Ma se la legge fatta dall'uomo, è necessariamente altresì fatta per l'uomo, essendogli pressoché impossibile astrarre dal personale interesse; per lo meno, essendo la morale una, ed inalterabile, saranno in caso di contravvenzione strettamente pareggiati nella penalità?
Ciò non potrebbe essere, senza che la legge cadesse in una delle più grosse incoerenze. Distribuiti parzialmente i doveri, ne risulta una disparità di situazione, donde relativa dev'essere la colpa, epperò relativo il castigo.
Il § 486 del Codice penale, decreta che «la moglie, convinta d'adulterio, sarà punita col carcere, non minore di tre mesi, estensibile a due anni»; e che «il marito convinto di concubinato, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni».
Per quanto giusta vi sembri questa disposizione non v'andate a credere, che stabilisca almeno in un punto un po' d'eguaglianza. La legge ha trovato modo di sciogliere il marito da ogni pericolo, e togliere alla moglie ogni diritto di querela coi § 482 e 483, dichiarando che, la moglie può essere adultera dapertutto, mentre il marito non lo è, per lei, che quando si abbia tenuto la concubina sotto il tetto coniugale.
Ma forse che la legge ha così disposto nella impossibilità di constatare più chiaramente il concubinaggio per parte del marito? Domando scusa.
Quando la legge ammette la sorpresa in flagrante, dovunque, contro la moglie, non v'ha equità che possa vietare sul conto del marito la stessa ipotesi. Più, se contro la moglie, la legge ammette prove risultanti da lettere o carte dal complice scritte; non si vede equa ragione, per la quale le prove reputate legali contro la donna, non si reputino egualmente legali contro il marito.
La legge considera ella nell'adulterio l'offesa al diritto coniugale? Or bene, questa davanti alla natura, davanti all'equità, davanti al suo medesimo § 125 è la stessa in ambo i coniugi. — O considera dessa le conseguenze? Allora l'elemento eterogeneo, che l'adulterio della donna arrischia d'introdurre nella famiglia del marito, è quello stesso, che il marito porta in un'altra famiglia; con quella maggior reità, che porta con sè davanti ad ogni sano criterio e davanti allo stesso codice penale, la provocazione e l'iniziativa. Più, il marito amministrando solo, le sostanze sue e della moglie, più funeste sotto ogni aspetto riescir debbono alla famiglia i suoi disordini. Egli può detrarre il patrimonio dei figli, egli può spogliare la moglie, per arricchire l'amica.
Finalmente, giudicate da ciò, se il codice divide il pregiudizio degli onesti che la morale sia una, e quanto si solleciti d'essere seco stesso coerente ricordandovi dell'edificante § 125, al quale or ora accennavo: «I coniugi hanno dovere di reciproca fedeltà».
Ma dandosi il caso che un uomo, nel quale il sentimento d'equità predomini lo innato egoismo, e porti alla sua sposa riverenza, siccome ad essere umano, ed in lei però considerando l'ingenito principio del diritto, non dipende egli dalla sua ragione, dal suo cuore, dalla sua volontà il riabilitarla, deponendo spontaneo i non equi diritti?
Rispondo. Sapete voi come, i legislatori della Carolina del sud, impediscono gli assembramenti delli schiavi neri, la loro istruzione e la loro privata industria, che padroni coscienziosi potrebbero favorire con animo di avviarli all'emancipazione, il qual risultato sembra a quei signori un notevole inconveniente? Punisce insieme il padrone e lo schiavo.