Apro infatti il codice Albertino e trovo, che il § 211 dichiara essere i figli sotto la potestà del padre fino alla loro emancipazione, o se egli sia morto non emancipato, son essi sotto la potestà dell'avo paterno.

Col § 212 vieta al figlio di allontanarsi dalla casa paterna prima dei 25 anni compiti, senza il permesso del padre.

Il § 215 dà al padre il diritto di far tenere in arresto il figlio non ancora quadrilustre, sulla sua semplice domanda.

I § 216 e 217 permettono al padre di chiedere la detenzione del figlio per sei mesi, purché sia quatrilustre e fino a 25 anni inclusivi. Nell'uno e nell'altro caso non gli è imposta nessuna formalità o scrittura giudiziaria. L'ordine d'arresto sarà spiccato in iscritto senza essere neppur motivato.

Ecco una potestà discretamente romana, e nella quale si dispone in tutti i sensi di una creatura umana senza neppure supporle una madre, la quale non ha in tutto ciò nemmeno un voto consultivo.

Ma la madre non è ella almeno una limitazione del patrio diritto in forza del diritto incontestabile e solenne che le dà la natura, che affida la prole alle sue cure, e non a quelle del padre?

Signore no. La madre legittima non esiste; e se qualche cosa può limitare la patria potestà sul figlio, non sarà mai la madre, bensì la proprietà; e non sarà questo il solo caso in cui vedremo la legge fare assai più stima della proprietà che della persona, principalmente se questa persona è una donna; ed eccone la prova nel § 220... «se il figlio ha beni proprii ed esercita una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto se non mediante istanza nella forma prescritta nell'articolo 216, quand'anco il figlio non fosse giunto all'età d'anni 16».

Ma la madre non ha essa mai in nessun caso dei diritti sulla prole?

Oh sì; ma la legge nel concederli non riconosce già, nè apprezza il suo carattere materno ed il natural diritto che ne conseguita, ma rispetta e riconosce esclusivamente la volontà del defunto consorte. Il padre ha il diritto di nominare un tutore ai figli soggetti alla sua potestà; lo stesso diritto, compete all'avo sui nipoti soggetti alla sua potestà (§ 245).

§ 246. Se il padre o l'avo, rispettivamente come sopra, avrà nominato la madre tutrice, potrà destinarle un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.