24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio straordinario è irrevocabile.
TITOLO III.
Del demanio privato del re.
25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.
26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.
27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni, fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.
28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.
29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.
30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni proibitive del codice Napoleone.
31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.