4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma di 5,000,000.
I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra vivi, le suppellettili della corona.
=Sezione II.=
Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.
5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.
6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.
7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.
=Sezione III.=
Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.
8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.