32.

Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.

TITOLO VII.

Della censura.

33.

La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34.

Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le sessioni de' tre collegi.

35.

Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.