Con poche varianti il nostro codice, prevedendo questo caso appunto, che il marito possa voler riabilitare la sua compagna, dichiara anticipatamente nel § 1509, che gli sposi, nel loro contratto, non possono in alcun modo derogare ai diritti risultanti sopra la moglie dall'autorità maritale, ecc., e nel § 1511, avverte, che è egualmente vietato agli sposi di stipulare in modo generico, che il loro matrimonio verrà regolato da alcune delle leggi, statuti, consuetudini che non siano attualmente in vigore in questi Stati, e ciò tutto, sotto la responsabilità del notaio, che incorrerà in una pena od anche nella deposizione della carica.
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Si può contrarre matrimonio sotto diverse forme di regime, ben inteso, che queste modificazioni non riguardano che la proprietà, restando in tutto e sempre la persona della moglie completamente alienata.
E per primo, v'ha il regime della comunione dei beni, nel quale s'intende coniugato chiunque non abbia fatto convenzioni speciali; v'ha il regime della separazione dei beni; v'ha il regime dotale.
Nel primo l'amministrazione dei beni comuni è devoluta al marito solo; i quali beni si compongono di tutti i mobili ed immobili, frutti ed interessi d'ogni natura, acquisiti anche dopo il matrimonio.
Oltre il diritto di amministrare, egli solo può stare in giudizio per azioni riflettenti i beni della comunione.
Egli può inoltre vendere, alienare, ipotecare questi beni senza concorso della moglie, non essendo richiesto il suo esplicito consenso, per la legale validità d'ognuno di questi atti.
Ora, laddove si consideri che se abbia la donna posto dei beni in comunione, o col proprio censo, o col proprio personale lavoro, o col lento e penoso risparmio, deve pur sempre stendere al marito la mano per averne in tutto od in parte ciò che vuole ogni equità le sia dovuto, fortunata ancora se una cattiva amministrazione del marito, od i debiti da lui incorsi, od i suoi vizii e disordini non l'hanno spogliata di tutto, vedrassi chiaramente quanto un simile regime sconvenga alla donna.
Nel popolo, i cui matrimonii si fanno senza contratto generalmente, non è raro vedere un marito beone, brutale, o giuocatore, sciupare in assidue gozzoviglie il più che modesto mobiliare raccolto della misera consorte, colle lunghe notti vegliate nel lavoro, o con indicibili economie, che spesso le costarono la salute.
Bisogna perciò persuadere le donne del popolo a fare un contratto nuziale, ed a voi tocca, signore mie, ad accorrere in soccorso della loro improvvida ignoranza, in nome di quel vincolo solidale che unir deve la donna di tutti i ranghi sociali, poiché tutte sono egualmente oppresse dalle istituzioni; e passiamo ora a vedere come la legge tratta la donna nel contratto.