PARTE PRIMA IL PARLAMENTO.
PARTE I.
Viva Dio, il Re e la Costituzione!
Agli albori del 2 luglio 1820, due sottotenenti, Morelli e Salvati[1], e centoventisette fra sergenti e soldati del reggimento Reale Borbone cavalleria, disertarono dai quartieri di Nola, secondati dal prete Menichini e da venti settari carbonari, volgendo tutti ad Avellino per unirsi ad altri settari giorni innanzi sbanditi da Salerno e riparati colà, dove la sètta era numerosa e potente. Da Nola ad Avellino si cammina dieci miglia fra città e sobborghi popolosi, essendo fertile il terreno, l'aere salubre, gli abitatori disposti alla fatica, d'animo industrioso ed avaro. In mezzo a tante genti quel drappello, fuggitivo, non frettoloso, andava gridando: — Viva Dio, Re, Costituzione! — e poichè il senso della politica voce non era ben compreso dagli ascoltanti, e direi dai promulgatori, ma per universali speranze i tributari vi scorgevano la minorazione dei tributi, i liberali la libertà, i buoni il bene, gli ambiziosi il potere, ognuno il suo meglio, a quel grido dissennato dei disertori rispondevano gli evviva di affascinato popolo. Vogliono le rivoluzioni una parola, sebben falsa, lusingatrice degli universali interessi; perocché le furie civili, mostrate nude, non troverebbero amatori o seguaci.
Giunto il Morelli a Mercogliano, pose il campo, e scrisse lettere al tenente colonnello De Concilj, che stava in Avellino con autorità militare e potenza civile, essendogli patria quella città ed egli ricco, nobile, audace. Le lettere dicevano ch'eglino, primi, non soli, promulgavano il comune voto di governo piú libero; aiutasse l'impresa, desse gloria eterna al suo nome. Prima delle lettere, la fama aveva divulgato quelle mosse e costernate le autorità, concitate le milizie, sollevato e rallegrato il popolo. De Concilj restava incerto tra il secondar Morelli e combatterlo; aveva il pensiero, intanto, volto al governo[2].
Cosí cominciò quel moto che costrinse Re Ferdinando a dare la Costituzione e giurarla[3]. La sedizione aumentava. Un reggimento alloggiato a Foggia s'era aggiunto ai rivoltosi. La Puglia ed il Molise eransi levate in armi, cosí pure Terra di Lavoro. A Napoli furono aumentate le guardie a custodia della Reggia e pattuglie armate percorrevano la città. Il generale Nunziante[4], dopo breve racconto dell'animo avverso dei soldati, in un rapporto al Re scriveva:
— Sire, la Costituzione è desiderio universale del vostro popolo; il nostro opporre sarà vano. Io prego V. M. di concederla.
Al generale Pepe — tenuto come sospetto — si fece credere che il governo del Re volesse incarcerarlo ed egli andò verso Monteforte, seguito da due reggimenti di cavalleria che trovavansi pronti al ponte della Maddalena. Piú tardi lo stesso Pepe si giustificò di questa sua fuga. Nelle sue Memorie, a proposito d'una visita da lui fatta al Re, dice:
— Il duca di Calabria m'interruppe, per farmi cosa grata, dicendo:
— Maestà, il generale Pepe se ne andò colla brigata in Monteforte perché gli dissero che qui sarebbe stato arrestato.
A ciò risposi:
— Altezza reale, io mal giustificherei la fidanza di cui mi onora in questo momento Sua Maestà, se confermassi ciò che a torto v'hanno riferito... La mossa dello squadrone di Nola fu un mero accidente senza del quale pochi giorni dopo, con ordini migliori, sarebbe successo quel che è successo: dacché ogni cosa era da me preparata: anzi ove alcuni miei ordinamenti non fossero stati ritardati, la sollevazione avrebbe avuto luogo negli ultimi giorni di giugno.
La voce del supposto arresto di Pepe fe' sí che cinque Carbonari, di notte, penetrassero nella reggia fino agli appartamenti privati del Re e dicessero al duca d'Ascoli, don Trojano Marulli:
— Siamo delegati di dire al Re che la quiete della città non può durare se Sua Maestà non concede la bramata Costituzione. E settarî, cittadini e popolo sono in armi: i Carbonari sono pronti, tutti attendono la risposta del Re.
Il duca rispose: — Andrò a prenderla; — ed indi a poco tornato, aggiunse che il Re aveva in animo di dare la Costituzione e ne studiava in quel momento i termini coi suoi Ministri.
Gli fu chiesto:
— Quando sarà pubblicata?
— Subito.
— Ossia?
— Tra due ore.
Uno dei Carbonari si mosse e, distesa la mano senza parlare al pendaglio dell'orologio del duca, glielo tirò di tasca inurbanamente e vôlto il quadrante in modo ch'egli e il duca ne vedessero le ore, aggiunse:
— È un'ora dopo mezzanotte: alle tre la Costituzione verrà pubblicata.
L'audace Carbonaro fu il duca Piccolelli, genero dell'Ascoli.
Realmente i Ministri, in quell'ora, circondavano il Re intimorendolo, ed il marchese Circello in ispecie fu quello che lo convinse e lo fece arrendere.
L'editto fu il seguente:
ALLA NAZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.
Essendosi manifestato il voto generale della nazione del regno delle Due Sicilie di volere un governo costituzionale, di piena volontà consentiamo e promettiamo nel corso di otto giorni di pubblicarne le basi. Sino alla pubblicazione della Costituzione le leggi veglianti saranno in vigore.
Soddisfatto in questo modo al voto pubblico, ordiniamo che le truppe ritornino ai loro corpi ed ogni altro alle sue ordinarie occupazioni.
Napoli, 6 luglio 1820.
Ferdinando
Questo editto fu anche firmato dal Segretario di Stato ministro cancelliere, marchese Tommasi, e fu pubblicato nel Giornale delle Due Sicilie, che dal giorno 8 luglio prese il nome di Giornale costituzionale delle Due Sicilie.
Nelle prime ore del giorno il Re s'affacciò al balcone centrale della reggia e fu accolto dai gridi del popolo: — Viva il Re! Viva la Costituzione[5].
Però i torbidi ricominciarono piú furiosi nella stessa giornata per la lettera scritta dal Re al figliuolo, duca di Calabria, colla quale deponeva nelle sue mani l'autorità regia, dichiarandosi infermo, e per l'editto al popolo in cui s'annunziava la medesima cosa[6].
Col cadere del giorno le grida aumentarono sí che nella reggia ne furono spaventati, ed il duca, vicario generale, invitò (l'invito diceva: comunque vestiti, tanta era la paura) pochi fidi generali ed alcuni antichi consiglieri, e disse loro di tentare di porre argine in un modo qualsiasi al movimento. Dopo molto discutere prò e contro si venne a conchiudere nel decreto che riporto integralmente:
La Costituzione del regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata per il regno della Spagna nel 1812 e sanzionata da S. M. Cattolica nel marzo di quest'anno corrente, salvo le modificazioni che la rappresentanza nazionale, costituzionalmente convocata, crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari dei reali dominii.
Francesco, Vicario
Questo però non bastò, perché il popolo diceva che il decreto doveva essere firmato dal Re; e di qui nuovi tumulti sino a che lo stesso decreto ricomparve firmato da Ferdinando di Borbone.
Le cose allora cambiarono d'aspetto: tornò la calma e l'allegrezza; la sera tutti gli edifizi di Toledo furono illuminati. Piú ricca d'ogni altra riuscí l'illuminazione nel palazzo del Nunzio Apostolico al largo della Carità.
Il giorno 9 l'esercito costituzionale comandato dal tenente generale Guglielmo Pepe[7] fece il suo solenne ingresso nella capitale e la sera nel reale teatro San Carlo si rappresentò Solimano secondo e Gli amanti alla presenza del Vicario generale, della principessa e del principe di Salerno. Erano presenti allo spettacolo anche il principe di Danimarca ed il principe di Benthneim. Quel giorno fu vista la nuova bandiera tricolore: rosso, nero ed azzurro[8].
I nuovi ministri furono: il conte Zurlo, il conte Ricciardi, il duca di Campochiaro, il generale Carascosa, il cav. Macedonio e Ruggero Settimo, parte designati dal Re, in parte imposti dal campo di Monteforte.
Con decreto del giorno nove fu creata una giunta provvisoria di quindici persone che dovevano essere consultati dal Vicario e dal governo fino all'installazione del Parlamento, e l'incarico di formare detta giunta fu dato al tenente generale Giuseppe Parisi, al cavaliere Melchiorre Delfico, al tenente generale Florestano Pepe, al barone Davide Whinspeare ed al cavaliere Giacinto Martucci.
La lista fu presentata e sulle venti persone proposte il Vicario scelse le seguenti: monsignor Cardosa vescovo di Cassano, il duca di Gallo, il procuratore generale della Suprema corte di giustizia Troysi, l'avvocato generale della stessa Felice Parrilli, il giudice della Gran corte civile di Napoli Angelo Abbatemarco, il colonnello Ferdinando Visconti, il colonnello di cavalleria Giovanni Russo[9], tutti Napoletani; il tenente generale Fardella, il principe di Camporeale ed il capitano di vascello Staiti, di Sicilia.
Fu fissato il giorno tredici[10] di luglio per la cerimonia del giuramento che ebbe luogo nella cappella privata di Palazzo Reale alle undici di mattina.
Il re aveva alla dritta[11] il duca di Calabria principe ereditario ed a sinistra il principe don Leopoldo di Salerno. Dietro si collocarono i ministri, il generale in capo dell'armata costituzionale Guglielmo Pepe ed i capi di Corte. Il cappellano maggiore, don Gabriele Maria Gravina arcivescovo di Melitene, era vicino all'altare. Il re, dopo di aver ricevuto dal presidente e da tutti i membri della giunta gli omaggi secondo l'etichetta di Corte, dichiarò che intendeva mandare ad effetto la sua ferma risoluzione di giurare l'osservanza della Costituzione; quindi avverti la giunta di avvicinarsi all'altare, disse al cappellano maggiore di presentargli i libri santi e pronunziò il seguente giuramento:
Io, Ferdinando di Borbone per la grazia di Dio e per la costituzione della Monarchia Napoletana, re, col nome di Ferdinando I, del regno delle due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i Santi Evangeli che difenderò e conserverò....... (seguivano le basi ordinarie della costituzione). Se operassi contra il mio giuramento e centro qualunque articolo di esso non dovrò essere ubbidito, ed ogni operazione con cui vi contravvenissi sarà nulla e di nessun valore. Cosí facendo, Iddio mi aiuti e mi protegga; altrimenti me ne domandi conto.
Il giuramento profferito era scritto; finito di leggerlo il re alzò gli occhi al cielo, li fissò alla croce e spontaneamente aggiunse:
Onnipotente Iddio che collo sguardo infinito leggi nell'anima e nell'avvenire, se io mentisco o se dovrò mancare al giuramento, tu in questo istante dirigi sopra il mio capo i fulmini delle tue vendette.
Giurarono i figliuoli, dopo, ed immediatamente tutti gli altri; e il Pepe racconta:
Si avvicinò a me, che per debita modestia tenevami lungi fra gli ultimi, e mi disse col volto bagnato di lagrime: «Credimi, generale, questa volta ho giurato dal fondo del cuore»[12].
La sera vi fu spettacolo e grande illuminazione. A San Carlo fu rappresentato Khoa-Kang, la donna del lago; al Teatro Nuovo: La giardiniera abruzzese; al San Carlino: Le cantanti ed alla Fenice L'impostore[13].
Data la Costituzione, giuratala cosí solennemente, bisognava dar principio alle nuove riforme ed ai novelli ordinamenti, e cosí infatti si fece, col decretare le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale[14].
***
Ecco il decreto col quale si davano le norme per le elezioni:
Ferdinando I.
Per la grazia di Dio e per la costituzione della Monarchia Re del regno delle due Sicilie, re di Gerusalemme, ecc.: Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc.: Gran principe ereditario di Toscana, ecc. ecc.
Noi, Francesco duca di Calabria principe ereditario e vicario generale.
Intesa la Giunta provvisoria consultiva di governo abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Il Parlamento nazionale per gli anni 1820 e 1821 si convoca secondo il prescritto degli articoli 104 e 108 al Capitolo VI Titolo III della Costituzione Spagnuola, adottata per lo regno delle due Sicilie.
Sarà convocato in Napoli.
Art. 2. A tale effetto si procederà alle elezioni conformemente a quanto ordina la Costituzione nei Capitoli I-V del Titolo III e secondo la forma che qui si prescrive.
Art. 3. Per questa prima volta l'apertura delle sessioni del Parlamento avrà luogo nel dí primo d'ottobre del corrente anno.
Art. 4. Attesa l'urgenza delle convocazioni del Parlamento non saranno per questa volta osservati gli intervalli stabiliti dalla Costituzione tra le Giunte parrocchiali, distrettuali e provinciali. Le parrocchiali si uniranno nella domenica 20 d'agosto, le distrettuali nella domenica 27 del suddetto mese d'agosto, e le provinciali nella domenica 3 di settembre; procedendosi in tutte conformemente alle istruzioni che accompagnano il seguente decreto.
Art. 5. Verificate le elezioni dei deputati, dovranno questi trovarsi nella città di Napoli dieci giorni innanzi l'apertura del Parlamento.
Art. 6. I deputati, nell'arrivare, assisteranno il Segretario di Stato ministro degli affari interni, onde far registrare i loro nomi e quello della provincia che gli ha eletti, come dovrebbesi praticare, se esistesse la deputazione permanente del Parlamento, in virtú dell'articolo III della Costituzione. Il Segretario di Stato farà comunicazione di tutto alla Giunta provvisoria consultiva di governo.
Art. 7. I deputati dovranno portare le ampie facoltà degli elettori, secondo la formola inserita nelle istruzioni che accompagnano il presente decreto.
Art. 8. Non esistendo la deputazione permanente che deve presiedere le Giunte preparatorie del Parlamento, e raccorre i nomi dei deputati, i deputati per supplire a tale mancanza si uniranno il dí 22 settembre in prima giunta preparatoria e nomineranno tra di loro a pluralità di voti e per questo solo oggetto il presidente, il segretario e gli esaminatori dei quali parla l'art. 112 della Costituzione in luogo delle commissioni di cinque e tre individui che prescrive l'art. 113 per l'esame delle facoltà. La seconda Giunta preparatoria si unirà il dí 25 di settembre, e le altre se fossero necessarie infino al dí 28 di questo mese, in cui si terrà l'ultima giunta provvisoria. A questo modo resterà costituito e formato il Parlamento che darà principio alle sue sessioni il dí 1º d'ottobre conformemente agli articoli 114-123 della Costituzione.
Art. 9. Sarà destinato con altro decreto un locale per le sessioni del Parlamento[15] in questo anno, salvo a determinare per le future sessioni di accordo col Parlamento un locale stabile.
Art. 10. In quanto alle variazioni contenute nel presente decreto per rispetto alla convocazione del Parlamento, alle giunte elettorali ed all'epoca dell'apertura del Parlamento medesimo, dichiariamo esser questo l'effetto indispensabile delle circostanze e della imminenza che è di stabilire il nuovo regime; dovendosi, col tempo successivo, eseguire letteralmente tutto quello che è stabilito nella Costituzione politica adottata, salvo le modificazioni che verranno proposte nel Parlamento medesimo.
Art. 11. Il nostro Segretario di Stato, ministro per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Napoli il dí 22 di luglio 1820.
FRANCESCO, Vicario generale.
Il Segretario di Stato per gli affari interni
Giuseppe Zurlo.
Cosí gli animi si volsero alle cure delle prossime elezioni.
In questo spazio di tempo Palermo insorse, e fu mandato a domare la sedizione, dopo molte preghiere, Florestano Pepe fratello di Guglielmo, ed una squadriglia al comando di Bausan che salpò da Napoli sul finire d'agosto. Palermo si arrendeva agli 11 d'ottobre ed eccone l'avviso ufficiale[16]:
Ultime notizie di Palermo:
Palermo s'è resa. Le nostre truppe l'ànno tutta occupata. Una perfetta tranquillità è succeduta al disordine che ivi è dominato finora. Trentasette morti e 200 feriti è tutta la perdita che contiamo: tra i primi con rammarico si annovera il prode capitano Cosa[17].
Abbiamo questa lieta novella per mezzo d'una bombardiera comandata dal signor Michele Astarita, proveniente da quella città in 34 ore, ed ha recato sul suo bordo l'aiutante di campo di S. E. il generale don Florestano Pepe.
Tra le condizioni fissate fra questo bravo generale ed i Palermitani, per ora si sa che questi ultimi pagheranno le spese della guerra. Villafranca perseguitato s'è rifuggito in Trapani.
Napoli 11 ottobre 1820.
Per quella prima ed unica volta fu nominato un delegato speciale per presiedere la giunta preparatoria d'ogni provincia, nominato dal governo su triplice lista presentata dalla giunta provvisoria consultiva di governo.
Questi delegati speciali furono: per la provincia di Napoli, Tommaso de Liso; Terra di Lavoro, Carlo Cianciulli; Principato Ulteriore, il colonnello dei militi De Filippis; Principato Citeriore, Giustiniano Vecchio; Capitanata, Giulio Cassitti; Terra di Bari, Domenico Acclario; Terra d'Otranto, Benedetto Mangarelli; Molise, Eugenio Palassolo; Basilicata, Saverio Carelli; Calabria citeriore, il barone Ferrari; Calabria Ulteriore (seconda), Gregorio Rossi; 1ª Calabria Ulteriore, Giacinto Sacco; 2ª Abruzzo Ulteriore, marchese Quinzio; 1ª Abruzzo ulteriore, il presidente Arcovito; Abruzzo Citeriore, Francesco Mezzanotte; Valle di Palermo, Salvatore Finocchino; Messina, monsignor Grano; Catania, Carlo Pagliari; Siragusa, Gerolamo Bartolini; Caltanisetta, Mauro Cominelli; Girgenti, Giuseppe Sileggio; Trapani, Giuseppe Lombardo[18].
Ciascuno di questi delegati con un ecclesiastico ed un capo di famiglia nominarono altri quattro cittadini per precisare le diverse giunte preparatorie. Ognuna di esse poi, avvenuta l'elezione, doveva presentare al Segretariato di Stato degli affari interni le mappe relative, col nome di tutti gli elettori. Alla Nazionale di Napoli è conservato[19] il rapporto del delegato speciale de Liso per la giunta preparatoria della provincia di Napoli.
Ecco gli articoli della Costituzione Spagnuola dell'anno 1812 concernenti il sistema delle elezioni[20].
CAPITOLO II.
Della nomina dei deputati per le corti.
Art. 34. Per la nomina di questi deputati si convocheranno le Giunte elettorali di parrocchia, partito e provincia.
CAPITOLO III.
Delle giunte elettorali di parrocchia.
Art. 35. Le giunte elettorali di parrocchia si comporranno di tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo: fra i quali sono compresi gli ecclesiastici secolari.
Art. 36. Nella penisola, nelle isole e nelle possessioni adiacenti si convocheranno sempre queste Giunte la prima domenica del mese di ottobre dell'anno precedente a quello della convocazione delle Corti.
Art. 37. Nelle provincie di oltremare si convocheranno tali Giunte la prima domenica del mese di dicembre, e quindici mesi prima della convocazione delle Corti, in seguito dell'avviso che per le une e per le altre dovranno dare anticipatamente le pubbliche autorità.
Art. 38. Nelle Giunte di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni 200 capi di famiglia.
Art. 39. Quando il numero de' capi di famiglia della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a 400 si nomineranno due elettori, quando ecceda il numero di 500, ne saranno nominati tre e cosí progressivamente.
Art. 40. Nelle parrocchie, il di cui numero di capi di famiglia non ascende a dugento né a cencinquanta almeno, si nominerà un elettore: nelle parrocchie in cui non si abbia almeno questo numero, i capi di famiglia si riuniranno a quei dell'altra immediata, che riuniti nomineranno l'elettore, o gli elettori, in proporzione del numero che risulti dalla loro riunione.
Art. 41. La Giunta parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessarî:[21] ed essi nomineranno in seguito un elettore parrocchiale.
Art. 42. Quando nella Giunta parrocchiale dovessero eleggersi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessarî. Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessarî sarà di trentuno. Lo stesso numero di trentuno compromessarî dovrà impiegarsi in tutti gli altri casi successivi che progressivamente potranno occorrere, onde schivare la confusione.
Art. 43. Ad oggetto di proporzionare dei mezzi facili e pronti anche alle piú piccole popolazioni, rimane stabilito che la parrocchia, i di cui capi di famiglia ascendano a venti nominerà un compromessario: la parrocchia che abbia trenta o quaranta capi di famiglia, nominerà due compromessarî e cosí via. La parrocchia che avesse meno di venti di detti capi, si riunirà alla piú immediata per la elezione dei compromessarî.
Art. 44. I compromessarî delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo additato, si riuniranno nel sito piú atto all'uopo: o quando il numero monti a undici o a nove almeno nomineranno un elettore parrocchiale; se il numero dei compromessarî monti a ventuno o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali; quando il numero dei compromessarî monti a trentuno, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondano al loro numero.
Art. 45. Per essere nominato elettore parrocchiale si richiede la qualità di cittadino, l'età di 25 anni compiti ed essere domiciliato nella parrocchia.
Art. 46. Le Giunte delle parrocchie saranno presiedute dal corpo politico o dell'alcaide[22] della città, paese o villaggio dove si congregassero: e dovrà assistervi il parroco per maggiore solennità dell'atto. Se in uno stesso luogo, per ragione di numero, dovessero congregarsi due o piú Giunte una di queste verrà presieduta dal capo politico o dall'alcaide del luogo, l'altra dall'altro alcaide e le rimanenti da reggitori eletti a sorte.
Art. 47. Giunta l'ora della riunione che seguirà nelle case comunali, o ne' luoghi ove sia solito riunirsi, dopo che i cittadini vi sieno giunti, passeranno insieme riuniti col di loro presidente alla parrocchia. In questa sarà quindi celebrata la messa solenne dello Spirito Santo dal parroco che pronunzierà altresí un discorso analogo alla circostanza.
Art. 48. Terminata la messa ritorneranno al luogo donde partirono, ed in esso si darà principio alla Giunta, nominando a questo riguardo, due scrutinatori ed un segretario tra i cittadini presenti: tutto a porta aperta.
Art. 49. Ciò seguito, domanderà il presidente se alcuno dei cittadini avesse doglienza alcuna da esporre, subornazione o corruzione, onde l'elezione ricada su qualche persona determinata che quando ciò fosse, dovrà immantinenti farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva; risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena: e di tal giudizio non si ammetterà gravame alcuno.
Art. 50. Se sorgessero dubbi su d'alcuno dei presenti, quanto alla concorrenza in questi delle qualità richieste per votare, la stessa Giunta deciderà sull'istante ciò che ne pensa; e le sue decisioni si eseguiranno senza gravame alcuno per questa sola volta, e per questo solo effetto.
Art. 51. Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno alla nomina dei compromessarî. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone uguale a quello dei compromessarî da eleggersi. Il segretario formerà un elenco dei nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti d'elezione, niuno potrà dare il voto a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare.
Art. 52. Terminato questo primo atto d'iscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate, indi verranno pubblicati ad alta voce dal segretario i nomi dei cittadini eletti compromessarî per aver riunito un numero maggiore di voti.
Art. 53. I compromessarî nominati si ritireranno in luogo separato da scegliersi dalla Giunta e conferendo fra essi procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori di quella parrocchia, eleggendo la persona o le persone che riuniscono piú della metà dei voti. Ciò fatto si nominerà tal nome dalla Giunta.
Art. 54. Il segretario distenderà un atto firmato da esso dal presidente e dai compromessarî e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto o agli eletti onde possano far constare la di loro nomina.
Art. 55. Niun cittadino potrà scusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.
Art. 56. Nella Giunta parrocchiale niun cittadino potrà presentarsi armato.
Art. 57. Seguita che sarà la nomina degli elettori, la Giunta verrà immantinenti sciolta; e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.
Art. 58. I cittadini che han composta la Giunta si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un Te Deum solenne, conducendo l'elettore ossia elettori fra essi, il presidente gli scrutinatori ed il segretario.
CAPITOLO IV.
Delle giunte elettorali di partito[23].
Art. 59. Le Giunte elettorali di Partito si comporranno di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capoluogo di ogni partito ad oggetto di nominare l'elettore o gli elettori, i quali debbono in seguito trasferirsi nel capoluogo della provincia, onde eleggere i deputati per le Corti.
Art. 60. Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola, nelle isole e nelle possessioni adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell'anno antecedente a quello in cui debbono formarsi le Corti.
Art. 61. Nelle provincie d'oltre mare si convocheranno tali Giunte la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente a quello di dicembre in cui siensi convocate le Giunte di parrocchia.
Art. 62. Per conoscere il numero degli elettori che ogni partito deve nominare si attenderà ai seguenti precetti:
Art. 63. Il numero degli elettori di partito sarà il triplo di quello dei deputati che debbonsi eleggere.
Art. 64. Se il numero dei partiti della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richiedono in conformità dell'articolo precedente, per la nomina dei deputati che gli corrispondono, si nominerà, ciò non ostante, un elettore per ogni partito.
Art. 65. Se il numero dei partiti fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun partito ne eleggerà uno, due, tre o piú, fino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato dal partito che abbia maggiore popolazione; se ne mancasse un secondo sarà nominato dal partito immediato che piú abbondi in popolazione e cosí successivamente.
Art. 66. Dopo ciò che si è stabilito negli art. 31, 32, 33 e nei tre ultimi precedenti, il censimento determina quanti deputati corrispondono ad ogni provincia e quanti elettori ad ogni partito.
Art. 67. Le Giunte elettorali di partito verranno presiedute dal capo politico o dal primo alcaide del capoluogo del partito: ed a questi funzionari si presenteranno gli elettori parrocchiali muniti dei documenti che assicurino la di loro elezione, onde i di loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbono distendersi gli atti della Giunta.
Art. 68. Nel giorno stabilito si riuniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale decurionali, a porte aperte, e daranno principio alle di loro funzioni colla nomina d'un segretario e di due scrutinatori scelti tra' medesimi elettori.
Art. 69. Gli elettori presenteranno in seguito il certificato della di loro nomina, onde essere esaminati da essi segretario e scrutinatori, ove dovranno nel giorno seguente informare se i certificati presentati siano o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno quindi esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a questo oggetto: ed essi dovranno del pari nel giorno seguente informare della validità di tali documenti.
Art. 70. In questo giorno, dopo che saranno nominati gli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno da' certificati presentati: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti, o agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, la Giunta deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne giudichi: e tali giudizi verranno eseguiti senza gravame.
Art. 71. Terminato questo atto gli elettori parrocchiali col di loro presidente si trasferiranno alla Chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di maggiore dignità che pronunzierà altresí un discorso analogo alle circostanze.
Art. 72. Dopo quest'atto religioso si restituiranno tutti alle case comunali: gli elettori si sederanno senza preferenza alcuna; ed il segretario leggerà alla di loro presenza questo capitolo della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda enunciata nell'art. 49 ed a questo riguardo si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo.
Art. 73. Si procederà immantinente alla nomina dell'elettore, o degli elettori di partito, eleggendoli da uno in uno per mezzo di scrutinio segreto, e con cartelli, nei quali sia notato il nome della persona che si elegge.
Art. 74. Tosto che siensi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li ordineranno, e rimarrà eletto quegli che ne abbia avuto almeno un voto piú della metà: ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunito la pluralità assoluta di voti, pe' due che abbiano ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità deciderà la sorte.
Art. 75. Per essere eletti di partito si richiede la qualità di cittadino nell'esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni almeno compiti e quella di capo di famiglia residente nel partito benché sia secolare, o ecclesiastico secolare. Nel fissare la circostanza di residente nel partito si è avuto presente quella elezione che potrebbe ricadere o nei cittadini che compongono la Giunta o in quelli assenti da questa.
Art. 76. Il segretario distenderà un atto firmato da esso, dal presidente e dagli scrutinatori e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare la di loro nomina. Il presidente della Giunta rimetterà altra copia conforme firmata da esso e dal segretario al presidente della Giunta della provincia ove l'elezione avvenuta sarà iscritta nei pubblici fogli.
Art. 77. Nelle Giunte elettorali di partito si osserverà quanto si previene per le Giunte elettorali di parrocchia negli art. 55 e 58.
CAPITOLO V.
Delle giunte elettorali di provincia.
Art. 78. Le Giunte elettorali di provincia si comporranno dagli elettori di tutti i partiti della medesima, che si riuniranno nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati per assistere presso le Corti in qualità di rappresentanti della nazione.
Art. 79. Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola e nelle isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre dell'anno antecedente a quello della formazione delle Corti.
Art. 80. Nelle provincie d'oltremare si convocheranno la seconda domenica del mese di marzo dell'anno stesso in cui si convochino le Giunte di partito.
Art. 81. Le Giunte elettorali di provincia saranno presiedute dal capo politico del capoluogo della provincia a cui si presenteranno gli elettori di partito muniti del documento della di loro elezione, onde i nomi di essi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti della Giunta.
Art. 82. Nel giorno designato si riuniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi piú convenevole per adempire un atto cosí solenne. Daranno quindi principio alle di loro funzioni colla nomina a pluralità di voti d'un segretario e di due scrutinatori scelti fra gli stessi elettori.
Art. 83. Se ad alcuna provincia corrisponda un sol depurato, concorreranno nella di lui nomina almeno cinque elettori; distribuendosi questo numero tra i partiti che compongono la provincia o formandone dei nuovi per questo solo effetto.
Art. 84. Si leggeranno i quattro capitoli della presente Costituzione che trattano dell'elezione ed indi gli atti delle elezioni fatte nei capiluoghi dei partiti, rimesse dai rispettivi presidenti. Dovranno del pari gli elettori manifestare i certificati della di loro nomina, ond'essere esaminati dal segretario o dagli scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno rappresentare se quei documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori sono esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a quest'oggetto, e dovranno essi altresí dare nel giorno susseguente il di loro parere dei medesimi documenti.
Art. 85. Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di partito si leggeranno gli informi rispettivi sui documenti manifestati e se sorgessero dei dubbî da apporre a tali documenti, agli elettori per deficienza di alcuna delle qualità richieste la Giunta risolverà definitivamente, e senza interruzione delle sue funzioni ciò che le sembri opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.
Art. 86. Gli elettori di partito col di loro presidente si dirigeranno in seguito alla cattedrale, ove si canterà la messa dello Spirito Santo; ed il vescovo pronunzierà un discorso[24].
Art. 87. Terminato quest'atto religioso, ritorneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porte aperte dopo che gli elettori sieno seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell'art. 49, osservandosi pienamente a questo riguardo, quanto si prescrive nell'articolo medesimo.
Art. 88. In seguito si procederà dagli elettori che sono presenti alla elezione del deputato, o dei deputati, da uno in uno; gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e questi nella presenza dei nominatori scriverà nei registri il nome della persona da essi eletta. Il segretario e gli scrutinatori saranno i primi a dare il loro voto.
Art. 89. Subito che siensi presi tutti i voti; il presidente, il segretario e gli scrutinatori gli ordineranno, e rimarrà eletto quelli che abbia raccolto almeno un voto piú della metà. Se niuno avesse raccolto la pluralità assoluta dei voti, pei due che ne avessero ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Terminata l'elezione sarà immantinente pubblicata dal presidente.
Art. 90. Dopo l'elezione dei deputati si procederà a quella dei supplenti collo stesso metodo e forma; ed il di loro numero sarà in ogni provincia la terza parte dei suoi corrispondenti deputati. Se ad alcuna provincia spettasse soltanto la elezione di uno, o di due deputati, eleggerà ciò non ostante un deputato supplente. Questi assisteranno presso le Corti sempre quando si verifichi la morte del proprietario o a parere delle stesse Corti la sua impossibilità di rappresentare, e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o l'altro accidente, dopo seguita la elezione.
Art. 91. Per essere deputato si richiede la qualità di cittadino nello esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni compiuti, e la nascita nella stessa provincia, o il domicilio in essa con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell'ecclesiastico secolare.
Nel fissare l'accennata residenza si è avuto presente che l'elezione può ricadere nei cittadini che compongono la Giunta e nei cittadini assenti di questa.
Art. 92. Per essere deputato di Corti si richiede altresí il possesso d'una proporzionata rendita annuale procedente dai beni proprî.
Art. 93. La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa sino a che le Corti che dovranno riunirsi, dichiarino essere giunto il momento e disegnino cosí la quota della rendita, come la qualità dei beni da cui debba procedere. Ciò che le Corti decideranno a quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse qui espresso.
Art. 94. Se avvenisse che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella in cui sta domiciliata sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la provincia di sua nascita verrà presso le Corti il supplente a cui corrisponda[25].
Art. 95. Le segreterie di Stato, i consiglieri di Stato, e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale non potranno essere eletti deputati.
Art. 96. Neppure potrà essere eletto deputato qualunque straniero; sebbene abbia ottenuto decreto di nazionalità.
Art. 97. Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà essere eletto deputato per la provincia in cui esercita le sue funzioni.
Art. 98. Il segretario distenderà l'atto della elezione, e lo firmerà una col presidente e con tutti gli elettori.
Art. 99. Tutti gli elettori in seguito, senza esenzione, daranno a tutti, ed a ciascuno dei deputati eletti ampli poteri nella forma che in appresso si prescrive, onde presentarsi nelle Corti. Ciascun deputato dovrà separatamente ricevere una copia uniforme di tali poteri.
Art. 100. I poteri saranno concepiti nei termini seguenti:
Nella città, o villaggio di..... il giorno..... del mese di..... dell'anno.... nella sala di.... essendosi congregati i signori (seguiranno i nomi del presidente e degli elettori) hanno dichiarate innanzi a me pubblico notaro ed a testimoni chiamati a quest'oggetto, che essendosi proceduto in conformità della Costituzione politica della Monarchia Spagnola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di partito, con tutte le solennità prescritte dalla stessa Costituzione, siccome constava dai certificati originali a questo riguardo; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti dei partiti della provincia di...... del corrente anno...... mese...... giorno...... hanno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbano concorrere per rappresentarla alle Corti, e che furono eletti per tali deputati dalla stessa provincia i signori N. N. N. siccome consta dall'atto disteso e firmato. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri ai medesimi deputati insieme riuniti ed a ciascuno d'essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare le auguste funzioni dei di loro incarichi[26].
E perché riuniti cogli altri deputati di Corti come rappresentanti della Nazione Spagnola possano concedere e risolvere quanto giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione, e conservarsi nei limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o variare in modo e sotto pretesto alcuno niuno dei suoi articoli, gli stessi elettori quindi in virtú di tutte le facoltà ad essi concedute per l'adempimento del presente atto si obbligano, tanto in nome proprio quanto in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia a tener per valido, ubbidire ed adempiere tutto ciò che i nominati deputati di Corti facessero, e tuttociò che da queste si risolvesse in conformità della Costituzione politica della Monarchia Spagnola[27]. Tanto hanno dichiarato e concesso in presenza dei testimoni N. N. che insieme con essi elettori si sono firmati. Di tutto ciò fò fede, ecc.
Art. 101. Il presidente, gli scrutinatori e il segretario rimetteranno immantinenti una copia da essi firmata dell'atto seguito delle elezioni alla deputazione permanente delle Corti, e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia.
Art. 102. I deputati godranno d'una indennità a carico delle rispettive Provincie e la di cui quantità verrà fissata dalle Corti nel second'anno d'ogni deputazione generale. A' deputati d'oltremare si abbonerà altresí per ispesa di gita e ritorno la somma che giudichino necessaria le rispettive Provincie a cui appartengono.
Art. 103. Nelle Giunte elettorali della Provincia si osserverà quanto si prescrive negli art. 55-58. In queste Giunte rimarrà luogo ciò che si prescrive nell'art. 328[28].
Stabilite cosí le cose, niente altro rimaneva a fare che nominare i deputati al solenne Congresso.
Nei tre mesi che precedettero le elezioni è fama che Ferdinando I passeggiando pei dorati saloni della sua reggia esclamasse in presenza dei suoi cortigiani piú devoti: — Sono nato libero e voglio morir libero! Significando che la sua libertà non era compatibile con quella dei suoi popoli. Certo che in quei giorni si mostrò sempre poco inchinevole al nuovo ordine di cose e non solo cessò di frequentare i teatri dei quali era amantissimo, ma si astenne dall'andare alla parata di Piedigrotta, il dí 8 di settembre, cosa che destò quasi uno scandalo in Napoli[29].
Ora bisogna notare che le provincie essendo tenute in ordine dall'esercito, ed essendo i militari elettori di primo grado, grande fu la loro influenza sugli elettori. I ministri ne aspettavano con ansia i risultati temendo che fossero scelti a deputati i patriotti piú caldi e piú avventati.
Pure fra i settantadue eletti nel Napoletano pochissimi avevano voce di sfrenati Carbonari. Dei deputati uno era cardinale[30], nove sacerdoti, ventiquattro possidenti, otto professori di scienze, undici magistrati, due impiegati del governo, nove dottori, cinque militari e tre negozianti.
Le elezioni furono fatte onestissimamente ed il Colletti si lagna che vi furono eletti due nobili unicamente. Ecco le sue precise parole:
I collegi elettorali mostraronsi avversi all'antica nobiltà, cui spesso disonestamente impedivano il diritto comune di dare il voto. Furono ingiusti ed ingrati, perciocchè la legge non esclude i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di nome e questi nomi, Colonna, Caracciolo, Pignatelli, Serra diedero alla scure il primo sangue per amore di nobiltà[31].
Terminate le elezioni, venuti gli eletti a Napoli si ebbero le sessioni preparatorie, che si tennero nell'antica biblioteca di Monteoliveto, e si fissò il giorno della solenne apertura.
Ferdinando I avrebbe voluto che mai fosse realmente giunto questo giorno, e, quando vide che non era piú possibile indietreggiare d'un passo solo, fece sentire pel Conte Zurlo che avrebbe dato l'incarico d'assistere alla cerimonia al figlio Francesco quale suo vicario.
I deputati energicamente risposero che ove il Re perseverasse in tale idea, essi non si sarebbero radunati ed avrebbero invitato il generale Pepe[32], a nome del bene pubblico, a non deporre il comando. Il Re intimidito promise di recarsi all'apertura del Congresso e di giurare.
Nell'ultima seduta tenuta dalla Giunta preparatoria si diede lettura di una lettera del ministro dell'interno, colla quale invece della chiesa di San Sebastiano si prescriveva per la cerimonia quella dello Spirito Santo a Toledo, molto piú vasta ed adatta all'uopo[33].
In quest'ultima adunanza furono eletti il presidente, il vicepresidente, ed i segretari del Parlamento, che nello stesso giorno 28 di settembre si recarono al Palazzo dove furono, pomposamente, ricevuti dal Re. Prese pel primo la parola il Cardinale Firrao proponendo che s'ordinasse un triduo all'Altissimo. Il Re approvò la proposta e promise formalmente d'intervenire all'apertura del Congresso.
Ed eccoci alla cerimonia che entusiasmò fino al delirio i Napoletani, accorsi da tutte le parti della città e dei paesi vicini nella strada antica di Toledo fin dalle prime ore del giorno gremendone le tre vaste piazze maggiori[34].
Il primo d'ottobre milleottocentoventi capitò anche di domenica ed appunto perciò fu maggiore il concorso del popolo.
Dalle prime ore del mattino il corpo delle truppe della guarnigione di Napoli e dei militi nazionali della Capitale e delle provincie erano disposte in due ale del reale palazzo lungo la strada di Toledo fino all'ingresso della chiesa dello Spirito Santo.
Il recinto in essa riserbato al Parlamento era separato dal resto della chiesa da una ringhiera che lo rendeva visibile a tutti ma separato dagli spettatori[35].
Il Re uscí dal palazzo alle dodici, quando già i deputati ed i ministri erano al luogo convenuto nel quale entrarono, come poco dopo anche il Sovrano, per una porta interna che dà nel Conservatorio omonimo. Precedevano il Re la scorta della cavalleria della guardia e le carrozze, nella prima delle quali era la duchessa di Calabria, Maria Isabella infante di Spagna[36], col duca di Noto Ferdinando suo figlio, che allora aveva soli dieci anni compiuti[37]; nella seconda gli infanti Carlo principe di Capua e Leopoldo conte di Siracusa; nella terza il principe di Salerno Leopoldo Giovanni[38]; e nella quarta le principesse Cristina e Antonietta, che dovevano andare incontro al Re al suo arrivo alla sala della cerimonia. Una deputazione di 22 rappresentanti della Nazione ricevettero questi personaggi reali accompagnandoli alla tribuna[39]. Seguiva il corteggio del Re, che era aperto da un distaccamento di usseri e dragoni della guardia di sicurezza in avanti che serviva al buon ordine della strada, lo stato maggiore del governo di Napoli, lo stato maggiore dei militi nazionali di Napoli, un distaccamento delle guardie nazionali a cavallo, gli alabardieri, i battitori della cavalleria della guardia, le carrozze con la corte di Sua Maestà[40]. Dopo un distaccamento di cavalleria della guardia, incedeva pianamente fra gli applausi dei popolani — dice il Pepe nelle sue Memorie — senza entusiasmo[41] la carrozza del Re col principe ereditario. Immediatamente cavalcava allo sportello Guglielmo Pepe come generale in capo dell'esercito costituzionale. Chiudeva lo splendido corteggio reale uno squadrone di cavalleria della guardia, ed un distaccamento della guardia reale a piedi.
Una salva d'artiglieria annunziò il suo arrivo ed una commissione di deputati venne ad incontrarlo[42].
Il Re era assistito dal suo maggiordomo maggiore, dal capitano delle guardie, dal cavallerizzo maggiore e dal somigliere del corpo che stavano dietro la sedia del Sovrano. I ministri ed il generale comandante dell'esercito costituzionale e tutta l'assemblea era in piedi al suo arrivo. Seduto sul trono aveva alla destra il principe ereditario, ed il principe di Salerno e i Segretari di Stato lo circondavano. Alla sua destra era un tabouret, sul quale erano deposte la corona e lo scettro d'oro. Il presidente del parlamento era a mano destra del trono, ma dopo gli scalini e sul pavimento della sala; i segretarii dirimpetto al presidente di contro ad un piccolo tavolo sul quale era il libro degli Evangeli.
Il Re fece un cenno, il presidente si accostò col libro santo nelle mani ed il Sovrano stesa su di esso la destra pronunciò il giuramento mentre il segretario Berni leggeva la formola scritta, da noi ripetuta già poco innanzi. Le ultime parole erano appena pronunziate che furono ricoperte dalle grida di gioia del popolo[43]. Dopo, il cavaliere Galdi sorse quale presidente del nuovo Parlamento a parlare:
Sacra reale maestà.
L'eterne leggi con le quali la Provvidenza regola e compone l'ordine dell'Universo, la loro costanza e la loro apparente discordia stessa, considerate dall'uomo religioso non men che filosofo, e quindi ridotte a chiari teoremi ed a formole generali, costituiscono il codice delle verità di uso comune a tutti i popoli inciviliti.
Se al contemplator geologo faran meraviglia il cangiato aspetto delle isole e delle terre, i laghi, ed i mari disseccati, i nuovi continenti sorti dal seno delle onde, l'abbassamento delle montagne, le piante e gli animali totalmente spariti dalla superficie del globo, e quelli che vi si rinvengono di nuova creazione; non minor maraviglia recar debbono al filosofo politico le vicessitudini delle nazioni, delle monarchie, delle repubbliche ed i cangiati costumi, le cangiate leggi, ed i cangiati governi e la loro grandezza e decadenza le cause che le producono.
Quell'energica forza della natura che fa cambiare di continuo l'aspetto del mondo fisico, tende ancora di continuo a far lo stesso del mondo morale. Ma l'Autor del tutto sostiene da solo con l'onnipossente mano, e conserva la gran mole dell'Universo; ed affida all'uomo, ai monarchi, ai governi il conservar l'ordine morale e civile dei popoli; quindi solo all'uomo di squisiti sensi, di ragion penetrante, un raggio infuse dell'eterna luce, lo rese inclinato alla sociabilità, a riunirsi in famiglia, in città e quindi a comporsi uno Stato bene organizzato, onde gradatamente poi nacquero le grandi società ed i grandi Imperi.
Finché l'uomo seguí i dettami della ragione e della giustizia, di poche semplicissime leggi ebbero bisogno le società civili: non vi furono ostinate guerre e frequenti: i vecchi Patriarchi ressero il tutto e non trovarono nei loro figli e concittadini che obbedienza e rispetto. Ma sopraggiunsero le ricchezze e l'ambizione di dominio, crebbero i bisogni delle società, crebbero i delitti, e divennero necessarii complicati codici di legislazione. In mezzo a queste vicissitudini nacque la funesta discordia civile, mostro che ha mille diverse lingue, mille aspetti e sotto mendicati pretesti va divorando le popolazioni della terra. Si credé di poter rimediare a tanti mali con nuove leggi, ma spesso inefficaci, perché mal sostenute dai costumi; si ricorse alla viva forza, e si aberrò fra gli eccessi della tirannide e della demagogia.
Talvolta per accrescere la felicità dei popoli si affrettò la loro rovina, facendo pompa d'uno spirito esagerato d'innovazione e di perfettibilità; e dall'altra parte, credendosi tanti mali della società prodotti dal filosofismo, si gridò contro le scienze e gli scienziati e si corse verso la barbarie.
Per questi vizii caddero in rovina i piú fiorenti imperi, quando credeansi giunti all'apice della loro grandezza e perché dominati dalla superbia e dall'avarizia, mentre senza tali sforzi della politica astratta, e solo per qualche resto di virtú antica, si rivelarono vegeti e robusti quelli che credeansi prossimi al loro decadimento. Restava ed ancor resta a sciogliersi il gran problema di moderare l'orgoglio delle nazioni nella loro grandezza e prosperità e di rincorarne lo spirito abbattuto dall'oppressione e dalle ingiustizie; ma il dito solo della Provvidenza, coll'onorata scuola delle sventure poteva indicare ai monarchi ed alle nazioni, la stella polare che doveva salvarli dall'oceano dei mali.
Questa stella consisteva in una Costituzione saggia, moderata, figlia di maturo sapere e di matura esperienza. Questa dovea consistere in un patto sociale che sottraesse i popoli dalle violenze dei governi arbitrari, e i governi moderati dalle esagerate pretensioni dei popoli; in un patto voluto dall'utile universale, sanzionato dalla religione piú augusta, e che giungesse finalmente a comporre le due cose pria credute insociabili, la libertà ed il principato. Verso il declinare del passato secolo, le cose d'Europa giunsero a tale di esser divenuto necessario il ricomporre i patti sociali. Ma dov'erano i Re, padri amorosi dei popoli? E dove erano i popoli figli obbedienti dei Re? I rimedi ai quali si ricorse furon veleni per l'ordine sociale; fummo minacciati di nuova barbarie e delle tenebre di notte eterna. Ed ancora non poche nazioni vanno fluttuando nell'incertezza di loro sorte: non trovano il vero punto di equilibrio ove fissarsi e nol troveranno per lungo tempo, se la divina mano del Creatore non le ricompone in miglior ordine, come intorno al sole, per le leggi di gravità, stabilí le orbite dei pianeti nel dí che trasse il mondo dal caos.
In mezzo alle sventure universali di Europa, le ultime Spagne erano state vie maggiormente afflitte da tutti i mali, onde Iddio suol fare esperienza della costanza d'un popolo. Quasi soggiogate da un bellicoso, e fino a quel momento creduto invincibile esercito straniero; il commercio distrutto, le colonie ribellate, espugnati i baluardi della penisola, incenerita la marina, sbaragliato l'esercito, prigioniero il Re; quando alla voce della religione e dell'onor nazionale si rammentano gli Ispani esser discendenti dei Consalvi e dei Mendozza corrono alle armi, debellano il nemico, liberano dai suoi timori l'Europa, riconquistano le loro franchigie e riconquistano il loro Re; si formano una Costituzione che ha servito a noi di modello, e che non sarà inutil monumento di ragion politica alle nazioni dell'universo.
Signore, questa costituzione è figlia di lunga esperienza, e di quel che meglio dettarono i pubblicisti d'Europa dalla metà del passato secolo finora. Ella sembra aver colto il vero punto di riposo e di contatto fra i diritti dei popoli e le prerogative dei monarchi. Ella ha saputo distribuire ai figli l'avuta eredità, lasciando al padre una ragionevole latitudine nelle sue disposizioni, è lontana da tutti gli estremi viziosi che lasciano sempre nell'incertezza le sorti delle nazioni. Questa costituzione procede e s'innalza con una maestosa piramide, ne formano l'ampia e solida base la dichiarazione dei dritti e doveri dei cittadini; prosegue, nelle ben calcolale elezioni, assicurando una scelta di rappresentanti nazionali, cui presiede sempre la religione, assiste al piú ch'è possibile il voto universale, si allontanano i germi di corruzione, si apre la strada al merito, che si fa passare al vaglio di molteplici e severi esperimenti. Questa Costituzione estesa definisce e circoscrive i limiti del potere legislativo, quind'insensibilmente lo avvicina all'esecutivo per mezzo del Consiglio di Stato e dell'Alta corte di giustizia e pianta alla sommità dell'edifizio il Monarca in tutta la sua grandezza circondato dai suoi ministri e da tutto lo splendore e la forza del potere esecutivo: tutto è ordine e simmetria, tutto solidamente costrutto; non resta luogo di aggiungere né di togliere una pietra angolare del grande edifizio senza deturparlo o farlo cadere in rovina.
Qual'è durerà immoto ed indistruttibile come la gran piramide di Egitto che da quaranta secoli sfida il tempo e le stagioni, e rimarrà a sostenerne gli oltraggi per quaranta secoli ancora.
S. R. M. Signore, noi abbiamo giurata colle lagrime agli occhi e con religioso rispetto, questa Costituzione. Il popolo ha veduta la nostra commozione e le nostre lagrime. Vostra Maestà ancora ha giurato lo stesso, e 'l discendente e l'erede della religione di S. Luigi e delle virtú civili di Carlo III non giura invano.
Ecco stabilito tra il Re ed il suo popolo un nuovo patto sociale che assicura ad entrambi la loro quiete e la felicità avvenire. Iddio d'Israele non sdegnò spesso di pattuire col popolo eletto e perché lo sdegnerebbero i Re?
Con questo fatto è assicurata la grandezza vostra, la vostra gloria e le legittimità della vostra dinastia. Ella non riposa piú sulla volontà d'un solo, non su precarie alleanze straniere, ma su la volontà decisa di sette milioni di cittadini pronti a versare l'ultima stilla del loro sangue in difesa della religione degli Avi, della Patria e del Re.
Quell'adorabile famiglia che vi fiorisce d'intorno, come all'ombra del maestoso cedro del Libano crescono le sacre palme, quei rampolli del vostro a noi sí caro primogenito figlio, cresceranno anch'essi nelle avite e domestiche virtú: dalla M. V. apprenderanno ad imitare le virtú degli avi, gli arcani dei governi, la sana politica e la dura milizia. Uno ne crescerà certamente tra essi, che di unita alle arti di pace saprà coltivare quella della guerra.
Egli accoppierà al brillante coraggio ed all'alma intrepida di Francesco I e di Enrico IV, il saper militare del gran Condé; e se, tolga il cielo l'augurio, sarà chiamato a combattere, lo vedremo circondato dai bellicosi Marsi, di Dauni, da Sanniti, da tutti i popoli della Magna Grecia e della Trinacria alle frontiere del regno come l'Angelo del Signore con l'adamantina spada stava alla difesa del Paradiso terrestre.
Ora finalmente, accettata e giurata la nostra Costituzione, non sarà piú chimerica e sprecata invano nell'isola la forza che ebbero nelle armi i nostri avi, ed il risorgimento della marina; non piú inceppati i progressi dello spirito umano e dell'istruzione pubblica; non disordinato e dilapidato l'erario; non compromessa la dignità del Monarca e della nazione nelle politiche transazioni. Le pagine del Codice di Astrea rimarranno immuni da qualunque macchia e custodite da incorruttibili sacerdoti; e il potente braccio e la volontà della maestà vostra e le assidue e regolari cura del Parlamento nazionale assicureranno sí bel retaggio fino alla nostra piú remota paternità. Risorgeranno i Geleuci e gli Architi, gli Archimedi ed i Tulli onore delle nostre regioni e del genere umano: risorgeranno i bei monumenti dell'arte antica su questa terra felice, riuniremo in una sola epoca tutti gli onori, onde fummo presenti dal fiorire degli Italo-Greci ai tempi d'Augusto, e dal regno di Alfonso di Aragona a quelli di Carlo III.
Deh! tu onnipotente Iddio, arridi dal Cielo a sí felice augurio: conserva nel Re il padre e benefattore del popolo: conserva nel popolo la famiglia ed il baluardo del Re: conserva nel Parlamento nazionale il vigile custode delle nostre Istituzioni e delle nostre leggi, e fa che viva e regni per lunghi anni l'augusto nostro Ferdinando, sí che divenga il Nestore dei Monarchi Costituzionali[44].
Il re rispose brevemente cosí:
Gradisco sommamente i bei sentimenti e leali che il Parlamento per l'organo del suo presidente mi esprime e spero con la sua cooperazione vedere sempre piú felice e tranquilla questa Nazione che per tanti anni ho governato e governo.
Indi Ferdinando primo, preso il discorso d'apertura, lo porse al figlio Francesco, duca di Calabria che lesse:
Signori Deputati,
Incomincio dal render grazie a Dio che ha conservato la mia vecchiezza, circondandomi di lumi pe' miei amatissimi sudditi. In voi considero la nazione come una famiglia, della quale potrò conoscere i bisogni e soddisfare i voti. Non altro è stato mai il mio desiderio nel lungo regno che il Signore mi ha concesso se non di ricercare il bene e di seguirlo. Voi mi presterete d'ora innanzi la vostra mano nell'adempimento di questo sacro dovere: ed io raccogliendo dalla vostra propria voce i voti della nazione, sarò liberato dall'incertezza di doverli interpetrare. Per conseguire l'oggetto delle nostre comuni cure, io debbo richiamare la vostra attenzione alle importanti operazioni che vi sono commesse ed alle difficoltà che noi dobbiamo superare. Il conoscer queste sarà un eccitamento maggiore alla vostra saviezza ed alla vostra prudenza: ci farà acquistare anche la gloria, se avremo saputo trionfare degli ostacoli che ci presentano le circostanze dei tempi, e le conseguenze stesse delle stesse nostre passate vicende.
Voi siete in primo luogo incaricati dell'importante opera delle modificazioni da farsi alla Costituzione Spagnuola, onde adattarla al nostro bisogno. Molte delle nostre istituzioni sono compatibili con qualsivoglia ordine politico. Tali sono la divisione del nostro territorio, il sistema di pubblica amministrazione, ed il nostro ordine giudiziario. Io sono sicuro che il Parlamento valuterà sopratutto il bene di evitare il piú che è possibile i cangiamenti dell'ordine interno, e tutto quello in generale che la nostra stessa esperienza ci raccomanda.
Noi consolideremo la Costituzione, se la fonderemo sulle basi delle nostre antiche instituzioni e delle idee che ci sono familiari. Non intendo già che questa considerazione vi ritenga dal proporre quegli inevitabili cambiamenti che sono necessari a rendere solido, durevole ed utile alle generalità il nuovo ordine politico che oggi fondiamo. Il mio animo riposa tranquillo nella saviezza del Parlamento, che saprà scegliere il giusto mezzo tra la necessità e l'utilità.
Vi raccomando principalmente di assicurare l'ordine pubblico, senza del quale ogni sistema politico e civile resterebbe privo d'effetto. Voi saprete dar vigore al governo, la forza del quale si confonde con quella delle leggi, quando il suo andamento è da questa diretto. Custodite gelosamente le guarentigie individuali dei cittadini: non sottoponete le volontà particolari alla generale; e rivestite l'autorità che la rappresenta di tutti i mezzi necessari a farla rispettare. Questo è il primo carattere d'ogni governo civile e d'ogni nazione che voglia far rispettare la propria indipendenza.
L'inviolabile attaccamento che la nostra nazione ha dimostrato alla nostra cattolica religione, mi rende sicuro che il Parlamento ne custodirà la serietà, e conserverà con ciò il piú bel pregio della Costituzione. Noi non siamo mai stati persecutori delle idee altrui ed abbiamo sempre lasciato a Dio il giudizio della credenza degli altri. Il nostro suolo non è stato mai macchiato di persecuzioni religiose, anche nel tempo del fanatismo e dei pregiudizii. Ma i popoli che professano un'altra credenza, non hanno il diritto di contaminare neppure coll'esempio, la verità e severità della nostra dottrina. I doveri dell'ospitalità non possono essere maggiori di quelli che noi abbiamo verso noi stessi.
Stabilite felicemente, come spero, le basi del nostro ordine politico, ed invocata l'assistenza e la protezione del Signore Iddio a tutti i travagli dai quali dipendono i riordinamenti del Regno, noi potremo facilmente provvedere a tutti i nostri interni bisogni.
Io debbo prima d'ogni altra cosa manifestarvi la soddisfazione che provo nel vedere intorno a me i deputati dell'una e dell'altra Sicilia. Queste due parti della mia famiglia egualmente a me care, e da ciascuna delle quali ho ricevute prove d'attaccamento, non sono state giammai per me divise.
I disordini parziali non decidono della volontà né dello spirito d'una nazione. Io sono stato sempre persuaso che la Sicilia al di là del Faro non avrebbe mai smentito il nobile carattere che l'ha sempre distinta; e mi compiaccio che ella siasi affrettata a confermare col fatto la mia opinione. Da' lumi uniti di due popoli, ai quali la natura è stata prodiga dispensatrice d'ingegno e di generosi sentimenti, io non posso non ripromettermi misure, leggi e regolamenti tali, che assicurino con indissolubili legami di unità e di reciprocazione le rispettive loro facoltà.
Affinché voi possiate avere una esatta notizia della situazione del regno, io ho ordinato a tutti i miei segretari e ministri di Stato di presentare al piú presto che potranno, un rapporto dello stato di ciascun ramo. Lo stesso desiderio per quanto riguarda le sue operazioni, ho manifestato alla Giunta provvisoria di governo, che ha col suo consiglio assistito il mio amatissimo figliuolo e vicario, che ha sí bene corrisposto alla fiducia mia e della nazione.
Lo stato delle nostre relazioni coll'estero è dilicato, ma presenta difficoltà, a superar le quali, può forse essere bastevole la moderazione unita ad un contegno nobile e fermo.
La necessità di questo contegno vi persuaderà altresí de' sacrifizii che la nazione dee fare nel ramo delle finanze. Lo stato di queste non è solamente la conseguenza della nostra attuale posizione; ma anche delle circostanze nelle quali ci troviamo dopo l'anno 1815.
Voi vedrete dal rapporto del segretario di Stato ministro di questo ramo gli sforzi da me fatti, onde soddisfare a tutti gli straordinari bisogni e proporre alla nazione una stabile prosperità.
Le medesime circostanze hanno influito e influiscono attualmente nel dipartimento della guerra. La vostra saviezza vi guiderà naturalmente a distinguere lo stato momentaneo dal permanente, onde l'armata serve al suo scopo e non divenga onerosa alla nazione.
Le nostre milizie ci presentano una forza interna che non aggrava il tesoro e che è della piú grande utilità a mantenere l'ordine e la tranquillità delle persone.
Le stesse considerazioni vi si presenteranno per la nostra marina che noi dobbiamo principalmente rivolgere alla protezione del commercio marittimo ed alla difesa delle nostre coste.
L'interesse del nostro commercio politicamente calcolato, vi sarà presentato dal nostro segretario di Stato ministro degli affari interni. Formerà questo uno dei piú gravi ed importanti argomenti delle vostre deliberazioni.
Voi troverete preparate tutte le altre instituzioni delle quali dipende l'interna prosperità del regno. Io ho conservato dopo il 1815 tutte quelle che l'esperienza ed il voto nazionale indicavano come necessarie ed utili.
Raccomando alle vostre cure gli stabilimenti d'educazione, di beneficenza e di umanità, le prigioni, sopratutto, lo stato delle quali è ancora lontano da quello a cui avrei desiderato di portarle.
Il dipartimento della giustizia presso a poco è fondato sulle stesse basi che io avrei stabilite.
Io mi sono giovato dell'esempio e dell'esperienza ed ho adottato le leggi che mi sono sembrate le migliori; perché di niun'altra passione sono stato capace fuorché del bene dei miei popoli. Il mio ministro di grazia e giustizia vi proporrà i progetti necessari per perfezionare questo ramo importante. Se altri miglioramenti giudicherete necessari alla libertà delle persone ed alla sicurezza delle proprietà voi dovete esser persuasi che proponendoli, andrete sempre incontro al mio desiderio.
Quanto agli affari ecclesiastici l'ultimo concordato ha fatto sparire tutte le antiche controversie con la Corte romana. Per esso è stata restituita la calma alle coscienze. Sono stati ridotti i vescovadi, e si è preparata la dotazione ed il miglioramento del clero. Per ottenere quei vantaggi è stato d'uopo di convenire di molte transazioni. Io vi ho consentito, perché le ho riguardate come prerogative, alle quali non ho voluto sacrificare l'interesse principale de' miei popoli. Io sono persuaso che in tutte le future transazioni il Parlamento si farà sempre guidare dal rispetto dovuto alla Santa Sede e dalla necessità di stringere sempre piú le relazioni di amicizia che debbono essere fra due Stati vicini ed insieme legati per un comune interesse.
Dopo questa breve esposizione dello stato nostro, mi rimane solamente a dirvi che non permettendomi ancora le mie forze di riprendere tutte le cure del governo io continuerò per ora ad affidarle al mio amato figliuolo ed erede Duca di Calabria nella qualità di mio Vicario generale. Io sono stato compiaciuto del modo onde egli ha corrisposto alla mia ed alla vostra fiducia.
L'esperienza servirà a renderlo piú maturo nel governo ed a voi piú caro. Io avrò verso la Nazione il merito di avere, non solamente formato il suo cuore, ma di avergli altresí additati i mezzi di rendervi felici.
Signori deputati, niun momento nella storia della monarchia è stato piú importante di questo. L'Europa tutta ha gli occhi sopra di noi. L'Onnipotente che regge il destino di tutti i popoli ci ha messi nella posizione di acquistare con la moderazione e con la saviezza la stima di tutte le nazioni.
È nelle nostre mani di consolidare le nostre istituzioni ed il renderle stabili, durevoli e tali che producano la nostra prosperità.
Quanto a me, non farò che secondare il voto dei miei popoli, e sarò unito ad essi con quella medesima fiducia che hanno a me dimostrata. Io desidero di portare con me nella tomba la vostra riconoscenza, e meritare il solo elogio di aver sempre voluto la vostra felicità.
Dopo le parole del Re, il Duca di Calabria baciò ripetutamente la mano al padre ed aggiunse — dicono i contemporanei — abbastanza commosso:
Nell'atto che ringrazio a Voi, mio amato Padre e Sovrano, della bontà con la quale vi siete degnato di esprimervi benignamente a mio riguardo, vi assicuro che tutti i miei sforzi, sinché avrò vita, saranno diretti al vostro servizio al vantaggio della Nazione.
Il presidente Galdi riprese la parola per ringraziare il Re, ed infine il tenente generale Pepe fece la solenne rinunzia del comando in capo dell'esercito nazionale cui re Ferdinando rispose accettando[45].
Terminata la cerimonia, il Re col suo corteggio pomposo uscí di Chiesa per tornare al palazzo. Ma il cielo che nel mattino era sereno si fe' scuro e quando il Re giunse s'addensarono le nubi e piovve. I superstiziosi temettero, e ricordarono il fatto quando la Costituzione fu abolita nell'anno seguente[46].
La sera vi fu uno spettacolo gratis in tutti i teatri della capitale, gran pranzo di gala a corte, ed al massimo San Carlo si recò il principe ereditario con la moglie ed il principe di Salerno. Quella sera il duca di Calabria indossava la divisa di colonnello di fanteria della milizia nazionale ed il principe di Salerno quella degli usseri della guardia di sicurezza interna.
Nella seduta del 2 ottobre[47] furono formate le commissioni — oggi uffici — all'oggetto di facilitare l'andamento ed il disbrigo degli affari interni. Furono, dunque cosí costituiti:
I. Commissione. — Legislazione: Lauria Francesco. Scrugli Francesco, Saponara Felice, Arcovito Guglielmo, Catalani Vincenzo, Tafuri Michele, Pelliccia Alessio, Ceraldi Pasquale, De Cesare Innocenzio.
II. Guerra, marina ed affari esteri: Begani Alessandro, Giovanni Bausan, Rossi Francesco, Morici Domenico, Macchiaroli Rosario, Poerio Giuseppe, De Concilii Ernesto, Firrao Giuseppe cardinale, de Donato Tommaso.
III. Milizie provinciali, gendarmeria ed altro oggetto di pubblica sicurezza: Sponsa Diodato, Perugini Pietro Paolo, Borrelli Pasquale, De Piccolellis Mario, Coletti Decio, Melchiorre Paolo, Mazziotti Gerardo, Vivacqua Francesco, Corbi Carlo.
IV. Finanze: Matera Domenico, Ginestous Cesare, Gerardi Giuseppe, Incarnati Francesco Saverio, Paglione Gennaro Domenico, Pessolani Saverio Arcangelo, Losapio Giuseppe, Dragonetti Luigi.
V. Commercio, agricoltura, arti ed industria: Angelini Gian Fedele, Netti Raffaele, Coletti abate Michele, Giovane Giuseppe Maria, Jacuzio Francesco, Riolo Paolino, Lozzi Giovannantonio, Corbi Vincenzo, Caracciolo Gerardo.
VI. Istruzione pubblica: Petruccelli Francesco, Semmola Mariano, Strano Francesco, Sonni Domenico, Jannantuono Papiniano, Lepiane Vincenzo, Flamma Paolo, Buonsanto Vito, Desiderio Giuseppe.
VII. Esame e tutela della Costituzione: Delfico Melchiorre, Ricciardi Amodio, Nicolai Domenico, Galanti Luigi, Maruggi Giovanni, Cassini Domenico, Vasta Tommaso, Ruggero Petrantonio, Imbriani Matteo.
VIII. Amministrazione provinciale e comunale: Carlino Ippazio, Rondinelli Benedetto, De Oraziis Biagio, Brasile Saverio, Trigona Salvatore Giuseppe, Fantacone Giancarlo, Castagna Michelangelo, De Luca Antonio Maria, Mercogliano Antonio.
IX. Governo interno: Presidente, segretario Berni, De Filippis Carlo, Mazzone Liberatore, Orazio Giuseppe.
I deputati entrati in carica ottennero un diploma di nomina, muniti del suggello del Parlamento nazionale[48], di questo tenore:
Parlamento delle Due Sicilie.
Certifichiamo noi qui sottoscritti, presidente e segretari pro tempore del parlamento nazionale, qualmente il signor ..... è stato nominato deputato al Parlamento per la provincia di Napoli, e che i suoi poteri sono stati esaminati e trovati in regola.
In fede di che, ne abbiamo sottoscritto il presente. Tutti i poteri in originale sono nel nostro archivio.
Cosí fu aperto il Parlamento nazionale di Napoli che doveva tanto brevemente esistere.