Coll'articolo 139 poi, la legge ridona alla donna il diritto pratico di proprietà, riconosce per un'ora di tempo la sua autonomia, permettendole di fare il suo testamento, senza autorizzazione o consenso del marito. Confessiamo che la legge è generosa, peccato che sia un po' tardi!
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Che il vedovo marito si crucci o meno, per il decesso della sua consorte, che più o meno presto la scordi, poco importa alla legge; ma ciò che le sta a cuore sommamente si è, che la vedova non troppo facilmente si consoli del perduto protettore, ed a ciò efficacemente provvede nel § 145, dov'è disposto che «la vedova, contraendo nuove nozze, prima che siano trascorsi dieci mesi dopo la morte del marito, incorre nella pena della perdita di tutti i lucri nuziali stabiliti dalla legge, o stipulati col primo marito, non che di tutte le liberalità, che a lei fossero pervenute dal medesimo».
Notisi che quel vocabolo pena, di cui si serve la legge, supponendo una colpa, dichiara implicitamente criminose nella donna le seconde nozze; mentre il vedovo marito, erede della sposa defunta, è abilitato a scordarla innanzi sera.
Ecco come s'intende la legge alla reciprocanza ed alla mutualità; ed ecco come ella è coerente al suo paragrafo 125.
Ovunque vedesi la personalità della donna maritata affatto eclissata, ella non è che l'ombra del marito che la invalida, che la assorbe, che la annichila e dal quale non è emancipata neppur per la sua morte, non che pel caso di separazione di corpo e d'abitazione, nel qual caso, avendo ella la semplice amministrazione de' suoi beni, non può tuttavia senza il di lui consenso ed autorizzazione nè alienare, nè obbligare i suoi beni immobili, nè stare in giudizio per azioni riflettenti li stessi suoi beni.
Quando si rifletta che, cessata colla legale separazione la comunanza degli interessi fra i coniugi, possono questi diritti del marito attraversare ad ogni tratto gl'interessi della moglie, subordinati quali sono ad ogni suo capriccio, ben si vedrà quanto la legge si solleciti del benessere della donna.
E separata e non separata non può la moglie, senza consenso ed autorizzazione del marito, accettare incarico di esecutrice testamentaria; non può accettare nessun mandato; non può accettare nessuna donazione; non può validamente accettare nessuna eredità; non può assumersi fideiussione; in una parola, civilmente non esiste. Dove il marito si rifiuti all'assenso, il Tribunale di prefettura assume i suoi diritti, e conferma il rifiuto di lui, oppur prescinde secondo che gli pare; e questa specie di difesa, che la donna ripete dalla legge che controlla il rifiuto del marito, non è che un incoerenza di più in faccia al suo spirito, una oscurità di più ch'ella apporta a quell'oscuro busillis che è la protezione maritale, un fatto di più che prova alla donna sposa, ch'ella è sempre minore od interdetta.
Se non che, potrebbero per avventura, questi esorbitanti diritti maritali, se non certo giustificarsi, almeno spiegarsi sopra ciò, che, dovendo il consorte nutrirla, in caso di dissipazione ella cadrebbe a tutto suo carico. Ma, signori no, anche qui la legge ha provvisto per non aver ragione, col sopraccitato paragrafo 128, nel quale é disposto che, «la moglie debba alimentare il marito, quando egli non ne abbia i mezzi bastanti» per cui, soggiacendo ambedue allo stesso peso, qui, come dovunque, la legge si sollecita affinchè non vi soccomba che il debole. Il marito perciò potrà sciupare i beni suoi e quelli della consorte, ch'egli solo amministra senza controllo, eppoi dovrà esserne alimentato.
Cosicché riassumendomi, abbia il marito torto o ragione, sia egli o non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia egli accorto e prudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto, senza eccezioni e senza limitazioni.