La donna sorella, è l'elemento sul quale fa, assai generalmente, le sue prime armi la petulanza virile; e queste disposizioni sembravano fatte per apporre la legale ratifica a questo comunissimo fatto; ma, cessato il feudalismo, gli uomini della legge sentono benissimo di non potere in alcun modo, non che giustificare, neppure spiegare, non fosse altro, con ragioni di coerenza siffatta ingiustizia. D'altronde la dottrina del diritto è oggidì abbastanza sentita dalla coscienza delle masse, perchè si possa più oltre procedere in un ordine di cose ormai divenuto impossibile. Nè ci riconosciamo noi stessi il diritto di più oltre insistere su questo proposito, dacché siamo informati, che la commissione incaricata di rivedere i codici dal Parlamento nazionale, ha già compreso questo articolo fra quelli, ch'esser debbono oggetto di riforma.
Se la pubblica opinione è il movente di questa riforma, lodiamo altamente il suo tatto politico dei tempi: se è il sentimento di giustizia, lo lodiamo ancora più. Si ricordi tuttavia il Parlamento italiano, che queste anticaglie barbariche, ed altre ancora, disparvero già da tempo dai codici delle nazioni, che dall'Italia ricevettero la civiltà; e faccia però, che più d'una provincia nel bel paese ripensando alle teutoniche istituzioni non le rimpianga!
Ma procediamo innanzi nell'esame delle condizioni della donna maggiore.
Riguardo alla tutela vi sono titoli di dispensa, titoli di rimozione, titoli d'esclusione.
Va senza dire, che i titoli di dispensa, per l'uomo sono gloriosi. Essi sono, od un privilegio annesso alle regie onorificenze, od un'impossibilità prodotta dalle grandi cariche dello Stato. Per la donna non è questione di tutto ciò, dappoichè l'uomo nel suo ingenuo egoismo, e nella beata convinzione della sua esclusiva eccellenza, non decreta che a sè stesso titoli e cariche; per cui la cosa è a riguardo di lei assai più semplificata.
Il titolo di dispensa per la donna è il suo semplice rifiuto. Notate, che in questo caso non può essere che la madre od una ascendente.
Il titolo di rimozione è un nuovo matrimonio, come quello che è sempre destinato a colpir di paralisi la sua vita morale.
Il titolo d'esclusione in regola generale è per la donna, l'essere donna.
La donna adunque, anche maggiore, è appena riputata capace d'amministrarsi; benché nel caso di certi atti legali, che la riguardano tutta sola, come a mo' d'esempio l'atto di donazione fra i vivi, sia più inceppata assai che l'uomo. Oltre all'esplorazione della sua libera volontà, per parte del prefetto o del giudice di mandamento, debbono essere sentiti in proposito due parenti della donante; od in difetto di quelli, due amici della sua medesima famiglia. Più, delle donazioni, che non importano l'obbligo d'omologazione, è più ristretto il numero dei casi per la donna, che non per gli altri cittadini. Le sue donazioni debbono tutte corredarsi della ratifica legale, non eccettuate che quelle fatte nella cerchia della famiglia e discendenti, a titolo di dote od aumento di dote.
Esclusa, in regola generale, la donna dalla tutela ed anzi tutelata eternamente ella stessa, non deve meravigliare il vederla esclusa dal consiglio di famiglia, per cui, anche davanti a questo tribunale intimo, davanti al quale si agitano gl'interessi più cari al suo cuore, e dove la voce di una madre, di un'ava, di una sposa e di una sorella sembra reclamata dalla natura, trovasi la donna annullata dalla legge.