che accusati e convinti, contro di loro severamente procedesse, ma non accusati, non dovesse farne altra inquisizione, usando più tosto connivenza. Nel che, come nota Vossio, fu maggiore la clemenza di Trajano gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani, non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia, contro a' quali l'Inquisizione, Tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigore, per inquisizione e senz'accusa: del quale Tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome cristiano ancora furon Adriano e gli Antonini: Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Diocleziano, Massimiano, Galerio e finalmente Massenzio; e se cotali persecuzioni furono nell'altre province dell'Imperio feroci, assai più terribili si patirono senza dubbio nella nostra Campagna, e nell'altre province, delle quali ora si compone questo Reame, come più a Roma vicine. Gli Ufficiali, da' quali venivan governate, per aderire al genio de' Principi, e per farsi conoscere zelanti del lor servigio, essendo più da presso osservati, eseguivan con rigore e prontezza i loro editti: quindi è che dalla Campagna e da queste nostre province a ragione si vantino tanti Martiri[298], e che quasi tutti que' primi Vescovi delle loro città s'adorino oggi per Santi, siccome quelli, che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente confessarono la fede di Cristo, ed intrepidi non curarono nè stragi, nè morti. Sono ancor oggi a noi rimasi i vestigi del Cimiterio Nolano: le memorie de' martirj[299] praticati in Pozzuoli ne' tempi di Diocleziano: e tanti altri Cimiterj de' Martiri nell'altre province, che da poi, data la pace di Costantino alla Chiesa, furon da' Fedeli scoverti e manifestati; onde è che concorrendo alle tombe de' Martiri per devozione i Popoli delle città convicine, si fossero in appresso que' luoghi frequentati e renduti pieni d'abitatori, e costruttevi nuove terre e castelli: e quindi è nato, che prendessero il nome di quel Santo, e che oggi nel nostro Reame, le nuove terre non altronde s'appellino, che da qualche Santo lor tutelare[300].

In questi tempi cotanto turbati, niuna esterior politia ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi in queste nostre province: i Fedeli per lo più nascosi e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di soppiatto potevan attendere a gli esercizj della lor novella religione. I Vescovi badavano con molto lor pericolo alle sole conversioni, e praticando in città tutte gentili, secondo che la necessità gli astringeva, scorrevan or in una, or in altra città; tanto era lontano, che potessero pensare al governo politico delle lor Chiese.

Per queste cagioni niuna mutazione o cambiamento potè recarsi nella politia dell'Imperio, e tanto meno in queste nostre province a tali tempi, per la nuova religione cristiana. Le città eran tutte gentili, gentile era la religione, che pubblicamente si professava, i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani erano riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Stato, e come tali fuori della Repubblica: le loro adunanze severamente proibite, non potevan aver Collegi separati, non potevan le lor Chiese posseder cos'alcuna. Tutte le città di queste nostre province, ancorchè nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de' Fedeli crescesse, eran gentili, ed il Gentilesmo era pubblicamente professato. Ciascuna città governandosi ad esempio di Roma, e molte da' Magistrati romani, si studiava anche nella religione imitare il suo Capo: e ciò non pur facevano i Municipj, le Colonie, e le Prefetture: ma anche le Città Federate, che maggior libertà avevano.

§. III. NAPOLI, siccome tutte l'altre città di questo Regno erano universalmente Gentili.

Napoli non già, come altri crede, divenne tutta intera cristiana fin dal primo dì della predicazione, che dicesi esservi stata fatta da San Pietro. Ben è probabile, che alcuni de' Napoletani abbracciasser incontanente la fede di Cristo, e con molta cautela, seguendo il lor Vescovo Aspreno, vivessero occulti in tal credenza; ma tutto il resto era idolatra, e questo culto veniva pubblicamente professato. Anzi che fra le città greche di queste nostre regioni, Napoli fu certamente la più superstiziosa e la più attaccata a gli errori degli Etnici, ed all'antica sua religione. Aveva pubblici templi, e varie Deità: ad Eumelo suo patrio Dio: ad Ebone[301], che per l'aggiunto se gli dava di chiarissimo, ovvero risplendentissimo Dio, si crede lo stesso che Apollo, ed era ancor detto Dio Mitra: a Castore e Polluce: a Diana: a Cerere, ed a tant'altri Numi. Ebbe altresì le Fratrie (come s'è già notato) dedicate non solamente a' suoi patrj Dii, ma anche agli Eroi, dove ne' privati tempj in quelle costrutti, sacrificavasi dalle famiglie, che quivi si raunavano. Infiniti eran ancora i giuochi, che per celebrare con maggior pompa e solennità le lor feste in questa città si facevano, e rinomati tanto, che tiravan dalle più remote parti gli spettatori: famosissimi fra i quali eran i giuochi Lampadici, celebrati con tanto studio e maestria, che invogliavano gli stessi Cesari ad esserne spettatori; nè inferiori ammiravansi i festeggiamenti al tempio di Cerere presso alla marina, onde perciò questa Dea vien da Stazio nomata Actia Ceres[302].

Vanamente credono alcuni, che in Napoli cessassero queste festività, e questi tempj, tantosto che fuvvi da S. Pietro predicato il Vangelo. Imperocchè è manifesto, che vi si mantenner quelli per molto spazio dappoi: Stazio, che scrisse sotto Domiziano, nelle sue Selve ed altrove fa di queste feste e di questi giuochi frequente menzione. Più scioccamente ancora si sono altri persuasi, che nel Ginnasio, il qual era in Napoli dedicato ad Ercole, vi si facessero esercizj di lettere, e che fosse stat'onorato da Ulisse, come ascoltatore; quasi che in mezzo a que' tanti suoi lunghi e faticosi errori, se gli fosse svegliato l'appetito di metters'in Napoli ad apprender lettere. Era il Ginnasio instituito per esercitarvi il corpo nel corso, nel cesto, nelle lutte, e negli altri giuochi Ginnici ed Atletici: e tanto celebre ed illustre era questo Ginnasio per lo rado e stremo valore degli Atleti, che non solamente tirava a se peregrini di remotissimi paesi ma (ch'è più notabile) fino gli stessi Imperadori, i quali portavansi spesso in questa città, e godevan d'esserne spettatori insieme e spettacolo. Fu tal Ginnasio favorito da Augusto, da Tiberio, da Caligola, da Claudio, ed assai più da Nerone. Tito ne fu sommamente vago ed, abbattuto dal tremuoto, il rifece: l'onoraron ancora Domiziano, Trajano, Adriano, M. Aurelio il filosofo, Comodo, Settimio, ed Alessandro Severo, e quasi tutti gl'Imperadori, che a Costantino precederono. Venendo dunque Napoli, a cagion di tali spettacoli, cotanto da questi Imperadori frequentata, la più parte de' quali essendo stati nemici fieri ed acerbi, e crudelissimi persecutori della cristiana religione; qual mai potrà persuadersi, che questa città, dopo il passaggio di S. Pietro per Roma, avesse il Gentilesimo deposto e pubblicamente abbracciata la religione cristiana e professata? Non i costumi de' Napoletani tenacissimi del culto dei loro patrj Dii, non le frequenti dimore de' romani Imperadori in questa città, non il costoro mortal odio contro de' Cristiani il possono certamente persuadere; ma ben più tosto chiaramente convincon il contrario, e ne dimostrano quanto grave errore sia stato il credere, che in Napoli non vi furon martirj, quando è indubitato, siccome nemmen potè negarlo lo stesso P. Caracciolo, che ve n'ebbero, e molti e spessi; ed il Cardinal Baronio[303], favellando de' SS. Fausto e Giulita, rapporta in Napoli essere stati martoriati. Conciossiachè la città, quantunque creder si volesse, che come federata non fosse stata sottoposta a' romani editti, era ella nondimeno per se stessa idolatra, onde acerbissima nemica de' Cristiani, e tali parimente eran coloro, che ne ministravan il governo. Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la somma loro venerazione verso i patrj Numi, eziandio dappoichè Costantino M. diede la pace alla Chiesa, si penò gran tempo innanzi che il falso culto potesse interamente abolirvisi, siccome in altre città dell'Imperio altresì, ed in Roma stessa fino a' tempi degl'Imperadori Arcadio, ed Onorio, Principi religiosissimi e risoluti di sterminare nell'Imperio l'Idolatria, non vi si potè affatto estinguere. Ed è tutta mal tessuta favola ciò, che narrasi delle tante chiese ed altari in Napoli eretti da Costantino M. come chiaro vedrassi ne' seguenti libri di quest'Istoria: onde a ragione reputò il Giordano, seguitato dal Tutini[304], che il tempio dedicato in Napoli da Tiberio Giulio Tarso a Castore e Polluce, fosse stato poscia da' Napoletani consecrato al vero Nume in onor di S. Paolo Apostolo, non già nel tempo di Costantino M. ma di Teodosio Imperadore. Simmaco[305], il qual ebbe vita nel quarto secolo, ci fa vedere ch'ella si mantenne gentile per molt'anni, dappoichè da Costantino fu abbracciata la religione Cristiana; laonde per questa costanza di non aver seguitato l'esemplo dell'altre città, ma d'aver ritenuta l'antica religione, vien da lui lodata e fregiata del titolo di città religiosa. Ecco le sue parole: Quamprimum Neapolim petitu Civium suorum visere studeo: illic honori Urbis religiosae intervallum bidui deputabo. Dehinc, si bene Dii juverint, Capuano itinere; venerabilem nobis Romam, laremque petemus. Ciascun sa, che Simmaco fu fiero ed atroce nemico de' Cristiani, onde chiamando Napoli città religiosa non poteva a patto veruno intendere della cristiana religione; ma solamente perchè ruinando da ogni lato il Gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua e religiosa per quella falsa religione, che da lei costantemente si riteneva e professava.

Camillo Pellegrini[306] lasciò a' Letterati napoletani la cura di sciogliere il nodo, che questo passo di Simmaco gli metteva per le mani, poichè veramente è incompatibile colla comun credenza de' Napoletani, che questa città fosse divenuta cristiana fin dalla prima predicazione di S. Pietro. Ma questo difficil passo, ben fu assai prima scoverto dal nostro accuratissimo Chioccarelli[307], (cui a ragione P. Lasena suo amicissimo solea chiamare, per le sue diligenti investigazioni, can bracco) e s'impegnò di superarlo, con dare diverso senso a quella parola Religiosae; cioè che volesse intender Simmaco, non già della religione pagana, ma della cristiana. Interpretazione, la quale in vero pur troppo s'allontana dalla condizione di que' tempi, e dalla religione di quell'Autore, alla quale fu egli tanto tenacemente attaccato, quanto alla cristiana implacabilmente nemico. Un Frate Carmelitano Scalzo[308] a' nostri tempi ha voluto ancor egli prendersi questa briga, ma non eran da ciò le sue penne, onde assai più infelicemente ne venne a capo. Se però la verità dee esserne più amica d'ogni altra cosa, e se liberi dalla passione d'un affettato ed ozioso amore verso la Patria vorremo con diritto occhio guardarvi, agevolissima per nostro avviso la soluzione del nodo si troverà, anzi niun nodo esservi certamente scorgeremo, quando si voglia por mente allo stato d'allora di queste città cotanto a Roma vicine, della quale si pregiavan come di lor Capo imitare ogni andamento, ed a queste nostre province d'Occidente, dove non si finì d'abbatter l'Idolatria fin'a' tempi d'Arcadio e d'Onorio.

Nell'altre province, e più in quelle d'Oriente poteva un poco meglio ravvisarsi la politia ecclesiastica, e professarsi con più libertà la cristiana religione, come quelle, dove le persecuzioni non furon cotanto rabbiose e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo Stato civile, o altro cambiamento: imperocchè come perseguitata e sbandita dall'Imperio, non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi.

§. IV. Gerarchia ecclesiastica, e Sinodi.

Non conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli altra gerarchia, nè altri gradi, se non di Vescovi, Preti e Diaconi. I Vescovi ch'avevan la soprantendenza, e a' quali tutti gli ordini della Chiesa ubbidivano, col loro sommo zelo e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevan tra' Fedeli, tosto la componevano, e sedavano gli animi perturbati. La carità era uguale, così negli uni, che negli altri, ne' primi di servirsi con moderazione della loro preminenza, ne' secondi d'ubbidir loro con intera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla religione, acciocchè si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile concordia e legame, e non fosse discordante dall'altra: solevan i Vescovi infra di loro comunicar ciò che accadeva, e per mezzo di messi o di lettere, che chiamavan formate, mantenevan il commercio, e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa universale, si munivano contra le divisioni e scismi, che mai avessero potuto insorgere[309].

Quando lor veniva fatto, e le persecuzioni davan qualche tregua, sicchè avesser potuto da varie città unirsi insieme in una, raunavansi essi ne' Sinodi, per far delle decisioni sopra la vera fede, per regolar la politia e' costumi de' Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, e deliberavano ciò che altro occorreva: seguitando in ciò l'orme degli Apostoli, e di S. Pietro lor Capo, il quale in Gerusalemme ragunati i Fedeli, tenne Concilio, che fu il primo, detto perciò Gerosolimitano, e che negli atti degli Apostoli fu da S. Luca inserito[310].

Nel secondo secolo, quando erasi più disseminata la religione, così nelle province d'Oriente, come d'Occidente si tennero altri Sinodi. I primi furono nell'Asia, nella Siria e nella Palestina. In Occidente ancora cominciaron in questo secolo, essendosene in Roma e nella Gallia tenuti contra l'eresie di Montano, de' Catafrigi, e per la controversia Pascale[311].

Nel terzo secolo si fecero più spessi in Roma contro Novato e suoi seguaci, ma più nell'Asia e nell'Affrica.

§. V. De' regolamenti ecclesiastici.

Non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli, ch'erano della Scrittura Santa, nè altri libri erano conosciuti: da poi per l'occasione de' Concilj tenutisi, furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle province governate.

Questi non eran, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina. Anche a' Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare: ed era diritto comune, così di Romani, come di Greci, che ogni Comunità legittima conoscesse de' suoi proprj negozj, e vi facesse de' regolamenti. Cajo nostro Giureconsulto, favellando di simili Comunità e Collegi, dice: His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica legge corrumpant; e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra Greci[312]. Giovanni Doujat[313], e Dupino[314] gran Teologo di Parigi, insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna società dee aver qualche forma di governo, per mantenersi senza confusione e disordini, e per potervi stabilire de' regolamenti, ma che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato, che N. S. diede autorità a' suoi Apostoli e loro successori di governare i Fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi furono i primi fondamenti ed i principj, onde trasse origine la ragion canonica, la quale da poi, col lungo correr degli anni, emula della ragion civile, maneggiata da' romani Pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili, tanto che dentro un Imperio medesimo, contra tutte le leggi del governo, due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine che fu ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangiamenti dello Stato politico e temporale dell'Imperio, e di queste nostre province, come nel corso di quest'Istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recaron alla politia dell'Imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti per le differenze della religione, ed a ciò che concerneva il governo delle Chiese, e la lor disciplina: nè delle cose civili e dell'Imperio s'impacciavano, lasciando tutto intero a' Principi il governo della Repubblica, come prima.

§. VI. Della conoscenza nelle cause.

Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura, e correzion de' costumi fra Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico e notorio peccato, scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse: se non s'emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso, e se per fine ciò non ostante s'ostinava nell'errore e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro Comunione, ed avuto come tutti gli altri Gentili e Pubblicani, privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e 'l lasciavan nella società civile con gli altri Gentili; nè, se non dopo un vero pentimento ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro Comunione.

Questa correzion di costumi, durante lo stato popolare di Roma, risedeva presso a' Censori, chiamati perciò Magistri morum, i quali avevan potere di notar d'ignominia ogni sorta di persone, per li casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, come saggiamente e ben a lungo tratta Bodino. Instituto certamente assai commendevole, il qual essendo mancato sotto gl'Imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell'Assemblee della Chiesa: Ibidem, dic'egli, Exhortationes, castigationes, et Censura Divina: ond'è, ch'essi chiamaron il Capo di ciascuna Chiesa Episcopon, come che significasse Inspettor de' costumi della sua Chiesa: per la qual cosa, le scomuniche ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi censure ecclesiastiche: materia, che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire.

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, a fine di non piatire avanti a' Giudici pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella prima a' Corinti. Talmente che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che coloro, i quali non volendovisi sottomettere, facevan litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non eran che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti che per onore; come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza: del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi, nè proferito il parere potevan essere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento; ciò sono, sopra gli affari della fede e della religione, di cui ella giudicava per forma di politia: sopra gli scandali e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d'arbitrio e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gli Ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione: ma la loro giustizia era chiamata notio, judicium, audientia, non giammai jurisdictio.

§. VII. Elezione de' Ministri.

Era ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi Ministri: e Dupino[315] scrisse, essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà a gli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i Preti ed altri Ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall'Istorie Sacre[316], in molti luoghi ordinaron i Vescovi e gli lasciaron al governo delle Chiese, ch'essi aveano fondate: ma da poi mancati gli Apostoli, quando per la morte d'alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del successore; ed allora si chiamavan i Vescovi più vicini della medesima provincia, almeno al numero di due, o di tre; ch'era difficile in questi tempi il tener Concilj numerosi, se non negl'intervalli delle persecuzioni: ed alle volte le sedi delle Chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insieme col Presbiterio e col Popolo fedele della città, procedevan all'elezione[317]. Il Popolo proponeva le persone che desiderava s'eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costume di ciascuno, finalmente unito col Clero, e i Vescovi presenti, acconsentiva all'elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consecrato. Alcune volte il Clero ed il Popolo avean nell'elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponeva solamente i suoi desiderj, e rendeva le testimonianze della vita e costumi: in altre s'avanzava ad eleggere[318], come accadde nell'elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che al riferir d'Eusebio fu eletto a viva voce di Popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una colomba: il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l'elezione approvata, ed ordinato l'eletto: e nell'istesso tempo si faceva l'elezione e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gli elettori e gli ordinatori. Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' canoni la ragion de' Metropolitani sopra l'ordinazioni de' Vescovi della loro provincia, come fu fatto da poi nel quarto secolo; di che tratteremo nel libro seguente, quando dell'esterior politia ecclesiastica del quarto e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

Questa in brieve fu la disciplina ecclesiastica intorno all'elezioni de' Vescovi di questi tre primi secoli, secondo si ravvisa dall'Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano Scrittore del terzo secolo[319]. L'elezione de' Preti e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il Clero ed il Popolo v'avessero la lor parte.

§. VIII. Beni temporali.

Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà e beni, sicchè dovesse molto badare all'amministrazione e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principj non ebbe stabili, nè peranche decime[320] certe e necessarie: i beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che in mobili, in provigioni da bocca, ed in vestimenti, ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le settimane, in tutti i mesi, o quando volevano, atteso che non vi era cos'alcuna di regolato, nè di forzato in quelle offerte. Quanto agl'immobili, le persecuzioni non permettevano di acquistarne, o vero di lungo tempo conservargli. I Fedeli volontariamente davan oblazioni e primizie, per le quali fu destinata persona, che le conservasse, e ne' tempi di Cristo Salvator nostro ne fu Giuda il conservatore; ma non v'era altro uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni d'abiti e per vivere, e tutto il di più che sopravanzava, distribuivasi a' poveri della città.

Quest'istesso costume, dopo la morte del nostro Redentore, serbarono gli Apostoli, i quali tutto ciò che raccoglievan da' Fedeli, che per seguirgli si vendevan le case ed i poderi, offerendone ad essi il prezzo, riponevan in comune: e non ad altr'uso, come s'è detto del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a loro medesimi, ed a coloro che destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostenere i poveri e bisognosi de' luoghi dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' Fedeli, crescevano per conseguenza l'oblazioni, e quando essi le vedevano così soprabbondanti, che non solamente bastavan a' bisogni della Chiesa d'una città, ma sopravanzavano ancora: solevan anche distribuirle nell'altre Chiese delle medesime province, e sovente mandarle in province più remote, secondo l'indigenza di quelle ricercava: così osserviamo nella scrittura, che S. Paolo, dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaja, Galazia e Corinto, soleva mandarne gran parte alle Chiese di Gerusalemme. E dopo la morte degli Apostoli, il medesimo costume fu osservato da' Vescovi loro sucessori. Da poi fu riputato più utile ed espediente, che i Fedeli non vendessero le loro possessioni, con darne il prezzo alle Chiese: ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle e dall'altre oblazioni si potesse sovvenire a' poveri ed a' bisogni delle medesime: ed avvenga che l'amministrazione appartenesse a' soli Vescovi, nulla di manco costoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo e conversion de' Gentili, lasciavan il pensiero di dispensar li danai a' Diaconi: ma non per ciò fu mutato il modo di distribuirgli; poichè una porzione si dispensava a' Sacerdoti e ad altri Ministri della Chiesa, i quali per lo più vivean tutti insieme ed in comunità, e l'altra parte si consumava per gli poveri del luogo.

In decorso di tempo nel Pontificato di Papa Simplicio intorno all'anno 467, essendosi scoverta qualche frode de' Ministri nella distribuzione di queste rendite, fu introdotto, che di tutto ciò, che si raccoglieva dalle rendite e dall'oblazioni, se ne facessero quattro parti, l'una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per li Sacerdoti ed altri Ministri della Chiesa, la terza si serbasse al Vescovo per lui e per li peregrini che soleva ospiziare, e la quarta, cominciandosi già ne' tempi di Costantino M. a costruire pubblici templi, e farsi delle fabbriche più sontuose, e ad accrescersi il numero degli ornamenti e vasi sacri, si spendesse per la restaurazione e bisogni dei medesimi. Nè questa distribuzione fu in tutto uguale; poichè se li poveri erano numerosi in qualche città, la lor porzione era maggiore dell'altre; e se i Tempj non avean bisogno di molta reparazione, era la lor parte minore.

Ecco in breve qual fosse la politia ecclesiastica in questi tre primi secoli della Chiesa, che in se sola ristretta, niente alterò la politia dell'Imperio, e molto meno lo stato di queste nostre province, nelle quali per le feroci persecuzioni a pena era ravvisata: in diverso sembiante la riguarderemo ne' secoli seguenti, da poi che Costantino le diede pace: ma assai mostruosa e con più strane forme sarà mirata nell'età men a noi lontane, quando non bastandole d'aver in tante guise trasformato lo stato civile e temporale de' Principi, tentò anche di sottoporre interamente l'Imperio al Sacerdozio.

FINE DEL LIBRO PRIMO.

STORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI