La madre adunque non può esser tutrice, se non nominata tale per esplicita volontà di chi dovrebbe da lei ricevere un tale mandato, secondo ragion naturale; essendo a lei sola possibile l'indicare con certezza a chi competa; più, l'azione sua è così totalmente invalidata che il nome di tutrice diviene una derisione.
Vedete infatti come la legge quando vuole s'intenda benissimo alle limitazioni.
Epperò potrà la madre fare arrestare il figlio non soggetto alla potestà dell'avo, ma purché vi concorra l'assenso di due prossimi parenti paterni (§ 221); e nel caso che manchi l'assenso dei parenti richiesto dal § 221, supplisce l'art. 223, raccomandando al prefetto di supplire con quelle maggiori informazioni che crederà del caso.
Può la madre tutrice, nel caso di morte, eleggere un tutore ai suoi figli minori, ma la sua elezione dovrà essere confermata dal consiglio di famiglia (§ 248).
Se la madre tutrice vorrà rimaritarsi dovrà, prima del matrimonio, far convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.
In mancanza di questa convocazione, essa perderà di pien diritto la tutela, ed il suo nuovo marito sarà solidariamente responsabile della tutela esercitata dalla madre per lo passato (!!?), ed in appresso indebitamente conservata (§ 253).
(Mi dispenso dal commentare questo paragrafo, non sentendomi capace di scrutare il profondo abisso della mente del legislatore).
Quando la madre conserva la tutela, o vi sarà stata riammessa, il consiglio di famiglia le darà necessariamente a contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente responsabile unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio (§ 254).
Come ognun vede, un patrigno ed una madre rispettivamente alla prole, nel sentimento del legislatore, sono equivalenti.
La legge però, con una tenerezza tutta parziale per la madre, le accorda un diritto che se oltraggia la natura, ed è per la donna una lezione immorale, sente però in compenso una condiscendenza tutta cavalleresca. Coll'art. 252 non vuole che si obblighi la madre ad accettare la tutela dei suoi figli, e s'accontenta che ella ne adempia i doveri fino alla nomina di un tutore.