9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in consiglio di stato.

10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.

=Sezione IV.=

Dei carichi della dotazione della corona.

11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche imposte.

12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la risponsabilità dell'intendente generale.

TITOLO II.

Del demanio straordinario.