LIBRO SECONDO

Il principio del quarto secolo dell'umana redenzione, ed il decorso de' seguenti anni, vien a recare nel romano Imperio sì strane revoluzioni, che mostruosamente deformato nel suo capo e nelle membra, prendendo altri aspetti e nuove forme, più non si riconosce per quello che già fu. Ecco, che mancato ogni generoso costume, i Romani dati in preda agli agi ed alle morbidezze, da forti e magnanimi, renduti effeminati e deboli: da gravi, severi ed incorrotti, pieni d'ambizione e di dissolutezza. Vedesi perciò snervata e scaduta la militar disciplina; e quell'armi, che prima avean portato il terrore e le vittoriose insegne fin a gl'ultimi confini del Mondo, divenire cotanto vili ed imbelli, che non vaglion più a reprimer le forze di quelle medesime Nazioni, delle quali esse tante e tante volte avevan gloriosamente trionfato; ma con eterna lor ignominia cedendo, e lasciandosi vergognosamente vincere, ne vien in brieve l'Imperio tutto fracassato e miseramente trafitto. Vedasi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia e l'Illiria soggiogate dagli Unni; le Gallie perdute; le Spagne da' Vandali, e da' Goti manomesse; l'Affrica già occupata da' Vandali; la Brettagna da' Sassoni; e l'Italia, Regina delle province, dai Goti già debellata e vinta; e Roma stessa saccheggiata e distrutta. Nè miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l'Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta, e l'Armenia occupate da' Saracini. Ecco perduta l'Asia minore. Ecco finalmente tutte debellate e vinte le province dell'Imperio romano.

Vedesi nel cader dell'Imperio declinare ancor le lettere e le discipline tutte: comincia la giurisprudenza a perder quel suo lustro e quella dignità, in cui per sì lungo corso d'anni l'avevan mantenuta e conservata tanti preclarissimi Giureconsulti, il favor de' Principi, la sapienza delle loro costituzioni, la prudenza de' Magistrati, la dottrina de' Professori, l'eccellenza dell'Accademie. Più non s'udiranno i nomi di Papiniano, di Paolo, o d'Africano: tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l'avvenire ci saran dati da' loro successori; i quali, d'oscura fama essendo, maggior peso non s'addossarono, che d'insegnare nelle Accademie ciò, che que' maravigliosi spiriti avean lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste (tanto calamitosi e lagrimevoli tempi succederono) appena una rada ed oscura notizia a' posteri n'era pervenuta, la quale sarebbesi eziandio in tutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III. non fosse opportunamente con le sue costituzioni accorsa al riparo. E vedesi ancora la scienza delle leggi che prima era solamente professata da' maggiori lumi della città di Roma, vilmente maneggiata, e ridutta ad esser mestiere de' più vili uomini del Mondo.

Non si leggeranno più con ammirazione e stupore quelle prudenti e savie costituzioni de' Principi con tanta eleganza e brevità composte; ma da ora avanti prolisse e tumide, e più convenienti ad un Declamatore, che ad un Principe, da non paragonarsi di gran lunga colle prime, nè per eloquenza, nè per gravità, nè per prudenza civile.

I Magistrati, perduta quella severità e dottrina, prenderanno altri nomi e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incorrotti, venali: da sapienti e gravi, ignoranti e leggieri: da moderati, ambiziosi: ed alla fine ripieni di tanta rapacità e dissolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano, e d'alcuni altri Principi di quando in quando non avesse repressa la loro venalità ed ambizione per mezzo di molti editti[321], che pubblicarono a questo fine, più gravi ed enormi disordini avrebbon infallibilmente partorito.

L'Accademie già per l'ignoranza de' Professori, e per li pravi costumi de' giovani rendute inutili e piene di sconcerti. I giovani dati già in braccio a' lussi, agl'intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretrici, ed a mille altre scelleratezze, di rado le frequentavano; tanto che sarebbon affatto mancate, se la providenza di Valentiniano il vecchio non fosse stata presta a darvi riparo con quelle sue XI. leggi Accademiche, che in Roma ad Olibrio Prefetto di quella città dirizzò nell'anno 370.

Tante e sì strane mutazioni, non solamente alla corrotta disciplina ed a' depravati costumi deon attribuirsi, ma ancora a quella nuova divisione e nuova forma, che a Costantino piacque di dare all'Imperio romano. Egli fu il primo, che volle recare ad effetto, ciò che Diocleziano avea primo tentato, di divider l'orbe romano in due principali parti, e di uno far due Imperi[322]. Imperocchè quantunque fossero stat'innanzi più Imperadori talora a regnare insieme; nientedimeno non feron fra di loro giammai divisione alcuna, nè l'Imperio, o le province, nè le legioni furon a guisa d'eredità mai partite. Costantino fu il primo, che, come dice Eusebio[323], divise tutto l'Imperio romano in due parti, quod quidem nunquam antea factum esse memoratur. Perciò pose tutto 'l suo studio a fondar nell'Oriente Costantinopoli, ed impiegò per quest'opera tutta la sua magnificenza e tutto il suo potere, acciocchè emula di Roma fosse, come questa Capo nell'Occidente, così quella nell'Oriente[324]. Divise per tanto l'Imperio in Orientale ed Occidentale, assegnando a ciascuno le sue province. Tutte quelle province Orientali oltramarine, che sono dallo stretto della Propontide insino alle bocche del Nilo, l'Egitto, l'Illirico, Epiro, Acaja, la Grecia, la Tessaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, tutta la Dacia, la Mesia, e l'altre province di quel tratto, all'Imperio Orientale, ed alla città di Costantinopoli suo Capo le sottopose, e sotto più Diocesi comprese. All'Imperio Occidentale ed alla città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le Gallie, il Norico, la Pannonia, le province della Germania, la Dalmazia, tutta l'Affrica, e l'Italia; disponendole in guisa, che due Imperadori potessero regger l'Imperio, l'uno nell'Occidente, l'altro nell'Oriente. Divise parimente il Senato, e que' Senatori, ch'eran eletti dalle province dell'Imperio occidentale, volle, che rimanessero in Roma; quelli d'Oriente in Costantinopoli: e lo stesso stabilì de' Consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il Prefetto con uguali preminenze e privilegi; e tutte le parti dell'Imperio in altra guisa distinse. La qual nuova divisione è di mestiere qui distintamente rapportare; poichè gioverà non solamente per ben intendere la spezial politia e stato temporale di queste nostre province; ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la politia ecclesiastica, e come siasi in quella maniera, che oggi si vede, introdotta nell'Imperio ed in questo nostro Reame.

CAPITOLO I. Disposizione dell'Imperio sotto Costantino Magno.

Costantino adunque dubitando, per l'esempio dei suoi predecessori, del troppo potere del Prefetto Pretorio, che sovente s'avea usurpato l'Imperio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo fu per moltiplicazione, facendo quattro Prefetti: e con ciò venne a dividersi tutto l'orbe romano in quattro climi, o vero tratti. Questi abbracciavano un immenso spazio di Cielo e di terra, e dentro i loro confini più diocesi si comprendevano[325]; e furono, l'Oriente, l'Illirico, le Gallie, e l'Italia, a' quali diede quattro Rettori, che con nome antico, ma di nuova amministrazione, chiamò Prefetti al Pretorio: e noi abbiam collocata in ultimo luogo l'Italia perchè in essa dovremo fermarci.

ORIENTE.

Sotto la disposizione del Prefetto Pretorio dell'Oriente pose cinque diocesi, ed erano, l'Oriente, l'Egitto, l'Asiana, la Pontica, e la Tracia; le quali diocesi, secondo è manifesto dal Codice Teodosiano, e dagli atti d'alcuni antichi Concilj, in questi tempi componevansi di più province[326].

I. Nella diocesi d'Oriente, capo della quale era la città d'Antiochia, erano XV. province, I. Palestina prima. II. Palestina seconda. III. Fenicia prima. IV. Siria. V. Cilicia. VI. Cipro. VII. Arabia. VIII. Isauria. IX. Palestina salutare. X. Fenicia del Libano. XI. Eufratense. XII. Siria salutare. XIII. Osdroena. XIV. Mesopotamia. XV. Cilicia seconda.

II. Nella diocesi dell'Egitto, il cui capo era Alessandria, eran sei province. I. la Libia superiore. II. la Libia inferiore. III. la Tebaïde. IV. l'Egitto. V. l'Arcadia. VI. l'Augustanica.

III. Nella diocesi Asiana, capo essendo Efeso, erano dieci province. I. Panfilia. II Ellesponto. III. Lidia. IV. Pisidia. V. Licaonia. VI. Frigia Pacaziana. VII. Frigia salutare. VIII. Licia. IX. Caria. X. L'isole di Rodi, Lesbo, e le Cicladi.

IV. Undici province ebbe la Pontica, cui capo era Cesarea, e queste furono. I. Paflagonia. II. la Galazia. III. Bitinia. IV. Onoriade. V. Cappadocia prima. VI. Cappadocia seconda. VII. Ponto Polemoniaco. VIII. Elenoponto. IX. Armenia prima. X. Armenia seconda. XI. la Galazia salutare.

V. La Tracia, della quale prima ne fu capo Eraclea, da poi Costantinopoli, si componeva di sei province. I. Europa. II. Tracia. III. Emimonto. IV. Rodope. V. Mesia seconda. VI. Scizia.

ILLIRICO.

Sotto l'amministrazione del Prefetto Pretorio dell'Illirico erano due diocesi, la Macedonia, e la Dacia.

I. La Macedonia, di cui fa capo Tessalonica, si componeva di sei province. I. Acaja. II. Macedonia. III. Creta. IV. Tessaglia. V. Epiro vecchio, ed Epiro nuovo. VI. parte della Macedonia salutare.

II. La Dacia di cinque. I. la Dacia Mediterranea. II. la Dacia Ripense. III. Mesia prima. IV. Dardania Prevalitana. V. parte della Macedonia salutare.

GALLIE.

Sotto l'amministrazione del Prefetto Pretorio delle Gallie erano tre diocesi, le Gallie, le Spagne, e la Brettagna.

I. La diocesi delle Gallie era composta da diciassette province, e fu I. Viennense. II. Lugdunense prima. III. Germania prima. IV. Germania seconda. V. Belgio primo. VI. Belgio secondo. VII. l'Alpi Marittime. VIII. l'Alpi Pennine. IX. Maxima Sequana. X. Aquitania prima. XI. Aquitania seconda. XII. Novempopulana. XIII. Narbonense prima. XIV. Narbonense seconda. XV. Lugdunense seconda. XVI. Lugdunense Turonia. XVII. Lugdunense Senonica.

II. Quella delle Spagne era composta di sette province. I. Betica. II. Lusitania. III. Galizia. IV. Tarraconense. V. Cartaginense. VI. Tingitania VII. le Baleari.

III. L'altra della Brettagna, di cinque. I. Maxima Cesariense. II. Valentia. III. Britannia prima. IV. Britannia seconda. V. Flavia Cesariense.

ITALIA.

Finalmente sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia erano tre diocesi: l'Italia, l'Illirico, e l'Affrica. La diocesi dell'Illirico, della quale Sirmio fu la principal città, era composta di sei Province. I. Pannonia seconda. II. Savia. III. Dalmazia. IV. Pannonia prima. V. il Norico Mediterraneo. VI. il Norico. L'Affrica di cinque. I. Affrica, ove era Cartagine. II Bisacena. III. Mauritania Sitifense IV. Mauritania Cesariense. V. Tripolitana.

L'Italia fu divisa in diciassette province, siccome furon distinte sotto Adriano; e questa divisione durò nell'età più bassa infino a' tempi di Longino: l'ordine delle quali, secondo si legge nel libro della Notizia dell'Imperio (che per comun parere non può dubitarsi, che sia antichissimo e composto a' tempi di Teodosio il Giovane) è questo, che siegue. I. Venezia. II. Emilia. III. Liguria. IV. Flaminia, e Piceno Annonario. V. Tuscia, ed Umbria. VI. Piceno Suburbicario. VII. Campania. VIII. Sicilia. IX. Puglia, e Calabria. X. Lucania, e Bruzj. XI. Alpi Cozzie. XII. Rezia prima. XIII. Rezia seconda. XIV. Sannio. XV. Valeria. XVI. Sardegna. XVII. Corsica.

Paolo Warnefrido[327] Diacono d'Aquileja dà a quelle divers'ordine, perciocchè, per cagion d'esempio, la Liguria, che qui è posta nel terzo luogo, e l'Emilia nel secondo, le colloca nel secondo, e nel decimo. Ma vi è fra loro una più notabile varietà, poichè Paolo dividendo la provincia dell'Alpi in due province, chiamando l'altra Alpi Appennine, accrebbe il numero con una di più di quelle, che nella Notizia sono descritte, nella quale solamente il nome dell'Alpi Cozzie si ritrova. Ma egli, come ben dice Camillo Pellegrino[328], par che abbia ciò fatto di suo proprio arbitrio, poichè cita a favor suo la forma del ragionare d'Aurelio Vittore contra coloro, che non le stimavan due, e non più tosto alcun imperial rescritto, il quale in questo proposito sarebbe stato il proprio e fermo autore, in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder suo; sicchè ancor di suo parere dovette mutar l'ordine suddetto, che molto meno importava.

Tutte queste province non sortiron una medesima condizione, imperocchè, avvegnachè tutte ubbidissero e stassero sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia, avevan però altri più immediati Amministratori, a' quali era particolarmente commesso il loro governo. Erano prima divise in due Vicariati, uno detto di Roma, l'altro d'Italia. Nel Vicariato di Roma erano dieci province: la Campagna: l'Etruria e l'Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Puglia e Calabria: la Lucania e Bruzj: il Sannio: la Sardegna: la Corsica e la Valeria. Nel Vicariato d'Italia, il cui capo era Milano[329], furono sette province: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia e Piceno Annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria: l'Alpi Cozzie: e l'una e l'altra Rezia. Le prime erano sotto la disposizione del Vicario di Roma, onde perciò si dissero anche province Suburbicarie. Le seconde tenevansi sotto la disposizione del Vicario d'Italia, e perciò da alcuni Scrittori vengono semplicemente chiamate province d'Italia, distinguendole dall'altre, le quali ancorchè racchiuse tra l'Alpi, e l'uno e l'altro mare, e perciò comprese nell'Italia (prendendo questo nome nella sua ampia significazione) nulla di meno ristrettamente province d'Italia eran nomate quelle, che al Vicario d'Italia ubbidivano, la cui sede era Milano. Così osserviamo negli atti del Concilio di Sardica celebrato nell'anno 347 che correndo allor il costume di sottoscriversi i Vescovi, che intervenivano ne' Concilj non solamente col nome della propria città, ma anche della provincia, alcuni si sottoscrissero in questa maniera: Januarius a Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquileja. Stercorius ab Apulia de Canusio. Securus ab Italia de Ravenna. Ursacius ab Italia de Brixia. Portasius ab Italia de Mediolano, ec. E questo era, perchè Verona, Aquileja, Ravenna, Brescia, e Milano erano nelle province, che al Vicario d'Italia ubbidivano: ciò che non potea dirsi di Benevento, di Lucca, e di Canosa, le quali erano nelle province del Vicariato di Roma, non già del Vicariato d'Italia[330].

Ebbero ancora queste province altri più immediati Ufficiali, a ciascuno de' quali era particolarmente il governo d'una provincia commesso; ma non erano d'un medesimo grado e condizione. Alcune eran dette Consolari; perchè per loro moderatore sortirono un Consolare come furono Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia, e Piceno Annonario, la Toscana e l'Umbria, il Piceno Suburbicario e la nostra Campania. Altre si dissero Correttoriali, perchè da' Correttori, non già da' Consolari eran amministrate; le quali furono la Sicilia: la Puglia, e Calabria; la Lucania, e Bruzj. E per ultimo alcune si nomarono Presidiali, perchè ai Presidi sottoposte; e queste furono l'Alpi Cozzie, la Rezia prima e seconda, il nostro Sannio, Valeria, Sardegna, e Corsica. Così i primi Moderatori di queste province erano i Prefetti Pretorj, i secondi li Vicarj, gli ultimi e' più immediati eran i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, dell'ufficio ed impiego de' quali è di mestiere, che qui brevemente si ragioni.

CAPITOLO II. Degli Ufficiali dell'Imperio.

I Prefetti al Pretorio eran quelli, ne' quali dopo i Cesari, s'univano i primi onori e le prime dignità dell'Imperio[331]: a costoro si dava la spada dall'Imperadore per insegna della loro grandissima autorità[332]: sotto la cui amministrazione e governo erano più diocesi, e colle diocesi, le tante province, che le componevano: avevan sotto di loro i Vicarj, i Rettori delle province, i Consolari, i Correttori, i Presidi, e tutti i Magistrati di quelle diocesi, alla cui amministrazione soprastavano. Essi dovevano con vigilanza attendere e provvedere a' difetti di questi Magistrati[333], ammonirgli, insinuar loro le leggi, ed in somma invigilare a tutte le loro azioni: i quali Magistrati all'incontro ai Prefetti dovevan ricorrere, riferire e consigliarsi di ciò che di dubbio e scabroso loro veniva per le mani. Potevasi, oltre a ciò, da tutti i Tribunali suddetti appellare a' Prefetti Pretorj, da' quali riconoscevansi le cause dell'appellazioni, e le coloro sentenze discusse, o le rifiutavan, o l'ammettevan, senza che delle deliberazioni de' Prefetti Pretorj ad altra appellazione alcuna si dasse luogo, ma solamente alla retrattazione, che noi ora diciamo Reclamazione[334].

A' Prefetti per lo più gl'Imperadori solevan dirizzare le loro costituzioni, affinch'essi le promulgassero per le province di lor disposizione: avevano sotto la lor censura anche i Proconsoli, e d'infinite altre prerogative eran adorni, delle quali dottamente scrissero Codino, Gotifredo, e Giacomo Gutero[335]. Furon, oltre a costoro, due altri Prefetti destinati al governo delle due città principali del Mondo, cioè Roma, e Costantinopoli, sotto la disposizione de' quali eran i Prefetti dell'Annona, e molt'altri Magistrati, che alla cura e governo di quelle città sotto varj impieghi venivan destinati: de' quali non accade qui far parola.

Dopo i Prefetti seguivan i Proconsoli; dignità pur illustre, ed ornata dell'alte insegne, delle scuri e dei fasci. Nell'Oriente ve ne furon due, cioè nell'Acaja, e nell'Asia, ed alcune volte fuvvi il terzo in Palestina. Nell'Occidente solamente uno, e questi nell'Affrica.

Tenevan il terzo luogo i Vicarj, inferiori a' Proconsoli, ma di gran lunga superiori, ed eminenti sopra tutt'altri Magistrati. Questi, che tali si dissero, perchè le veci e la persona de' Prefetti rappresentavano, onde nell'antiche iscrizioni si chiamano Propraefecti, erano preposti al reggimento dell'intere diocesi, e delle province, delle quali si componevano. Soprastavano ai Rettori, ed agli altri Magistrati inferiori. La loro principal cura era d'invigilare a' tributi, ed all'annona, gastigar i desertori ed i vagabondi, e custodirgli infino che al Principe se ne desse notizia[336]. Non solamente giudicavano ex ordine, ma sovente ex appellatione, ed alcune volte anche ex delegato[337]. Ebbero i Vicarj l'Asia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Macedonia, l'Affrica, la Spagna, la Gallia, e la Brettagna. Fuvvi ancora il Vicario della città di Roma, sotto la cui disposizione erano, come s'è detto, alcune province d'Italia, che si dissero perciò province Suburbicarie. Italia similmente ebbe il suo Vicario, e del di lui governo furon alcun'altre province, onde province d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per esser d'alto ed eminente grado, eran chiamati Judices majores[338].

Sieguono in appresso gli Ufficiali di minor grado, detti perciò Judices minores; e fra questi il primo luogo era de' Rettori delle province, a' quali il governo e l'amministrazione d'alcune d'esse era commessa: questi erano sotto la disposizione del P. P. al quale degli atti di coloro potevasi appellare. Tenevan il Jus gladii; e la lor principal cura era di spedir le liti tanto civili, quanto criminali, ove della roba e della vita degli uomini si trattava, e d'invigilare, che a' provinciali non si facesse ingiuria e danno dagli Ufficiali minori, e perciò eran tenuti in certo tempo dell'anno a scorrere tutta la provincia, e non pur nelle città, ma in tutti i villaggi, per ricevere le querele de' provinciali, e con diligenza ricercar l'insolenze e disordini ivi accaduti, per darvi riparo. A costoro fu diretto da Costantino M. quell'aureo editto, con cui si puniscono così severamente le venalità e rapacità dei Giudici, che si legge nel Codice di Teodosio[339].

Sieguono in secondo luogo i Consolari, a' quali il governo e l'amministrazione d'una sola provincia si commetteva. Questi eran in maggior dignità, che i Correttori, ed i Presidi: e per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano distinti col nome di Clarissimi. Solevano anche a' Consolari gl'Imperadori dirizzare le loro costituzioni e perciò le province Consolari erano di maggior dignità, che le Correttoriali, e le Presidiali. Fra l'altre, la Fenicia ebbe il Consolare che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al quale da' Cesari molte leggi furon dirizzate. Sotto il governo de' Consolari furono quasi tutte le province più riguardevoli d'Italia, l'Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia, la Flaminia, e la nostra Campania.

Dopo i Consolari erano i Correttori a' quali parimente si commettevano i governi delle province, che sotto la disposizione del P. P. amministravano, ed erano parimente ornati col nome di Clarissimi. Questi quasi in niente eran inferiori a' Consolari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i Presidi: ed anche ad essi i Principi dirizzavano le loro costituzioni. Alcune province d'Italia furon governate da' Correttori, come la Toscana, la cui sede fu Firenze[340]: la Puglia, e Calabria; e la Lucania, e' Bruzj, delle quali più innanzi distintamente tratteremo.

Vengono nell'ultimo luogo i Presidi, a quali i governi delle province erano parimente commessi; questi altresì venivan nomati Clarissimi, aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del P. P. eran collocati. L'altre province d'Italia furono all'amministrazione de' Presidi assegnate, come il Sannio, Valeria, l'Alpi, le Rezie, la Sardegna, e la Corsica: e rade volte gl'Imperadori dirizzavano a costoro le loro costituzioni. Giacomo Gutero[341] tiene altro ordine, collocando in primo luogo i Presidi, indi i Consolari, i Correttori, e nell'ultimo i Rettori delle province, seguendo l'ordine tenuto da Zenone[342] in una sua costituzione, che leggiamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova con Gotofredo[343] seguir meglio l'ordine tenuto dall'Imperadore Graziano nel Codice Teodosiano, ove i Presidi tengono l'ultimo luogo.

CAPITOLO III. Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre province.

Ciò che dunque ora noi appelliamo Regno di Napoli, o si riguardi la disposizione d'Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole province: anzi la Campania non è ora tutta intera dentro a' suoi confini; ma parte di quella è rimasa fuori, ed occupa molto altro paese ch'ora è dello Stato della Chiesa romana. Queste Province erano: I. la Campagna: II. la Puglia, e la Calabria: III. la Lucania, ed i Bruzj: IV. il Sannio. Una Consolare: due Correttoriali: e l'altra Presidiale. Tutte del Vicariato della città di Roma, e perciò tutte Suburbicarie appellate.

Richiede per tanto l'ordine di quest'opera, che partitamente di ciascheduna di queste province si ragioni, de' Magistrati a' quali ne fu commesso il governo, delle leggi e de' loro ordinamenti; perchè si vegga qual forma di politia avessero ne' tempi di Costantino fin agli ultimi Imperadori d'Occidente.

§. I. Della Campagna, e suoi Consolari.

Quella regione, che al dir di Paolo[344] Warnefrido, per gli ubertosi e piani campi, che intorno a Capua sono, Campania fu detta, ebbe già in varj tempi ora più ristretti, ora più spaziosi confini di quel, ch'oggi non sono. Si distese in alcun tempo dal territorio romano insino a Silaro fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i suoi termini fino ad Equo Tutico oggi appellato Ariano. Fu perciò riputata una delle più celebri ed illustri province d'Italia, e per l'ampiezza e vastità de' suoi confini, e per le molte e preclare città, che l'adornavano, ma soprattutto per Capua, suo capo e metropoli, cotanto chiara, ed illustre; perciò al governo ed amministrazione di questa provincia non furon mandati Correttori, o Presidi, ma Consolari: Magistrato, come s'è detto, se bene inferior al P. P. ed al Vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più grandi prerogative di quelle dei Correttori, e de' Presidi. La loro sede era Capua: e fu tanta la stima ed il lor grado appresso gl'Imperadori, che sovente venivan loro indirizzate molte costituzioni, e mandati imperiali.

Costantino il Grande, dopo avere sconfitto e morto Massenzio (che fattosi acclamar in Roma Augusto, per sei anni con vera tirannide avea signoreggiata l'Italia) trionfando in Roma, e sottomettendosi volentieri al suo dominio l'Italia, e tutte l'altre province dell'Occidente, come prima avean fatto le Gallie, la Spagna, e la Brettagna, mentre nell'anno 313 risedeva in quella città, cominciò a ristorar l'Italia dei passati danni, ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal fine molte utili e salutari costituzioni, che dirizzò al Popolo romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodosio[345]; ed indi passato in Milano, per mezzo d'altri editti, che pubblicò in quella città, ristabilì, come potè il meglio, le cose d'Italia. Passossene da poi nella Gallia, e nella Pannonia; e quindi fatta la pace con Licinio, nuovamente in Italia si restituì, e nell'anno 315, in Aquileja fermatosi, passò poi in Roma, ed a Milano: e dopo altri viaggi ne' seguenti anni fatti nella Dacia, e nella Gallia, ritornò in Roma nel 319 ove per li seguenti quattro anni si trattenne, nè ad altro intese, se non per mezzo di varj editti a restituire quanto più fosse possibile nell'antica forma le cose di Roma, e d'Italia.

Ma passato da poi in Oriente, e vinto nell'anno 325, e spento Licinio, fattosi già Monarca di tutto l'Imperio, cominciò (secondo che contro la comun credenza prova Pagi[346]) a gettare i fondamenti della nuova Roma; ed ancorchè nel seguente anno 326 tornando in Italia, da Aquileja passasse a Milano, e quindi a Roma, partissi nondimeno da poi da questa città, nè mai più fecevi ritorno, ma nell'Oriente trasferì per sempre la sua sede, dove nell'anno 338 volendo ridurre a fine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cura e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita, contento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quindi nacque il principio d'ogni male in Occidente, che in progresso di tempo portò la ruina di Roma, e la dissoluzion dell'Imperio. Quindi le tante querele de' Romani: onde Porfirio nel Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo gli dice:

Et reparata jugans moesti divortia mundi

Orbes junge pares: det leges Roma volentes

Principe te in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono più tosto distruttore dell'antica Roma, che facitor della nuova: poichè avendo egli commesso il governo d'Italia ai suoi Ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina: e stando egli lontano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si videro in breve declinar le forze ed il vigore di queste nostre province. Lasciò l'amministrazione al Prefetto P., a' Vicarj, e nell'ultimo luogo a' Consolari, a' Correttori, ed a' Presidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna provincia.

Ebbe l'Italia per Prefetto P. sotto questo Principe nell'anno 321, Menandro. Negli anni seguenti 334, 335 e 336, ebbe Felice, quegli, che da Preside, che fu di Corsica nell'anno 319 fu poi in quest'anni inalzato da Costantino a cotal sublime dignità. Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336 Gregorio, di cui sovente ragiona Ottato Milevitano nei suoi libri. De' Vicarj di Roma, che ressero sotto Costantino, non s'ha altra notizia, se non che d'un tal Gennaro, ovvero Gennarino[347], nell'anno 320.

Ma de' Consolari di questa nostra provincia di Campagna, è di mestiere che dal lungo obblio, ove fin'ora sono stati sepolti, qui se ne sottragga la memoria.

Il primo Consolare, del quale possa da noi aversi contezza, che sotto Costantino M. avesse immediatamente governata e retta la nostra Campagna, fu Barbario Pompejano. Tenne questi, siccome tutti gli altri Consolari di questa provincia, la sua residenza in Capua, la quale n'era capo e metropoli. A costui, che ne fece richiesta, dirizzò Costantino M. nell'anno 333, mentre risedeva nella Tracia e propriamente in Apri: luogo non molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre e famosa costituzione[348], per la quale s'impone a' Magistrati, che debbiano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti dal Principe, in guisa che non possano eseguirgli, se l'esposto dalle parti non sia conforme al vero: della quale si compiacque tanto Giustiniano, che volle inserirla anche nel suo Codice[349]. Ciò che poi vollero eziandio imitare i romani Pontefici, inserendola nelle loro decretali[350].

L'altro Consolare della nostra Campagna, che governò sotto questo stesso Principe, fu Mavorzio Lolliano, per la testimonianza che ce ne dà Giulio Firmico[351]. A costui dedicò Firmico, sotto l'imperio di Costantino, i suoi libri astronomici, celebrando nella prefazione dell'opera[352] gli alti meriti d'un tal sublime spirito, il quale dopo aver deposte l'insegne di Consolare di Campagna, fu da Costantino innalzato a' più eccelsi onori, dandogl'il governo di tutto l'Oriente e finalmente l'insegne d'ordinario Console; e morto Costantino, fu poi nell'anno 342, sotto Costante, rifatto Prefetto della città di Roma, e sotto Costanzio suo fratello fu anche Prefetto P. d'Italia. Di lui fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il qual Autore ne' gesti dell'anno 356, si legge anche il di lui elogio[353].

Nè d'altri Consolari di questa provincia, del tempo di Costantino abbiam noi notizia, se non che in un marmo trovato nell'anno 1712, nel tenimento della terra di Atripalda, ov'era l'antica città d'Avellino, si legge la seguente iscrizione, nella quale fassi memoria di un tal Taziano, che fu Consolare della Campagna.

TATIANI
C. JULIO RUFINIANO
ABLAVIO TATIANO C. V. RUFI
NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA
TRONO RATIONUM SUMMARUM
ADLECTO INTER CONSULARES JUDI
CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO
VINCIAE ASIAE CORRECTORI TUSCIAE
ET UMBRIAE CONSULARI AE
MILIAE ET LIGURIAE PONTIFICI
VESTAE MATRIS ET IN COLLE
GIO PONTIFICUM PROMA
GISTRO SACERDOTI HER
CULIS CONSULARI CAM
PANIAE HUIC ORDO SPLEN
DIDISSIMUS ET POPULUS
ABELLINATIUM OB INSIGNEM
ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI
GIONEM ET INTEGRITATEM EJUS STATUAM
CONLOCANDAM CENSUIT.

Questa iscrizione maggiormente conferma ciò, che fu da noi dimostrato, che anche dopo Costantino Magno non fu presso noi affatto abolita l'antica religione pagana, leggendosi quivi, che questo Consolare era del Collegio de' Pontefici, e Sacerdote d'Ercole: dei quali pregi gli Avellinesi non vollero fraudarlo in una sì pubblica iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come furon quelli di Correttore della Toscana, di Consolare dell'Emilia, e della nostra Campagna. La Toscana fu pure provincia Correttoriale, e la sede de' Correttori era Fiorenza, siccom'è manifesto da più leggi del Codice Teodosiano: di che è da vedersi Giacomo Gotifredo; onde ben si legge nel marmo Correctori Tusciae.

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre costituzioni dirizzate ad altri Consolari della nostra Campagna. Non mancan però in quello altri suoi editti indirizzati al Prefetto Pretorio d'Italia, o al Vicario di Roma, a' quali non solamente la cura delle diocesi a lor commesse generalmente s'incarica, ma particolarmente per questa provincia in più sue leggi altri particolari provvedimenti si danno.

Tolto intanto a' mortali nel mese di Maggio dell'anno 337 questo Principe, le cui alte e magnanime imprese gli portaron il soprannome di Grande, succedè all'Imperio d'Occidente Costante suo figliuolo, al quale nella divisione fatta cogli altri fratelli toccò l'Affrica, e l'Illirico, la Macedonia, la Grecia, e l'Italia, ed in conseguenza queste nostre province. Per tal cagione molte costituzioni si leggono di questo Principe nel Codice di Teodosio, che riguardan il governo di quelle, e particolarmente della Campagna; e se non sappiamo quali Consolari avesse questa provincia sotto Costante, si veggon però sue leggi, per le quali appare aversi presa di essa particolar cura e pensiero. Di questo Principe è quella legge registrata nel suddetto Codice sotto il titolo de Salgamo, letta ed accettata in Capua, metropoli di questa provincia, promulgata da Costante nell'anno 340 per reprimere l'insolenza de' soldati, che coll'occasione della guerra, che allora faceva in Italia con Costantino suo fratello (il quale in questo stess'anno presso Aquileja fu vinto e morto) inquietavano la Campagna, e per li fastidiosi lor tratti e licenza militare l'onore e le sostanze de' provinciali malmenavano; e forte argomento di credere, che Costante in quest'anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua, ce ne dà Atanasio per quel che scrive nella sua Apologia a Costanzo[354].

Ma, morto in appresso Costante nell'anno 350, dieci anni dopo Costantino suo fratello, rimase solo Imperadore l'altro suo fratello Costanzo; onde queste nostre province coll'Italia caddero sotto il di lui Imperio. Regnando dunque Costanzo, furono Prefetti al P. d'Italia negli anni 352 e 353 Merilio Ilariano; a cui succedè Mavorzio Lolliano nell'istesso anno 353 quegli, che fu Consolare della nostra Campagna, e negli anni seguenti, Tauro; a' quali da Costanzo furono indirizzate molte sue costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per Vicario di Roma Volusiano, al quale parimente Costanzo indirizzò alcune sue leggi[355]. E quantunque sotto questo Principe sian ignoti i Consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non si leggono editti indirizzati a coloro da Costanzo, vi sono però molte di lui costituzioni dirette a' P. P. d'Italia per le quali si prende cura di questa provincia. In fatti nell'anno 355 dirizzò una sua costituzione a Mavorzio Lolliano allora P. P. d'Italia, la quale perchè toccava i bisogni di questa provincia fu letta e pubblicata in Capua, come porta la sua soscrizione[356]. E questo Principe fu colui, che per torre le contese giurisdizionali, che sovente sorgevano fra i Prefetti P. d'Italia, ed i Prefetti di Roma, intorno all'appellazioni, separò le province; e mentre egli risedeva a Sirmio, città assai illustre della Pannonia, dirizzò nell'anno 357 a Tauro P. P. d'Italia quella celebre costituzione[357] ove stabilì, che tutte l'appellazioni, che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra Campagna, dalla Puglia e Calabria, dalla Lucania e Bruzj, Piceno, Emilia, Venezia, e dall'altre province d'Italia, si riportavan in Roma, non già dal Prefetto di Roma, ma da quello d'Italia, si dovessero conoscere e giudicare.

Resse Costanzo l'Imperio undici anni, avendo finito suoi giorni nell'anno 361, e gli succedè Giuliano, al quale perciò ricaddero queste nostre province. Fu sotto lui Prefetto Pretorio d'Italia Mamertino, e Vicario di Roma Imerio; a costoro Giuliano, e particolarmente al primo, dirizzò molte leggi. Quali fossero stati i Consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, Simmaco[358] chiaramente ce l'addita nel libro decimo delle sue epistole. Quivi volendo dimostrar la congiunzione, che in questi tempi era fra i Pozzolani e' Terracinesi, poichè stendendosi allora i confini della Campagna infino a Terracina, erano gli uni, e gli altri sotto un sol Moderatore, ch'era il Consolare, dice Simmaco che Lupo, essendo sotto Giuliano Consolare della Campania, ben s'avvide e considerò l'angustie, nelle quali vivevano i Terracinesi. Di questo Lupo Consolare della Campania ancor oggi in Capua se ne serban le memorie in una iscrizione di marmo attaccata alla chiesa de' Frati del Carmelo, dove si leggono, benchè alquanto tronche, queste parole[359]:

. . RIUS LUPUS
. . . . V. C
. . ONS. CAMP
. . URAVIT

Da quest'istessa epistola di Simmaco si raccoglie eziandio, che a Lupo in quella carica fosse succeduto Campano. In Napoli, come città al Consolare di Campagna pur sottoposta, serbasi ancora la memoria d'un altro Consolare chiamato Postumio Lampadio: il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la chiesa della Rotonda, dove si legge

POSTUMIUS
LAMPADIUS
V. C. CONS. CAMP
CURAVIT

Ma nel Codice di Teodosio non vi è alcun vestigio, che da Giuliano, o dal suo successore, fosse stato a costoro indirizzato editto, o mandato alcuno imperiale.

Morto Giuliano nella guerra de' Persi nell'anno 373, ed indi a poco anco Gioviano, non durando più l'Imperio di questo religiosissimo Principe[360], che otto mesi, se vogliamo prestar fede a Zosimo[361] e Sozomeno, ovvero dieci, secondo Filostorgio[362], fu assunto all'Imperio Valentiniano, il quale creò Augusto Valente suo fratello, e fra di loro fu in cotal guisa diviso l'Imperio[363].

Valentiniano serbossi l'intero Occidente, cioè tutto l'Illirico colla Macedonia, l'Affrica, le Gallie, le Spagne, la Brettagna, e l'Italia. Ed a Valente si lasciò tutto l'Oriente[364].

Valentiniano adunque, a cui l'Italia fu sottoposta, dopo avere scorse l'altre regioni del suo Imperio, e date a quelle i provvedimenti opportuni, venne in Italia, e prima in Aquileja, ove in due soli mesi, settembre ed ottobre di quest'anno 364, dieci costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia ed al governo della medesima attese, e varj editti e per la Campagna diretti al Consolare, e per la Lucania e Bruzj e Toscana a' Correttori, ed a Mamertino allora Prefetto d'Italia, furon da questo savissimo Principe promulgati[365].

Governarono nel suo Imperio come Prefetti Pretorj d'Italia Mamertino cotanto rinomato nell'opere d'Ammiano Marcellino, Rufino, Probo, ed ultimamente Massimino. Vicarj di Roma furono nell'anno 364 Severo, nell'anno 367 Magno, nell'anno 372. Probo, e nell'anno 373 Simplicio[366]. Si leggono ancora più Consolari della nostra Campagna, a' quali varie leggi furono dirizzate.

Era in quest'anno 364 Consolare della Campagna Buleforo, al quale, risedendo Valentiniano in Altino città di Venezia, furono dirizzate due costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una sotto il titolo, Quibus equorum usus, l'altra sotto il titolo, usus interd. per le quali, affinchè da questa provincia s'estirpassero i ladronecci e molt'altri disordini, fu proibita severamente l'asportazione de' cavalli e dell'armi, comandando, che niuno senza sua licenza potesse quelle movere. A quest'istesso Buleforo, mentr'era Consolare della Campagna, dirizzò nell'anno seguente 365 quell'altra costituzione[367], che si legge sotto il titolo de Cursu publico, risedendo egli in Milano. Diede ancora questo Principe opportuni provvedimenti, perchè fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, proccurando che fosse restituita la pace e tranquillità a questa provincia. Sue parimente furono la l. 1. de Pascuis, ed alcune altre costituzioni, per le quali alla quiete d'Italia, e precisamente di queste regioni, ch'oggi forman il Regno, con somma applicazione e studio intese. Egli ancora in quest'istess'anno 365 mentre era in Verona, provvide a' bisogni del comune d'Avellino, città posta dentro a' confini di questa provincia, comandando con sua particolar costituzione[368], ch'ancor leggiamo nel Codice di Teodosio, che s'abolisse tutto ciò, che dall'ordinario Giudice erasi fatto in pregiudicio di quel comune, contra l'antica lor consuetudine.

Succedè a Buleforo in quest'anno 365 per Consolare Felice, a cui parimente in quest'anno, risedendo Valentiniano in Milano, indirizzò quella costituzione[369], che si legge nel C. Teod. sotto il tit. ad S. C. Claudianum, della quale fece anche menzione l'Autore di quell'antica consultazione inserita da Cujacio tra le sue nel cap. 10. E se bene quell'Autore in vece di Campaniae legga Macedoniae: nondimeno, siccome notò il diligentissimo Gotifredo[370], si convince d'errore per la soscrizione che porta, donde è chiaro essere stata soscritta da Valentiniano Imperadore d'Occidente, mentr'era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all'Occidente, non già all'Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

A Felice sotto Valentiniano stesso succedè nella carica di Consolare della Campagna Anfilochio. A costui nell'anno 370, stando Valentiniano in Treveri, fu indirizzata quella legge, che sotto il tit. de Decurionibus ancor si vede nel Codice di Teodosio[371].

Resse Valentiniano l'Occidente, e con tanta prudenza l'Italia, e queste nostre province, che niente era da desiderare: ristabilì l'Accademia di Roma, e molto riparò la giurisprudenza già inchinata, e quasi affatto caduta dal suo antico lustro e splendore: represse per varj editti la rapacità e venalità de' Giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Costantino Magno molto dee la cristiana religione, e maggiori utilità certamente n'avrebbe l'Italia ritratte, se dopo soli dodici anni d'Imperio non fosse stato tolto dal Mondo.

Morì Valentiniano nell'anno 364, e fu dopo sei giorni nella Pannonia fatto Imperadore il figliuol Valentiniano, il quale con Graziano suo fratello in questa guisa si divise l'Imperio d'Occidente (poichè l'Oriente era retto da Valente lor zio): a Graziano toccarono le Gallie, le Spagne e la Brettagna: a Valentiniano l'Illirico, l'Affrica e l'Italia[372].

Sotto Valentiniano II. e Graziano furono Prefetti Pretorj d'Italia, Massimino, Antonio, Esperio, Probo, Siagrio, Ipazio, Flaviano, Principio, Eusignio, e Pretestato. Sotto Valentiniano solo, Trifolio, Polemio, Taziano, Apodemio, Destro, ed Eusebio. I Vicarj di Roma furono, Potito, Antidio, Ellenio, ed Orienzio[373].

Ma quali fossero sotto questo Imperadore i Consolari della Campagna non se ne trova alcun vestigio. Non mancan però di Valentiniano II. moltissime costituzioni, come quegli, che resse l'Imperio diciotto anni, colle quali al governo ed amministrazione di queste province, e dell'Italia generalmente provvide. Quella legge[374], che sotto il tit. de Extraord. leggiamo nel Cod. Teod. è di questo Principe, che l'anno 382 dirizzò a Siagrio Prefetto Pretorio d'Italia, per la quale si prende cura della Campania, Puglia e Calabria, Lucania e Bruzj; in questi tempi molto turbate ed afflitte.

Morì Valentiniano II. presso a Vienna l'anno 392 dopo aver regnato diciotto anni; e tennero dopo lui l'Imperio Teodosio M. ed Arcadio, ed Onorio suoi figliuoli. Ad Onorio toccò l'Occidente, onde l'Italia, e queste nostre province a lui si sottoposero. E morto Teodosio nell'anno 395 pur Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio suo maggior fratello regnato in Oriente. Molti furono i Prefetti Pretorj d'Italia sotto Onorio, come colui, che lungamente visse, tenendo l'Imperio d'Occidente trentun'anno: e quelli furono Messala, Teodoro, Adriano, Longiniano, Senatore, Curzio, Teodoro II, Ceciliano, Giovio, Giovanni, Faustino, Palladio, Melizio, Liberio, Felice, Faustino, Giovanni, Selevio, Adriano, Palladio, Giovanni, e Proculo. I Vicarj di Roma, che ressero in tempo d'Onorio, furon Varo, e Benigno[375]. E de' Consolari della Campagna, pur sotto di lui si legge Gracco. A costui, mentre risedeva Onorio in Milano dirizzò nell'anno 396 quella costituzione, che leggiamo nel Codice di Teodosio sotto il tit. de Collegiatis[376]. A questa provincia ancor provvide Onorio, concedendole qualche indulgenza nel pagare i tributi, com'è manifesto da quella sua Costituzione[377], che dirizzò a Destro Prefetto Pretorio d'Italia. E molte altre sue leggi abbiamo, per le quali governò queste nostre province, nel medesimo tempo, che in Oriente imperava Teodosio il Giovane figliuolo d'Arcadio.

Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423, ancorchè Teodosio il Giovane per un anno reggesse solo l'uno e l'altro Imperio, nulladimeno nell'anno seguente 424 creò in Occidente per Augusto Valentiniano III. al quale coll'Italia furono sottoposte queste nostre province. Furon sotto di lui Prefetti Pretorj d'Italia Volusiano, e Teodosio. E quantunque non si leggano di questo Valentiniano costituzioni dirizzate a' Consolari della Campagna, fu non però egli un Principe, a cui molto dee non solamente l'Italia, e queste nostre province per la particolar cura e provvido governo, che ne prese, ma anche la nostra giurisprudenza, che già vacillante fu da lui ristabilita in Occidente, nell'istesso tempo, che Teodosio suo collega avea posto tutto il suo studio a ripararla in Oriente; di che a più opportuno luogo ci toccherà distesamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli Ufficiali per li quali da' tempi di Costantino M. infino a quest'ultimi di Valentiniano III. fu amministrata e retta la nostra Campagna. Per questa cagione osserviamo noi alcuni marmi d'antichi edifici, che nelle città di questa provincia, per opera de' Consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Beneventani, ed altri, che possono vedersi in quella laboriosa opera di Grutero dell'iscrizioni dell'orbe antico romano; ed in Capua, ed in Napoli ancor oggi, come s'è veduto, si serba di lor memoria. Capua fu la lor sede, siccome quella, che in questi tempi era capo e metropoli della Campagna, come la chiamò anche Atanasio[378], il quale favellando nell'Epistola ad Solitarios del Concilio di Sardica, e de' Legati da lui spediti, fra i quali Vincenzo Vescovo di Capua, acciocchè l'Imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' Vescovi, che avea discacciati, dice; Missis a Sancto Concilio in legationem Episcopis Vincentio Capuae, quae Metropolis est Campaniae etc. E per questa cagione ancora s'osservano molte costituzioni del Codice di Teodosio lette, ed accettate in Capua, perchè il Consolare, che faceva sua residenza in questa città, doveva pubblicarle ed aver cura, che si spargessero per l'altre città di questa provincia, acciocchè fossero note a tutti i provinciali.

§. II. Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori.

Alla Campagna siegue la Puglia accompagnata con la Calabria, nella quale è la regione Salentina, che unite insieme, secondo il libro della Notizia dell'uno, e dell'altro Imperio, formavano la nona provincia d'Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono[379], la decima quinta. Si distendeva quest'ampia provincia da Oriente fino al mar Adriatico, ch'ebbe per confine, e verso Occidente e Mezzo dì; i suoi termini furono il Sannio, i Bruzj e la Lucania. Le sue più celebri ed abbondanti città furono Lucera, Siponto, Canosa, Acerenza, Venosa, Brindisi, e Taranto, e nel sinistro corno d'Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, città assai comoda ed adatta a qualunque traffico, e che suo emporio meritamente potè nomarsi.

I Pugliesi adunque ed i Calabresi eran governati e retti da un solo Moderatore. L'ampiezza ed estensione di questa provincia meritò, che non fosse Presidiale, ma Correttoriale; cioè, che l'amministrazione di essa si commettesse a' Correttori, non a' Presidi, Ufficiali a coloro inferiori. Ma quali fossero stati i Correttori di questa provincia, ed ove avessero fermata la lor sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosio non si legge alcun imperial editto, che a questi Correttori fosse stato indirizzato: in Venosa solamente città della Puglia, fra gli antichi monumenti, che serba, si legge un'iscrizione, nella quale d'un tal Emilio Restituziano, Correttore della Puglia e della Calabria, fassi memoria con queste parole[380]:

LUCULLANORUM. PROLE. ROMANA
AEMILIUS. RESTITUTIANUS
V. C. CORRECTOR. APULIAE. ET. CALABRIAE
IN HONOREM
SPLENDIDAE. CIVITATIS. VENUSINORUM
CONSECRAVIT

Simmaco[381] fa anche menzione de'Correttori della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche Rettori. Soleasi ancora in luogo di Correttore mandarsi talora alle province Magistrato d'ugual potere, che appellavasi Juridicus. E di questo nella nostra Puglia ne serbano ancora la memoria due iscrizioni rapportate da Gutero[382]; in una si legge:

HERCULI. CONSERVATORI
PRO SALUTE. L. RAGONI
JURIDIC. PER. APULIAM
PRAEF. J. D.

in un'altra ch'è in Roma:

C. SALIO. ARISTAENETO. C. V.
JURIDICO. PER. PICENUM. ET
APULIAM

S'incontrano ancora bene spesso nel Teodosiano Codice molte leggi, per le quali a' bisogni di questa provincia si diede particolar provvedimento. Era quella posta (oltre del Correttore, dal quale immediatamente veniva governata) sotto la disposizione del Prefetto P. d'Italia, al quale, per via d'appellazione, potevasi aver ricorso; e se mancano costituzioni dirette a' Correttori, non mancan però di quelle, che al Prefetto P. d'Italia per lo governo della medesima si mandavano. Sotto l'Imperio di Valentiniano il Vecchio fu travagliata ed infestata da' ladroni; in guisa che a quel prudentissimo Principe fu uopo con severe leggi darvi riparo e proccurarne sollecitamente lo sterminio, indirizzando a tal fine quella sua costituzione a Rufino allora P. P. d'Italia in luogo di Mamertino, a cui apparteneva ancora tener cura di questa provincia, come dell'altre d'Italia, per la quale costituzione[383] a' mali sì gravi di questa provincia fu dato opportuno rimedio.

Osservasi parimente in questo Codice un'altra legge dello stesso Valentiniano data in Lucera nell'anno 365 che porta questa soscrizione: VIII. Kal. Octobris. Dat. Luceriae ad Rufinum (in locum Mamertini) PF. P. Italiae. Giacomo Gotofredo[384] suspica, che questa Lucera non fosse quella di Puglia, ma l'altra che nella Gallia Circumpadana, fra Milano, Verona, ed Aquileja è posta, oggi detta Luzara: ma dall'argomento di quella legge, e da quanto in essa si contiene intorno a' pascoli, per più veementi conghietture dobbiamo creder'esser questa di Puglia, siccome quella che tiene i più ubertosi e piani campi, che altra regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti e delle gregge assai celebri e considerabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti i Scrittori delle cose rusticane e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le regioni d'Europa. Ma ciò che sia di questo, egli è certissimo, che non minore dell'altre, fu la cura di questa provincia appo gli altri Imperadori occidentali, a' quali il governo dell'Italia s'apparteneva.

Era la Puglia e la Calabria ne' tempi d'Onorio molto infestata da' Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusione eran cagione, e non piccol detrimento da essi si recava alla religione cristiana: ritrovavasi in questo medesimo tempo Prefetto P. d'Italia Teodoro, uomo religiosissimo, appo il quale pari era l'abbominazione a questa nazione, che l'amore ardentissimo verso la religione cristiana; tanto che meritò quella stima, che della di lui persona ebbe S. Agostino, dedicandogli quel suo libro intitolato de vita beata, com'egli stesso testifica[385]. Per dare a tanti mali qualche compenso proccurò Teodoro, che si reprimesse in questa provincia tanta insolenza e licenziosa vita de' Giudei; onde nell'anno 398 ottenne da Onorio quella cotanto laudevole, e non mai a bastanza celebrata costituzione[386], colla quale fu repressa la lor insolenza ed a ben dure condizioni gli sottopose.

Da Onorio eziandio fu a questa provincia nell'anno 413 conceduta l'immunità e qualche indulgenza de' tributi, come si legge in una sua costituzione[387], di cui a più opportuno luogo ragioneremo: e non mancan ancora altre costituzioni riguardanti il governo e retta amministrazione che gli altri Principi presero di sì vasta e considerabile provincia, a' Prefetti d'Italia indirizzate, delle quali secondo l'opportunità farem parola.

§. III. Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori.

La Lucania stese i suoi ampj confini molto più, che oggi non si mirano: incominciando dal fiume Silaro abbracciava non pur quel ch'ora appellasi Basilicata, ma dall'altra parte si dilungava infin a Salerno, anzi questa stessa città era dentro a' suoi confini, poichè i Correttori della Lucania anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all'amministrazione furon congiunti i Bruzj, che s'estendevano oltre a Reggio fino allo stretto siciliano nell'ultima punta d'Italia.

Erano i Lucani, e' Bruzj sotto un solo Moderatore. Il Correttore, che dagl'Imperadori si mandava al governo di queste regioni, reggeva con piena autorità amendue queste province. La sua dignità ancorchè non tanta quanto quella de' Consolari, era di gran lunga superiore al grado de' Presidi, e solamente eran dipendenti e sottoposti a' Prefetti d'Italia, ed a' Vicarj di Roma, a' quali potea aversi ritorso.

La loro sede era collocata nella città di Reggio, capo e metropoli di questa provincia, avvegnachè talora solessero i Correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania, secondo richiedeva il bisogno de' pubblici affari. Quindi è, che in queste due città ancor oggi si veggano gli avanzi d'alcuni marmi, che a' Correttori erano stati dirizzati: in Reggio nella chiesa della Cattolica si legge, ancorchè dal tempo in qualche parte rosa, questa iscrizione.

CORRECTORI. LUCANIAE
ET. BRITTIORUM. INTE
GRITATIS. CONSTANTIAE
MODERATIONIS. ANTI-
STI. ORDO. POPULUSQUE
RHEGINUS

E nella città di Salerno in un arco, che prima era, ove oggi è il sedile di Portaretese, vi s'osservavano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle quali si leggevano queste parole[388].

ANNIO. VITTORINO, V. C
CORRECTORI. LUCANIAE
ET. BRUTIORUM. OB
INSIGNEM. BENEVOLEN
TIAM. EJUS. ORDO. POPU-
LUSQUE. SALERNITANUS

Solevano gl'Imperadori eziandio a questi Correttori indirizzare le loro costituzioni, che per utilità delle province, e per dar compenso a' disordini, che ivi nascevano, sovente eran costretti di promulgare; e può pregiarsi questa provincia sopra l'altre, che le prime leggi, che Costantino M. dopo sconfitto Massenzio promulgasse per Italia, fossero quelle, che a' Correttori della Lucania, e de' Bruzj si mandarono: tanto che a noi è più antica la memoria de' Correttori di questa provincia, che de' Consolari della Campagna.

Il primo, che ne' primi anni dell'Imperio d'Italia di Costantino reggesse questa provincia, fu Claudio Plotiano, al quale fin dall'anno 313 poco dopo la sconfitta di Massenzio dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio[389], per le quali diede nuova forma e modo alle consulte, che solevan i Giudici dubbiosi fare all'Imperadore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell'anno 316 Mechilio Ilariano, a cui da Costantino in quest'istesso anno fu mandata quella legge, che nel Codice di Teodosio[390] vedesi sotto il tit. de Decur., e che dal nostro Giustiniano portando l'istessa iscrizione d'Ilariano Correttore della Lucania e de' Bruzj, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo[391]. Ed a quest'istesso Correttore s'indirizzò l'altra costituzione di Costantino, che si legge sotto il tit. ad l. Corn. de Falso nel Teodosiano[392].

Ad Ilariano succedè nel 319 alla dignità di Correttore di Lucania, Ottaviano, al quale, risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino M. la l. 1. de Filiis Milit. apparit. che fu letta ed accettata in Reggio, poichè quivi era la sede de' Correttori[393].

Ma niun'altra memoria è sì chiara ed illustre, che faccia vedere in quanta stima ed eminenza fossero i Correttori della Lucania, quanto quella famosa e celebre costituzione di Costantino, che si legge nel Codice di Teodosio[394] sotto il tit. de Episcopis, che a questo Ottaviano Correttore nella Lucania in quest'anno 319, dirizzò; per la quale rendè i Cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequj delle cose sacre e divine. Costantino una consimile legge dettata coll'istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino Proconsole dell'Affrica; e come accuratamente notò Gotofredo, quella costituzione era simile, non però la stessa, che poi mandossi ad Ottaviano: quella fu proferita molti anni prima, cioè nell'anno 315 ovvero nel fine dell'anno 312; questa nell'anno 319; quella fu indirizzata ad altro Magistrato, cioè ad Anulino: questa ad Ottaviano; quella apparteneva ad altra parte del suo Imperio, cioè all'Affrica, della quale allora Anulino era Proconsole; questa alla Lucania, ed a' Bruzj, della quale Ottaviano era Correttore. Fu tal rinomata costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perchè in esso molte consimili lessi s'inserirono: ma ben dal Cardinal Baronio[395] vien riferita, e nell'istesso anno 319 fu puntualmente notata.

Quali fossero i Correttori di Lucania sotto l'Imperio di Costante, di Costanzo, e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun editto, che da questi Principi fosse stato a costoro indirizzato: ma non mancan però loro costituzioni spedite a' Prefetti d'Italia, le quali mostrano quanta cura e sollecitudine avessero delle cose d'Italia, e di questa provincia in particolare.

Ma de' Correttori della Lucania, che sotto Valentiniano ebbero il governo e l'amministrazione di questa provincia, ben possiamo dal lungo e profondo obblio trar fuori i loro nomi. Artemio fu il primo, quegli, di cui sovente s'incontrano memorie nell'istoria d'Ammiano Marcellino[396]: a costui, risedendo Valentiniano in Aquileja, indirizzossi nel 364 quella costituzione che sotto il tit. de privil. Apparit. Magistr. leggiamo. E dall'iscrizione di questa legge si vede, che quest'Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno fu quella letta ed accettata. A quest'Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileja, indirizzate in questo medesimo anno la l. 6. de privileg. eor. qui in sacr. palat., e la l. 21. de Cursu publico.

Ma da niun'altra apparirà meglio la dignità e la stima appo gl'Imperadori, de' Correttori della Lucania, e di questo Artemio, quanto da quella costituzione[397] non abbastanza celebrata di Valentiniano I. che sotto il tit. de officio Rectoris Provinciae si vede. Fu quella, quando ancora questo Principe risedeva in Aquileja, nell'anno 364 indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli e chiari titoli, che dalla generosità e magnanimità d'alcun Principe possono sperarsi, eran profusamente a questo Correttor della Lucania conceduti: Carissime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua, ed altri consimili, eran i più frequentati. A costui indirizzò quella costituzione, nella quale inculcava ai Giudici l'integrità e la diligenza nella spedizione delle liti: che dovessero conoscere e deliberar nelle cause, o si trattasse della vita, o delle sostanze degli uomini, pubblicamente e nel cospetto e sotto gli occhi di tutti, non privatamente e ne' secreti delle case, ove davasi luogo a' negoziati ed a' traffichi: che le sentenze una volta proferite, dovessero pubblicarsi e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d'ogn'uno si ponesse ciò che i Giudici faceano, e se secondo le leggi e l'ordine della verità avesser giudicato, ovvero perversamente e per gratificare l'una delle parti; ond'è che ne' Tribunali di questo Regno fu sempre, ed ancor oggi dura lo stile di leggersi e pubblicarsi le sentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia e formalità. Proibì a cotali Giudici i pubblici spettacoli ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero e trascurassero la cura dalla pubblica e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti serj e gravi.

Sotto Valentiniano I. ancora resse la Lucania e' Bruzj Simmaco, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella costituzione[398] che sotto il tit. de Cursu publico, si legge nel C. Teod. fu, mentre questo Principe era in Milano, mandata a Simmaco allora Correttore di questa provincia. Nè d'altri Correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri Imperadori, che seguirono: poichè, se bene sotto il tit. de contr. empt. si legga una costituzione[399] di Teodosio M. che porta anche il nome di Valentiniano II. accettata e pubblicata in Reggio nell'anno 384, ed un'altra[400] pur accettata in Reggio sotto il tit. de operib. publicis, non dee però intendersi di Reggio città posta ne' Bruzj, ma, come nota il diligentissimo Gotofredo, d'un altro Reggio posto nell'Oriente dodici miglia lontano da Costantinopoli. Il che si rende manifesto, non solamente perchè all'Imperio di Teodosio M. non fu assegnata l'Italia, ma quella, essendo toccata coll'Occidente a Valentiniano II. veniva da costui retta ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a Cinegio, l'altra a Cesario amendue Prefetti P. dell'Oriente, di cui Teodosio fu Imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl'Imperadori di questi tempi, i quali, ancorchè diviso fra loro l'orbe romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell'altra s'impacciasse, con tutto ciò le leggi, che da essi ne' loro dominj si promulgavano, portavan il nome di tutti que' Imperadori, che allora reggevano l'Imperio, avvegnachè da uno solamente fosse stata ordinata[401]: siccome ne' pubblici monumenti s'osserva, che quantunque l'opera ad un solo fosse stata eretta, porta nondimeno il nome di tutti gl'Imperadori regnanti. L'ignoranza del qual costume fu cagione a molti Scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un Principe riferissero ad un altro; di che secondo l'opportunità se ne vedranno gli esempj.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre costituzioni de' Principi, le quali (se bene non dirette a' Correttori di questa provincia, ma o a' Prefetti d'Italia, ovvero ad altri Magistrati) mostrano de' Lucani, e de' Bruzj aver somma cura e providenza tenuta. Dovevano questi Popoli, come tutti gli altri di queste province, portare il vino in Roma per provvedere all'annona di quella città: ma come che da questa eran alquanto lontani, fu loro conceduto, che potessero soddisfare in danaro ciò ch'essi eran tenuti in vino[402].

Onorio concedè loro anche l'immunità de' tributi e gabelle, come si vede da quella sua costituzione[403], che sotto il tit. de indulg. debit. leggesi nel Codice di Teodosio. E fin qui sia detto abbastanza della Lucania e de' Bruzj, e suoi Correttori.

§. IV. Del Sannio, e suoi Presidi.

Tiene l'ultimo luogo il Sannio, provincia ancorchè assai nota ed illustre presso agli antichi Romani per la ferocia e valore de' suoi Popoli, e per la felicità delle lor armi, che spesso ebbero il vanto d'abbatter quelle de' Romani stessi, non fu però decorata ne' tempi più bassi d'altri Magistrati, che de' Presidi, inferiori in dignità a tutti gli altri Moderatori di province. Sortì per tanto la condizione di provincia Presidiale, e perchè rade volte solevan gli Imperadori indirizzar le loro costituzioni a' Presidi, perciò di essi, e de' loro nomi è a noi affatto incerta ed oscura la memoria. Varj furono i suoi confini, secondo il variar de' tempi. Paolo Diacono la ripone fra la Campagna, il mare Adriatico, e la Puglia; e fuvvi tempo, nel quale abbracciava molto più di ciò ch'ora comprendon l'Abbruzzi, il Contado di Molise, e la Valle Beneventana. Le sue più rinomate città furon Isernia, Sepino, Theate, oggi Chieti, Venafro, Telesia, Bojano, Afidena, e Sannio, che diede il nome all'intera provincia.

Era questa provincia, oltre del Preside, da cui immediatamente reggevasi, sotto la disposizione e governo del Prefetto P. d'Italia, e del Vicario di Roma. Nè fu trascurata da Valentiniano il Vecchio, il quale, essendo pervenuto a sua notizia, che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per quest'effetto al Prefetto suddetto d'Italia quella costituzione[404], che oggi ancor si legge nel C. Teodosiano.

Non fu eziandio trascurata da Onorio, il quale nell'anno 413 concedè a questa provincia non mediocremente aggravata, alcun rilascio di tributi, come dalla costituzione[405] di quest'Imperadore che dirizzata al Prefetto suddetto d'Italia leggiamo nel Codice di Teodosio. Nè mancan altre leggi, per le quali diedesi dagli altri Imperadori providenza a gli affari di questa provincia, dirette a' Prefetti d'Italia, a' quali era sottoposta.

CAPITOLO IV. Prima invasione de' Vestrogoti a' tempi d'Onorio.

Non sentirono queste province nel Regno di Costantino, nè degli altri suoi sucessori, infin ad Onorio, que' mali e quelle calamità ch'avevan già cominciato a portare i Goti nell'altre province dell'Imperio. Questi Popoli, usciti dalla Scandinavia ne' tempi di Costantino M. e prima ancora, vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol Capo militassero, fino a Ermanarico, che si fece loro Re, ma morto costui, fra di loro si divisero, e ne' tempi di Valente Imperadore, quelli, che chiamavansi Vestrogoti s'elessero per lor Capitano Fridigerno, e poi per loro Re Atanarico. Teodosio il Grande, amator della pace, seppe sì ben contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace, ma gli ridusse in tale stato, che morto Atanarico loro Re, senza prendersi essi cura di eleggerne un altro, tutti si sottoposero al romano Imperio, e fecero della milizia un sol corpo, militando sotto l'insegne di Teodosio, che gli ebbe per suoi confederati ed ausiliarj. Ma estinto questo Principe nell'anno 395 e succeduto all'Imperio d'Oriente Arcadio suo figliuol maggiore, e reggendosi l'Occidente dall'altro suo figliuolo Onorio, cominciaron questi Principi, lussuriosamente vivendo, a turbar la Repubblica, ed a togliere a' Vestrogoti lor ausiliarj que' doni e quelli stipendj, che Teodosio lor padre, per contenergli sotto l'Imperio romano e sotto le sue insegne, largamente avea loro assegnati. Del che malcontenti i Vestrogoti, e dubitando, che per sì lunga pace potesse nell'ozio snervarsi il lor valore e fortezza, deliberarono far di presente, ciò che avean trascurato ne' tempi di Teodosio, creandosi un Re, che fu Alarico, uomo che per la sua bizzaria aveasi appo i suoi acquistato soprannome d'audace; e come quegli, che traeva sua origine dall'illustre stirpe de' Balti, lo riputaron abilissimo a poter con decoro e magnificenza sostenere la regal dignità. Questi considerando, che di sua maggior gloria e della sua nazione sarebbe stato acquistar con proprj sudori i Regni, che viver oziosi e lenti in quelli degli altri, persuase a' suoi di cercar nuovi paesi per conquistargli; onde raccolto, come potè il meglio, un competente esercito, avendo superata la Pannonia, il Norico e la Rezia, entrò in Italia, che trovatala vota di truppe ed in lungo ozio, con molta celerità cominciò ad invaderla, e presso a Ravenna fermossi, sede allora dell'Imperio d'Occidente[406].

Avea già Onorio, lasciato Milano, in quest'anno 402 trasferita la sua residenza in Ravenna, da lui destinata sede dell'Imperio, acciocchè potesse con più facilità opporsi all'irruzione, che per questa parte solevan tentare le straniere Nazioni. Ma gli venne cotanto improviso ed inaspettato quest'insulto degli Vestrogoti, che trovandosi sorpreso, nè potendo con quella celerità, che sarebbe stata necessaria, ragunar eserciti per reprimergli, fu obbligato a prestar subitamente orecchio a' trattati di pace da Alarico offertigli, il quale se bene proccurasse co' suoi fermarsi in Italia, nulladimeno fu accordato, che dovessero i Goti abbandonarla, dandosi loro in iscambio l'Aquitania e le Spagne, province quasi che perdute da Onorio; poichè da Gizerico Re de' Vandali erano state in gran parte occupate. Consentirono i Goti, e lasciata l'Italia, alla conquista di quelle regioni erano tutti i loro animi rivolti; nè per questo lor primo passaggio patì l'Italia cos'alcuna di male. Ma furon irritati da poi per gl'ingannevoli tratti di Stilicone, il quale presso a Polenzia, città della Liguria, mentr'essi a tutto altro pensavano, gli attaccò improvisamente; e quantunque dissipati e vinti[407], nulladimeno ripreso da poi tantosto animo e raccolti insieme, dall'inganno e dall'ingiuria stimolati, furiosamente si rivolsero, e lasciando la destinata impresa, posero in fuga Stilicone col suo esercito, e nella Liguria ritornati, proseguirono a devastar con quello l'Emilia, la Flaminia, la Toscana, e tutto ciò che altro lor veniva tra' piedi, fin a Roma trascorrendo, ove tutto il circostante paese similmente depredarono e saccheggiarono: alla fine entrati in Roma, la spogliarono solamente, non permettendo Alarico che s'incendiasse, nè ch'alcuna ingiuria a' tempj si facesse.

Non pur Roma più volte, e le province sopraddette patirono questi travagli e questi mali, ma non molto da poi l'istesse calamità sostennero l'altre ancora, che oggi compongon il nostro regno. La Campagna, la Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzj, ed il Sannio soffersero lo stesso destino. Scorrevano i Goti portando in ogni parte flagelli, e ruine, nè si fermarono se non arrivati nell'ultima punta d'Italia, ove trattenuti dallo stretto Siciliano, ne' Bruzj posero la lor sede: e quivi mentre a nuove imprese della Sicilia, e dell'Affrica si dispone Alarico, essendosi in quello stretto naufragate le navi, che per ciò aveva disposte, dall'avversità di sì funesto accidente toccato amaramente nell'animo, finì suoi giorni con morte immatura presso a Cosenza, e non mai abbastanza pianto da' suoi, fu nel fondo del fiume Busento con molte ricchezze depredate in Roma seppellito[408].

La morte d'Alarico fu cagione, che le cose d'Italia, e di queste nostre province, ripigliando sotto l'imperio dello stesso Onorio qualche tranquillità, assai pacifiche ritornassero: poichè se bene Ataulfo[409], che ad Alarico suo parente succedè, ritornato in Roma, avesse a guisa delle locuste raso ciò che in quella città dopo le tante prede e saccheggiamenti era restato ed avesse da capo miseramente spogliata l'Italia, ed Onorio esausto di forze non potesse contrastargli; nientedimeno, essendosi da poi Ataulfo congiunto in matrimonio con Galla Placidia sorella d'Onorio, potè tanto l'amor, che portava a questa Principessa, ed il vincolo del nuovo parentado appresso lui, che racchetatosi con Onorio, tutta libera lasciogli l'Italia, ed egli co' suoi nelle Gallie fece ritorno, contro a' Franchi ed a' Borgognoni, che quelle infestavano, portando le sue armi; donde si gittarono in quelle regioni i primi semi del loro Reame, imperocchè dopo la morte d'Ataulfo ed indi a poco di Rigerico, essendo succeduto Vallia, gli fu da Onorio stabilmente assegnata l'Aquitania con molt'altre città della provincia di Narbona, ove fermata la residenza in Tolosa, si dissero Re de' Vestrogoti, cioè de' Goti Occidentali, a differenza degli Ostrogoti, che le parti orientali, e l'Italia da poi signoreggiarono, come più innanzi diremo.

Onorio adunque, morto Alarico e purgata di Goti l'Italia, per la pace indi fatta con Ataulfo, volendo ristorar de' passati danni queste province, nell'anno 413 promulgò quella costituzione[410], ch'oggi ancor leggiamo nel C. di Teodosio. Erano la Campagna, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia e la Calabria, la Lucania e' Bruzj, in istato pur troppo lagrimevole ridotte, e perciò risedendo egli in Ravenna, sede allora dell'Imperio d'Occidente, dirizzò a Giovanni Prefetto P. d'Italia quella legge, nella quale a tutte queste province concedè indulgenza di non potere i suoi provinciali esser astretti a pagare interamente i tributi, ma contentossi, che pagando solamente la quinta parte di ciò, ch'essi solevano, tutto il resto lor si rimettesse.

Nè minore ne' seguenti anni fu la cura, che prese Onorio di queste province; poichè risedendo, come si disse, in Ravenna, molte leggi per la buona amministrazione di esse promulgò. Sua parimente fu quella data in Ravenna[411]; per cui passato il decennio si tolse a' testamenti ogni vigore, la qual oggi pur abbiamo nel Codice di Giustiniano. E nell'anno 418 nuovo indulto di tributi concedè alla Campagna, al Piceno, ed alla Toscana; e sinchè visse al riparo delle cose d'Italia fu tutto inteso e pronto.

Ma essendo egli in Ravenna, nell'anno 423 finì i giorni suoi; onde Teodosio il Giovane, che nell'Imperio d'Oriente era succeduto ad Arcadio suo padre[412], quantunque per breve tempo avesse e' solo governato l'Imperio, fece tantosto dichiarar Augusto, ed Imperador d'Occidente Valentiniano III. figliuolo di Costanzo, e di Placidia, la quale dopo la morte d'Ataulfo, restituita ad Onorio, a Costanzo fu sposata. Valentiniano portatosi in Ravenna, ed indi a poco in Roma, rassettò molte cose di quella città, e a dar riparo alla giurisprudenza, ne' suoi tempi già caduta dall'antico splendore, pose ogni cura; mentre nello stesso tempo Teodosio pensava in Oriente a ristabilirla nell'Accademia di Costantinopoli; ed alla fabbrica del nuovo Codice, che dal di lui nome fu detto Teodosiano, avea rivolti i suoi pensieri.

Questo fu dunque lo stato delle province ch'oggi forman il nostro Regno, da' tempi di Costantino fino a Valentiniano III., ne' quali tempi furon dominate da quelli Cesari, a' quali, secondo le varie divisioni dell'Imperio, l'Italia appartenne: questi sono Costantino M., Costante e Costanzo suoi figliuoli, Giuliano, Gioviniano, Valentiniano I., Valentiniano II., Onorio e Valentiniano III. Furono parimente sotto la disposizione e governo de' Prefetti d'Italia, e de' Vicarj di Roma. Ed ebbero in oltre altri più immediati Moderatori: un Consolare, due Correttori, ed un Preside, da' quali, risedendo nelle province a loro commesse, eran più da presso rette e governate.

Secondo le leggi romane, e le costituzioni di questi Principi venivan amministrate; nè il nome d'altre leggi s'udiva. Toltone alcune città, nelle quali essendo ancor rimaso qualche vestigio dell'antiche ragioni di Municipio e di Città Confederata, conforme a' loro particolari istituti si vivea; in ogni provincia non si riconobbero altre leggi, che quelle de' Romani, alle quali solevan quest'istesse città in mancanza delle loro municipali, aver ricorso, siccome a' fonti d'ogni umana e divina ragione. Nè quel primo turbamento, che sotto Alarico portarono i Vestrogoti a queste nostre province, recò verun oltraggio alla politia ed alle leggi de' Romani; poichè questo Principe in mezzo all'armi non potè pensare alle leggi; non fece, che scorrere queste regioni; e quantunque per qualche tempo si fosse fermato ne' Bruzj, nuove leggi da lui non furon introdotte. Nè tampoco dopo lui, dal suo successore Ataulfo, il quale pacificatosi finalmente con Onorio, tutta libera lasciò a costui l'Italia, la quale egli poscia, e Valentiniano III. resse ed amministrò, come avean fatto gli altr'Imperadori d'Occidente loro predecessori.

§. I. Non furono queste province ad altri cedute, o donate.

Nella considerazione delle quali cose se si fossero pur un poco fermati i Scrittori di questo Regno, e massimamente i nostri Giureconsulti, non sarebbon certamente incorsi in quelli così gravi e sconci errori de' quali han riempiuti i lor volumi: nè cotanto leggiermente sarebbonsi lasciati persuadere a creder quella favolosa donazione di tutt'Italia, che voglion supponere fatta da Costantino nell'anno 324 a Silvestro romano Pontefice, quattro giorni da poi, che fu da costui in Roma battezzato. Errore, che sparso negli Scrittori italiani, e più ne' libri de' nostri Professori, toltone un solo Bartolo, fu cagione d'infiniti altri abbagliamenti, anche in cose di più perniziose conseguenze: imperciocchè alcuni di essi si son avanzati fino a porre in istampa, che dopo questa donazione gli altr'Imperadori succeduti a Costantino non ebbero ragione, o diritto alcuno sopra queste nostre province, come quelle che s'appartenevano a' Pontefici romani ed erano del patrimonio di San Pietro: e quindi esser nata la ragione dell'investiture date poi da essi ad altri diversi Principi: aggiugnendo che fin da tali tempi il nostro Regno fosse stato distaccato dall'Imperio, e perciò non mai più sottoposto a gl'Imperatori d'Occidente, e molto meno a quelli d'Oriente. Il nostro Consigliere Matteo degli Afflitti[413] arrivò a tal estremità, che non si sgomentò di dire, che dopo questa donazione, tutte l'altre costituzioni promulgate dagli altr'Imperadori succeduti a Costantino, per difetto di potestà, non ebbero in queste nostre province forza, nè vigor alcuno di legge scritta. I Reggenti[414] stessi del nostro C. Collaterale non arrossiron eziandio di scrivere, che dopo questa donazione, i successori di Costantino non ebbero giurisdizione alcuna di far leggi sopra queste province, e che perciò dovea ricorrersi alla ragion canonica, e non alla civile. Merita pertanto che qui non si defraudi della meritata lode Marino Freccia[415] nostro Giureconsulto; egli, fra' nostri fu il primo, che per avere avuto buon gusto dell'istoria, rimproverò a' nostri Scrittori error sì grave: nè 'l perdonò tampoco al Consigliero Afflitto, di cui professava esser congiunto per affinità: nè con altra difesa seppe di tal errore scusarlo, se non col dire, affinis meus historicus non est.

Ma se questi Scrittori per l'ignoranza de' tempi, ne' quali vissero, meritan qualche scusa, e a loro non già, ma al vizio del secolo si volessero questi difetti imputare: non meritano però compatimento veruno i nostri moderni, i quali dopo tante riprove, dilettansi per impegno tener chiusi gli occhi, acciocchè non ricevan un poco di lume, che tanto basterebbe per isgombrare le lor tenebre, nelle quali si compiaccion di vivere. È oggi mai stato dimostrato abbastanza per tanti chiari e valent'uomini[416], che quel finto istromento di donazione fu opera, che non sorse prima dell'ottavo, o nono secolo, come che da poi siasi proccurato di farlo anche inserire ne' decreti di Graziano[417], quando negli antichi, secondo attestano S. Antonino[418], ed il Cardinal Cusano[419], non si leggeva: nè prima di quel tempo s'ebbe di lui notizia alcuna: ora disputasi solamente fra' Scrittori, qual abbia potuto essere l'Autore, che da prima diede corpo e moto a questa larva. Alcuni contendono, che fosse stata opera di qualche greco Scismatico, il quale, o per rifondere tutta la grandezza della Chiesa in Roma agl'Imperadori d'Oriente, ovvero per aver campo da declamare e burlarsi della Chiesa latina e de' romani Pontefici, secondo il costume della nazione a quelli avversissima, avesse proccurato, coll'iscovrimento poi di cotal falsa invenzione, di discreditargli e rendergli odiosi al Mondo; siccome imputavan ad essi parimente molt'altri fatti strani e portentosi, eccedenti la lor potestà. E conforme nel progresso di quest'Istoria vedremo, i Greci di Gregorio II. scrissero, ch'avesse scomunicato l'Imperador Lione, depostolo dall'Imperio, ordinato a' sudditi di non pagargli tributi, e perciò assolutigli dal giuramento, e mille altri eccessi narrati nelle loro storie, non per altro, che per rendergli esosi e per mostrargli al Mondo usurpatori dell'altrui ragioni; ancorchè poi i più impegnati per la Corte di Roma, di ciò che i Greci scrissero per un fine, se ne valessero per un altro.

Altri, fra i quali è Pietro di Marca[420], scrissero, che quell'istrumento fosse stato finto e supposto non già da alcun Greco, o Scismatico, ma da Latino e Fedele: tutti però concordano esser favoloso; e tanto più se ne persuasero, quanto che molti esemplari veggonsene tutti infra loro varj e difformi. D'una maniera si legge questa donazione nel decreto di Graziano[421]: di un'altra è quella trasferita dal greco in latino, rapportata da Teodoro Balsamone[422], e trovata nella libreria Vaticana: di diverso tenore la riferiscono l'istessi R. Pontefici, Nicolò III. e Lione IX.[423]; d'altro modo Pier Damiano[424], Matteo Blastare, Ivone di Chartres, e Francesco Burfatto[425]: ed altrimente la rapporta Alberico[426]: in brieve sin a dodici, e più esemplari se ne leggon tutti infra loro varj e differenti.

Ma se a cotali rapportatori furon ignoti i fatti di Costantino, e niente curaron d'Eusebio e degli altri Scrittori contemporanei, appo i quali d'un fatto sì strepitoso e grande evvi un profondissimo silenzio; almeno avrebbon dovuto disingannarsi dal solo Codice Teodosiano, e dalle costituzioni dello stesso Costantino, che in quello si leggono. Voglion comunemente costoro, che Costantino mentr'era in Roma nella primavera di quest'anno 324 avesse usata questa cotanta prodigalità con Silvestro, quattro giorni dopo il suo battesimo: ma certa ed indubitata cosa è, che Costantino in questi stessi supposti mesi del 324 mai in Roma non fu siccome colui, che di quel tempo trovavasi in Oriente tutto occupato nella guerra contra Licinio; la quale terminata con averlo sconfitto, e riportatane piena vittoria, è noto altresì, che passato in Tessalonica quivi si fermasse, ed in questi stessi mesi appunto di quest'istess'anno 324 non partissi da quella città[427]: il che manifestamente si prova per due sue costituzioni, che nel suddetto Codice Teodosiano ancor si leggono: ciò sono per la l. 4. sotto il tit. de Naviculariis, la quale fu promulgata da Costantino in quest'istesso tempo mentre era in Tessalonica, e dirizzata ad Elpidio, sotto il Consolato di Costantino III. e Crispo III. che porta questa data: Dat. VIII. Id. Mart. Thessalonicae. Crispo III. et Constantino III. Coss. e per quell'altra sua famosa costituzione[428] ove si prescrive la norma delle dispense dall'età così a maschi, come a femmine, che alquanto guasta e tronca fu inserita anche da Triboniano nel Codice di Giustiniano[429]. Questa legge Costantino la fece quando in quest'istesso anno 324 era in Tessalonica, come narra Zosimo[430] e porta la sua data: Dat. VI. Id. Aprilis Thessalonicae, Crispo III. et Constantino III. Coss. come emenda Gotofredo: e fu indirizzata a Lucrio Verino, il quale in quest'anno era Prefetto della città di Roma, com'è manifesto dalle parole della Notizia de Prefetti di Roma, ove si legge Crispo III. et Constantino III. Coss. Lucr. Verinus Praefectus Urbi: ond'è che scorrettamente si legga l'iscrizione di questa legge nel Codice di Giustiniano: ad Verinum P. Praetorio.

Queste leggi convincono per favolosa non meno questa donazione, che il battesimo di Costantino per mano del Pontefice Silvestro[431]. Nè dovean altri moversi per gli atti di questo Pontefice, i quali dallo stesso Baronio non sono ricevuti, ma riputati per favolosi: e favola certamente è ciò, che in essi si narra, che in quest'anno 324 fosse stato Prefetto di Roma Calfurnio, quando dalle date delle riferite leggi è manifesto, che fu Prefetto di quella città Lucrio Verino. Dovea più tosto movergli l'istoria d'Eusebio di Cesarea[432] uom grave ed ingenuo, che fiorì ne' medesimi tempi e che i gesti di questo Principe minutamente descrisse: e dove fatti sì grandi e memorabili, se fossero veramente accaduti, egli non è credibile, che dalla diligenza ed accuratezza di sì fatt'uomo si fossero potuti tralasciare e trascurargli in un'istoria, che pochi anni dopo la morte di Costantino fu pubblicata alla luce del Mondo, e girava fra le mani di tutti, i quali con molto scorno e biasimo d'Eusebio avrebbon allora potuto rinfacciargli tant'ignoranza, e smentirlo ancora di ciò, ch'avea narrato d'essersi Costantino battezzato in Nicomedia negli ultimi giorni di sua vita, non già in Roma.

Ma di ciò, ch'ora alcuni dubitano, non ne dubitaron certamente gli antichi Scrittori così greci, come latini. Teodoreto, Sozomeno, Socrate, Fozio, ed altri greci Autori scrissero[433], Costantino aver ricevuto il battesimo non già per le mani di Papa Silvestro in Roma, ma in Nicomedia, essendo per morire: e fra' Latini, S. Ambrogio, S. Girolamo, il Concilio d'Arimini pur tennero la medesima credenza[434]. Quindi è che i nostri più gravi e dotti Teologi, ed i più diligenti Scrittori ecclesiastici, quali furon il Cardinal di Perrone, Spondano, Petavio, Morino, e l'incomparabile Arnaldo[435] contra il sentimento del Baronio, come favoloso riputarono ciò, che volgarmente si crede del battesimo di Costantino finto in Roma per mano di Silvestro romano Pontefice in quest'anno 324 quattro giorni prima della favolosa donazione. Ciò che dovea bastare ad Emanuello Schelstrate[436], e non ricorrere, come fece, a quella strana ed infelice difesa, che Costantino battezzato già in Roma, fu da Eusebio fatto ribattezzare in Nicomedia; poichè anche se si volesse concedere, che Costantino nell'ultimo di sua vita inchinasse alla dottrina d'Arrio, e de' suoi seguaci; non avevano però gli Arriani, in questi primi tempi del lor errore, usato mai di ribattezzare i Cattolici, che passavano nella loro credenza, come ben pruova Cristiano Lupo: nè se non molto da poi S. Agostino[437] intese tal novità, che alcuni Arriani pretendevan di fare, di che egli, come di cosa assai stravagante e nuova, cotanto si maravigliava e biasimava.

Nè dovrà sembrar cosa strana (quantunque questo sia uscire alquanto dal nostro cammino) che Costantino, cotanto zelante della cristiana religione, e che nell'anno seguente 325 volle esser presente al gran Concilio di Nicea, ove diede l'ultime prove della sua pietà, operasse, essendo ancor Catecumeno, tanti pietosi e generosi atti verso questa sua novella religione. Niuna stranezza apparirà se si distingueranno i tempi, ne' quali Costantino abbracciò questa religione, da quelli del suo battesimo; e se si considererà il costume, che correva allora tra' Grandi di differire il battesimo fin al tempo della lor morte.

Costantino non molto dopo la sconfitta di Mazenzio, assai prima dell'anno 324 in cui si narra il suo battesimo in Roma, avea abbracciata la religion nostra, dando segni manifestissimi di se, e del suo amore e beneficenza inverso di quella. Prima di quest'anno 324 molte costituzioni aveva promulgate attinenti o all'immunità de' Cherici da' pesi civili, o alla costruttura de' suoi tempj, o alla destruzione ed abbattimento di quelli de' Gentili; ed eziandio quella cotanto rinomata sua costituzione[438], per la quale fu conceduta licenza alle Chiesa di potere acquistare robe stabili, ed a tutti data libertà di poter lasciare a quelle nei loro testamenti ciò che volevano, onde nacque il principio delle loro ricchezze, e massimamente della Chiesa di Roma sopra ogn'altra, non fu altrimente promulgata da poi, ma tre anni innanzi, che seguisse in Roma questo favoloso battesimo. Non dee adunque sembrar cosa strana, se negli anni seguenti ancor Catecumeno, proseguisse con tenor costante a favorirla, e di tante prerogative e pregi adornarla.

Era ancor in questi tempi costume, come s'è accennato, che i maggiori e più illustri personaggi dell'Imperio, ancorchè abbracciassero questa religione solevan però per pessima usanza differire il battesimo fino a' maggiori loro pericoli di vita, e quando s'esponevan a qualche dubbia e perigliosa impresa. Nè tal costume si spense ne' tempi di Costantino, o de' suoi figliuoli, ma durò molto da poi anche nel regno degli altri suoi successori, quantunque vi fossero dei Principi per altro religiosissimi. Così leggiamo di Teodosio il Grande, il qual ancorchè abbracciasse la religione cristiana e chiari segni della sua pietà mostrasse, visse però sempre Catecumeno, e non prima volle battezzarsi, se non quando gravemente infermato in Tessalonica l'anno 380, vedendosi in pericolo, fece chiamare a se il Santo Vescovo Acolio, da cui fu battezzato, e non meno la salute dell'anima, che quella del corpo recuperò[439].

Valentiniano II. Principe, di cui soleva dirsi, che siccome tutto il male nel suo Regno a Giustina sua madre dovea attribuirsi, così a lui tutto il bene, come ben si conobbe dopo la costei morte; essendo ancor Catecumeno, non prima, che quando fu nel procinto d'andare a combatter co' Barbari, sollecitò S. Ambrogio a venire prestamente a battezzarlo. Ma mentre quel santo Vescovo traversava l'Alpi per rendersi a Vienna, ove questo Principe dimorava, intese la sua funesta morte: poichè Arbogasto mal contento d'essergli da lui stato tolto il comando dell'esercito, guadagnatosi alcuni suoi Ufficiali, e gli eunuchi del palazzo, lo fece strangolar nel proprio letto mentre dormiva la notte del Sabato a' 15 Maggio dell'anno 392, vigilia di Pentecoste. Il qual funesto accidente meritò esser compianto per una dotta e molto elegante orazion funebre di quel Vescovo[440], che recitò nelle di lui magnifiche e pompose esequie: nella quale mostrò, che il battesimo desiderato da questo Principe, e domandato con tant'ardore, avealo purificato di tutte le macchie de' suoi peccati, e portatolo al godimento delle delizie d'una vita eterna.

È nota parimente l'istoria di S. Ambrogio stesso, a cui non prima, che fosse promosso al Vescovato di Milano, fu dato il battesimo. E narrasi ancora di quel famoso e celebre Benevolo primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina, che per non istromentar quell'editto, per cui davasi licenza agli Arriani di professar liberamente il lor errore, fece quel sì generoso e nobil rifiuto, e ritiratosi dalla Corte, volle allora ricevere il battesimo, ch'avea, secondo il costume dei grandi, agli ultimi tempi differito: e molti altri esempj potrebbon qui recarsi, tratti dalle profane e sacre storie. E di questo costume è da credersi, che intendesse il nostro Torquato[441], e che fosse ancor in Etiopia nel Regno di Senapo, allorchè favoleggiando di Clorinda e del suo differito battesimo cantò:

A me, che le fui servo, e con sincera

Mente l'amai, ti diè non battezata;

Nè già poteva allor battesmo darti,

Che l'uso nol sostien di quelle parti.

Credevasi, che differendosi il battesimo fin agli ultimi momenti di vita, venivan perciò a sfuggirsi i cotanti rigori delle pubbliche penitenze, che di que' tempi usava la Chiesa co' Cristiani penitenti: e che fosse di maggior accertamento per la lor salute eterna prolungarlo, poichè potendo ciascuno esser ministro di questo Sacramento, eziandio l'Infedele, il Neofito, ed ogni vil femminetta, ed essendo la sua materia sempre presta, qual è l'acqua, e la sua forma molto spedita e facile, consistendo in poche e semplici parole: rado, o non mai al più disgraziato e sfortunato uomo del Mondo potrebbe accader morte così improvisa, che non vi fosse un poco di tempo da poter esser tocco da sì salutifere acque, le quali in un istante per gl'infiniti meriti di Cristo, rendendolo mondo di tutte le sozzure in questa mortal vita contratte, lo sbalzavan con certezza nella felicità d'un'altra immortale ed eterna.

Ma avvedutisi da poi, che per un sì reo costume si dava occasione a gli uomini di menare una vita licenziosa e prona ad ogni enormità e scelleratezza: e fatti ancora dall'esperienza accorti, che molti così ne morivano, come vissero; e che sovente il caso potea esser così improviso, che mancassero questi ajuti, nel che terribile dovette sembrar loro il funesto accidente di Valentiniano; cominciaron per tanto i Padri della Chiesa a declamare contro a questa perniziosa usanza: onde Basilio, col suo fratello Gregorio[442] di Nizza, fecero tutti i loro sforzi in questo medesimo secolo, per abolire cotal pericoloso costume; e S. Ambrogio, che l'avea seguito, dopo aver compianto il suo infortunio, si diede a combatterlo, e fece quanto potè per isradicarlo, declamando spesse volte e fortissimamente contra questo abuso[443]; tanto che alla fine fu dalla Chiesa affatto discacciato, nè giammai più tollerato, onde oggi il suo contrario lodevolmente si pratica.

Ma ritornando là, onde siam partiti, queste nostre province nel Regno di Costantino, ad altri non furon sottoposte, nè donate. Da questo medesimo Principe dopo l'anno 324 come prima, e finchè visse furon dominate e rette, egli n'ebbe la cura ed il pensiero, commettendo a' Prefetti d'Italia, a' Consolari, a' Correttori, ed a' Presidi il governo ed amministrazione di quelle; e moltissime leggi a costoro dirette stabilì, per le quali furon molti provedimenti dati intorno alla retta lor amministrazione. Così spedito che fu Costantino dal Concilio Niceno, e dagli affari d'Oriente, tornò nell'anno seguente 326 per la Pannonia in Italia, ed in Aquileja fermossi; ove nel mese d'Aprile di quest'anno promulgò alcune costituzioni[444]; indi passato in Milano, ne promulgò dell'altre[445] nel mese di Luglio; e finalmente nello stesso mese venuto per l'ultima volta a Roma, lungo tempo vi si trattenne con Elena sua madre, la quale in questo medesimo anno 326 del mese d'Agosto tra gli abbracciamenti del figliuolo, e de' nipoti quivi trapassò e fu sepolta[446]. In questo anno stesso molte leggi[447] in Roma furon da Costantino promulgate intorno all'annona della medesima città; e per altre bisogne di queste province d'Italia molte cose furon da questo Principe stabilite, infino che tornato in Oriente, al ristabilimento del nuovo Imperio, e di Costantinopoli volse ogni suo pensiero.

Ma non per questo si trascurarono le cose d'Occidente, e di queste nostre province, le quali commesse a' Prefetti d'Italia, e più immediatamente a' Consolari, Correttori e Presidi, furon così da Costantino, come dagli altri Principi suoi successori fino a Valentiniano III. come si è veduto, rette e dominate: tanto è lontano, che altri avessero avuto sopra di quelle diritto, o superiorità alcuna.

Favola dunque dee riputarsi ciò, che di Napoli a questo proposito si narra, ch'essendo in questi tempi dentro a' confini della Campagna, ed al Consolare d'essa provincia sottoposta, fosse stata da tal donazione solamente eccettuata, essendo piaciuto a Costantino per se ritenerla, per quella graziosa cagione, che dovendo fare frequenti e spessi viaggi da Roma alle parti orientali oltramarine volesse serbarsi una città, nella quale potesse tra via fermars'un poco, e dagli incomodi e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo Principe con Papa Silvestro in Napoli: e quel che più degno si fa di riso è, ch'entrambi si fossero imbarcati nel porto di questa città, ed andati insieme in Nicea metropoli della Bittinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran Concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell'anno 326 si fosse fermato in Napoli, ove fu di nuovo accolto dalla Repubblica napoletana con grandissimi segni di stima e di giubilo; e che avesse quivi tante chiese edificate, e cento altre seccaggini, delle quali hanno sin al vomito ripieni i lor volumi: tanto che coloro, che considerano sì favolosi racconti, e che questo Principe nel passare in Italia, non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia; e che se pur voleva di Roma portarsi nelle parti orientali per viaggi marittimi, avea pronta e spedita la via Appia, che fu continuata fin a Brindisi, ove potea con più agio imbarcarsi; tantochè il P. Caracciolo[448], il quale ci vuol render verisimile lo sbarco di S. Pietro a Brindisi, non per altra cagione si mosse a crederlo, se non perchè questa era la strada più battuta da coloro, i quali per viaggi marittimi volean o da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma, per queste cagioni ragionevolmente dubitano, se mai Costantino avesse veduta Napoli, tanto è lontano, che quivi fosse dimorato, e tante chiese avessevi edificate, come se non per altra cagione, che per fondarvi tempj sacri egli vi si conducesse[449]; quando al contrario, qualche vestigio di greca struttura, che vediamo ancor rimaso in alcune chiese di questa città, non all'età di Costantino M. dee riportarsi, ma a' tempi più bassi degli altri Costantini Imperadori d'Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il Ducato napoletano era a gl'Imperadori Greci sottoposto: di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P. Caracciolo[450] stesso non potè negare, che molte Chiese, le quali s'attribuiscono a Costantino M. fossero state erette in Napoli da altri in tempi posteriori; ancorchè persuaso egli, che questo Imperadore fosse stato con Elena sua madre in Napoli, abbia creduto, che quella di S. Restituta, e l'altra de SS. Apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d'Autori contemporanei, ricorre alla tradizione, e ad Anastasio, ed a gli altri Scrittori dei tempi più bassi[451].

CAPITOLO V. Delle nuove leggi, e nuova giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori.

La nuova disposizione dell'Imperio di Costantino, siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue province, così ancora all'antica giurisprudenza de' Romani fu cagione di varj cambiamenti. Cominciò quella a prender nuova forma e nuovi aspetti, dappoichè cominciaron da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio: quindi è, che Giuliano soleva chiamarlo Novatore e perturbatore dell'antiche leggi e costumi[452]: ecco per lui mutati i giudizj, ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d'instruirgli introdotti. I Magistrati prendon altro nome, e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione e vario l'impiego; s'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non pur gli Ufficiali del palazzo, ma della Milizia ancora: varie fra essi e nuove sono le precedenze; onde avvenne, che nuovi nomi e nuovi titoli attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio[453].

Ma per niun'altra più potente cagione si recò alla giurisprudenza antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda religione cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino, lo rendè tutto inchinato e desideroso di stabilir nuove leggi, le quali secondo le massime di questa nuova religione dovettero essere alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi de' Romani e la lor antica religione: a questo fine promulgò molti editti al Popolo romano indirizzati, ed a' Prefetti di quella città, ed in tutti que' quattr'anni, che dimorò in Roma, cioè dall'anno 319 fin all'anno 322 non ad altro attese: proibì in Roma, che fu la città più attaccata alle superstizioni dell'antica religione, che gli Aruspici potessero privatamente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni non potessero valersi della potestà, ch'aveano sopra i servi, se non moderatamente e con sommo ritegno[454]; e ciò secondo le massime della nuova religione, e per quel ch'esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi, come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di manumissioni introdusse nelle Chiese; perchè a costoro fosse più agevole, e pronto l'acquisto della libertà[455]. Diede nuovo sistema a' repudj, agli sponsali, ed a' matrimonj[456]; represse la leggerezza de' divorzj e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze. Abolì le pene del celibato[457], e scosse altri pesanti gioghi, che l'antica legge romana su la cervice degli uomini avea imposto[458].

Seguendo i dettami di questa nuova religione, fu terribile co' rapitori delle vergini, e con coloro che disprezzando la santità delle nozze si dilettavano di Venere vaga[459]; pose freno al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto declamato e scritto Lattanzio[460]. Vietò qualsivoglia opera nel dì di Domenica, e secondo il nuovo rito della Chiesa, rendè feriati altri giorni, che prima non erano[461]. Volle che per qualunque formole o parole, che nelle chiese si facessero le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà[462]. Concedè a tutti licenza, che liberamente potessero lasciare alle chiese per testamento ciò, ch'essi volessero[463]: ed oltre di prender lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa, e de' suoi canoni, volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa: onde rendè perciò le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie e contenzioni, che non si sarebbe fatto, se quelle dispute a coloro si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano: nè si sarebbe veduta la Chiesa poco dappoi ardere fra l'accese faci degli Arriani, che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella schiettezza e simplicità, colla quale si mantenne in que' tre primi secoli, e nella quale Cristo Redentor nostro l'avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo, e la politia esteriore della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo furon da lui promulgate, vietando ai benestanti, ed a coloro ch'erano idonei per l'amministrazione de' pubblici Ufficj, di poter assumere il Chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna e di bassa condizione[464]; e diede inoltre altri provvedimenti intorn'alle persone e beni delle chiese. Quindi avvenne, che gli altr'Imperadori a lui succeduti nell'Imperio e nella medesima religione, seguitando le stesse pedate, varie altre costituzioni aggiugnessero appartenenti alla politia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' Vescovi e de' Cherici, ed all'amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque di Valentiniano I. scriva Sozomeno[465], che poco s'impacciò di queste cose, niente imponendo a' Sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla di meglio, o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue costituzioni riguardanti alla sua politia, e particolarmente intorno all'elezion de' Cherici, e degli altri Ministri della Chiesa. Ma moltissime altre costituzioni aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori, Valentiniano II, Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio, e gli altri: tantocchè nei tempi di Teodosio il Giovane, di queste leggi ne fu compilato un intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la giurisprudenza romana per quella parte, che s'apparteneva alla ragion divina, e pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova, e da quella difforme. Il qual istituto essendosi da poi continuato dagli altri Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde finalmente negli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali abusando la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa in tale stato, che all'arbitrio del Principe sottomisero interamente la religione: per la qual cosa fu da valentuomini[466] saviamente avvertito, esser error grave di coloro, che dalle costituzioni novelle di questi ultimi Imperadori vogliono prendere una sicura norma per porre i giusti confini fra il Sacerdozio e l'Imperio, e fra l'una e l'altra potestà: ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare, quando della politia ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra religione, direttamente opposta a quell'antica de Gentili, impresso nel cuore d'un Principe, a cui ubbidiva l'uno e l'altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e gl'instituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla costruttura di nuovi tempj, ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò, che fra le leggi loro sembravagli o troppo superstizioso, o soverchio sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue costituzioni, che a questo fine furon da lui promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio[467]. E Costanzo suo figliuolo, che alL'Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi instituti, ed in cose di religione massimamente, com'è chiaro da molte sue costituzioni, che si leggon in quel Codice[468].

Dal che ne nacque, che Costantino lasciò di se varia e diversa fama appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario[469] nell'Orazion panegirica, che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le sue lodi, con dire: Novae leges, regendis moribus, et frangendis vitiis constitutae, veterum calumniosae ambages recisae, captandae simplicitatis laqueos perdiderunt. Isidoro[470] nel libro dell'Origini pur disse, che da Costantino cominciarono le nuove leggi: e Prospero Aquitanico[471] chiamò Principi legittimi gli Autori di tali leggi, perchè da' Principi Cristiani furono promulgate.

Ma presso a' Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo furon acerbamente biasimati e mal voluti. Perciò Gregorio, ed Ermogeniano Giureconsulti ambedue Gentili che fiorirono sotto Costantino e suoi figliuoli, dubitando, che per queste nuove costituzioni di Principi cristiani la giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl'Imperadori Gentili, cominciando da Adriano infino a Diocleziano, uniron insieme; perchè quanto più fosse possibile si ritenesse l'antica. E quindi avvenne, che assunto all'Imperio Giuliano nipote del G. Costantino, come quegli che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata la religione cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà, come avean fatti gli altri Imperadori Gentili suoi predecessori) di ristabilire il culto dell'antica religione, e l'antiche leggi, per abbattere il Cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò, che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano Marcellino[472], Novatore e perturbatore dell'antiche leggi, e degli antichi costumi: Julianum, memoriam Constantini, ut Novatoris, turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse; molte sue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono, per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che ad abolir le leggi di Costantino, e restituir l'antiche: ecco quali fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: Amputata Constitutione Constantini patrui mei, etc. antiquum Jus, cum omni firmitate servetur[473]; ed altrove:[474] Patrui mei Constantini Constitutionem jubemus aboleri, etc. Vetus igitur Jus revocamus. Ed avendo questo Principe secondo l'antica disciplina di molte costituzioni accresciuta la ragion civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione delle liti, avendo anche in gran parte recise l'imposizioni, che tiravan i suoi predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor militare, e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili acquistasse fama d'un Principe saggio e prudente, come Libanio[475] per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell'Orazion funebre, che gli fece; ma che ancor da Zonara riportasse questi encomj; e ciò che sembrerà strano, eziandio dai Scrittori di questi ultimi nostri tempi; fra quali tiene il primo luogo Michele di Montagna[476], il quale oltre a prender la di lui difesa dell'Apostasia, e d'altri misfatti, che comunemente se gl'imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin'al cielo l'estolle.

Ma perchè l'Imperio di questo Principe non durò più che due anni, essendo stato nel fiore della sua età ucciso da' Parti, non avendo che 31 anni; succeduto Valentiniano il Vecchio nell'Occidente, e Valente suo fratello nell'Oriente, Principi a' quali non era men a cuore la religione cristiana, di quello che fu a Costantino; riuscì perciò vano ogni sforzo di Giuliano contro di lei, la quale fu parimente dagli altri Principi successori ritenuta, avvegnacchè mal concia e depravata per la pestilente eresia d'Arrio, che attaccatasi ne' Capi dell'Imperio, si diffuse per tutto l'orbe cristiano, e penetrò ancora ne' petti delle Nazioni straniere; ed essendo da questi Principi state calcate le medesime orme di Costantino, ed alle costui leggi altre lor proprie aggiunte, si venne a dare alla giurisprudenza quell'aspetto e quella forma, che nel Codice di Teodosio ora ravvisiamo.

CAPITOLO VI. De' Giureconsulti, e loro libri; e dell'Accademia di Roma.

Quantunque la giurisprudenza de' Romani per la nuova divisione dell'Imperio, per la nuova disposizione degli Ufficiali, e per la nuova politia, e religione in esso introdotta, prendesse altri aspetti e nuove forme, non può nulladimeno dubitarsi, che la cagione del suo cambiamento e della sua declinazione, non in gran parte fosse anche stata la perduta antica disciplina, e la mancanza d'una buona educazione ne' giovani: mancata dunque la disciplina, e l'educazione, si videro i giovani dati in braccio a' lussi, a' frequenti conviti, alle delicatezze, a' giuochi, ed alle meretrici, siccome di questo secolo appunto si doleva Ammiano Marcellino[477]: onde non potè certamente produrre que' incorrotti e gravi Magistrati, quei saggi e prudenti Giureconsulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani, i Paoli, ed i tant'altri insigni e rinomati, che ne' preceduti secoli fiorirono. L'opera de' Giureconsulti, che ne' tempi di Costantino, e de' suoi figliuoli, a que' primi lumi succederono (essendovi tra essi stato un certo Innocenzio cotanto da Eunapio celebrato, Anatolio, ed alcuni altri d'oscuro nome) non si raggirava in altro, se non ad insegnare ed esporre nell'Accademie ciò, che da que' preclari ed incomparabili Spiriti trovavasi scritto, e di raccogliere, comentare, e a miglior lezione ridurre i loro libri. Ed essendo mancato l'uso dell'interpretazione, e de' responsi, e ridotto l'esercizio de' Giureconsulti a due cose solamente, cioè all'insegnare nell'Accademie, e all'arringare, o scrivere per le liti nel Foro, che tratto tratto cominciò a farsi per danajo contra l'antica legge Cincia: si ridusse il mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte di liberti. Perciò Mamertino[478] soleva compiangere questa perduta dignità della giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente dolersi, e dire: Juriscivilis scientia, quae, Manlios, Scaevolas, Servios in amplissimum gradum dignitatis extulerat, libertorum artificium dicebatur. Presso a Fozio[479] si legge, che Asterio Vescovo di Amasea, che visse intorno l'anno 400, raccontava esser egli stato discepolo d'un certo Scita servo comprato da un cittadino d'Antiochia, che pubblicamente professava giurisprudenza; quando presso agli antichi Romani l'esercizio degli Oratori, o Padroni delle cause, che erano gli Avvocati parlanti, era sì onorevole, che i Senatori romani, e gli altri personaggi grandi vi menavan la lor giovanezza: parimenti era il principal modo nello stato popolare di giungere alle cariche grandi, poichè difendendo le cause gratuitamente, siccom'essi facevano, obbligavano strettamente molte persone, ed acquistavano per conseguenza un gran numero di clienti, e quindi un grandissimo rispetto ed autorità fra il Popolo, che lor importava molto per conseguire i grandi Ufficj. S'aggiungea, che coloro, che sapevan ben arringare, avean un gran vantaggio nell'assemblee del Popolo, il quale si mena volentieri per l'orecchie: onde avviene che nello Stato popolare gli Avvocati sono ordinariamente quegli, che hanno più potenza od autorità; ma sotto gl'Imperatori l'autorità degli Avvocati fu assai diminuita, come dice l'Autore del Dialogo de Oratoribus, attribuito a Tacito, perciocchè il favor popolare non serviva più a niente per ottener le grandi cariche, ed allora fu, che non potendo più esser ricompensati, se non con danari, divennero per tanto mercenarj; gli Imperadori però non volendogli affatto abbassare, gli ridussero in Milizia, attribuendo loro in conseguenza tutti que' belli privilegi, che avevan i soldati, ed ancora altri particolari, spezialmente questo, che dopo aver esercitata la loro carica per lo spazio di 29 anni, divenissero Conti[480]. Ma se tanto abbassamento si fosse solamente veduto ne' Giureconsulti, sarebbe stato più comportabile; penetrò egli nell'Accademie ancora, e ne' Tribunali.

L'Accademia di Roma erasi per l'ignoranza e viltà de' Professori, e per le dissolutezze degli Scolari ridotta a tal lagrimevole stato, che Valentiniano il Vecchio, perchè non fosse affatto estinta, fu neccessitato nell'anno 370, essendo in Treveri, promulgare una ben lunga costituzione, che dirizzò ad Olibrio Prefetto della città di Roma, nella quale XI leggi accademiche stabilì, dando riparo a molti abusi in quella introdotti. Volle primieramente, che gli Scolari, i quali dalle province dell'Imperio andavan a Roma per istudiare, portassero lettere dimissoriali spedite da' Rettori, ovvero da' Consolari, Correttori, o Presidi di quelle province donde partivano, nelle quali lettere si esprimesse la loro patria, i loro natali, ed i meriti e la dignità de' loro progenitori, e della loro razza.

Per II ordinò, che giunti in Roma dovessero presentar queste lettere al Maestro del Censo, ed a' Censuali; III che questi Ufficiali avesser il pensiero subito che gli Scolari eran entrati in Roma, di domandar loro a quale professione intendevan applicare, se all'eloquenza romana o greca, ovvero se volessero attendere a' più profondi studj, come della filosofia, o giurisprudenza; IV che fosse cura e pensiero de' medesimi Ufficiali assegnare agli Studenti gli Ospizj in luoghi lontani e remoti da ogni disonestà; V che dovessero invigilare a' lor andamenti, e star tutt'accorti per allontanargli dalle prave conversazioni, molto per la gioventù pericolose; VI proibì Valentiniano a' medesimi Scolari la troppa frequenza de' pubblici spettacoli, dando riparo con ciò a quegli abusi, che Ammiano Marcellino si doleva d'essers'introdotti per questi giovani, che consumavan il tempo in continui lussi, in amoreggiamenti, ed in frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione d'allontanarsi dagli studj; VII proibì loro parimente gl'intempestivi e frequenti conviti, ne' quali solevan per gran parte del giorno e della notte menar l'ore in crapule, e tra mille licenziosi ragionamenti; VIII che quegli Scolari, che contro queste leggi menassero vita licenziosa, e indegnamente si portassero, dovessero severamente punirsi, con battergli pubblicamente, indi scacciargli dalla città, e fargli imbarcare, per mandargli donde eran venuti; IX stabilì il tempo de' loro studj: che il ventesimo anno della loro età sia il fine di quelli, quando prima ne' tempi di Diocleziano era nell'età di 25 anni, e che cinque anni dovessero impiegare a' studj più gravi: siccome della giurisprudenza particolarmente, stabilì ancora il nostro Giustiniano; X ordinò, che si dovessero in un libro notare i nomi degli studiosi in ciascun mese, quali essi fossero, e donde venissero, per sapersi quanto tempo eran dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro studj: ciò che ancora oggi noi diciamo Matricolarsi, e descriversi nella Matricola; XI Valentiniano stabilì, che dovesse ogn'anno mandarsi a lui la Matricola, per conoscere quali fossero gli Studiosi in quella descritti, acciocchè secondo il merito ed istituzione di ciascuno potesse egli premiargli, e servirsene nel governo della Repubblica.

Cotanto questo provvido Principe ebbe a cuore l'educazione de' giovani, e la riforma di questa Accademia; tanto che ristorata per queste leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a se, e dall'Affrica, e dalla Francia, e dall'altre province occidentali, in gran numero i giovani ad apprender le buone lettere, e la legge civile in Roma, che fu perciò poi detta il domicilio delle leggi.

Si riparò da Valentiniano nel miglior modo che si potè la ruina della giurisprudenza nell'Accademie; ma nel Foro, e ne' Tribunali era pur troppo miserabile lo scempio, e l'aspro governo, che di quella facevasi da' Giudici, e dagli Avvocati. La dappocaggine dei Magistrati, e sovente la loro rapacità ed ambizione, l'ignoranza ancora degli Avvocati, e più la malizia, ed i lor inganni avevan posto in confusione tutte le costituzioni de' Principi, ed i libri de' Giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano ed Ermogeniano poteva aversi certezza, quando s'allegava qualche costituzione imperiale per la decisione d'alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso e autorità: del resto, tutto era disordine, e confusione. Perocchè da Costantino, e da' suoi successori molte costituzioni eran state promulgate di condizioni varie, appartenenti a diverse regioni de' due Imperj, ed a varj Magistrati, secondo il bisogno indirizzate, e spesse volte fra loro opposte; delle quali prima che da Teodosio il Giovane si fossero in un certo volume raccolte e partite, non s'aveva distinta notizia, e moltissime ne stavan sepolte; onde ciascun allegava, e cacciava fuori quella costituzione, che pareagli condurre alla decision favorevole della sua causa[481].

De' libri di tanti famosi e celebri Giureconsulti non minor era la confusione ed il disordine. La notizia, che se n'aveva, era assai confusa ed incerta: quale sentenza avesse per la disputazione del Foro acquistata forza di legge, e dovessero i Giudici seguire, era uscito dalla lor memoria; s'allegava indifferentemente, e sovente si recitava un responso all'altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora il numero grandissimo, tanto che Giustiniano con tutti i suoi sforzi non potè nella sua Compilazione toglierli affatto. A questa confusione sen'aggiungeva un'altra considerabilissima, che que' Codici, i quali giravano attorno fra le mani degli uomini, non essendo ancor in Europa introdotto l'uso delle stampe, eran per l'incuria de' Librari, e degli Antiquarj, scorrettissimi, e pieni di mille errori.

A riparar tanti danni, che per lungo tempo avevan ne' Tribunali a questo lagrimevole stato ridotta la giurisprudenza, surse alla fine Valentiniano III nell'Occidente, e Teodosio il Giovane nell'Oriente. Questi Principi furono, che cospirando ad un medesimo fine, unirono insieme la lor opera, ed il loro studio, prendendosi ciascuno a riparar per la sua parte mali così gravi: Valentiniano a dar compenso a' disordini, che per la dubbia autorità delle costituzioni de' Principi, e varietà de' libri di Giureconsulti antichi ne seguivano; e Teodosio ad impresa più nobile e generosa accingendosi, alla fabbrica d'un nuovo Codice, ed allo ristabilimento dell'Accademia di Costantinopoli, volse tutti i suoi pensieri.

Valentiniano adunque nell'anno 426 risedendo in Ravenna, dove aveva trasferita la sede dell'Imperio, mandò al Senato di Roma una ben lunga e prolissa orazione, per la quale fra le molte cose, a tutti questi disordini spezialmente diede riparo: parte di questa orazione si legge nel Codice di Teodosio, sotto il tit. de Responsis prudentum, e parte, ancorchè in questo Codice oggi non sia, fu da Giustiniano[482] però inserita nel suo, sotto il tit. de Legibus. In questa parte registrata da Giustiniano dassi la norma, quali costituzioni imperiali, quali rescritti potessero ne' giudicj leggersi ed allegarsi per le decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i Giudici aver forza e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti ugualmente osservarsi, con eccettuarne que' rescritti, che a relazione, e particolar richiesta furono in qualche particolar negozio emanati: che non tutti i rescritti de' Principi, che dalle Parti si producevano nei giudicj, avessero vigore; non quelli, che contro alle disposizioni delle leggi, da' litiganti erano stati estorti; non quegli altri nè meno, che contenevan surrezioni, ed orrezioni, i quali tutti volle, da' Giudici si rifiutassero, e non s'eseguissero[483].

In quell'altra parte della sua orazione da Teodosio approvata, e nel suo Codice inserita, dassi particolar provvidenza intorno a' libri degli antichi Giureconsulti, che senz'ordine sparsi in questa età erano di non poca confusione.

Volle primieramente, che agli scritti di questi cinque Giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino si prestasse intera fede, ed allegati e ne' giudicj letti, avessero appo i Giudici tutta la forza, e tutta l'autorità per la decisione delle cause. II Che quest'istessa forza avessero le sentenze, ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri G. C., che da que' cinque nelle lor opere fossero stati inseriti, o che da essi si celebrassero. Gli scritti di questi antichi Giureconsulti eran in Occidente allora ancor in essere, se bene nel Regno di Tolosa appo i Goti ne' tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l'Interprete su questa costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono fino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse nella sua compilazione delle Pandette. III Diede le cautele, e la norma in qual maniera i Giudici potessero sicuramente degli scritti di questi G. C. valersi nella decisione delle cause, e come i Causidici dovessero allegargli, cioè, che quelli, che per lo più si portavan attorno inemendati e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati: per le quali correzioni solevan in quest'età, non solamente per li libri di giurisprudenza, ma di tutt'altre professioni, scegliersi uomini i più dotti, ed i più esatti Gramatici di questi tempi; de' quali non altro era la loro cura e studio, se non di ridurre ad una perfetta lezione col confronto de' più esatti ed emendati testi, gli scritti, che correvano per le mani de' Professori. Siccome altresì all'emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziose, furon impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano, testimone dignissimo ne è Suida: ed Ireneo scongiurava il suo libraro per dominum nostrum Jesum Christum, et gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos, et mortuos, ut conferat postquam transcripserit, et emendet ad exemplar unde descripsit. L'istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo, ed Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi Codici, ma tutto il loro studio era d'avergli esatti ed emendati[484]. Cotanto in questi tempi s'invigilava a tal opera, come quella, che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d'infinite cause nel Foro.

Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudicj venivan allegate diverse ed opposte sentenze di questi antichi e famosi Giureconsulti, dovesse il maggior numero degli Autori prevalere, cioè, che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello dovesse il Giudice appigliarsi, di che ebbe poi contrario sentimento Giustiniano; ma se il caso portasse, che il numero dell'una parte, e dell'altra fosse uguale, volle che fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella parte, che dal suo canto trovavasi avere sì illustre Giureconsulto: la qual prerogativa non dovrà sembrar strana per Papiniano, riputato in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra, che simile prerogativa per decreto regio fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio. Batista de Gazalupis, che lo rapporta[485]. Maggiore fu quella di S. Gio. Crisostomo nell'interpretazione delle Scritture Sacre; giacchè nella Chiesa orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto, che la di lui interpretazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si fosse variamente esposto: siccome nell'occidentale di gran peso furono anche le sue interpretazioni; di che ben chiari testimoni posson essere a noi Girolamo, ed Agostino. Di vantaggio stabilì Valentiniano, che se in tutto, e d'autorità, e di numero fossero pari le sentenze allegate, in questo caso al prudente arbitrio del Giudice il tutto si rimettesse, il quale fra se medesimo con giusta bilancia pesando l'opinioni, a quelle dovesse attenersi, che più giuste, e all'equità conformi reputasse.

Per ultimo le note di Paolo, e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano lor maestro, rifiutò, e volle che niuna autorità avessero ne' giudicj: ed in questo altresì fu poi differente il sentimento di Giustiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò e ritenne: le Sentenze di Paolo però, ordinò Valentiniano, che sempre valessero, ed avessero ogni autorità e vigore. E di questa costituzione di Valentiniano, e dell'altre simili in questi tempi promulgate, intese Giustiniano, quando disse, ch'era stato ordinato, che le sentenze de' Giureconsulti avessero tanta autorità, sicchè non fosse lecito a' Giudici allontanarsi da' loro responsi, siccome fu anche da noi avvertito nel primo libro di questa Istoria.

Tale fu la providenza di Valentiniano III acciocchè nel Foro si togliessero que' perpetui disordini, e quelle confusioni, che recava la poca notizia delle costituzioni de' Principi, e de' libri de' Giureconsulti: onde fu in Occidente restituita la giurisprudenza, nel miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.

§. I. Dell'Accademia di Costantinopoli.

Ma maggiori furon gli sforzi di Teodosio il Giovane, per ristorare la giurisprudenza in Oriente: egli cominciò dodeci anni prima della fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell'Accademie. Costantino il Grande fin dall'anno 332 per fornir la città di Costantinopoli di tutto ciò che mai fosse di rado ed eccellente, e per renderla in tutto emula di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza, ad invitare in quella molti Professori di lettere. Costanzo suo figliuolo verso l'anno 354 l'adornò d'una famosa Biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di tante lodi. Valente nell'anno 372 l'accrebbe grandissimamente, tanto che volle, che alla conservazione della medesima vi fossero sette Antiquarj, quattro greci e tre latini, i quali badassero a comporre i Codici, ed a riparar quelli dal tempo consumati, ed altri Ministri destinò, perchè ne avessero cura e pensiero. Niuno però infino a' tempi di Teodosio il Giovane, pensò a stabilire in questa città un'Accademia, che potesse pareggiar quella di Roma. Teodosio adunque fu colui, che nell'anno 425 pensò di stabilirla: il suo luogo fu il Campidoglio nella regione VIII lontana dal mare, e mediterranea, ricca di molti portici costrutti a questo fine, e fu perciò chiamata Capitolii Auditorium. Acciocchè abbondasse di Professori, e di Scolari, e ritenesse quella dignità e grandezza, ch'egli intendeva di dargli, stabilì, che i Professori non potessero insegnar la gioventù fuori di questo Auditorio nelle private celle, come prima soleva farsi in Roma. Assegnò a quest'Accademia molti Professori secondo la facultà, che dovevan appararsi; e tutti arrivavan al numero di trent'uno. Tre Oratori per la romana eloquenza, e diece Gramatici. Per l'eloquenza greca stabilì cinque Sofisti, e parimente diece Gramatici: onde vent'otto eran coloro, parte Gramatici, parte Oratori e Sofisti, perchè di queste facultà istruissero la gioventù. Per coloro poi, che a più profonde scienze volevan impiegarsi, ne stabilì tre solamente, uno per la filosofia, e per la giurisprudenza due, i quali in essa insegnassero le leggi civili[486]. A' tempi dello stesso Teodosio vi spiegò le leggi Leonzio famoso Giureconsulto, che tra' Legisti fu il primo ad aver l'onore e 'l grado di Conte Palatino: nè mancaron da poi altri celebri Professori, che la renderon chiara ed illustre. A' tempi di Giustiniano professaron quivi giurisprudenza Teotilo, e Cratino, que' medesimi, che chiamati da lui intervennero alla fabbrica dei Digesti[487].

Nè fu minore in quest'Accademia il concorso dei giovani per apprender legge civile, di quello, che nell'Occidente teneva Roma, e Berito nell'Oriente. E maggiore eziandio si vide, quando da Giustiniano fu vietato all'altre Accademie, come a quella d'Alessandria e di Cesarea, d'esplicar le leggi, non concedendo licenza ad altre, fuorchè nell'Oriente, a quella di Berito, ed a questa di Costantinopoli, e nell'Occidente a quella di Roma.

CAPITOLO VII. Delle costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano.

Non bastò a Teodosio d'aver in cotal guisa dato riparo alla cadente giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell'Accademie: erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio[488], qui juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae receperint. L'immensa copia de' libri[489], la gran mole delle tante costituzioni imperiali fra se discordanti, tenevagli ancor'in una profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' Principi dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle cause.

Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo, non già nell'anno 435 come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio[490], fu tal Codice da questo Principe compilato e pubblicato: alla fabbrica del quale elesse otto insigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tale in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi Massimino, vir Illustris, come lo chiama Teodosio istesso[491], Exquaestor nostri Palatii, eminens omni genere literarum. Fuvvi Martirio, vir Illustris, Comes, et Quaestor nostrae Clementiae fide interpres. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, viri spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii. Fuvvi Epigenio, vir spectabilis, Comes, et Magister memoriae; e per ultimo Procopio, vir spectabilis, Comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.

L'impiego a lor dato in quest'opera fu di raccoglier le costituzioni di molti Principi, che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle: per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.

Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle costituzioni degli Imperadori cristiani, che da Costantino M. infine a questi tempi s'erano nell'uno, e nell'altro Imperio diffuse e sparse; onde non bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne' quali ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè se si riguarda il tempo, che si framezza, non è meno di cento ventisei anni, cioè dagli anni di Costantino 312 infino a questo anno 438; se gl'Imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il lor numero non è minore di sedici: Costantino M: tre suoi figliuoli Costantino, Costanzo e Costante: Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il Giovane, Teodosio M., Arcadio, Onorio, Teodosio il Giovane, Costanzo e Valentiniano III; se le varie sorte delle costituzioni, in esso s'incontrano non pur gli editti, ma eziandio i varj rescritti, le molt'epistole a' Magistrati dirette: l'orazioni al Senato, le prammatiche, gli atti, ed i decreti fatti nel Concistoro de' Principi, e finalmente i molti lor mandati a' Rettori delle province, ed a gli altri Ufficiali indirizzati.

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur troppo manifesto dall'argomento de' suoi libri, e dal novero de' titoli. Delle costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all'eredità, e ad ogn'altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che s'attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati, dassi la Notizia delle dignità, dassi la norma per le cose militari: dispongonsi gl'impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l'accusazioni criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose appartenenti all'annona, ed a' tributi: si dà providenza al Comune delle città, a' Professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò, che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj ecclesiastici, ed alla religione attinenti, si diffiniscono: in guisa che non v'è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in questo Codice non si racchiuda.

I nomi de' Principi, che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor Autori la gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti.

Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non s'osservino molti difetti ed errori lungo di lor catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo[492], che non fa uopo qui rammemorargli; ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle costituzioni de' Principi cristiani solamente far raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino: perciò Prospero Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi legittimi furon raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il suo disegno, ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi, quelle terminarsi in tempo, che la religion cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano apostata, affatto contrarie a molte altre di Principi cristiani, ed oltre ciò, del titolo di Divo decorarlo? Come inserirvi quelle costituzioni, che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà e di superstizione, come la l. 1. de paganis di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell'Aruspicina, e l'altra di Valentiniano il Vecchio, per la quale vien permessa la libertà di qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'Aruspicina[493]? Leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice, che all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi, nei quali la religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la l. 4, et 6. di Giuliano de Sepulchris violatis, le quali sono piene di superstizione, e di gentilesmo; chi la l. ult. di Valentiniano il Giovane collocata sotto il titolo de fide Catholica, per la quale confermandosi il Conciliabolo d'Arimini diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che non le poteron dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori e parteggiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso da questo misfatto, per quello generoso insieme, e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina, l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pien di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo, e suoi Joanniti[494]?

Non così certamente si portaron i Compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell'umana Redenzione.

§. I. Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre province.

Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto, non meno per l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente tutto il vigore, perchè Teodosio suo Autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua Novella diretta a Florenzio Prefetto P. dell'Oriente, che porta il titolo de Theodosiani Codicis auctoritate, per la quale vietò, che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel Foro valersi delle costituzioni d'altri Principi, se non di coloro, che in questo Codice fossero inserite: incaricandogli ancora, che per mezzo di pubblici editti, a tutti i Popoli, ed a tutte le province facesse noto questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione, ed autorità, ch'egli dava a questo Volume.

Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna; ancorchè Teodosio, come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti occidentali dargli quell'autorità, che gli diede nel suo Imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo Collega n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata; non tantosto fu quello ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a Teodosio, ed a coloro, che furon eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' Principi suoi predecessori, che 'l dominarono[495], ed insieme con esse aveva raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva, risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste, ancor quella sua famosa Orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti si dava riparo, la qual Orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le costituzioni de' Principi; imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta providenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo vigore, che gli avea dato Teodosio nell'Oriente; e se bene non si legge sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno: poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue Novelle, e che in un altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua Novella[496], la qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur. Oltre che il rispetto e l'obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio eran pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto suo genero; ond'è, che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio a lui, suo figliuolo; quindi è, che nell'istessa Novella, facendo menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con questi segni di stima ne favelli: Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiae meae pater leges a se post Codicem Numinis sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit. Anzi fu tanta la venerazione, in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue Novelle, le quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro maggior autorità, valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio eran inserite: così nella Novella[497] 10 dell'anno 451, e nella Novella 12 de Episcopali judicio del 452, e nell'altra sotto il tit. de honoratis etc. 45 si vede essersi servito delle leggi d'Onorio, d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio inserite.

Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell'Occidente, che nell'Oriente: poichè nelle parti orientali la sua durata non s'estese più, che a novant'anni, cioè fin a' tempi di Giustiniano, il quale facendosi Autore d'un nuovo Codice, quello estinse e cancellò; ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a quelle nazioni, che barbare si dicevan, assai miglior fortuna; poichè presso agli Ostrogoti in Italia, a' Vestrogoti nelle Gallie e nelle Spagne, e presso a' Borgogni, Franzesi e Longobardi, fu in tanta stima ed onore avuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano, a lor piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogavano, ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'Istoria ne' seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi, e de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e rischiaramento s'impiegassero le fatiche de più valorosi e sublimi ingegni, che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando risorto dalle lunghe tenebre, nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni Sicardo, che al sentir di Doujat[498] fu il primo, che lo cavò fuori alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco e mutilato; ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni Tillio[499] (quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento di Parigi, e ch'ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto famosa causa del Principe di Condè, fu da poi creato Vescovo di Meaux) meritò che intorno a tant'opera impiegasse la sua dottrina e diligenza eziandio l'incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con perpetui, e non mai abbastanza lodati commentarj, ricolmi della più fina ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso, e tutto il suo sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale morto al piacere dell'immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravvivere a questa sua impareggiabil opera, e degna d'immortale ed eterna memoria.

Ecco quali furono le vicende della giurisprudenza romana da' tempi di Costantino M. insino all'Imperio di Teodosio il Giovane, e di Valentiniano III suo collega: ecco con quali leggi essi governarono l'uno e l'altro Imperio. I volumi, che giravan intorno, onde dovean prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del Foro, ed insegnarsi nell'Accademie, furono: de' Giureconsulti, i libri di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri Giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque nei loro scritti, avevan parimente tutta l'autorità e forza. Le note di Paolo, e di Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le sentenze di Paolo sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità e vigore riputate.

Delle costituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano ed Ermogeniano, ne' quali le leggi de' Principi Gentili da Adriano sin a Diocleziano furon raccolte, facevan in questi tempi piena autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da que' due G. C. fossero stati compilati: le costituzioni de' Principi quivi raccolte, s'allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle consultazioni: d'esse si servì, come s'è veduto nel primo libro, S. Agostino[500], allegando una costituzione d'Antonino registrata nel Codice Gregoriano: se ne valse l'Autor della collazione delle leggi mosaiche colle romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro; l'adoperò ancora l'Autor di quell'antica consultazione, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo: e ne' seguenti tempi anche Triboniano; e del loro Compendio, Papiano, ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore ed autorità il Codice di Teodosio, colle Novelle recentemente da questo Principe, e da Valentiniano suo collega promulgate.

Questi adunque furon i libri, ne' quali in questa età contenevasi tutta la ragion civile de' Romani; dai quali ne' Tribunali, e nelle Accademie, presso a' Professori, e Causidici, e presso a' Magistrati, e Giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere, e dell'insegnare. Insino a tali tempi non s'udiron leggi straniere in queste province, che oggi formano il nostro Regno. Il venerando nome solamente della legge romana era inteso e riverito, e conforme a' suoi dettami furon quelle rette ed amministrate, fin che non furon nuovamente infestate da quelle medesime Nazioni, che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non osassero di fare alle romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poteron però fra tanti ravvolgimenti di cose rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate, ed in maggior declinazione, appresso non si vedessero, come si mostrerà ne' seguenti libri di quest'Istoria.

CAPITOLO VIII. Dell'esterior politia ecclesiastica, da' tempi dell'Imperador Costantino M. infino a Valentiniano III.

Dopo aver Costantino M. abbracciata la religione cristiana, e posta in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggiore esterior splendore ed in una più ampia e nobile Gerarchia. I Vescovi, che in que' tre primi secoli, in mezzo alle persecuzioni, nelle città dell'Imperio governavano le Chiese, ora che pubblicamente da tutti poteva professarsi questa religione, e che cominciavan ad ergersi tempj ed altari per mantenere il culto di quella, si videro, secondo la maggioranza delle città, nelle quali reggevan le Chiese, in varj e diversi gradi disposti, ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirsi i nomi di Metropolitani, di Primati, d'Esarchi, ovvero Patriarchi, corrispondenti a quelli de' Magistrati secolari, secondo la maggiore o minor estensione delle province, ch'essi governavano.

Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi[501], Cristiano Lupo Dottor di Lovanio, Emanuello Schelstrate Teologo d'Anversa, Lione Allacci, ed altri, con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere, che così la dignità di Metropolitano, come la Patriarcale, dagli Apostoli riconoscessero il lor principio, e che da essi fossero state instituite. Ma Lodovico Ellies Dupin[502] insigne Teologo di Parigi ben a lungo riprova il lor errore, e confutando gli argomenti recati dall'Arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti e chiare pruove, che nè da Cristo, nè da gli Apostoli tali dignità fossero state instituite: ma che in questi tempi, data che fu la pace da Costantino alla Chiesa, cominciaron ad instituirsi, e che secondando la disposizione delle province dell'Imperio, e le condizioni delle città metropoli di ciascheduna di quelle, fosse stata introdotta nella Chiesa questa politia e questa nuova Gerarchia.

E la maniera colla quale ciò si facesse, fu cotanto naturale e propria, che sarebbe stata maraviglia, se altrimenti fosse avvenuto. Già dalla descrizione delle province dell'Imperio fatta sotto Costantino s'è ravvisato, che le diocesi, componendosi di più province, avean alcune città primarie, ovvero metropoli, dalle quali l'altre della medesima provincia dipendevano: a queste si riportavan tutti i giudicj dell'altre città minori: a queste per li negozj civili, e per gli altri affari, come suole avvenire, tutti i provinciali ricorrevano. La Chiesa, essendo stata fondata nell'Imperio, come dice Ottato Milevitano, non già l'Imperio nella Chiesa, prese per ciò, data che le fu pace, nelle cose ecclesiastiche l'istessa politia, adattandosi a quella medesima disposizione delle province, ed alle condizioni delle città che ritrovò. Così quando dovea ordinarsi o deporsi qualche Vescovo, quando nelle Chiese occorreva qualche divisione, o disordine, quando dovea deliberarsi sopra qualche affare, ch'era comune a tutte l'altre chiese della provincia, non essendovi gli Apostoli a' quali prima per queste cose solea aversi ricorso, era mestiere, che si ricorresse al Vescovo della città metropoli, e Capo della provincia. Ed in cotal guisa cominciò prima per consuetudine tratto tratto ad introdursi questa politia; onde la distribuzione delle Chiese si fece secondo la forma dell'Imperio, e le città metropoli dell'Imperio divennero anche metropoli della Chiesa, ed i Vescovi, che vi presedevano, acquistarono sopra l'intere province la potestà, così d'ordinare, o deporre i Vescovi delle città soggette, e di comporre le loro discordie, come anche di raunare i Sinodi, e sopra altre bisogne; ma questa potestà non era assoluta, poichè senza il consiglio de' Vescovi della stessa provincia niente potevan fare; questa consuetudine fu nel quarto secolo, e ne' seguenti ancora per molti canoni in alcuni Concilj stabiliti, confermata; onde tutta la Chiesa al modo della civil politia fu disposta e distribuita.

Questa distribuzione e Gerarchia della Chiesa, conforme alla politia dell'Imperio apparirà più chiara e distinta, se avremo innanzi agli occhi quella disposizione delle diocesi, e delle province, che in questo libro abbiam descritta sotto l'Imperio di Costantino: quivi si vide l'Imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali altrettanti moderatori destinati. L'Oriente, l'Illirico, le Gallie e l'Italia.

(Questa istessa disposizione delle diocesi, e province dell'Imperio, alla quale si conformò la divisione delle province della Chiesa, viene parimente descritta da Binghamo[503]).

ORIENTE.

Fu l'Oriente diviso in cinque diocesi, ciascuna delle quali abbracciava più province, Oriente, Egitto, Asia, Ponto, e Tracia.

La diocesi d'Oriente ebbe per sua città primaria, Capo di tutte l'altre, Antiochia nella Siria, ond'era ben proprio, che questa città anche nella politia ecclesiastica innalzasse il capo sopra tutte l'altre, e che il Vescovo, che reggeva quella Cattedra, s'innalzasse parimente sopra tutti gli altri Vescovi delle Chiese di tutte quelle province, delle quali questa diocesi si componeva. Si aggiugneva ancora l'altra prerogativa d'avere in Antiochia il Capo degli Apostoli S. Pietro fondata la Chiesa, e predicatovi il primo l'Evangelo; ancorchè poi gli fosse piaciuto di trasferir la sua cattedra in Roma.

Le province che componevano la diocesi d'Oriente, prima non eran più che dieci, la Palestina, la Siria, la Fenicia, l'Arabia, la Cilicia, l'Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufrate e Cipro; ma da poi crebbe il lor numero insin a' quindici; imperocchè la Palestina fu partita in tre province, la Siria in due, la Cilicia in due, e la Fenicia parimente in due. Ecco come ora ravviseremo in ciascuna di queste province i loro Metropolitani, secondo la politia dell'Imperio.

La Palestina, prima che fosse divisa, non riconosceva altra città sua metropoli, che Cesarea; onde il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra i Vescovi dell'altre città minori: ed essendo poi stata divisa in più province, ebbe in una per metropoli la città di Scitopoli, e nell'altra quella di Gerusalemme; ma non perchè d'una provincia ne fossero fatte tre, venne, per questa nuova divisione ed accrescimento di due altre metropoli, a derogarsi le ragioni di Metropolitano al Vescovo di Cesarea, ma rimasero come già eran i Vescovi di Scitopoli, e di Gerusalemme suffraganei al Metropolitano di Cesarea: e quando celebrossi il gran Concilio di Nicea, ancorchè a Gerusalemme città Santa molti onori e prerogative fossero state concedute, in niente però vollero quei Padri, che si recasse pregiudizio al Metropolitano di Cesarea, Metropoli propria dignitate servata, dice il settimo canone di quel Concilio; e non per altra ragione, se non perchè, essendo una la provincia della Palestina, e Cesarea antica sua Metropoli, trovandosi acquistate già tutte le ragioni di Metropolitano da quel Vescovo, non era di dovere, che per quella nuova divisione venisse a perderle, o a scemarsele. Nè se non molto tempo da poi, la chiesa di Gerusalemme fu decorata della dignità Patriarcale, come più innanzi vedremo.

L'altra provincia di questa diocesi fu la Siria, ch'ebbe per metropoli Antiochia, Capo ancora di tutta la diocese; ma poi divisa in due, oltre ad Antiochia, riconobbe l'altra, che fu Apamea.

La Cilicia, che parimente fu in due province divisa, riconobbe ancora due metropoli, Tarso, ed Anazarbo.

La Fenicia, divisa che fu in due province, riconobbe anche due Metropoli, Tiro e Damasco. Eravi ancora nella Fenicia la città di Berito, celebre al Mondo, come s'è veduto nel primo libro, per la famosa Accademia ivi eretta. Ne' tempi di Teodosio il Giovane, Eustazio Vescovo di questa città ottenne da quel Principe rescritto, col quale Berito fu innalzata a Metropoli: per la qual cosa Eustazio in un Concilio, che di que' tempi si tenne in Costantinopoli, domandò, ch'essendo la sua città stata fatta metropoli, si dovesse in conseguenza far nuova divisione delle Chiese di quella provincia, ed alcune di esse, che prima s'appartenevan al Metropolitano di Tiro, dovessero alla sua nuova metropoli sottoporsi. Fozio, che si trovava allora Vescovo di Tiro, scorgendo l'inclinazion di Teodosio, bisognò per dura necessità, che approvasse la divisione. Ma morto l'Imperador Teodosio, e succeduto nell'Imperio d'Oriente Marciano, portò il Vescovo Fozio le sue doglianze al nuovo Imperadore del torto fattogli, chiedendo, che alla sua città antica metropoli si restituissero quelle Chiese, che l'erano state tolte. Fece Marciano nel Concilio di Calcedonia riveder la Causa, e parve a que' Padri, che tal affare non secondo la nuova disposizione di Teodosio, e secondo le novelle costituzioni de' Principi dovesse regolarsi, ma a tenor de' canoni antichi: e lettosi nell'Assemblea il canone del Concilio Niceno, col quale si stabiliva, che in ciascheduna provincia un solo fosse il Metropolitano, fu determinato a favor del Vescovo di Tiro, e restituite alla Cattedra tutte le Chiese di questa provincia: poichè secondo l'antica disposizione delle province della diocesi d'Oriente, la Fenicia era una provincia, ed un solo Metropolitano riconobbe.

Così quando i Vescovi volevan intraprendere sopra le ragioni del loro Metropolitano, solevan ricorrere agl'Imperadori, ed ottener divisione della provincia, e che la lor città s'innalzasse a metropoli, affinchè potessero appropriarsi le ragioni di Metropolitano sopra quelle Chiese, che toglievansi al più antico. In fatti l'Imperador Valente in odio di Basilio divise la Cappadocia in due parti, e così facendosi nell'altre province, seguì ancora la divisione delle province della Chiesa, come testimonia Nazario; perocchè ne' tempi, che seguirono, non fu ritenuto il rigore del Concilio Niceno, il quale, possiam dire, nella sola causa di Fozio Vescovo di Tiro essere stat'osservato, giacchè da poi secondo eran le città dagl'Imperadori innalzate a metropoli, e divise le province, si mutava per ordinario anche la politia ecclesiastica; anzi dallo stesso Concilio Calcedonense fu anche ciò permesso, per quelle parole del can. 17. Sin autem etiam aliqua Civitas ab Imperatoria auctoritate innovata fuerit, civiles, et publicas formas, ecclesiasticarum quoque Parochiarum ordo consequatur. Quindi poi nacque, che mutandosi la disposizione e politia dell'Imperio, si videro anche tante mutazioni nello Stato ecclesiastico, siccome si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.

In cotal guisa l'altre province ancora di questa diocesi d'Oriente, come l'Arabia, l'Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufrate e Cipro, secondo la disposizione e politia dell'Imperio riconobbero i loro Metropolitani, i quali furon così chiamati, perchè presedevan nelle Chiese delle città principali delle province, e per conseguenza godevano d'alcune ragioni e prerogative, che non aveano gli altri Vescovi preposti all'altre Chiese delle città minori della provincia. Così essi ordinavan i Vescovi eletti dalle Chiese della provincia; convocavan i Concilj provinciali, ed aveano la soprantendenza e la cura, perchè nella provincia la fede, e la disciplina si serbasse, ch'erano le ragioni, e privilegj de' Metropolitani, per li quali si distingueano sopra i Vescovi: ed in cotal maniera, dopo il Concilio Niceno, intesero il nome di Metropolitano tutti gli altri Concilj, che da poi seguirono, e gli altri Scrittori ecclesiastici del quarto, e quinto secolo.

Egli è ancor vero, che vi furon alcuni Vescovi, ch'ebbero solamente il nome di Metropolitano, e per sol onore furono così chiamati, non già perchè ritenessero alcuna di quelle ragioni e prerogative: così il Vescovo di Nicea solamente per onore ottenne il nome di Metropolitano, con esser anteposto a tutti gli altri Vescovi di quella provincia; ma non già restò esente dal Metropolitano di Nicomedia, di cui era suffraganeo: così anche furon i Vescovi di Calcedonia, e di Berito. E secondo questo instituto negli ultimi nostri tempi pur veggiamo nel nostro Regno molti Vescovi come quelli di Nazaret, di Lanciano, e di Rossano, ed in Sardegna il Vescovo Arborense, o sia d'Oristagni, i quali per onore godono il titolo di Metropolitano, ancorchè non avessero provincia, o Vescovo alcuno per suffraganeo.

Il nome d'Arcivescovo non è di potestà, come il Metropolitano, ma solo di dignità: e prima non soleva darsi, se non a' primi, e più insigni Vescovi, ed anche molto di rado. Ne' tre primi secoli non s'intese, nè si legge mai tal nome: cominciò nel quarto secolo a sentirsi, prima presso ad Atanasio, e da poi in alcuni altri Scrittori, ma di rado. Nel quinto secolo fu più usitato, e cominciò a darsi a' Vescovi di Roma, a quelli d'Antiochia, d'Alessandria, di Costantinopoli, di Gerusalemme, d'Efeso, e di Tessalonica. Nel sesto diedesi anche a quel di Tiro, d'Apamea, e ad alcuni altri: San Gregorio Magno diede da poi questo nome a' Vescovi di Corinto, di Cagliari, e di Ravenna: e ne' seguenti tempi del secolo ottavo fu dato a questi, e ad altri insigni Metropolitani, come di Nicopoli, di Salona, d'Acquileja, di Cartagine, e d'altre città. Ma negli ultimi tempi, e ne' secoli men a noi lontani questo nome promiscuamente se l'attribuirono tutti i Metropolitani anzi sovente fu dato a' semplici Vescovi, che non erano Metropolitani; donde avvenne, che presso a' Greci degli ultimi tempi fossero più gli Arcivescovi che i Metropolitani, perchè fu facile a' semplici Vescovi d'attribuirsi questo spezioso nome, ma non così facile di sottoporsi le Chiese altrui. E per questa cagione si veggon ancora nel nostro regno molti Arcivescovi senza suffraganei: di che più ampiamente tratterassi, quando della politia ecclesiastica di questi ultimi tempi ci toccherà ragionare.

Ecco come nelle province della diocesi d'Oriente ravvisiamo i Metropolitani secondo la disposizione delle città metropoli dell'Imperio. Ecco ancora come in questa diocesi ravviseremo il suo Esarca, ovvero Patriarca, che fu il Vescovo d'Antiochia, come quegli, che presedendo in questa città, Capo della intera diocesi, presedeva ancora sopra tutti i Metropolitani di quelle province, delle quali questa diocesi era composta, e di cui erano le ragioni, e privilegj patriarcali, cioè d'ordinare i Metropolitani, convocare i Sinodi diocesani, ed aver la soprantendenza e la cura, che la fede e la disciplina si serbasse nell'intera diocesi. Prima questi erano propriamente detti Esarchi, perchè alle principali città delle diocesi erano preposti, e più province sotto di essi avevano: onde nei canoni del Concilio di Calcedonia in cotal guisa, e per questa divisione di province, e di diocesi, si distinguevano gli Esarchi da' Metropolitani: così Filalete Vescovo di Cesarea, e Teodoro Vescovo d'Efeso furon chiamati Esarchi, perchè il primo avea sotto di se la diocesi di Ponto, ed il secondo quella dell'Asia. Egli è però vero, che alcune volte questo nome fu dato anche a' semplici Metropolitani: ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più Metropolitani, come a quel d'Amira, di Sardica, di Nicomedia, di Nicea, di Calcedonia, di Larissa, ed altri. Nulladimeno la propria significazion di questa voce Esarca non denotava altro, che un Vescovo, il quale a tutta la diocesi presedeva, siccome il Metropolitano alla provincia. Alcuni di questi Esarchi furon detti anche Patriarchi, il qual nome in Oriente, in decorso di tempo, a soli cinque si restrinse, fra i quali fu l'Antiocheno.

I confini dell'Esarcato d'Antiochia non s'estesero oltre a' confini della diocesi d'Oriente, poichè l'altre province convicine essendo dentro i confini dell'altre diocesi, appartenevano a gli altri Esarchi. Così la diocesi d'Egitto, come quinci a poco vedrassi, era all'Esarca d'Alessandria sottoposta, e l'altre tre diocesi d'Oriente, come l'Asiana, la Pontica, e la Tracia, erano fuori del suo Esarcato; anzi nel Concilio costantinopolitano espressamente la cura di queste tre diocesi a' propri Vescovi si commette. Nè quando il Vescovo di Costantinopoli invase queste tre diocesi, ed al suo Patriarcato le sottopose, come diremo più innanzi, si legge, che il Vescovo d'Antiochia glie l'avesse contrastato, come a lui appartenenti.

La seconda diocesi, ch'era sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Oriente, fu l'Egitto. La città principale di questa diocesi fu la cotanto famosa e rinomata Alessandria: quindi il suo Vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo, e la sua Chiesa, dopo quella di Roma, tenne il primo luogo: s'aggiungea ancora un'altra prerogativa, che in questa Cattedra vi sedè S. Marco Evangelista primo suo Vescovo.

Fu questa diocesi prima divisa in tre sole province, l'Egitto strettamente preso, la Libia e Pentapoli, e quindi è che nel sesto canone del Concilio Niceno si legga: Antiqua consuetudo servetur per Aegyptum, Lybiam, et Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem. La Libia fu da poi divisa in due province, la superiore e l'inferiore: s'aggiunse l'Arcadia, la Tebaide e l'Augustamnica: e finalmente, la diocesi d'Egitto si vide divisa in dieci province, ed altrettante città metropoli sursero, onde dieci Metropolitani furon a proporzione del numero delle province indi accresciuti. Questi al Vescovo d'Alessandria, come loro Esarca, e Capo della Diocesi erano sottoposti, sopra i quali esercitò tutte le ragioni, e privilegi esarcali. I confini del suo Esarcato non si distendevano oltre alla diocesi d'Egitto, che abbracciava queste dieci province. Nè s'impacciò mai dell'Affrica occidentale, come ben pruova l'accuratissimo Dupino[504], onde furon in gravissimo errore coloro, che stimarono tutta l'Affrica, come terza parte del Mondo, al Patriarcato d'Alessandria essere stata sottoposta. Anche questo Esarca, come quello d'Antiochia, acquistò da poi il nome di Patriarca, e fu uno de' cinque più rinomati nel quinto, e sesto secolo, come diremo più innanzi.

La terza diocesi disposta sotto il Prefetto P. d'Oriente fu l'Asia, nella quale, una provincia, detta ristrettamente Asia, fu Proconsolare; e metropoli di questa provincia, ed insieme Capo dell'intera diocesi fu la città d'Efeso. L'altre province, come Panfilia, Elesponto, Lidia, Pisidia, Licaonia, Licia, Caria, e la Frigia, che in due fu divisa, Pacaziana, e Salutare, erano al Vicario dell'Asia sottoposte, e ciascuna ebbe il suo Metropolitano: oltre ciò era un Metropolitano nell'isola di Rodi, ed un altro in quella di Lesbo.

La diocesi asiana divenne una delle Autocefale, come quella che nè al Patriarca d'Alessandria, nè a quello d'Antiochia fu giammai sottoposta. Riconosceva, solamente il Vescovo d'Efeso per suo Primate, come colui, che nella città principale di tutta la diocesi era preposto; per questa ragione Teodoro Vescovo d'Efeso fu detto Esarca, siccome furon appellati tutti gli altri, che ressero quella Chiesa; poichè la lor potestà si distendeva non pure in una sola provincia, ma in tutta la diocesi asiana. Ma non poterono questi Esarchi conseguire il nome di Patriarca; perchè tratto tratto quello di Costantinopoli non pur restrinse la loro potestà, ma da poi sottopose al suo Patriarcato tutta intera questa diocesi.

La quarta fu la diocesi di Ponto, la cui città principale era Cesarea in Cappadocia. Prima questa diocesi si componeva di sei sole province, che furono Cappadocia, Galazia, Armenia, Ponto, Paflagonia, e Bitinia; tutte queste da poi, toltone Bitinia, furon divise in due, onde di sei, che prima erano, si vide il lor numero multiplicato in undici, che altrettanti Metropolitani conobbero. In questa diocesi era la città di Nicea, che nel civile, e nell'ecclesiastico ebbe la prerogativa d'essere dagl'Imperadori Valentiniano e Valente innalzata in metropoli. S'oppose a tal innalzamento il Vescovo di Nicomedia, ch'era la città Metropoli di quella provincia, pretendendo, che ciò non dovesse cagionar detrimento alcuno alle ragioni, e privilegi della sua Chiesa metropolitana; ma perchè Valentiniano e Valente avevan bensì conceduta a Nicea quella prerogativa, ma non già, che perciò intendessero togliere le ragioni altrui; per ciò furon al Metropolitano di Nicomedia conservati i privilegi della sua Chiesa, e che quella di Nicea potesse ritener solamente l'onore ed il nome, ma non già le ragioni e privilegi di Metropolitano. Sopra tutti questi Metropolitani presedeva il Vescovo di Cesarea, ch'era la città principale di questa diocesi. Per questa ragione fu anch'egli appellato Esarca, come quelli d'Antiochia, d'Alessandria, e d'Efeso: ma non già come quei due primi potè acquistar l'onore di Patriarca, poichè la sua diocesi fu da poi non altrimenti, che l'Asiana sottoposta al Patriarcato di Costantinopoli.

La quinta ed ultima diocesi, che ubbidiva al Prefetto P. d'Oriente, fu la Tracia, Capo della quale era Eraclea. Si componeva di sei province, Europa, Tracia, Rodope, Emimonto, Mesia e Scizia; e ciascuna riconobbe il suo Metropolitano: ma da poi in questa diocesi si videro delle molte e strane mutazioni, così nello stato civile, che ecclesiastico. Prima per suo Esarca riconosceva il Vescovo d'Eraclea, come Capo della Diocesi, il quale avea per suffraganeo il Vescovo di Bizanzio; ma in appresso, che a Costantino piacque ingrandir cotanto questa città, che fattala Capo d'un altro Imperio, volle anche dal suo nome chiamarla, non più Bizanzio, ma Costantinopoli, il Vescovo di questa città innalzossi, secondando la politia dell'Imperio, sopra tutti gli altri, e non solamente non fu contento delle ragioni di Metropolitano, ovvero di Esarca, con sopprimer quello d'Eraclea; ma decorato anche dell'onore di Patriarca, pretese poscia stender la sua autorità oltre a' confini del suo Patriarcato, ed invadere ancora le province del Patriarcato di Roma, come più innanzi dirassi.

Ecco in breve, qual fosse in questi tempi, che a Costantino seguirono, la politia dello Stato ecclesiastico nella Prefettura d'Oriente, tutta conforme e adattata a quella dell'Imperio.

ILLIRICO.

Non disuguale potrà ravvisarsi l'ecclesiastica politia in quelle diocesi, che al Prefetto P. dell'Illirico ubbidirono, cioè nella Macedonia, e nella Dacia. La diocesi di Macedonia, che abbracciava sei province, cioè Acaja, Macedonia, Creta, Tessaglia, Epiro vecchio, ed Epiro nuovo, ebbe ancora la città sua principale, che fu Tessaglia, dalla quale il suo Vescovo, come Capo della diocesi, reggeva l'altre province, e sopra i Metropolitani di quella esercitava le sue ragioni esarcali. La diocesi della Dacia di cinque province era composta, della Dacia Mediterranea, e Ripense, Mesia prima, Dardania, e parte della Macedonia Salutare. Ci tornerà occasione della politia di queste diocesi più opportunamente favellare, quando del Patriarcato di Roma tratteremo; e potendo fin qui bastare ciò, che della politia dello Stato ecclesiastico d'Oriente fin'ora s'è narrato per la conformità, ch'ebbe con quella dell'Imperio, passeremo in Occidente, per potere fermarci in Italia, e più da presso in queste nostre province ravvisarla, per conoscere ciò che di nuovo ne recasse, e qual mutazione portasse al loro Stato politico, e temporale.

GALLIE.

Ma prima bisogna notare ciò, che da' valenti investigatori delle cose ecclesiastiche fu osservato, che più esattamente corrispose la politia della Chiesa a quella dell'Imperio in Oriente, e nell'Illirico, che in Occidente, ed in queste nostre province. Nell'Oriente appena potrà notarsi qualche diversità di piccol momento; ma nell'Occidente se n'osservano molte. Nelle Gallie se ne veggon delle considerabili: nell'Italia pur alcune se ne ravvisano: ma molto più nell'Affrica occidentale, ove le metropoli ecclesiastiche non corrispondono per niente alle civili.

Le Gallie, secondo la descrizione di sopra recata, che a quel Prefetto ubbidivano, eran divise in tre diocesi: la Gallia, che abbracciava diciassette province, la Spagna, che si componeva di sette, e la Brettagna di cinque.

La Gallia non v'è alcun dubbio, che prima tenesse disposte le sue Chiese, secondo la disposizione delle province, che componevano la sua diocesi, in maniera che ciascuna metropoli ecclesiastica aveva corrispondenza colla civile; ed in questi primi tempi non riconobbe la Gallia niun Primate, ovvero Esarca, siccome le diocesi d'Oriente, ma i Vescovi co' loro Metropolitani reggevano in comune la Chiesa gallicana. E la cagion era, perchè nella Gallia non vi fu una città cotanto principale ed eminente sopra tutte altre, sì che da quella dovessero tutte dipendere, siccome nell'altre parti del Mondo. Ma da poi si videro molte di quelle città in contesa per le ragioni di Primate. Nella provincia di Narbona fuvvi gran contrasto fra i Vescovi di Vienna, e l'Arclatense[505], di cui ben a lungo tratta Dupino[506]. Nell'Aquitania ne' tempi posteriori altra contesa s'accese fra i Vescovi Bituricense[507], e Burdegalense[508], che potrà vedersi appresso Alteserra[509]. In quest'ultimi tempi nell'Occidente quei Vescovi, i quali di qualche principalissima città erano Metropolitani, s'arrogaron molte altre prerogative sopra gli altri Metropolitani, e si dissero Primati, ancorchè prima questo titolo s'attribuiva indifferentemente a tutti i Metropolitani: così nella Francia il Metropolitano di Lione appellasi Primate, e ritiene assai più prerogative, che non gli altri Metropolitani.

La Spagna riconobbe in questi primi tempi qualche politia ecclesiastica, conforme a quella dell'Imperio, ma da poi mutandosi il suo governo politico, fu tutta mutata, e secondo che una città, o per la residenza de' Principi, o per altra cagione s'innalzava sopra l'altre di più province, così il Vescovo di quella Chiesa, non contento delle ragioni di Metropolitano, s'arrogava molte prerogative sopra gli altri, e Primate diceasi: così oggi la Spagna ha per suo Primate l'Arcivescovo di Toledo, come la Francia quello di Lione.

La Brettagna, ancorchè prima riconoscesse qualche politia ecclesiastica, conforme alla civile dell'Imperio, nulladimeno occupata che fu poi da' Sassoni, perdè affatto ogni disposizione, nè in essa si ritenne alcun vestigio dell'antica politia, così nello stato civile, come nell'ecclesiastico.

ITALIA.

Abbiam riserbato in questo ultimo luogo la Prefettura d'Italia, poichè in quella secondo il nostro istituto dovremo fermarci, per conoscere più minutamente la politia ecclesiastica delle nostre province in questi tempi.

Sotto il Prefetto d'Italia, come s'è veduto, erano tre diocesi, l'Illirico, l'Affrica, e l'Italia: delle due prime non accade qui favellare; ma dell'Italia, nella quale veggiamo instituito il più celebre Patriarcato del Mondo, è di mestieri, che un poco più diffusamente si ragioni: ciò che anche dovrà riputarsi uno de' maggiori pregi di questa diocesi, che quando gli altri Patriarcati, e quell'istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo Patriarca di Roma sia in piedi; ed unendosi anche nella sua persona le prerogative di Primo, e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico, e sopra quanti Patriarchi vi furon giammai, meritamente può vantarsi la nostra Italia, e Roma, esser ella la principal sede della religione, siccome un tempo fu dell'Imperio.

Al Prefetto d'Italia, come sè detto, due Vicariati erano sottoposti: il Vicariato di Roma, e quello d'Italia. Nel Vicariato di Roma erano poste dieci province. Tutte le quattro nostre province; onde ora si compone il Regno, cioè la Campagna: la Puglia e Calabria: la Lucania e Bruzj: ed il Sannio, appartenevano al Vicariato di quella città. Vi andavan ancora comprese l'Etruria e l'Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Sardegna: la Corsica e la Valeria.

Sotto il Vicariato d'Italia, il cui Capo fu la città di Milano, erano sette province: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia, ovvero il Piceno Annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria: l'Alpi Cozzie, e l'una e l'altra Rezia.

Questa divisione d'Italia in due Vicariati portò in conseguenza, che la politia ecclesiastica d'Italia non corrispondesse a quella d'Oriente; poichè non ogni provincia d'Italia, siccome avea la città metropoli, ebbe il suo Metropolitano, come in Oriente, ma le città, come prima, ritennero i semplici Vescovi; e questi non ad alcun Metropolitano, ma o al Vescovo di Roma, o a quello di Milano erano suffraganei: quegli del Vicario di Roma al Vescovo di quella città, gli altri del Vicariato d'Italia al Vescovo di Milano[510].

Le province, che al Vicariato della città di Roma s'appartenevano, come ben pruova il Sirmondo[511], per questo stesso s'appellarono suburbicarie: onde le Chiese suburbicarie eran quelle, che nel Vicariato di Roma eran comprese. G. Gotofredo, e Cl. Salmasio sono d'altro sentimento: essi, restringono in troppo angusti confini le province e le Chiese suburbicarie, e pretendono, che fossero state quelle, che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre si distendevano, e che al Prefetto della città di Roma ubbidivano. Altri diedero in un'altra estremità, e sotto nome di province suburbicarie intesero, chi l'universo Imperio di Roma, e chi almeno tutto l'Occidente, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello Schelstrate, e Lione Allacci[512].

Ma Lodovico Ellies Dupino[513] non può non commendare per vera l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l'una, come l'altra delle opposte sentenze, sopra ben forti e validi fondamenti stabilisce le province e le Chiese suburbicarie essere state quelle, che al Vicario di Roma ubbidivano, e che da quel Vicariato eran comprese.

Per questa cagione avvenne, che secondando la politia della Chiesa quella dell'Imperio, il Vescovo di Roma sopra tutte queste province esercitasse le ragioni di Metropolitano. Non potea chiamarsi propriamente Esarca, perchè non l'intera diocesi d'Italia fu a lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d'Oriente, i quali dell'intere diocesi avean il pensiero; ma la diocesi d'Italia essendosi divisa in due Vicariati, questo fece, che non si stendesse più oltre la sua autorità, nè fuori, nè dentro l'istessa Italia; poichè fuori di queste province suburbicarie, i Metropolitani di ciascuna provincia ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della provincia eran ordinati[514]: e se si legge, avere i romani Pontefici in questi medesimi tempi raunato talora da tutte le province d'Occidente numerosi Sinodi, cotesto avvenne, non per ragion dell'autorità sua di Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico; la qual cosa in progresso di tempo (confondendosi queste due autorità) portò quell'estensione del Patriarcato romano, che si vide da poi, quando non contento delle province suburbicarie, si sottopose l'Illirico, dove mandava suoi Vicarj; ed indi non solamente si dilatò per tutte le province d'Italia, ma per le Gallie, e per le Spagne ancora, tanto che acquistò il nome di Patriarca di tutto l'Occidente, come si vedrà più innanzi.

Ma in questi tempi, ne' quali siamo di Costantino, infino all'Imperio di Valentiniano III l'autorità sua, che per ordinario diritto esercitava, non s'estendeva più, che nelle sole province suburbicarie[515]. E perciò avvenne ancora; che il R. P. esercitasse in queste province la sua autorità con maggiore e più pieno potere, che non facevan gli Esarchi d'Oriente nelle province delle loro diocesi; imperciocchè a lui come Metropolitano s'appartenevano l'ordinazioni, non solamente de' Vescovi delle città metropoli, ma anche di tutti gli altri Vescovi di quelle province: quando in Oriente gli Esarchi l'ordinazione di questi Vescovi la lasciavano a' loro Metropolitani.

Nè il nome di Patriarca dato al Pontefice romano, fu cotanto antico, come agli Esarchi d'Oriente. Se voglia riguardarsi l'antichità della Chiesa, fu prima questo nome di Patriarca dato in Oriente per encomio anche a' semplici Vescovi[516]: poi si ristrinse agli Esarchi, ch'avean cura dell'intere diocesi, per la qual cosa presso a' Greci tutti gli Esarchi con questo nome di Patriarca eran chiamati. Ma in Occidente infra i Latini, il primo che si fosse nomato, fu il Pontefice romano: ed i Greci medesimi furono i primi a dargli questo encomio, ma non prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione R. P. fu da' Greci e da Marciano stesso Imperador di Oriente chiamato Patriarca; nè prima, come notò l'accuratissimo Dupino, da' Latini stessi, o da' Greci se gli diede tal nome: ed il Sirmondo[517] non potè contra Claudio Salmasio allegar sopra ciò esempi più antichi, che degli Imperadori Anastasio e Giustino, i quali aveano chiamato Patriarca Ormisda Vescovo di Roma.

Per questa cagione nelle nostre province non leggiamo noi Metropolitano alcuno: ed ancorchè dopo Costantino si fosse veduta in maggior splendore la Gerarchia ecclesiastica, le città delle nostre province però non ebbero, che i soli Vescovi, come prima, non riconoscenti altri, che il Vescovo di Roma per loro Metropolitano. Ciò che non accadde nelle province d'Oriente, nelle quali, come s'è veduto, ciascuna provincia ebbe il suo Metropolitano, il quale sopra i Vescovi di quella provincia esercitava le ragioni sue di Metropolitano: presso di noi fu diversa la politia: poichè, ancorchè la provincia della Campagna avesse la sua città metropoli, la quale fu Capua, non per questo il suo Vescovo sopra gli altri Vescovi della medesima provincia alzò il capo, con rendersegli suffraganei: nè se non ne' tempi a noi più vicini, e propriamente nell'anno 968, la Chiesa di Capua fu renduta metropoli, ed il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra molti Vescovi di quella provincia suoi suffraganei. La Puglia parimente, e la Calabria non riconobbe se non molto da poi i suoi Metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò, che dal Patriarca di Costantinopoli si disponeva intorno alle Chiese di questa provincia, Bari, Canosa, Brindisi, Otranto, Taranto, S. Severina, e l'altre città della medesima, non gli riconobbero, se non ne' secoli seguenti, e Siponto più tardi da Benedetto IX fu nell'anno 1034 costituita metropoli. Lo stesso s'osserva nella provincia della Lucania, e de' Bruzj, dove Reggio e Salerno, che secondo la politia dell'Imperio erano in questi tempi le città metropoli della medesima provincia, non ebbero, che i soli Vescovi, e Reggio conobbe da poi i Metropolitani, mercè del Patriarca di Costantinopoli, siccome Salerno da Benedetto V nell'anno 984, e così gli altri, che veggiam ora in questa provincia. Il Sannio ancora gli conobbe molto tardi: Benevento fu innalzato a questo onore da Giovanni XII nell'anno 969 un anno dopo Capua: e tutti gli altri Metropolitani, che ora scorgonsi moltiplicati in tanto numero in tutte queste nostre province, hanno men antica origine, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa Istoria.

Ne' tempi adunque, ne' quali siamo di Costantino sino a Valentiniano III, le Chiese di queste nostre province, come suburbicarie, ebbero per loro Metropolitano il solo Pon. Romano: a lui solo s'apparteneva l'ordinazione de' Vescovi[518]: e quando mancava ad una città il Vescovo, il Clero ed il Popolo eleggevan il successore, poi si mandava al R. P. perchè l'ordinasse[519]; il quale sovente, o faceva venir l'eletto a Roma, ovvero delegava ad altri la sua ordinazione; e da poi s'introdusse, che quando accadevan contese intorno all'elezione, egli le decideva, o per compromesso si terminavano: il qual costume vedesi continuato ne' tempi di S. Gregorio M. del quale ci rimangono ancora nel Registro delle sue Epistole molti provvedimenti, che diede per l'elezione de' Vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma e di Miseno, nella Campagna; e nel Sannio, de' Vescovi di Apruzzi[520][521].

Ed in Sicilia, come provincia suburbicaria, pur osserviamo la medesima autorità esercitata da' romani Pontefici intorno all'elezione de' Vescovi, come è manifesto dall'Epistole di Lione, e da quelle di Gregorio M.[522].

Ecco in brieve qual fu del quarto e quinto secolo la politia ecclesiastica in queste nostre province: ebbero, come prima, i soli Vescovi, nè riconobbero sopra le loro città alcun Metropolitano: solo il Pontefice romano esercitava le ragioni di Metropolitano sopra quelle, e vi tenea spezial cura e pensiero. Per questa cagione, nè l'eresia d'Arrio, nè la Pelagiana poteron giammai in queste province por piede[523]. Nè i Patriarchi di Costantinopoli eran ancora entrati nella pretensione di volere al loro Patriarcato sottoporre queste province, siccome tentaron da poi a tempo di Lione Isaurico, e del Pontefice Gregorio II, e posero in effetto ne' tempi seguenti; di che altrove avrem opportunità di favellare. Nè in queste nostre province si conobbe fin a questo tempo altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti, Vescovi, e di Metropolitano, qual era il Vescovo di Roma, Capo insieme, e Primo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico. Alcuni anche a questo tempo mettono l'instituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj; ed eziandio d'alcuni altri Ministri, che non s'appartengono punto all'ordine gerarchico, ma alla custodia ed alla cura delle temporalità della Chiesa: di che altrove ci tornerà l'occasione di ragionare.

§. I. De' Monaci.

In Oriente però s'erano già cominciati a sentire i Solitarj, appellati in lor favella Monaci: ma questi non eran, che uomini del secolo, senza carattere e senza grado, i quali nelle solitudini, e ne' deserti dell'Egitto per lo più menavano la lor vita: data che fu pace alla Chiesa dall'Imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella comunità de' Cristiani quella virtù, che ne' tre primi precedenti secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era più di pericolo l'esser Cristiano, molti ne facevan professione, senz'esser ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri, delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro che vollero praticare la vita cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro il separarsi dal Mondo, ed il vivere nella solitudine[524].

I primi Monaci, che ci comparvero, furon in fra di loro divisi e distinti in due ordini, ciò sono, Solitarj, e Cenobiti: i primi si chiamaron anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed Anacoreti. Alcuni han voluto tirar l'origine del Monachismo da' Terapeuti, che credettero essere una particolar società di Cristiani stabilita da S. Marco ne' contorni d'Alessandria, de' quali Filone descrive la vita. Ma se bene Eusebio avesse creduto, che i Terapeuti fossero Cristiani, ed avesse loro attribuito il nome di Asceti; nulladimanco è cosa affatto inverisimile riputar quelli, Cristiani e discepoli di S. Marco. Poichè quantunque la vita, che di lor ci descrive Filone, fosse molto conforme a quella de' Cristiani, le molte cose però che e' soggiunse dei loro riti e costumi, come l'osservanza del Sabato, la Mensa sopra la quale offerivano pani, sale, ed isopo, in onor della sacra Mensa ch'era dentro al vestibolo del tempio, e mille altre usanze, che non s'accordano co' costumi degli antichi Cristiani, convincono e fan vedere, che coloro fossero Ebrei, non Cristiani. Il nome di Asceti, che Eusebio loro attribuisce, non deve fargli passar per Monaci, poichè siccome il termine d'Asceti è un termine generale, che significa coloro, che menano una vita di quella degli altri più austera e più religiosa, così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli Asceti fosser Monaci[525].

Comunque ciò siasi, egli è cosa certa, che erano nel quarto secolo questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu provincia dell'Oriente, che non ne abbondasse. La diocesi d'Oriente, il cui capo era Antiochia, ne fu piena: in Egitto il numero era infinito. Nell'Affrica, e nella Siria parimente abbondavano: ed in Occidente eran ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del Vescovato romano, nella nostra Campagna, e nelle circonvicine province, siccome è chiaro da una costituzione di Valentiniano il Vecchio dirizzata nell'anno 370 a Damaso Vescovo di Roma[526]. Palladio[527] ancor rapporta, in queste nostre province, come nella Campagna e luoghi vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita eremitica e solitaria: ed il P. Caracciolo[528] non pur nella Campagna, ma anche nel Sannio e nella Lucania ne va molti ravvisando.

Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavan una vita tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle città, e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare povere cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoje, panieri, ed altre opere facili, e questo lor lavorio bastava non solo per alimentargli, ma ancora per far grandi elemosine. I Gentili reputavano questa lor vita, oziosa ed infingarda, onde ne furono acerbamente calunniati da' loro Scrittori[529], accagionandogli, che in queste solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine, e di nefandi vizj. Non avevan certa regola, nè si legavan a voto alcuno: la lor vita quieta tirava della molta gente al bosco, tanto che ne venner tosto a nascere degli abusi; perchè molti per isfuggire i pesi della Curia, e degli altri carichi della Repubblica, e per menare una vita affatto oziosa, e sottrarsi da ogni altra obbligazione, sotto finto pretesto di religione, lasciavano le città, e andavansi ad unire con questi Solitarj; tanto che fu di mestieri a Valente di proibire questi loro recessi, e ordinare, che si richiamassero da que' luoghi nelle città, a portare i carichi lor dovuti[530].

Ma i Solitarj, non guari da poi, degenerando dal lor instituto, troppo spesso frequentavano le città, e s'intrigavano negli affari del secolo; nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual altro si fosse negozio nelle piazze, ch'essi non ne volessero la lor parte: e crescendo vie più la lor audacia, furon sovente cagione nelle città di molti disordini e tumulti: di che se ne leggono molti esempj appresso Eunapio[531], Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrosio, Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo, ed altri: tanto che bisognò, che i Giudici, e gli altri Magistrati ricorressero all'Imperador Teodosio M. perchè rimediasse a' disordini sì gravi, ed alla Rep. perniziosi, e da quel Principe fu proferita legge, colla quale fu comandato, che non partissero dalle loro solitudini, nè capitassero mai più nelle città: ma non passarono venti mesi, che Teodosio in grazia de' medesimi Solitarj rivocò la legge[532].

Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò primo Eremita: nella Palestina, Ilarione, e ne' deserti d'Egitto Geronimo, i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia e Giovanni precursor di Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati e celebri.

Gli altri s'appellaron Cenobiti, ovvero Religiosi, perchè essi avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano. Traggon questi la lor origine dagli Esseni, ch'era una Setta di Giudei distinta dai Terapeuti, e la maniera del loro vivere era molto diversa da coloro, siccome quelli, che menavan una vita tutta contemplativa, e molto divota, della quale Filone[533] appresso Eusebio fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri Religiosi.

Il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio. In Grecia Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora esser essenziali alla Religione, cioè d'ubbidienza per combattere l'alterigia del nostro spirito; di castità risguardante i moti nel nostro corpo; e di povertà, per una totale abbominazione a' beni di fortuna.

(Altri vogliono, che Basilio non fosse stato Institutore di alcun nuovo Ordine, ma solo il direttore di que' che si erano già resi Monaci, siccome infra gli altri credette Binghamo[534].)

S. Benedetto gl'introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il Regno di Totila, di che nei libri, che seguono, ci verrà a proposito di ragionare più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e dilatò i germogli in più remote regioni.

S. Pacomio diede anche perfezione all'ordin monastico, ed unì molti Monasterj in congregazione: loro diede una regola, e fondò monasterj di donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle, le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell'uno e dell'altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti monasterj, non solo vicino alle città grandi, ma eziandio dentro le stesse città, ed in quelli i Monaci viveano in solitudine in mezzo al Mondo, praticando la loro regola sotto un Abate, ovvero Archimandrita; ed il Monachismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.

Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliaron infiniti altri Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro Virgilio[535], de' quali nel corso di questa Istoria, secondo l'opportunità, se ne farà menzione.

S. Agostino pur volle nell'Affrica introdurre un altro Ordine di regolarità: egli fu l'Autore de' Canonici Regolari, avendo posti in vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d'Ippona. Non gli chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a regole, ch'eran mescolate di chericheria, e della pura vita monastica: e fu chiamata vita apostolica, per l'intento, che s'avea di rinnovare la vita comune degli Apostoli: eran essi astretti agli accennati tre voti, ed avean clausura[536].

(S. Agostino vien anche da Duareno[537] riputato Autore de' Canonici Regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche Binghamo[538], se bene Onofrio Panvinio[539], ed Ospiniano[540], credano che fosse stato Autore Papa Gelasio I intorno l'anno 495. È certo però, che S. Agostino non fu institutore degli Eremiti Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel Dottore fu mai Romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome saviamente ponderò Binghamo[541]. Delle origini ed istituzioni di tanti nuovi Ordini de' Monaci venuti da poi nel Mondo, oltre Polidoro Virgilio, son da vedersi Ospiniano[542] e Creccelio[543]).

Sorsero da poi i Mendicanti, i quali agli tre descritti voti aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina. Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di S. Giovanni in Gerusalemme, i Teutonici, i Templarj, che furono sterminati per Clemente V, i Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri di Portaspada, di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri Religiosi, a differenza de' Cavalieri Laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne' seguenti libri di questa Istoria.

Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi, nei quali si manifestarono, faremo qualche breve racconto: donde non senza stupore scorgerassi, come in queste nostre province, col correr degli anni, abbian potuto germogliar tanti e sì varj Ordini, fondandovi sì numerosi e magnifici monasterj, che ormai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutar lo Stato civile e temporale di questo nostro Reame.

In questi secoli, ne' quali siamo di Costantino M. fino a Valentiniano III niuna alterazione recaron allo Stato politico, perocchè quantunque molti Solitarj fossero già nel Vescovato di Roma allignati, per quello che si ricava dalla riferita costituzione di Valentiniano il Vecchio: ed in queste nostre province fossero ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita: niente però portaron di male, o di turbamento allo Stato, nè furon osservati, nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s'accrebbe all'ecclesiastica Gerarchia.

(È manifesto che a questi tempi i Monaci non si appartenevano alla Gerarchia ecclesiastica, rigettandosi nell'Ordine de' Laici da quel che ne scrisse Isaaco Alberto[544], dicendo: Monachi quales primo erant quo extra Ordinem constituti, ad Hierarchiam imperantem non pertinent. Lindano[545] pur de' Monaci parlando, disse: Qui omnes sicuti erant Ordinis Laici, ita una cum reliquis Templi choro, quem dicimus, erant exclusi. Insino Graziano confessò, che fino a' tempi di Siricio, e di Zosimo, Monachos simpliciter, et non Clericos fuisse, Ecclesiastica testatur Historia, come sono le sue parole[546]).

I Cenobiti è manifesto, che, prima di S. Benedetto, eran radissimi, ed i lor monasterj assai più radi, e di niun conto. Poichè ciò che si narra del monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa città, che fiorì nell'anno 375 sotto il nome di S. Martino, quando questo Santo era ancor vivo[547]; dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende fondato da S. Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia nell'anno 438, il qual, fuggendo la persecuzione di Gizerico Re dell'Affrica, si ricoverò in Napoli[548]; quando quello ebbe i suoi principj circa l'anno 770 da Stefano II Vescovo di questa città[549]: e di alcuni altri fondati in altre città di queste nostre province[550], e rapportati a questi tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l'opera ed il tempo in confutarle.

§. II. Prime collezioni di canoni.

I regolamenti, che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato ecclesiastico, se bene tuttavia per lo corso d'un secolo e mezzo fino a Teodosio il Giovane e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto, o gelosia a gl'Imperadori; imperocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità e protezione, che tenevan della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento e di disordine: di che ne rende ben ampia e manifesta testimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone e le robe ecclesiastiche.

All'incontro appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiesa la potestà di far de' canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta in una più ampia e numerosa Gerarchia, ebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti per buon governo della medesima, e per accorrere a' disordini, che sempre cagiona la moltitudine: perciò oltre a' libri del Testamento Vecchio e Nuovo, ed alcuni canoni stabiliti in varj Sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formaron poi degli altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile, che molte Chiese unite insieme comunicassero e trattassero sopra ciò, che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli altri affari esteriori, gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavan le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine cominciarono i canoni, de' quali si formaron da poi più Collezioni; poichè quantunque alcuni abbian creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che anche a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85 sotto il titolo di Canones Apostolorum: nulla di meno nè l'opinione del Turriano[551], che stimò tutti essere stat'opera degli Apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que' canoni fossero Apostolici sono state da savj Critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta d'antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno, come, per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso Guglielmo Beveregio[552], Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupino, ed altri, e quel ch'è più notabile, Gelasio P. gli dichiara apocrifi nel can. Sancta Romana, dist. 15.

Lo stesso si dice del libro delle costituzioni Apostoliche falsamente attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel Santo Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che da poi fosse stato da Eretici corrotto, egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde se bene in esso si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati, che non possa esser più antico del terzo secolo[553]. Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiam credere, che varj Concilj si fossero dagli Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità della dottrina cristiana, o dell'integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l'infelicità de tempi loro permetteva; nondimeno i veri canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che si millantano; ed in spezie gli atti del Concilio di Sinuessa per l'apostasia di Marcellino P., e 'l decreto, che la prima sede da niuno possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio[554] per autorità di S. Agostino, come inventato dai Donatisti; anzi Cironio[555] prova che l'accusa di Marcellino non fu mai vera: che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo[556].

Finalmente in quanto all'Epistole de' Sommi Pontefici, benchè di queste se ne trovin antichissime del primo e secondo secolo, pure, toltone due lettere di S. Clemente a' Corintj, che sono Ascetiche più tosto, che Decretali, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello, e Salmasio, ma tra piissimi Cattolici, come i Cardinali Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi, ed altri, che tutte le Decretali, che si leggon scritte da' Pontefici romani prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398 e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verso la fine dell'Imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da quell'impostore a suo talento formate: de hac Isidori impostura, dice Tomasino[557], inter doctos jam convenit.

I primi canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo. I primi Concilj fra gli Ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concilj provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da Cronologisti, nè possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia: fuor di molti altri fatti in Affrica, in Ispagna, ed altrove meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno l'anno 385 si pubblicò la prima Collezione di canoni per opera d'un certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano Justello attesta Pietro di Marca[558]. In essa si veggono cento sessantacinque canoni presi da que' sette Concilj, due generali, e cinque provinciali della Chiesa d'Oriente poco fa mentovati, cioè 20 dal Concilio di Nicea, 24 da quello d'Ancira, 14 da quello di Neocesarea, 20 da quello di Gangra, 25 dal Concilio d'Antiochia, 59 da quello di Laodicea, e 3 da quello di Costantinopoli[559]. Ed è da notare, che i primi canoni appartenenti alla politia e disciplina ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato l'anno 314, poichè negli altri più antichi Concilj solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiesa. Questa Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio o per autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi: vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle, che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus[560]. E perchè questi canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle Chiese occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui Autore è incerto. Nè la Chiesa romana, e le Chiese di queste nostre province si servirono d'altra raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di Dionisio il Piccolo: e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo: Codex Canonum Ecclesiae universae: e secondo Florente, quest'altro: Collectio Canonum Orientalium.

In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia Giunta, autor della quale crede Doujat[561] essere stato l'istesso Vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del Concilio d'Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa Collezione era composta di 206 canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti li canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 89 canoni, che chiamansi Apostolici, e 68 canoni di S. Basilio; e l'autore di questa nuova Giunta, o sia Collezione, crede Doujat[562] essere stato Teodoreto Vescovo di Cirro. È manifesto dunque, che fin ai tempi di Valentiniano III l'una e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furon in questo Codice raunati.

Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della religione, non per temporale costringimento, nè gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond'è che i Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti canoni s'erano stabiliti, perchè fossero da tutti osservati, dubitando, che per la condizione di que' tempi torbidi e sediziosi, e pieni di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali sovente, non ostante le decisioni del Concilio, volevan ostinarsi ne' loro errori, solevano ricorrere agl'Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio[563], che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I, ricorsero all'Imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni di quello[564]. E Marziano Imperadore promulgò un editto, col quale confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni[565]; e generalmente tutti gli altri Imperadori, quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro, come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci toccherà favellare.

§. III. Della conoscenza nelle cause.

Lo Stato adunque ecclesiastico ancorchè, da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior politia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e fino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale: egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della religione, e della fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione.

Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Foro, o territorio nella forma e potere, ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità: poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino: ma più tosto di diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria.

Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigi de' Magistrati: ed i Teologi sono d'accordo che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa[566]; o più tosto dalla censura e correzione, che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell'eccitativo, che si chiama dirittamente persuasione. Quindi è, che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo[567], Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri, altamente si protestano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini dai delitti, coll'autorità delle sentenze: Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiae cohibeamus homines a delictis, dice Crisostomo[568]; ma tutta la loro forza era collocata nell'esortare, piangere, persuadere, orare, non già d'imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche nella Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza, affinchè dove i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza[569].

A' Principi della terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la giustizia: Deus judicium suum Regi dedit, dice il Salmista: ed il Popolo d'Israello domandando a Dio un Re, disse: Constitue nobis Regem, qui judicet nos, sicut caeterae nationes habent. E quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò: Cor intelligens, ut populum suum judicare posset: domanda, che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse, che Regum proprium officium est facere judicium, et justitiam[570]. In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Preti; perchè Nostro Signore istesso, essendo stato pregato da certo uomo, perchè imponesse la divisione fra lui, e suo fratello, rispose: Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos[571]? Ed in quanto agli Appostoli, ecco ciò, che ne dice S. Bernardo ad Eugenio: Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego. Nè in quelli tre primi secoli, siccome s'è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i Preti quest'ampia giustizia contenziosa, che hanno al presente.

Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto secolo: imperocchè quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati secolari[572], così ne' giudicj civili, come criminali, giudicati e riguardati essi ancora come membri della società civile: e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portaron i libelli dell'accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo[573]; ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino, e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità[574]. Prisciliano, ed Instanzio furono condennati per loro delitti ed oscenità da' Giudici secolari, come testifica Severo. Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati secolari[575]. Ed i Vescovi d'Italia ricorsero a Graziano e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a giudicare Damaso da loro accusato.

Nè si fece nelle sue cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de' Vescovi, che come arbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a' Rettori delle province, ed agli altri Magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicj, e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Codici Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza[576]: e quando venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria judicio sisti[577].

Nell'estravagante ed apocrifo titolo de Episcopali judicio, che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine del Codice di Teodosio si legge una costituzione[578] di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a' Vescovi la cognizione delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti; poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa per forma di politia: ecco le sue parole: Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet. Graziano[579], al quale ciò dispiacque, glie le tolse affatto, e nel suo decreto smembrò la legge, e variò la sua sentenza: ciò che non fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo[580] su questa legge pur fece simili scempj, e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.

Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre costituzioni di simil tempra, e molti canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde loro ben a lungo, ed a proposito Dupino[581] gran Teologo di Parigi, il quale meglio d'ogni altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cose civili e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl'Imperadori e dei Principi, in alcuni casi l'immunità acquistarono; ciò che si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.

Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea territorio, cioè jus terrendi, come dice il Giureconsulto[582] nè per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, do, dico, abdico. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone ecclesiastiche: siccome oggi il giorno ancora s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del braccio secolare[583]. E perchè per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, che il Giudice ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale[584], con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il lor Auditorio, per farv'in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera, perchè non poteva nascondersi, fece, che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons. Le Maître[585] si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I, come c'insegna il Volaterrano[586].

Egli è altresì ben certo, che in questi secoli la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi d'eresia, toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti i quali Principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti editti, dove prescrissero le pene ed i gastighi a color dovuti: di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all'emende pecuniarie[587]; e la ragion era, perch'essi non avevan territorio[588], e secondo il diritto de' Romani, i soli Magistrati, ch'hanno il pieno territorio, potevano condennare all'emenda[589]; ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio, nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a Monaci, a prigioni, a fabbriche di chiese, o altro, la multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda per beneficio e concessione de' Principi, alcuni han creduto, che queste concessioni cominciassero da Costantino il Grande, quegli che le diede pace ed incremento. Credettero, che questo Principe per una sua costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio[590] avesse stabilito, che il reo, o l'attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò che il Vescovo proferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che se fosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici. Fu in alcun tempo questa veramente stravagante costituzione reputata per vera, vedendo parte di quella inserita ne' Capitolari di Carolo M.[591], ed ancora ne' Breviari del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno[592], perchè la trovò in un Codice antico manuscritto di Guglielmo, Monaco malmesburiense, credette, che veramente fosse di Costantino.

Altri l'attribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il Giovane, come fecero Innocenzio[593], Graziano[594], Ivone, Anselmo, Palermitano, e gli altri Compilatori di decreti, mossi perchè in alcuni Codici manuscritti portava in fronte questa iscrizione: Arcad. Honor. et Theodos.

Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti e gravi Scrittori esser quella finta e supposta, non altramente, che la donazione del medesimo Costantino[595]. Giacomo Gotofredo[596] a minuto per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne dubitare: si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano: si porta ancora senza Console, e senza data dell'anno: e tutta opposta a molt'altre costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

Coloro che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge[597] si vede dopo questa supposta costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione, se non delle materie di religione, e che gli altri processi degli Ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' Giudici ordinarj: e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri Imperadori, rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la Novella[598] di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo, che secondo le leggi degl'Imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere, che delle materie di religione.

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede, che in tempo d'Arcadio e d'Onorio, la Chiesa non aveva se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: Si qui ex consensu apud sacrae legis Antistitem, litigare voluerint, non vetentur sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium[599]. E questa fu la pratica della Chiesa in questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio[600], e con addurne gli esempli, Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino e gli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo[601]. Ciò che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che cominciò ad augmentare la conoscenza de' Vescovi per le sue Novelle, come vedremo nel sesto secolo: poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III egli è costante, che i Vescovi non avevano, nè Foro, nè territorio, nè potevan impacciarsi d'altre cause, che di religione così tra' Cherici, come tra' Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile Novella[602], di cui eccone le principali parole: Quoniam constat Episcopos Forum legibus non habere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit, sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus, et jure communi; aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice[603]: e questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non poter essere tirati a piatire fuori del lor domicilio e dimora; e nelle province non potevan essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore della provincia; siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto Pretorio[604].

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò niente in questi tempi di quel che praticavasi negli tre primi secoli: nè in queste nostre province ebbero i nostri Vescovi giustizia perfetta, nè Foro, nè territorio: nè per quel che s'attiene a questa parte, lo Stato ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di religione, che giudicava per via di politia, ed a quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione ed imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali sia Prete, sia laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza eccezione veruna.

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine, per ciò che concerne l'acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese, per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici si proccuravano.

§. IV. Beni temporali.

Chi dice religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato[605], che fu Canonico in Firenze; e la ragione è in pronto, e soggiunge, perchè essendo la religione un conto, che si tiene a parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o dei mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell'Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi tempj, e a' suoi Sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione ed assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò alcun privilegio[606].

Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi del Divo Marco[607] fu fatto un Senatus consulto, col quale si diede licenza di poter lasciare a' Collegi, o ad altre Comunità ciò, che si volesse[608]. Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese come Collegi illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del senatusconsulto, con tutto ciò si osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino nell'anno 312 abbracciò la religione cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri Collegi, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321 un editto, che dirizzò al Popolo romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente[609]. Così Costantino cotanto della cristiana religione benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato, che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano, e di Massimiano eran loro state tolte, sopra di che promulgò anche un altro editto rapportato da Eusebio[610]. In oltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l'Autor della sua vita[611].

Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per l'avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a tirare e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi e gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdussero: tanto che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.

Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo[612] deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n'erano nati due mali, l'uno che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli Ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura delle anime, diventavano Procuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici, sempre accorti in profittarsi della simplicità massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il Vecchio nell'anno 370 a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge[613], con cui severamente proibì a' Preti ed a' Monaci di poter ricever sia per testamento, sia per atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da vedove, da vergini o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome purtroppo licenziosamente facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le chiese di Roma, perchè inviolabilmente si osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa sua costituzione a' Vescovi, ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acquisti[614].

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un'altra consimile[615], per la quale fu vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare: se bene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge permettendo[616] alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili: ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella[617] reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Comentarj[618].

I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero, che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente dolevansi delle ragioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate: ecco come ne parla S. Ambrogio[619]: Nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus, etc. Più chiaramente lo disse S. Girolamo[620], scrivendo a Nepoziano; Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, et Aurigae, et Scorta haereditates capiunt, solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: et tamen nec sic refrenatur avaritia, per fideicommissa legibus illudimus, etc. Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione, e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch'e' riputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli men a noi remoti in tutti i dominj d'Europa fu dagli altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell'Inghilterra Odoardo I, e III, ed Errico V[621]. Nella Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico[622], ch'è cosa molto notabile, e poi successivamente confermato da Filippo III, da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX e da Errico III. Ed abbiamo un arresto presso a Papponio[623], per cui il Senato di Parigi, proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Giacomo, Re d'Aragona[624] statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna osservasi il medesimo, ci attestano Narbona, e Lodovico Molina[625]: ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si osservano consimili statuti[626]. Nell'Olanda Guglielmo III Conte con suo editto dell'anno 1328 lo proibì severamente[627]. E nell'Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo[628]: nè vi è provincia in Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.

Nelle province, ch'ora compongon il nostro Reame di Napoli, se si riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentiniano III, le nostre chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre città s'andavan da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recar in mezzo altri titoli, se non procedenti, o da concessioni fatte loro da Principi Longobardi, o da Normanni, che furon più profusi degli altri, o finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I monasterj cominciarono nel principio del Regno de' Longobardi a rendersi, per gli acquisti, considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila fosse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de' Re Longobardi: ma col correr degli anni moltiplicossi in guisa il numero delle Chiese, e dei monasterj in queste nostre province, e gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città o castello, piccolo o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal eccesso ne' tempi dell'Imperador Federico II represso per una sua legge, che oggi il giorno ancor si vede nelle nostre costituzioni[629], per la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi predecessori, forse intendendo di questi Imperadori, o com'è più verisimile, de' Re Normanni suoi predecessori, la costituzione dei quali ciò riguardante si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili alle Chiese.

(La costituzione di Federico II riguardante la proibizione degli acquisti de' beni stabili alle Chiese, Monasterj, Templarj, ed altri luoghi religiosi, è una rinovazione della costituzione antica, che era nel Regno di Sicilia di qua e di là dal Faro, non già, che l'Imperadore riguardasse alle costituzioni del Codice di Teodosio, o di Giustiniano. Nelle risposte, che diedero i Vescovi di Erbipoli, di Wormes, Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX sopra l'accuse fatte a questo Imperadore, che avesse spogliati i Templarj, e gli Ospitalieri de' stabili, che possedevano, dicono, che Federico non fece altro, che rivocare alcune compre, che essi aveano fatte in Sicilia di beni Burgensatici contro il prescritto di questa antica costituzione, che avea avuto nel Regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. Le parole dell'accusa, e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono non meno presso Goldasto[630], che presso Lunig[631]. Propositio Ecclesiae: Templarii et Hospitalarii bonis mobilibus et immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integre restituti. Responsio Imperialis: De Templariis et Hospitalariis verum est, quod per judicium, et per antiquam Constitutionem Regni Siciliae, revocata sunt feudalia, et burgasatica, quae habuerunt per concessionem Invasorum Regni, quibus equos, arma, victualia, et vinum, et omnia necessaria ministrabunt abunde, quando infestabant Imperatorem, et Imperatori, tunc Regi, pupillo, et destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia et burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt et tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II seu de quibus haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica quae emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquae Constitutionis Regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam, et diem, aliis burgensibus secularibus vendere, et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, et perpetuo burgasatica liceret emere sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, et adquirerent; et hoc eadem Constitutio obtinet ultra mare).

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi abusi; e riputata per ciò la costituzione di Federico, empia ed ingiuriosa all'immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima; e se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile; ma da poi si videro le Chiese, e' Monasterj abbondare di tanti Stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d'assorbire quel poco, ch'è rimaso in potere dei secolari: ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel che finora s'è detto della politia ecclesiastica di queste nostre province del quarto, e metà del quinto secolo.

FINE DEL LIBRO SECONDO.

STORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI