55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.

56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.

57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano giunti all'anno diciottesimo.

58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.

59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.

60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.

=Sezione III.=

Della concessione degli appannaggi.

61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.