Del resto poi, in difetto dei genitori o di un tutore esplicitamente eletto colle forme volute, la tutela spetterà all'avo paterno, in difetto di questo all'avo materno, e collo stesso ordine risalendo la linea ascendentale, deve sempre preferirsi al materno il paterno (§ 257).
Quando poi concorrano alla tutela due bisavoli della linea materna, questi, subendo solidariamente colla madre lo spregio della legge per lei, vengono abbandonati all'arbitrio del consiglio di famiglia, che eleggerà fra i due (§ 259).
Ed ecco come la legge onora il carattere materno! Ella non suppone neppure spontaneamente che la madre sia capace di tutelare i suoi figli (chè in quanto a diritto ne è ben raro questione quando degna occuparsi della donna). Ella accetta la decisione del marito defunto, o dell'avo, o del bisavo, che tutti camminano innanzi alla madre, e la tollera tutrice, purché però a sua volta tutelata. Nell'azione sua la madre tutrice inciampa ad ogni passo nei meticolosi se e ma del leguleio. Fra lei ed il suo pupillo la legge pone costantemente od il consulente speciale, od il consiglio di famiglia, o i due prossimi parenti, o le informazioni del prefetto.
Ed ecco in qual modo la legge sa appoggiare i suoi stessi precetti! Davanti alla disistima che voi fate della maternità, davanti alla sanzione della materna incapacità che voi suggellate ad ogni paragrafo dei vostri codici, davanti alla spogliazione d'ogni diritto primitivo ed ingenito sulla persona della donna madre, chè cosa significa, di grazia, o legislatori, quell'art. 210 nel quale dite al figlio; «in qualunque età, stato e condizione ti trovi, onora e rispetta i tuoi genitori?»
Dite da senno, signori miei? E chi sono i vostri genitori? Voi certo intendete il padre, l'avolo, il bisavolo, e l'arcavolo paterno, non già la madre, che non vedo che in rapporti indirettissimi e fortuiti con questi figli, dei quali si dispone in ogni verso senza nessuno intervento suo.
L'allievo dei vostri codici non conosce sua madre! Ella non è, e non può essere per lui che un oggetto di erudizione, una miseria, una incapacità incarnata; e se, volgendo lo sguardo sulla civil società, vedrò ancora talvolta ascoltata la voce potente della natura, ed onorata in qualche parte la maternità, dovrò esclamare: a cattive leggi, uomini migliori!
Se non che il disdegno, che i codici mostrano per la donna, non è che uno dei corollarii di quel principio così lucidamente impugnato dal Beccaria, che cioè, quel legislatore che considera la società come una associazione di famiglie, non deve necessariamente riconoscere a membri attivi che i capi di esse, e lasciar gli altri tutti nell'ombra ed in balìa del capo, sopprimendo così ogni diritto ingenito, sul quale si eleva prepotente il diritto parziale.
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Se la legge tratta così la donna che, pel venerando carattere materno, si presenta all'uomo coll'autorità della causa sopra lo effetto suo; non è più a meravigliare che affatto la cancelli dal novero delle unità nei rapporti coniugali.
Il marito legale è per la donna la evirazione intellettuale, la minorità perpetua, lo annichilamento della sua personalità.