36.
Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.
37.
Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.
38.
Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.
39.
Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.
40.
Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111 e 114.