32.
Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.
TITOLO VII.
Della censura.
33.
La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.
34.
Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le sessioni de' tre collegi.
35.
Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.