3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.

68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio di famiglia.

=Sezione VI.=

Della conservazione dell'appannaggio.

69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.

70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.

71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del gran giudice, ministro della giustizia.