32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come all'art. 22.

33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le formalità prescritte dalle leggi.

34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo 1806.

35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto tra vivi del suo demanio privato.

36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima volontà sino alla somma di due milioni.

37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.

38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.

39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il soprappiù apparterrà al primogenito.

40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di rendita.

Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'articolo 39.