4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma di 5,000,000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra vivi, le suppellettili della corona.

=Sezione II.=

Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.

5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.

6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.

7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.

=Sezione III.=

Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.

8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.