Disposizioni generali.

48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato la qualità di erede presuntivo della corona.

49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.

50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.

51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili situati nel territorio del regno.

52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.

53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.

54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.

=Sezione II.=

Della trasmissione degli appannaggi.