63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.
64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.
=Sezione IV.=
Della fissazione degli appannaggi.
65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.
=Sezione V.=
Dei carichi che sopportano gli appannaggisti.
66. La rendita degli appannaggi è affetta,
1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;
2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;