Un secondo regime matrimoniale è il regime dotale. I beni dotali debbono esplicitamente dichiararsi tali; tutti gli altri sono detti parafernali o estradotali.
I beni dotali sono inalienabili in regola generale. Il marito solo li amministra; i frutti sono destinati a concorrere al peso delle spese domestiche.
La moglie può ricevere annualmente sopra sua semplice quietanza una parte delle rendite di essa dote, dietro esplicita convenzione nel contratto di nozze.
Un terzo regime è la separazione dei beni. In questo caso la moglie ha il dominio non solo, ma anche l'amministrazione de' suoi beni parafernali, uniformandosi, in quanto all'esercizio dei suoi diritti, alle restrizioni citate più sopra, che la riducono all'impotenza d'ogni atto legale senza consenso esplicitamente prestato dal marito, od in caso di suo rifiuto, dal tribunale.
Come ognun vede, la donna, in qualunque regime coniugale, è schiava o minore.
Per avere un diritto materno, ella non dovrebbe esser madre che di prole illegale, e per avere il reale possesso di sè stessa e delle cose sue, mai non dovrebbe piegare il collo al giogo del matrimonio; e così facendo ella non farebbe che ridurre a pratica le immorali lezioni, che le dà il codice con tanta eloquenza; donde poi la corrutela massima dei costumi; la origine incerta delle famiglie; la moltiplicazione allo infinito degli orfani e degli esposti, non potendo la donna, priva del diritto industriale, bastare all'alimentazione di numerosa prole; e ci darebbe così, delle generazioni degenerate dal punto di vista fisico, depravate, dal punto di vista morale, miserabili, dal punto di vista economico, e dal punto di veduta politico, terribile ed eterna minaccia all'organismo sociale.
Se le cose, la Dio mercè, non sono ancora a questo punto (benché i grandi centri già mostrino prepotenti gli elementi, che vi ci debbono condurre più o meno presto, se non si pensa al riparo), gli è perchè, e unicamente perchè, l'umanità, migliore assai delle demoralizzatrici legislazioni che la reggono, nell'intima vita delle famiglie non applica e non osserva le leggi. Egli è perchè generalmente la donna, più morale assai che non la vorrebbero i codici, preferisce incatenare sè stessa e le sue sostanze, e piegare il collo sotto il giogo che vede e sente iniquo ed ingiusto, perchè, ed unicamente perchè, le guarentisce un po' d'onore; quell'onore che la legge non cura e calpesta, dando al marito il diritto di disconoscere il figlio; ed indulgente quale ell'è alle seduzioni, le cui conseguenze abbandona tutte intere al debole che tiene nell'ignoranza, e perdona al forte che istruisce, e che non vuol manco conoscere — § 185. Le indagini sulla paternità non sono ammesse — § 186. Le indagini sulla maternità sono ammesse.
Questi due paragrafi fanno sorgere spontanea più d'una riflessione.
L'egregio professore Albini, ne' suoi Principii della filosofia del diritto, ammette il diritto d'educazione dei figli siccome diritto non solo morale, ma anche giuridico — (§ 92 e 65). Più lungi egli vede nel padre solo le attitudini fisiche e morali, che ne fanno il necessario capo della famiglia; e su queste attitudini egli fonda la patria potestà, e con lui la legge, ch'egli ormeggia riverentemente, permettendosi talora delle timidissime osservazioni.
Ma se la legge è davvero convinta, che il padre solo basti a reggere la famiglia, e provvedere i figli materialmente e moralmente, secondo è diritto loro morale e giuridico, epperò si crede in obbligo di circondare il padre di tanta autorità, come dunque, smentendo a sè stessa, abbandona alla madre sola la prole naturale, col vietare la ricerca della paternità? O la legge adunque non crede necessaria tutta l'autorità di cui circonda il padre, o non crede la madre incapace, come sempre l'afferma, ma anzi assai più atta del padre, dacché le dà lo stesso cômpito senza gli stessi mezzi, o che disconosce nel figlio naturale il diritto morale e giuridico, che il professore Albini vede così lucidamente servir di base alla patria potestà.