41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.
42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che per istatuto.
43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.
44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.
45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di diritto alla suppellettile della corona.
46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provengono.
47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.
TITOLO IV.
Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani.
=Sezione prima.=